Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2003
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia, ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3308).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 agosto 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia;
Vista la nota del Presidente della Giunta della regione Toscana del 18 agosto 2003, con la quale viene rappresentata la gravita' della situazione determinatasi nel territorio del comune di Pistoia a seguito della carenza di risorse idriche, causata dalle scarse precipitazioni meteoriche;
Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia del 18 agosto 2003;
Ravvisata, quindi, la necessita' ed urgenza di adottare misure di carattere straordinario ed urgente atte a garantire l'approvvigionamento idrico del comune di Pistoia;
Acquisita l'intesa della regione Toscana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso e' stato esteso anche al territorio della provincia di Foggia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;
Visto l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista la nota in data 11 giugno 2003 del Presidente della regione Molise - Commissario delegato con la quale, tra l'altro, viene rappresentata l'esigenza di prorogare le disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari;
Vista la nota in data 31 luglio 2003 del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato inerente alla medesima richiesta di proroga dei termini;
Vista la nota del 4 agosto 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.

1. Ai fini del superamento della grave crisi di approvvigionamento idrico in atto nel territorio del comune di Pistoia, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 agosto 2003 citato in premessa, il Presidente della regione Toscana e' nominato Commissario delegato, e provvede, sentiti gli enti locali interessati, alla individuazione ed alla successiva esecuzione, in termini di somma urgenza, di tutti gli interventi necessari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dallo stesso Commissario delegato.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere affidati utilizzando, ove ritenuto necessario, le deroghe di cui all'art. 2, sulla base del progetto preliminare.
4. Il progetto preliminare costituisce altresi' titolo per la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza degli interventi.
5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e temporanea possono essere adottati anche senza la preventiva determinazione dell'indennita' prescritta, che comunque deve avvenire entro i successivi trenta giorni, e costituiscono titolo per l'immediata immissione nel possesso da parte del soggetto attuatore, senza ulteriori adempimenti e previa redazione dello stato di consistenza anche con la sola presenza di due testimoni.
6. Agli oneri derivanti dalle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale si provvede con le risorse finanziarie che a tal fine saranno individuate dal Commissario delegato.
 
Art. 2.

1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il Commissario delegato e' autorizzato a derogare, ove ritenuto strettamente necessario per il superamento dell'emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 29, nonche' disposizioni connesse del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed art. 9;
decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, articoli 12, comma 1, lettera a), 15, 16, 17, 22-bis, 24 comma 3, e 49;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;
legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9;
regio decreto 24 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche articoli 93, 96 e 97;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 art. 151;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 95 e 98;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 25 e 28 e disposizioni connesse del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
leggi regionali 21 marzo 2000, n. 39 e n. 42 e disposizioni regolamentari di attuazione.
 
Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.
 
Art. 4.

1. Sono differiti al 31 marzo 2004 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002, e fino al 30 giugno 2003, dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003.
2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati dal 1° aprile 2004, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.
Gli importi comunque gia' erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate ai Commissari delegati - Presidente delle regioni Molise e Puglia che provvedono ai relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Le sospensioni dei termini previste dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e prorogate dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3279 del 10 aprile 2003, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2004. Al relativo onere si provvede a carico dei fondi del Commissario delegato - Presidente della regione Puglia, che provvede al relativo rimborso agli Enti interessati. La riscossione dei contributi e dei premi avviene con le modalita' di cui al comma 2 del medesimo art. 7 dell'ordinanza n. 3253/2002.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2003

Il Presidente: Berlusconi
 
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