Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2003, n. 253
Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile. Si riporta il titolo a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 6 novembre 2003, n. 300: Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (( . . . . ))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'immediato reclutamento del personale della Polizia di Stato per esigenze funzionali aventi carattere di priorita', fra cui quelle di concreta attuazione dell'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente gli interventi in materia di immigrazione e asilo, nonche' di incrementare gli organici del Dipartimento della protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Accelerazione delle procedure di assunzione
di personale della Polizia di Stato

1. Per l'assunzione di mille agenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti di spesa ivi indicati, si provvede: a) per 550 unita', utilizzando la graduatoria degli idonei del
concorso per allievo agente, indetto con bando in data 8 novembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre
1996; b) per le rimanenti 450 unita', corrispondenti alla riserva di posti
di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, assumendo i primi 450 della graduatoria del concorso
per l'accesso nella carriera iniziale della Polizia di Stato,
indetto con bando in data 26 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1999. Conseguentemente i
posti del predetto concorso disponibili per la Polizia di Stato
sono aumentati da 280 a 730. L'eventuale parte residua dei 730
posti non coperta dagli idonei della Polizia di Stato e' destinata
agli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie di merito
del medesimo concorso relative all'accesso nelle carriere iniziali
delle Forze armate e delle altre amministrazioni di cui
all'articolo 18 del predetto decreto legislativo n. 215 del 2001,
previa selezione e secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con
decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa.
Per i posti eventualmente ancora non coperti, si provvede mediante
concorso riservato esclusivamente ai volontari in ferma prefissata
o in ferma breve delle Forze armate, comunque reclutati, che
abbiano concluso il periodo di ferma da non piu' di due anni.
2. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale gia' appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 1-bis (1)
(( Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge
6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2002, n. 133 ))


(( 1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: "incarichi istituzionali di governo" sono inserite le seguenti: "nazionali e dell'Unione europea nonche' ad altre personalita', da individuare con decreto del Ministro dell'interno". ))
 
Art. 2
Disposizioni in materia di personale del
Dipartimento della protezione civile

1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale, nel limite massimo di 180 unita', da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. E' garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno.
2. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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