Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 luglio 2003
Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2003/21/CE e n. 2003/22/CE del 24 marzo 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva CEE dcl Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali:
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonche' la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/l/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CEE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunita', presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;
Viste le direttive della Commissione n. 2002/29/CE e n. 2002/28/CE del 19 marzo 2002 che modificano, rispettivamente, la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;
Viste le direttive della Commissione n. 2003/21/CE e n. 2003/22/CE del 24 marzo 2003 che modificano, rispettivamente, la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;
Considerata la necessita' di recepire le direttive della Commissione 2003/21/CE e n. 2003/22/CE del 24 marzo 2003 sopramenzionate;
A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Decreta:
Art. 1.
Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:
1) nell'allegato I, parte B, alla lettera b), punto 1, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FIN, S (ad eccezione delle zone dei distretti amministrativi di Bromlla. Hässleholm, Kristianstad e stra Ginge nella contea di Ska³ne), UK (Irlanda del Nord)»;
2) nell'allegato II, parte B, alla lettera b), punto 2, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:
«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua' Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione. nella provincia di Padova, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palu', Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), nonche' A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne)»;
3) nell'allegato III, parte B, al punto 1, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:
«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua' Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara: ad eccezione. nella provincia di Padova, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi: ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palu', Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari) nonche' A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne).»;
4) nell'allegato IV. parte B, ai punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25, 26, 27.1, 27.2 e 30, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FIN, S (ad eccezione delle zone dei distretti amministrativi di Bromlla, Hässleholm, Kristianstad e stra Ginge nella contea di Ska³ne), UK (Irlanda del Nord)»;
5) nell'allegato IV, parte B, al punto 21:
a) il testo della colonna centrale alla lettera a) e' sostituito dal seguente:
«a) le piante hanno origine nelle zone protette di E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo: Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua' Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione, nella provincia di Padova, dei comuni Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palu', Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), nonche' A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne)»;
b) il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:
«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi: Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua' Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione, nella provincia di Padova, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palu', Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), nonche' A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne»;
6) nell'allegato V, parte B, alla lettera I, punti 1 e 8, nel testo viene inserito «, Sudafrica» dopo «Pakistan»;
7) nell'allegato VI, alla lettera a):
i) al punto 7, il testo della colonna di destra e' sostituito dal testo seguente: «Portogallo (Azzorre)»;
ii) dopo il punto 13, e' inserito il punto 14 qui di seguito: «14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)»;
8) nell'allegato VI, alla lettera b), punto 2, il testo nella colonna di destra e' sostituito dal testo seguente:
«Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia (Abruzzo: Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Trento e Bolzano; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto; ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua' Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palu', Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), e per l'Austria [Burgenland, Carinzia, Niedersterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien], Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole della Manica).»;
9) nell'allegato VI, alla lettera d), punto 1, il testo della colonna di destra e' sostituito dal testo seguente:
«Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Svezia (ad eccezione dei distretti amministrativi di Bromlla, Hässleholm, Kristianstad e stra Ginge nella contea di Ska³ne), Regno Unito (Irlanda del Nord).».
 
Art. 2.
E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica taliana.
Roma, 14 luglio 2003
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n. 3
 
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