Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 maggio 2003
Recepimento della direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il Ministro della sanita', ora con il Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, di attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999, di recepimento della direttiva 98/77/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000, di attuazione della direttiva 98/69/CE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni alla direttiva 70/220/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/100/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE;
Vista la direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 291 del 28 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

Adotta

il seguente decreto:

Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo

Art. 1.
1. L'art. 1 del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "veicolo", ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;
b) "veicolo alimentato a GPL o a gas naturale", un veicolo munito d'un dispositivo speciale che permette l'uso del GPL o del gas naturale nel suo sistema di propulsione. I veicoli di questo tipo possono essere concepiti e costruiti come veicoli monocarburante o bicarburante;
c) "veicolo monocarburante", un veicolo concepito essenzialmente per funzionare in permanenza a GPL o a gas naturale, ma che puo' anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacita' massima di 15 litri;
d) "veicolo bicarburante", un veicolo che puo' funzionare a benzina o in alternativa a GPL o a gas naturale.».
2. Gli allegati I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.
 
Art. 2.
1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, o
b) rifiutare l'omologazione nazionale, o
c) vietare l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' consentito:
a) rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, o
b) rilasciare l'omologazione nazionale, se un nuovo tipo di veicolo non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente decreto; tuttavia, e' consentito continuare a rilasciare, su richiesta dei soggetti interessati, le omologazioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.
3. Se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal presente decreto:
a) i certificati di conformita' di cui sono muniti i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, non sono piu' considerati validi ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli nuovi che non sono muniti di un certificato di conformita' valido a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, a meno che non siano invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto stesso.
4. Il comma 3, si applica:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai veicoli della categoria M, ad eccezione dei veicoli la cui massa massima e' superiore a 2500 kg, ed ai veicoli di categoria N1, classe I, ed
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai veicoli della categoria N1, classi II e III, come definiti nella tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, ed ai veicoli della categoria M la cui massa massima e' superiore a 2500 kg.
 
Art. 3.
1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, o
b) vietare la vendita o l'installazione su un veicolo, di convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non e' piu' consentito rilasciare l'omologazione CE a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, per i convertitori catalitici di ricambio nuovi se non sono omologati in conformita' del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente decreto.
3. E' consentito continuare ad autorizzare la vendita ed il montaggio di convertitori catalitici nuovi, per i quali e' stata rilasciata un'omologazione in quanto entita' tecnica prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli in circolazione.
 
Art. 4.
1. Entro il 1° luglio 2005 i costruttori adottano disposizioni per fornire informazioni supplementari, o direttamente al punto di vendita o ad ogni distributore, riguardanti tutti i convertitori catalitici di ricambio nuovi immessi in commercio nell'Unione europea prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che non sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999.
2. Le informazioni supplementari del comma 1, sono conformi alle disposizioni dell'allegato XIII, punto 7, del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente decreto.
 
Art. 5.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dettagliate dell'allegato I, punto 7, del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come modificato dal presente decreto, relative alla conformita' dei veicoli in circolazione, si applicano a tutti i veicoli omologati a norma del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999 o dai successivi decreti di modifica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 167
 
ALLEGATO

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII AL DECRETO DEL MINISTRO PER I TRASPORTI 7 MARZO 1975 COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5 NOVEMBRE 2002.

A. L'allegato I e' modificato nel modo seguente:

1) Al punto 1, l'ultimo paragrafo e' cosi' modificato:

"La presente direttiva si applica inoltre alla procedura di omologazione CE dei convertitori catalitici di ricambio, quali entita' tecniche destinate ad essere montate sui veicoli delle categorie M1 e N1."

2) I punti 2.17 e 2.18 sono formulati come segue e il testo del punto 2.19 e' sostituito dal testo seguente:

"2.17. Per "convertitore catalitico d'origine" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell'omologazione rilasciata per il veicolo e che sono indicati al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X della presente direttiva.
2.18. Per "convertitore catalitico di ricambio" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici destinato a sostituire un convertitore catalitico d'origine su un veicolo omologato conformemente alla direttiva 70/220/CEE e che puo' essere omologato come entita' tecnica, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE.
2.19. Per "convertitore catalitico di ricambio dorigine" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X della presente direttiva, ma che sono commercializzati come entita' tecniche separate dal titolare dell'omologazione del veicolo."

3) Il punto 1.2 e' sostituito dal seguente:

"3.2. Il modello della scheda informativa per quanto riguarda le emissioni di gas allo scarico, le emissioni per evaporazione, la durata ed il sistema di diagnosi di bordo /OBD/ figura nell'allegato II. Le informazioni di cui al punto 3.2.12.2.8.6 dell'allegato II devono essere incluse nell'appendice 2 "Dati relativi al sistema OBD" del certificato di omologazione CE figurante nell'allegato X."

4) Il punto 5.2.2 e' sostituito dal seguente:

"5.2.2. I veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a GPL o a GN (veicoli monocarburante o bicarburante) sono sottoposti alle seguenti prove:
Tipo I (controllo delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo),
Tipo II (emissioni di monossido di carbonio con regime al minimo),
Tipo III (emissioni dal basamento),
Tipo IV (emissioni per evaporazione), se del caso,
Tipo V durata dei dispositivi antinquinamento),
Tipo VI (controllo delle emissioni medie dallo scarico di monossido di carbonio e idrocarburi dopo una partenza a freddo a bassa temperatura ambiente),
prova OBD, se del caso."

5) La tabella I.5.2 e' sostituita dalla tabella seguente:

----> vedere tabella a pag. 57 della G.U. <----

6) Nella nota (1) del punto 5.3.7.3, la definizione dei valori Hcv e Hcv e' modificata nel modo seguente:

"Mcv = rapporto atomico idrogeno/carbonio [1,73], per il GPL [2,53], per il GN [4,0]
Ocv = rapporto atomico ossigeno/carbonio [0,02], per il GPL [zero], per il GN [zero]"

7) Il punto 5.3.8. e' sostituito dal seguente:

"5.3.8. Convertitori catalitici di ricambio e convertitori catalitici di ricambio d'origine.
5.3.8.1 I convertitori catalitici di ricambio destinati a essere montati su veicoli omologati CE devono essere sottoposti a prova conformemente all'allegato XIII.
5.3.8.2. I convertitori catalitici di ricambio d'origine di un tipo di cui al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X e che sono destinati a essere montati su un veicolo cui si riferisce il documento di omologazione possono non essere conformi alle prescrizioni dell'allegato XIII della presente direttiva purche' rispondano ai requisiti di cui ai punti 5.3.8.2.1 e 5.3.8.2.2.

5.3.8.2.1. Marcatura

I convertitori catalitici di ricambio d'origine recano almeno le seguenti identificazioni:
5.3.8.2.1.1. nome o marchio commerciale del costruttore del veicolo.
5.3.8.2.1.2. marca e numero di identificazione della parte del convertitore catalitico di ricambio d'origine indicati nelle informazioni di cui al punto 5.3.8.3.

5.3.8.2.2. Documentazione

I convertitori catalitici di ricambio d'origine sono corredati delle informazioni seguenti:
5.3.8.2.2.1. nome o marchio commerciale del costruttore del veicolo.
5.3.8.2.2.2. marca e numero di identificazione della parte del convertitore catalitico di ricambio d'origine indicati nelle informazioni di cui al punto 5.3.8.3.
5.3.8.2.2.3. i veicoli per i quali il convertitore catalitico di ricambio d'origine e' di un tipo di cui al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X, se del caso con un'indicazione precisante se il convertitore catalitico di ricambio d'origine puo' essere montato su un veicolo dotato di sistema di diagnosi di bordo (OBD).
5.3.8.2.2.4. le istruzione per il montaggio, se necessario.
5.3.8.2.2.5. Tali informazioni sono fornite:

- su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio, oppure - sull'imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio e'
venduto, oppure - in altro modo appropriato.

In ogni caso, tali informazioni devono figurare nel catalogo dei prodotti distribuito ai punti di vendita dal costruttore del veicolo.
5.3.8.3. Il costruttore del veicolo fornisce al servizio tecnico e/o all'autorita' di omologazione le informazioni necessarie in una forma elettronica che permetta il collegamento tra i numeri delle parti in questione e la documentazione di omologazione.
Tali informazioni contengono:

- la marca (le marche) e il tipo (i tipi) del veicolo, - la marca (le marche) e il tipo (i tipi) del convertitore catalitico
di ricambio d'origine, - il numero (i numeri) della parte del convertitore catalitico di
ricambio d'origine, - il numero di omologazione del tipo (dei tipi) di veicolo in
questione."

8) Il punto 7.1.1 e' sostituito dal seguente:

"7.1.1. La verifica della conformita' dei veicoli in circolazione da parte delle autorita' di omologazione e' effettuata in base alle pertinenti informazioni di cui dispone il costruttore, conformemente a procedure analoghe a quelle di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 della direttiva 70/156/CEE e all'allegato X, punti 1 e 2 di tale direttiva.
Le figure 1.8 e 1.9 riportate all'appendice 4 del presente allegato schematizzano la procedura di verifica della conformita' dei veicoli in circolazione.

7.1.1.1. Parametri che definiscono la famiglia in circolazione

La famiglia in circolazione puo' essere definita attraverso parametri progettuali di base comuni a tutti i veicoli che ne fanno parte. Di conseguenza, i tipi di veicoli che hanno in comune, entro i limiti di tolleranza ammessi, almeno i parametri di seguito specificati, possono essere considerati appartenenti alla stessa famiglia in circolazione:

- processo di combustione (2-tempi, 4-tempi, rotativo), - numero di cilindri, - configurazione del blocco cilindri (in-linea, a V, radiale, a
cilindri contrapposti, altro; l'inclinazione o l'orientamento dei
cilindri non costituisce un criterio valido), - metodo di alimentazione del motore (ad es. iniezione indiretta o
diretta), - tipo di sistema di raffreddamento (aria, acqua, olio), - metodo di aspirazione (aspirazione naturale, sovralimentazione), - carburante di alimentazione benzina, diesel, GN, GPL, ecc.). I
veicoli a doppia alimentazione possono far parte di una categoria
di veicoli monoalimentati a condizione che uno dei due carburanti
utilizzati sia di uso comune, - tipo di convertitore catalitico (catalizzatore a tre vie o
altro/i), - tipo di filtro per particolato (se presente o meno), - ricircolo del gas di scarico (se presente o meno), - cilindrata del motore pile potente della famiglia meno il 30

.

7.1.1.2. La verifica della conformita' in circolazione e' condotta dalle autorita' di omologazione in base alle informazioni fornita dal costruttore. Tali informazioni devono comprendere i seguenti elementi:
7.1.1.2.1. nome e indirizzo del costruttore.
7.1.1.2.2. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica del suo rappresentante autorizzato nella zone contemplate dalle informazioni fornite dal costruttore.
7.1.1.2.3. Nome del modello o dei modelli di veicoli contemplati dalle informazioni fornite dal costruttore.
7.1.1.2.4. Ove opportuno, elenco dei tipi di veicoli contemplati dalle informazioni fornite dal costruttore, cioe' della famiglia di veicoli in circolazione ai sensi del punto 7.1.1.1.
7.1.1.2.5. Numeri di identificazione dei veicoli (codici VIN) applicabili ai tipi di veicoli all'interno della famiglia in circolazione (prefisso VIN).
7.1.1.2.6. Numeri di omologazione applicabili ai tipi di veicoli all'interno della famiglia in circolazione, nonche' delle eventuali estensioni dell'omologazione, riparazioni non urgenti o richiami (per la correzione di difetti in fabbrica):
7.1.1.2.7. Dettagli delle estensioni delle omologazioni, delle riparazioni non urgenti o dei richiami effettuati per i veicoli contemplati dalle informazioni fornita dal costruttore (se richiesti dalle autorita' di omologazione).
7.1.1.2.8. Arco di tempo nel quale la informazioni fornite dal costruttore sono state raccolte.
7.1.1.2.9. Periodo di produzione considerato nelle informazioni fornite dal costruttore (ad esempio veicoli prodotti nell'anno solare 2001).
7.1.1.2.10. Procedura di controllo della conformita' dei veicoli in circolazione applicata dal costruttore, tra cui:
7.1.1.2.10.1. Metodo di individuazione dei veicoli.
7.1.1.2.10.2. Criteri di selezione ed esclusione dei veicoli.
7.1.1.2.10.3. Tipo delle prove e procedure applicate.
7.1.1.2.10.4. Criteri applicati dal costruttore per inserire o escludere i veicoli dalla famiglia in circolazione.
7.1.1.2.10.5. Area o aree geografiche in cui il costruttore ha raccolto le informazioni.
7.1.1.2.10.6. Dimensioni del campione e piano di campionamento.
7.1.1.2.11. Risultati della procedura di controllo della conformita' dei veicoli in circolazione applicata dal costruttore, ivi compresi:
7.1.1.2.11.1. Identificazione dei veicoli inseriti nel programma (che siano stati sottoposti a prova o meno). L'identificazione comprende:

- nome del modello, - numero di identificazione del veicolo (VIN), - numero di immatricolazione del veicolo, - data di fabbricazione, - regione di utilizzo (se nota), - pneumatici montati.

7.1.1.2.11.2. Motivi per cui un veicolo e' stato escluso dal campione.
7.1.1.2.11.3. Antecedenti di manutenzione di ciascun veicolo facente parte del campione (comprese le eventuali correzioni di difetti in fabbrica).
7.1.1.2.11.4. Antecedenti di riparazione di ciasun veicolo facente parte del campione (se noti).
7.1.1.2.11.5. Dati sulle prove, comprendenti:

- data in cui la prova e' stata svolta, - luogo in cui la prova e' stata svolta, - chilometraggio indicato sul contachilometri, - specifiche del carburante ad esempio carburante di riferimento per
prove o normale carburante in commercio), - condizioni della prova (temperatura, umidita', e massa del
veicolo), - regolazioni dinamometriche (ad esempio regolazione della potenza), - risultati della prova (su almeno tre veicoli diversi per famiglia).

7.1.1.2.12. Registrazione delle indicazioni fornite dal sistema OBD."

9) Il punto 7.1.2 e' sostituito dal seguente.

"7.1.2. Le informazioni raccolte dal costruttore devono essere sufficientemente esaurienti, cosi' da garantire che le prestazioni dei veicoli in circolazione possano essere valutate relativamente alle condizioni normali di utilizzazione definite al punto 7.1 e in modo rappresentativo della penetrazione geografica del mercato da parte del costruttore.
Ai fini della presente direttiva, il costruttore non e' tenuto ad effettuare una verifica della conformita' dei veicoli in circolazione per un tipo di veicolo se e' in grado di dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorita' di omologazione, che le vendite di tale tipo di veicolo nella Comunita' non superano i 5 000 esemplari all'anno."

10) Il punto 7.1.7 e' sostituito dal seguente. I punti da 7.1.7.1 a 7.1.7.5 restano invariati.

"7.1.7. In base alla verifica di cui al punto 7.1.1, le autorita' di omologazione:

- decidono che la conformita' di un tipo o di una famiglia di veicoli
in circolazione e' soddisfacente e non prendono ulteriori
provvedimenti, oppure - decidono che le informazioni fornite dal costruttore sono
insufficienti e richiedono a questi ulteriori informazioni o
ulteriori dati relativi alle prove, oppure - decidono che la conformita' del tipo o dei tipi di veicoli facenti
parte di una famiglia di veicoli in circolazione e' insoddisfacente
e provvedono a farli sottoporre a prove ai sensi dell'appendice 3
del presente allegato.

Qualora il costruttore sia stato autorizzato a non effettuare verifiche per un determinato tipo di veicolo conformemente al punto 7.1.2, l'autorita' di omologazione puo' provvedere a farli sottoporre a prove ai sensi dell'appendice 3 del presente allegato."

11) Il punto 2.6 dell'appendice 3 e' sostituito dal seguente:

"2.6. Il tenore di piombo e il tenore di zolfo del campione di carburante prelevato dal serbatoio del veicolo devono soddisfare le norme applicabili fissate dalla direttiva 98/70/CE (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.") e non si deve constatare l'uso di un combustibile inadeguato. Possono essere effettuati controlli sul tubo di scappamento o su altre parti. .spr; 12) Il punto 6.1 dell'appendice 3 e' sostituito dal seguente:

"6.1. Qualora piu' veicoli siano considerati fonti di emissioni fuori linea che:

- rispondono alle condizioni di cui al punto 3.2.3 dell'appendice 4 e
l'autorita' di omologazione e il costruttore convengano che
l'eccesso di emissioni e' dovuto alla stessa causa, oppure - rispondono alle condizioni di cui al punto 3.2.3 dell'appendice 4 e
l'autorita' di omologazione abbia determinato che l'eccesso di
emissioni e' dovuto alla stessa causa,

l'autorita' di omologazione chiede al costruttore di presentare un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformita' del veicolo."

13) L'appendice 4 dell'allegato I e' modificata nel modo seguente:

a) Il punto 3 e' sostituito dal seguente:

"3. PROCEDIMENTO DA SEGUIRE IN PRESENZA DI FONTI DI EMISSIONI FUORI LINEA NEL CAMPIONE (*)
3.1, Con un campione minimo di tre veicoli ed un campione massimo determinato in base alla procedura di cui al punto 4, un veicolo e' estratto a caso dal campione e sottoposto a prove per determinare se e' una fonte di emissioni fuori linea.
3.2. Un veicolo e' considerato fonte di emissioni fuori linea quando si danno le condizioni di cui al punto 3.2.1 o al punto 3.2.2.
3.2.1. Se si tratta di un veicolo omologato secondo i valori limite indicati alla riga A della tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I, e' considerato fonte di emissioni fuori linea un veicolo in cui il valore limite applicabile per ogni inquinante regolamento e' superato di un fattore 1.2.
3.2.2. Se si tratta di un veicolo omologato secondo i valori limite indicati alla riga 9 della tabella del punto 5.1.1.4 dell'allegato I, e' considerato fonte di emissioni fuori linea un veicolo in cui il valore limite applicabile per ogni inquinante regolamento e' superato di un fattore 1.5.
3.2.3. Nel caso specifico di un veicolo con un'emissione misurata per un inquinante regolamentato nella "zona intermedia" (**).
3.2.3.1. Se il veicolo presenta le condizioni di cui al presente punto, deve essere determinata la causa dell'eccesso di emissioni e un altro veicolo e' estratto a caso dal campione.
3.2.3.2. Se piu' veicoli presentano le condizioni di cui al presente punto, l'autorita' di omologazione e il costruttore determinano se l'eccesso di emissioni e' dovuto o no alla stessa causa in entrambi i veicoli.
3.2.3.2.1. Se l'autorita' di omologazione e il costruttore convengono che l'eccesso di emissioni e' dovuto alla stessa causa, il campione si considera rifiutato e si applica il programma degli interventi di ripristino di cui al punto 6 dell'appendice 3.
3.2.3.2.2. Se l'autorira' di omologazione ed il costruttore non concordano sulla causa dell'eccesso di emissioni di un veicolo o sul fatto che le cause siano le stesse per piu' di un veicolo, un altro veicolo e' estratto a caso dal campione, a meno che non sia gia' stata raggiunta la dimensione massima del campione.
3.2.3.3. Se e' individuato un solo veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto o se sono stati individuati piu' veicoli e l'autorita' di omologazione ed il costruttore convengono che le cause sono diverse, un altro veicolo e' estratto a caso dal campione, a meno che non sia gia' stata raggiunta la dimensione massima del campione.
3.2.3.4. Se un campione di dimensione massima si constata la presenza di non piu' di un veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto e l'eccesso di emissioni e' dovuto alla stessa causa, il campione si considera accettato per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 3 della presente appendice.
3.2.3.5. Se, in qualsiasi momento, il campione iniziale e' stato esaurito, un altro veicolo vi eaggiunto ed e' questo veicolo ad essere scelto.
3.2.3.6. Ogniqualvolta un altro veicolo e' estratto dal campione, al campione aumentato si applica il procedimento statistico di cui al punto 4 della presente appendice.
3.2.4. Nel caso specifico di un veicolo con un'emissione misurata per un inquinante regolamentato nella "zona rifiuto" (***).
3.2.4.1. Se il veicolo presenta le condizioni di cui al presente punto, l'autorita' di omologazione determina la causa dell'eccesso di emissioni e un altro veicolo e' estratto a caso dal campione.
3.2.4.2. Se piu' veicoli presentano le condizioni di cui al presente punto e l'autorita' di omologazione determina che l'eccesso di emissioni e' dovuto alla stessa causa, il costruttore e' informato del fatto che il campione e' considerato rifiutato nonche' delle ragioni di tale decisione e si applica il programma degli interventi di ripristino di cui al punto 6 dell'appendice 3.
3.2.4.3. Se e' individuato un solo veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto o se sono stati individuati piu' veicoli e l'autorita' di omologazione ha determinato che le cause sono diverse, un altro veicolo e' estratto a caso dal campione, a meno che non sia gia' stata raggiunta la dimensione massima del campione.
3.2.4.4. Se in un campione di dimensione massima si constata la presenza di non piu' di un veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto e l'eccesso di emissioni e' dovuto alla stessa causa, il campione si considera accertato per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 3 della presente appendice.
3.2.4.5. Se, in qualsiasi momento, il campione iniziale e' stato esaurito, un altro veicolo vi eaggiunto ed e' questo veicolo ad essere scelto.
3.2.4.6. Ogniqualvolta un altro veicolo e' estratto dal campione, al campione aumentato si applica il procedimento statistico di cui al punto 4 della presente appendice.
3.2.5. Ogniqualvolta si constata che un veicolo non e' una fonte di emissioni fuori linea, un altro veicolo e' estratto a caso dal campione.

b) Al punto 4.2, la dicitura "(cfr. figura I/7)" e' sostituita dalla
dicitura: "(cfr. figura 1.9)". c) "Figura I.7" diventa "Figura I.9: Verifica della conformita' dei
veicoli in circolazione - selezione e prova dei veicoli".

Nella figura I.9 la parola "no" posta immediatamente sopra il rombo nella parte inferiore destra della figura e' sostituita da "no, o incerto".

d) E' inserita la seguente figura I.8:

----> vedere tabella a pag. 64 della G.U. <----

B. L'allegato II e' modificato nel modo seguente:

1) E' aggiunto il punto 3.2.12.2.8.6 seguente:

"3.2.12.2.8.6. I costruttori del veicolo sono tenuti a comunicare le informazioni complementari sottoelencate per permettere la fabbricazione di pezzi di ricambio o di manutenzione compatibili con il sistema OBD, di dispositivi di diagnosi e di attrezzature di prova, a meno che tali informazioni non siano coperte da diritti di proprieta' intellettuale o consistano in cognizioni specifiche di cui siano depositari il costruttore o i fornitori del costruttore del dispositivo d'origine.
Le informazioni indicate qui di seguito devono essere riprese all'appendice 2 del certificato di omologazione CE (cfr. allegato X della presente direttiva).
3.2.12.2.8.6.1. Indicazione del tipo e del numero dei cicli di precondizionamento utilizzati per l'omologazione iniziale del veicolo.
3.2.12.2.8.6.2. Descrizione del tipo di ciclo di dimostrazione del sistema OBD utilizzato per l'omologazione iniziale del veicolo per quanto riguarda il componente controllato dal sistema OBD.
3.2.12.2.8.6.3. Elenco completo dei componenti controllati nel quadro del dispositivo d'individuazione degli errori e d'attivazione della spia di malfunzionamento MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico), compreso l'elenco dei parametri secondari pertinenti misurati per ogni componente controllato dal sistema OBD; elenco di tutti i codici d'uscita OBD e formati (con una spiegazione per ciascuno) utilizzati per i singoli componenti del gruppo propulsore relativi alle emissioni e per i singoli componenti non relativi alle emissioni, quando il monitoraggio del componente e' utilizzato per determinare l'attivazione dell'MI. Deve essere fornita in particolare un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $05 Test ID $21 a FF e per i dati relativi al servizio $06. Nel caso di tipi di veicolo che utilizzano un collegamento di comunicazione conforme alla norma ISO 15765-4 "Veicoli stradali Diagnosi su Controller Area Network (CAN) - Parte 4: Prescrizioni per i sistemi relativi alle emissioni" deve essere fornita un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $06 Test ID $00 a FF, per ogni ID di monitor OBD supportato.
3.2.12.2.8.6.4. Le informazioni richieste possono essere comunicate, ad esempio, sotto forma di una tabella come quella seguente, da allegare al presente allegato.

-------------------------------------------------------------------- Compo- Codice Dispositi- Criteri Criteri Parametri Precondi- Prova nente di vo di con- di di secondari zionamen- di
errore trollo indivi- attiva- to dimo-
duazio- zione stra-
ne degli MI zione
errori -------------------------------------------------------------------- Cata P0420 Segnali dei Diffe- 3^ Regime Due cicli Tipo I" lizza sensori di renza ciclo del moto- di tipo I tore ossigeno tra i re,
1 e 2 segnali carico
dei del moto-
sensori re, modo
1 e 2 A/F,
tempera-
tura del
cataliz-
zatore --------------------------------------------------------------------

C. L'allegato III e' modificato nel modo seguente:

1) E' aggiunto il punto 2.3.5 seguente:

"2.3.5. Per i tipi di veicolo per i quali la velocita' di rotazione del motore al regime di minimo e' superiore a quella che si avrebbe durante le operazioni 5, 12 e 24 del ciclo urbano elementare (Parte 1), su richiesta del costruttore la frizione puo' essere disinnestata nel corso dell'operazione precedente."

2) Il punto 3.2 e' sostituito dal seguente:

"3.2. Carburante

Il carburante di riferimento appropriato utilizzato per le prove effettuate per verificare il rispetto dei valori limite di emissione indicati alla riga A della tabella figurante al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della presente direttiva deve essere conforme alle specifiche di cui alla parte A dell'allegato IX o, nel caso dei carburanti di riferimento gassosi, di cui alla parte A.1 o alla parte 8 dell'allegato IXa.
Il carburante di riferimento appropriato utilizzato per le prove effettuate per verificare il rispetto dei valori limite di emissione indicati alla riga B della tabella figurante al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della presente direttiva deve essere conforme alle specifiche di cui alla parte B dell'allegato IX o, nel caso dei carburanti di riferimento gassosi, di cui alla parte A.2 o alla parte B dell'allegato IXa."

3) Nella Colonna 5 della tabella III.1.2 [titolo: "Velocita' (Km/h)"] per l'operazione 23 leggi: "35-10".

D. Nell'allegato VII il punto 3.4.1 e' sostituito dal seguente:

"3.4.1 Il carburante utilizzato per la prova deve essere conforme alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato IX."

E. L'allegato IX e' sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IX

A. specifiche dei carburanti di riferimento da utilizzare per le prove dei veicoli in relazione ai valori limite di emissione indicati alla riga A della tabella figurante al punto 5.3.1.4 dell'allegato I - prova di tipo I

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE PER LE PROVE DEI VEICOLI MUNITI DI MOTORE AD ACCENSIONE
COMANDATA

Tipo: Benzina senza piombo --------------------------------------------------------------------
Limiti(1) Parametro Unita' ----------------- Metodo di prova
Minimo Massimo -------------------------------------------------------------------- Numero di ottano 95,0 --- EN 25164 Ricerca, RON -------------------------------------------------------------------- Numero di ottano 85,0 --- EN 25163 Motore, MON -------------------------------------------------------------------- Densita' a 15 ^C Kg/m3 748 762 ISO 3675 -------------------------------------------------------------------- Pressione di vapore KPa 56,0 60,0 EN 12 -------------------------------------------------------------------- Distillazione:

- punto di ebollizione %v/v 24 40 EN-ISO 3405
iniziale

- evaporato a 100 ^C %v/v 49,0 57,0 EN-ISO 3405

- evaporato a 150 ^C %v/v 81,0 87,0 EN-ISO 3405

- punto di ebollizione ^C 190 215 EN-ISO 3405
finale -------------------------------------------------------------------- Residuo %v/v 2 EN-ISO 3405 -------------------------------------------------------------------- Analisi degli idrocarburi

- oleifici %v/v --- 10 ASTM D 1319

- aromatici %v/v 28,0 40,0 ASTM D 1319

- benzene %v/v --- 1,0 pr. EN 12177

- saturi %v/v --- resto ASTM D 1319 -------------------------------------------------------------------- Rapporto indicare indicare Carbonio/idrogeno -------------------------------------------------------------------- Periodo di min. 480 --- EN-ISO 7536 induzione (2) -------------------------------------------------------------------- Tenore in ossigeno %m/m --- 2,3 EN 1601

Gomma mg/ml --- 0,04 EN ISO 6246 -------------------------------------------------------------------- Tenore di zolfo (3) mg/Kg --- 100 pr. EN ISO/DIS
14596 -------------------------------------------------------------------- Corrosione del rame --- 1 EN-ISO 2160 classe I -------------------------------------------------------------------- Tenore in piombo mg/l --- 5 EN 237 -------------------------------------------------------------------- Tenore in fosforo mg/l --- 1,3 ASTM D 3231 -------------------------------------------------------------------- (1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". I
valori limite sono stati determinati in base alla norma ISO 4259
"Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione dei dati
di precisione in relazione ai metodi di prova". Per fissare un
valore, minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R
sopra zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la
differenza minima e' 4R (R = riproducibilita'). Nonostante
questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di
carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il
valore massimo stabilito e' 2R o il valore medio nel caso in cui
siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba
verificare la conformita' di un carburante alle specifiche, si
applica la norma ISO 4259. (2) Il carburante puo' contenere inibitori antiossidanti e
deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per
stabilizzare le mandate di benzina di raffineria, ma non deve
contenere additivi detergenti o disperdenti ne' oli solventi. (3) Deve essere indicato il tenore reale in zolfo del carburante
utilizzato per le prove di tipo I.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE PER LA PROVA DEI VEICOLI MUNITI DI MOTORE DIESEL (AD
ACCENSIONE SPONTANEA)

Tipo: Carburante Diesel --------------------------------------------------------------------
Limiti(1) Parametro Unita' ----------------- Metodo di prova
Minimo Massimo -------------------------------------------------------------------- Numero di cetano (2) 52,0 54,0 EN-ISO 5165 -------------------------------------------------------------------- Densita' a 15 ^C Kg/m3 833 837 EN-ISO 3675 -------------------------------------------------------------------- Distillazione:

- punto 50% ^C 245 --- EN-ISO 3405

- punto 95% ^C 345 350 EN-ISO 3405

- punto ebollizione ^C --- 370 EN-ISO 3405 -------------------------------------------------------------------- Punto di ^C 55 --- EN 22719 infiammabilita' -------------------------------------------------------------------- CFPP (punto di ^C --- - 5 EN 116 occlusione filtro freddo) -------------------------------------------------------------------- Viscosita' a 40 ^C mm2/s 2,5 3,5 EN-ISO 3104 -------------------------------------------------------------------- Idrocarburi aromatici %m/m 3 6,0 IP 391 policiclici -------------------------------------------------------------------- Tenore di zolfo (3) mg/kg --- 300 Pr. EN-ISO/DIS
14596 -------------------------------------------------------------------- Corrosione del rame --- 1 EN-ISO 2160 -------------------------------------------------------------------- Carbonio di sul 10% %m/m --- 0,2 EN-ISO 10370 Del residuo distillato -------------------------------------------------------------------- Tenore in ceneri %m/m --- 0,01 EN-ISO 6245 -------------------------------------------------------------------- Tenore in acqua %m/m --- 0,02 EN-ISO 12937 -------------------------------------------------------------------- Indice di mg KOH/g --- 0,02 ASTM D 97495 neutralizzazione (acido forte) -------------------------------------------------------------------- Resistenza mg/ml --- 0,025 EN-ISO 12205 all'ossidazione (4) -------------------------------------------------------------------- Metodo nuovo e %m/m --- --- EN 12916 migliorato in sviluppo per gli aromatici policiclici -------------------------------------------------------------------- (1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". I
valori limite sono stati determinati in base alla norma ISO 4259
"Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione dei dati
di precisione in relazione ai metodi di prova". Per fissare un
valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R
sopra zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la
differenza minima e' 4R (R = riproducibilita'). Nonostante
questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di
carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il
valore massimo stabilito e'2R o il valore medio nel caso in cui
siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba
verificare la conformita' di un carburante alle specifiche, si
applica la norma ISO 4259. (2) L'intervallo del numero di cetano non e' conforme all'intervallo
minimo prescritto di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra
il fornitore e l'utilizzatore del carburante, puo' essere
applicata la norma ISO 4259, a condizione di effettuare ripetute
misurazioni, in numero sufficiente ad ottenere la precisione
necessaria, anziche' ricorrere ad una misurazione unica. (3) Deve essere indicato il tenore reale in zolfo del carburante
utilizzato per le prove di tipo I. (4) Anche se la resistenza all'ossidazione e' controllata, e'
probabile che la durata di conservazione sia limitata. E'
opportuno consultare il fornitore circa le condizioni e la
durata dello stoccaggio.

B. Specifiche dei carburanti di riferimento da utilizzare per le prove dei veicoli in relazione ai valori limite di emissione indicati alla riga B della tabella figurante al punto 5.3.1.4 dell'allegato I - prova di tipo I

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE PER LE PROVE DEI VEICOLI MUNITI DI MOTORE AD ACCENSIONE
COMANDATA

Tipo: Benzina senza piombo --------------------------------------------------------------------
Limiti(1) Parametro Unita' ----------------- Metodo di prova
Minimo Massimo -------------------------------------------------------------------- Numero di ottano 95,0 --- EN 25164 "Ricerca", RON -------------------------------------------------------------------- Numero di ottano 85,0 --- EN 25163 "Motore", MON -------------------------------------------------------------------- Densita' a 15 ^C Kg/m3 740 754 ISO 3675 -------------------------------------------------------------------- Pressione di vapore KPa 56,0 60,0 pr EN ISO (metodo Reid) 13016-1 (DVPE) -------------------------------------------------------------------- Distillazione:

- evaporato a 70 ^C %v/v 24,0 40,0 EN-ISO 3405

- evaporato a 100 ^C %v/v 50,0 58,0 EN-ISO 3405

- evaporato a 150 ^C %v/v 83,0 89,0 EN-ISO 3405

punto di ebollizione ^C 190 210 EN-ISO 3405 finale -------------------------------------------------------------------- Residuo %v/v --- 2,0 EN-ISO 3405 -------------------------------------------------------------------- Analisi degli idrocarburi :

- olefinici %v/v --- 10,0 ASTM D 1319

- aromatici %v/v 29,0 35,0 ASTM D 1319

- benzene %v/v --- 1,0 pr. EN 12177

- saturi %v/v resto ASTM D 1319 -------------------------------------------------------------------- Rapporto indicare Carbonio/idrogeno -------------------------------------------------------------------- Periodo di minuti 480 --- EN-ISO 7536 induzione (2) -------------------------------------------------------------------- Tenore di ossigeno %m/m --- 1,0 EN 1601 -------------------------------------------------------------------- Gomma mg/ml --- 0,04 EN-ISO 6246 -------------------------------------------------------------------- Tenore di zolfo (3) mg/kg --- 10 ASTM D 5453 -------------------------------------------------------------------- Corrosione del rame --- classe 1 EN-ISO 2160 -------------------------------------------------------------------- Tenore in piombo mg/l --- 5 EN 237 -------------------------------------------------------------------- Tenore in fosforo mg/l --- 1,3 ASTM D 3231 -------------------------------------------------------------------- (1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". I
valori limite sono stati determinati in base alla norma ISO 4259
"Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione dei dati
di precisione in relazione ai metodi di prova". Per fissare un
valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R
sopra zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la
differenza minima e' 4R (R = riproducibilita'). Nonostante
questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di
carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il
valore massimo stabilito e' 2R o il valore medio nel caso in cui
siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba
verificare la conformita' di un carburante alle specifiche, si
applica la norma ISO 4259. (2) Il carburante puo' contenere inibitori antiossidanti e
deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per
stabilizzare le mandate di benzina di raffineria, ma non deve
contenere additivi detergenti o disperdenti ne' oli solventi. (3) Deve essere indicato il tenore reale in zolfo del carburante
utilizzato per le prove di tipo I.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE PER LA PROVA DEI VEICOLI MUNITI DI MOTORE DIESEL (AD
ACCENSIONE SPONTANEA)

Tipo: Carburante Diesel --------------------------------------------------------------------
Limiti(1) Parametro Unita' ----------------- Metodo di prova
Minimo Massimo -------------------------------------------------------------------- Numero di cetano (2) 52,0 54,0 EN-ISO 5165 -------------------------------------------------------------------- Densita' a 15 ^C kg/m3 833 837 EN-ISO 3675 -------------------------------------------------------------------- Distillazione:

- punto 50% ^C 245 --- EN-ISO 3405

- punto 95% ^C 345 350 EN-ISO 3405

- punto di ebollizione ^C --- 370 EN-ISO 3405
finale -------------------------------------------------------------------- Punto di ^C 55 --- EN 22719 infiammabilita' -------------------------------------------------------------------- CFPP (punto di ^C --- - 5 EN 116 occlusione filtro freddo) -------------------------------------------------------------------- Viscosita' a 40 ^C mm2/s 2,3 3,3 EN-ISO 3104 -------------------------------------------------------------------- Idrocarburi aromatici %m/m 3,0 6,0 IP 391 policiclici -------------------------------------------------------------------- Tenore in zolfo (3) mg/kg --- 10 ASTM D 5453 -------------------------------------------------------------------- Corrosione del rame --- classe 1 EN-ISO 2160 -------------------------------------------------------------------- Carbonio di sul 10% %m/m --- 0,2 EN-ISO 10370 del residuo del distillato -------------------------------------------------------------------- Tenore in ceneri %m/m --- 0,01 EN-ISO 6245 -------------------------------------------------------------------- Tenore in acqua %m/m --- 0,02 EN-ISO 12937 -------------------------------------------------------------------- Indice di mg KOH/g --- 0,02 ASTM D 974 Neutralizzazione (acido forte) -------------------------------------------------------------------- Resistenza mg/ml --- 0,025 EN-ISO 12205 all'ossidazione (4) -------------------------------------------------------------------- Untuosita' (diametro mm --- 400 CEC F-06-A-96 del segno d'usura, test HFRR a 60 ^C) -------------------------------------------------------------------- Esteri metilici di vietati Acidi grassi -------------------------------------------------------------------- (1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". I
valori limite sono stati determinati in base alla norma ISO 4259
"Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione dei dati
di precisione in relazione ai metodi di prova". Per fissare un
valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R
sopra zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la
differenza minima e' 4R (R = riproducibilita'). Nonostante
questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di
carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il
valore massimo stabilito e' 2R o il valore medio nel caso in cui
siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba
verificare la conformita' di un carburante alle specifiche, si
applica la norma ISO 4259. (2) L'intervallo del numero di cetano non e' conforme all'intervallo
minimo prescritto di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra
il fornitore e l'utilizzatore del carburante, puo' essere
applicata la norma ISO 4259, a condizione di effettuare ripetute
misurazioni, in numero sufficiente ad ottenere la precisione
necessaria, anziche' ricorrere ad una misurazione unica. (3) Deve essere indicato il tenore reale in zolfo del carburante
utilizzato perle prove di tipo I. (4) Anche se la resistenza all'ossidazione e' controllata, e'
probabile che la durata di conservazione sia limitata.
E'opportuno consultare il fornitore circa le condizioni e la
durata dello stoccaggio.

C. Specifiche del carburante di riferimento da utilizzare per la prova a bassa temperatura ambiente dei veicoli muniti di motore ad
accensione comandata - prova di tipo VI.

Tipo: Benzina senza piombo --------------------------------------------------------------------
Limiti(1) Parametro Unita' ----------------- Metodo di prova
Minimo Massimo -------------------------------------------------------------------- Numero di ottano 95,0 --- EN-ISO 25164 "Ricerca", RON -------------------------------------------------------------------- Numero di ottano 85,0 --- EN-ISO 25163 "Motore", MON -------------------------------------------------------------------- Densita' a 15 ^C kg/m3 740 754 ISO 3675 -------------------------------------------------------------------- Pressione di vapore kPa 56,0 95,0 pr. EN ISO (metodo Reid) 13016-1 (DVPE) -------------------------------------------------------------------- Distillazione:

- evaporato a 70 ^C %v/v 24,0 40,0 EN-ISO 3405

- evaporato a 100 ^C %v/v 50,0 58,0 EN-ISO 3405

- evaporato a 150 ^C %v/v 83,0 89,0 EN-ISO 2405

- punto di ebollizione ^C 190 210 EN-ISO 3405
finale -------------------------------------------------------------------- Residuo %v/v --- 2,0 EN-ISO 3405 -------------------------------------------------------------------- Analisi degli Idrocarburi:

- olefinici %v/v --- 10,0 ASTM D 1319

- aromatici %v/v 29,0 35,0 ASTM D 1319

- benzene %v/v --- 1,0 pr. EN 12177

- saturi %v/v resto ASTM D 1319 -------------------------------------------------------------------- Rapporto Carbonio/idrogeno indicare -------------------------------------------------------------------- Periodo di induzione minuti 480 --- EN-ISO 7536 (2) -------------------------------------------------------------------- Tenore in ossigeno %m/m --- 1,0 EN 1601 -------------------------------------------------------------------- Gomma mg/ml --- 0,04 EN-ISO 6246 -------------------------------------------------------------------- Tenore in zolfo (3) mg/kg --- 10 ASTM D 5453 -------------------------------------------------------------------- Corrosione del rame --- classe 1 EN-ISO 2160 -------------------------------------------------------------------- Tenore in piombo mg/l --- 5 EN 237 -------------------------------------------------------------------- Tenore in fosforo mg/l --- 1,3 ASTM D 3231 -------------------------------------------------------------------- (1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". I
valori limite sono stati determinati in base alla norma ISO 4259
"Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione dei dati
di precisione in relazione ai metodi di prova". Per fissare un
valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R
sopra zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la
differenza minima e' 4R (R = riproducibilita'). Nonostante
questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di
carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il
valore massimo stabilito e' 2R o il valore medio nel caso in cui
siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba
verificare la conformita' di un carburante alle specifiche, si
applica la norma ISO 4259. (2) Il carburante puo' contenere inibitori antiossidanti e
deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per
stabilizzare le mandate di benzina di raffineria, ma non deve
contenere additivi detergenti o disperdenti ne' oli solventi. (3) Deve essere indicato il tenore reale in zolfo del carburante
utilizzato per le prove di tipo I.

F. L'allegato IXa emodificato nel modo seguente:

ALLEGATO IXa

SPECIFICHE DEI CARBURANTI DI RIFERIMENTO GASSOSI

A. Caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento GPL

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CARBURANTI DI RIFERIMENTO GPL UTILIZZATI PER LE PROVE DEI VEICOLI IN RELAZIONE AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE INDICATI ALLA RIGA A DELLA TABELLA FIGURANTE AL PUNTO
5.3.1.4 DELL'ALLEGATO I - PROVA DI TIPO I

-------------------------------------------------------------------- Parametro Unità Carburante Carburante Metodo di prova
A B -------------------------------------------------------------------- Composizione: ISO 7941 --------------------------------------------------------------------

C3 % vol 30±2 85±2 -------------------------------------------------------------------- C4 % vol resto resto -------------------------------------------------------------------- < C3, > C4 % vol max 2 max 2 -------------------------------------------------------------------- Olefine % vol max 12 max 15 -------------------------------------------------------------------- Residuo mg/kg max 50 max 50 ISO 13757 all'evapo- razione -------------------------------------------------------------------- Acqua a 0 ^C assente assente ispezione
visiva -------------------------------------------------------------------- Tenore totale mg/kg max 50 max 50 EN 24260 in zolfo -------------------------------------------------------------------- Solfuro di assente assente ISO 8819 idrogeno -------------------------------------------------------------------- Corrosione valuta- classe 1 classe 1 ISO 6251 (1) del rame zione -------------------------------------------------------------------- Odore caratte- caratte-
ristico ristico -------------------------------------------------------------------- Numero min 89 min 89 EN 589, d'ottano allegato B del motore -------------------------------------------------------------------- (1) La determinazione della presenza di materiali corrosivi secondo
questo metodo puo' risultare imprecisa se il campione contiene
inibitori della corrosione o altri prodotti chimici che
diminuiscono la corrosivita' del campione nei confronti della
striscia di rame. E' pertanto vietata l'aggiunta di tali
composti al solo scopo di falsare il metodo di prova.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CARBURANTI DI RIFERIMENTO GPL UTILIZZATI PER LE PROVE DEI VEICOLI IN RELAZIONE AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE INDICATI ALLA RIGA B DELLA TABELLA FIGURANTE AL PUNTO
5.3.1.4 DELL'ALLEGATO I - PROVA DI TIPO I

-------------------------------------------------------------------- Parametro Unità Carburante Carburante Metodo di prova
A B -------------------------------------------------------------------- Composizione: ISO 7941 -------------------------------------------------------------------- C3 % vol 30±2 85±2 -------------------------------------------------------------------- C4 % vol resto resto -------------------------------------------------------------------- < C3, > C4 % vol max 2 max 2 -------------------------------------------------------------------- Olefine % vol max 12 max 15 -------------------------------------------------------------------- Residuo mg/kg max 50 max 50 ISO 13757 all'evapo- razione -------------------------------------------------------------------- Acqua a 0 ^C assente assente ispezione
visiva -------------------------------------------------------------------- Tenore totale mg/kg max 10 max 10 EN 24260 in zolfo -------------------------------------------------------------------- Solfuro di assente assente ISO 8819 idrogeno -------------------------------------------------------------------- Corrosione valuta- classe 1 classe 1 ISO 6251 (1) del rame zione -------------------------------------------------------------------- Odore caratte- caratte-
ristico ristico -------------------------------------------------------------------- Numero min 89 min 89 EN 589, d'ottano allegato B del motore -------------------------------------------------------------------- (1) La determinazione della presenza di materiali corrosivi secondo
questo metodo puo' risultare imprecisa se il campione contiene
inibitori della corrosione o altri prodotti chimici che
diminuiscono la corrosivita' del campione nei confronti della
striscia di rame. E' pertanto vietata l'aggiunta di tali
composti al solo scopo di falsare il metodo di prova.

B. Caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento GN

--------------------------------------------------------------------
Limiti(1) Caratteristiche Unita' Base ---------- Metodo di prova
Min Max -------------------------------------------------------------------- Carburante di riferimento G20 -------------------------------------------------------------------- Composizione:

Metano % mole 100 99 100 ISO 6974

Altro (1) % mole --- --- --- ISO 6974

N2 % mole ISO 6974 -------------------------------------------------------------------- Tenore in zolfo mg/m3 (2) 10 ISO 6326-5 -------------------------------------------------------------------- Indice di Wobbe Mj/m3 (3) 48,2 47,2 49,2 (netto) -------------------------------------------------------------------- Carburante di riferimento G25 -------------------------------------------------------------------- Composizione:

Metano % mole 86 84 88 ISO 6974

Altro (1) % mole --- --- 1 ISO 6974

N2 % mole 14 12 16 ISO 6974 -------------------------------------------------------------------- Tenore in zolfo mg/m3 (2) --- --- 10 ISO 6326-5 -------------------------------------------------------------------- Indice di Wobbe Mj/m3 (3) 39,4 38,2 40,6 (netto) -------------------------------------------------------------------- (1) Inerti (diversi da N2) +C2 +C2+ (2) Valore da determinare a 293,2 K (20 ^C) e 101,3 kPa. (3) Valore da determinare a 273,2 K (0 ^C) e 101,3 kPa."

G. L'allegato X e' modificato nel modo seguente:

1) La terza riga del titolo e' sostituita dalla seguente:

"CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE".

2) Il punto 1.8.1.1 e' sostituito dal seguente:

"1.8.1.1. Ripetere la tabella per tutti i carburanti GPL O GN di riferimento, indicando se i risultati sono misurati o calcolati, e per il risultato finale (unico) delle emissioni del veicolo a GPL o GN. Se si tratta di un veicolo bicarburante, indicare il risultato per la benzina e ripetere la tabella per tutti i carburanti GPL o GN di riferimento, indicando se i risultati sono misurati o calcolati, e per il risultato finale (unico) delle emissioni del veicolo a GPL o GN."

3) "Appendice" diventa Appendice 1" e il titolo e' sostituito dal seguente: "Addendum al certificato di omologazione CE n. ...".

4) E' aggiunto il seguente punto 1.10 dell'appendice 1:

"1.10. Convertitori catalitici
1.10.1. Convertitore catalitico d'origine sottoposto alle prove relative a tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva.
1.10.1.1. Marca e tipo del convertitore catalitico d'origine figuranti al punto 3.2.12.2.1 dell'allegato II della presente direttiva (scheda informativa):
1.10.2. Convertitore catalitico di ricambio d'origine sottoposto alle prove relative a tulle le prescrizioni pertinenti della presente direttiva.
1.10.2.1. Marca (marche) e tipo (tipi) del convertitore catalitico di ricambio d'origine figuranti al punto 3.2.12.2.1 dell'allegato II della presente direttiva (scheda informativa):"

5) E' aggiunta l'appendice 2 seguente:

"Appendice 2

Dati relativi al sistema OBD

Come indicato al punto 3.2.12.2.8.6 della scheda informativa, i dati di cui alla presente appendice sono forniti dal costruttore del veicolo per permettere la fabbricazione di pezzi di ricambio o di manutenzione compatibili con il sistema OBD, di dispositivi di diagnosi e di attrezzature di prova, a meno che tali informazioni non siano coperte da diritti di proprieta' intellettuale o consistano in cognizioni specifiche del costruttore o dei fornitori del costruttore
del dispositivo d'origine.
La presente appendice sara' messa a disposizione, senza discriminazioni, di ogni fabbricante di parti, di dispositivi di diagnosi o di attrezzature di prova che ne faccia richiesta.
1. Indicazione del tipo e del numero di cicli di precondizionamento utilizzati per l'omologazione iniziale del veicolo.
2. Descrizione del tipo di ciclo di dimostrazione del sistema OBD utilizzato per l'omologazione iniziale del veicolo per quanto riguarda il componente controllato dal sistema OBD.
3. Elenco completo dei componenti controllati nel quadro del dispositivo d'individuazione degli errori e d'attivazione del MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico), compreso l'elenco dei parametri secondari pertinenti misurati per ogni componente controllato dal sistema OBD; elenco di tutti i codici d'uscita OBD e formati (con una spiegazione per ciascuno) utilizzati per i singoli componenti del gruppo propulsore relativi alle emissioni e per i singoli componenti non relativi alle emissioni, quando il monitoraggio del componente e' utilizzato per determinare l'attivazione dell'MI. Deve essere fornita in particolare un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $05 Test ID $21 a FF e per i dati relativi al servizio $06. Nel caso di tipi di veicolo che utilizzano un collegamento di comunicazione conforme alla norma ISO 15765-4 "Veicoli stradali - Diagnosi su Controller Area Network (CAN) - Parte 4: Prescrizioni per i sistemi relativi alle emissioni" deve essere fornita un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $06 Test ID $00 a FF, per ogni ID di monitor OBD supportato.
Le informazioni richieste possono essere comunicate sotto forma di una tabella come quella seguente.

-------------------------------------------------------------------- Compo- Codice Dispo- Criteri Criteri Parame- Preco- Prova nente di sitivo d'indi- di at- tri ndizio- di
errore di vidua- tiva- secon- namento dimo-
con- lizzazio- zione dari stra-
trollo ne degli ML zione
errori -------------------------------------------------------------------- Cata- P0420 Segnali Differen- 3^ ciclo Regime Due tipo I" lizza- dei za tra i del cicli tore sensori segnali motore, di tipo
di os- dei sen- carico I
sigeno sori 1 e del
1 e 2 2 motore,
modo
A/F,
tempera-
tura del
cataliz-
zatore --------------------------------------------------------------------

H. L'allegato XI e' modificato nel modo seguente:

1) Il punto 2.6 e' sostituito dal seguente:

"2.6. "malfunzionamento", il guasto di un componente o sistema relativo alle emissioni tale da determinare un livello di emissioni superiore ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato o l'incapacita' del sistema OBD di soddisfare i requisiti fondamentali di cui al presente allegato".

2) Il punto 3.5.2 e' sostituito dal seguente:

"3.5.2. Nel caso di sistemi che richiedono in media piu' di due cicli di condizionamento per l'attivazione dell'MI, il costruttore deve presentare dati e/o una valutazione tecnica che dimostrino in modo adeguato che il sistema di controllo e' ugualmente efficace e tempestivo nel rilevare il deterioramento di un elemento. Non sono ammessi sistemi che richiedono in media piu' di dieci cicli di guida per attivare l'MI. L'MI deve inoltre entrare in funzione ogni volta che i comandi del motore si trovano in una fase di modo standard di emissione stabile se vengono superati i limiti delle emissioni di cui al punto 3.3.2 o se il sistema OBD e' incapace di soddisfare i requisiti fondamentali di controllo specificati al punto 3.3.3 o al punto 3.3.4 del presente allegato. L'MI deve fornire un segnale distinto, ad esempio una luce intermittente, ogni volta che si verifica una accensione irregolare del motore che potrebbe provocare un guasto al catalizzatore, secondo quanto specificato dal costruttore. L'MI deve attivarsi quando l'iniezione del veicolo e' attivata (chiave in posizione di contatto) prima dell'avviamento del motore e disattivarsi dopo l'avviamento del motore se non e' stato accertato alcun malfunzionamento."

3) Il punto 3.6 e' sostituito dal seguente:

"3.6. Il sistema OBD deve registrare il codice o i codici che indicano lo stato del sistema di controllo delle emissioni. Si devono usare codici differenti per individuare i sistemi di controllo delle emissioni che funzionano correttamente e quelli che richiedono un ulteriore utilizzo del veicolo per poter essere valutati appieno. Se l'MI e' attivato a causa di un deterioramento o malfunzionamento o del passaggio al modo standard di emissione stabile, deve essere memorizzato un codice di guasto che identifica il tipo di malfunzionamento. Un codice di guasto deve anche essere memorizzato nei casi di cui ai punti 3.3.3.5 e 3.3.4.5 del presente allegato."

4) E' aggiunto il punto 3.9 seguente:

"3.9. Veicoli a gas bicarburante
3.9.1. Per i veicoli a gas bicarburante, le procedure:

- attivazione della spia di malfunzionamento (MI) (cfr. punto 3.5 del
presente allegato), - memorizzazione del codice di guasto (cfr. punto 3.6 del presente
allegato), - disattivazione della spia MI (cfr. punto 3.7 del presente allegato,
- cancellazione di un codice di guasto (cfr. punto 3.8 del presente
allegato),

sono eseguite l'una indipendentetnente dall'altra quando il veicolo funziona a benzina o a gas. Quando il veicolo funziona a benzina, il risultato delle procedure di cui sopra non einfluenzato quando il veicolo funziona a gas. Quando il veicolo funziona a gas, il risultato delle procedure di cui sopra non e' influenzato quando il veicolo funziona a benzina.
In deroga a questa prescrizione, il codice di stato (descritto al punto 3.6 del presente allegato) indica che i sistemi di controllo sono stati valutati appieno per entrambi i tipi di carburante (benzina e gas) quando i sistemi di controllo sotto stati valutati appieno per un tipo di carburante."

5) I punti 4.4 e 4.5 sono sostituiti dal seguente:

"4.4. Anteriormente o al momento dell'omologazione non e' ammessa alcuna anomalia in relazione alle prescrizioni del punto 6.5 - con l'eccezione del punto 6.5.3.4 dell'appendice 1 del presente allegato. Questo punto non si applica ai veicoli a gas bicarburante.
4.5. Veicoli a gas bicarburante
4.5.1. In deroga alle prescrizioni del punto 3.9.1, e qualora il fabbricante ne faccia richiesta, l'autorita' di omologazione accetta le anomalie seguenti come conformi alle prescrizioni del presente allegato ai fini dell'omologazione dei veicoli a gas bicarburante:

- cancellazione di codici di guasto, della distanza percorsa e di
un'informazione "congelata" (trama fissa) dopo 40 cicli di
riscaldamento del motore, indipendentemente dal carburante
utilizzato, - attivazione della spia di malfunzionamento (MI) con entrambi i tipi
di carburante (benzina e gas) dopo l'individuazione di un
malfunzionamento con uno dei tipi di carburante, - disattivazione della spia MI dopo tre cicli di guida consecutivi
nel corso dei quali non sono individuati malfunzionamenti,
indipendentemente dal carburante utilizzato, - uso di due codici di stato, uno per ciascun tipo di carburante.

A richiesta del costruttore, altre opzioni possono essere autorizzate dall'autorita' di omologazione.
4.5.2. In deroga alle prescrizioni del punto 6.6.1 dell'appendice 1 del presente allegato, e qualora il fabbricante ne faccia richiesta, l'autorita' di omologazione accetta le anomalie seguenti come conformi alle prescrizioni del presente allegato ai fini della valutazione e della trasmissione dei segnali diagnostici:

- trasmissione dei segnali diagnostici per il carburante utilizzato
con un unico indirizzo di partenza, - valutazione di una serie di segnali diagnostici per entrambi i tipi
di carburante (corrispondente alla valutazione dei veicoli a gas
monocarburante e indipendentemente dal carburante utilizzato), - selezione di una serie di segnali diagnostici (associati a uno dei
due tipi di carburante) mediante la posizione dell'interruttore del
carburante.

A richiesta del costruttore, altre opzioni possono essere autorizzate dall'autorita' di omologazione."

6) Il punto 4.6 diventa punto 4.7.

7) E' inserito il punto 4.6 seguente: "4.6. Durata dell'anomalia 4.6.1. Un'anomalia puo' protrarsi per due anni dopo l'omologazione del tipo di veicolo, a meno che non possa essere adeguatamente dimostrato che, per correggere tale anomalia, e' necessaria una modifica sostanziale dell'hardware del veicolo e un ulteriore lasso di tempo superiore a due anni per l'adeguamento. In questo caso, un'anomalia puo' protrarsi per un periodo non superiore a tre anni. 4.6.1.1. Nel caso di un veicolo a gas bicarburante, un'anomalia ammessa ai sensi del punto 4.5 puo' protrarsi per tre anni dopo l'omologazione del tipo di veicolo, a meno che non possa essere adeguatamente dimostrato che, per correggere tale anomalia, e' necessaria una modifica sostanziale dell'hardware del veicolo e un ulteriore lasso di tempo superiore a tre anni per l'adeguamento. In questo caso, un'anomalia puo' protrarsi per un periodo non superiore a quattro anni. 4.6.2. Il costruttore puo' richiedere che l'autorita' che ha rilasciato l'omologazione ammetta un'anomalia con effetto retroattivo se tale anomalia si e' manifestata dopo che e' stata rilasciata l'omologazione originaria. In questo caso, l'anomalia puo' protrarsi per due anni dopo la notifica dell'autorita' di omologazione, a meno che non possa essere adeguatamente dimostrato che, per correggere tale anomalia, e' necessaria una modifica sostanziale dell'hardware del veicolo e un ulteriore lasso di tempo superiore a due anni per l'adeguamento. In questo caso, un'anomalia puo' protrarsi per un periodo non superiore a tre anni."

8) E' aggiunto il punto 5 seguente:

"5. ACCESSO AI DATI RELATIVI AL SISTEMA OBD 5.1. Le domande di omologazione o di modifica di un'omologazione presentate ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE devono essere corredate dei dati riguardanti il sistema OBD del veicolo. Tali dati permettono ai fabbricanti di componenti di ricambio o di adeguamento di assicurarne la compatibilita' con i sistemi OBD dei veicoli ed evitare malfunzionamenti. Tali dati permettono inoltre ai fabbricanti di dispositivi di diagnosi e di attrezzature di prova di fabbricare dispositivi e attrezzature che forniscano una diagnosi efficace e precisa dei sistemi OBD dei veicoli. 5.2. L'autorita' preposta all'omologazione mette a disposizione, senza discriminazioni, di ogni fabbricante di componenti, dispositivi di diagnosi o attrezzature di prova che ne faccia richiesta l'appendice 2 del certificato di omologazione CE, contenente tutte le informazioni utili riguardanti il sistema OBD. 5.2.1. Se l'autorita' di omologazione riceve da un fabbricante di componenti, dispositivi di diagnosi o attrezzature di prova una domanda di informazioni circa il sistema OBD di un veicolo che e' stato omologato sulla base di una precedente versione della direttiva 70/220/CEE,

- l'autorita' di omologazione invita, entro 30 giorni, il costruttore
del veicolo in questione a comunicargli le informazioni di cui al
punto 3.2.12.2.8.6 dell'allegato II. Le disposizioni del punto
3.2.12.2.8.6, secondo paragrafo, non si applicano, - il costruttore comunica queste informazioni all'autorita' di
omologazione entro due mesi dalla domanda, - l'autorita' di omologazione trasmette queste informazioni alle
autorita' di omologazione degli Stati membri: l'autorita' che ha
rilasciato l'omologazione iniziale acclude queste informazioni
all'allegato II della documentazione di omologazione del veicolo.

La disposizione di cui sopra non invalida le omologazioni precedentemente rilasciate in base della direttiva 70/220/CEE ne' osta all'estensione di tali omologazioni alle condizioni previste dalla direttiva in base alla quale esse sono state inizialmente rilasciate.
5.2.2. Queste informazioni possono essere richieste soltanto per parti di ricambio o di manutenzione che sono oggetto di un'omologazione CE o per componenti di sistemi che sono oggetto di un'omologazione CE.
5.2.3. Nella domanda di informazioni devono essere indicate con precisione le caratteristiche del modello di veicolo in questione e deve essere specificato che le informazioni sono richieste in vista dello sviluppo di parti o di componenti di ricambio o di adeguamento di dispositivi di diagnosi o attrezzature di prova."
I. L'appendice 1 dell'allegato XI e' modificata nel modo seguente:

1) Il punto 3.2 e' sostituito dal seguente:

"3.2. Carburante

Per la prova deve essere utilizzato il carburante di riferimento appropriato specificato nell'allegato IX per la benzina e per il carburante diesel e nell'allegato IXa per i carburanti GPL e GN. Il tipo di carburante per ciascun tipo di guasto da sottoporre a prova (descritto al punto 6.3 della presente appendice) puo' essere scelto dall'autorita' di omologazione tra i carburanti di riferimento specificati nell'allegato IXa per la prova di un veicolo a gas monocarburante e tra i carburanti di riferimento specificati nell'allegato IX o nell'allegato IXa per la prova di un veicolo a gas bicarburante. Il tipo di carburante scelto non deve essere cambiato nel corso di alcuna delle fasi della prova (descritte ai punti 2.1-2.3 della presente appendice). Nel caso sia utilizzato come carburante il GPL o il GN e' consentito avviare il motore a benzina e passare al GPL o al GN dopo un periodo di tempo predeterminato controllato automaticamente e non modificabile dal guidatore."

2) I punti 6.3.1.4 e 6.3.1.5 sono sostituiti dai seguenti:

"6.3.1.4. Disinnesto elettrico di tutti gli altri componenti che interessano le emissioni collegati a un computer di controllo del gruppo propulsore (se attivato col tipo di carburante scelto).
6.3.1.5. Disinnesto elettrico del dispositivo elettronico di spurgo delle evaporazioni (se montato sul veicolo e se attivato col tipo di carburante scelto). La prova di tipo I non e' effettuata per questo tipo di guasto specifico."

3) I punti 6.4.1.5 e 6.4.1.6 sono sostituiti dai seguenti:

"6.4.1.5. Disinnesto elettrico del dispositivo elettronico di spurgo delle evaporazioni (se montato sul veicolo e se attivato col tipo di carburante scelto).
6.4.1.6. Disinnesto elettrico di tutti gli altri componenti del gruppo propulsore che interessano le emissioni collegati a un computer, che producano emissioni superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato (se attivato col tipo di carburante scelto)."

4) Il punto 6.5.3 e' sostituito dal seguente:

"6.5.3. L'accesso al sistema di diagnosi per il controllo delle emissioni deve essere normalizzato e illimitato: il sistema deve essere conforme alle norme ISO e/o alle specifiche SAE sottoindicate.
6.5.3.1. Per i collegamenti tra gli strumenti di bordo e quelli esterni si applica una delle norme seguenti, con le restrizioni indicate:
ISO 9141 - 2: 1994 (modifica 1996) "Veicoli stradali - Sistemi di diagnosi - Parte 2: Prescrizioni per lo scambio di dati digitali (CARB)";
SAEJ1850: marzo 1998: interlaccia rete comunicazione di dati di classe B (SAEJ1850). I messaggi relativi alle emissioni devono utilizzare il controllo di ridondanza ciclica (CRC) e l'intestazione a tre byte e non devono utilizzare separazioni tra i byte ne' sommare i controlli;
ISO 14230 - Parte 4 "Veicoli stradali - Protocollo "Keyword 2000" per i sistemi di diagnosi - Parte 4: Prescrizioni per i sistemi relativi alle emissioni" datata 1^ novembre 2001;
ISO DIS 15765-4 "Veicoli stradali Diagnosi su Controller Area Network (CAN) - Parte 4: Prescrizioni per i sistemi relativi alle emissioni".
6.5.3.2. L'apparecchiatura di prova e gli strumenti di diagnosi necessari per comunicare con i sistemi OBD devono essere almeno conformi alle specifiche funzionali di cui alla norma ISO DIS 15031-4 "Veicoli stradali - Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni Parte 4: Apparecchiatura di prova esterna", datata 1^ novembre 2001.
6.5.3.3. I dati diagnostici di base (specificati al punto 6.5.1) e le informazioni per il controllo bidirezionale devono essere forniti utilizzando il formato e le unita' descritti nella norma ISO DIS 15031-5 "Veicoli stradali Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni - Parte 5: Servizi di diagnosi relativi alle emissioni", datata 1^ novembre 2001, ed essere accessibili per mezzo di uno strumento di diagnosi conforme alle prescrizioni della norma ISO DIS 15031-4.
Il costruttore del veicolo comunica ad un organismo nazionale di normalizzazione particolari di tutti i dati diagnostici relativi alle emissioni, per es. PID, ID monitor OBD, ID prova non specificati nella norma ISO DIS 15031-5, ma relativi alla presente direttiva.
6.5.3.4. Quando viene memorizzato un codice di guasto, il costruttore deve individuare il guasto servendosi del codice di guasto piu' appropriato coerente con quelli precisati al punto 6.3 della norma ISO 15031-6 "Veicoli stradali - Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni - Parte 6: Definizioni dei codici diagnostici di guasto" relativi ai "codici diagnostici di guasto del sistema relativi alle emissioni". Se l'identificazione non e' possibile, il costruttore puo' utilizzare i codici diagnostici di guasto di cui ai punti 5.3 e 5.6 della norma ISO DIS 15031-6.
I codici di guasto devono essere interamente accessibili utilizzando uno strumento diagnostico standardizzato conformemente alle prescrizioni di cui al punto 6.5.3.2. Il costruttore del veicolo comunica ad un organismo nazionale di normalizzazione particolari di tutti i dati diagnostici relativi alle emissioni, per es. PID, ID monitor OBD, ID prova non specificati nella norma ISO DIS 15031-5, ma relativi alla presente direttiva.
6.5.3.5. L'interfaccia di connessione tra il veicolo e il dispositivo di diagnosi deve essere normalizzata e conforme a tutte le prescrizioni della norma ISO DIS 15031-3 "Veicoli stradali - Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni - Parte 6: Connettore di diagnosi e relativi circuiti elettrici: caratteristiche e uso", datata 1^ novembre 2001.
La posizione di montaggio deve essere approvata dall'autorita' di omologazione e deve essere facilmente accessibile al personale tecnico, ma protetta in modo da evitare danni accidentali nelle normali condizioni d'uso."

5) E' aggiunto il punto 6.6 seguente:

"6.6. Veicoli a gas bicarburante
6.6.1. Per i veicoli a gas bicarburante, i segnali diagnostici (descritti al punto 6.5 dell'appendice 1 del presente allegato) per il funzionamento a benzina e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi indipendentemente gli uni dagli altri. Su richiesta di uno strumento di diagnosi, i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a benzina sono trasmessi con un indirizzo di partenza e i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a gas sono trasmessi con un altro indirizzo di partenza. L'uso degli indirizzi di partenza e' descritto nella nonna ISO DIS 15031-5 "Veicoli stradali - Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni - Parte 5: Servizi di diagnosi relativi alle emissioni", datata 1^ novembre 2001.
J. L'allegato XIII e' sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XIII OMOLOGAZIONE CE DI CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO QUALI ENTITA'
TECNICHE

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente allegato riguarda l'omologazione CE, quali entita' tecniche a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE, di convertitori catalitici destinati ad essere montati su uno piu' tipi di veicoli a motore o famiglie di veicoli a motore delle categorie M1 e N1 (1) quali pezzi di ricambio.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, s'intende per:

2.1. "convertitore catalitico d'origine": cfr. punto 2.17 dell'allegato I;
2.2. "convertitore catalitico di ricambio": cfr. punto 2.18 dell'allegato I;
2.3. "convertitore catalitico di ricambio d'origine": cfr. punto 2.19 dell'allegato I;
2.4. "tipo di convertitore catalitico", convertitori catalitici che non differiscono in relazione ad aspetti essenziali quali:
2.4.1. numero di substrati rivestiti, struttura e materiale,
2.4.2. tipo di azione catalitica (ossidazione, tre vie, ecc.),
2.4.3. volume, rapporto di area frontale e lunghezza del sostrato,
2.4.4. contenuto materiale del catalizzatore,
2.4.5. rapporto materiale del catalizzatore,
2.4.6. densita' delle celle,
2.4.7. dimensioni e forma,
2.4.8. protezione termica;
2.5. "tipo di veicolo", cfr. punto 2.1 dell'allegato I;
2.6. "omologazione di un convertitore catalitico di ricambio", omologazione di un convertitore destinato ad essere montato quale pezzo di ricambio su uno o piu' tipi specifici di veicoli per quanto riguarda la limitazione delle emissioni di inquinanti, il livello sonoro, l'effetto sulle prestazioni del veicolo e, se del caso, il sistema OBD;
2.7. "convertitore catalitico di ricambio deteriorato", un convertitore invecchiato o deteriorato artificialmente in modo da soddisfare i requisiti di cui all'allegato XI, appendice 1, punto 1, della presente direttiva (2)

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

3.1. La domanda di omologazione CE di un tipo di convertitore catalitico di ricambio e' presentata dal costruttore a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.
3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1 del presente allegato.
3.3. Nel caso di una domanda di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio, al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:
3.3.1. Uno o piu' veicoli dei tipo omologato in conformita' della direttiva 70/220/CEE dotato o dotati di un convertitore catalitico d'origine nuovo. Tale veicolo o tali veicoli sono prescelti dal richiedente col consenso del servizio tecnico, e devono soddisfare i requisiti indicati al punto 3 dell'allegato III alla presente direttiva.
I veicoli sottoposti a prova non devono avere anomalie nei sistemi di controllo delle emissioni; eventuali parti troppo logore o male funzionanti, che diano luogo ad emissioni non soddisfacenti, devono essere riparate o sostituite. Prima della prova delle emissioni, i veicoli sottoposti a prova devono essere adeguatamente regolati e resi conformi alle specifiche del costruttore.
3.3.2. Un esemplare del tipo di convertitore catalitico di ricambio. Esso reca in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio del richiedente e la propria denominazione commerciale.
3.3.3. Nel caso di un convertitore catalitico di ricambio destinato ad essere montato su un veicolo dotato di un sistema OBD, un esemplare supplementare del tipo di convertitore catalitico di ricambio. Esso reca in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio del richiedente e la propria denominazione commerciale e deve essere stato deteriorato come indicato al punto 2.7.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.
4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2 del presente allegato.
4.3. A ciascun tipo di convertitore catalitico di ricambio omologato e' assegnato un numero d'omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Lo stesso Stato membro non assegna lo stesso numero ad un altro convertitore catalitico di ricambio. Lo stesso numero d'omologazione puo' riguardare l'uso di quel tipo di convertitore catalitico di ricambio su diversi tipi di veicolo.

5. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

5.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio conforme al tipo omologato a norma della presente direttiva quale entita' tecnica reca un marchio di omologazione CE.
5.2. Tale marchio e' costituito da un rettangolo all'interno del quale e' iscritta la lettera "e", seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania 12 per l'Austria

2 per la Francia 13 per il Lussemburgo

3 per l'Italia 17 per la Finlandia

4 per i Paesi Bassi 18 per la Danimarca

5 per la Svezia 21 per il Portogallo

6 per il Belgio 23 per la Grecia

9 per la Spagna 24 per l'lrlanda

11 per il Regno Unito

In prossimita' del rettangolo figura il "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al piu' recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 76/220/CEE alla data in cui e' stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo e' 01.
5.3. Il marchio di omologazione CE di cui al punto 5.2 deve essere chiaramente leggibile e indelebile e, per quanto possibile, essere visibile quando il convertitore catalitico di ricambio e' installato sul veicolo.
5.4. L'appendice 3 del presente allegato fornisce esempi del marchio di omologazione CE e dei dati relativi all'omologazione sopra menzionati.

6. PRESCRIZIONI

6.1. Prescrizioni generali

6.1.1. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere progettato, costruito e suscettibile di essere installato in modo da consentire ad un veicolo di restare conforme alle disposizioni delle presente direttiva, come era originariamente, e da garantire che le emissioni di inquinanti siano efficacemente limitate lungo la durata normale del veicolo in condizioni d'impiego normali.
6.1.2. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere installato nell'esatta posizione del convertitore catalitico d'origine, e non deve essere modificata l'ubicazione di eventuali sensori di ossigeno nel condotto di scarico.
6.1.3. Se il convertitore catalitico d'origine comprende una protezione termica, il convertitore catalitico di ricambio deve comprendere una protezione equivalente.
6.1.4. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere duraturo, cioe' progettato, costruito e suscettibile di essere installato in modo da conseguire una ragionevole resistenza ai fenomeni di corrosione e ossidazione ai quali e' esposto, tenuto conto delle condizioni d'impiego del veicolo.

6.2. Prescrizioni relative alle emissioni

Il veicolo o i veicoli di cui al punto 3.3.1 del presente allegato, dotati di convertitore catalitico di ricambio del tipo per il quale si richiede l'omologazione, devono essere sottoposti a prova del tipo I alle condizioni descritte nel corrispondente allegato della presente direttiva, al fine di compararne le prestazioni col convertitore catalitico d'origine conformemente alla procedura descritta di seguito.

6.2.1. Determinazione della base per la comparazione

Il veicolo o i veicoli devono essere dotati di un convertitore catalitico d'origine nuovo (cfr. punto 3.3.1) che viene fatto funzionare in 12 cicli extraurbani (prova di tipo I, parte 2).
Dopo tale precondizionamento, il veicolo o i veicoli sono tenuti in un locale dove la temperatura rimane relativamente costante tra 293 e 303 K (20 e 30 ^C). Tale condizionamento viene condotto per almeno sei ore e prosegue fino a che la temperatura dell'olio del motore e del fluido di raffreddamento sono a ± 2 K rispetto alla temperatura del locale. In seguito sono effettuate tre prove di tipo I.
6.2.2. Prova sui gas di scarico con convertitore catalitico di ricambio
Il convertitore catalitico di origine del veicolo o dei veicoli di prova viene sostituito dal convertitore catalitico di ricambio (cfr. punto 3.3.2) che viene fatto funzionare in 12 cicli extraurbani (prova di tipo I, parte 2).
Dopo tale precondizionamento, il veicolo o i veicoli sono tenuti in un locale dove la temperatura rimane relativamente costante tra 293 e 303 K (20 e 30 ^C). Tale condizionamento viene condotto per almeno sei ore e prosegue fino a che la temperatura dell'olio del motore e del fluido di raffreddamento sono a ± 2 K rispetto alla temperatura del locale. In seguito sono effettuate tre prove di tipo I.
6.2.3. Valutazione delle emissioni di inquinanti di veicoli dotati di convertitori catalitici di ricambio
Il veicolo o dei veicoli di prova col convertitore catalitico d'origine devono rispettare i valori limite in base all'omologazione del veicolo o dei veicoli, compresi, se del caso, i fattori di deterioramento applicati in occasione dell'omologazione del veicolo o dei veicoli.
Le prescrizioni relative alle emissioni del veicolo o dei veicoli dotati di convertitore catalitico di ricambio si ritengono rispettate se per ciascun inquinante regolamentato (CO, HC + NOx e particolati) sono soddisfatte le seguenti condizioni:

M ( 0,85 S + 0,4 G

M ( G

dove:

M e' il valore medio delle emissioni di un singolo inquinante o della somma di due inquinanti (In funzione dei valori limite definiti al punto 5.3.1.4 dell'allegato 1 della direttiva 70/220/CEE, nella versione in base alla quale e' stato omologato il veicolo munito del convertitore catalitico d'origine.) ottenuto dalle tre prove di tipo I con il convertitore catalitico di ricambio.
S e' il valore medio delle emissioni di un singolo inquinante o della somma di due inquinanti (In funzione dei valori limite definiti al punto 5.3.1.4 dell'allegato 1 della direttiva 70/220/CEE, nella versione in base alla quale e' stato omologato il veicolo munito del convertitore catalitico d'origine.) ottenuto dalle tre prove di tipo I con il convertitore catalitico d'origine.
G e' il valore medio delle emissioni di un singolo inquinante o della somma di due inquinanti (In funzione dei valori limite definiti al punto 5.3.1.4 dell'allegato 1 della direttiva 70/220/CEE, nella versione in base alla quale e' stato omologato il veicolo munito del convertitore catalitico d'origine.) in base all'omologazione del veicolo o dei veicoli, diviso, se del caso, per i fattori di deterioramento determinati conformemente al punto 6.4.
Qualora la domanda di omologazione riguardi diversi tipi di veicoli dello stesso costruttore di automobili, e purche' diversi tipi di veicoli siano dotati dello stesso tipo di convertitore catalitico d'origine, la prova di tipo I puo' limitarsi ad almeno due veicoli prescelti con l'accordo del servizio tecnico responsabile dell'omologazione.

6.3. Prescrizioni relative al rumore e alla contropressione allo scarico

Il convertitore catalitico di ricambio deve soddisfare i requisiti tecnici di cui all'allegato II della direttiva 70/157/CEE.

6.4. Prescrizioni relative alla durata

Il convertitore catalitico di ricambio deve soddisfare i requisiti di cui al punto 5.3.5 dell'allegato I della presente direttiva, cioe' prova di tipo V o fattori di deterioramento come dalla tabella di seguito riportata per i risultati delle prove di tipo I.

Tabella XIII.6.4 --------------------------------------------------------------------
Fattori di deterioramento Categoria del motore
CO HC (1) NOx (1) HC + NOx Particolato -------------------------------------------------------------------- Accensione comandata 1,2 1,2 1,2 1,2 (2) ---

Accensione spontanea 1,1 --- 1,0 1,0 1,2 -------------------------------------------------------------------- (1) Applicabile solo ai veicoli omologati in base alla direttiva
70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE o dalle
successive direttive di modifica. (2) Applicabile solo ai veicoli ad accensione comandata omologati in
base alla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva
96/69/CE o da precedenti direttive.

6.5. Prescrizioni relative alla compatibilita' con il sistema OBD (applicabili soltanto ai convertitori catalitici di ricambio destinati a essere montati su veicoli dotati di un sistema OBD)
La compatibilita' con il sistema OBD deve essere dimostrata soltanto se il convertitore catalitico d'origine e' stato controllato nella configurazione d'origine.
6.5.1. La compatibilita' del convertitore catalitico di ricambio con il sistema OBD deve essere dimostrata utilizzando le procedure di cui all'allegato XI, appendice 1, della direttiva 98/69/CE.
6.5.2. Le disposizioni dell'allegato XI, appendice 1, della direttiva 98/69/CE applicabili ai componenti diversi dal convertitore catalitico non si applicano.
6.5.3. Il costruttore di parti di ricambio puo' utilizzare lo stesso precondizionamento e la stessa procedura di prova utilizzati per l'omologazione iniziale. In tal caso, l'autorita' di omologazione fornisce, su richiesta e senza discriminazioni, l'appendice 2 del certificato di omologazione CE in cui sono indicati il numero e il tipo di cicli di precondizionamento e il tipo di ciclo di prova utilizzato dal costruttore del dispositivo d'origine ai fini della prova OBD del convertitore catalitico.
6.5.4. Per verificare la correttezza dell'installazione e del funzionamento di tutti gli altri componenti da esso controllati, il sistema OBD non deve indicare alcun malfunzionamento e non aver memorizzato alcun codice d'errore prima dell'installazione di un convertitore catalitico di ricambio. A tale scopo puo' essere utilizzata una valutazione dello stato del sistema OBD al termine delle prove di cui al punto 6.2.1 del presente allegato.
6.5.5. La spia di malfunzionamento (MI) (cfr. punto 2.5 dell'allegato XI della presente direttiva) non deve attivarsi durante il funzionamento del veicolo previsto al punto 6.2.2 del presente allegato.

7. DOCUMENTAZIONE

7.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio nuovo e' corredato delle informazioni seguenti:
7.1.1. il nome o il marchio commerciale del costruttore del convertitore catalitico;
7.1.2. i veicoli (e il loro anno di fabbricazione) per i quali il convertitore catalitico di ricambio e' omologato, se del caso con un'indicazione precisante se il convertitore catalitico di ricambio puo' essere montato su un veicolo dotato di sistema di diagnosi di bordo (OBD);
7.1.3. le istruzioni per il montaggio, se necessario.
7.2. Tali informazioni sono fornite:
su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio, oppure
sull'imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio e' venduto, oppure in altro modo appropriato.
In ogni caso, tali informazioni devono figurare nel catalogo dei prodotti distribuito ai punti di vendita dal costruttore dei convertitori catalitici di ricambio.

8. MODIFICA DEL TIPO E MODIFICA DELLE OMOLOGAZIONI

In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

9. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

I provvedimenti intesi a garantire la conformita' della produzione devono essere presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

9.2. Disposizioni particolari

9.2.1. I controlli di cui al punto 2.2 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE devono anche riguardare la conformita' alle caratteristiche definite al punto 2.4 del presente allegato.
9.2.2. Ai fini dell'applicazione del punto 3.5 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, si possono effettuare le prove di cui al punto 6.2 del presente allegato (prescrizioni relative alle emissioni). In tal caso, il detentore dell'omologazione puo' chiedere, in alternativa, che quale base per la comparazione non sia usato il convertitore catalitico d'origine, ma il convertitore catalitico di ricambio che era stato usato durante le prove di omologazione (o un altro esemplare comprovato conforme al tipo omologato). I valori delle emissioni misurati con l'esemplare oggetto di verifica non devono eccedere mediamente di piu' del 15 i valori medi misurati con l'esemplare usato quale riferimento.

Appendice 1

Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione CE di convertitori catalitici di ricambio (direttiva 70/220/CEE modificata
da ultimo dalla direttiva ...)

Le seguenti informazioni devono, se del caso, essere fornite in triplice copia ed includere un indice. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli, in formato A4 o in fogli piegati di questo formato. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.
Qualora i sistemi, componenti o entita' tecniche includano funzioni comandate elettronicamente, devono essere fornite le necessarie informazioni relative alle loro prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo: ...

0.5. Nome e indirizzo del costruttore ...

0.7. In caso di componenti o entita' tecniche, posizione e modo di
fissaggio del marchio di omologazione CE ...

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio ...

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Marca e tipo del convertitore catalitico di ricambio: ...

1.2. Disegni del convertitore catalitico di ricambio che mostrino
in particolare le caratteristiche menzionate al punto 2.3 del
presente allegato: ...

1.3. Descrizione del tipo o dei tipi di veicolo ai quali e'
destinato il convertitore catalitico di ricambio: ...

1.3.1. Numero(i) e/o simbolo(i) che contraddistinguono il tipo o i
tipi di motore e veicolo: ...

1.3.2. Il convertitore catalitico di ricambio e' compatibile con i
requisiti di un sistema OBD (Si'/No) (1):

1.4. Descrizione e disegni che mostrino la posizione del
convertitore catalitico di ricambio in relazione al
collettore o ai collettori di scarico del motore: ...
Appendice 2

Modello

[formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione (1), - l'estensione dell'omologazione (1), - il rifiuto dell'omologazione (1), - la revoca dell'omologazione (1),

di un tipo di veicolo/componente/entita' tecnica (1) in applicazione della direttiva modificata da ultimo dalla direttiva ...

Numero di omologazione: ...

Motivo dell'estensione: ...

Parte I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ...

0.2. Tipo: ...

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul
veicolo/componente/entita' tecnica (2): ...

0.3.1. Posizione della marcatura: ...

0.4. Categoria del veicolo (3): ...

0.5 Nome e indirizzo del costruttore: ...

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione
CE per componenti ed entita' tecniche: ...

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ...

(1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri
che non interessano la descrizione del tipo di veicolo,
componente o entita' tecnica di cui alla presente scheda di
omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo:
"?" (ad es.: ABC?123???). (3) Come definita nell'allegato II,
parte A della direttiva 70/156/CEE.

Parte II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ...

3. Data del verbale di prova: ...

4. Numero del verbale di prova: ...

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo: ...

7. Data: ...

8. Firma: ...

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato
presso l'autorita' che rilascia l'omologazione, del quale si
puo' richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n.

concernente l'omologazione come entita' tecnica di convertitori
catalitici di ricambio per veicoli a motore in applicazione della
direttiva 70/220/CE, modificata da ultimo dalla direttiva ...

1. Informazioni supplementari

1.1. Marca e tipo del convertitore catalitico di ricambio: ...

1.2. Tipo o tipi di veicoli per i quali il tipo di convertitore
catalitico costituisce un pezzo di ricambio: ...

1.3. Tipo o tipi di veicoli sui quali il convertitore catalitico
di ricambio e' stato sottoposto a prova: ...

1.3.1. Il convertitore catalitico di ricambio e' risultato
compatibile con i requisiti del sistema OBD (si'/no) (1): ...

5. Osservazioni: ...

(1) Cancellare la dicitura inutile.

Appendice 3

Esempio di marchio di omologazione CE

(cfr. punto 5.2 del presente allegato)

----> vedere tabella a pag. 89 della G.U. <----

Il marchio di omologazione sopra riportato apposto su un convertitore catalitico di ricambio indica che il tipo interessato e' stato omologato in Francia (e 2), conformemente alla presente direttiva. Le prime due cifre del numero di omologazione (00) si riferiscono al numero progressivo attribuito alla piu' recente modifica alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio. Le quattro cifre successive (1234) sono quelle che l'autorita' di omologazione ha assegnato al convertitore catalitico di ricambio quale numero di omologazione di base."



(1) La commissione esaminera' in modo approfondito la questione dell'estensione delle prove di omologazione ai veicoli delle categorie M2 e N2 con masse di riferimento non superiore a 2840 kg e presentera' proposte entro il 2004, secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, per le misure da applicare nel 2005."

(*) Sulla base dei dati reali ottenuti con le prove di conformita' dei veicoli in circolazione, che devono essere forniti dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2003, le prescrizioni di cui al presente punto potranno essere rivedute, considerando a) se la definizione di fonte di emissioni fuori linea debba essere modificata per quanto riguarda i veicoli omologati in base ai valori limite indicati nella riga B della tabella al punto 5.3.1.4 dell'allegato; b) se la procedura di individuazione delle fonti di emissioni fuori linea debba essere modificata e c) se le procedure di prova di conformita' dei veicoli in circolazione debbano essere sostituite al momento opportuno con una nuova procedura statistica. Se del caso, la Commissione proporra' le necessarie modifiche secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE. (**) Per ogni veicolo, la "zona intermedia" e' determinata come segue: il veicolo presenta le condizioni di cui al punto 3.2.1 o al punto 3.2.2 e inoltre il valore misurato per lo stesso inquinante regolamentato e' inferiore ad un livello che e' determinato moltiplicando per un fattore 2,5 il valore limite per lo stesso inquinante regolamentato indicato nella riga A della tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I. (***) Per ogni veicolo, la "zona rifiuto" e' determinata come segue: il valore misurato per un inquinante regolamentato e' superiore ad un livello che e' determinato moltiplicando per un fattore 2,5 il valore limite per lo stesso inquinante regolamentato indicato nella riga A della tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I."

(1) In questo caso, per AO s'intende l'autorita' di omologazione che ha rilasciato l'omologazione in base alla direttiva 70/220/CEE."

(1) Quali definite nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE. (2) Ai fini della prova di dimostrazione dei veicoli muniti di un motore a accensione comandata, quando il valore degli HC misurato ai sensi del punto 6.2.1 del presente allegato e' superiore al valore misurato nel corso dell'omologazione del veicolo, la differenza deve essere aggiunta ai valori limite di cui al punto 3.3.2 dell'allegato XI, ai quali si applica il superamento autorizzato di cui all'allegato XI, appendice 1, punto 1.



 
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