Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 luglio 2003
Modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 che disciplinano le regole generali delle pratiche e dei trattamenti enologici e gli allegati IV, V e VI del medesimo regolamento che stabiliscono, rispettivamente, l'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati ed i limiti e le condizioni di talune pratiche enologiche;
Visto il Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 e successive modifiche, che fissa alcune modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 23 marzo 1965 che stabilisce «Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti»;
Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 341 del 13 dicembre 1980, modificato dai decreti ministeriali del 14 aprile 1981, del 28 settembre 1984 e del 15 settembre 1986, relativo alle «Condizioni e modalita' di impiego delle resine scambiatrici di ioni per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato»;
Visto il decreto ministeriale del 5 settembre 1967 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 20 settembre 1967, relativo alle «Norme per l'impiego del ferrocianuro di potassio in enologia»;
Considerato che il Regolamento (CE) n. 1622/2000 prevede che sia lo Stato membro a stabilire le disposizioni necessarie per il controllo dell'utilizzazione di alcune sostanze autorizzate;
Considerata la necessita' di stabilire i termini entro i quali i produttori inviano le comunicazioni e le dichiarazioni preventive alle autorita' di controllo che gli stessi termini siano fissati in armonia con quelli previsti dalla citata normativa comunitaria;
Considerata, altresi', l'opportunita' di individuare le figure professionali responsabili dei trattamenti previsti agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 1622/2000 citato, in considerazione della funzione loro affidata che richiede un profilo specialistico;
Ritenuto, inoltre, di disciplinare le modalita' relative alle pratiche ed ai trattamenti sperimentali al fine di garantire che i prodotti ottenuti non siano commercializzati al di fuori dello Stato italiano;
Ritenuto di dover emanare disposizioni per disciplinare la materia delle pratiche e dei trattamenti enologici in applicazione del regolamento (CE) n. 1622/2000 al fine di permettere agli Organi di controllo lo svolgimento di controlli idonei a garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie citate;
Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni formulato nella riunione del giorno 24 luglio 2003;
Decreta:
Art. 1.
Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti dal titolo V del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99, di seguito denominato «Regolamento», dagli allegati IV, V e dall'allegato VI per quanto attiene ai V.Q.P.R.D. e dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1622/2000, con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative della citata normativa comunitaria.
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Ai sensi del presente decreto si intende per:
«Ministero» il Ministero per le politiche agricole - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Pagr IX via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
Ispettorato centrale repressione frodi, la divisione II dell'Ispettorato centrale repressione frodi - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
«Organismo competente» l'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi territoriale competente;
«Responsabile» uno dei soggetti indicati all'art. 4 del presente decreto.
Le pratiche ed i trattamenti enologici sono effettuate secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano la sussistenza delle condizioni climatiche sfavorevoli di cui all'allegato V, sez. E, paragrafo 6 del «Regolamento» e conservano la relativa documentazione presso i propri uffici ai fini di eventuali controlli da parte degli organi preposti.
2. Sulla base degli accertamenti effettuati, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano chiedono l'autorizzazione ad effettuare l'acidificazione dei prodotti vitivincoli della zona Clb, presentando richiesta al «Ministero», che autorizza le operazioni di acidificazione con decreto da emanare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La richiesta di cui al paragrafo 2 contiene:
a) la dichiarazione attestante che nel territorio si sono verificate condizioni atmosferiche tali da giustificare il ricorso all'acidificazione;
b) i territori della provincia nei quali si sono verificate le condizioni di cui al paragrafo a);
c) i prodotti per i quali viene chiesta l'acidificazione.
 
Art. 3.
1. Le dichiarazioni e le comunicazioni agli «organismi competenti» previste negli allegati al presente decreto possono essere effettuate tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e posta elettronica.
2. Coloro che presentano le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 numerano progressivamente ogni dichiarazione con riferimento a ciascuna pratica e per campagna vitivinicola.
3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fa fede, se consegnate a mano o a mezzo servizi postali, la data e l'ora di ricezione presso l'Organismo competente, mentre se inviate tramite fax fa fede la data e l'ora di spedizione risultante delle ricevute, qualora l'Organismo medesimo non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio.
4. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'allegato 3 del presente decreto, coloro che hanno presentato all'organismo competente le dichiarazioni e le comunicazioni preventive ed intendano variarne uno o piu' elementi presentano una nuova dichiarazione conforme ai termini ed alle modalita' specificamente previsti per ciascuna pratica e trattamento enologico. La nuova dichiarazione sostituisce la dichiarazione precedente di cui sono richiamati gli estremi identificativi. Qualora la nuova dichiarazione riguardi piu' operazioni sono indicate le eventuali operazioni gia' effettuate.
 
Art. 4.
Le pratiche ed i trattamenti enologici previste agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 1622/2000 sono effettuati sotto la responsabilita' di un enologo di cui alla legge n. 129/1991 o di altro tecnico abilitato all'esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consenta l'effettuazione di tali pratiche enologiche.
 
Art. 5.
1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad effettuare prove sperimentali prevista all'art. 41 del Regolamento (CE) n. 1622/2000, i soggetti interessati presentano una domanda contenente:
la relazione tecnica con la descrizione della pratica o del trattamento enologico che si intende effettuare;
le finalita' per le quali si intende procedere alle prove sperimentali oggetto della domanda;
i prodotti per i quali viene richiesta l'autorizzazione;
la quantita' di prodotto da sottoporre alla sperimentazione;
il o i protocolli sperimentali contenenti le modalita' pratiche di realizzazione della sperimentazione ivi compresi i requisiti di purezza dei prodotti utilizzati che dovranno essere certificati. Il protocollo sperimentale sara' controfirmato dal «responsabile» che segue l'esecuzione della sperimentazione;
l'elenco dei soggetti che partecipano alla sperimentazione, con l'indicazione:
a) del nome o della ragione sociale, partita IVA e/o codice fiscale di ciascun soggetto;
b) della sede legale;
c) della sede dello stabilimento ove sara' effettuata la sperimentazione;
d) dei procedimenti amministrativi sanzionatori in corso e dei carichi pendenti.
2) La domanda e' presentata al «Ministero» che, sentito l'Ispettorato centrale repressione frodi, rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento.
3) L'autorizzazione ad effettuare prove sperimentali riguarda tutte le tipologie di vino ed i prodotti a monte del vino. Per quanto attiene ai VQPRD, VLQPRD e VSQPRD ed ai prodotti atti a diventare V.Q.P.R.D., VLQPRD e VSQPRD l'autorizzazione puo' essere concessa per un quantitativo massimo di 250 ettolitri per anno e per ciascuna richiesta.
4) I soggetti autorizzati comunicano, dieci giorni lavorativi prima l'inizio della sperimentazione:
a) il periodo di svolgimento della pratica;
b) la data e l'ora in cui sara' dato inizio alla stessa;
c) il tipo e la qualita' di prodotto da sottoporre al trattamento in ciascuno stabilimento e l'individuazione dei contenitori dei prodotti sottoposti alla sperimentazione.
5) La comunicazione e' inviata all'«Organismo competente» in relazione alla sede dello stabilimento, all'Ispettorato centrale repressione frodi e per conoscenza al «Ministero».
6) I soggetti autorizzati ad effettuare le prove sperimentali possono, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, chiedere di variare, annualmente e comunque entro e non oltre il 30 giorno, l'elenco dei soggetti di cui al paragrafo 1) sesto trattino.
7) L'«Organismo competente» effettuera' controlli, anche procedendo, se del caso, al prelevamento di campioni ed al suggellamento dei recipienti, presso i soggetti di cui al paragrafo 1) sesto trattino per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto e delle altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti e comunichera' al «Ministero», per il tramite dell'Ispettorato centrale repressione frodi, eventuali inadempienze ai fini della revoca dell'autorizzazione concessa.
8) I soggetti autorizzati trasmettono al «Ministero»:
al termine di ciascun anno di sperimentazione, una relazione contenente la descrizione delle prove effettuate, dei risultati conseguiti nonche' la certificazione relativa al mantenimento dei requisiti di idoneita' al consumo umano dei prodotti ottenuti, rilasciata da laboratori ufficiali;
al termine della sperimentazione la relazione finale delle prove sperimentali effettuate.
9) Su ogni vaso vinario contenente un prodotto vitivinicolo in corso di sperimentazione ovvero che ha formato oggetto di una sperimentazione e' apposto, a caratteri indelebili e in modo ben visibile e leggibile, un cartello sul quale e' riportata, oltre alla designazione del prodotto, l'inidicazione degli estremi dell'autorizzazione alla sperimentazione.
10) Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n. 884/2001, per ciascun prodotto vitivinicolo oggetto di sperimentazioni autorizzate, conformemente alle disposizioni del presente articolo, e' tenuto un conto distinto sui registri di carico e scarico.
11) L'intestazione del conto di cui al paragrafo 10 riporta, oltre alla designazione del prodotto, l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione alla sperimentazione.
12) Nel registro in cui sono indicate le operazioni d'imbottigliamento del prodotto oggetto di sperimentazione, tenuto conformemente all'art. 14, paragrafo 1, 6 trattino, del Regolamento CE n. 884/2001 viene riportata, ai sensi dell'art. 17 del regolamento stesso, l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione alla sperimentazione, del vaso vinario di cui al paragrafo 9 e del numero di lotto.
13) I prodotti vitivinicoli che hanno formato oggetto di sperimentazione ai sensi del presente articolo non possono essere miscelati con altre partite di prodotti vitivinicoli.
14) Chiunque pone in circolazione prodotti vitivinicoli confezionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, che hanno formato oggetto di sperimentazione autorizzate ai sensi del presente articolo, riporta sul documento di accompagnamento gli estremi dell'attestazione, di cui al paragrafo 9, relativa al mantenimento dei requisiti di idoneita' al consumo umano dei prodotti ottenuti, il codice «9» seguito dagli estremi dell'autorizzazione alla sperimentazione e dal tipo di manipolazioni effettuate nonche', nella casella 10, le diciture «vietata la miscelazione con altri prodotti vitivinicoli» e «vietata la spedizione verso Paesi della Comunita' europea e verso Paesi terzi».
15) I prodotti atti a diventare VQPRD oggetto di sperimentazione potranno essere immessi al consumo utilizzando nella designazione la denominazione d'origine se, terminata la sperimentazione ed a seguito di esami chimico-fisici ed organolettici effettuati da competenti commissioni camerali, risponderanno ai requisiti minimi previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Nel caso in cui la sperimentazione sia effettuata prima dell'immissione al consumo e prima della commercializzazione di un vino gia' certificato idoneo ad essere designato con una denominazione d'origine, per l'utilizzo di tale denominazione d'origine e' obbligatoria la ripetizione degli esami chimico-fisici ed organoelettrici presso la competente commissione camerale.
 
Art. 6.
1. L'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni avviene in stabilimenti riconosciuti dalle regioni e province autonome.
2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalita' per il riconoscimento di cui al paragrafo 1 e comunicano al «Ministero» l'elenco dei soggetti riconosciuti.
3. I riconoscimenti concessi precedentemente sono validi fino al 31 luglio 2004.
 
Art. 7.
Sono abrogati i decreti ministeriali 5 settembre 1967, 28 novembre 1980 e 14 luglio 2003.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2003
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 40
 
Allegato 1
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
RELATIVE ALLA DOLCIFICAZIONE
1. La dolcificazione di un v.q.p.r.l. e' consentita, salvo i casi in cui sia vietata dal relativo disciplinare di produzione.
2. Qualora un'impresa effettui correntemente o in modo continuativo operazioni di dolcificazione puo' presentare un'unica dichiarazione, valevole per tutte le operazioni da effettuarsi nel corso della campagna vitivinicola. La dichiarazione perviene all'Organismo competente almeno dieci giorni prima del giorno previsto per la prima operazione di dolcificazione.
3. La presentazione dell'unica dichiarazione e' subordinata, ai sensi dell'art. 17 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001, alla tenuta di un registro sul quale - per ogni singola operazione di dolcificazione - le indicazioni prescritte dall'art. 14, paragrafo 2, del Regolamento stesso nonche' dall'art. 31, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1622/2000, sono annotate immediatamente dopo e, comunque, entro lo stesso giorno dell'effettuazione dell'operazione.
Dolcificazione dei vini importati.
1. La dolcificazione dei vini importati diversi da quelli che, destinati al consumo umano diretto, sono designati da un'indicazione geografica, e' soggetta ancheessa alle disposizioni del presente allegato.
 
Allegato 2
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE
DEL FITATO DI CALCIO IN ENOLOGIA Comunicazioni preventive.
1. Ogni singolo trattamento con filato di calcio e' soggetto ad apposita dichiarazione che perviene entro e non oltre 48 ore prima del giorno previsto per il trattamento all'Organismo competente in relazione alla sede dello stabilimento.
2. La dichiarazione, redatta per iscritto, contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale, l'esatta ubicazione dello stabilimento in cui si intende effettuare il trattamento nonche' le generalita' del titolare dello stabilimento;
b) la data e l'ora d'inizio del trattamento;
c) la designazione del prodotto sottoposto al trattamento ed il relativo quantitativo;
d) il numero della vasca o delle vasche contenenti il prodotto da sottoporre a trattamento cosi' come indicato nella planimetria trasmessa a norma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965;
e) le generalita' del «responsabile» che effettuera' il trattamento della partita;
f) la firma del rappresentante legale o di un delegato e del «responsabile» che pratica il trattamento.
3. Qualora un'impresa effettui correntemente o in modo continuativo il trattamento puo' presentare un'unica dichiarazione, valevole per tutte le operazioni da effettuarsi nel corso della campagna vitivinicola. La dichiarazione perviene all'Organismo competente almeno dieci giorni prima del giorno previsto per il primo trattamento e contiene le indicazioni di cui alle lettere a), e) ed f) del paragrafo 2.
4. Qualsiasi variazione degli elementi indicati nelle dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 dovra' essere immediatamente comunicata per iscritto all'Organismo competente. Obblighi del «responsabile».
1. Il «responsabile», prima di iniziare il trattamento dei vini rossi con fitato di calcio, accerta la quantita' di fitato di calcio necessaria ad insolubilizzare il ferro immediatamente precipitabile.
2. Nel caso di interruzione del trattamento, prima del suo completamento, il «responsabile» da immediata comunicazione all'Organismo competente, tenendo il prodotto a disposizione di detto Organismo che potra' autorizzare il completamento di detto trattamento o disporre la distruzione del vino, sotto il controllo di funzionari dell'«Organismo competente», qualora il prodotto non sia recuperabile.
3. Il «responsabile», a trattamento ultimato:
a) verifica analiticamente, attraverso la metodica ufficiale, che il vino rosso oggetto di trattamento con fitato di calcio, contenga tracce di ferro;
b) rilascia al titolare della cantina o dello stabilimento, prima di rendere disponibile il vino, una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il vino sottoposto al trattamento con fitato di calcio risponde ai requisiti stabiliti. Obblighi connessi con la circolazione del vino sottoposto a trattamento.
1. Chiunque commercializza vino rosso trattato con fitato di calcio in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri riporta sul documento di accompagnamento il codice 9 seguito dalla menzione «trattato con fitato di calcio».
2. Il paragrafo 1. si applica anche nel caso che il vino rosso sia ottenuto:
dalla miscelazione di una o piu' partite di prodotto non trattato con una o piu' partite di prodotto trattato con fitato di calcio;
dalla miscelazione di due o piu' partite di prodotto trattato con fitato di calcio.
 
Allegato 3
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
RELATIVE ALL'ARRICCHIMENTO
1. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1622/2000, la dichiarazione relativa ad ogni singola operazione di arricchimento, redatta per iscritto, perviene all'«Organismo competente» per il territorio in cui ha sede lo stabilimento presso il quale l'operazione stessa viene effettuata, entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l'operazione in questione e contiene:
le indicazioni elencate all'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento n. 1622/2000;
l'intenzione di chiedere l'aiuto previsto dall'art. 34 del «Regolamento»;
la partita IVA o il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;
il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento sara' annotata sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, primo trattino del Regolamento (CE) n. 884/2001;
qualora si intenda richiedere l'aiuto previsto dall'art. 34 del «Regolamento», la zona viticola da cui proviene il mosto concentrato o il mosto concentrato rettificato;
la quantita' del prodotto vitivinicolo che sara' sottoposto ad arricchimento;
la data di redazione;
la firma del rappresentante legale o di un delegato.
2. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1622/2000:
a) qualora una ditta effettui operazioni di arricchimento di mosti di uve destinati a diventare vini a denominazione d'origine ovvero ad indicazione geografica tipica con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, puo' presentare una dichiarazione preventiva, valida per tutte le operazioni di arricchimento effettuate nella settimana che inizia con il giorno in cui viene effettuata la prima operazione di arricchimento;
b) qualora una ditta effettui esclusivamente operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosto concentrato ovvero mosto concentrato rettificato e dichiari espressamente di non chiedere l'aiuto di cui all'art. 34 del «Regolamento», puo' presentare una dichiarazione preventiva, valida per tutte le operazioni di arricchimento che saranno effettuate entro sessanta giorni dalla prima operazione. Tale possibilita' e' riservata al produttore che trasforma esclusivamente le uve raccolte presso i vigneti da lui condotti, il cui quantitativo complessivo non supera le 50 t., e che rispetti gli obblighi previsti dalla normativa.
3. La dichiarazione di cui al paragrafo 2, redatta per iscritto, contiene:
le indicazioni elencate all'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento n. 1622/2000;
la partita IVA o il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;
il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento sara' annotata sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, primo trattino del Regolamento (CE) n. 884/2001;
la data di redazione;
la firma del rappresentante legale della ditta che procede all'operazione di arricchimento.
4. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), pervengono all'Organismo competente entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per la prima operazione di arricchimento: tuttavia qualora la dichiarazione di cui alla lettera a) non contenga la data e l'ora d'inizio dell'operazione di arricchimento, la stessa perviene entro e non oltre il giorno in cui sono effettuate, sui registri di cui agli articoli 11, 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 884/2001, le iscrizioni in entrata delle uve destinate ad essere trasformate nei mosti di uve di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo quanto disposto al paragrafo 5.
5. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 884/2001, le iscrizioni in entrata delle uve destinate ad essere trasformate, in tutto o in parte, nei mosti di uve di cui al paragrafo 2 lettera a), sui registri di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 84/2001, sono effettuate all'atto dell'introduzione nello stabilimento di trasformazione.
6. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1622/2000, la presentazione di una nuova dichiarazione, in conseguenza dell'impossibilita' di procedere all'operazione di arricchimento al momento previsto per cause di forza maggiore:
e' subordinata alla comunicazione all'Organismo competente, entro il giorno previsto per l'operazione di arricchimento, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui all'art. 47, paragrafo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, concernente i fatti, stati e qualita' che configurano la sussistenza di cause di forza maggiore atte ad impedire lo svolgimento o il completamento dell'operazione di arricchimento;
e' effettuata, secondo il caso, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 ovvero 2, 3 e 4.
7. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 884/2001 le operazioni di aumento del titolo alcolometrico effettuate mediante il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, sono annotate su registri separati.
 
Allegato 4
DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO
DELL'UTILIZZAZIONE DEL FERROCIANURO
DI POTASSIO IN ENOLOGIA Comunicazioni preventive.
1. Ogni singolo trattamento e' soggetto ad apposita dichiarazione che perviene entro e non oltre 48 ore prima del giorno previsto per l'operazione stessa all'Organismo competente e all'Azienda sanitaria locale, competenti per territorio.
2. La dichiarazione, redatta per iscritto, contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale, l'esatta ubicazione dello stabilimento in cui si intende effettuare il trattamento nonche' le generalita' del titolare dello stabilimento;
b) la data e l'ora d'inizio del trattamento;
c) la designazione del prodotto sottoposto al trattamento ed il relativo quantitativo;
d) il numero della vasca o delle vasche contenenti il prodotto da sottoporre a trattamento cosi' come indicato nella planimetria trasmessa a norma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965;
e) il numero progressivo con il quale il trattamento sara' annotato sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, undicesimo trattino del Regolamento (CE) n. 884/2001 ovvero sul registro previsto dal presente decreto ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, dello stesso Regolamento;
f) le generalita' del responsabile che effettuera' il trattamento della partita;
g) la firma del rappresentante legale o di un delegato e del «responsabile» che accetta di praticare il trattamento.
3. Qualora un'impresa effettui correntemente o in modo continuativo il trattamento puo' presentare un'unica dichiarazione, valevole per tutte le operazioni da effettuarsi nel corso della campagna vitivinicola. La dichiarazione perviene all'Organismo competente e alla Azienda sanitaria locale competente per territorio, almeno dieci giorni prima del giorno previsto per il primo trattamento e contiene le indicazioni di cui alle lettere a), f) e g) del paragrafo 2.
4. Qualsiasi variazione degli elementi contenuti nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 3 e' immediatamente comunicata all'Organismo competente e all'Azienda sanitaria competente per territorio. Obblighi del «responsabile».
1. Il «responsabile», prima di iniziare il trattamento:
a) preleva un campione da ciascuna partita di vino o di mosto di uve parzialmente fermentato da trattare, destinato come tale al consumo umano diretto, ripartendolo in tre bottiglie contenenti ognuna almeno cl 75 di prodotto;
b) chiude e sigilla le bottiglie con il timbro personale ed appone un etichetta che indica la qualita' e la quantita' del vino o del mosto di uve parzialmente fermentato da trattare, destinato come tale al consumo umano diretto, il numero della partita e la data relativa al prelievo del campione;
c) tiene due dei campioni a disposizione degli addetti alla vigilanza per almeno sei mesi, a partire dalla data in cui e' stato effettuato il trattamento. Il terzo campione resta a disposizione della ditta;
d) accerta la quantita' di ferrocianuro di potassio necessaria ad insolubilizzare il ferro immediatamente precipitabile;
e) a norma dell'art. 14, paragrafo 2, e dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001, annota i singoli trattamenti nonche' i movimenti del ferrocianuro di potassio nel momento stesso in cui vengono compiuti, riportando su un apposito registro costituito da fogli, suddivisi nelle sezioni «carico» e «scarico» progressivamente numerati, vidimato dall'Organismo competente, da conservarsi a disposizione degli addetti alla vigilanza presso la cantina o lo stabilimento in cui viene effettuato il trattamento.
Annota inoltre: nella sezione «carico»:
il numero d'ordine dell'operazione;
la data dell'operazione di carico;
il numero della partita del prodotto da demetallizzare;
la categoria ed il quantitativo del prodotto da demetallizzare;
il numero del recipiente che contiene il prodotto da demetallizzare;
il quantitativo di ferrocianuro di potassio introdotto e gli estremi del documento d'introduzione;
il nominativo e l'indirizzo del fornitore del ferrocianuro di potassio;
nella sezione «scarico»:
il numero d'ordine dell'operazione;
la data d'inizio trattamento;
il quantitativo di ferrocianuro di potassio impiegato;
la rimanenza di ferrocianuro di potassio;
il numero della partita del prodotto sottoposto a demetallizzazione;
la categoria ed il quantitativo del prodotto sottoposto a demetallizzazione;
il numero del recipiente che contiene il prodotto sottoposto a demetalizzazione;
la data e l'ora di fine trattamento e la firma del «responsabile».
2. I vasi vinari, contenenti vino o mosto di uve parzialmente fermentato destinato come tale al consumo umano diretto in corso di trattamento, sono chiusi con sigilli personali del «responsabile» applicati in modo tale che, senza la loro rimozione, non sia possibile estrarre il contenuto.
3. Nel caso di interruzione del trattamento, prima del suo completamento, oppure nel caso di trattamento imperfetto, il «responsabile» chiude e sigilla nuovamente i recipienti contenenti il prodotto in questione e ne da comunicazione immediata all'Organismo competente ed alla A.S.L., tenendo il prodotto a disposizione di detto Organismo che potra' autorizzare il completamento del trattamento o, qualora non sia recuperabile, disporre la distruzione del prodotto, sotto il controllo di funzionari del medesimo Organismo.
4. Il «responsabile» ultimato il trattamento:
a) preleva, in presenza del titolare della cantina o dello stabilimento, un campione del prodotto trattato da ripartirsi in tre bottiglie, contenenti ognuna non meno di cl 75 di prodotto, da chiudere e sigillare con il suo timbro personale. Su tali bottiglie e' apposta un'etichetta con le indicazioni atte a individuare la partita di prodotto trattato. Un campione e' consegnato al titolare della cantina o stabilimento ed i due campioni rimanenti sono conservati, dallo stesso titolare della cantina o stabilimento, per almeno un anno a disposizione degli addetti alla vigilanza;
b) verifica analiticamente attraverso la metodica ufficiale, che il prodotto oggetto di trattamento contenga tracce di ferro e che sia privo di residui di ferrocianuro, sia solubili che insolubili, ovvero di acido cianidrico libero o combinato;
c) rilascia al titolare della cantina o dello stabilimento, prima di rendere disponibile il prodotto trattato, una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il prodotto stesso risponde ai requisiti stabiliti. Individuazione dei vasi vinari e smaltimento dei depositi fecciosi.
1. Su ogni vaso vinario, contenente vino o mosto di uve parzialmente fermentato in corso di trattamento ovvero trattato con ferrocianuro di potassio, e' apposto, a caratteri indelebili e in modo ben visibile e leggibile, un cartello che riporta lo stato in cui il vino si trova agli effetti del trattamento, usando rispettivamente le sigle «C D» e «D», nonche' il numero della partita, secondo le annotazioni riportate nel registro in cui e' annotato il trattamento.
2. Il titolare della cantina o dello stabilimento elimina e distrugge i residui fecciosi risultanti dal trattamento con ferrocianuro di potassio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Obblighi connessi con la circolazione del vino sottoposto a trattamento.
1. Nel registro in cui sono indicate le operazioni d'imbottigliamento del prodotto sottoposto a demetallizzazione, tenuto conformemente all'art. 14, paragrafo 1, 6° trattino, del Regolamento CE n. 884/2001, vengono riportati, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento stesso, l'indicazione dei numeri delle partite trattate, della data in cui il trattamento delle partite stesse e' stato ultimato e del numero di lotto.
2. Chiunque pone in circolazione mosti parzialmente fermentati destinati come tali al consumo umano diretto, vini bianchi, rosati e rossi trattati con ferrocianuro di potassio in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, riporta sul documento di accompagnamento il codice 9 seguito dalla menzione «trattato con ferrocianuro di potassio» nonche' dal numero della partita che ha subito il trattamento e dalla data in cui il trattamento stesso e' stato ultimato.
3. Il paragrafo 1. si applica anche ai mosti parzialmente fermentati o ai vini ottenuti:
a) dalla miscelazione di una o piu' partite di prodotto non trattato con una o piu' partite di prodotto trattato con ferrocianuro di potassio;
b) dalla miscelazione di due o piu' partite di prodotto trattato con ferrocianuro di potassio.
 
Allegato 5
CONDIZIONI E MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RESINE
SCAMBIATRICI DI IONI PER L'ELABORAZIONE
DEL MOSTO DI UVE CONCENTRATO RETTIFICATO Comunicazioni preventive.
1. L'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato e' soggetta ad apposita comunicazione che perviene all'«Organismo competente», almeno dieci giorni prima dell'inizio del trattamento di ciascuna partita.
2. Nella predetta comunicazione sono indicati:
a) la ragione sociale nonche' l'esatta ubicazione dello stabilimento in cui si intende effettuare l'elaborazione in questione;
b) le generalita' del titolare dello stabilimento;
c) le generalita' del responsabile che effettua il trattamento della partita destinata all'elaborazione del mosto concentrato rettificato;
d) la quantita' e la qualita' del mosto da trattare ed il numero di riferimento della partita;
e) la firma del rappresentante legale o di un delegato e del «responsabile» che effettua il trattamento. Obblighi del «responsabile».
1. Il «responsabile», prima di iniziare il trattamento del mosto con resine a scambio ionico:
a) accerta, ad ogni sostituzione delle resine a scambio ionico, che le stesse siano in confezioni originali, chiuse e riportanti, in caratteri ben leggibili e indelebili, in lingua italiana:
la denominazione chimica del prodotto;
l'indicazione «per uso enologico»;
il nome e la sede della ditta produttrice e la sede dello stabilimento di produzione;
le istruzioni per l'uso;
b) accerta, prima di iniziare ogni trattamento del mosto con le resine a scambio ionico, che le stesse rispondano ai requisiti prescritti della direttiva 89/109/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 nonche' la loro idoneita' secondo le modalita' indicate nell'art. 12 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1622/2000; i dati relativi ai risultati di detto controllo nonche' quelli relativi alla ditta produttrice o confezionatrice delle resine sono comunicati, con lettera raccomandata o fax, all'«Organismo competente»;
c) preleva un campione di prodotto da ciascuna partita di mosto da trattare, ripartendolo in tre bottiglie da litri 0,75 cadauna;
d) chiude e sigilla le bottiglie con il suo timbro personale e appone un'etichetta che indica in caratteri leggibili e indelebili, la qualita' e la quantita' del mosto da trattare, il numero della partita e la data relativa al prelievo del campione;
e) tiene due campioni a disposizione degli addetti alla vigilanza per un periodo di almeno un anno a partire dalla data in cui e' stato effettuato il trattamento. Il terzo campione resta a disposizione della ditta.
3. Il «responsabile», ultimato il trattamento, preleva un campione di mosto trattato e lo ripartisce in tre bottiglie da litri 0,750 cadauna, chiuse e sigillate con il suo timbro personale. Sulle bottiglie e' apposta un'etichetta che riporta in caratteri leggibili ed indelebili le indicazioni atte a individuare la partita del mosto trattato.
4. Due campioni sono tenuti a disposizione degli addetti alla vigilanza per almeno un anno, il terzo campione resta a disposizione della ditta.
 
Allegato 6
DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO
DELL'UTILIZZAZIONE DELL'ACIDO DL-TARTARICO
IN ENOLOGIA Comunicazioni preventive.
1. Ogni singolo trattamento con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio) e' soggetto ad apposita dichiarazione che perviene entro e non oltre 48 ore prima del giorno previsto per il trattamento all'«Organismo competente» in relazione alla sede dello stabilimento.
2. La dichiarazione, redatta per iscritto, contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale, l'esatta ubicazione dello stabilimento in cui si intende effettuare il trattamento e le generalita' del titolare dello stabilimento;
b) la data e l'ora d'inizio del trattamento;
c) la designazione del prodotto sottoposto al trattamento e la quantita';
d) il numero della vasca o delle vasche contenenti il prodotto da sottoporre a trattamento cosi' come indicato nella planimetria trasmessa a norma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965;
e) le generalita' del «responsabile» che effettua il trattamento della partita;
f) la firma del rappresentante legale o di un delegato e del «responsabile» che pratica il trattamento.
3. Qualora un'impresa effettui correntemente o in modo continuativo il trattamento puo' presentare una dichiarazione preventiva, valevole per tutte le operazioni da effettuarsi nei trenta giorni successivi al primo trattamento. La dichiarazione perviene all'«Organismo competente» almeno dieci giorni prima del giorno previsto per il primo trattamento e contiene le indicazioni di cui alle lettere a), e) ed f) del paragrafo 2.
4. Qualsiasi variazione degli elementi indicati nelle dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 dovra' esserne immediatamente comunicata per iscritto all'«Organismo competente». Obblighi del «responsabile».
1. Il «responsabile», prima di iniziare il trattamento con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio), accerta la quantita' di acido DL-tartarico necessaria ad insolubilizzare il calcio in eccedenza.
2. Il «responsabile» comunica immediatamente all'«Organismo competente» l'interruzione del trattamento, prima del suo completamento, tenendo il prodotto a disposizione di detto Organismo che potra' autorizzare il completamento del trattamento o, qualora il vino non sia recuperabile, disporne la distruzione, sotto il controllo di funzionari dell'«Organismo competente».
3. Il «responsabile», ultimato il trattamento:
a) verifica analiticamente, attraverso la metodica ufficiale, il quantitativo di calcio presente nel prodotto sottoposto a trattamento;
b) rilascia al titolare della cantina o dello stabilimento, prima di rendere disponibile il vino, una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il prodotto sottoposto al trattamento con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio) risponde ai requisiti stabiliti. Obblighi connessi con la circolazione del prodotto sottoposto a trattamento.
1. Chiunque commercializzi vino rosso trattato con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio) in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri riporta sul documento di accompagnamento il codice 9 seguito dalla menzione «trattato con acido DL-tartarico» o «trattato con DL-tartrato neutro di potassio».
2. Il paragrafo 1. si applica anche quando il prodotto e' ottenuto:
dalla miscelazione di una o piu' partite di prodotto non trattato con una o piu' partite di prodotto trattato con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio);
dalla miscelazione di due o piu' partite di prodotto trattato con acido DL-tartarico (o con il suo sale neutro di potassio).
 
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