Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2003, n. 257
Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), 12, 14, 17 e 18;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;
Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, provvede al riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito denominato: «ENEA», secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicita' nella conduzione dei compiti e delle funzioni attribuite.



Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio
2002, n. 158), recante: «Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici» e' il
seguente:
«Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi,
correttivi o modificativi di decreti legislativi gia'
emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5
della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.».
- Il testo dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e
d) della 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63), recante: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione anuninistrativa»
e' il seguente:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214), recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'
il seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di lelegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
recante: «Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo
1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1° luglio 1998, n. 151.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36,
recante: «Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente-ENEA, a norma degli articoli 11,
comma 1, e 18 comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1999, n.
46.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002,
n. 137, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Finalita' dell'Ente

1. L'ENEA e' ente pubblico a supporto delle politiche di competitivita' e di sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale, operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed effettuare attivita' di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonche' di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo.
2. L'ENEA ha personalita' giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile ed e' dotato di un ordinamento autonomo, adottato conformemente al presente decreto, nonche' al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonche' con il Ministro degli affari esteri per quanto concerne le attivita' internazionali.
 
Art. 3.
Attivita' dell'ENEA

1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, l'ENEA svolge, in particolare, le seguenti attivita':
a) promuovere e svolgere attivita' di ricerca di base ed applicata, ivi inclusa la realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti, nei seguenti settori:
1) settore dell'energia;
2) settore dell'ambiente, in relazione sia alle interazioni con i sistemi industriali sia per il miglioramento delle condizioni di compatibilita' ambientale e di sicurezza degli stessi;
3) settore delle tecnologie e delle applicazioni nucleari, delle tecnologie delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti e delle radiazioni ionizzanti, delle altre tecnologie innovative sviluppate dall'ente nei settori dell'energia e dell'ambiente: in particolare l'ente e' responsabile del presidio scientifico e tecnologico in tema di energia nucleare;
b) curare la conduzione di grandi progetti complessi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, con prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico;
c) valutare il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi gli impatti economici e sociali, nelle aree tematiche di cui alla lettera a), con particolare riferimento a richieste formulate dalle pubbliche amministrazioni interessate;
d) fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni nei settori di competenza;
e) promuovere, nei settori di competenza, la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi nel campo scientifico-tecnologico, ivi inclusa la definizione della normativa tecnica, la partecipazione ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta competenze specifiche;
f) svolgere attivita' di comunicazione e promozione della ricerca curando la diffusione dei relativi risultati, nonche' favorire la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei risultati stessi a sostegno dello sviluppo nazionale;
g) promuovere, favorire e sostenere processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale nei settori di competenza, in particolare delle piccole e medie imprese, anche stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformita' ai principi dello sviluppo durevole;
h) collaborare con le regioni e con le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle specifiche realta' produttive del territorio;
i) effettuare la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita' del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
l) promuovere la formazione, in particolare post-universitaria, e la crescita tecnico professionale dei ricercatori nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con le universita' nazionali ed internazionali sulla base di apposite convenzioni;
m) curare la realizzazione e gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;
n) svolgere ogni altra attivita' funzionale al perseguimento delle finalita' istituzionali.
2. Le predette attivita' devono essere svolte nell'ambito del piano triennale delle attivita' di cui all'articolo 16, nel quadro del Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in conformita' agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana all'Unione europea ed alle altre organizzazioni internazionali.
3. L'ENEA potra', ai fini della valorizzazione ed utilizzazione dei risultati delle proprie attivita' di ricerca, nonche' per il migliore sfruttamento dei brevetti dei propri beni e servizi, conferire i relativi diritti alla societa' di cui all'articolo 18.
 
Art. 4.
O r g a n i

1. Sono organi dell'ENEA:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
 
Art. 5.
Presidente

1. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con esperienza almeno triennale nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Il presidente e' nominato, con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive.
2. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, puo' essere collocato fuori ruolo e se professore o ricercatore puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENEA e cura i rapporti esterni con le istituzioni ed amministrazioni pubbliche, nazionali, comunitarie ed internazionali, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura e con il mondo industriale nazionale, comunitario ed internazionale.
5. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.
6. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito da un vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, che puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 20.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente:
«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari
competenti, fatte salve le procedure di designazione
previste dalla normativa vigente per specifici enti e
istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente
comma possono restare in carica per non piu' di due
mandati.
Il periodo svolto in qualita' di commissario
straordinario e' comunque computato come un mandato
presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente
comma, in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i
predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1980, n. 209), recante:
«Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica», come modificato dalla legge 9 dicembre 1985, n.
705 e dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, e' il
seguente:
«Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilita). - Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
con altri impieghi pubblici o privati, il professore
ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la
durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];
5) nomina a presidente o vice presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) [nomina a membro del Consiglio superiore della
magistratura];
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di
provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione
nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10),
11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3)
dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078,
sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e' comunque loro
preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilita' che si verifichino successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'.».



 
Art. 6.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sette membri, in possesso di elevate competenze scientifiche e gestionali, dei quali due sono designati dal Ministro delle attivita' produttive, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla nomina provvede il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
3. Il consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, indirizzo e controllo strategico. In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) individua gli obiettivi e le priorita' delle attivita' dell'ente;
b) verifica l'attuazione dei programmi;
c) nomina il direttore generale, su proposta del presidente;
d) elabora ed approva il regolamento di organizzazione e funzionamento e quello del personale dell'ente;
e) approva il piano triennale, il piano annuale di attivita' ed i loro aggiornamenti;
f) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relazioni di accompagnamento;
g) delibera in materia di costituzione di societa', partecipazioni dell'ENEA a societa', associazioni e consorzi, designazione dei rappresentanti nei relativi organi, conclusione di accordi di rilevante importanza;
h) nomina i dirigenti e i responsabili delle unita' organizzative di cui agli articoli 13 e 14 e provvede all'attribuzione delle relative funzioni.
4. Il consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sulle materie che il regolamento di organizzazione e funzionamento affida alla sua competenza.
5. Il consiglio di amministrazione nomina il vice presidente e i membri del comitato di valutazione.
 
Art. 7.
Consiglio scientifico

1. Presso l'ENEA e' istituito il consiglio scientifico, che e' composto da undici membri, scelti tra i rappresentanti della comunita' scientifica nazionale ed internazionale, nominati dal presidente dell'ente, tre dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tre del Ministro delle attivita' produttive, tre piu' uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio scientifico elegge al proprio interno il presidente tra i membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. I componenti del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il consiglio scientifico ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'Ente. In particolare, il consiglio:
a) individua le possibili linee evolutive della ricerca e propone le iniziative dell'ente finalizzate alle politiche di sostegno allo sviluppo durevole e sostenibile nei settori di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;
b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori di competenza a livello internazionale;
c) esprime al consiglio di amministrazione pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano triennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca svolta dall'ente;
d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.
 
Art. 8. Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di
industrializzazione

1. Presso l'ENEA e' istituito il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, che ha compiti propositi e consultivi relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'ente con particolare riferimento alle strategie industriali. In particolare, il comitato:
a) individua le possibili linee evolutive della ricerca nei settori produttivi di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;
b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori produttivi di competenza a livello nazionale;
c) esprime al consiglio di amministrazione, pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano pluriennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca a fini produttivi svolta dall'ente;
d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.
2. Esso e' composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di cui tre sono designati dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attivita' produttive, con funzioni di presidente, e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La partecipazione al comitato non comporta il percepimento di indennita' o compensi in qualsiasi forma.
 
Art. 9.
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro delle attivita' produttive, un membro effettivo, con funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Alla nomina provvede il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto.
2. I membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.



Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
recante: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE,
relativa all'abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37.
- Il testo dell'art. 2403 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo ed accertare la regolare tenuta della
contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e
l'osservanza delle norme stabilite per la valutazione del
patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno
ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei
valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla
societa' in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel
libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.».



 
Art. 10.
Comitato di valutazione

1. Presso l'ENEA e' istituito il comitato di valutazione, che ha il compito della valutazione periodica dei risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' di ricerca dell'ENEA, come indicato dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nel piano annuale, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.).
2. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia, avvalendosi della collaborazione del direttore generale dell'ENEA per il supporto logistico necessario allo svolgimento dei compiti assegnati. Il comitato di valutazione invia al C.I.V.R. ed al consiglio di amministrazione dell'ENEA la relazione di valutazione periodica sui risultati scientifici e tecnologici della sua attivita' di ricerca. La relazione viene successivamente inviata dal C.I.V.R. al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il numero, la composizione, le modalita' di nomina e di funzionamento del comitato di valutazione dell'ente sono definite dal C.I.V.R., d'intesa con il presidente dell'ENEA.



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, come modificato dal decreto legislativo 29
settembre 1999, n. 381, e' il seguente:
«Art. 5 (Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca). - 1. E' istituito, presso il MURST, il comitato
di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR),
composto da non piu' di sette membri, anche stranieri, di
comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una
pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il
comitato, sulla base di un programma annuale da esso
approvato:
a) svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e
alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale. A tal fine promuove la
sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di
metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della
ricerca;
b) determina i criteri generali per le attivita' di
valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone
l'applicazione;
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni,
progetta ed effettua attivita' di valutazione esterna di
enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di
progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o
finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attivita'
svolte e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri
interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalita' per la costituzione,
da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove cio' sia
previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato
incaricato della valutazione dei risultati scientifici e
tecnologici dell'attivita' complessiva dell'ente e, ove
ricorrano, degli istituti in cui si articola.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne
e' determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la durata del
mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
3.
4. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono
determinate con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo
stato di previsione del MURST.
5.
6. Le competenze di indirizzo e di promozione del
comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il
comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art.
2, comma 3, del presente decreto e puo' ricorrere,
limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a
societa' od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di appalti di servizi.».



 
Art. 11.
Struttura organizzativa

1. L'ENEA si articola in dipartimenti, in numero non superiore a cinque, e in direzioni centrali, in numero non superiore a tre.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina l'articolazione dei dipartimenti e delle direzioni centrali in strutture di secondo livello, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Al vertice della struttura organizzativa e' posto il direttore generale.
4. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA puo' prevedere l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di ulteriori unita' organizzative, costituenti articolazioni settoriali ovvero locali di quelle di primo livello, necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
 
Art. 12.
Direttore generale

1. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza naturale del mandato del presidente, e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed e' scelto tra persone di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale.
2. Il direttore generale puo' essere confermato.
3. Il direttore generale e' responsabile della gestione dell'ENEA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. In particolare, il direttore generale:
a) esercita i poteri di direzione e gestione, conformemente agli atti approvati dal consiglio di amministrazione ed agli indirizzi espressi dal presidente;
b) predispone la proposta di piano triennale e di piano annuale dell'ENEA, sulla base delle proposte dei direttori dei dipartimenti ed in conformita' agli obiettivi, priorita' e programmi definiti dal consiglio di' amministrazione;
c) attua le delibere del consiglio di amministrazione;
d) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al consiglio di amministrazione;
e) esercita le ulteriori competenze assegnategli dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nonche' quelle necessarie per la gestione dell'ente;
f) ha potere generale di proposta al consiglio di amministrazione.
 
Art. 13.
Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture organizzative di primo livello, responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni dell'ENEA. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali e strumentali, con riferimento a grandi aree di materie omogenee, individuate in relazione alle finalita' dell'ente ed ai settori di intervento, garantendo l'integrazione delle competenze e la multidisciplinarieta' dei compiti. Ai dipartimenti sono altresi' attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento delle unita' di secondo livello e compiti di organizzazione, allocazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite, nel rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti.
2. Con riferimento alle specifiche aree di competenza, ciascun dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare:
a) elabora le proposte di piano triennale ed annuale per le attivita' di competenza;
b) gestisce gli investimenti in grandi infrastrutture, su mandato del consiglio di amministrazione;
c) coordina e controlla l'attivita' delle strutture di secondo livello;
d) alloca le risorse presso le strutture di secondo livello in relazione al piano triennale ed al piano annuale dell'ente;
e) propone al consiglio di amministrazione le politiche di gestione e sviluppo tecnico-professionale dei ricercatori;
f) coordina le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle tematiche di competenza;
g) valorizza la ricerca sul territorio, anche predisponendo e proponendo accordi di programma e attivita' di agenzia, interagendo con tutti i soggetti pubblici e privati;
h) fornisce al consiglio di amministrazione relazioni e proposte sulla costituzione di nuove societa', sull'acquisizione di partecipazioni e sull'avvio di attivita' di societa', consorzi e distretti industriali sulle tematiche di competenza;
i) coordina, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, ove necessario, progetti e programmi comuni a piu' dipartimenti;
l) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di competenza.
 
Art. 14.
Direzioni centrali

1. Le direzioni centrali sono unita' organizzative espletanti attivita' di interesse generale, comuni a piu' organi o dipartimenti.
2. Le direzioni centrali, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare:
a) assicurano l'elaborazione dei bilanci;
b) curano l'amministrazione del personale;
c) gestiscono i processi di pianificazione e controllo di gestione;
d) gestiscono il sistema informativo gestionale e la rete di comunicazione dell'ente;
e) gestiscono la comunicazione esterna;
f) curano i servizi generali e gli acquisti di funzionamento dell'ente, non inerenti le attivita' correnti della rete scientifica;
g) gestiscono gli affari societari;
h) forniscono assistenza e supporto legale;
i) supportano la rete scientifica nella vendita di beni e servizi a terzi;
l) gestiscono il patrimonio immobiliare.
 
Art. 15.
Incompatibilita' ed indennita'

1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, di direttore generale, di direttore di dipartimento e delle strutture di cui all'articolo 14, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
2. Il presidente dell'ENEA, i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere direttori di dipartimento o di divisione o dei programmi di ricerca dell'ente, ne' possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'ENEA.
3. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i direttori di dipartimento non possono essere amministratori o dipendenti di societa' operanti nei settori di intervento dell'ENEA, ad esclusione di quelle partecipate dallo stesso ente, ne' possono avere altri interessi diretti e indiretti nell'attivita' svolta da tali societa'.
4. Le indennita' di carica del presidente e del vice presidente dell'ENEA, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. I compensi dei componenti del consiglio scientifico e del comitato di valutazione sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ENEA, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 
Art. 16.
Piani di attivita'

1. L'ENEA opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli indirizzi del Ministro delle attivita' produttive. Il piano comprende la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale.
2. Oltre al piano triennale e' previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attivita' da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici obiettivi, attivita', risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione.
3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro delle attivita' produttive ai sensi del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.



Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente:
«2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata
triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca e tenendo conto delle
iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita'
di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel
rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali,
le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli
interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello
Stato.».



 
Art. 17.
Strumenti

1. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 l'ENEA puo' anche:
a) stipulare convenzioni, accordi, accordi di programma e contratti con soggetti pubblici o privati interessati;
b) costituire o partecipare a consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
c) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
d) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, anche mettendo a disposizione le proprie strutture operative;
e) coordinare attivita' di soggetti terzi nei propri settori di competenza;
f) avvalersi di ogni altro strumento necessario al conseguimento delle finalita' istituzionali dell'ente.
2. L'ENEA riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale e del piano annuale dell'ente.
3. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina il ricorso agli strumenti di cui al comma 1 e stabilisce le modalita' di funzionamento, di organizzazione e di controllo degli stessi.
 
Art.18.
Societa' di gestione

1. Al fine di valorizzare i risultati della ricerca, l'ENEA e' autorizzata a costituire una societa' di diritto privato alla quale possono essere trasferite dagli aventi diritto la titolarita' e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attivita' di ricerca dell'ente.
2. Nel rispetto dei criteri di economicita' ed efficienza, la societa' di cui al comma 1 gestisce le partecipazioni detenute dall'ENEA nelle aziende industriali, che le sono trasferite in esecuzione di un programma di ristrutturazione organizzativa e produttiva, approvato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENEA.
3. La societa' di cui al comma 1 puo' assumere partecipazioni, anche di maggioranza, al capitale di altre societa' il cui oggetto sociale sia strumentale al perseguimento delle finalita' proprie dell'ENEA.
 
Art. 19.
Entrate

1. Le entrate dell'ENEA sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative di ricerca;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
d) dai mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio;
e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di beni e servizi;
f) dai ricavi ottenuti con la cessione di brevetti o cessione di know-how;
g) dagli utili o dividendi derivanti dalla partecipazioni a societa' di capitali o ad altre forme associative;
h) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attivita'.
 
Art. 20.
Regolamenti

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il consiglio di amministrazione dell'ENEA, e' tenuto a predisporre il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente da sottoporre all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive, previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, in particolare:
a) detta le regole di funzionamento degli organi dell'ente individuando i loro compiti specifici;
b) definisce la struttura organizzativa dell'ente individuando l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle singole unita' previste dagli articoli 13 e 14, nonche' delle unita' di secondo livello nelle quali esse si articolano, ivi compreso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche' l'istituzione di un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c) definisce le procedure per la nomina dei responsabili delle unita' organizzative previste dagli articoli 13 e 14;
d) definisce le modalita' per la gestione e l'amministrazione del personale, prevede le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale, individua gli strumenti contrattuali che possono essere utilizzati per l'acquisizione del personale;
e) definisce le modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
f) definisce le procedure per la pianificazione ed il controllo di gestione, nonche' per la redazione dei bilanci;
g) definisce procedure e strumenti che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
h) definisce la disciplina per l'approvvigionamento di beni e servizi in conformita' con la normativa nazionale e comunitaria vigente;
i) definisce le regole per il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 17 e 18 e stabilisce le modalita' di controllo degli stessi;
l) definisce le modalita' per le assunzioni e nomine dei dirigenti e di altre funzioni dirigenziali e per le nomine del responsabili delle unita' organizzative di primo livello.
3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento puo' prevedere le modalita' di adozione di ulteriori regolamenti interni o di altri atti di organizzazione e gestione disciplinandone il procedimento di formazione ed approvazione.



Nota all'art. 20:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.



 
Art. 21.
Personale

1. Il rapporto di lavoro del dipendenti dell'ENEA e' regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo definisce il comparto di contrattazione del personale dell'ENEA.
2. L'ENEA si avvale, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito di un organico complessivo, coerente con il piano triennale e il piano annuale dell'ente, che e' determinato con l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, in modo comunque che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa.
3. L'ENEA, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 20 e previo parere del Ministro per la funzione pubblica, adegua la disciplina del personale in organico alla norme del comma 1.



Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge
su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma
4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
enti pubblici, gia' appartenenti alla decima qualifica
funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di
ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza
alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle
amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in
separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel
rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo
per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario
quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le
aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art.
41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione
di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi e
gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'art.
1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonche' per
gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di
cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge, che, in
posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti
tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la durata dei contratti collettivi
nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare
piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non
possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.».
- Il testo dell'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo
25 luglio 1997, n. 250, adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei
dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa
depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi
ed individuali in base alle disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e
prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il
potere di indirizzo le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che li
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47.».



 
Art. 22.
Vigilanza e controllo

1. Il Ministro delle attivita' produttive vigila sul corretto andamento dell'ENEA e verifica il perseguimento del suoi fini istituzionali. In particolare, il Ministro approva:
a) le proposte di piano triennale e di piano annuale deliberate dal consiglio di amministrazione;
b) il bilancio consuntivo dell'ente;
c) la costituzione di societa', consorzi ed altre forme associative di cui all'articolo 17 e i relativi statuti;
d) la partecipazione dell'ente a societa', consorzi ed altre forme associative di cui all'articolo 17;
e) le modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento.
2. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale e del piano annuale dell'ENEA senza osservazioni da parte del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli ambiti di rispettiva competenza, i piani si intendono approvati. Sul piano annuale e sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti dal consiglio di amministrazione dell'ente e acquisiti nel termine perentorio di sessanta giorni, i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.
3. I bilanci consuntivi e le relazioni del collegio dei revisori sono inviate al Ministro delle attivita' produttive entro il 30 aprile di ogni anno. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del bilancio consuntivo dell'ente senza osservazioni da parte del Ministro delle attivita' produttive, il bilancio si intende approvato ed e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. L'ENEA e' soggetto al controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.



Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.
259 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n.
84), recante «Partecipazione della Corte dei conti al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria» e' il seguente:
«Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione.».
- Il testo dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 dicembre 1933, n. 286), recante: «Approvazione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato», come
modificato dalla legge 16 novembre 1939, n. 1889 e dalla
legge 3 aprile 1979, n. 103, e' il seguente:
«Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che
sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono
essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e
giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al
primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi
indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura
dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata
delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese
agli enti regionali, previa deliberazione degli organi
competenti.».



 
Art. 23.
Relazione annuale al Parlamento

1. Il Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta dall'ENEA e dalle societa' o consorzi da essa comunque partecipati.
 
Art. 24.
Commissariamento

1. Per gravi e motivate ragioni, inerenti il corretto funzionamento dell'Ente ed il perseguimento del suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, puo' essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del presidente e del consiglio di amministrazione, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.
 
Art. 25.
Norme transitorie e finali

1. Il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dell'ENEA sono nominati entro sessanta giorni dall'approvazione del presente decreto legislativo e con il loro insediamento cessano gli organi attualmente in carica.
2. Fino all'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, di cui all'articolo 20, continuano a trovare applicazione i regolamenti dell'ente attualmente vigenti.
3. Entro centottanta giorni dall'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente, di cui all'articolo 20, il consiglio di amministrazione e' tenuto a sottoporre al Ministro delle attivita' produttive un piano di razionalizzazione delle attivita' e funzioni non svolte direttamente dall'ENEA.
4. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo, non si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, in merito al limite massimo del due mandati per il presidente di enti di ricerca.
5. E' abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 settembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 25:
- Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, si vedano le note all'art. 5.



 
Allegato

Tabella riepilogativa dell'organico del personale diviso per
categorie, attualmente in servizio all'ENEA

Distribuzione del personale ENEA per livelli professionali

=====================================================================
Categorie | Totale ===================================================================== 1 .... | 0 2 .... | 2 3 .... | 3 4 .... | 30 5 .... | 206 6 .... | 331 7 .... | 634 8 .... | 360 8.1 .... | 100 9 .... | 744 9.1 .... | 496 9.2 .... | 268 D .... | 64 Totale . . . | 3.238
 
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