Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2003 |
Disciplina del contingente dei volontari da avviare all'estero e delle iniziative di servizio civile nazionale in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 e, in particolare, l'art. 9 che definisce le ipotesi e le modalita' di svolgimento del servizio civile nazionale all'estero; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»; Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cosi' come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, ed in particolare i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nonche' il comma 5 del medesimo art. 9 che attribuisce all'Ufficio nazionale per il servizio civile la determinazione annuale del contingente di servizio civile da svolgere all'estero; Visto l'art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione, con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-quater della legge 8 luglio 1998, n. 230, della consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2003 che determina, per l'anno 2003, la consistenza massima dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64 del 2001, ivi compresi quelli all'estero; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»; Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 1999, recante «Trattamento di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle universita' e della scuola. Determinazione delle diarie in euro»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64; Considerato che dal 10 luglio 2003 l'Italia ha assunto, per un semestre, la presidenza dell'Unione europea; Considerato che tra le iniziative finalizzate a valorizzare l'immagine dell'Italia in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea concorre anche la realizzazione di progetti di servizio civile nazionale all'estero, sia nei Paesi dell'Unione europea sia in quelli candidati a farne parte; Considerato che nel periodo di presidenza italiana dell'Unione europea si terra' un incontro dedicato al servizio civile, con il coinvolgimento anche degli enti pubblici e privati a livello nazionale ed europeo; Ritenuto opportuno intensificare i contatti in ambito europeo, sia nell'ambito dei Paesi membri che in quelli in via di adesione, al fine di promuovere un tavolo di confronto dedicato alle diverse esperienze di servizio civile su scala europea; Rilevata l'esigenza di consentire agli enti ed organizzazioni di servizio civile in Italia di operare insieme e costruire partenariati europei attraverso la realizzazione di progetti all'estero; Rilevata al contempo l'opportunita' di sviluppare la dimensione europea del servizio civile, offrendo ai giovani la possibilita' di acquisire esperienza su un piano piu' ampio, quello europeo, e di migliorare ed apprendere specifiche competenze professionali attraverso la partecipazione a progetti di servizio civile all'estero; Tenuto conto delle difficolta' organizzative e gestionali connesse alla piena attuazione, organizzazione e svolgimento del servizio civile fuori del territorio nazionale; Rilevato che per poter avviare con urgenza, entro il 31 dicembre 2003, progetti di servizio civile nei Paesi dell'Unione europea ed in quelli in via di adesione, occorre conseguire una piu' funzionale organizzazione, anche adeguando sotto l'aspetto della tempestivita' le procedure per la presentazione, l'approvazione e l'avvio dei progetti; Ravvisata pertanto l'esigenza di adottare una serie di disposizioni volte ad incentivare la realizzazione dei progetti di servizio civile all'estero, ottimizzando la capacita' organizzativa degli enti ed adeguando anche sotto l'aspetto economico, sia per i giovani, sia per gli enti che li impiegano, i contributi volti a fronteggiare i maggiori oneri connessi allo svolgimento del servizio civile all'estero; Ritenuto necessario aumentare il contingente dei volontari da impiegare all'estero per l'anno 2003; Decreta: Art. 1. Contingente dei volontari all'estero 1. Fermo restando il numero di volontari da impiegare in Italia, il contingente dei giovani da impiegare per l'anno 2003 in attivita' di servizio civile all'estero, individuato dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2003, e' elevato da 200 a 400 unita'. |
| Art. 2. Organizzazione 1. Nel semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, l'Ufficio nazionale per il servizio civile promuove l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nei Paesi dell'Unione europea ed in quelli candidati a far parte dell'Unione medesima. 2. I progetti di servizio civile nei Paesi dell'Unione europea ed in quelli in via di adesione sono approvati dall'Ufficio medesimo che, con provvedimento del direttore generale: a) fissa i criteri per la redazione, la presentazione e la selezione dei progetti; b) definisce le modalita' di partecipazione e di avvio dei volontari e l'articolazione dello svolgimento del periodo di servizio civile all'estero; c) stabilisce i limiti di spesa per le attivita' di progettazione, organizzazione e gestione dei progetti avviati nei Paesi dell'Unione europea ed in quelli candidati a far parte dell'Unione medesima; d) stabilisce i limiti di spesa per il trattamento di missione, per le spese di viaggio, di vitto ed alloggio dei volontari. |
| Art. 3. Norme finanziarie 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al trattamento economico dei volontari, l'Ufficio determina, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la quantificazione del trattamento di missione, dei contributi a copertura delle spese di viaggio, di vitto ed alloggio dei volontari, tenendo conto dei Paesi di destinazione e delle caratteristiche specifiche dei progetti. 2. L'Ufficio, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, determina altresi' i contributi per la progettazione, l'organizzazione e la gestione dei progetti di servizio civile avviati all'estero entro il periodo di presidenza italiana dell'Unione europea. Roma, 17 luglio 2003 p. Il Presidente: Giovanardi
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9 foglio n. 357 |
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