Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 agosto 2003
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio valide per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Venezia
Visti il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio e la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;
Considerato che le tariffe per le operazioni di facchinaggio nei confronti delle aziende e degli organismi economici operanti nella provincia di Venezia sono scadute;
Vista la richiesta di aggiornamento delle tariffe, pervenuta in data 9 maggio 2003, da parte di FILT-CGIL;
Convocate presso l'Ufficio le organizzazioni datoriali e dei lavoratori di prassi coinvolte nella trattazione della materia;
Sentite quelle convenute negli incontri del 24 giugno e 1° agosto 2003 che si sono conclusi senza il raggiungimento di un'intesa;
Ritenuto necessario perseguire una aggiornata e condivisa disamina delle dinamiche attualmente influenti sui costi, sia per la riforma del movimento cooperativistico che per la progressiva equiparazione - sotto il profilo retributivo, previdenziale e assicurativo - del lavoro associato a quello dipendente;
Valutate le risultanze degli incontri con le parti sociali che hanno invece testimoniato divergenze sia sull'analisi dei costi che sugli eventuali incrementi delle tariffe;
Ritenuto tuttavia necessario aggiornare le tariffe anche se con esclusivo riferimento al tasso inflattivo tendenziale nel periodo di vigenza - anche sulla base di quanto avvenuto in altre province - rinviando alle risultanze di un apposito costituendo osservatorio una globale - e, si ripete - aggiornata revisione delle tariffe;
Determina nel 2,7% l'incremento delle tariffe minime di facchinaggio valide per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Venezia a partire dal 1° agosto 2003 e fino al 29 febbraio 2004:
1) per ogni prestazione pari a ora/lavoro Euro 14,11 (L. 27.318);
2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche e operative standard, Euro 20,53 (L. 39.751).
Venezia, 12 agosto 2003
Il direttore provinciale: Monaco
 
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