Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 25 agosto 2003 |
Scioglimento della societa' cooperativa «Consorzio imprese riunite molisane soc. coop. a r.l.», in Termoli. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Campobasso Visto l'art. 2544, comma 1 del codice civile; Vista l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e' stata decentrata alle direzioni provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle societa' cooperative, senza nomina del commissario liquidatore; Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della societa' cooperative apprrreso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile; Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzione provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attivita' produttive; Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 13 maggio 2003 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Consorzio imprese riunite molisane soc. coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1; Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria; Considerato che nell'adozione del provvedimento di scioglimento di societa' cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non e' piu' necessario acquisire di volta in volta il parere della commissione centrale per le cooperative, ex art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, cosi' come sancito nel parere di massima espresso dalla suindicata commissione nella seduta del 15 maggio 2003, ricorrendo la fattispecie prevista nel citato parere; Considerato che alla data odierna non sono pervenule opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne' domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; Decreta: La societa' cooperativa sottoelencata e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo allanomina del commissario liquidatore, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: societa' cooperativa «Consorzio imprese riunite molisane soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli (Campobasso) costituita per rogito notaio dr. Colavita Luigi, in data 18 aprile 1998, rep. n. 24, n. reg. soc. 11726, Tribunale di Campobasso, n. posizione B.U.S.C. 1346/284830. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Campobasso, 25 agosto 2003 Il direttore provinciale: Brunetti |
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