Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 1 agosto 2003, n. 200
Ripubblicazione del testo della legge 1° agosto 2003, n. 200, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2003).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 1° agosto 2003, n. 200, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle societa' di progetto concessionarie o contraenti generali, e' prorogato per altri dodici mesi.
3. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «da parte delle banche» sono inserite le seguenti: «ovvero di altri soggetti finanziatori».
4. All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le parole: «entro il 13 agosto 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».
5. All'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi».
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'articolo unico della legge di conversione:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 1° agosto
2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 9 (Delega al Governo in materia di finanziamento
delle societa' di progetto). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge sentite le competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare,
anche con opportune deroghe alle previsioni del codice
civile in materia, il finanziamento delle societa' di
progetto concessionarie o contraenti generali, da parte
delle banche ovvero di altri soggetti finanziatori,
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) la societa' finanziata potra' cedere, alle banche
che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi
quelli verso il concedente o committente, senza il consenso
del contraente ceduto;
b) la societa' finanziata potra' costituire, in
favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio
generale su tutti i beni ed i crediti della societa'
stessa, anche a consistenza variabile;
c) i diritti dei terzi contraenti delle societa'
finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma
di pubblicita', attraverso lo strumento del registro delle
imprese;
d) mantenimento del capitale sociale al fine di
salvaguardare la capacita' di rimborso del finanziamento».
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, della
legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002.), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 22 (Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2001/107/CE e 2001/08/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia di organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari). - 1. Il
Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre
2003, un decreto legislativo recante le norme per
l'attuazione delle direttive 2001/1087/CE e 2001/108/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002,
che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio,
concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le societa' di
gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di
OICVM».
- Si riporta il testo dell'art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione), come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 42 (Delega per la trasformazione degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del
Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro nove mesi, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante
riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive
modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle
attribuzioni delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, le modalita' e le condizioni
attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con
la regione interessata, possa trasformare gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte
alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e
sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del
Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la
natura pubblica degli istituti medesimi;
b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria
organizzazione al principio di separazione tra le funzioni
di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e
attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di
indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal
presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la
presenza maggioritaria di membri designati dalle
istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e
comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della
salute e della regione interessata, e assicurando che la
scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata
sulla base di idonei requisiti di professionalita' e
onorabilita', periodicamente verificati; dell'organo di
gestione fanno parte il direttore generale-amministratore
delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il
direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato
dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;
c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il
patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale
degli istituti trasformati. Il personale gia' in servizio
all'atto della trasformazione puo' optare per un contratto
di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso,
i diritti acquisiti;
d) individuare, nel rispetto della programmazione
regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le
altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria,
pubbliche e private, e con le universita', al fine di
elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza
e formazione:
e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la
proprieta' dei risultati scientifici, ivi comprese la
costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti
privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore
della ricerca biomedica e dell'industria, con modalita'
atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;
f) prevedere che il Ministro della salute assegni a
ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete,
diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche
fra quelli proposti dalla comunita' scientifica, sulla base
dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando
la necessita' di garantire la qualita' della ricerca e
valorizzando le specificita' scientifiche gia' esistenti o
nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realta'
locali;
g) disciplinare le modalita' attraverso le quali
applicare i principi di cui al presente articolo agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto privato, salvaguardandone l'autonomia
giuridico-amministrativa;
h) disciplinare i rapporti di collaborazione con
ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di
altri enti e strutture, caratterizzati da flessibilita' e
temporaneita' e prevedere modalita' di incentivazione,
anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla
lettera e);
i) disciplinare le modalita' attraverso le quali le
fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli
indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione,
possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati,
compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in
funzione della migliore qualita' e maggiore efficienza del
servizio reso;
l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di
soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato
avvengano in regime di esenzione fiscale;
m) regolamentare i criteri generali per il
riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i
procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei
riconoscimenti gia' concessi, sulla base di una
programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari
specifici secondo criteri di qualita' ed eccellenza;
n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione
del patrimonio in favore di altri enti pubblici
disciplinati dal presente articolo aventi analoghe
finalita';
o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di
organi collegiali aventi analoghe funzioni
tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria,
presso il Ministero della salute un organismo indipendente,
con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica
pubblica e privata, composto da esperti altamente
qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione
della comunita' scientifica nazionale e internazionale e
delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con
compiti di consulenza e di supporto tecnico;
p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati
ai sensi della lettera a), adeguino la propria
organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in
quanto applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n),
nonche' al principio di separazione fra funzioni di cui
alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia
composto da soggetti designati per la meta' dal Ministro
della salute e per l'altra meta' dal presidente della
regione, scelti sulla base di requisiti di professionalita'
e di onorabilita', periodicamente verificati, e dal
presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della
salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un
direttore generale nominato dal consiglio di
amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del
direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute,
sentito il presidente della regione interessata».
- Il decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45 (Disposizioni
urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche), non
convertito in legge, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 2003, n. 119.
 
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