Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2003
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di attuazione del programma di Governo, al Ministro senza portafoglio on. dott. Claudio Scajola.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2003, con il quale l'on. dott. Claudio Scajola e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 28 agosto 2003, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per l'attuazione del programma di Governo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il proprio decreto in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2002;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 28 agosto 2003, il Ministro senza portafoglio per l'attuazione del programma di Governo on. dott. Claudio Scajola e' delegato ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonche' ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del programma di Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti le seguenti aree di attivita':
a) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;
b) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;
c) impulso e coordinamento delle attivita' e delle iniziative necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
d) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonche' del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;
e) segnalazione dei ritardi, delle difficolta' o degli scostamenti eventualmente rilevati;
f) informazione, comunicazione e promozione dell'attivita' e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attivita' complessiva del Governo.
Al Ministro sono altresi' delegate le funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.
In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, il Ministro tiene conto anche di elementi di informazione e valutazione forniti dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio e dal Ministro per la funzione pubblica.
In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera e), il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e, su suo mandato, al Consiglio dei Ministri.
 
Art. 2.
In attesa della costituzione di un dipartimento dedicato, i Dipartimenti e gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri che svolgono funzioni relative alle materie oggetto del presente decreto o comunque connesse all'attuazione del programma di Governo - ferma restando la dipendenza di ciascuno di essi dall'organo politico e amministrativo responsabile - collaborano con il Ministro fornendogli i necessari apporti conoscitivi e raccordandosi funzionalmente con le strutture affidate alla sua responsabilita' politica.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto, il Ministro si avvale dell'Ufficio per il programma di Governo, del Comitato tecnico-scientifico, dell'osservatorio e della banca dati di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' dell'Ufficio costituente la struttura di supporto.
 
Art. 3.
Limitatamente alle materie oggetto del presente decreto, il Ministro e' inoltre delegato:
a) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro;
b) a designare Rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni;
c) a convocare la Conferenza dei Capi di gabinetto, ai sensi dell'art. 24, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 28 agosto 2003
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 122
 
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