Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 luglio 2003
Determinazione degli interessi da corrispondersi nell'anno 2002, per l'utilizzo degli avanzi delle gestioni INPS, di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, che fa carico all'INPS in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di avvalersi temporaneamente delle disponibilita' delle gestioni attive dallo stesso amministrate;
Vista la deliberazione n. 244 del 25 settembre 2001, con la quale il consiglio di amministrazione dell'INPS ha disposto, per il fabbisogno delle gestioni passive, l'utilizzo per l'anno 2002 degli avanzi delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto l'art. 3, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, ai fini delle richiamate anticipazioni fra le gestioni deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione della misura degli interessi da corrispondersi in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato;
Vista la nota n. 036364 del 25 marzo 2003, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica che per l'anno 2002 il tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato e' calcolato nella misura percentuale di 3,901 punti;
Ritenuto doversi assumere nella sopradetta misura del tasso di interesse da valere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel richiamato art. 3, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l'anno 2002;
Decreta:
La misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' fissata, per l'anno 2002, in ragione del 3,901%.
Roma, 24 luglio 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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