Gazzetta n. 208 del 8 settembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 19 agosto 2003, n. 250
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nella misura massima di euro 17.850 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3389):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro ad interim degli Affari esteri (Berlusconi) il 14
novembre 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 16 dicembre 2002 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 28 gennaio 2003 ed
il 20 febbraio 2003.
Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11
marzo 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2098):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 25 giugno 2003 e l'8
luglio 2003.
Relazione scritta annunciata il 23 luglio 2003 (atto n.
2098-A) relatore sen. Pellicini.
Esaminato in aula ed approvato il 24 luglio 2003.
 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA TURCHIA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA
PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia, di seguito denominati Parti contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi nonche' il commercio legittimo;
Convinti che l'azione di contrasto alle violazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonche' la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di cooperazione doganale, in particolare della Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale sulla Mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;
Tenuto conto anche delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I
DEFINIZIONI
Art. 1.
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) «legislazione doganale», l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
b) «Amministrazione doganale», nella Repubblica italiana l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di finanza e nella Repubblica di Turchia, il Primo Ministero, Sottosegretariato alle Dogane;
c) «infrazione doganale», ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
d) «diritti e tasse all'importazione e all'esportazione», i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione europea;
e) «consegna controllata», il metodo che permette il passaggio delle merci conosciute o sospettate di traffico illecito sul territorio dello Stato di ciascuna Parte contraente, sotto il controllo delle competenti Autorita' delle stesse allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito;
f) «persona», ogni persona fisica o giuridica;
g) «dati personali», ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;
h) «stupefacenti e sostanze psicotrope», tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione;
i) «Amministrazione doganale richiedente», l'Amministrazione doganale che richiede l'assistenza;
j) «Amministrazione doganale adita», l'Amministrazione doganale cui si richiede l'assistenza.

Capitolo II
CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Art. 2.
1. Le Parti contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni doganali.
2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione europea e Parte contraente in Accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione europea.
4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.

Capitolo III
CASI DI ASSISTENZA
Art. 3.
1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;
b) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate.
Art. 4.
Nel contesto delle disposizioni legali e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti si scambiano - su richiesta e previa indagine, se necessaria - tutte le informazioni che possono essere utili per assicurare l'esatta riscossione dei dazi doganali e delle imposte, in special modo le informazioni che agevolano:
a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
Art. 5.
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte contraente adita;
b) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio;
c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte contraente;
d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte contraente.
Art. 6.
1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. In casi di estrema serieta' che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente, laddove possibile, fornisce informazioni di propria iniziativa.

Capitolo IV
CASI SPECIALI DI ASSISTENZA
Art. 7.
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili in quella Parte contraente e per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:
a) modifiche sostanziali delle loro norme doganali;
b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Art. 8.
Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale della Parte adita, in conformita' con la legislazione in vigore sul suo territorio, notifica o richiede alle competenti autorita' di notificare alla persona interessata, residente o stabilita nel suo territorio, tutti i documenti e le decisioni che rientrano nell'ambito del presente Accordo, che emanano dall'Amministrazione doganale richiedente.
Art. 9.
Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci intatte, rimosse o sostituite interamente o parzialmente.
Art. 10.
Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali attraverso:
a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' specializzate dei propri funzionari;
c) lo scambio di esperti in materie doganali.

Capitolo V
COMUNICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
Art. 11.
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio. Le richieste di assistenza nell'ambito di questo Accordo sono fatte in una lingua accettata dalle Amministrazioni doganali.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
a) l'Amministrazione doganale che fa la richiesta;
b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;
c) una sintetica descrizione della materia, gli elementi legali e la natura del procedimento;
d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte contraente adita.
5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari cosi' designati viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte contraente a quella dell'altra Parte contraente in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 20 del presente Accordo.
Art. 12.
1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alle leggi doganali in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, e comunica a quest'ultima i risultati di tali indagini.
2. Le indagini sono condotte ai sensi delle leggi in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.
Art. 13.
1. Con l'autorizzazione ed alle condizioni dell'Amministrazione doganale adita, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente possono, in particolari casi, essere presenti, con compiti consultivi, sul territorio dello Stato della prima qualora si indaghi su infrazioni alla legislazione in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente. In tali occasioni i detti funzionari possono fornire e ricevere informazioni, ivi incluse quelle a carattere documentale, od assistenza con riferimento alla richiesta effettuata.
2. Quando, nelle circostanze previste dal presente Accordo, i funzionari di un'Amministrazione doganale sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro mandato. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte contraente, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul menzionato territorio, e sono responsabili di ogni violazione commessa. Essi inoltre non possono indossare uniformi ne' portare armi.

Capitolo VI
FILES E DOCUMENTI
Art. 14.
1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attivita', ultimate o pianificate, che costituiscono o appaiono costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti previsti nel presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Nello stesso tempo tutto il materiale relativo all'interpretazione o all'impiego delle informazioni e dei documenti deve essere fornito.
3. Files e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie autenticate siano insufficienti.
4. Files e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo saranno restituiti alla prima occasione.

Capitolo VII
ESPERTI E TESTIMONI
Art. 15.
1. Su richiesta di una Parte contraente, in connessione con un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare, quando possibile, i propri funzionari a testimoniare davanti alle competenti autorita' della Parte contraente richiedente, come esperti o testimoni, circa fatti da essi riscontrati durante il loro servizio ed a produrre i relativi elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso ed in quale qualita' il funzionario deve comparire.
2. L'Amministrazione doganale, che accetta la richiesta, precisa, qualora richiesto nell'autorizzazione rilasciata, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.
3. Nei confronti dei funzionari doganali autorizzati a testimoniare, si applicano, durante la loro permanenza sul territorio della Parte contraente richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 13.2 del presente Accordo.

Capitolo VIII
UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI
E PROTEZIONE DATI PERSONALI
Art. 16.
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti investigativi, giudiziari ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche in vigore, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti, vi acconsente espressamente e a condizione che le disposizioni legislative nazionali dell'Amministrazione che li riceve non vieti tale comunicazione.
3. Le restrizioni previste nei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni relative agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope.
4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili per l'Amministrazione doganale della Parte contraente richiedente godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalle leggi nazionali di questa Parte contraente ai documenti ed informazioni della stessa natura.
Art. 17.
Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, il quale costituisce parte integrante di quest'ultimo.

Capitolo IX
ECCEZIONI
Art. 18.
1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali della Parte contraente adita, o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio di quella Parte contraente, o potrebbe essere in contrasto con le sue disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa puo' rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti.
2. Se un'Amministrazione doganale richiede assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire qualora le fosse richiesta dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente, essa ne da' menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

Capitolo X
COSTI
Art. 19.
1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti che non siano funzionari governativi.

Capitolo XI
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ED AMBITO TERRITORIALE
Art. 20.
1. Le Amministrazioni doganali possono adottare misure affinche' i loro funzionari responsabili dell'investigazione o repressione delle infrazioni doganali mantengano rapporti diretti tra di loro.
2. Le Amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista Italo-Turca, composta rispettivamente dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dal Sottosegretariato delle Dogane, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
4. Le controversie per le quali non si trovi alcuna soluzione vengono sanate per via diplomatica.
Art. 21.
Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali di entrambe le Parti contraenti cosi' come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.

Capitolo XII
ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE
Art. 22.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente 1'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
Art. 23.
Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti contraenti puo' farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.
Art. 24.
Le Parti contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non e' necessario.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 10 settembre 2001 in due originali, nelle lingue Italiana, Turca ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.

----> Vedere firme a pag. 13 della G.U. <----

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Allegato
PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:
a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in materia che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati.
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, cosi' come quelle che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinche' i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
a) di contestare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati il nome del responsabile di tale schedario;
b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di dati personali che la riguardano, in un archivio informatizzato, e la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
5.1. Non puo' essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.
5.2. Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato qualora la legislazione della Parte contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica al fine di:
a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche' gli interessi finanziari dello Stato o a reprimere le violazioni alla normativa penale;
b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la liberta' altrui.
5.3. La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.
7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilita' per una Parte contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente allegato.

----> Vedere accordo in inglese da pag. 14 a pag. 27 della G.U. <----
 
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