Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2003, n. 252 |
Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266; Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica; Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia; Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 maggio 2002 con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al quadriennio 2002-2005, per gli aspetti giuridici ed al biennio 2002-2003 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, di recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001 per gli aspetti giuridici ed economici; Visti i decreti del Ministro dell'interno, rispettivamente, in data 17 marzo 2001, 18 novembre 2002 e 14 maggio 2003, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; Vista l'«ipotesi di accordo» relativa al quadriennio 2002-2005, per gli aspetti giuridici ed al biennio 2002-2003 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 30 luglio 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SINPREF (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi) e CISL-FPS (CISL - Prefettizi); Visto l'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto l'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 31 luglio 2003, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 29, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie la predetta ipotesi di accordo; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; se ne riportano gli articoli 26, 27 e 29 del capo II relativi al procedimento negoziale: «Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5. 3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo. 4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400». «Art. 27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego». «Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'art. 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art. 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio. 5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione». - Il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 maggio 2002 reca l'«individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139». - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, reca il «recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi». - I decreti del Ministro dell'interno del 17 marzo 2001, del 18 novembre 2002 e del 14 maggio 2003, riguardano rispettivamente l'individuazione dei posti di funzione dei viceprefetti e viceprefetti aggiunti, l'individuazione dei posti di funzione dirigenziali riservati ai funzionari prefettizi e la graduazione delle posizioni funzionali del personale della carriera prefettizia. - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»: «Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento dall'anno 2003, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. 3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche. 4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia. 6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', nonche' degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali». - Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa). - 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'art. 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttivita'. All'art. 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003". 2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati. 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttivita'. 5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di ricerca". 6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla peculiarita' dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennita' corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi' incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita' stesse». Nota all'art. 1: - L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Decorrenza e durata 1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per gli aspetti giuridici ed e' valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per gli aspetti economici. 2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto. |
| Art. 3. Vacanza contrattuale 1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale della carriera prefettizia e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di cui all'articolo 14, comma 2. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, il relativo importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Tale procedura e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.
Nota all'art. 3: - Gli articoli 26 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono riportati nelle note alle premesse.
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| Art. 4. Tempo di lavoro 1. Nel rispetto delle pecularita' funzionali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire. 2. In considerazione della pecularita' delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale. 3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festivita', al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio. |
| Art. 5. Aspettativa per motivi personali e di famiglia 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. E' fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia). - 1. Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita' per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 3. Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in servizio non puo' usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo. 4. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'art. 5 del presente decreto. 5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario della carriera prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, puo' riprendere servizio di propria iniziativa. 6. E' fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».
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| Art. 6. Congedi parentali 1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia e' determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.».
Note all'art. 6: - Si riporta testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Congedi parentali). - 1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi dei genitori e a sostegno della maternita' e paternita'. Il termine di preavviso di cui all'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia e' determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 2. Ai funzionari della carriera prefettizia in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge 8 marzo 2000, n. 53, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale. 3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al precedente comma. 4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalita' di cui all'art. 7, comma 4, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di eta' del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2. 5. Alle madri in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento. 6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre. 7. Le eventuali festivita' cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto. 8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'art. 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53». - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2000, n. 151: «Art. 32 (Congedo parentale). - 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto».
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| Art. 7. Permessi per esigenze personali 1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e' sostituito dal seguente: «5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresi' diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.».
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Permessi per esigenze personali). - 1. Il funzionario della carriera prefettizia ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno; b) decesso o documentata grave infermita' del coniuge anche legalmente separato o del convivente stabile o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario, in ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche frazionati, per evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave infermita' o della necessita' di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui alla lettera b) del presente articolo il funzionario della carriera prefettizia, entro sette giorni dall'evento predetto, puo' concordare con il responsabile della struttura, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento della attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni; c) in occasione del matrimonio per quindici giorni consecutivi; d) documentati motivi personali entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno. 2. Le assenze sopraindicate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'art. 4 del presente decreto. 3. Durante i predetti periodi di assenza al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione comprensiva della componente stipendiale di base e di quella correlata alla posizione funzionale. 4. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresi' diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati».
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| Art. 8. Misure a favore della mobilita' 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede. 2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 e' cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed e' valutato agli effetti dell'anzianita' di servizio.
Nota all'art. 8: - Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266».
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| Art. 9. Reperibilita' 1. In relazione alla necessita' di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilita' durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nel presente articolo. 2. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilita' sono individuati come segue: Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - per le esigenze di cui al comma 1; Uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per le esigenze di: Ufficio di Gabinetto; Segreteria Speciale; Ufficio-Stampa e Comunicazione; Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari; Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, per le esigenze di: Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne; Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le esigenze di: Segreteria del Dipartimento - Ufficio Affari generali; Segreteria del Dipartimento - Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione; Direzione Centrale della Polizia Criminale - Ufficio tecnico-giuridico e contenzioso; Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera; Direzione centrale per la Polizia stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato; Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per le esigenze di: Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne; Direzione Centrale per i Servizi Civili, per l'Immigrazione e Asilo; Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze di: Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne. 3. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilita' e' assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2. I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato. 4. In caso di effettiva presenza in servizio durante il periodo di reperibilita' in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Negli altri casi di effettiva presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3. 5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 15. 6. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalita' applicative della reperibilita'.
Nota all'art. 9: - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, contiene il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.
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| Art. 10. Permessi sindacali 1. Dal 1° gennaio 2004 il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e' sostituito dal seguente: «1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministero dell'interno effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nella versione originaria e come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal decreto qui pubblicato: Art. 10 (Permessi sindacali). - 1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, individuate annualmente ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'art. 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di novanta minuti annui, per ciascun funzionario della carriera prefettizia effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo. 3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera prefettizia, provvede la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e' attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per il versamento dei contributi sindacali, conferite dal personale al Ministero dell'interno, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la rilevazione. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto. 4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione. 5. I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, comma 3, devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. Il permesso si intende concesso qualora l'Amministrazione non comunichi, in forma scritta, tempestivamente (ossia prima della fruizione), che alla concessione dello stesso vi ostano eccezionali e motivate esigenze di funzionalita' della struttura di riferimento. 6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura. 7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore giornaliere per un massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 24 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4. 8. Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato, l'Amministrazione puo' autorizzare permessi di durata superiore al limite di cui al comma 7, su richiesta nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. 9. L'Amministrazione verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. 10. I permessi sindacali di cui al presente articolo, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti. 11. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto». «Art. 10 (Permessi sindacali). - 1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, individuate ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'art. 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministero dell'interno effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di novanta minuti annui, per ciascun funzionario della carriera prefettizia effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo. 3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera prefettizia, provvede la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e' attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per il versamento dei contributi sindacali, conferite dal personale al Ministero dell'interno, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la rilevazione. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto. 4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione. 5. I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, comma 3, devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. Il permesso si intende concesso qualora l'Amministrazione non comunichi, in forma scritta, tempestivamente (ossia prima della fruizione), che alla concessione dello stesso vi ostano eccezionali e motivate esigenze di funzionalita' della struttura di riferimento. 6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione alla Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e al funzionario responsabile della struttura. 7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore giornaliere per un massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 24 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4. 8. Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato, l'Amministrazione puo' autorizzare permessi di durata superiore al limite di cui al comma 7, su richiesta nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. 9. L'Amministrazione verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. 10. I permessi sindacali di cui al presente articolo, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti. 11. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
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| Art. 11. Tutela del dirigente sindacale 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Tutela del dirigente sindacale). - 1. Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianita' maturata. In ragione della peculiarita' delle funzioni svolte e della particolarita' dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario e' conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso puo', a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attivita' sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione. 2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato e' conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio. 3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'art. 10, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio puo' essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza. 4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. 5. Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa. 6. La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'art. 9 e' effettuata direttamente dal consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'art. 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'art. 9, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 7. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti».
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| Art. 12. Accordi decentrati 1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico. 2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda: a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilita' di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione dell'interno; b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 9, comma 5, in materia di reperibilita'; c) criteri generali per l' utilizzo delle somme afferenti al fondo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonche' criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso; d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni; e) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 16, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, nei casi di variazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono determinate le posizioni funzionali dei funzionari della carriera prefettizia; f) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 16, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, nelle fattispecie previste dall'articolo 16, comma 6. 3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano: a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato; b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 9, comma 6, in materia di reperibilita'. 4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica e' effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
Note all'art. 12: - L'art. 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316: «Art. 20 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dall'anno 2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie: a) risorse relative alla erogazione dei compensi per lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno 2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi calamitosi; b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera prefettizia, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; c) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; d) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera prefettizia ad esclusione della speciale indennita' prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'indennita' di cui all'art. 43, comma 20, della stessa legge; e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota va determinata in occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno; f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovra' essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla competente autorita'; g) retribuzione individuale di anzianita' del personale della carriera prefettizia cessato dal servizio con le modalita' indicate nell'art. 19; h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al personale della carriera prefettizia in relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i) un importo pari a L. 761.000 lorde mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999. 3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a). 4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile. 5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo». - La legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, reca: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge». - Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 13. Struttura del trattamento economico 1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, a decorrere dal 1° gennaio 2002, e' articolata nelle seguenti componenti: a) stipendio tabellare; b) retribuzione individuale di anzianita' come risultante dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonche' quella gia' in godimento alla data del 16 giugno 2000 per i funzionari della carriera prefettizia di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; c) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile; d) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti. 2. Al personale nominato o inquadrato alla qualifica di prefetto proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di assicurare omogeneita' di indirizzo, e' riconosciuta la retribuzione individuale di anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, riferita alla progressione economica per classi e scatti biennali e relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000.
Note all'art. 13: - Si trascrive il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316: «Art. 19 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 17 giugno 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. 2. La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne' rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto. 3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art. 20, secondo le modalita' indicate dal comma 4. 4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3 l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianita' dei funzionari prefettizi cessati, valutato in relazione al numero di mensilita' residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo e' rapportato ad anno». - Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 34 (Inquadramenti nelle qualifiche). - 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, il personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al quadro A della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato come segue: a) i prefetti di prima classe ed i prefetti sono inquadrati nella qualifica di prefetto; b) i viceprefetti ed i viceprefetti ispettori sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto; c) i viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori di sezione, i consiglieri di prefettura nonche' i vice consiglieri di prefettura sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto. 2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati, espletate le operazioni di scrutinio per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999, secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. 3. Il personale di cui al comma 1, lettera c), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' maturata. 4. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano anche al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permane in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 5. La rideterminazione del trattamento economico corrisposto al personale della carriera prefettizia alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle qualifiche di provenienza, e' rimessa alla prima applicazione del procedimento negoziale ai sensi dell'art. 39».
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| Art. 14. Stipendio tabellare 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 74.100,00; viceprefetto: Euro 47.770,00; viceprefetto aggiunto: Euro 35.344,00. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': prefetto: Euro 79.260,00; viceprefetto: Euro 51.150,00; viceprefetto aggiunto: Euro 37.140,00. 3. Lo stipendio tabellare di cui ai commi 1 e 2 contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
Note all'art. 14: - Si trascrive il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316: «Art. 18 (Indennita' integrativa speciale). - 1. A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennita' integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera prefettizia e' determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': prefetto: L. 17.498.000; viceprefetto: L. 16.006.000; viceprefetto aggiunto: L. 12.860.000». - Si trascrive il testo del comma 10 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1990, n. 335, recante la «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»: «10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».
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| Art. 15. Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) Euro 139,63 pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2002; b) Euro 249,70 pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2003. 2. All'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, le parole: «una quota pari al venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota, di regola, pari al venti per cento». 3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Nota all'art. 15: - Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316: «Art. 20 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dall'anno 2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziane: a) risorse relative alla erogazione dei compensi per lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno 2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi calamitosi; b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della cariera prefettizia, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; c) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; d) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera prefettizia ad esclusione della speciale indennita' prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'indennita' di cui all'art. 43, comma 20, della stessa legge; e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota va determinata in occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno; f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovra' essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla competente autorita'; g) retribuzione individuale di anzianita' del personale della carriera prefettizia cessato dal servizio con le modalita' indicate nell'art. 19; h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al personale della carriera prefettizia in relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i) un importo pari a L. 761.000 lorde mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999. 3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a). 4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota, di regola, pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile. 5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo».
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| Art. 16. Retribuzione di posizione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: Euro 20.660,00; b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: Euro 11.370,00; c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: Euro 5.940,00; 2. Per l'anno 2002 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2001, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a): Euro 29.460,00; b) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): Euro 25.440,00; c) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c): Euro 20.660,00; d) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d): Euro 19.090,00; e) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e): Euro 15.230,00; f) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f): Euro 11.770,00; g) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g): Euro 8.980,00. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la retribuzione di posizione correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera A): Euro 31.890,00; b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera B): Euro 27.550,00; c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera C): Euro 22.150,00; d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera D): Euro 20.670,00; e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera E): Euro 16.553,00; f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera F): Euro 13.430,00; g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera G): Euro 9.690,00. 4. Ai funzionari promossi alla qualifica superiore, per il periodo intercorrente tra la data di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e quella di conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso. 5. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, la retribuzione di posizione e' rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': incarichi ricompresi nella posizione funzionale A): Euro 35.079,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale B): Euro 29.754,00; incarichi ricompresi nella posizione funzionale D): Euro 22.324,00. 6. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio e' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 7 (Progressione in carriera). - 1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'art. 5, hanno prestato servizio presso gli uffici territoriali del Governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni. 2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). Il corso di formazione si conclude con un esame finale a seguito del quale al funzionario e' attribuito un punteggio espresso in centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di valutazione comparativa per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale, determina la posizione di ruolo nella qualifica di viceprefetto. 3. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione sono stabilite dal comitato direttivo della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. 4. Le promozioni alla qualifica di viceprefetto decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. 5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti alle attivita' di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'art. 17». - Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e' riportato nelle note all'art. 15. - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno».
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| Art. 17. Retribuzione di risultato 1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita', tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali indicate, per l'anno 2002, nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001 e, per l'anno 2003, nell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003: anno 2002: a) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a): 100; b) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): 86,11; c) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c): 69,85; d) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d): 69,04; e) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e): 59,76; f) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f): 41,11; g) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g): 30,65; anno 2003: a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera A): 100; b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera B): 86,10; c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera C): 69,20; d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera D): 68,68; e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera E): 59,28; f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera F): 44,34; g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera G): 30,52.
Nota all'art. 17: - Si trascrive il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001 n. 3l6, come sostituito dal presente decreto: «Art. 22 (Retribuzione di risultato). - 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita', tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali indicate, per l'anno 2002, nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001 e, per l'anno 2003, nell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003: anno 2002: a) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a): 100; b) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera b): 86,11; c) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera c): 69,85; d) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera d): 69,04; e) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera e): 59, 76; f) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera f): 41,11; g) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera g): 30,65; anno 2003: a) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera A): 100; b) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera B): 86,10; c) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera C): 69,20; d) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera D): 68,68; e) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera E): 59,28; f) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera F): 44,34; g) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera G): 30,52. 2. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di cio' sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1 possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili. 3. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 21, comma 1, i parametri per l'attribuzione della retribuzione di risultato saranno determinati in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera f), del presente decreto, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato di cui al comma 1, tra un massimo di 100 ed un minimo di 31».
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| Art. 18. Trattamento economico dei consiglieri 1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto e' determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilita'.
Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 4 (Accesso alla carriera). - 1. Alla carriera prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per la nomina a prefetto. 2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonche' i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresi', stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria. 3. Per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 4. Nel concorso il dieci per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso di una delle lauree indicate agli specifici fini dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei. 5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 5».
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| Art. 19. Effetti del nuovo trattamento economico 1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 14 e 16 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 14 e 16 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. |
| Art. 20. Disposizioni finali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.
Nota all'art. 20: - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, reca il «recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi».
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| Art. 21. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 12.540.000,00 euro per l'anno 2002 ed in 21.760.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede: quanto a 3.240.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002 e 6.010.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 9.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 6.450.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Pisanu, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'e-conomia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 111
Nota all'art. 21: - Il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riportati nelle note alle premesse.
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