Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2003 (vai al sommario)
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante: «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12, della legge 3 ottobre 2001, n. 366.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti modifiche:
alla pagina 3, seconda colonna, all'art. 1, al comma 1, alla lettera d), al quinto rigo, dove e' scritto: «... vendita di rapporti finanziari ...», leggasi: «... vendita di prodotti finanziari ...»; ed ancora al comma 3, ovunque ricorrano le parole: «... il Tribunale giudica ...», leggasi «... il tribunale giudica ...»; ed infine al comma 3, secondo periodo, dove e' scritto: «Nelle azioni promosse da associazioni ...», leggasi: «Nelle azioni promosse da o contro associazioni ...»;
alla pagina 4, prima colonna, all'art. 2, al comma 1, dove e' scritto: «... al Tribunale ...», leggasi: «... al tribunale ...»;
alla pagina 5, all'art. 8, prima e seconda colonna, ai commi 1, 2 e 3, nell'alinea, dove e' scritto: «... entro quindici giorni ...», leggasi: «... entro sedici giorni ...»; ed ancora al comma 3, alla lettera a), dove e' scritto: «a) se ha proposto domanda riconvenzionale, ...», leggasi: «a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, ...»; ed ancora al comma 5, primo periodo, dove e' scritto: «... dal Presidente del Tribunale che, sentite le parti, provvede con decreto non impugnabile ...», leggasi: «... dal presidente che, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile ...»; ed ancora al comma 5, dove e' scritto: «... il Presidente assegna ...», leggasi: «... il presidente assegna ...»;
alla pagina 6, seconda colonna, all'art. 11, al comma 2, primo rigo, dove e' scritto: «2. Il Tribunale provvede con ordinanza quando, decidendo ...», leggasi: «2. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui, decidendo ...»; ed ancora, al comma 3, al quarto rigo, dove e' scritto: «... di controreplica ...», leggasi: «... di ulteriore replica ...»; ed infine all'ultimo periodo, dove e' scritto: «... del Tribunale adito, ...», leggasi: «... del tribunale adito, ...»;
alla pagina 6, seconda colonna, all'art. 12, al comma 1, al secondo rigo, dove e' scritto: «... il cancelliere, nei tre giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti e lo presenta senza indugio al Presidente.», leggasi: «... il cancelliere, presenta senza indugio al presidente il fascicolo d'ufficio contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti.»; ed ancora al comma 2, primo e terzo periodo, ovunque ricorra la parola: «... Presidente ...», leggasi: «... presidente ...»;
alla pagina 8, prima e seconda colonna, all'art. 16, al comma 2, al secondo rigo, dove e' scritto: «... il giudice le interroga ...», leggasi: «... il presidente le interroga ...»; ed ancora al comma 3, dove e' scritto: «Il Presidente ...», leggasi: «Il presidente ...»; inoltre, ai commi 4 e 5, dove e' scritto: «... il Tribunale ...», leggasi: «... il tribunale ...»; ed infine al comma 6, primo periodo, dove e' scritto: «... e fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio; ...», leggasi: «... e fissa l'udienza di trattazione; ...»;
alla pagina 9, prima colonna, all'art. 18, nella rubrica, dove e' scritto: «... al Collegio», leggasi: «... al collegio»; ed ancora al comma 1, dove e' scritto: «... al Tribunale ...», leggasi: «... al tribunale ...»; ed ancora al comma 2, dove e' scritto: «... dal Presidente del Tribunale ...», leggasi: «... dal presidente del tribunale ...»;
alla pagina 9, prima colonna, all'art. 19, al comma 3, dove e' scritto: «... della causa e le difese ...», leggasi: «... della causa o le difese ...»;
alla pagina 9, seconda colonna, all'art. 23, al comma 2, dove e' scritto: «2. Il giudice designato ...», leggasi: «2. Il magistrato designato ...»;
alla pagina 10, prima colonna, all'art. 23, al comma 4, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... della misura cautelare.», leggasi: «... della misura cautelare di cui al comma 1.»; ed ancora al comma 5, al terzultimo rigo, dove e' scritto: «Il Tribunale ...», leggasi: «Il tribunale ...»;
alla pagina 10, prima colonna, all'art. 24, al comma 1, dove e' scritto: «... nella cancelleria del giudice designato per la trattazione del merito a norma dell'art. 18, comma 2; altrimenti, il Presidente designa ...», leggasi: «... nella cancelleria del giudice gia' designato a norma dell'art. 12, comma 2, ovvero dell'art. 18, comma 2; altrimenti, il presidente designa ...»;
alla pagina 11, seconda colonna, all'art. 28, al comma 1, dove e' scritto: «Il Presidente del Tribunale designa, ...» leggasi: «Il presidente designa, ...»;
alla pagina 12, prima colonna, all'art. 31, al comma 2, all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... emesso ai sensi del primo comma 1.», leggasi: «... emesso ai sensi del comma 1.»;
alla pagina 12, prima colonna, all'art. 33, al comma 1, al settimo ed ottavo rigo, dove e' scritto: «... 2487-ter, quarto comma, 2500-novies, terzo comma, ...», leggasi: «... 2487-ter, secondo comma, 2500-novies, secondo comma, ...»;
alla pagina 12, seconda colonna, all'art. 34, al comma 2, nell'ultimo periodo, dove e' scritto: «... al Presidente del Tribunale ...», leggasi: «... al presidente del tribunale ...»;
alla pagina 12, seconda colonna, all'art. 35, al comma 2, dal quarto rigo in poi, dove e' scritto: «... del codice di procedura civile e' ammesso fino alla prima udienza di trattazione, nonche' l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice.», leggasi: «... del codice di procedura civile nonche' l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice e' ammesso fino alla prima udienza di trattazione.»;
alla pagina 14, seconda colonna, all'art. 40, al comma 8, al quarto rigo, dove e' scritto: «... del Presidente del Tribunale ...», leggasi: «... del presidente del tribunale ...»;
alla pagina 14, seconda colonna, all'art. 41, al comma 2, dove e' scritto: «2. Alle modifiche deliberate, a norma dell'art. 223-duodecies delle disposizioni ...», leggasi: «2. Alle modifiche deliberate a norma degli articoli 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni ...»; ed ancora all'ultimo rigo, dove e' scritto: «... non si applica l'art. 34, comma 5.», leggasi: «... non si applica l'art. 34, comma 6.»;
alla pagina 15, prima colonna, all'art. 42, al comma 1, secondo periodo, dove e' scritto: «... dei Tribunali, delle Corti d'appello e della corte suprema di cassazione.», leggasi: «... dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte Suprema di Cassazione.»; ed ancora al comma 2, primo periodo, dove e' scritto: «2. Il Presidente del Tribunale, il Presidente della corte d'appello e il Primo Presidente della corte suprema di cassazione curano ...», leggasi: «Il presidente del tribunale, il Presidente della corte d'appello e il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione curano ...»; ed ancora, al comma 3, dove e' scritto: «3. Nell'intervento del Procuratore generale ...», leggasi: «3. Nell'intervento del procuratore generale ...».
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone