Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 13 giugno 2003 |
Riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria - IAP, in Milano. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002 recante pubblicita' dei medicinali veterinari presso il pubblico e in particolare l'art. 5, comma 4, lettera b); Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 giugno 1993, recante riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, in Milano; Vista l'istanza di riconoscimento dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, IAP, con sede in Milano, via Larga 15, presentata al Ministero della salute in data 6 marzo 2003: Rilevato che nel predetto Istituto confluiscono associazioni ed enti aventi interesse alla diffusione di messaggi pubblicitari inerenti medicinali veterinari non soggetti all'obbligo di prescrizione, tra cui AISA, l'associazione nazionale industria salute animale, che risulta maggiormente rappresentativa degli industriali del settore animale; Considerato che il predetto Istituto di autodisciplina pubblicitaria e' in possesso dei requisiti previsti dalle su richiamate disposizioni legislative; Considerato che ai fini del vaglio preventivo dei messaggi pubblicitari inerenti i medicinali veterinari, l'istituto ha provveduto ad inserire nel proprio «Codice di autodisciplina pubblicitaria» un apposito regolamento allegato che riproduce le disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4 del decreto ministeriale 14 giugno 2002, e ad integrare la sezione specialistica del comitato di controllo preventivo con l'inserimento in veste consultiva di un professore universitario competente in materia medico-veterinario e del direttore dell'AISA; Considerato che il riconoscimento non comporta alcun onere di spesa a carico dello Stato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuto ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale 14 giugno 2002, l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, con sede in Milano, via Larga 15, di seguito denominato Istituto. 2. L'Istituto ha facolta' di approvare preventivamente messaggi pubblicitari concernenti medicinali veterinari destinati ad essere pubblicati sulla stampa quotidiana e periodica, e ad essere diffusi a mezzo radiofonico. 3. Ai fini previsti dal comma 2, l'Istituto esamina in sede di controllo preventivo i messaggi pubblicitari concernenti i medicinali veterinari non sottoposti ad obbligo di ricetta, ai sensi del decreto ministeriale 14 giugno 2002, sottoponendoli al vaglio della sezione specialistica del comitato di controllo integrata come in premessa. |
| Art. 2. 1. E' fatto obbligo all'Istituto di informare tempestivamente il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, di ogni modifica concernente lo statuto, la struttura dei propri organi e le norme del codice di autodisciplina. 2. L'Istituto comunica altresi' qualsiasi variazione inerente la composizione del comitato di controllo e dei membri della sezione specialistica, incaricata della valutazione dei messaggi pubblicitari relativi ai medicinali veterinari. |
| Art. 3. 1. L'Istituto comunica all'ufficio competente del Ministero della salute - Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, entro quindici giorni dal rilascio, tutte le pronunce, anche negative, complete di motivazione, emesse ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 14 giugno 2002. |
| Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 265 |
|
|
|