Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2003 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n. 147 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2003), coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2003), recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. l5, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, e' prorogata fino al 30 giugno 2004. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione): «1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003.». |
| Art. 1-bis. Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia (( 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 settembre 2003» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003». 2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata: «5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.». |
| Art. 2. Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi 1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), come modificato dalla legge qui pubblicata: «1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 31 dicembre 2004, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e capacita' professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito. per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.» |
| Art. 3. Riqualificazione urbana della citta' di Palermo 1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003». Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436 (Utilizzo delle disponibilita' finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304), come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. Gli interventi strutturali previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2000. n. 238. convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, gli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti piu' significativi della citta' di Palermo gia' deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, nonche' previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il 31 dicembre 2003, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.». |
| Art. 4. Norme per la sicurezza degli impianti 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004. (( La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. )) Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. - Testo A), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. |
| Art. 5. Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici 1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato di sei mesi. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 86. comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003): «2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981. n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute piu vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinari di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.». |
| Art. 5-bis. Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte (( 1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, alla scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata e' riportato nelle note all'art. 2. |
| Art. 5-ter. Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte (( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2004 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia): «1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.». |
| Art. 5-quater. Proroga di interventi in favore del settore agricolo (( 1. E' autorizzata la spesa di 1.830.000 euro per l'anno 2003, di 1.830.000 euro per l'anno 2004 e di 2.330.000 euro per l'anno 2005, da destinare all'«Institut Agricole Regional» della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico. 2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. )) |
| Art. 6. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario 1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005». (( 1-bis. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e in conformita' all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalita' della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso con tratto dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla Societa' Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), come modificato dalla legge qui pubblicata: «3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, al fine di garantire la continuita' del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la societa' Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla medesima societa' in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti». - Il regolamento (CEE) 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969 (Regolamento del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile) e' stato pubblicato nella G.U.C.E. 28 giugno 1969, n. 156. - Si riporta il testo dell'art. 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (Direttiva del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): «Art. 5 - 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attivita' al mercato e di gestirle sotto la responsabilita' dei loro organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile in rapporto alla qualita' del servizio richiesto. Le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i principi validi per le societa' commerciali, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorita' competenti dello Stato membro. 2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi di attivita', compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi devono inoltre prevedere i mezzi che permettono la realizzazione ditali obiettivi. 3. Nell'ambito degli orientamenti di politica generale adottati dallo Stato e in considerazione dei piani o contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di finanziamento, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di: costituire con una o piu' imprese ferroviarie diverse un'associazione internazionale; stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve le disposizioni della sezione III; disciplinare le modalita' della fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione, fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alle nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile; prendere le decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri; sviluppare la loro quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di gestione innovative: avviare nuove attivita' in settori associati all'attivita' ferroviaria». |
| Art. 7. Enti pubblici 1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137». 2. Alla data di entrata in vigore (( del regolamento di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro italiano dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe. (( 2-bis. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi». 2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono piu' proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione». - Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136 (Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2003, n. 137. - Si riporta il testo dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.): «Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1. Ai sensi dell'art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresi' consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati. 3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate): «7-ter. All'art. 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003"». - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui pubblicata: «5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 113 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a societa' di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se gia' avvenuto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla societa' da essi partecipata». |
| Art. 8. Disposizioni sull'UNIRE (( 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente. 3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 e' destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonche' a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con universita' ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore. 4. All'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera d-bis), sono aggiunte le seguenti: «d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping; d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonche' definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli». 5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro validita' da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. 6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonche' a quelli che hanno gia' tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, e' consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in conformita' alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. 7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dai presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalita' di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi dei comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione. 8. La disposizione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti e' stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 5. 9. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari e' pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale. 10. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dai seguenti: «Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle .finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, e' disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonche' un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto e' ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma e' comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003». 11. Per una piu' attiva partecipazione dell'UNIRE ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono aggiunte, dopo la lettera d-quater, come introdotta dal comma 4 del presente articolo, le seguenti lettere: «d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari». 12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive modificazioni, e' rideterminata con la partecipazione di un rappresentante nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali. 13. Sulla base dei principi dell'ordinamento comunitario, ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonche' dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanata a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 11 del presente articolo, e fino alla data dei loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 5 del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente, ivi compresi quelli di natura cautelare. 14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, puo' essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo e' integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. 15. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 16. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storica-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi». 17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalita' elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonche' della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilita' dei diversi operatori coinvolti. 19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attivita' sportive e di incremento ippico. 20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonche' dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo. 21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: «diritto pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»; b) all'articolo 6, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte. 2-ter. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, e' sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali». 23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuni indennita' o compenso ne' rimborso spese. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla legge qui pubblicata: «78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi. Il regolamento e' ispirato ai seguenti principi: a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicita', provvede direttamente l'amministrazione ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi; b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie; c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni; d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e de scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravita' delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonche' di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate; d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping; d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonche' definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli; d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-septies) dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari». - Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27. - Si riporta il testo dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 (Approvazione della convenzione-tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa): «Art. 7 (Cauzione e fideiussione). - 1. Il concessionario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva per l'importo offerto in sede di aggiudicazione della gara che deve essere pari al ... % del minimo garantito annuo. La cauzione ha una durata di sei anni dalla data di inizio dell'attivita' di accettazione delle scommesse ippiche e deve essere costituita secondo le seguenti forme: in valuta legale, mediante versamento presso una banca avente sede nel territorio nazionale. La ricevuta del suddetto e' considerata documento probatorio all'avvenuta costituzione; in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento; mediante fidejussione prestata da una banca; mediante polizza fidejussoria, prestata da una societa' delle societa' di assicurazione elencate nel decreto 16 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria devono essere «a prima richiesta», ogni eccezione esclusa senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione resta a disposizione del Ministero delle finanze a specifica garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario con la presente convenzione, anche dopo la fine di quest'ultima e comunque almeno fino al ... ». - Si riporta il testo dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 (Approvazione della convenzione-tipo che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive): «Art. 8 (Cauzione definitiva). - 8.1. Il concessionario e' tenuto a prestare una cauzione definitiva a favore del CONI pari a L. 500.000.000. La cauzione ha una durata di sei anni dalla data di inizio dell'attivita' di accettazione delle scommesse sportive e deve essere costituita secondo le seguenti forme: in valuta legale, mediante versamento sul conto corrente del CONI n. 200559 presso la Banca nazionale del lavoro. La ricevuta del suddetto e' considerata documento probatorio dell'avvenuta costituzione; in titoli al portatore, di Stato o garantiti dello Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della Borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento; mediante fidejussione bancaria; mediante polizza fidejussoria, prestata da una societa' delle societa' di assicurazione elencate nel decreto 16 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria devono essere «a prima richiesta», ogni eccezione esclusa e senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione resta a disposizione del CONI, a specifica garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario, con la presente Convenzione, anche dopo la fine di quest'ultima e comunque almeno fino al 31 marzo 2007. 8.2. Qualora le somme dovute dal concessionario, a seguito di un contestato ritardo negli adempimenti di cui alla Convenzione o negli altri casi ivi previsti, non siano corrisposte nei termini, il CONI escutera' la garanzia dandone avviso al concessionario stesso, che sara' tenuto a ricostituirla entro i successivi 7 giorni feriali». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni): «Art. 8 (Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate). - 1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonche' della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse. 2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni. 3. Previo procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'art. 25 del regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, mediante riattribuzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento. Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite. 3-bis. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». - Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo): «Art. 5-bis (Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi garantiti). - 1. Al fine di consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura concorrenziale, una compiuta ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive che si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione sulla base del decreto interdirigenziale emanato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gli effetti dei predetti provvedimenti sono sospesi fino al 31 gennaio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 1° febbraio 2003». - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata: «16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche e forestali, relativamente alle scommesse ippiche, e' disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonche' un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto e' ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma e' comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003». - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357 (Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche' modificazioni delle legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, legge 11 luglio 1980, n. 312, e legge 4 ottobre 1986, n. 657): «Art. 3. - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni gia' svolte dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato e' presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata ed e' composto da: a) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato; c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato. 2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa Amministrazione. 3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicita'. Nel bilancio della stessa Amministrazione e' istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata «Servizio delle lotterie nazionali» con opportuna ripartizione in capitoli. E' soppressa la contabilita' speciale di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale gia' approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. 5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge». - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale): «Art. 16 (Giochi) - 1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale. 2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese: a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento; b) a finalita' sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua. 3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi. 4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, e' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000. 5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del decreto 25 novembre 1998, n. 418, del Ministro delle finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonche' dalla circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975)». - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia): «Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della presente legge, e' prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'art. 1, comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo. 4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo puo' essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto. 5. L'art. 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline gia' in uso dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale». - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449): «Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e' interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4. 2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. 3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare. 4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi' il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei soggetti coinvolti. 5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 1990 e' autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonche' di una lotteria internazionale. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1. 3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validita', della finalita' e della continuita' nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale. 4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il 15 dicembre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo. 5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovra' essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 1 (Riordino dell'UNIRE). - 1. L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), istituita dal regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, di seguito denominata UNIRE, e' ente di diritto pubblico di primo livello, con sede in Roma, dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero». «Art. 6 (Statuto e regolamento). - 1. Lo statuto dell'UNIRE e' deliberato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente. 2. In particolare lo statuto prevede, fra l'altro, la costituzione del consiglio generale, con funzioni consultive, nominato con decreto del Ministro e composto, oltre dal presidente dell'UNIRE che lo presiede, dai rappresentanti delle associazioni degli operatori del settore, delle organizzazioni professionali del mondo agricolo, delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale nel settore del pubblico impiego, dell'Associazione italiana allevatori (A.I.A.) e della Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.), nonche' da esperti in materie amministrative, contabili, economiche e della comunicazione sociale. Il consiglio esprime il proprio parere sugli argomenti che il presidente ritiene di sottoporre al suo esame. 2-bis. Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministraione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte. 2-ter. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani di programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, e' sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali. 3. Il regolamento di amministrazione e contabilita', entro il termine di cui al comma 1, e' deliberato dal consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Il regolamento del personale e' deliberato, entro il termine di cui al comma 1, dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'ente e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1, 3 e 4, continuano ad applicarsi all'UNIRE le disposizioni attualmente vigenti, in quanto compatibili con il presente decreto». |
| Art. 8-bis. Adempimenti relativi al registro delle imprese (( 1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine e' fissato al 31 ottobre 2003. E' prorogata fino alla stessa data la facolta' prevista all'art. 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2383 del codice civile: «Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori). - La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione, per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. La nomina degli amministratori non puo' essere fatta per un periodo superiore a tre anni. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. La pubblicita' prevista dal comma precedente deve indicare se gli amministratori cui e' attribuita la rappresentanza della societa' hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente. Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza». - Si riporta il testo dell'art. 2400 del codice civile: «Art. 2400 (Nomina e cessazione dall'ufficio). - I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni ». - Si riporta il testo dell'art. 2435 del codice civile: «Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni). - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente». - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999): «Art. 31 (Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicita). - 1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati. 2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge. 2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalita', verificata la regolarita' formale della documentazione. 3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella Gazzetta Ufficiale. 4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.». |
| Art. 9. Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «entro ventiquattro mesi», sono sostituite dalle seguenti: (( «Entro trentasei mesi». )) Riferimenti normativi: - La legge 20 ottobre 1978, n. 674, (Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1978, n. 311. - Si riporta il testo dell'art. 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come modificato dal presente articolo: «Art. 26 (Organizzazioni di produttori). - 1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di: a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati; c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita'. 2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi; b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; c) consorzi con attivita' esterne di cui all'art. 2612 e seguenti del codice civile o societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie. 3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti: a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di: 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione; 2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivita' delle organizzazioni, ad una sola di esse; 3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione; 4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalita' istituzionali; 5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi; b) contengano disposizioni concernenti: 1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate; 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni; 3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione. 4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresi', rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'art. 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresi' una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalita' istituzionali. 5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento. 6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300. 7. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione». |
| Art. 9-bis. Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio. (( 1. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: «entro il 31 dicembre 2003», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004». )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal presente articolo: «Art. 7 (Nulla osta provvisorio). - I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti allosservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonche' all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonche' quelli previsti nei casi richiamati all'art. 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dellinterno per singole attivita' o gruppi di attivita' di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982, del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non gia' emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2004». |
| Art. 10. Disposizioni sui consorzi agrari 1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e' prorogato di (( dodici mesi. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari): «4. Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorita' l'amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di societa' cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarita' delle attivita' d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione». |
| Art. 10-bis. Adeguamento degli scarichi esistenti (( 1. I termini di cui all'art. 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorche' non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole): «11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva e' stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformita' alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'art. 45». |
| Art. 11. Gestioni fuori bilancio 1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' differito al 31 dicembre 2003. Riferimenti nortmativi: - Si riporta il testo dell'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): «8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere dal 1° luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilita' per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, e' allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze». |
| Art. 12. Interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002 1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi (( meteorologici )) del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, (( pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. (( 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17. )) 2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi (( meteorologici )) di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in piu' esercizi fino ad un massimo di dieci anni. Riferimenti normativi: - Si riporta il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002: «Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3. 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno, in provincia di Bologna, a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna». - Si riporta il testo dell'art. 2364 del codice civile: «Art. 2364 (Assemblea ordinaria). - L'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non e' stabilito nell'atto costitutivo; 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della societa' riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonche' sulla responsabilita' degli amministratori e dei sindaci. L'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo puo' stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piü decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. A decorrere dal 1° luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilita' per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, e' allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze». - Il testo dell'art. 2447 del codice civile e' il seguente: «Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della societa». - Si riporta il testo dell'art. 2486 del codice civile: «Art. 2486 (Deliberazioni dell'assemblea). - Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli articoli 2363. 2364, 2365, 2367, 2371, 2372. 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379». - Si riporta il testo dell'art. 2496 del codice civile: «Art. 2496 (Riduzione del capitale). - La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le societa' per azioni. Il limite minimo del capitale, agli effetti degli articoli 2445 e 2447, e' quello indicato nell'art. 2474. In caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote». - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: «Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento). - 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, e' effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, e' effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento e' comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti. maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e' effettuato, rispettivamente: a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attivita' produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta». |
| Art. 12-bis. Opere di ripristino della officiosita' dei corsi d'acqua conseguenti a calamita' naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo. (( 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, gia' prorogato da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2005. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 4 comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677: «10-bis. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosita' dei corsi d'acqua, conseguenti a calamita' naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche piu' tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti». |
| Art. 13. Contributi alle famiglie per attivita' educative 1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: Con decreto sono inserite le seguenti: di natura non regolamentare e dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono soppresse le seguenti: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), come modificato dal presente articolo: «7. - Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005». |
| Art. 14. Disposizioni in materia d'accesso alle professioni 1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali prevista dall'art. 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, gia' prorogata fino all'anno accademico 2002- 2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, e' ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537 (Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali): «2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre il concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico 2001-2002, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'art. 4, comma 3, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, la commissione di cui al predetto art. 4, comma 3, predispone tre elaborati costituiti da 50 quesiti ciascuno. I tre elaborati sono segreti e ne e' vietata la divulgazione, I tre elaborati, appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento di ciascuna sede. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrita' dei pieghi, e' sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonche' le modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi ». |
| Art. 14-bis. Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato (( 1. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 34, commi 5 e 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): «5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze piu' immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 5.». - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia): «Art. 7. - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non piu' di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono", appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche. 3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le modalita' di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso. 4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge n. 668 del 1986. 5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psico-tecnico della Polizia di Stato e' bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le attivita' di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232». |
| Art. 15. Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni 1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004. Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, reca: «Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni», modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175. «Art. 1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240. 2. In via transitoria e alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'art. 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2001, n. 240. Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge». |
| Art. 16. Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali 1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005. 2. E' data facolta' ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005. (( 2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano gia' in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 (Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 1° agosto 2002, n. 173: «Art. 3. - 1. Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, e per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonche' coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche. 2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1 hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non e' richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'art. 31, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, cosi' come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183. 3-bis. La durata dei periodi di pratica professionale per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 e' stabilita in tre anni.». |
| Art. 17. Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi 1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 e' prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 e' prorogato al 15 gennaio 2004. 2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi): «9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati.». |
| Art. 17-bis. Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione 1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003». 2. L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se e' mutata la situazione di non metanizzazione della frazione. 3. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): «Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003. 2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. 3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. 4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. 5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'art. 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003. 6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. 7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. 10. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. 11. Sostituisce il comma 1-quater dell'art. 62, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001. 13. All'art. 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003". 14. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. 15. Il numero 11) del primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' abrogato.». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): «10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro; b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005; c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni: 1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F; 3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole; 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione; e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.». |
| Art. 17-ter. Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica (( 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale): «Art. 11 (Attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). - (Omissis). 2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento». «Art. 12 (Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalita' organizzata. Disposizioni varie). - (Omissis). 2. I programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non e' sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento». - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203: «Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale e' avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e' strettamente necessario alla lotta alla criminalita' organizzata, con priorita' per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede: a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67; b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma restando l'entita' annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare massimo. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalita' stabilite dal CIPE. 3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche' alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5. 4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande. 5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. 5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla cessione al comune richiedente. 5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio. 6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-1995 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensita' abitativa e della consistenza degli uffici statali. "L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non puo' essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato". 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6». |
| Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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