Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2003, n. 252
Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;
Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 maggio 2002 con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al quadriennio 2002-2005, per gli aspetti giuridici ed al biennio 2002-2003 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, di recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001 per gli aspetti giuridici ed economici;
Visti i decreti del Ministro dell'interno, rispettivamente, in data 17 marzo 2001, 18 novembre 2002 e 14 maggio 2003, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista l'«ipotesi di accordo» relativa al quadriennio 2002-2005, per gli aspetti giuridici ed al biennio 2002-2003 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 30 luglio 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SINPREF (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi) e CISL-FPS (CISL - Prefettizi);
Visto l'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto l'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 31 luglio 2003, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 29, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca:
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
della legge 28 luglio 1999, n. 266»; se ne riportano gli
articoli 26, 27 e 29 del capo II relativi al procedimento
negoziale:
«Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
capo disciplina il procedimento per la definizione degli
aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia oggetto di
negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli
articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.
29, comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e
biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine
di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva
efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto
successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in
materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non
disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400».
«Art. 27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento
negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica
composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, o dai
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una
delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
del personale della carriera prefettizia individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i
criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego».
«Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all'art. 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i
soggetti di cui all'art. 27 e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art. 27, che le
organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato
associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe
sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di
cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
schema di decreto del Presidente della Repubblica da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del
Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le
materie specificamente ivi indicate, possono essere
conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del
predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari
degli uffici centrali e periferici individuati
dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti
strutture periferiche delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In
caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
impregiudicato il potere di autonoma determinazione
dell'amministrazione».
- Il decreto del Ministro per la funzione pubblica del
3 maggio 2002 reca l'«individuazione della delegazione
sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la
definizione dell'accordo relativo al quadriennio normativo
2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, riguardante il
personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
2001, n. 316, reca il «recepimento dell'accordo per il
personale della carriera prefettizia relativo al biennio
2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi».
- I decreti del Ministro dell'interno del 17 marzo
2001, del 18 novembre 2002 e del 14 maggio 2003, riguardano
rispettivamente l'individuazione dei posti di funzione dei
viceprefetti e viceprefetti aggiunti, l'individuazione dei
posti di funzione dirigenziali riservati ai funzionari
prefettizi e la graduazione delle posizioni funzionali del
personale della carriera prefettizia.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)»:
«Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri
posti a carico del bilancio statale derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le
risorse da destinare alla contrattazione integrativa,
comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello
0,5 per cento dall'anno 2003, sono quantificati,
complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno
2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art.
48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
restando che quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del
citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla
data di definizione della contrattazione integrativa. Fino
a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3,
restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono
conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici
di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla
contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi
all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento
del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08
milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della
scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto
fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma
complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
conseguimento delle economie derivanti dal processo
attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4
dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di
spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla
riduzione della consistenza numerica del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a
terziarizzazione del servizio, sono destinate ad
incrementare le risorse per il trattamento accessorio del
medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di
euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al
rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente
documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle
esigenze determinate dal processo di attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
euro da destinare al trattamento accessorio del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di
contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di
rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla
predisposizione di interventi anche in campo
internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
di 1 milione di euro da destinare alla copertura della
responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi
dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle
Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita'
istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto
di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per
l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16
milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare,
rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed
al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive
degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
dei comparti degli enti pubblici non economici, delle
regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario
nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle universita', nonche' degli enti di
cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
sono a carico delle amministrazioni di competenza
nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I
comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche
per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per
il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e
provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie
per i rinnovi contrattuali».
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)»:
«Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul
controllo della contrattazione integrativa). - 1. Ai fini
di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste dall'art. 16,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del
bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 570 milioni di euro da destinare anche
all'incentivazione della produttivita'. All'art. 16, comma
1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le
parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono
sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttivita', del personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195
del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una
ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di
euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle
Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art.
19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni
di euro da destinare ai funzionari della carriera
prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale
della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto
dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per la progressiva attuazione del disposto di cui
all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate
le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003,
di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno
approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in
armonia con i trattamenti economici della dirigenza
pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
al fine di assicurare una graduale valorizzazione
dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del
ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti
della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia
e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di
trattamenti perequativi da disporre con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno e gli altri Ministri interessati.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
dei comparti degli enti pubblici non economici, delle
regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario
nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per
la corresponsione dei miglioramenti economici al personale
di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto
legislativo, sono a carico delle amministrazioni di
competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai
criteri previsti per il personale delle amministrazioni di
cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla
quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione
dei medesimi benefici economici individuando le quote da
destinare all'incentivazione della produttivita'.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono
inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di
ricerca".
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla
peculiarita' dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico
urgente dal personale del settore aeronavigante e dal
personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in
rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese,
ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento
alle indennita' corrisposte al personale specialista delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d),
dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono
incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da
destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di
contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del
settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto
collettivo nazionale ed al personale in possesso di
specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi
di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi'
incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente
articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare
al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi
navali e dei comandanti di altura in servizio nei
distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far
confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui
all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto
Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito
presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4
milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
personale delle aree funzionali dell'amministrazione
penitenziaria preposto alla direzione degli istituti
penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei
centri di servizio sociale per adulti uno specifico
emolumento inteso a compensare i rischi e le
responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita'
stesse».
Nota all'art. 1:
- L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Decorrenza e durata
1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per gli aspetti giuridici ed e' valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per gli aspetti economici.
2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.
 
Art. 3.
Vacanza contrattuale
1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale della carriera prefettizia e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di cui all'articolo 14, comma 2. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, il relativo importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Tale procedura e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.



Nota all'art. 3:
- Gli articoli 26 e 29 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, sono riportati nelle note alle
premesse.



 
Art. 4.
Tempo di lavoro
1. Nel rispetto delle pecularita' funzionali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.
2. In considerazione della pecularita' delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festivita', al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio.
 
Art. 5.
Aspettativa per motivi personali e di famiglia
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. E' fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Aspettativa per motivi personali e di
famiglia). - 1. Al funzionario della carriera prefettizia
che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere
concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di
famiglia senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianita' per una durata complessiva di dodici mesi
in un triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1
si applicano le medesime regole previste per le assenze per
malattia.
3. Il funzionario della carriera prefettizia rientrato
in servizio non puo' usufruire di un altro periodo di
aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi
diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di
servizio attivo.
4. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti
anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per
malattia previste dall'art. 5 del presente decreto.
5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato
la concessione, invita il funzionario della carriera
prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci
giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le
stesse motivazioni e negli stessi termini, puo' riprendere
servizio di propria iniziativa.
6. E' fatta salva l'applicazione di altre fattispecie
di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque
denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e
dai decreti previsti dall'art. 26, comma 2, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139».



 
Art. 6.
Congedi parentali
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia e' determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.».



Note all'art. 6:
- Si riporta testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Congedi parentali). - 1. Sono operative, in
quanto immediatamente applicabili, le disposizioni
contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di
congedi dei genitori e a sostegno della maternita' e
paternita'. Il termine di preavviso di cui all'art. 32,
comma 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per
i funzionari della carriera prefettizia e' determinato in
giorni cinque con comunicazione in forma scritta al
responsabile della struttura presso cui prestano servizio.
In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali
la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore
antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
2. Ai funzionari della carriera prefettizia in
astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art. 4
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge 8 marzo
2000, n. 53, spetta la retribuzione costituita dalla
componente stipendiale di base e da quella correlata alla
posizione funzionale.
3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa
dal lavoro prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a), della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni
ed integrazioni, per le madri o in alternativa per i padri,
i primi trenta giorni, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato,
non riducono le ferie e sono valutati ai fini
dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta la
retribuzione di cui al precedente comma.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al
comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, nei casi e con le modalita' di cui all'art. 7,
comma 4, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive modificazioni ed integrazioni, alle madri ed ai
padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di
eta' del bambino computati complessivamente per entrambi i
genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al
comma 2.
5. Alle madri in caso di parto prematuro, spettano
comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima
della data presunta del parto, da certificare entro trenta
giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui
all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste
dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate
anche dal padre.
7. Le eventuali festivita' cadenti nel periodo di
assenza sono computate ai fini del raggiungimento del
limite massimo previsto.
8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il
rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi
parentali, si applica quanto previsto dall'art. 17 della
legge 8 marzo 2000, n. 53».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2000, n. 151:
«Art. 32 (Congedo parentale). - 1. Per ogni bambino,
nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha
diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita'
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi
parentali dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,
e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a
quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto».



 
Art. 7.
Permessi per esigenze personali
1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e' sostituito dal seguente:
«5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresi' diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.».



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Permessi per esigenze personali). - 1. Il
funzionario della carriera prefettizia ha diritto di
assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente
ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento delle
relative sedi di svolgimento delle stesse ovvero, previa
intesa con il responsabile della struttura di appartenenza,
a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento
professionale facoltativo entro il limite complessivo di
giorni otto per ciascun anno;
b) decesso o documentata grave infermita' del coniuge
anche legalmente separato o del convivente stabile o di un
parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di
un affine di primo grado o di un soggetto componente la
famiglia anagrafica del funzionario, in ragione di tre
giorni lavorativi all'anno, anche frazionati, per evento.
Tali giorni devono essere utilizzati entro sette giorni dal
decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave
infermita' o della necessita' di provvedere a conseguenti
specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave
infermita' dei soggetti di cui alla lettera b) del presente
articolo il funzionario della carriera prefettizia, entro
sette giorni dall'evento predetto, puo' concordare con il
responsabile della struttura, in alternativa ai giorni di
permesso, diverse modalita' di espletamento della attivita'
lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;
c) in occasione del matrimonio per quindici giorni
consecutivi;
d) documentati motivi personali entro il limite
complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Le assenze sopraindicate possono cumularsi nell'anno
solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di
servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato
dall'art. 4 del presente decreto.
3. Durante i predetti periodi di assenza al funzionario
della carriera prefettizia spetta la retribuzione
comprensiva della componente stipendiale di base e di
quella correlata alla posizione funzionale.
4. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento
del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le
ferie.
5. Il funzionario della carriera prefettizia ha
altresi' diritto di assentarsi per tutti gli eventi in
relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di
regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'art.
26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, prevedono la concessione di permessi o congedi
comunque denominati».



 
Art. 8.
Misure a favore della mobilita'
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede.
2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 e' cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed e' valutato agli effetti dell'anzianita' di servizio.



Nota all'art. 8:
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca:
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
della legge 28 luglio 1999, n. 266».



 
Art. 9.
Reperibilita'
1. In relazione alla necessita' di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilita' durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nel presente articolo.
2. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilita' sono individuati come segue:
Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - per le esigenze di cui al comma 1;
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per le esigenze di:
Ufficio di Gabinetto;
Segreteria Speciale;
Ufficio-Stampa e Comunicazione;
Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari;
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, per le esigenze di:
Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne;
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le esigenze di:
Segreteria del Dipartimento - Ufficio Affari generali;
Segreteria del Dipartimento - Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione;
Direzione Centrale della Polizia Criminale - Ufficio tecnico-giuridico e contenzioso;
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera;
Direzione centrale per la Polizia stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;
Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per le esigenze di:
Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne;
Direzione Centrale per i Servizi Civili, per l'Immigrazione e Asilo;
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze di:
Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne.
3. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilita' e' assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2.
I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato.
4. In caso di effettiva presenza in servizio durante il periodo di reperibilita' in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Negli altri casi di effettiva presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3.
5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 15.
6. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalita' applicative della reperibilita'.



Nota all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo
2002, n. 98, contiene il regolamento di organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'interno.



 
Art. 10.
Permessi sindacali
1. Dal 1° gennaio 2004 il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e' sostituito dal seguente:
«1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministero dell'interno effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nella
versione originaria e come modificato, a decorrere dal
1° gennaio 2004, dal decreto qui pubblicato:
Art. 10 (Permessi sindacali). - 1. Per l'espletamento
del proprio mandato, i funzionari della carriera
prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in
seno agli organismi direttivi statutari delle
organizzazioni sindacali rappresentative, individuate
annualmente ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, nonche' i dirigenti sindacali che,
pur avendone titolo, non sono collocati in distacco
sindacale ai sensi dell'art. 9 del presente decreto,
possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei
limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il contingente complessivo dei permessi
sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in
ragione di novanta minuti annui, per ciascun funzionario
della carriera prefettizia effettivamente in servizio,
anche in posizione di comando o fuori ruolo.
3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo
dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra
le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale del personale della carriera prefettizia,
provvede la Direzione generale per l'amministrazione
generale e per gli affari del personale, sentite le
organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di
ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi
sindacali la quota pari al 10 per cento e' attribuita in
parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e
la parte restante e' attribuita alle medesime
organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle
deleghe complessivamente espresse per il versamento dei
contributi sindacali, conferite dal personale al Ministero
dell'interno, accertate per ciascuna delle citate
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si effettua la
rilevazione. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa
della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo'
autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi
sindacali nel limite del 25 per cento del contingente
annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale
avente diritto.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3,
tenuto conto della specificita' delle funzioni
istituzionali e del particolare ordinamento della carriera
prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1
sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non
computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e
3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni
sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei
permessi sindacali di cui al presente articolo, comma 3,
devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, alla
Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli
affari del personale e al funzionario responsabile della
struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio,
tramite la struttura sindacale di appartenenza avente
titolo. Il permesso si intende concesso qualora
l'Amministrazione non comunichi, in forma scritta,
tempestivamente (ossia prima della fruizione), che alla
concessione dello stesso vi ostano eccezionali e motivate
esigenze di funzionalita' della struttura di riferimento.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale
richiesto l'organizzazione sindacale interessata
provvedera' a darne comunicazione alla Direzione generale
per l'amministrazione generale e per gli affari del
personale e al funzionario responsabile della struttura.
7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni
istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in
misura non superiore alle sei ore giornaliere per un
massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 24
ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al
comma 4.
8. Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato,
l'Amministrazione puo' autorizzare permessi di durata
superiore al limite di cui al comma 7, su richiesta
nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo,
avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la
data di decorrenza del cumulo richiesto.
9. L'Amministrazione verificato il rispetto della
percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici
giorni dalla ricezione della richiesta.
10. I permessi sindacali di cui al presente articolo,
sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione e sono retribuiti.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
«Art. 10 (Permessi sindacali). - 1. Per l'espletamento
del proprio mandato, i funzionari della carriera
prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in
seno agli organismi direttivi statutari delle
organizzazioni sindacali rappresentative, individuate ai
sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone
titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi
dell'art. 9 del presente decreto, possono fruire di
permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto
previsto dal presente articolo. Il Ministero dell'interno
effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art.
27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il contingente complessivo dei permessi
sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in
ragione di novanta minuti annui, per ciascun funzionario
della carriera prefettizia effettivamente in servizio,
anche in posizione di comando o fuori ruolo.
3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo
dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra
le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale del personale della carriera prefettizia,
provvede la Direzione generale per l'amministrazione
generale e per gli affari del personale, sentite le
organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di
ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi
sindacali la quota pari al 10 per cento e' attribuita in
parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e
la parte restante e' attribuita alle medesime
organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle
deleghe complessivamente espresse per il versamento dei
contributi sindacali, conferite dal personale al Ministero
dell'interno, accertate per ciascuna delle citate
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si effettua la
rilevazione. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa
della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo'
autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi
sindacali nel limite del 25 per cento del contingente
annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale
avente diritto.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3,
tenuto conto della specificita' delle funzioni
istituzionali e del particolare ordinamento della carriera
prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1
sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non
computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e
3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni
sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei
permessi sindacali di cui al presente articolo, comma 3,
devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, alla
Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli
affari del personale e al funzionario responsabile della
struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio,
tramite la struttura sindacale di appartenenza avente
titolo. Il permesso si intende concesso qualora
l'Amministrazione non comunichi, in forma scritta,
tempestivamente (ossia prima della fruizione), che alla
concessione dello stesso vi ostano eccezionali e motivate
esigenze di funzionalita' della struttura di riferimento.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale
richiesto l'organizzazione sindacale interessata
provvedera' a darne comunicazione alla Direzione generale
per l'amministrazione generale e per gli affari del
personale e al funzionario responsabile della struttura.
7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni
istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in
misura non superiore alle sei ore giornaliere per un
massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 24
ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al
comma 4.
8. Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato,
l'Amministrazione puo' autorizzare permessi di durata
superiore al limite di cui al comma 7, su richiesta
nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo,
avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la
data di decorrenza del cumulo richiesto.
9. L'Amministrazione verificato il rispetto della
percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici
giorni dalla ricezione della richiesta.
10. I permessi sindacali di cui al presente articolo,
sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione e sono retribuiti.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dalla data di entrata in vigore del presente decreto».



 
Art. 11.
Tutela del dirigente sindacale
1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Tutela del dirigente sindacale). - 1. Il
funzionario della carriera prefettizia, dirigente
sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco
o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianita'
maturata. In ragione della peculiarita' delle funzioni
svolte e della particolarita' dell'ordinamento della
carriera allo stesso funzionario e' conferito un posto di
funzione corrispondente a quello ricoperto prima del
distacco e dell'aspettativa, e lo stesso puo', a domanda,
essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri
richiedenti in una sede della propria amministrazione
quando dimostri di avervi svolto attivita' sindacale e di
avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un
posto in organico e un equivalente posto di funzione.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al
dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del
distacco frazionato e' conferito il posto di funzione
corrispondente a quello ricoperto prima del distacco
nell'ambito della stessa sede di servizio.
3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati
all'art. 10, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o
in un'altra sede di servizio puo' essere disposto solo
previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di
appartenenza.
4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla
fine dell'anno successivo alla data di cessazione del
mandato sindacale.
5. Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere
discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne'
puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere
conflitti di interesse con la stessa.
6. La valutazione annuale del funzionario in distacco
ai sensi dell'art. 9 e' effettuata direttamente dal
consiglio di amministrazione, previa proposta per i
viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione
in carriera di cui all'art. 17 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e
delle valutazioni operate in precedenza. In caso di
fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi
dell'art. 9, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano
anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e
5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
7. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro
funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla
subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti».



 
Art. 12.
Accordi decentrati
1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.
2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda:
a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilita' di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione dell'interno;
b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 9, comma 5, in materia di reperibilita';
c) criteri generali per l' utilizzo delle somme afferenti al fondo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonche' criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso;
d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni;
e) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 16, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, nei casi di variazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono determinate le posizioni funzionali dei funzionari della carriera prefettizia;
f) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 16, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, nelle fattispecie previste dall'articolo 16, comma 6.
3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano:
a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 9, comma 6, in materia di reperibilita'.
4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica e' effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.



Note all'art. 12:
- L'art. 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316:
«Art. 20 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dall'anno 2001
e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede
mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:
a) risorse relative alla erogazione dei compensi per
lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno
2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione
per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi
calamitosi;
b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del
personale della carriera prefettizia, escluse le quote che
disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo;
c) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) somme derivanti da disposizioni di leggi,
regolamenti o atti amministrativi, che comportano
incrementi retributivi per il personale della carriera
prefettizia ad esclusione della speciale indennita'
prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e dell'indennita' di cui all'art. 43, comma 20,
della stessa legge;
e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle
somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali
per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale
della carriera prefettizia; tale quota va determinata in
occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
su proposta del Ministro dell'interno;
f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle
somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni
di emergenza per fronteggiare le maggiori attivita' rese
dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovra'
essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla
competente autorita';
g) retribuzione individuale di anzianita' del
personale della carriera prefettizia cessato dal servizio
con le modalita' indicate nell'art. 19;
h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le
funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio,
attribuite al personale della carriera prefettizia in
relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
i) un importo pari a L. 761.000 lorde mensili
pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si
provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la
categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono
determinate con riferimento al personale della carriera
prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.
3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli
importi di retribuzione accessoria corrisposti
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui
al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel
limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi
scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono
poste a carico del fondo le somme relative alla
corresponsione delle pregresse componenti di salario
accessorio spettanti durante il semestre precedente,
inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al
comma 1, lettera a).
4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota
pari al venti per cento viene destinata al finanziamento
della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme
di cui alle lettere e) ed f) che vanno ripartite, mediante
decreto del Ministro dell'interno, tra il personale
impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e
di protezione civile.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono
riassegnate all'anno successivo».
- La legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata
dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, reca: «Norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione
di garanzia dell'attuazione della legge».
- Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, e' riportato nelle note alle
premesse.



 
Art. 13.
Struttura del trattamento economico
1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, a decorrere dal 1° gennaio 2002, e' articolata nelle seguenti componenti:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianita' come risultante dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonche' quella gia' in godimento alla data del 16 giugno 2000 per i funzionari della carriera prefettizia di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
c) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;
d) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti.
2. Al personale nominato o inquadrato alla qualifica di prefetto proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di assicurare omogeneita' di indirizzo, e' riconosciuta la retribuzione individuale di anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, riferita alla progressione economica per classi e scatti biennali e relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000.



Note all'art. 13:
- Si trascrive il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316:
«Art. 19 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, quarto comma,
del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, le
classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali
cessano di essere corrisposti con effetto dal 17 giugno
2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con
l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento
biennale maturati alla stessa data, costituisce la
retribuzione individuale di anzianita'.
2. La retribuzione individuale di anzianita' in
godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al
singolo funzionario per tutta la progressione di carriera
sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne'
rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e
di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La
frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra
a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di
compimento del periodo previsto dalla preesistente
normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.
3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la
retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari
cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di
posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art.
20, secondo le modalita' indicate dal comma 4.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo
di cui al comma 3 l'intero importo delle retribuzioni
individuali di anzianita' dei funzionari prefettizi
cessati, valutato in relazione al numero di mensilita'
residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a
tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di
mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno
successivo il predetto importo e' rapportato ad anno».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 34 (Inquadramenti nelle qualifiche). - 1. In
relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, il
personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui
al quadro A della tabella I allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' inquadrato come segue:
a) i prefetti di prima classe ed i prefetti sono
inquadrati nella qualifica di prefetto;
b) i viceprefetti ed i viceprefetti ispettori sono
inquadrati nella qualifica di viceprefetto;
c) i viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori di
sezione, i consiglieri di prefettura nonche' i vice
consiglieri di prefettura sono inquadrati nella qualifica
di viceprefetto aggiunto.
2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1
sono effettuati, espletate le operazioni di scrutinio per
il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999,
secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e,
nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.
3. Il personale di cui al comma 1, lettera c),
conserva, ai fini della progressione alla qualifica
superiore, l'anzianita' maturata.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano anche
al personale che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, permane in servizio ai sensi dell'art. 1,
comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n.
413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 37, e dell'art. 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503.
5. La rideterminazione del trattamento economico
corrisposto al personale della carriera prefettizia alla
data di entrata in vigore del presente decreto in relazione
alle qualifiche di provenienza, e' rimessa alla prima
applicazione del procedimento negoziale ai sensi dell'art.
39».



 
Art. 14.
Stipendio tabellare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: Euro 74.100,00;
viceprefetto: Euro 47.770,00;
viceprefetto aggiunto: Euro 35.344,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: Euro 79.260,00;
viceprefetto: Euro 51.150,00;
viceprefetto aggiunto: Euro 37.140,00.
3. Lo stipendio tabellare di cui ai commi 1 e 2 contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.



Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316:
«Art. 18 (Indennita' integrativa speciale). - 1. A
decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennita' integrativa
speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera
prefettizia e' determinata nei seguenti importi annui lordi
per dodici mensilita':
prefetto: L. 17.498.000;
viceprefetto: L. 16.006.000;
viceprefetto aggiunto: L. 12.860.000».
- Si trascrive il testo del comma 10 dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1990, n. 335, recante la «Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare»:
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15,
comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».



 
Art. 15. Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 139,63 pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2002;
b) Euro 249,70 pro capite per tredici mensilita' per l'anno 2003.
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, le parole: «una quota pari al venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota, di regola, pari al venti per cento».
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.



Nota all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316:
«Art. 20 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dall'anno 2001
e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede
mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziane:
a) risorse relative alla erogazione dei compensi per
lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno
2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione
per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi
calamitosi;
b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del
personale della cariera prefettizia, escluse le quote che
disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo;
c) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) somme derivanti da disposizioni di leggi,
regolamenti o atti amministrativi, che comportano
incrementi retributivi per il personale della carriera
prefettizia ad esclusione della speciale indennita'
prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e dell'indennita' di cui all'art. 43, comma 20,
della stessa legge;
e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle
somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali
per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale
della carriera prefettizia; tale quota va determinata in
occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
su proposta del Ministro dell'interno;
f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle
somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni
di emergenza per fronteggiare le maggiori attivita' rese
dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovra'
essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla
competente autorita';
g) retribuzione individuale di anzianita' del
personale della carriera prefettizia cessato dal servizio
con le modalita' indicate nell'art. 19;
h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le
funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio,
attribuite al personale della carriera prefettizia in
relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
i) un importo pari a L. 761.000 lorde mensili
pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si
provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la
categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono
determinate con riferimento al personale della carriera
prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.
3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli
importi di retribuzione accessoria corrisposti
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui
al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel
limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi
scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono
poste a carico del fondo le somme relative alla
corresponsione delle pregresse componenti di salario
accessorio spettanti durante il semestre precedente,
inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al
comma 1, lettera a).
4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota,
di regola, pari al venti per cento viene destinata al
finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione
delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno
ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra
il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni
elettorali e di protezione civile.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono
riassegnate all'anno successivo».



 
Art. 16.
Retribuzione di posizione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: Euro 20.660,00;
b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: Euro 11.370,00;
c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: Euro 5.940,00;
2. Per l'anno 2002 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2001, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a): Euro 29.460,00;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): Euro 25.440,00;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c): Euro 20.660,00;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d): Euro 19.090,00;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e): Euro 15.230,00;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f): Euro 11.770,00;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g): Euro 8.980,00.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la retribuzione di posizione correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera A): Euro 31.890,00;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera B): Euro 27.550,00;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera C): Euro 22.150,00;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera D): Euro 20.670,00;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera E): Euro 16.553,00;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera F): Euro 13.430,00;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera G): Euro 9.690,00.
4. Ai funzionari promossi alla qualifica superiore, per il periodo intercorrente tra la data di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e quella di conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.
5. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, la retribuzione di posizione e' rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
incarichi ricompresi nella posizione funzionale A): Euro 35.079,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale B): Euro 29.754,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale D): Euro 22.324,00.
6. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio e' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 7 (Progressione in carriera). - 1. Il passaggio
alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza
annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono
ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei
mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che,
avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi
presso le strutture centrali dell'amministrazione
dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale
di cui all'art. 5, hanno prestato servizio presso gli
uffici territoriali del Governo per un periodo
complessivamente non inferiore a tre anni.
2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del
comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'art.
6, comma 1, lettera a). Il corso di formazione si conclude
con un esame finale a seguito del quale al funzionario e'
attribuito un punteggio espresso in centesimi. La
graduatoria, formata sulla base della media tra i punteggi
conseguiti in sede di valutazione comparativa per
l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale,
determina la posizione di ruolo nella qualifica di
viceprefetto.
3. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
sono stabilite dal comitato direttivo della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno.
4. Le promozioni alla qualifica di viceprefetto
decorrono agli effetti giuridici ed economici dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze.
5. Con cadenza triennale il consiglio di
amministrazione effettua, agli esclusivi fini
dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianita'
dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una
valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma
1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i
viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni
di servizio nella qualifica. Il consiglio di
amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta
di una commissione nominata con decreto del Ministro
dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto
tra quelli preposti alle attivita' di valutazione e di
controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi
di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i
viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la
progressione in carriera prevista dall'art. 17».
- Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e' riportato nelle
note all'art. 15.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento,
nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture
periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire
ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito
degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione
dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro
dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del
presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro
funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza
biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di
cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dell'interno».



 
Art. 17.
Retribuzione di risultato
1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita', tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali indicate, per l'anno 2002, nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001 e, per l'anno 2003, nell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003:
anno 2002:
a) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a): 100;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): 86,11;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c): 69,85;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d): 69,04;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e): 59,76;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f): 41,11;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g): 30,65;
anno 2003:
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera A): 100;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera B): 86,10;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera C): 69,20;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera D): 68,68;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera E): 59,28;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera F): 44,34;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera G): 30,52.



Nota all'art. 17:
- Si trascrive il testo dell'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001 n. 3l6, come
sostituito dal presente decreto:
«Art. 22 (Retribuzione di risultato). - 1. Il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno
determina gli importi spettanti come retribuzione di
risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita',
tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi
raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti
parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali
indicate, per l'anno 2002, nell'art. 1 del decreto del
Ministro dell'interno 17 marzo 2001 e, per l'anno 2003,
nell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio
2003:
anno 2002:
a) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2,
lettera a): 100;
b) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2,
lettera b): 86,11;
c) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2,
lettera c): 69,85;
d) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2,
lettera d): 69,04;
e) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2,
lettera e): 59, 76;
f) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2,
lettera f): 41,11;
g) posizione funzionale di cui all'art. 1, comma 2,
lettera g): 30,65;
anno 2003:
a) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera
A): 100;
b) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera
B): 86,10;
c) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera
C): 69,20;
d) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera
D): 68,68;
e) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera
E): 59,28;
f) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera
F): 44,34;
g) posizione funzionale di cui all'art. 3, lettera
G): 30,52.
2. Qualora i risultati conseguiti siano stati
particolarmente elevati, e di cio' sia stato dato atto
nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione
di risultato determinati ai sensi del comma 1 possono
essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento,
nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.
3. In caso di modifica del decreto del Ministro
dell'interno di cui all'art. 21, comma 1, i parametri per
l'attribuzione della retribuzione di risultato saranno
determinati in sede di contrattazione decentrata ai sensi
dell'art. 14, comma 2, lettera f), del presente decreto,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla
retribuzione di risultato di cui al comma 1, tra un massimo
di 100 ed un minimo di 31».



 
Art. 18.
Trattamento economico dei consiglieri
1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto e' determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilita'.



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 4 (Accesso alla carriera). - 1. Alla carriera
prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante
pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilita'
di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per
la nomina a prefetto.
2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di
laurea specialistica. Con regolamento da emanare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad
indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il
conseguimento della laurea specialistica prescritta per
l'ammissione al concorso, nonche' i diplomi di laurea,
utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso
regolamento sono, altresi', stabilite le forme di
preselezione per la partecipazione al concorso, le prove
d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore
a quattro, le modalita' di svolgimento del concorso, di
composizione della commissione giudicatrice e di formazione
della graduatoria, e sono individuati i diplomi di
specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca
valutabili ai fini della formazione della graduatoria.
3. Per l'ammissione al concorso e' richiesta la
cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella
stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6
dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il
possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte ai
sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
4. Nel concorso il dieci per cento dei posti e'
riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile
dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso
di una delle lauree indicate agli specifici fini dal
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con
almeno due anni di effettivo servizio in posizione
funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di
uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non
utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti
agli idonei.
5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri
ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'art.
5».



 
Art. 19.
Effetti del nuovo trattamento economico
1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 14 e 16 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 14 e 16 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
Art. 20.
Disposizioni finali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.



Nota all'art. 20:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
2001, n. 316, reca il «recepimento dell'accordo per il
personale della carriera prefettizia relativo al biennio
2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi».



 
Art. 21.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 12.540.000,00 euro per l'anno 2002 ed in 21.760.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede: quanto a 3.240.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002 e 6.010.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 9.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 6.450.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'e-conomia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 111



Nota all'art. 21:
- Il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e dell'art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sono riportati nelle note alle premesse.



 
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