Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 20 giugno 2003 |
Inclusione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Vista la direttiva della Commissione 2003/23/CE del 25 marzo 2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995; Tenuto conto che Francia, Italia, Germania, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione; Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 3 dicembre 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione; Considerato che dal riesame relativo alle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid non sono emersi problemi o questioni che abbiano richiesto la consultazione del comitato scientifico per le piante; Considerato che la sostanza attiva etoxysulfuron e' stata sottoposta al comitato scientifico per le piante in merito ad aspetti particolari legati alla salute umana ed ambientale e che le osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nel relativo rapporto di riesame; Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/23/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato inoltre, che in fase di attuazione della direttiva 2003/23/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto; Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/23/CE; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid sono iscritte, fino al 30 giugno 2013, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 dicembre 2003, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazamox, oxasulfuron e etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2003, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. 3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazamox, oxasulfuron etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° gennaio 2004. 4. I titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 30 giugno 2003 risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, presentano al Ministero della salute entro il 31 marzo 2004, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 dicembre 2004, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 3. 1. Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 4. 1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 30 giugno 2004. 2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre 2005. 3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 20 giugno 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 280 |
| Allegato
----> vedere Allegato da pag. 46 a pag. 48 della G.U. <---- |
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