Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 8 settembre 2003 |
Rettifica degli allegati A e B del decreto 5 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprieta' dell'INPDAP. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali; Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi; Visto il decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2002, con il quale e' stata dichiarata la proprieta', in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1782 del 5 novembre 2002; Visto il decreto n. 27270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002; Viste le note n. 8163 dell'8 agosto 2003 e n. 8339 del 5 settembre 2003 con le quali l'INPDAP ha richiesto la modifica dei dati catastali relativi ad alcuni immobili individuati negli allegati A e B al suddetto decreto n. 38602 del 5 novembre 2002; Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38602 del 5 novembre 2002; Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica degli allegati A e B facenti parte integrante del decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio; Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001; Decreta: Art. 1.
L'allegato A al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 e' rettificato relativamente agli identificativi catastali cosi' come risulta dall'unito prospetto n. 1 facente parte integrante del presente decreto; L'allegato B al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 e' rettificato relativamente agli identificativi catastali cosi' come risulta dall'unito prospetto n. 2 facente parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2.
Per lo stabile sito in Palermo, via Ventura, 15 - codice fabbr. 6522/01 individuato nell'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pag. 18 del supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario dell'intero stabile da cielo a sottosuolo ma di esserlo limitatamente ad alcune unita' immobiliari, appartenenti allo stesso stabile, qui di seguito individuate con la corretta indicazione del foglio catastale 33 anziche' 3 e oltre che dalla particella 842 anche dalle particelle 1047, 1031, 1033, 1035, 1046, 1047 e 1040:
----> Vedere elenco a pag. 23 della G.U. <----
Per gli stabili siti in Reggio Calabria, via Modena, 61 - codice fabbr. 0301/01 e 0301/02 individuati nell'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pag. 19 del supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario degli interi stabili da cielo a sottosuolo ma di esserlolimitatamente ad alcune unita' immobiliari, appartenenti agli stessi stabili, qui di seguito individuate con la corretta indicazione del foglio catastale RC110 anziche' 270 e della particella 115 anziche' 710:
----> Vedere elenco alle pagg. 24 - 25 della G.U. <----
Per lo stabile sito in Trieste, via Economo, 12/6-12/9-12/7-12/9 - codice fabbr. 6810/01 individuato nell'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pag. 28 del supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario dell'intero stabile da cielo a sottosuolo ma di esserlo limitatamente ad alcune unita' immobiliari, appartenenti agli stessi stabili, qui di seguito individuate con la corretta indicazione del foglio catastale V/20 anziche' 7 e della particella 5645/6 - 5645/7 - 5645/8 anziche' 149:
----> Vedere elenco a pag. 26 della G.U. <----
Per lo stabile sito in Rovigo, via Mazzini, 24 - codice fabbr. 6821/01 individuato nell'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pag. 25 del supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario dell'intero stabile da cielo a sottosuolo ma di esserlo limitatamente ad una sola unita' immobiliare, appartenente allo stesso stabile, qui di seguito individuata con la corretta indicazione del foglio catastale RO/18 anziche' 7 e della particella 861 anziche' 149:
----> Vedere elenco a pag. 26 della G.U. <---- |
| Art. 3. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 settembre 2003 Il direttore: Spitz |
| Allegato
----> Vedere allegato alle pagg. 26 - 27 della G.U. <---- |
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