Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 19 agosto 2003, n. 246 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 16.230 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3594): Presentato dal Ministro degli affari esteri Franco Frattini il 28 gennaio 2003. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 19 marzo 2003 e il 6 maggio 2003. Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il 28 maggio 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2296): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 25 giugno 2003 e 8 luglio 2003. Relazione presentata il 22 luglio 2003 (atto n. 2296-A) relatore sen. Pellicino. Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003. |
| ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, INVESTIGAZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca, di seguito denominati Parti Contraenti, CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi paesi; CONSIDERANDO l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonche' l'idonea applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, questi ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprieta' intellettuale; CONVINTI che l'azione di contrasto alle violazioni doganali e gli sforzi per garantire l'esatta riscossione dei dazi, imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione possono essere resi piu' efficaci attraverso la cooperazione tra le autorita' doganali; CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e la societa'; TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988; TENUTO CONTO dei relativi strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare la Raccomandazione sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953; Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo si intende per:
1. "Legislazione doganale" l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari relative all'importazione, esportazione e transito delle merci o qualsiasi altra procedura doganale sotto cui le merci possono essere collocate, sia essa relativa ai dazi doganali, alle imposte, tasse o tributi imposti dalle Autorita' doganali, o alle misure di divieto, restrizione e controllo o alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. 2. "Infrazione doganale" qualsiasi violazione nonche' tentativo di violazione della legislazione doganale. 3. "Amministrazione doganale" nella Repubblica Italiana l'Amministrazione Doganale Italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e nella Repubblica Slovacca la Direzione delle Dogane della Repubblica Slovacca. 4. "Amministrazione doganale richiedente" la competente amministrazione doganale dello Stato di una Parte Contraente che inoltra una richiesta d'assistenza in materie doganali. 5. "Amministrazione doganale richiesta" la competente amministrazione doganale dello Stato di una Parte Contraente che riceve una richiesta d'assistenza in materie doganali. 6. "Dazi ed imposte all'importazione ed all'esportazione" dazi all'importazione ed all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte o tributi riscossi all'importazione o esportazione, inclusi, per la Repubblica d'Italia, i diritti e le imposte previsti dai competenti organi dell'Unione Europea. 7. "Consegna controllata" la tecnica di consentire la consegna illecita o sospetta di stupefacenti, sostanze psicotrope, o sostanze sostitutive, per passare fuori dei, attraverso o nei territori degli Stati delle Parti Contraenti, con la conoscenza e sotto la sorveglianza delle loro amministrazioni competenti nell'ottica di identificare persone coinvolte nel traffico illecito di queste merci. 8. "Persona" qualsiasi persona fisica o giuridica. 9. "Dati personali" tutte le informazioni relative ad un individuo identificato o identificabile. 10. "Stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, inclusi quelli riportati negli allegati alla summenzionata Convenzione. Articolo 2 CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali ed alle condizioni stabilite dal presente Accordo, si prestano mutua assistenza:
a) allo scopo di assicurare il corretto rispetto della legislazione doganale; b) allo scopo di prevenire, ricercare e combattere le infrazioni alla legislazione doganale;
2. L'assistenza nell'ambito del presente Accordo viene resa in conformita' con la legislazione in vigore sul territorio delle Parti Contraenti ed a seconda della competenza e delle risorse dell'Amministrazione doganale adita. Se necessario, quest'ultima puo' disporre che l'assistenza sia fornita da un'altra autorita' competente. 3. Il presente Accordo non pregiudica le regole che governano la mutua assistenza in materie penali. Articolo 3 COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI
1. Le Amministrazioni doganali, su richiesta, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni che possono essere utili per assicurare l'esattezza:
a) nella riscossione dei dazi doganali, delle tasse o di altri tributi imposti dalle Autorita' doganali ed, in particolare, delle informazioni che possono aiutare nella determinazione del valore in dogana delle merci e della relativa classificazione tariffaria; b) nell'applicazione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione; c) nell'applicazione delle regole nazionali d'origine non coperte da accordi preferenziali conclusi da una o da entrambi le Parti Contraenti.
2. Qualora l'Amministrazione doganale adita non disponga delle informazioni richieste, essa cerca quelle informazioni in conformita' con la legislazione in vigore sul territorio della Parte Contraente adita. 3. L'Amministrazione doganale adita cerca le informazioni come se stesse agendo per proprio conto. Articolo 4
Le Amministrazioni doganali, su richiesta, si forniscono vicendevolmente tutte le informazioni che evidenzino che:
a) merci importate nel territorio dello Stato di una Parte Contraente sono state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente; b) merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte Contraente sono state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, e la natura dell'eventuale regime doganale, sotto cui le merci sono state collocate; c) merci coperte da trattamento favorevole all'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte Contraente sono state debitamente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, nell'intesa che siano fornite informazioni circa qualsiasi misura di controllo doganale a cui le merci siano state assoggettate. Articolo 5
L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente tutte le informazioni eventualmente utili relative ad infrazioni alla legislazione doganale ed, in particolare, quelle concernenti:
a) persone conosciute o sospettate di commettere o di aver commesso infrazioni doganali sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente; b) merci conosciute come oggetto di traffico illecito; c) mezzi di trasporto e contenitori, conosciuti o sospettati di venire impiegati per commettere infrazioni doganali nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente; d) nuovi modi e mezzi impiegati nel commettere infrazioni doganali. Articolo 6
1. L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attivita' scoperte o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale sul territorio dello Stato di quella Parte Contraente. 2. Dossier e documenti originali vengono richiesti solo in casi laddove copie autenticate si rivelassero insufficienti. Gli originali trasmessi sono restituiti non appena possibile. Articolo 7
I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutte le informazioni relative all'interpretazione ed all'utilizzo del materiale, devono essere fornite contestualmente. Articolo 8 SORVEGLIANZA DI PERSONE, MERCI E MEZZI DI TRASPORTO
L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, nell'ambito delle proprie competenze e risorse, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, esercita sorveglianza su:
a) i movimenti, specialmente in entrata ed in uscita dal territorio del proprio Stato, di persone conosciute o sospettate di commettere o di aver commesso infrazioni doganali sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente; b) tutti i mezzi di trasporto e contenitori, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente; c) movimenti di merci riferiti dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente che potrebbero tradursi in sostanziale traffico illecito verso o dal proprio territorio o in relativi sospetti. Articolo 9 CONSEGNE CONTROLLATE
1. Le Amministrazioni doganali possono, con reciproco consenso e nell'ambito della competenza per esse stabilita dalla legislazione nazionale, impiegare Consegne Controllate allo scopo di identificare persone coinvolte in un'infrazione doganale. Articolo 10 INDAGINI
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita avvia in maniera ufficiale indagini su operazioni che sono o appaiono essere contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente. La prima ne comunica i risultati all'Amministrazione doganale richiedente. 2. Queste indagini vengono condotte ai sensi della legislazione vigente sul territorio dello Stato della Parte Contraente adita. L'Amministrazione doganale richiesta procede come se stesse agendo per proprio conto. 3. L'Amministrazione doganale richiesta puo' permettere a funzionari della Parte Contraente richiedente di essere presenti a tali indagini. 4. Quando rappresentanti dell'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, in conformita' al presente Accordo, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro mandato ufficiale. Essi non devono indossare uniformi e portare armi. Articolo 11 ESPERTI E TESTIMONI
1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente puo' autorizzare propri funzionari a comparire come esperti o testimoni in giudizi o procedimenti amministrativi concernenti infrazioni perseguite sul territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti o copie autenticate di quest'ultimi necessari per detti procedimenti. Tali funzionari forniscono prova circa fatti da loro accertati nel corso delle proprie mansioni. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso ed in quale veste il funzionario e' chiamato a deporre. 2. L'Amministrazione doganale adita che accetta la richiesta, specifica, se del caso, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro cui i propri agenti possono testimoniare. Articolo 12 USO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI
1. Le informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti nel contesto dell'assistenza amministrativa possono essere impiegati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni fissate dalla normativa nazionale delle Parti Contraenti solo per gli scopi del presente Accordo. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere trasmessi ad organismi governativi diversi da quelli previsti nel presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale adita che li ha forniti accordi esplicito permesso a condizione che la normativa nazionale della Parte Contraente richiedente non vieti tale trasmissione. 3. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 e 2 di quest'Articolo non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni doganali relative a stupefacenti e sostanze psicotrope. 4. Tuttavia, per gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni di cui al paragrafo 2 non vietano che informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, se richiesti, essere trasmessi alla Commissione Europea e ad altri Stati Membri di detta Unione. 5. Le informazioni, comunicazioni e documenti nella disponibilita' dell'Amministrazione doganale richiedente ai sensi del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla normativa nazionale della Parte Contraente adita a documenti ed informazioni della stessa natura. Articolo 13 PROTEZIONE DATI PERSONALI
Quando dati personali vengono scambiati ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti garantiscono uno standard di protezione dati almeno equivalente a quello risultante dall'attuazione dei principi contenuti nell'Allegato al presente Accordo, che costituisce parte integrante dello stesso. Articolo 14 CONSEGNA E NOTIFICA
Su richiesta, l'amministrazione doganale adita, in conformita' alla normativa vigente sul proprio territorio, consegna o notifica o richiede alle autorita' competenti di notificare alla persona interessata, residente o stabilita sul suo territorio, tutti i documenti e le decisioni che ricadono nel campo d'applicazione del presente Accordo, che emanano dall'Amministrazione doganale richiedente. Articolo 15 FORMA E SOSTANZA DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA
1. Richieste ai sensi del presente Accordo sono redatte in forma scritta. I documenti necessari per l'esecuzione di tali richieste accompagnano la richiesta. Quando motivato dall'urgenza della situazione, richieste orali possono essere accettate, ma in tal caso devono essere confermate senza indugio per iscritto. 2. Richieste inoltrate in conformita' al paragrafo 1 di quest'articolo comprendono le seguenti informazioni:
a) l'identificazione dell'Amministrazione doganale richiedente; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e la ragione della richiesta; d) le norme e gli altri elementi giuridici connessi; e) le indicazioni le piu' precise ed esaustive possibile sulle persona oggetto delle indagini; f) una sintesi dei fatti pertinenti, fatta eccezione nei casi di cui all'Articolo 14.
3. Le richieste vengono sottoposte o in una lingua ufficiale della Parte Contraente adita, o in inglese o in un'altra lingua che sia accettabile per l'Amministrazione doganale adita. 4. Se una richiesta non rispetta i requisiti formali ne puo' essere domandata la correzione o il completamento; a causa di cio' non viene inficiata la disposizione di misure precauzionali. 5. Le informazioni e le comunicazioni riportate nel presente Accordo sono trasmesse a funzionari specificamente designati a questo scopo da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari all'uopo designati viene scambiata ed aggiornata dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 18 del presente Accordo. Articolo 16 ECCEZIONI DALL'OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA
1. Qualora l'autorita' doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte Contraente adita o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, o potrebbe rivelarsi non in linea con le proprie disposizioni nazionali legali e amministrative, essa puo' rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla in parte o soggetta a certe condizioni o requisiti. 2. Qualora un'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, la prima segnala la circostanza nella sua richiesta. L'osservanza di tale richiesta rientra nella discrezione dell'autorita' doganale adita. 3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca in un'indagine; procedimento giudiziario o procedura in corso. In tal caso l'Amministrazione doganale adita si consulta con l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere prestata ai termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. 4. Laddove l'assistenza sia rifiutata o differita, vengono forniti i relativi motivi all'Amministrazione doganale richiedente. Articolo 17 COSTI
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti rinunciano a tutte le pretese di rimborso di costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non siano funzionari governativi, che sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. 2. Se spese di natura sostanziale e straordinaria sono o saranno domandate ai fini dell'adempimento della richiesta, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni con cui sara' data esecuzione alla richiesta nonche' il modo in cui i costi vengono addebitati. Articolo 18 ESECUZIONE
1. L'attuazione del presente Accordo viene domandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti. Quelle Amministrazioni doganali concordano reciprocamente intese dettagliate per tale finalita'. 2. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono disporre che i propri servizi investigativi si mettano in comunicazione diretta tra di loro. 3. Viene istituito un Comitato Misto, composto dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere. 4. Le controversie per le quali il Comitato non e' in grado di trovare una soluzione vengono sanate per via diplomatica. Articolo 19 AMBITO TERRITORIALE
Il presente Accordo si applica ai territori doganali della Repubblica Italiana e della Repubblica Slovacca come definiti nelle rispettive legislazioni nazionali. Articolo 20 ENTRATA IN VIGORE DENUNCIA
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la reciproca notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Il presente Accordo e' di durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente puo' denunciarlo attraverso i canali diplomatici in qualsiasi momento con avviso scritto. La denuncia avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. Articolo 21
Le Parti Contraenti concordano d'incontrarsi per esaminare il presente Accordo su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore, a meno che esse non si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame e' inutile.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, a cio' debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Bratislava, il 25 Ottobre 2000, in due originali, in lingua italiana, slovacca e inglese, ciascuno di questi testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica Slovacca (firma illeggibile) (firma illeggibile) |
| Allegato N. 1 all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali
PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI
1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:
(a) ottenuti ed elaborati in modo corretto e legale; (b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi; (c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati; (d) accurati e, quando necessario, aggiornati; (e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati.
2. I dati personali che forniscano informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, cosi' come quelli che riguardino la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali. 3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinche' i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali nonche' contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati. 4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
(a) di conoscere se dati personali che la riguardano, siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali vengano principalmente utilizzati e le coordinate della persona responsabile di tale schedario; (b) di Ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatizzato contenente dati personali che la riguardano nonche' la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile; (c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contrariamente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato. (d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
5.1. Non puo' essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo. 5.2. Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica al fine di:
(a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche' gli interessi finanziari dello Stato o a reprimere le violazioni alla normativa penale; (b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la liberta' altrui.
5.3. La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi. 6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente Allegato. 7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilita' per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente Allegato.
----> Vedere accordo in lingua da pag. 17 a pag. 27 della G.U. <---- |
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