Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 settembre 2003
Rideterminazione dei termini connessi ai nuovi termini delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, il quale ha disposto, tra l'altro, che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data in entrata in vigore del medesimo decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche' di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del citato decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003;
Visto il quarto periodo del medesimo art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 143 del 2003, il quale prevede, tra l'altro, che gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni sono rideterminati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto che occorre, pertanto, disporre una rideterminazione dei connessi termini previsti dalla legge n. 289 del 2002 e dal decreto-legge n. 282 del 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono rideterminati al 17 ottobre 2003, i termini di decorrenza degli interessi legali relativi ai versamenti rateali, di cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, 8, comma 3, quinto periodo, 9, commi 12, primo periodo, e 17, terzo periodo, 9-bis, comma 1, secondo periodo, e 15, comma 5, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
2. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle medesime disposizioni, sono rideterminati al:
a) 23 ottobre 2003, il termine per il riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata, di cui all'art. 8, comma 4, secondo periodo;
b) 17 novembre 2003, i termini per la comunicazione, da parte di societa' di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, dell'avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo, e 8, comma 11, primo periodo;
c) 16 gennaio 2004, il termine per il perfezionamento della definizione da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, di cui agli articoli 7, comma 10, secondo periodo, e 8, comma 11, secondo periodo; per i medesimi soggetti, sono altresi' rideterminati al 1° marzo 2004 e al 30 giugno 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, e 8, comma 3, quinto periodo, e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2004;
d) 21 ottobre 2003, il termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui all'art. 16, comma 4.
3. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'art. 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il termine per il pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale in caso di notifica di cartella di pagamento, di cui al comma 2 del medesimo articolo, e' rideterminato al 27 ottobre 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2003
Il Capo del Dipartimento: Manzitti
 
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