IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che il 29 agosto 2003 il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' stato colpito da precipitazioni meteoriche di eccezionale intensita' che hanno causato effetti rovinosi sul territorio della predetta regione; Considerato che le conseguenti frane, colate detritiche ed i gravi smottamenti e collassi di versanti hanno isolato interi centri abitati rendendo necessario, evacuare molte centinaia di persone dalle proprie abitazioni; Considerato che i detti eventi calamitosi hanno provocato vittime e dispersi nonche' ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai beni mobili ed immobili dei privati e delle imprese, unitamente ad interruzioni delle comunicazioni telefoniche; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della gravissima situazione derivante dai citati eventi calamitosi mediante ricorso a mezzi e poteri straordinari; Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2003; Decreta: Per quanto esposto in premessa e' dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 settembre 2003 Il Presidente: Berlusconi |