LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto l'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una societa' quotata superiore al novanta per cento di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni; Visto l'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, che attribuisce alla CONSOB il potere di elevare per singole societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108; Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento n. 11971/1999; Vista la comunicazione CONSOB n. DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con la quale si stabiliscono i criteri generali per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in materia di modifica della percentuale di flottante rilevante per l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto; Vista la comunicazione dell'11 agosto 2003 effettuata dalla Silver S.p.a., ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, in relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalita' delle azioni ordinarie in circolazione emesse dalla Seat Pagine Gialle S.p.a., ai sensi dell'art. 106, comma 1, del medesimo decreto legislativo; Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse dalla Seat Pagine Gialle S.p.a. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998; Vista la comunicazione del 12 agosto 2003 di Borsa Italiana S.p.a., con la quale la stessa societa' di gestione del mercato ha segnalato, secondo quanto previsto dal citato art. 50, comma 2, del regolamento CONSOB e sulla base dei criteri generali stabiliti nella citata comunicazione CONSOB, il ricorrere per Seat Pagine Gialle S.p.a. delle condizioni per l'innalzamento al 90,5 per cento della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998; Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Seat Pagine Gialle S.p.a. pari al 9,5 per cento sia idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni; Delibera: Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, per le azioni ordinarie emesse dalla SEAT Pagine Gialle S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto e' elevata al 90,5 per cento. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB. Roma, 26 agosto 2003 Il presidente: Cardia |