IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21; Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle universita' non statali legalmente riconosciute; Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca; Visto lo statuto di autonomia della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni; Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 22 gennaio 2003 e dal consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 10 giugno 2003; Vista la nota rettorale prot. 2902/II/DS/gb in data 9 luglio 2003 con la quale sono state trasmesse al MIUR le modifiche di statuto per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989; Considerato che la nota ministeriale in data 28 luglio 2003, prot. 2665 uff. I URST SAUS non contiente osservazioni o rilievi; Decreta: L'art. 26, comma 2 dello statuto di autonomia della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato come di seguito riportato: da: «... dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e puo' essere rieletto consecutivamente per non piu' di due mandati», a: «... dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e puo' essere rieletto». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 27 agosto 2003 Il rettore: Puglisi |