Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 7 agosto 2003
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art. 6, commi 9 ed 11;
Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e' stato emanato lo statuto di questa Universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1996, supplemento ordinario n. 165;
Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo, seduta del 29 maggio 2003 con cui e' stata approvata la modifica di statuto relativamente all'art. 28, comma 4;
Vista la nota prot. n. 2622 del 23 luglio 2003 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per l'autonomia universitaria e studenti - Uff. I, con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dell'art. 28, comma 4 dello statuto;

Decreta

di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, la modifica dell'art. 28, comma 4 dello statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, nel testo di seguito riportato ed evidenziato in corsivo:
«Art. 28 (Composizione dei consigli di corso di studio). - 1. Il
consiglio di corso di laurea e' costituito:
a) da tutti i professori di ruolo e dai professori ufficiali a contratto, dagli affidatari e dai supplenti nel corso;
b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori pari a 1/3 dei membri di cui alla lettera a);
c) da una rappresentanza elettiva del personale che svolge le funzioni di cui al comma 3 del precedente articolo in misura non superiore al 3% dei docenti di cui alla lettera a);
d) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 18% del totale dei membri di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
2. I docenti di cui alla precedente lettera a), qualora svolgano insegnamenti ufficiali in piu' corsi di studio, fanno parte del consiglio degli stessi.
3. La composizione dei consigli di corso di studio per le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono disciplinate in conformita' del comma 2 dell'art. 23.
4. Il consiglio di corso di laurea elegge un presidente fra i professori di ruolo di I fascia che dura in carica tre anni accademici; per tutti gli altri corsi di studio il relativo consiglio elegge il presidente tra i professori di ruolo della facolta'.
5. Ai consigli di corso di studio, diversi dai consigli di corso di laurea, appartengono tutti i docenti del corso stesso previsti al precedente comma 1, lettera a). Le rappresentanze di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1 sono elette, qualora le relative componenti esistano, e superino le percentuali stabilite nello stesso comma 1. Qualora le componenti fossero inferiori a dette percentuali, le stesse fanno parte di diritto del corso di studio. La rappresentanza elettiva degli studenti e' pari al 18% del totale dei membri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 5.
6. Le modalita' per le elezioni delle rappresentanze nel consiglio di corso di studio sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.
7. Nel caso in cui non si possa procedere all'elezione del presidente ai sensi del precedente comma 4, le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate dai consigli di facolta' che procederanno con le modalita' che riterranno piu' opportune.
8. Nei corsi di laurea e negli altri corsi di studio di nuova istituzione che non siano interamente attivati, e' costituito dalla facolta' o dalle facolta' interessate, tramite specifici accordi, un comitato coordinatore che assume le funzioni del consiglio di corso. Nella fase transitoria di attuazione della riforma degli ordinamenti didattici per i corsi in via di trasformazione puo' essere costituito un unico consiglio di corso nella composizione piu' ampia, comprendente i docenti e le rappresentanze necessarie di cui al comma 1, che esercita le competenze del vecchio e del nuovo ordinamento.
9. Le disposizioni del presente articolo valgono fino all'istituzione delle classi dei corsi di laurea e alla attuazione della conseguente normativa riguardante gli ordinamenti didattici dell'Ateneo».
Perugia, 7 agosto 2003
p. Il rettore: Lacaita
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone