Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 agosto 2003
Riconoscimento al sig. Botta Federico di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza del sig. Botta Federico, nato il 16 ottobre 1977 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui e' in possesso dal 26 novembre 2002, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - Third Judicial Department», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Considerato che il sig. Botta ha conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 20 giugno 2000 presso l'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza»;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Master of Law», rilasciato dalla «University of Virginia» in Charlottesville - Virginia (USA) il 20 maggio 2001;
Rilevato che il sig. Botta e' iscritto al registro dei praticanti avvocati di Roma e che ha maturato esperienza professionale presso uno studio legale italiano dal 2001, come documentato in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 giugno 2003;
Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Botta Federico, nato il 16 ottobre 1977 a Roma, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare - per mezzo di un colloquio - la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 14 agosto 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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