Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 24 luglio 2003 |
Fissazione del termine per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle proposte in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, relative ai bandi dell'anno 2003 per i settori industria, turismo e commercio, nonche' al bando con modalita' semplificate per le imprese artigiane, e piano di riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per il 2003. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero delle attivita' produttive la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie; Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione puo' formulare proprie proposte relative a settori di attivita' o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, relative a specifiche priorita', con riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive, nonche', limitatamente al settore «turismo», proposte relative ad ulteriori attivita' ammissibili rispetto a quelle individuate dalle direttive medesime; Considerato che, ai fini della formazione delle graduatorie speciali, le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la regione stessa per gli interventi della legge n. 488/1992; Visto il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto ministeriale 3 luglio 2000 che prevede, per i soli settori «industria» e «turismo» la formazione di due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25.822.844,95 euro e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento («grandi progetti»), stabilendo che alla copertura delle stesse sia destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro delle attivita' produttive, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime; Ritenuto di destinare, secondo il medesimo criterio del 2002, alla copertura delle richiamate graduatorie dei «grandi progetti» dei settori «industria» e «turismo» rispettivamente il 14% e l'8% delle relative risorse finanziarie disponibili; Visto l'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni della legge n. 488/1992; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive d'intesa con la Conferenza Stato- regioni del 21 novembre 2002, concernente le suddette modalita' semplificate per le imprese artigiane, che prevede l'emanazione di una specifica circolare per la fissazione, tra l'altro, di eventuali limiti all'ammissibilita' delle spese, la definizione della modulistica e della documentazione per la presentazione delle domande e dei criteri per la determinazione degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie; Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha esteso le agevolazioni del «settore commercio» della legge n. 488/1992 a nuovi soggetti e tipologie di intervento, le cui modalita' di attuazione sono in corso di definizione con specifiche direttive del Ministro delle attivita' produttive e saranno oggetto di una successiva circolare esplicativa; Ritenuto necessario, onde consentire una rapida attuazione degli interventi di cui si tratta, fissare termini differenziati entro i quali le regioni e le province autonome possano formulare le proprie richiamate proposte valide per le domande dei bandi del 2003 dei settori «industria», «turismo» e «commercio», nonche' di quello delle imprese artigiane di cui all'art. 14, comma 1 della citata legge n. 57/2001, al fine di tenere tempestivamente conto dei differenti tempi di definizione delle relative richiamate normative; Visto il proprio decreto del 3 luglio 2003 con il quale vengono individuate le risorse finanziarie disponibili per i bandi della legge n. 488/1992 per il 2003; Considerato che la predetta legge n. 57/2001 prevede, ai fini dell'attuazione delle modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi della legge n. 488/1992, che il Ministro delle attivita' produttive determini, con proprio decreto, una quota delle risorse annualmente disposte in favore della stessa legge n. 488/1992; Vista la delibera del C.I.P.E. del 9 maggio 2003 con la quale sono stati fissati i criteri di riparto su base regionale delle suddette risorse finanziarie; Ritenuto opportuno rappresentare, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, il riparto delle risorse finanziarie tra i settori «industria», «turismo» e «commercio» e, nell'ambito del settore «industria», quello relativo al bando riservato alle imprese artigiane, al fine di consentire la formulazione delle relative separate proposte; Decreta: Articolo unico 1. In relazione ai bandi del 2003 dei settori «industria», «turismo» e «commercio» in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, il termine ultimo per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorita' ed i relativi punteggi, nonche', per il solo settore «turismo», le ulteriori attivita' ammissibili, previste dalle direttive di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000, e' fissato come segue: a) per i bandi dei settori «industria» e «turismo»: al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto; b) per il bando concernente le modalita' semplificate per le imprese artigiane di cui all'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57: al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della circolare esplicativa prevista dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 21 novembre 2002; c) per il bando del settore «commercio»: al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della circolare esplicativa concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Ai fini del computo dei suddetti periodi, non si tiene conto degli eventuali giorni del mese di agosto. 2. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1 provvederanno ad individuare le misure percentuali delle risorse da riservare alle graduatorie speciali tenuto anche conto del piano di riparto delle risorse complessivamente disponibili per il 2003 riportato negli allegati al presente decreto. 3. Per la determinazione del riparto di cui al com-ma 2, alle graduatorie relative alle modalita' semplificate per le imprese artigiane sono destinate risorse finanziarie in misura pari al 10% di quelle assegnate al settore «industria» con decreto ministeriale del 3 luglio 2003 ed alle graduatorie dei «grandi progetti» relative ai settori «industria» e «turismo» sono destinate risorse finanziarie in misura pari, rispettivamente, al 14% ed all'8% di quelle individuate per gli stessi settori con il medesimo citato decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2003 Il Ministro: Marzano |
| Allegato 1 PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELLA LEGGE n. 488/1992, PER IL BANDO ORDINARIO «INDUSTRIA» DELL'ANNO 2003 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO).
1. Risorse disponibili per i settori «industria», «turismo» e «commercio»: 1.764,4 (decreto ministeriale 3 luglio 2003), da assegnare per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 9 maggio 2003). 2. Risorse assegnate al settore «industria» (70% di quelle totali): 1.235,080, di cui 123,508 (10%) riservate al bando per le imprese artigiane (art. 14 della legge n. 57/2001 e decreto ministeriale 21 novembre 2002), cosi suddivise: a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 1.049,818, di cui 104,982 per il bando per le imprese artigiane; b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 185,262, di cui 18,526 per il bando per le imprese artigiane. 3. Di cui risorse disponibili per le graduatorie dei «grandi progetti»: a) per le regioni dell'obiettivo 1 (con Abruzzo e Molise): 132,277 (14% di 944,836, disponibili per il bando ordinario); b) per le regioni e province autonome del centro-nord: 23,343 (14% di 166,736 disponibili per il bando ordinario).
----> Vedere Allegato a pag. 39 della G.U. <---- |
| Allegato 2 PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELLA LEGGE n. 488/1992, PER IL BANDO «TURISMO» DELL'ANNO 2003 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO). 1. Risorse disponibili per i settori «industria», «turismo» e «commercio»: 1.764,4 (decreto ministeriale 3 luglio 2003), da assegnare per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 9 maggio 2003). 2. Risorse assegnate al settore «turismo» (25% di quelle totali): 441,100, cosi' suddivise: a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 374,935; b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 66,165. 3. Di cui risorse disponibili per le graduatorie dei «grandi progetti»: a) per le regioni dell'obiettivo 1 (con Abruzzo e Molise): 29,995 (8% delle risorse disponibili); b) per le regioni e province autonome del centro-nord: 5,293 (8% delle risorse disponibili).
----> Vedere Allegato a pag. 40 della G.U. <---- |
| Allegato 3 PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELLA LEGGE n. 488/1992, PER IL BANDO «COMMERCIO» DELL'ANNO 2003 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO).
1. Risorse disponibili per i settori «industria», «turismo» e «commercio»: 1.764,4 (decreto ministeriale 3 luglio 2003), da assegnare per l'85% alle regioni dell'obiettivo 1 (comprese Abruzzo e Molise) e per il 15% alle regioni e province autonome del centro-nord (delibera CIPE 9 maggio 2003). 2. Risorse assegnate al settore «commercio» (5% di quelle totali): 88,220, cosi' suddivise: a) 85% per le regioni dell'obiettivo 1, comprese Abruzzo e Molise: 74,987; b) 15% per le regioni e province autonome del centro-nord: 13,233.
----> Vedere Allegato a pag. 40 della G.U. <---- |
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