Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 19 agosto 2003, n. 247
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 20.580 euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3319):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro ad interim degli affari esteri Silvio Berlusconi,
e dal Ministro della difesa Antonio Martino il 29 ottobre
2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 2 dicembre 2002 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, X e XIV.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
21, 28 gennaio 2003, 4, 18 febbraio 2003 e il 6 maggio
2003.
Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il
28 maggio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2293):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 17 giugno 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e Giunta per gli affari delle Comunita'
europee.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
25 giugno 2003 e 8 luglio 2003.
Relazione presentata il 22 luglio 2003 (atto n. 2293-A)
relatore sen. P. Pellicino.
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.
 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA MUTUA
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIE DOGANALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica dell'Uzbekistan, di seguito denominati Parti
Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione
doganale pregiudicano i loro interessi economici,
commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e
agricoli;
Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali
possa essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione
tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando che e' importante assicurare l'esatta
percezione dei diritti e delle tasse all'importazione o
all'esportazione e la precisa applicazione delle
disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i
controlli, questi ultimi comprendenti anche quelli sul
rispetto della legislazione sulla contraffazione delle
merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e
di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la
salute pubblica e per la societa';
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite
contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle
sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle
elencate negli allegati alla summenzionata Convenzione, e
senza pregiudizio di eventuali emendamenti che potrebbero
essere adottati nell'ambito della competenza del Gruppo
Misto di Seguito;
Tenuto conto dei principali strumenti del Consiglio di
Cooperazione Doganale e, in particolare, della
Raccomandazione sulla mutua assistenza amministrativa del 5
dicembre 1953;
hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per

a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni
legislative e regolamentari applicabili dalle due
Amministrazioni doganali e reative a:

- l'importazione, l'esportazione, il transito e il deposito
di merci e capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
- la riscossione, la garanzia e la restituzione di diritti
o tasse relativi ad importazioni ed esportazioni;
- le misure di divieto, restrizione o controllo, incluse le
disposizioni sul controllo del cambio;
- la lotta contro traffico illecito di stupefacenti e di
sostanze psicotrope;

b) "Amministrazione doganale", per la Repubblica Italiana
l'amministrazione doganale italiana inclusa la Guardia
di Finanza, e il Comitato Doganale di Stato per la
Repubblica dell'Uzbekistan competenti per l'applicazione
delle disposizioni di cui al paragrafo a) del presente
Accordo;
c) "infrazione doganale", ogni violazione nonche' ogni
tentativo di violazione della legislazione doganale;
d) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i
dazi doganali di importazione ed esportazione e tutti
gli altri diritti, tasse o tributi che vengono percepiti
all'importazione o all'esportazione ivi compresi, per la
Repubblica Italiana, i diritti e le tasse fissati dai
competenti organi dell'Unione Europea;
e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
f) "dati personali", ogni informazione riferita a una
persona fisica o giuridica identificata o
identificabile;
g) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti
elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20
dicembre 1988 contro il traffico illecito di
stupefacenti e di sostanze psicotrope, comprese quelle
di cui agli allegati alla citata Convenzione.

CAPITOLO II
Campo di applicazione dell'Accordo
Articolo 2

1. Le Parti Contraenti si prestano mutua assistenza
attraverso le loro Amministrazioni doganali alle condizioni
stabilite dal presente Accordo, per la corretta
applicazione della legislazione doganale e ai fini della
prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni
doganali.
2. Tutta l'assistenza da parte di ciascuna Parte
Contraente nel quadro del presente Accordo viene fornita in
conformita' alle disposizioni legislative e amministrative
e nei limiti della competenza e delle risorse disponibili
di ciascuna Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo si riferisce soltanto alla mutua
assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti.

CAPITOLO III
Ambito di applicazione dell'assistenza
Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano
reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le
informazioni e i documenti che consentano la corretta
applicazione della legislazione doganale e la prevenzione,
ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Ciascuna Amministrazione doganale operera',
nell'effettuare indagini per conto dell'altra
Amministrazione doganale, come se tali indagini venissero
svolte per proprio conto oppure su richiesta di un'altra
autorita' nazionale.
Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita
fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e sulle
procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e
che siano pertinenti alle indagini relative ad
un'infrazione doganale.
2. Le Parti Contraenti si scambiano, su richiesta o di
propria iniziativa, tutte e informazioni disponibili
relative a:

a) nuove tecniche di applicazione della legislazione
doganale di dimostrata efficacia;
b) nuove tendenze, mezzi o metodi che siano utilizzati per
commettere infrazioni doganali.
Articolo 5

Le Amministrazioni doganali si assistono reciprocamente
nei procedimenti che includono sequestro o congelamento o
confisca di beni, proventi e mezzi implicati in infrazioni
doganali.
Articolo 6
Assistenza tecnica

Le Amministrazioni doganali possono fornirsi tra di loro
assistenza tecnica in materie doganali che comprenda:

a) scambio di funzionari doganali quando vi sia reciproco
beneficio allo scopo di incrementare la conoscenza delle
rispettive tecniche doganali;
b) formazione ed assistenza nello sviluppo di abilita'
specifiche nei funzionari doganali;
c) scambio di informazioni ed esperienze nell'uso di
attrezzature di ricerca;
d) scambio di esperti in materie doganali;
e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici
relativi alle norme ed alle procedure doganali.

CAPITOLO IV
Richieste di assistenza
Articolo 7

Di propria iniziativa o su richiesta le Amministrazioni
doganali si forniscono reciprocamente le seguenti
informazioni:

a) se merci importate nel territorio dello Stato
dell'Amministrazione doganale richiedente sono state
esportate legalmente dal territorio dello Stato
dell'altra Amministrazione doganale, e l'eventuale
regime doganale al quale le merci erano state vincolate;
b) se merci esportate dal territorio dello Stato
dell'Amministrazione doganale richiedente sono state
importate legalmente nel territorio dello Stato
dell'altra Amministrazione doganale, e l'eventuale
regime doganale al quale le merci sono state vincolate.
Articolo 8

Nel quadro delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, le Amministrazioni doganali delle
Parti Contraenti si scambiano reciprocamente - su richiesta
e dopo eventuali indagini - tutte le informazioni atte a
garantire la corretta riscossione di dazi doganali, tasse o
altre imposte, e in particolar modo le informazioni che
facilitino:

a) la determinazione del valore ai fini doganali, della
classificazione tariffaria e dell' origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti,
alle restrizioni e ai controlli.
Articolo 9

L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce
informazioni e mantiene una speciale sorveglianza su:

a) persone note all'Amministrazione doganale richiedente
per aver commesso, o che sono sospettate di commettere
infrazioni doganali, e in particolare quelle persone che
siano in entrata o in uscita dal territorio doganale
della Parte Contraente adita;
b) merci, siano esse in transito o in deposito, per le
quali l'Amministrazione doganale richiedente ritiene
sorgano sospetti di traffico illecito verso il
territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
c) mezzi di trasporto che l'Amministrazione doganale
richiedente sospetta siano utilizzati per commettere
infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti
Contraenti;
d) luoghi che l'Amministrazione doganale richiedente
sospetta siano stati utilizzati per commettere
infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti
Contraenti.
Articolo 10

1. Su richiesta o di propria iniziativa, le
Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente
informazioni sulle transazioni, gia' completate o
progettate, che costituiscono o sembrano costituire
un'infrazione doganale.
2. In casi gravi, che possono comportare danni ingenti
all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza o ad
altri interessi fondamentali di una Parte Contraente,
l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente
dovra', ove possibile, fornire informazioni di propria
iniziativa.

CAPITOLO V
Comunicazione ed esecuzione delle richieste
Articolo 11

1. Lo scambio di assistenza, prevista dal presente
Accordo avviene direttamente tra le Amministrazioni
doganali.
2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente
Accordo, sono presentate per iscritto, in una lingua
concordata dalle Amministrazioni doganali, e devono essere
accompagnate da ogni documento ritenuto utile.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di
questo Articolo devono comprendere le seguenti indicazioni:

a) l'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
b) Progetto e i motivi della richiesta,
c) un breve resoconto della questione, degli elementi di
diritto e della natura del procedimento,
d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel
procedimento, se conosciuti.

4. La richiesta di seguire una particolare procedura
formulata da una delle Amministrazioni doganali viene
soddisfatta in conformita' e nel rispetto delle
disposizioni legislative ed amministrative della Parte
Contraente adita.
5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono
comunicate ai funzionari designati tal fine particolare da
ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al
paragrafo 1 dell'Articolo 20 del presente Accordo, una
lista di questi funzionari viene comunicata
dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a
quella dell'altra Parte Contraente.
Articolo 12

1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra
Amministrazione doganale avvia indagini relative a
operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla
legislazione doganale vigente nel territorio dello Stato
dell'Amministrazione doganale richiedente e ne comunica i
risultati a quest'ultima.
2. Tali indagini sono condotte in conformita' alla
legislazione vigente nel territorio dello Stato
dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede
come se agisse per proprio conto.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non
sia l'autorita' competente a soddisfare la richiesta, essa
la trasmette senza indugio all'autorita' competente e si
impegna a Cooperare con essa.
Articolo 13

1. Su richiesta scritta, funzionari all'uopo designati
dalla Amministrazione doganale richiedente, con
l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle
condizioni eventualmente imposte da quest'ultima, al fine
di indagare su un'infrazione doganale, possono:

a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale
adita documenti dossier e altri dati pertinenti allo
scopo di estrarne informazioni concernenti quella
infrazione,
b) procurarsi copie dei documenti, dossier e altri dati
pertinenti a quella infrazione doganale,
c) assistere ad un'indagine effettuata dall'Amministrazione
doganale adita sul territorio doganale della Parte
Contraente richiesta e relativa a quell'infrazione
doganale.

2. Quando, nei casi previsti al paragrafo 1 del presente
Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale
richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte
Contraente essi devono essere in grado in ogni momento di
fornire la prova del loro mandato ufficiale.
3. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione
accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte
Contraente e dalla legislazione in vigore sul territorio di
quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione
eventualmente commessa.

CAPITOLO VI
Documenti e dossier
Articolo 14

1. Su richiesta o di propria iniziativa, ciascuna
Amministrazione doganale fornisce all'altra relazioni,
documenti o copie autenticate di documenti che diano tutte
le informazioni disponibili su attivita' effettuate o
progettate che costituiscono o sembrano costituire
un'infrazione doganale nel territorio dello Stato
dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere
sostituiti da informazioni su computer, disponibili in
qualsiasi forma e con la stessa finalita'. Tutte gli
elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzazione di
tali informazioni e documenti devono essere forniti
contestualmente.
3. I documenti in originale vengono richiesti soltanto
quando le copie conformi sono ritenute insufficienti.
4. I documenti in originale ricevuti ai sensi del
presente Accordo sono restituiti non appena possibile.
CAPITOLO VII
Esperti e testimoni
Articolo 15

1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a
un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale
richiesta puo' autorizzare i propri funzionari, ove
possibile, a deporre davanti alle autorita' competenti
della Parte Contraente richiedente in qualita' di testimoni
o di esperti su fatti da loro constatati nell'esercizio
delle proprie funzioni e a produrre mezzi di prova. La
richiesta di comparizione deve precisare con chiarezza in
quale causa e in quale veste il funzionario dovra' deporre.
2. L'Amministrazione doganale che accerta la richiesta
precisa se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia
i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.
CAPITOLO VIII
Utilizzo e protezione delle informazioni e dei documenti
Articolo 16

1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti
ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono
essere utilizzati in procedimenti civili, penali e
amministrativi alle condizioni stabilite dalle rispettive
legislazioni interne, unicamente per gli scopi previsti dal
presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono
essere resi noti a organi governativi diversi da quelli
previsti nel presente Accordo soltanto se l'Amministrazione
doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente, e a
condizione che la legislazione propria dell'Amministrazione
doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 di questo
Articolo non si applicano ad informazioni riguardanti
inflazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope.
Tali informazioni possono essere trasmesse ad altre
autorita' direttamente coinvolte nella lotta al traffico
illecito di stupefacenti.
4. Tuttavia, in ragione degli obblighi che derivano alla
Repubblica Italiana dalla sua appartenenza all'Unione
Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non
ostano a che le informazioni le comunicazioni e i documenti
ricevuti possano essere, ove necessario, trasmessi alla
Commissione Europea e agli altri Stati membri dell'Unione
stessa.
5. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di
cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente
richiedente dispone godono, ai sensi del presente Accordo,
della stessa protezione accordata dalla propria legge
nazionale ai documenti e alle informazioni della stessa
natura.
Articolo 17

Qualora dati personali vengano scambiati in conformita'
al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un
livello di protezione almeno equivalente a quello che
scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati
nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte
integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO IX
Eccezioni
Articolo 18

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo puo'
essere rifiutata quando questa e' di natura tale da
pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico
o altri interessi nazionali essenziali di una Parte
Contraente, quando implichi la violazione di un segreto
industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli
incompatibile con le disposizioni legislative ed
amministrative applicate da questa Parte Contraente.
2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non
sarebbe in grado di soddisfare una richiesta di natura
analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione
doganale adita, essa segnala il fatto nella propria
richiesta, in tal caso l'esecuzione di tale richiesta e' a
discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita
dall'Amministrazione doganale adita qualora interferisca
con indagini ovvero con procedimenti giudiziari o
amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione
doganale adita consulta l'Amministrazione doganale
richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere
fornita alle condizioni dalla prima eventualmente
stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono
essere motivati.

CAPITOLO X
Costi
Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni
rivendicazione per il rimborso delle spese originate
dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione
delle spese rimborsate e delle indennita' versate agli
esperti e ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti
e dei traduttori quando questi non siano funzionari dello
Stato che sono a carico dell'Amministrazione doganale
richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere
sostenute spese elevate e straordinarie, le Amministrazioni
doganali concordano i termini e le condizioni per
soddisfare la, richiesta nonche' le modalita' di presa in
carico di queste spese.

CAPITOLO XI
Applicazione dell'Accordo
Articolo 20

1. Le Amministrazioni doganali fissano delle
disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del
presente Accordo.
2. Viene creata una Commissione Mista Italo-Uzbeka
composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni
doganali delle due Parti Contraenti o dai loro
rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira'
quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta
dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire
l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare
soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
3. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche'
rispettivi funzionari incaricati d'individuare o di
reprimere le inflazioni doganali siano in contatto
personale e diretto, in conformita' con le loro procedure
amministrative interne.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni
amichevoli sono regolate per via diplomatica.

CAPITOLO XII
Amibito territoriale
Articolo 21

Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali
delle due Parti Contraenti cosi' come essi sono definiti,
dalle rispettive legislazioni nazionali.

CAPITOLO XIII
Entrata in vigore e denuncia
Articolo 22

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del
secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle
due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno
comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle
rispettive procedure interne di ratifica.
Articolo 23

Il presente Accordo e' concluso per una durata
illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potra'
denunciarlo in qualsiasi momento, per via diplomatica. La
denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica
all'altra Parte Contraente. Procedimenti in corso al
momento della denuncia saranno, nella misura possibile,
ultimati in conformita' con le disposizioni del presente
Accordo.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno
firmato il presente Accordo.
FATTO A Roma il 21 novembre 2000 in due originali,
ciascuno nelle lingue italiana, uzbeka e inglese, tutti i
testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di
interpretazione, prevale il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN
(firma illeggibile) (firma illeggibile)
 
ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

I dati personali che sono stati oggetto di procedura
informatizzata dovranno essere

a) ottenuti ed elaborati legalmente;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati
in modo incompatibile coli tali scopi;
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai
fini per i quali sono stati acquisiti;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in maniera che sia possibile identificare i
soggetti cui gli stessi si riferiscono per un lasso di
tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per
i quali sono stati immagazzinati.

2. I dati personali che contengano informazioni di
carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di
altre credenze, cosi' come quelli che vertono sulla salute
o sulla vita sessuale di chicchessia, non possono essere
oggetto di procedura informatizzata. Queste disposizioni si
applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne
penali, salvo che la legislazione nazionale assicuri
sufficienti garanzie.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate
affinche' i dati personali registrati nelle schede
informatiche siano protetti contro distruzioni non
autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi
accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':

a) di conoscere se dati personali che la riguardano, siano
contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per
i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate
della persona responsabile di tale schedario;
b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o
spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di
uno schedario informatizzato contenente dati personali
che la riguardano, e la comunicazione di tali dati in
una forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la
cancellazione di quei dati che siano stati elaborati in
violazione delle disposizioni previste dalla
legislazione nazionale relativa all'applicazione dei
principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2
del presente Allegato;
d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia
stata dato seguito ad una richiesta secondo i casi di
comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui
alle precedenti lettere b) e c).

5.1 Non si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi
1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi.
5.2 Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1,
2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della
Parte Contraente lo preveda e qualora tale deroga
costituisca una misura indispensabile in una societa'
democratica, e che sia volta a:

a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico
nonche' gli interessi essenziali dello Stato o a lottare
contro violazioni penali;
b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati
in questione ovvero i diritti e la liberta' altrui.

5.3 La legge puo' prevedere di limitare i diritti di cui
al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente Allegato
relativamente a schedari informatizzati che contengano dati
personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca
scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di
attentare alla privacy delle persone alle quali si
riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere
sanzioni e mezzi di ricorso allorquando vi sia infrazione
alle disposizioni della legislazione nazionale concernente
l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel
presente Allegato.
7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve
essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti
intaccare la possibilita' per una Parte Contraente di
accordare alle persone, alle quali si riferiscono i dati in
questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nel
presente Allegato.
 
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