Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2003 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Fondi comuni di investimento chiusi (Provvedimento 27 agosto 2003)

1. Con il decreto n. 47 del 31 gennaio 2003 (di seguito «Decreto»), che modifica il precedente decreto ministeriale n. 228/99, relativo ai criteri generali cui devono uniformarsi i tondi comuni di investimento, il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato le disposizioni attuative dell'art. 5 del decreto legge n. 351/01, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, che contiene una nuova disciplina dei fondi comuni di investimento chiusi.
2. Le principali innovazioni introdotte dalla citata norma di legge riguardano:
a) l'introduzione di una disciplina dei fondi immobiliari che, tra l'altro, consente: la sottoscrizione delle quote del fondo mediante il conferimento di beni; di investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da soci della societa' di gestione o da societa' del gruppo; di assumere prestiti sino a un importo del 60 per cento del valore degli immobili e del 20 per cento degli altri beni;
b) la possibilita' per i fondi chiusi di effettuare emissioni di quote successive alla prima. In tal caso, i rimborsi anticipati devono aver luogo con la medesima frequenza e in coincidenza delle nuove emissioni. E' inoltre prevista la possibilita' di assumere prestiti finalizzati all'esecuzione dei rimborsi anticipati entro il limite del 10 per cento del valore del fondo.
3. Le maggiori opportunita' operative che discendono dal provvedimento potranno accrescere la competitivita' dell'industria del risparmio gestito e favorirne lo sviluppo.
Nel nuovo contesto emerge la rilevanza di ulteriori rischi - legati, ad esempio, alla maggiore leva finanziaria che potranno utilizzare i fondi immobiliari o alla possibilita' di concludere operazioni in conflitto di interessi - che dovranno essere individuati e adeguatamente presidiati dalle societa' di gestione attraverso il rafforzamento delle strutture organizzative e di governo societario.
4. Le disposizioni contenute nel decreto n. 47/03 (in Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2003, n. 70) richiedono l'adeguamento della disciplina emanata dalla Banca d'Italia per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di «criteri generali per la redazione del regolamento dei fondi comuni» (Provvedimento del Governatore del 1° luglio 1998, Capitolo IV), «norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio» (Provvedimento del Governatore del 20 settembre 1999, Capitolo II) e «prospetti contabili dei fondi comuni di investimento e delle «Sicav» (Provvedimento del Governatore del 24 dicembre 1999).
Al fine di consentire l'applicazione delle nuove disposizioni contenute nella legge n. 410/01 e nel decreto, si forniscono in allegato le modifiche e le integrazioni che vengono apportate alle norme emanate dalla Banca d'Italia.
Tali modifiche, in ordine alle quali - secondo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria - e' stata sentita la Consob, verranno recepite nei rispettivi provvedimenti alla prima occasione utile.
Si precisa che, d'intesa con la Consob, le modifiche apportate comprendono anche le forme di pubblicita' relative ad atti e informazioni concernenti i fondi comuni di investimento, introdotte dal ripetuto decreto n. 47/03.
Roma, 27 agosto 2003
Il direttore generale: Desario
 
Allegato MODIFICHE ALLA DISCIPLINA EMANATA DALLA BANCA D'ITALIA IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE n. 47 DEL 31 GENNAIO 2003.
1) Capitolo IV del Provvedimento del governatore del 1° luglio 1998, concernente «Criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni».
1.1) Il regolamento del fondo comune d'investimento immobiliare, oltre a quanto gia' previsto, indica:
a) se sia ammessa la sottoscrizione delle quote del fondo, sia in fase costitutiva che successivamente alla costituzione del fondo, mediante il conferimento di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;
b) se il fondo intende o meno effettuare operazioni con i soci della societa' di gestione del fondo immobiliare o con soggetti appartenenti al loro gruppo ovvero con le societa' facenti parte del gruppo della societa' di gestione («soggetti in conflitto d'interessi»). Tali operazioni devono essere effettuate nel rispetto dei limiti e con le cautele previste dall'art. 12-bis, comma 4, del decreto ministeriale n. 228/99;
c) le modalita' con le quali i soggetti in conflitto d'interessi si impegnano a rispettare l'obbligo di detenere (per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti;
d) le forme di pubblicita' anche per estratto:
delle relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soggetti in conflitto di interessi;
degli atti di conferimento, acquisto o cessione dei beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;
dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;
del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione del fondo, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale n. 228/99.
Per i fondi comuni immobiliari oggetto di operazioni sollecitazione all'investimento, le informazioni previste dalla precedente lettera d) dovranno essere diffuse attraverso almeno le seguenti forme di pubblicita':
messa a disposizione presso la sede della societa' di gestione del fondo e della banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di Regione;
messa a disposizione nel sito internet della societadi gestione del fondo, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo;
pubblicazione di un avviso, concernente l'avvenuta pubblicita' di cui ai precedenti alinea, su almeno un quotidiano previsto dal regolamento di gestione;
trasmissione - da parte dei fondi le cui quote siano negoziate su un mercato regolamentato - di un apposito comunicato (cfr. articoli 66 e 102 della delibera Consob 11971/99) alla societa' di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa. La comunicazione va contestualmente inviata alla Banca d'Italia e alla Consob.
1.2) Il regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento chiusi, diversi da quelli immobiliari, indica - secondo quanto sopra previsto - le forme di pubblicita', anche per estratto, dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.
1.3) Il regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento chiusi indica:
A) le modalita' con cui si potra' procedere al rimborso anticipato delle quote del fondo a fronte di nuove emissioni, specificando i criteri in base ai quali verranno soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso che eccedano quelle di sottoscrizione;
B) le modalita' delle emissioni di quote successive alla prima, nel caso in cui il fondo intenda raccogliere il patrimonio avvalendosi anche di tale facolta'; a tal fine, si deve tenere conto dei principi stabiliti per le sottoscrizioni iniziali, in particolare per quanto riguarda i termini per la sottoscrizione, la possibilita' per il fondo di diminuire l'ammontare dell'emissione o di aumentarlo.
Non si puo' dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi a emissioni precedenti;
C) i criteri e i processi di valutazione che verranno utilizzati per determinare il valore corrente delle quote dei fondi in occasione di nuove emissioni o di rimborsi anticipati di cui all'art. 14, comma 6-bis, del decreto ministeriale n. 228/99. A tal fine le SGR terranno conto dei criteri di valutazione dei beni dei fondi indicati nel capitolo III del Provvedimento del Governatore del 20 settembre 1999, avendo presente in particolare che la valutazione deve indicare il valore corrente dei beni del fondo, inteso quale presumibile prezzo al quale detti beni potrebbero essere realizzati alla data cui la valutazione si riferisce.
2) Capitolo II del Provvedimento del governatore del 20 settembre 1999, concernente le «Attivita' di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio».
2.1) Fondi chiusi:
nella Sezione III e' aggiunto il paragrafo 3.6 «Societa' di costruzione».
Il fondo immobiliare non puo' essere investito, direttamente o attraverso societa' controllate, in misura superiore al 10 per cento delle proprie attivita' in societa' immobiliari che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilita' di svolgere attivita' di costruzione»;
nella Sezione III, il punto 6.2 «Assunzione di prestiti» e modificato come segue:
Nella gestione di fondi immobiliari, le SGR possono assumere prestiti nel limite massimo del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Entro tale limite complessivo, i fondi immobiliari possono assumere prestiti, fino al limite del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, per effettuare rimborsi anticipati delle quote.
Nella gestione dei fondi chiusi diversi da quelli immobiliari, le SGR possono assumere prestiti, anche per effettuare rimborsi anticipati delle quote, entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo.
2.2) Fondi speculativi:
Nella Sezione I (disposizioni di carattere generale), il secondo e il terzo alinea della lettera D), relativi, rispettivamente, al numero massimo dei partecipanti al fondo (100) e alla sottoscrizione minima (1 milione di euro), devono intendersi adeguati ai commi 2 e 3 dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 228/99 che, rispettivamente, elevano a 200 il numero massimo dei partecipanti e riducono a 500 mila euro l'importo minimo della quota iniziale.
3) Provvedimento del governatore del 24 dicembre 1999, relativo ai «Prospetti contabili dei fondi comuni e delle SICAV».
Le informazioni oggetto delle forme di puloblicitadi cui ai paragrafi 1.1, lettera d) e 1.2, sono riportate nella parte D (Altre informazioni della «nota integrativa» del rendiconto dei fondi e nella «nota illustrativa» della relazione semestrale degli stessi.
 
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