Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 1 agosto 2003, n. 200 |
Ripubblicazione del testo della legge 1° agosto 2003, n. 200, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2003). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 1° agosto 2003, n. 200, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle societa' di progetto concessionarie o contraenti generali, e' prorogato per altri dodici mesi. 3. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «da parte delle banche» sono inserite le seguenti: «ovvero di altri soggetti finanziatori». 4. All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le parole: «entro il 13 agosto 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003». 5. All'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi». 6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45. 7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Note all'articolo unico della legge di conversione: - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 9 (Delega al Governo in materia di finanziamento delle societa' di progetto). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle societa' di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche ovvero di altri soggetti finanziatori, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) la societa' finanziata potra' cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto; b) la societa' finanziata potra' costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della societa' stessa, anche a consistenza variabile; c) i diritti dei terzi contraenti delle societa' finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicita', attraverso lo strumento del registro delle imprese; d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacita' di rimborso del finanziamento». - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 22 (Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/08/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari). - 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2003, un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/1087/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le societa' di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM». - Si riporta il testo dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 42 (Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro nove mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi; b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalita' e onorabilita', periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata; c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati. Il personale gia' in servizio all'atto della trasformazione puo' optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti; d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le universita', al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione: e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprieta' dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalita' atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni; f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunita' scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessita' di garantire la qualita' della ricerca e valorizzando le specificita' scientifiche gia' esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realta' locali; g) disciplinare le modalita' attraverso le quali applicare i principi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa; h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da flessibilita' e temporaneita' e prevedere modalita' di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e); i) disciplinare le modalita' attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualita' e maggiore efficienza del servizio reso; l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale; m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti gia' concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualita' ed eccellenza; n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalita'; o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunita' scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico; p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n), nonche' al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la meta' dal Ministro della salute e per l'altra meta' dal presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalita' e di onorabilita', periodicamente verificati, e dal presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata». - Il decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45 (Disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche), non convertito in legge, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2003, n. 119. |
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