Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2003
Aggiornamento del compenso spettante per la notifica di atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto interministeriale 14 marzo 2000 - emanato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 in data 6 giugno 2000, che fissa in L. 10.000 l'importo spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mezzo dei messi comunali;
Considerato che, ex art. 1, comma 2 del cennato decreto interministeriale, la somma spettante per ogni singolo atto notificato e' aggiornata ogni tre anni in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi comunali.
2. Al comune che vi provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile 2003, per ogni singolo atto notificato la somma di Euro 5,56, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma e' aggiornata ogni tre anni in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute, per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato.
4. Le relative spese sono poste a carico della pertinente unita' previsionale di base all'uopo individuata da ciascuna amministrazione.
Roma, 6 agosto 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro dell'interno
Pisanu
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone