Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 6 agosto 2003, n. 41 |
Modalita' per la concessione degli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati per la campagna 2003/2004. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Divisione VI - IX - FEOGA All'Ispettorato centrale repressione frodi Agli assessorati dell'agricoltura delle regioni All'Istituto regionale della vite e del vino Al Ministero delle finanze - D.G. Dogane e I.I. Al Comando generale G.d.F. - Ufficio operativo All'Ufficio esecuzione pagamenti Al Comando carabinieri per la sanita' Al Comando carabinieri T.N.C.A. Alle organizzazioni di categoria
Con Reg. CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e' stata disposta la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti di cui all'art. 24 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1493/99 per la campagna 2003/2004 autorizzandosi la conclusione dei relativi contratti a lunga durata nel periodo dal 16 dicembre 2003 al 15 febbraio 2004. In proposito con la presente circolare si forniscono i necessari chiarimenti e istruzioni per la Corretta applicazione della misura. L'importo dell'aiuto e' stato fissato per giorno e per ettolitro;
- EURO 0,01544 per vini da tavola; - EURO 0,01837 per i mosti; - EURO 0,06152 per i mosti di uve concentrati; - EURO 0,06152 per i mosti di uve concentrati rettificati.
a) I produttori, singoli o associati, che intendono concludere contratti di magazzinaggio a lunga durata per determinati quantitativi dei suddetti prodotti vinicoli di loro proprieta', devono presentare al competente Organo di controllo specifica domanda in quattro esemplari, redatta sul modello informatizzato (Mod. B1) fornito dall'AGEA gratuitamente presso la propria sede di Roma - Via Palestro, 81 e presso le sedi degli uffici Periferici degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e delle Organizzazioni professionali di categoria.
Per produttore s'intende ogni persona fisica o giuridica ovvero ogni associazione di tali persone che trasformi o faccia trasformare:
- uve fresche in mosto di uve; - mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato; - uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino da tavola.
Pertanto i contratti di magazzinaggio possono essere conclusi esclusivamente da produttori nel senso sopra indicata e per prodotti dai medesimi Ottenuti nella Comunita' mediante trasformazione di materia prima di produzione propria o acquistata, proveniente esclusivamente da viti classificate come varieta' di uve da vino, conformemente all'art. 19 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1493/99.
b) I quantitativi minimi che possono formare oggetto di un contratto sono: 50 ettolitri per i vini da tavola; 30 ettolitri per i mosti di uve: 10 ettolitri per i mosti di uve concentrati e concentrati rettificati.
Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, puo' concludere: - 2 contratti a lunga durata di vino da tavola bianco; - 2 contratti di vino da tavola rosso e/o rosato; - 2 contratti di mosto; - 2 contratti di mosto concentrato e/o rettificato.
Il quantitativo globale di prodotti per il quale un produttore conclude contratti di magazzinaggio, non deve essere superiore a quello indicato, per la campagna interessata, nella dichiarazione di produzione presentata in conformita' con l'art. 18, paragrafo 1 del Reg. (CEE) n. 1493/99, maggiorato dei quantitativi che il produttore stesso ha ottenuto posteriormente alla data di presentazione della suddetta dichiarazione e che risultano dai registri di cui all'art. 70 del Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. I produttori, che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato dopo la data del 30 novembre e che tale prodotto non risulta nella dichiarazione di produzione, devono trasmettere, allegato al contratto di magazzinaggio, un elenco da cui risultino i fornitori del mosto o del mosto parzialmente fermentato acquistato con l'identificazione del Codice Fiscale o Partita IVA e denominazione.
c) La domanda per la conclusione del contratto deve essere corredata, per ciascun recipiente in cui il quantitativo di prodotto e' condizionato, da un certificato o bollettino di analisi rilasciato in data non anteriore a trenta giorni che precedono la conclusione del contratto, da un Istituto o Laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e dal relativo verbale di prelevamento campione redatto da un Pubblico Ufficiale (funzionario I.P.A., Vigili Urbani, Vigili Sanitari, ASL, ecc. .). Nel certificato o bollettino di analisi devono figurare i dati relativi al produttore interessato, il luogo di deposito, la natura e quantita' del prodotto, il recipiente al quale il campione si riferisce, nonche' le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche nei limiti appresso indicati:
Per il vino
- colore; - titolo alcolometrico volumico totale; - titolo alcolometrico volumico effettivo - minimo 10,5% volume; - tenore di acidita' totale espresso in grammi di acido tartarico o in milliequivalenti per litro minimo 4,5 grammi/litro; - tenore di acidita' volatile espresso in grammi di acido acetico per litro o in milliequivalenti per litro - massimo 9 millequivalenti, per i bianchi e massimo 11 millequivalenti per i rossi; - tenore di zuccheri riduttori massimo 2 grammi per litro; - stabilita' all'aria per un periodo di 24 ore; - assenza di cattivo sapore; - tenore in anidride solforosa - massimo 155 milligrammi/litro per i vini bianchi e 115 milligrammi litro per i vini rossi; - alcol metilico; - assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati).
I vini rosati devono rispettate le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo e' quello fissato per i vini bianchi.
Per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:
massa volumica a 20 gradi centigradi 1,055 minima, densita' a 20 gradi centigradi 1,056 minima, titolo alcometrico volumico effettivo massimo 1% vol., zuccheri riduttori g/i senza limite, grado rifrattometrico a 20 gradi centigradi (per il mosto concentrato) colore, assenza di ibridi per i mosti rossi e rosati.
Per i mosti di uva concentrati rettificati:
ph non superiore a 5, per un valore di 25 gradi Brix densita' ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100, tenore di saccarosio non rilevabile, indice Folin-Ciocalteau non superiore a 6 per un valore di 25. Brix, acidita' totale non superiore a 15 milliequivalenti/Kg di zuccheri totali, tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/Kg di zuccheri totali, tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti di zuccheri totali, conduttivita' non superiore a 120 micro-Siemens per cm a 20 gradi centigradi e 25 gradi BRIX, presenza di mesoinositolo, massa Volumica e grado rifrattometrico non inferiore a 61,7%, tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg)Kg di zuccheri totali, proveniente esclusivamente dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5; Ottenuto da mosti di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in ci le uve sono state raccolte. Per il mosto di uve, per il mosto di uve concentrato e concentrato rettificato e' ammesso un titolo alcometrico effettivo pari o inferiore a 1% Vol. La concessione dell'aiuto e' subordinata alla conclusione di un contratto di magazzinaggio con l'AGEA per il periodo del 16 dicembre al 15 febbraio successivo. Il primo giorno del periodo di magazzinaggio e' il giorno successivo a quello della stipulazione del contratto. Tuttavia un contratto puo' essere concluso per un periodo di magazzinaggio che abbia inizio il giorno successivo a quello della stipulazione. Tale inizio comunque non puo' essere posteriore al 16 febbraio, ed e' subordinato alla condizione che il produttore con una propria dichiarazione indichi il giorno di effettivo inizio del contratto medesimo. I contratti di magazzinaggio di lunga durata sono conclusi per un periodo che non puo' oltrepassare il 30 novembre successivo alla loro conclusione. Il produttore puo' dopo la conclusione del contratto fissare:
- a partire dal 1 agosto e il 30 novembre il termine di scadenza per quanto riguarda i contratti di magazzinaggio mosti, di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati; - a partire dal 1 settembre fino al 30 novembre il termine di scadenza per i contratti di magazzinaggio per i vini da tavola.
Ai fini della determinazione della data di scadenza, il produttore trasmette all'AGEA e agli Organi periferici di controllo, una dichiarazione nella quale precisa l'ultimo giorno di validita' del contratto. Per Organi delegati al Controllo si intendono gli Uffici Regionali dell'Agricoltura a livello provinciale competenti per territorio. Tale dichiarazione deve essere spedita all'AGEA e agli Organismi delegati al controllo almeno quindici giorni prima della data in cui si vuole porre termine al contratto. In caso di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la data di scadenza del contratto e' fissata al 30 novembre. Ai sensi del Reg. (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura rilevante la media volumica delle ultime tre campagne, esso puo' essere ridotto di una percentuale da determinare da parte della Commissione, secondo la proceduta di cui all'art. 75 del Reg. (CE) n. 1493/1999. Tale riduzione non puo' portare i quantitativi immagazzinati al disotto dei livelli minimi fissati all'art. 28, paragrafo 2. In caso di applicazione di detta riduzione, l'aiuto e' versato integralmente per il periodo precedente a quest'ultima. Alla domanda devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:
a) copia della denuncia di produzione per la campagna 2003/2004; b) copia delle pagine del registro di carico e scarico da cui risultino l'acquisto, la trasformazione o la concentrazione di prodotti avvenuti successivamente alla data di presentazione della denuncia di produzione, dai quali e' stato ottenuto il prodotto oggetto della domanda di magazzinaggio; c) elenco delle vasche e relativi certificati di analisi. d) L'Organismo delegato al controllo, che ha ricevuto l'istanza di cui sopra, provvede tempestivamente a verificare la corretta tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nell'istanza, in particolare le generalita' e la qualita' del dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito, la quantita' (espressa in ettolitri) e le caratteristiche qualitative del prodotto immagazzinato, la capacita' e il contenuto di ciascun recipiente in cui il prodotto e' conservato, il relativo numero distintivo, nonche', per il vino, la circostanza che il prodotto abbia subito il primo travaso e non sia un prodotto a denominazione di origine controllata.
In caso di esito favorevole della verifica, l'Organismo di controllo redige in calce all'istanza l'apposita dichiarazione di approvazione che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'Ufficio. Due copie dell'istanza devono essere trasmesse all'AGEA, da parte dell'Organismo di controllo, unitamente ai documenti allegati, entro il termine di 15 giorni dalla data di approvazione. Delle altre due copie una sara' consegnata al produttore e l'altra sara' trattenuta dall'Organismo di controllo.
e) All'atto della conclusione del contratto, il produttore dovra' annotare sul registro di cantina, oltre ai quantitativi di prodotto sotto stoccaggio, anche i numeri identificativi dei vasi vinari cui il prodotto medesimo e' conservato.
Analoga annotazione dovra' essere effettuata in caso di travaso o trasferimento in altro luogo di magazzinaggio del prodotto stoccato della data in cui vengono eseguite le relative operazioni. In ogni caso l'inizio di tali operazioni deve essere comunicato all'AGEA e all'Organismo delegato al Controllo almeno 3 giorni prima, mediante telegramma o fax. Fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione di cui sopra, il produttore che intende trasportare il prodotto oggetto del contratto in un magazzino Situato in un'altra localita' o in un altro deposito, deve ottenere specifica autorizzazione dall'AGEA pena la sanzione prevista al successivo punto 8 della circolare.
f) Per i produttori, che concludono un contratto di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati, e' prevista la possibilita', durante il periodo di validita' dello stesso, di trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosto di uve concentrato o in mosto di uve concentrato rettificato.
In ogni caso, i produttori che intendono procedere alle predette trasformazioni sono tenuti a comunicare mediante lettera raccomandata A.R. all'AGEA, all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ed agli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio, la data d'inizio delle predette operazioni, lo stabilimento in cu saranno effettuate, il luogo e il tipo di condizionamento. Tale comunicazione deve pervenire agli Uffici sopra menzionati almeno 15 giorni prima della data dell'inizio delle operazioni di trasformazione. Nel mese successivo alla fine di dette operazioni, i produttori trasmettono all'AGEA, tramite il competente Ufficio periferico dell'ispettorato Centrale Repressione Frodi, i seguenti documenti:
1) certificato d'analisi del prodotto ottenuto, con allegato il relativo verbale prelevamento campione, dal quale risultino almeno la massa volumica i dati richiesti all'art. 22 del Reg. (CE) n. 1623/2000; 2) attestazione rilasciata dall'ispettorato Centrale Repressione Frodi, comprovante le quantita' di prodotto trasformate, le relative quantita' di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati ottenute e le date d'inizio e di completamento delle operazioni di trasformazione.
Ai sensi del Reg. (CE) n. 625/2003 della Commissione del 02/04/03 fermo restando il disposto del paragrafo 6 dell'art. 34 del Reg. (CE) n. 1623/2000, i prodotti che formano oggetto del contratto possono essere sottoposti soltanto ai trattamenti o a processi enologici necessari per la loro conservazione. E' ammessa una variazione del volume indicato nel contratto. Essa e' pari al 2% per i vini e al 3% per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti concentrati rettificati. Se i prodotti sono stati travasati altri recipienti, la variazione ammessa e portata al 3% per i vini e 4% per i mosti, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati. E' concessa inoltre la possibilita' di commercializzare i mosti e i mosti concentrati destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di succo d'uva, dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio, a condizione che il produttore titolare del contratto non abbia presentato richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto. In tal caso la destinazione del prodotto alla trasformazione in succo o all'esportazione deve essere comprovata da un certificato dell'ispettorato Centrale Repressione Frodi. I produttori che intendono avvalersi di tale facolta' devono comunicare al predetto Ufficio, all'ispettorato dell'Agricoltura e all'AGEA mediante lettera raccomandata A.R.,con almeno 15 giorni di anticipo, la data di scadenza anticipata del contratto.
g) Gli Organismi di controllo, per accertare e attestare che il prodotto oggetto di magazzinaggio non sia stato venduto o altrimenti commercializzato fino alla scadenza del periodo di magazzinaggio, devono effettuare i prescritti controlli fisici in data non anteriore al giorno di scadenza del periodo di stoccaggio. Per verificare le caratteristiche analitiche del prodotto, possono prelevare, a sondaggio e in contraddittorio con il produttore, da una delle vasche contenente il prodotto oggetto di stoccaggio, un campione che dovra' essere sigillato e trasmesso al Laboratorio di analisi prescelto, a spese del produttore.
Di tali operazioni dovra' essere redatto un verbale, che sara' sottoscritto anche dal produttore. Le risultanze del controllo finale devono essere verbalizzate utilizzando l'apposito modello informatizzato, che verra' fornito direttamente da questa Agenzia. Il verbale di controllo dovra' essere trasmesso all'AGEA al massimo entro 15 giorni dalla scadenza del magazzinaggio, onde consentire all'Agenzia di effettuare i pagamenti dell'aiuto ai produttori nei termini fissati dai regolamenti comunitari (tre mesi dalla scadenza del contratto).
h) I produttori sono obbligati a consentire agli Organismi di controllo, in qualsiasi momento, di verificare il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria che disciplina l'intervento, in particolare l'identita' e il volume del prodotto oggetto dello stoccaggio.
La violazione del predetto obbligo e di quello previsto dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 1623/2000 comporta il disconoscimento del diritto al pagamento dell'aiuto. Analoga sanzione e' prevista per la violazione degli obblighi stabiliti per la trasformazione dei mosti e dei mosti concentrati. stabiliti all'art. 34 del predetto Reg. (CE). In caso di violazione degli obblighi assunti dal produttore a norma del citato regolamento e del contratto, diversi da quelli sopra indicati, l'aiuto spettante e' diminuito di un importo compreso tra il 5 e il 10%, a seconda della gravita' della infrazione commessa,
i) Ai fini del pagamento dell'aiuto i produttori interessati devono trasmettere all'AGEA nel periodo compreso tra il terzo e il secondo mese antecedente a quello di scadenza del contratto, la seguente documentazione:
1) attestato assolvimento obblighi di cui all'artt. 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1493/99 per la campagna 2002/2003; 2) dichiarazione di giacenza relativa alla campagna 2003/2004; 3) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese; 4) copia della richiesta della certificazione antimafia presentata alla Prefettura ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per le domande di aiuto di importo superiore a E. 154.937,07. Si richiama l'attenzione dei produttori sull'esigenza che il predetto termine venga scrupolosamente rispettato, atteso che il ritardo nella trasmissione dei documenti richiesti potrebbe determinare la perdita del diritto all'aiuto, qualora a causa del ritardo medesimo questa Agenzia non sia in grado di procedere al pagamento entro il termine perentorio stabilito dalla regolamentazione comunitaria, la cui osservanza e' condizione essenziale perche' l'aiuto venga assunto a carico del bilancio comunitario. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del 26 luglio 2000 la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate di cui al comma 1 costituisce il presupposto per l'accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 1493/99 del 17/05/99. Pertanto, i richiedenti l'aiuto che utilizzano prodotto( proprio o acquistato) proveniente da terreni vitati peri quali non si e' provveduto alla dichiarazione delle superfici vitate, non hanno diritto a percepire aiuti comunitari. Cio' significa che il richiedente l'aiuto nell'acquistare le uve o mosto, deve accertarsi che il venditore abbia presentato la dichiarazione di raccolta uva e/o di produzione e dichiarazione delle superfici vitate mancante le quali al richiedente l'aiuto verranno applicate le riduzioni, a seconda dei casi sino al l00%, anche se e' stato compilato e presentato il Modello F1. Pertanto nel caso di presenza di anomalia 2 (assenza di dichiarazione superfici vitate) e 7 (assenza di dichiarazione di raccolta e/o produzione), per il produttore richiedente l'aiuto, la percentuale di riduzione da applicare all'aiuto da erogare deve essere calcolata in ambiti provinciale e con la formula di seguito esposta:
A = (B-C) X 100 ----- B
dove:
A = percentuale di riduzione;
B = superficie totale di produzione (quadro G sez. II riga G8 colonna 5) della dichiarazione vitivinicola del produttore richiedente l'aiuto;
C = superficie totale consentita, calcolata considerando:
la superficie totale di raccolta (quadro C sez. I riga C6 colonna 4) della dichiarazione vitivinicola del produttore richiedente l'aiuto con assenza di anomalie 2 e 7 piu' la superficie totale di fornitura (quadro F riga F4 colonna 2 e 7 per l'allegato di fornitura F1 e quadro C sezione 1 riga C6 colonna 4 per l'allegato di fornitura F2, degli allegati alla dichiarazione vitivinicola del produttore richiedente l'aiuto per i fornitori con assenza di anomalie 2 e 7 "Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validita', all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sara' deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1. luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguira' le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare". Ai sensi dell'art. 38 del Reg. (CE) n. 1623/2000 i produttori possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto, previa costituzione di una fideiussione conforme al modello allegato, in triplice copia, pari al 120% dell'importo richiesto. Il pagamento verra' effettuato entro 3 mesi dalla presentazione della fideiussione stessa e dei documenti indicati alla lettera c) e, se del caso, alla lettera d). La fideiussione sara' svincolata successivamente alla scadenza del periodo contrattuale e dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi da parte del produttore. Si invitano gli Enti e le Organizzazioni in indirizzo a dare la massima divulgazione alla presente circolare, in modo che gli Organismi e i produttori interessati possano avvalersi prontamente e correttamente della misura in questione sin dal 16 dicembre p.v..
p. Il titolare dell'ufficio monocratico NANNI POLIZZA FIDEJUSSORIA PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'AIUTO AL MAGAZZINAGGIO DI PRODOTTI VINOSI
PREMESSO
a) Che la Ditta.......................... con sede in............ codice fiscale n..................., partita I.V.A.................. (in seguito denominata "Contraente") ha stipulato con l'AGEA contratto per il magazzinaggio di.......................... a lunga durata ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per ottenere un contributo di L.................... (lire......................);
b) che, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazio- nali per la corresponsione dell'aiuto comunitario, la Ditta richie- dente deve prestare cauzione, anche mediante polizza fideiussoria pari al 120% della somma richiesta a garanzia della somma da anticipare;
c) che la Ditta ha chiesto con la domanda in data.......... la corresponsione dell'anticipo sull'aiuto totale ammontante a L..................... (Lire....................) da garantirsi con una cauzione di L............... (Lire.......................) pari al 120% dell'importo dell'aiuto richiesto;
d) che la suddetta cauzione e' intesa a garantire che la Ditta rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla citata normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario in oggetto;
e) che qualora risulti accertato l'insussistenza totale o parzia- le del diritto del produttore a richiedere l'aiuto, l'AGEA deve procedere all'incameramento della cauzione nei limiti e con le modalita' stabilite dal Reg. (CEE) n. 2220/85.
CIO' PREMESSO
La Societa'/Banca...................... P. IVA.................... con sede in.......................... iscritta nel registro delle imprese di.......................... al numero............... (di seguito indicata come fideiussore), in persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale................... nato a.................. il.......................... dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore (oppure, nel caso di impresa assicuratrice P. IVA, ........................ con sede/residente in.................. Via..........., in persona del............... nella sua qualita' di agente.................., autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Arti- gianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione ed inclusa nell'elenco dell'art. 1 lettera C della legge 384 del 10.06.1982 pubblicato sulla G.U. n. ......... del ................. a cura dell'ISVAP) nell'interesse di....................................... P. IVA / Cod. Fiscale.......................... con sede / residente in............... iscritta nel registro delle imprese di............ al numero................... (di seguito indicata come contraente), a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata come AGEA), dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Lire..................... (pari all'importo di cui al precedente punto B).
1. Qualora il contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad Agea quanto richiesto, la garanzia potra' essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 2. Il pagamento dell'importo richiesto ad AGEA sara' effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato , entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilita' per il Fidejussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che nel Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente. 3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche' con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA. 4. La presente garanzia avra' durata di 12 mesi dalla data di emissione della polizza, con successiva automatica rinnovazione di quattro periodi semestrali piu' un ulteriore periodo di sei mesi a richiesta dell'AGEA, a meno che nel frattempo l'AGEA stessa, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla societa', la svincoli. 5. in caso di controversie fra AGEA e il fideiussore, il foro competente sara' esclusivamente quello di Roma. IL CONTRAENTE LA SOCIETA'
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