Gazzetta n. 208 del 8 settembre 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 31 luglio 2003
Modifica della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 maggio 2002, n. 91/02, in attuazione dell'art. 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. (Deliberazione n. 90/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 31 luglio 2003,
Premesso che:
l'art. 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (di seguito: legge n. 273/2002), riconosce ai «soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale», il «diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove capacita' realizzate, per un periodo pari a venti anni»;
con deliberazione 15 maggio 2002, n. 91/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 125, del 30 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 91/02), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha regolato la medesima materia disciplinata dal diritto di allocazione di cui al precedente alinea, disciplinando l'accesso prioritario di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), con riferimento, al solo utilizzatore che sostenga il costo delle «opere necessarie per la costruzione di nuovi terminali di Gnl e per il loro potenziamento», e limitatamente alla nuova capacita' di rigassificazione entrata in servizio non oltre il 31 dicembre 2010, e comunque «fino al raggiungimento di una capacita' complessiva nazionale di rigassificazione pari a 25 (venticinque) miliardi di metri cubi per anno, misurata alle condizioni standard»; e che, ai fini di promuovere la realizzazione di nuova capacita', garantendo certezza negli investimenti mediante il rispetto di detti limiti, l'art. 4 della citata deliberazione disciplina un procedimento mediante il quale l'Autorita' accerta la titolarita' dell'accesso prioritario;
la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: direttiva 2003/55/CE), prevede, all'art. 22, una procedura individuale in base alla quale puo' essere concessa una deroga, da valutare caso per caso, alle disposizioni generali in materia di accesso alle infrastrutture di rete, nell'ipotesi di realizzazione di nuovi terminali di Gnl; e che il potere di decisione sulla deroga viene intestato direttamente all'autorita', con la facolta' per lo Stato membro di prevedere che l'autorita' di regolazione presenti «all'organo competente dello Stato membro, affinche' adotti la decisione formale» il proprio parere sulla richiesta di deroga;
il regime descritto al precedente alinea, pertanto, non risulta direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, fintanto che lo stesso art. 22 non venga attuato dal legislatore; e che a tal fine, allo stato, e' in fase di discussione in Parlamento un disegno di legge per l'attuazione della citata direttiva;
Visti:
la direttiva 2003/55/CE;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 164/2000;
la legge n. 273/2002;
Viste:
la deliberazione n. 91/02;
la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 147, del 27 giugno 2001, recante criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo di terminali di Gnl.
Considerato che:
l'art. 27, comma 2, della legge n. 273/2002, prevede che la nuova capacita' sia allocata in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE, la quale attribuisce agli Stati membri, in fase di attuazione, la facolta' di scegliere se impostare la disciplina dell'accesso alle infrastrutture di rete sulla base di un regime di accesso regolato ovvero negoziato;
detta scelta attribuita dalla citata direttiva, e' stata esercitata dal legislatore nazionale mediante il decreto legislativo n. 164/2000, con la previsione di un regime di accesso regolato, con la conseguenza che la disposizione di cui al precedente alinea fa salva la potesta' regolatoria dell'Autorita' in merito alla definizione delle condizioni di accesso al servizio;
l'art. 27, comma 2, della legge n. 273/2002 introduce, modificando la disciplina posta dalla deliberazione n. 91/02, un diritto di allocazione:
a) riconosciuto anche a soggetti diversi dagli utilizzatori del terminale;
b) riconosciuto senza limitazioni alla nuova capacita' realizzabile;
c) che sorge con riferimento al momento delle attivita' strumentali per la realizzazione dei nuovi terminali, assumendo una accezione dinamica di realizzazione;
d) che non richiede l'attivita' di accertamento da parte dell'Autorita', disciplinata nell'art. 4 della deliberazione n. 91/02;
la direttiva 2003/55/CE conferma le scelte operate dai legislatori nazionali in sede di attuazione della direttiva 98/30/CE, risultando confermata pertanto, relativamente all'ordinamento italiano, la scelta del regime di accesso regolato sancita dal decreto legislativo n. 164/2000;
solo a seguito dell'attuazione da parte del legislatore nazionale dell'art. 22, della direttiva 2003/55/CE, sara' definito il regime procedurale per il riconoscimento delle deroghe individuali, fatto salvo il potere dell'Autorita' di definire criteri per l'allocazione della capacita';
alcuni operatori interessati alla realizzazione di nuovi terminali hanno rappresentato l'esigenza che la disciplina della decadenza dal diritto di allocazione e dall'accesso prioritario tenga conto della prassi del commercio internazionale del Gnl, caratterizzata da contratti di lungo termine recanti la previsione di ampi margini di flessibilita' e di clausole che consentono alla parte acquirente di ridurre i ritiri di gas in un anno con l'obbligo di recupero negli anni successivi; e che pertanto l'attuale disciplina della decadenza risulta incoerente con l'esigenza di assicurare tali flessibilita';
da quanto sopra considerato, consegue che, fino all'attuazione delle previsione di cui all'art. 22 della direttiva 2003/55/CE, rimane fermo la disciplina del diritto di allocazione di cui all'art. 27, comma 2, della legge n. 273/2002; e che tale conclusione e' stata recepita anche nel disegno di legge attualmente in discussione al Parlamento, sopra citato;
Ritenuto che sia opportuno:
adeguare, al fine di garantire la certezza del quadro regolatorio attualmente vigente agli operatori interessati alla realizzazione di nuova capacita' di rigassificazione, adeguare la disciplina posta con la deliberazione n. 91/02, alle modifiche introdotte con l'art. 27, comma 2, della legge n. 273/2002;
modificare la disciplina della decadenza dal diritto contenuta nell'art. 5 della deliberazione n. 91/2002, coerentemente con le esigenze sopra rappresentate;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 maggio 2002, n. 91/2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 125, del 30 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 91/02). Per legge n. 273/2002 si intende inoltre la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
 
Art. 2.
Modifiche della deliberazione n. 91/02
2.1 La rubricazione della deliberazione n. 91/02 e' sostituito dal seguente:
«Disciplina del diritto di allocazione di cui all'art. 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nei casi di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di potenziamento di terminali esistenti»
2.2 L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1 Le disposizioni del presente provvedimento disciplinano il diritto di allocazione che l'art. 27, comma 2, della legge n. 273/2002 riconosce ai soggetti che sostengono, anche mediante ricorso alla finanza di progetto, il costo delle opere necessarie per la realizzazione di nuovi terminali di Gnl e per il potenziamento di terminali esistenti.
2.3 L'art. 3, e' sostituito dal seguente:
Art. 3.
Diritto di allocazione
3.1 I soggetti titolari del diritto di allocazione di cui all'art. 27, comma 2, della legge n. 273/2002, negoziano le condizioni economiche per l'utilizzo o per la cessione della capacita' oggetto del diritto, mediante procedure trasparenti.
3.2 Le condizioni economiche di cui al comma 3.1 sono rese note mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorita' e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
3.3 I soggetti che detengono i terminali di Gnl inviano all'Autorita', entro sessanta giorni dall'entrata in servizio della nuova capacita', comunicazione dei seguenti dati:
a) indicazione della capacita' complessiva del terminale e della data di entrata in servizio di tale capacita';
b) determinazione della quota di capacita' oggetto del diritto di allocazione;
c) indicazione dei soggetti titolari del diritto di allocazione, ovvero, qualora la titolarita' spetti allo stesso soggetto che detiene il terminale, dei soggetti ai quali la capacita' oggetto del diritto e' stata allocata.»
2.4 L'art. 4 e' soppresso.
2.5 In conseguenza di quanto disposto al comma 2.4:
a) la numerazione e la rubrica dell'art. 5 «Decadenza dall'accesso prioritario» sono modificate in art. 4 «Decadenza dal diritto di allocazione»;
b) la numerazione dell'art. 6 «Disposizioni transitorie e finali» e' modificata in art. 5 «Disposizioni transitorie e finali»
2.6 All'art. 4:
a) il comma 4.1 e' sostituito dal seguente comma:
«4.1 Il mancato utilizzo su base annuale, ad eccezione dei casi in cui tale mancato utilizzo sia dovuto a cause non imputabili alla volonta' del soggetto, di una quota superiore al 20% (venti per cento) della capacita' di rigassificazione oggetto del diritto di allocazione, determina la decadenza dal diritto di allocazione per l'intera capacita' per l'anno successivo.»
b) al comma 4.2, le parole «dei soggetti titolari dell'accesso prioritario» sono sostituite dalle parole «dei soggetti titolari del diritto di allocazione»;
c) al comma 4.3, le parole «La quota di capacita' di cui al comma 5.1., nonche' la quota di nuova capacita' alla quale non si applica l'accesso prioritario ai sensi dell'art. 3» sono sostituite dalle parole «La quota di capacita' di cui al comma 4.1., nonche' la quota di nuova capacita' alla quale non si applica il diritto di allocazione».
2.8 All'art. 5, comma 5.2, alle parole «la quota di nuova capacita' cui e' accertato l'accesso prioritario» sono sostituite le parole «la quota di nuova capacita' oggetto di diritto di allocazione».
 
Art. 3.
Disposizioni finali
3.1 Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione.
Nel sito internet dell'Autorita' e' pubblicato il testo della deliberazione n. 91/02 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Milano, 31 luglio 2003
Il presidente: Ranci
 
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