Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 29 agosto 2003 |
Revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 5 giugno 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la direttiva 2002/37/CE del 3 maggio 2002, relativa alla iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Vista la nota ministeriale n. 616.44.60/2/747 del 12 febbraio 2003, inviata a ciascuna delle imprese titolari di registrazioni di prodotti fitosanitari contenenti etofumesate al fine di portarle a conoscenza dei tempi e delle modalita' di attuazione della citata direttiva 2002/37/CE; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003 di recepimento della citata direttiva 2002/37/CE, relativo all'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti etofumesate dovevano presentare al Ministero della salute nei termini fissati dalla citata direttiva in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente requisiti di cui all'allegato II del citato decreto; Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 5 giugno 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva etofumesate sono revocate a far data dal 31 agosto 2003, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 5 giugno 2003. |
| Art. 2. 1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 e' consentita fino al 2 novembre 2003, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 agosto 2003 p. Il direttore generale: Ferri |
| ALLEGATO
Prodotti fitosanitari a base di etofumesate revocati ai sensi del decreto ministeriale 5 giugno 2003
prodotto N. reg. Impresa
ADITEM 008339 ADICA S.R.L. TRIPLO NEW 010574 AGRIM S.R.L. HORUS TRIPLO 010669 AGROSOL S.R.L. SUKER 010401 AUSCHEM LTD TRI-POWER 011498 CHEMIA S.P.A. TRIPLUS 010657 FILAGRO S.R.L. TRONEX COMBI 010094 GRIFFIN (EUROPE) S.A. FITOCIL 010096 GRIFFIN (EUROPE) S.A. ETOCIL 008478 SCAM S.R.L. ETOFUM EC 008512 SCAM S.R.L. SUGARBETA PLUS 009502 SCAM S.R.L. BETOSIP DUO 009717 SIPCAM S.P.A. BIETOTAL 010451 SIVAM S.P.A. ETOMAT 008503 TERRANALISI S.R.L. |
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