Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 agosto 2003
Definizione dei posti delle immatricolazioni al corso di laurea in scienze strategiche, ai corsi di laurea specialistica in biotecnologie agrarie e vegetali, in manager delle attivita' fisiche e sportive, in scienze e tecniche dello sport, in scienze e tecniche delle attivita' fisiche adattate, presso l'Universita' degli studi di Torino.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e);
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la nota in data 10 luglio 2003 con la quale il rettore dell'Universita' degli studi di Torino chiede la programmazione degli accessi al corso di laurea in scienze strategiche (per civili), afferente alla classe DS/1 ed ai corsi di laurea specialistica in biotecnologie agrarie e vegetali, afferente alla classe 7/S, in manager delle attivita' fisiche e sportive, afferente alla classe; 53/S, in scienze e tecniche dello sport e dell'allenamento, afferente alla classe 75/S e in scienze e tecniche delle attivita' fisiche adattate, afferente alla classe 76/S sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal senato accademico nelle sedute del 9 giugno e 7 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare, l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari dell'Universita' degli studi di Torino e' cosi' determinato:
corso di laurea in scienze strategiche (per civili), afferente alla classe DS/1: quaranta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e due per gli studenti stranieri residenti all'estero;
corso di laurea specialistica in biotecnologie agrarie e vegetali, afferente alla classe 7/S: venti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse;
corso di laurea specialistica in manager delle attivita' fisiche e sportive, afferente alla classe 53/S: ottanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e due per gli studenti stranieri residenti all'estero;
corso di laurea specialistica in scienze e tecniche dello sport, afferente alla classe 75/S: ottanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e uno per gli studenti stranieri residenti all'estero;
corso di laurea specialistica in scienze e tecniche delle attivita' fisiche adattate, afferente alla classe 76/S: ottanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e uno per gli studenti stranieri residenti all'estero.
2. L'ammissione degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2003
Il Ministro: Moratti
 
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