Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 18 luglio 2003 |
Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia relazionale - I.P.R.» a trasferire i corsi di specializzazione in psicoterapia della sede di Rimini. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento; Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001; Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il decreto in data 12 giugno 2001 con il quale l'«Istituto di psicoterapia relazionale - I.P.R.» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso la sede di Rimini; Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Rimini da via Serpieri n. 19, a via Tempio Malatestiano n. 35; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 maggio 2003; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 2 luglio 2003, trasmessa con nota n. 582 del 4 luglio 2003; Decreta: Art. 1. 1. L'«Istituto di psicoterapia relazionale - I.P.R.», abilitato con decreto in data 12 giugno 2001 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Rimini corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a trasferire la sede da via Serpieri n. 19, a via Tempio Malatestiano n. 35. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2003 Il capo del Dipartimento: D'Addona |
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