IL RETTORE Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art. 6, commi 9 ed 11; Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e' stato emanato lo statuto di questa Universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235, supplemento ordinario n. 165; Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo, seduta del 17 aprile 2003 con cui e' stata approvata la modifica di statuto relativamente all'art. 25 (Giunta di facolta); Vista la nota prot. n. 2517 del 18 luglio 2003 del M.I.U.R. - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per l'autonomia universitaria e studenti - Uff. I, con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dell'art. 25 dello statuto; Decreta di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, la modifica dell'art. 25 dello statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, nel testo di seguito riportato ed evidenziato in corsivo: «Art. 25 (Giunta di facolta). - 1. La Giunta di facolta' svolge funzioni istruttorie e preparatorie dei punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di facolta' e coopera all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio. 2. La Giunta e' composta da membri di diritto e/o eletti dal Consiglio di facolta' tra i suoi componenti nel numero e secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Preside». Perugia, 7 agosto 2003 p. Il rettore: Lacaita |