Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41;
Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
Visto il codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 313;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunita' europea (Decisione spettro radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 16 luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attivita' produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l'altro, l'accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione stessa.
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorita' nazionale di regolamentazione: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita';
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
i) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;
j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;
o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattivita';
p) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessita' di autorizzazione generale;
q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o un'importante parte di essa;
r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica;
u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che puo' essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa;
aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o piu' numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che puo' inoltre, se necessario, includere uno o piu' dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- L'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166 recante:
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
2002, supplemento ordinario n. 158, cosi' recita:
«Art. 41 (Riassetto in materia di telecomunicazioni). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per
il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al
recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE,
2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, nonche' delle altre approvate
entro il termine di esercizio della delega, riguardanti:
a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica;
c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e
alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime;
d) il servizio universale;
e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati
personali nelle comunicazioni elettroniche.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adozione di un codice delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:
1) garanzia di accesso al mercato con criteri di
obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita';
2) utilizzazione efficiente dello spettro radio,
ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso
l'attribuzione della facolta' di trasferimento del diritto
d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle
comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza;
3) previsione di procedure tempestive, non
discriminatorie e trasparenti per la concessione del
diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla
condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove
compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n.
443;
4) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti amministrativi, nonche' regolazione uniforme
dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli
relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione
delle infrastrutture di reti mobili, in conformita' ai
principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
5) interoperabilita' dei servizi in tecnica
digitale;
6) affidamento all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e
garanzia sull'attuazione delle politiche di
regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte
salve le competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
249, e successive modificazioni, al decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2001, n. 317;
7) disciplina flessibile dell'accesso e
dell'interconnessione avendo riguardo alle singole
tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza
sostenibile, innovazione, interoperabilita' dei servizi e
vantaggi per i consumatori;
8) garanzia della fornitura del servizio
universale, senza distorsioni della concorrenza;
b) previsione, per le successive correzioni,
modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche
sulla base di direttive europee, dell'applicazione della
procedura prevista dall'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, secondo i medesimi
criteri e principi direttivi stabiliti nel presente comma;
c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate
dall'art. 195 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad
oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e
televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque con
previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore
a quello attualmente vigente:
1) individuazione degli illeciti di natura
amministrativa riguardanti la competenza del Ministero
delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
2) fissazione delle sanzioni amministrative da
applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla
gravita' degli illeciti;
3) determinazione delle modalita' di accertamento
degli illeciti;
4) fissazione delle sanzioni amministrative per
fattispecie costituenti contravvenzioni da 1.500 euro a
50.000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500
euro a 250.000 euro;
5) previsione, nei casi piu' gravi, ovvero in
ipotesi di reiterazione per piu' di due volte nel
quinquennio di illeciti della medesima natura, della
sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o
della revoca della concessione, autorizzazione o licenza,
nel rispetto del principio di proporzionalita';
d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni
incompatibili.».
- La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti
di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
n. L 108 del 24 aprile 2002.
- La direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva autorizzazioni) e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunita' Europee n. L 108 del 24 aprile
2002.
- La direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva quadro) e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunita' europee n. L 108 del 24 aprile
2002.
- La direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e
di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
universale) e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee n. L 108 del 24 aprile 2002.
- La direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del
16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati
delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
n. L 249 del 17 settembre 2002.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616, reca: «Sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare» ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168.
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50, reca: «Norme sulla
navigazione da diporto» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, reca: «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni» ed e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1973, n.
113.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca «Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998» ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427,
reca «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986,
n. 317, concernenti la procedura di informazione nel
settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
98/48/CE» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19
del 24 gennaio 2001.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, reca: «Approvazione del regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n.
17, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55 reca:
«Attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente
istituzione del mercato interno per i servizi delle
telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura
di una rete aperta di telecomunicazioni» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1993, n. 56.
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289 reca:
«Attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente
l'applicazione della fornitura di una rete aperta di
telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) alle linee
affittate» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 1994, n. 112.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, reca:
«Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1995, n.
81.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
4 settembre 1995, n. 420, reca: «Regolamento recante
determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di
svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 103» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 1995, n. 240.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, reca
«Attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le
direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle
comunicazioni via satellite» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1997.
- La legge 1° luglio 1997, n. 189, reca: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio
1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il
recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni
mobili e personali» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° luglio 1997, n. 151.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
1997, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, reca: «Regolamento per
l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni» ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 settembre 1997, n. 221, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, reca
«Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di
emissione di segnali televisivi» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1999 (Rettifica
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999).
- Il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, reca
«Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei
servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
292 del 15 dicembre 2000.
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427,
reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986,
n. 317, concernenti la procedura di informazione nel
settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
98/48/CE» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19
del 24 gennaio 2001.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
2001, n. 77, reca: «Regolamento di attuazione delle
direttive 97/51/CE e 98/10/CE in materia di
telecomunicazioni» ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 marzo 2001, n. 74.
- L'art. 2-bis, comma 10, della legge 20 marzo 2001, n.
66, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche'
per il risanamento di impianti radiotelevisivi» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001, cosi'
recita:
«2-bis (Trasmissioni radiotelevisive digitali su
frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
banda). - (Omissis).
10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni
adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita'
adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli
articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge
31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, reca:
«Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
156 del 7 luglio 2001, supplemento ordinario n. 177.
- La legge 3 agosto 2001, n. 317, reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo» ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto
2001.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: «Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2001, n. 447, reca: «Regolamento recante disposizioni in
materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali
per i servizi di telecomunicazione ad uso privato» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre
2001.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21, reca:
«Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la
direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di
telecomunicazioni e reti televisive via cavo» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.
- La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro
normativo per la politica in materia di spettro radio nella
Comunita' europea (Decisione spettro radio); e' pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 108
del 24 aprile 2002.
- Il decreto ministeriale 8 luglio 2002 recante
«approvazione del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio
2002, n. 169, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198,
reca: «Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per
la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443»
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del
13 settembre 2002.
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
2002, supplemento ordinario n. 240.
- L'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante:
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15
del 20 gennaio 2003, supplemento ordinario n. 5, cosi'
recita :
«Art. 41 (Tecnologie delle comunicazioni). - 1.
Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle
comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie
delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della
sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni,
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle
poste e delle comunicazioni, di predisposizione della
normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di
apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del
Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private
sulla base dell'art. 12, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione opera la Scuola superiore di
specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio
decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive
modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e'
attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla
legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo
stato di previsione del Ministero delle comunicazioni -
centro di responsabilita' amministrativa "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione" e destinati all'espletamento delle
attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e
al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle
comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio
superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie
attribuzioni quelle riconosciute in base all'art. 1,
comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum
permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente
soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio
succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i componenti del Consiglio
cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle
comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle
comunicazioni con compiti di proposta nei settori di
competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti
di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a
supporto degli organi indicati dall'art. 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del
Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta
istituzione privata di alta cultura ed e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione
elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da poter sostenere nelle sedi nazionali e
internazionali competenti, coadiuva operativamente il
Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed
interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico,
economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
connesse alle attivita' del Ministero. Al finanziamento
della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un
contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle
attivita' di ricerca. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime
convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la
Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data
7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse
generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di
monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici
della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza
con le attivita' indicate al comma 5. I dipendenti della
Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova
organizzazione, e comunque fino ad un massimo di ottanta
unita', possono chiedere di essere immessi, anche in
soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del
Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con
procedure concorsuali, secondo criteri e modalita' da
definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro
inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche
professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale
immesso compete il trattamento economico spettante agli
appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente e'
inquadrato, senza tenere conto dell'anzianita' giuridica ed
economica maturata con il precedente rapporto. Per le
finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa
annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
hanno presentato domanda di inquadramento possono essere
mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al
completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il
Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di
sperimentazione di trasmissioni televisive digitali
terrestri e di servizi interattivi, con particolare
riguardo alle applicazioni di carattere innovativo
nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i
cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi
della riserva di frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la
medesima Fondazione e soggetti abilitati alla
sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di
progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata
deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di
sperimentazione sono utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte
le seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni".
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino debitrici per canoni di
concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
posizione debitoria, senza applicazione di interessi,
mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro
novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da
parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica
soluzione se l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero
in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare
non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro
5.000.».
- La legge 8 luglio 2003, n. 172, reca: «Disposizioni
per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e
del turismo nautico» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 luglio 2003, n. 161.
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante: «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- L'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante: «Attuazione
della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile
2003, supplemento ordinario n. 61, cosi' recita :
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "servizi della societa' dell'informazione": le
attivita' economiche svolte in linea -on line- nonche' i
servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;».



 
Art. 2
Campo di applicazione
1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della societa' dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.



Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si
vedano le note alle premesse.
- Per la legge 21 giugno 1986, n. 317 e per il decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427, si vedano le note
alle premesse.
- Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, si
veda la nota all'art. 1.



 
Art. 3
Principi generali
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di liberta' delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonche' il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che e' di preminente interesse generale, e' libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
 
Art. 4
Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di
comunicazione elettronica
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
a) liberta' di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta altresi' a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicita' e tempestivita' delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprieta' pubbliche e private;
c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilita' tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralita' tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilita' di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati.
 
Art. 5
Regioni ed Enti locali
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata "Conferenza Unificata"), le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine e' istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.
2. In coerenza con i principi di tutela dell'unita' economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarieta', nell'ambito dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformita' con quanto previsto dall'ordinamento comunitario ed al fine di rendere piu' efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilita' di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.
3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'.
4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampia rispetto a quelle gia' attribuite.



Note all'art. 5:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle
premesse.
- L'art. 117 della Costituzione cosi' recita :
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».



 
Art. 6
Misure di garanzia
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso societa' controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 2, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa', dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma, si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
- L'art. 2, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n.
249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo» cosi' recita:
«Art. 2 (Divieto di posizioni dominanti). - (Omissis).
18. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base
alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo'
risultare anche in base alle caratteristiche della
composizione degli organi amministrativi o per altri
significativi e qualificati elementi.».



 
Art. 7
Ministero e Autorita'
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. L'Autorita' e' Autorita' nazionale di regolamentazione ed esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificata dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. L'Autorita', in quanto Autorita' nazionale di regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita'. Le competenze del Ministero, cosi' come quelle dell'Autorita', sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.



Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento
ordinario n. 163
- Per la legge 3 agosto 2001, n. 317, vedi le note alle
premesse.
- La legge 20 marzo 2001, n. 66 reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il
differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi.» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70.
- Per la legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano le note
alle premesse.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita» ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, supplemento
ordinario.
- Per la legge 31 luglio 1997, n. 249, si vedano le
note alla premesse.



 
Art. 8
Cooperazione tra il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato
1. Il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
2. Il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
3. Il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.
 
Art. 9
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita'
1. I ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero e dell'Autorita' adottati sulla base delle disposizioni del Codice sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza nei giudizi di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed inderogabile dalle parti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con sede in Roma; ai giudizi si applica l'articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.



Nota all'art. 9:
- L'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, cosi' recita:
«Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali
e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data
di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso
la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata.».



 
Art. 10
Comunicazione di informazioni
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorita', per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformita' alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. Tali imprese devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorita'. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorita' sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate.
2. Il Ministero e l'Autorita' forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorita' possono essere messe a disposizione di un'altra Autorita' indipendente nazionale o di analoga Autorita' di altro Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove cio' sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilita' loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorita' che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga Autorita' di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorita' riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autor ita', tale impresa deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorita' di regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformita' con la normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.
4. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.
5. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.



Nota all'art. 10:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.



 
Art. 11
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorita', quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento.
2. Il Ministero e l'Autorita', entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso e' esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.
3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dell'Autorita'.



Nota all'art. 11:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda la nota
all'art. 10.



 
Art. 12
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni
elettroniche
1. Il Ministero e l'Autorita', nell'esercizio delle funzioni di cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.
2. L'Autorita' coopera in modo trasparente con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive comunitarie recepite con il Codice; a tale scopo l'Autorita' si adopera al fine di pervenire ad un accordo preventivo con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea sui tipi di strumenti e sulle soluzioni piu' adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.
3. Oltre alla consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, alla Commissione europea e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorita' non puo' adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.
4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non puo' essere adottata per ulteriori due mesi e l'Autorita' e' tenuta a rivedere la proposta di provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine, quando:
a) o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato di riferimento differente da quelli di cui all'articolo 18;
b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 , 5 o 7 e influenzi gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa creare una barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilita' con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 13.
5. L'Autorita' tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorita' di regolamentazione di altri Stati membri e della Commissione europea e, salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.
6. In circostanze straordinarie l'Autorita', ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorita' comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.
 
Art. 13
Obiettivi e principi dell'attivita' di regolamentazione
1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Il Ministero e l'Autorita' nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice tengono in massima considerazione l'obiettivo di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.
3. Il Ministero e l'Autorita' contribuiscono nell'ambito delle loro competenze a promuovere la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
4. Il Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualita';
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
5. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4;
c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi;
d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
e) collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente del Codice.
6. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo II;
b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili;
f) garantendo il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;
g) garantendo il diritto all'informazione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo.
7. Nell'ambito delle proprie attivita' il Ministero e l'Autorita' applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. L'Autorita' si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorita' deve recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.



Note all'art. 13:
- L'art. 19 della «Dichiarazione dei diritti
dell'uomo», adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948, cosi' recita.
«Art. 19. - Ogni individuo ha il diritto alla liberta'
di opinione e di espressione, incluso il diritto di non
essere molestato per la propria opinione e quello di
cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.»
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nota
all'art. 10.
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 marzo 2000 reca: «Analisi tecnico-normativa
e analisi dell'impatto e della regolamentazione» ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2000, n. 118.
- La legge 8 marzo 1999, n. 50 reca: «Delegificazione e
testi unici di norme concernenti procedimenti
amministrativi - legge di semplificazione 1998» ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56.



 
Art. 14
Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione
elettronica
1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorita', e' fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformita' della decisione spettro radio n. 676/2002/CE.
3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilita' di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilita' ad altri operatori gia' autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le modalita' di cui ai commi 4 e 5. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso e' assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8.
4. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorita' ed il trasferimento di tali diritti e' efficace previo assenso del Ministero ed e' reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorita', comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego.
5. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorita', sentita l'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, puo' apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento dell'utilizzo di tali radiofrequenze.



Nota all'art. 14:
- Per la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio si vedano le note alle premesse.



 
Art. 15
Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
1. Il Ministero controlla l'assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati. Il Ministero, altresi', vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.
2. L'Autorita' stabilisce il piano nazionale di numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorita' vigila affinche' l'operatore cui sia stato assegnato un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.
3. L'Autorita' pubblica il piano nazionale di numerazione e le sue successive modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.
4. L'Autorita' promuove l'armonizzazione delle risorse di numerazione all'interno dell'Unione europea ove cio' sia necessario per sostenere lo sviluppo dei servizi paneuropei.
5. Il Ministero vigila affinche' non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dal piano nazionale di numerazione.
6. Il Ministero e l'Autorita', al fine di assicurare interoperabilita' completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione presta la sua collaborazione all'Autorita'.
 
Art. 16
Separazione strutturale
1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all'estero anche a livello locale, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso societa' controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuale nelle attivita' relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro.
3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari dell'impresa sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione e' effettuata in conformita' alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
 
Art. 17
Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
1. L'Autorita' nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 19, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.
3. L'Autorita', nel valutare se due o piu' imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione le Linee direttrici della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di seguito denominate "le linee direttrici".
4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa in questione.
 
Art. 18
Procedura per la definizione dei mercati

1. L'Autorita', tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate "le raccomandazioni", e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorita' applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
 
Art. 19
Procedura per l'analisi del mercato
1. L'Autorita' effettua, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici.
2. L'analisi e' effettuata:
a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni ed analisi gia' in possesso dell'Autorita' elaborate conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici;
b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione;
c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.
3. Quando l'Autorita' e' tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67, 68 e 69 a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.
4. L'Autorita', se conclude che un mercato e' effettivamente concorrenziale, non impone ne' mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano gia' in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi e' comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
5. Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato rilevante non e' effettivamente concorrenziale, l'Autorita' individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove gia' esistano.
6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l'Autorita' tiene conto degli obiettivi e dei principi dell'attivita' di regolamentazione di cui all'articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza.
7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione europea, l'Autorita' effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma 3.
8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento.



Note all'art. 19:
- L'allegato 1, parte I - della Direttiva 97/33/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997
sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e
finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi
di fornitura di una rete aperta (ONP) - Gazzetta Ufficiale
n. L 199 del 26 luglio 1997, cosi' recita:
«Allegato 1 RETI PUBBLICHE DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI
DI TELECOMUNICAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO SPECIFICI
(di cui all'art. 3, paragrafo 2). Le reti pubbliche di
telecomunicazione e i servizi pubblici di telecomunicazione
a disposizione del pubblico indicati di seguito sono
ritenuti di primaria importanza a livello europeo.
Gli organismi che forniscono le reti pubbliche di
telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione a
disposizione del pubblico specificati in appresso e che
detengono una quota di mercato significativa devono
assolvere agli obblighi specifici in materia di
interconnessione e accesso di cui all'art. 4, paragrafo 2,
e agli articoli 6 e 7.
Parte 1.
Rete telefonica pubblica fissa.
Per rete telefonica pubblica fissa si intende la rete
pubblica di telecomunicazione a commutazione per il
trasferimento tra punti di terminazione di rete in
posizioni fisse e informazioni audio nella larghezza di
banda di 3,1 kHz; detta rete supporta, tra l'altro:
la telefonia vocale;
le comunicazioni fax del gruppo III, in base alle
raccomandazioni dell'UIT-T nella "serie-T";
la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso
modem ad una velocita' minima di 2 400 bit/s, in base alle
raccomandazioni dell'UIT-T nella "serie-V".
L'accesso al punto terminale di rete dell'utente finale
avviene attraverso uno o piu' numeri attribuiti nell'ambito
del piano di numerazione nazionale.
Servizio telefonico pubblico fisso secondo la direttiva
95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura
di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale.
Per il servizio telefonico pubblico fisso si intende la
fornitura agli utenti finali in posizioni fisse di un
servizio per effettuare e ricevere chiamate nazionali e
internazionali; puo' includere l'accesso ai servizi di
emergenza (112), la fornitura dei servizi tramite
operatore, i servizi di informazione abbonati, la fornitura
di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un
servizio a condizioni speciali e/o la fornitura di opzioni
speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze
sociali.
L'accesso all'utente finale avviene attraverso uno o
piu' numeri attribuiti nell'ambito del piano di numerazione
nazionale.».
- La direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime
di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale
e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un
ambiente concorrenziale, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Comunita' europee n. L 101.
- Il Regolamento (CE) 18 dicembre 2000, n. 2887/2000:
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'accesso disaggregato alla rete locale, e' pubblicato
nella G.U.C.E. 30 dicembre 2000, n. L 336.



 
Art. 20
Normalizzazione
1. Il Ministero vigila sull'uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilita' dei servizi e migliorare la liberta' di scelta degli utenti.
2. Fintantoche' le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).
 
Art. 21
Interoperabilita' dei servizi di televisione interattiva digitale
1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l'Autorita', sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei mezzi d'informazione e alla diversita' culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 1:
a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare un'API aperta;
b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta in conformita' ai requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.
2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 42, comma 2, lettera b), l'Autorita', sentito il Ministero, incoraggia i proprietari delle API a rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.
 
Art. 22
Procedure di armonizzazione
1. Il Ministero e l'Autorita', nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13. Qualora il Ministero o l'Autorita' decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.
 
Art. 23
Risoluzione delle controversie tra imprese
1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, l'Autorita', a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.
2. L'Autorita' dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorita' comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorita' adotta al piu' presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorita' persegue gli obiettivi di cui all'articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorita' nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni del Codice.
4. La decisione dell'Autorita' deve essere motivata, nonche' pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorita' nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
 
Art. 24
Risoluzione delle controversie transnazionali
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorita' di regolamentazione di un altro Stato membro, si applica la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti Autorita' nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorita' al fine di risolvere una controversia e' conforme alle disposizioni del Codice.
3. L'Autorita', congiuntamente all'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorita' e l'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non e' stato adito un organo giurisdizionale, l'Autorita' coordina i propri sforzi con l'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 13.
4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
 
Art. 25
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica
1. L'attivita' di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e' libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, e' assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attivita' e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa e' abilitata ad iniziare la propria attivita' a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della di chiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, puo' aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine e' ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. L'impresa interessata puo' indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'.
8. Una autorizzazione generale puo' essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, puo' comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.



Note all'art. 25:
- L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" cosi'
recita:
"Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di
un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, ad esclusione delle
concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge
29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei
requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio'
destinate che comportino valutazioni tecniche
discrezionali, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi,
l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di
inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica
amministrazione competente, attestante l'esistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente
accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di
prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta
giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e
disporre, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei
suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.".
- L'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo" cosi' come modificato dal presente decreto
e' il seguente:
" Art.1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1. E' istituita l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
"Autorita'", la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la
denominazione di "Ministero delle comunicazioni".
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la
commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna
commissione e' organo collegiale costituito dal presidente
dell'Autorita' e da quattro commissari. Il consiglio e'
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono
quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi,
uno per la commissione per le infrastrutture e le reti,
l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In
caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un
commissario, la Camera competente procede all'elezione di
un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza
ordinaria del mandato dei componenti l'Autorita'. Al
commissario che subentri quando mancano meno di tre anni
alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto
di conferma di cui all'art. 2, comma 8, della legge
14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorita' e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa
con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del
nominativo del presidente dell'Autorita' e' previamente
sottoposta al parere delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il
rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993,
n. 206, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni
sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3
dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di
volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il
medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche'
conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle
comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria,
determina gli standard per i decodificatori in modo da
favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa
l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono
altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito
regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
per la definizione dei criteri di individuazione dei
soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro
nazionale della stampa e del Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge
6 agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche
con riferimento alle tariffe massime, per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le
controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni
dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai
gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
di interruzione del servizio agli utenti, formulando
eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli
utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita'
avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da
un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e
soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale
e le modalita' di determinazione e ripartizione del
relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi
nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che
ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani
di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente
gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti
privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali
indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
le concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali
di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di
ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di
attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'art.
182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma
e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e
sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
in materia di equita' di trattamento e di parita' di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme
di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo
schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in
ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila
sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati
da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che
svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la
rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad
effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme
legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle
comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
dell'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione", ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per
il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la
determinazione dei relativi contributi, nonche' il
regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
concessioni e delle autoriz-zazioni in materia
radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle
attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri
previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche'
tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente
attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
e alla commissione per i servizi e i prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere
ridistribuite con il regolamento di organizzazione
dell'Autorita' di cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono
tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di
concessioni o autorizzazioni, deve consentire
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
servizio universale e quella dell'attivita' di
installazione e gestione delle infrastrutture separata da
quella di fornitura del servizio e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere
attuata nel termine previsto dal regolamento di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle
telecomunicazioni pubblicano entro due mesi
dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di
cui al presente comma.
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato,
nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge
14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita' di
svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione
nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita'
operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei componenti della Autorita' attraverso l'emanazione di
un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i
regolamenti di cui al presente comma sono adottati
dall'Autorita' con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di
denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita'
e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le
modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere fra utenti o categorie
di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare
entro trenta giorni dalla proposizione del-l'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdi-zionale sono sospesi fino alla scadenza del
termine per la conclusione del procedimento di
conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le
procedure relative ai criteri minimi adottati dalle
istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione
delle procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I criteri individuati
dall'Autorita' nella definizione delle predette procedure
costituiscono principi per la definizione delle
controversie che le parti concordino di deferire ad
arbitri.
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero
delle comunicazioni e degli organi del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle
istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le
norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita' i
comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi
dall'insediamento, ai quali sono altresi' attribuite le
competenze attualmente svolte dai comitati regionali
radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli
indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai
componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro
il termine di cui al secondo periodo e in caso di
inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le
comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un regolamento per definire le materie di sua
competenza che possono essere delegate ai comitati
regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle
funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di
soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono
esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti
organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati
regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente
mediante le procedure di mobilita' previste dall'art. 4,
comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,
n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, risulti applicato al relativo
ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta
al personale in posizione di comando dall'Ente poste
italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei
limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita
dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti
sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del
tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i
mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle
telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del
personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero,
rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro,
sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della
Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico
settore della radiodiffusione e dell'editoria.
16. (Comma abrogato dal presente decreto).
17. E' istituito il ruolo organico del personale
dipendente dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta
unita'. Alla definitiva determinazione della pianta
organica si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme
dell'Autorita', in base alla rilevazione dei carichi di
lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente e
compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo,
puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato,
in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
previste dall'art. 2, comma 30, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,
di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di
fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a trenta unita' e per non
oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di
ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
l'indennita' prevista dall'art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge
l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, mediante apposita
selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente
dal Ministero delle comunicazioni e dall'ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria purche' in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
delle singole funzioni.
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del
presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12
e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche'
il secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n.
416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono
abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge 6 agosto
1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile
con le disposizioni della presente legge. Dalla data del
suo insediamento l'Autorita' subentra nei procedimenti
amministrativi e giurisdizionali e nella titolarita' dei
rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per individuare le competenze trasferite, coordinare
le funzioni dell'Autorita' con quelle delle pubbliche
amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati,
indicate nei regolamenti stessi.
24. Presso il Ministero delle comunicazioni e'
istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto
oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da
esperti di riconosciuta competenza e da operatori del
settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio
e di proposta nel settore della multimedialita' e delle
nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del
Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo
Stato.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il
Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai
fini di quanto previsto dall'art. 1-bis del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita'
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. La competenza di primo grado e' attribuita
in via esclusiva ed inderogabile al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio,
chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di
provvedimenti del-l'Autorita', puo' definire immediatamente
il giudizio nel merito, con motivazione in forma
abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti
al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione
della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono
ridotti della meta' ed il dispositivo della sentenza e'
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con
deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del
provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del
merito della causa deve essere celebrata entro sessanta
giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio
amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle
spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno
facolta' di proporre appello contro la sentenza pronunciata
dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito
dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei
motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di
appello immediato si applica l'art. 33 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio
nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
associazioni rappresentative delle varie categorie degli
utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e
massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti e della dignita' della persona o delle particolari
esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al
Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e
privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o
svolgono attivita' in questi settori su tutte le questioni
concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo
comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di confronto
e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento
l'Autorita' detta i criteri per la designazione,
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il
quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le
proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati
personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste
dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al
vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621 del
codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
dati e delle notizie richiesti dall'Autorita' sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa
Autorita'.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la
violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo'
essere disposta nei confronti del titolare di licenza o
autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.".



 
Art. 26
Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale
1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformita' agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorche' tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale da' loro inoltre il diritto di:
a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
b) poter essere designate quali fornitori di una o piu' prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.
 
Art. 27
Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. Ogni qualvolta cio' sia possibile e sempre che il rischio di interferenze dannose sia trascurabile secondo le disposizioni del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, l'uso delle frequenze radio non e' subordinato alla concessione di diritti individuali di uso.
2. Qualora l'utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla concessione di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle deriva dall'autorizzazione generale e le relative condizioni di uso sono in essa stabilite.
3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformita' delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I.
4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale.
5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa vigente in materia di concessione di diritti di uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, i diritti di uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel concedere i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all'articolo 14.
6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio puo' essere limitato solo quando cio' sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze stesse in conformita' all'articolo 29 e all'articolo 14, comma 1.
7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 29.
8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri.
9. Qualora l'Autorita' decida, previa consultazione delle parti interessate ai sensi dell'articolo 11, che i diritti di uso dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro cinque settimane.
 
Art. 28
Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso
delle frequenze radio e dei numeri
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell'allegato n. 1. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie. L'autorizzazione generale e' sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3, 43, 45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale e' fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche indicate nella parte A dell'allegato n. 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtu' di altre disposizioni normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri il Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti B e C dell'allegato n. 1.
 
Art. 29
Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere
per le frequenze radio
1. Quando debba valutare l'opportunita' di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio, l'Autorita':
a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilita' degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunita' di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo 11;
c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni;
d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;
e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.
2. L'Autorita', qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti.
3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorita'. Tali criteri di selezione devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13.
4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativa, il Ministero, su richiesta dell'Autorita', proroga il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 27, comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi.
5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilita' di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti.
6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformita' all'articolo 14.
7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorita' puo' sottoporre al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara.
 
Art. 30
Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi secondo le modalita' stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso delle frequenze radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, ne' criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.
 
Art. 31
Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di
installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione
1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorita' o di altri operatori, rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale e' legittimata a richiedere tali diritti.
 
Art. 32
Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei
diritti di uso e degli obblighi specifici
1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformita' all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso ed all'Autorita' le informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2.
2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa di una o piu' condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorita' accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione dell'infrazione accertata e' notificata all'impresa, con l'intimazione di porre fine all'infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l'invito a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese puo' essere abbreviato in ragione della reiterazione dell'infrazione o della sua gravita'. L'impresa puo' chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1. Tali misure e le relative motivazioni sono notificate all'impresa entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.
4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso.
5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilita' di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie.
6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 9.
 
Art. 33
Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei
diritti di uso e degli obblighi specifici
1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o dell'imposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, il Ministero e l'Autorita' non possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:
a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della condizione 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2;
b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate all'allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorita' nell'ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorita' abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti di uso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualita' e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
e) per fini statistici specifici;
f) per consentire all'Autorita' di effettuare un'analisi del mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo.
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma 1 puo' essere richiesta prima dell'inizio dell'attivita', ne' come condizione necessaria per la stessa.
3. Quando il Ministero o l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.
 
Art. 34
Diritti amministrativi
1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' riportata nell'allegato n. 10.
 
Art. 35
Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di
installare infrastrutture
1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 10.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93.
4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.
 
Art. 36
Modifica dei diritti e degli obblighi
1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Il Ministero comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali e' concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non puo' essere inferiore a quattro settimane.
2. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.
 
Art. 37
Pubblicazione delle informazioni
1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle autorita' competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.
 
Art. 38
Concessioni e autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice.
2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, il Ministero, sentita l'Autorita', puo' prorogare i diritti e gli obblighi originari non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.
3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, precedente alla data di entrata in vigore del Codice, crei eccessive difficolta' per le imprese che hanno beneficiato di un diritto di accesso a un'altra rete, e qualora le stesse non abbiano negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di entrata in vigore del Codice, il Ministero puo' sottoporre alla Commissione europea la richiesta di una proroga temporanea, specificandone le condizioni e il periodo.
4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
 
Art. 39
Sperimentazione
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica e' subordinata a dichiarazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato n. 12. L'impresa e' abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'.
2. La dichiarazione di cui al comma 1:
a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusivita' ne' in relazione al tipo di rete o servizio, ne' in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;
c) puo' prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;
c) l'estensione dell'area operativa, le modalita' di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non puo' superare le tremila unita', e il carattere sperimentale del servizio;
d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;
e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualita' ridotta;
f) l'obbligo di comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione al termine della stessa.
4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire con sessanta giorni d'anticipo rispetto alla scadenza.



Nota all'art. 39:
- Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante: «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» si vedano le note all'art. 25.



 
Art. 40
Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione
1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L'Autorita' anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.
 
Art. 41
Diritti ed obblighi degli operatori
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorita' ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b).
2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e redistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine.
3. Fatto salvo l'articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni da un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altre unita' organizzative, ad altre societa' consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.
 
Art. 42
Poteri e competenze dell'Autorita' in materia di accesso e di
interconnessione
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorita' incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.
2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre:
a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia gia' previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi gia' resi disponibili;
b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell'allegato n. 2.
3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 49 e qualora cio' sia necessario per garantire il funzionamento normale della rete, l'Autorita' puo' stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell'accesso, ai sensi della normativa comunitaria. Le condizioni che si riferiscono all'attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi all'articolo 20.
4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 12.
5. Ove giustificato, l'Autorita' puo' intervenire in materia di accesso e interconnessione, se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate. In questi casi l'Autorita' agisce al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.
Sezione II
Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato
 
Art. 43
Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse
1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte I.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorita' puo' riesaminare le condizioni applicate in virtu' del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di mercato, l'Autorita' verifica che uno o piu' operatori di servizi di accesso condizionato non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, puo' modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non risultino pregiudicati da tale modifica o revoca:
a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 81;
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
3. La modifica o la revoca degli obblighi e' comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
 
Art. 44
Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di
interconnessione
1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoche' tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorita', relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente.
2. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19, l'Autorita' effettua un'analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare gli obblighi di cui al comma 1. La modifica o la revoca degli obblighi e' comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
 
Art. 45
Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorita' impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50.
2. L'Autorita' non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformita' al comma 1, fatte salve:
a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;
b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte B dell'allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui e' riconosciuto un significativo potere di mercato;
c) l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l'Autorita', quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta una decisione che autorizza o vieta l'adozione dei provvedimenti.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'Autorita' notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall' articolo 12.
 
Art. 46
Obbligo di trasparenza
1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, prezzi.
2. In particolare, l'Autorita' puo' esigere che, quando un operatore e' assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorita' con provvedimento motivato puo' imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.
3. L'Autorita' puo' precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalita' di pubblicazione delle medesime.
4. In deroga al comma 3, se un operatore e' soggetto agli obblighi di cui all'articolo 49 relativi all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica, l'Autorita' provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3.
 
Art. 47
Obbligo di non discriminazione
1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e all'accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualita' identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societa' consociate o dei propri partner commerciali.
 
Art. 48
Obbligo di separazione contabile
1. Ai sensi dell'articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di notifica, l'Autorita' puo' imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attivita' nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso. In particolare, l'Autorita' puo' obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorita' puo' specificare i formati e la metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo l'articolo 10, per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorita' puo' richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorita' puo' pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.
 
Art. 49
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di
rete
1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori puo' essere imposto, tra l'altro:
a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinche' terze parti possano formulare offerte;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti private virtuali;
f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi condotti, edifici o piloni;
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.
2. L'Autorita' puo' associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equita', ragionevolezza, tempestivita'.
3. Nel valutare l'opportunita' di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 13, l'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a) fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
b) fattibilita' della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacita' disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
d) necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei.
 
Art. 50
Obblighi in materia di controllo
dei prezzi e di contabilita' dei costi

1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorita' puo' imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. L'Autorita' tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.
2. L'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorita' puo' anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorita' puo' approntare una metodologia di contabilita' dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorita' puo' esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. L'Autorita' provvede affinche', qualora sia imposto un sistema di contabilita' dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi e' verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'. E' pubblicata annualmente una dichiarazione di conformita' al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo 34.
 
Art. 51
Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso
1. L'Autorita' pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati geografici interessati. L'Autorita' provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalita', informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.
2. L'Autorita' trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate.
 
Art. 52
Notificazione
1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea l'elenco degli operatori che ritiene dispongano di significativo potere di mercato ai fini del presente Capo, nonche' gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti degli operatori e qualsiasi modifica tra gli operatori soggetti alle disposizioni del presente Capo e' notificata senza indugio alla Commissione europea.
 
Art. 53
Disponibilita' del servizio universale
1. Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo sono messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.
2. L'Autorita' determina il metodo piu' efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. L'Autorita' limita le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.
 
Art. 54
Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa
1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa e' soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.
2. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T, e deve essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet.
 
Art. 55
Elenco abbonati e servizi di consultazione

1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento: a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di
appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le
forme, approvata dall'Autorita' e aggiornato a scadenze regolari
ed almeno una volta l'anno; b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile, dalla data di entrata in vigore del Codice, e fintantoche' il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, al servizio di consultazione degli elenchi di cui al comma 1, lettera b), non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.
5. L'Autorita' assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalita' di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilita' del numero di cui all'articolo 80.
7. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento dell'attivazione del servizio. L'autorita' giudiziaria ha facolta' di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.



Nota all'art. 55:
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"
cosi' recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
(omissis).".



 
Art. 56
Telefoni pubblici a pagamento
1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorita', le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilita' per gli utenti disabili, nonche' di qualita' del servizio. Il Ministero vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente comma.
2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma 1 o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui allo stesso comma 1.
3. Le chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il numero di emergenza unico europeo '112' o altri numeri di emergenza nazionali, sono effettuate gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.
 
Art. 57
Misure speciali destinate agli utenti disabili
1. L'Autorita' adotta, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti finali.
2. L'Autorita' puo' adottare misure specifiche per far si' che gli utenti finali disabili possano scegliere tra le imprese ed i fornitori dei servizi che siano a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
 
Art. 58
Designazione delle imprese
1. L'Autorita' puo' designare una o piu' imprese perche' garantiscano la fornitura del servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire l'intero territorio nazionale. L'Autorita' puo' designare piu' imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire differenti parti del territorio nazionale.
2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, l'Autorita' applica un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa e' esclusa a priori. Il sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicita' e consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente all'articolo 62.
3. Sino alla designazione di cui al comma 1, la societa' Telecom Italia continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull'intero territorio nazionale.
 
Art. 59
Accessibilita' delle tariffe
1. L'Autorita' vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 54, 55, 56 e 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori.
2. L'Autorita' puo' prescrivere che le imprese designate ai sensi dell'articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso e dall'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.
3. L'Autorita' puo' prescrivere alle imprese designate soggette agli obblighi di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57 di applicare tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari.
4. L'Autorita' provvede affinche', quando un'impresa designata e' tenuta a proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L'Autorita' puo' esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.
 
Art. 60
Controllo delle spese
1. Le imprese designate ai sensi dell'articolo 58, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalita' di fornitura in modo tale che l'abbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.
2. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.
3. L'Autorita' vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e puo' disporre che qualora le prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente disponibili, non si da' luogo all'imposizione degli obblighi di fornitura ivi prescritti.
 
Art. 61
Qualita' del servizio fornito dalle imprese designate
1. L'Autorita' provvede affinche' tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualita' del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all'Autorita'.
2. L'Autorita' puo' inoltre specificare, previa definizione di parametri idonei, norme supplementari di qualita' del servizio per valutare l'efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. L'Autorita' provvede affinche' le informazioni sull'efficienza delle imprese in relazione a detti parametri siano anch'esse pubblicate e messe a sua disposizione.
3. L'Autorita' specifica, con appositi provvedimenti, contenuto, forma e modalita' di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego.
4. L'Autorita' fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell'articolo 54. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorita' tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalita' stabilite all'articolo 83.
5. L'Autorita' controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte delle imprese designate.
6. L'Autorita' adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte dell'impresa, misure specifiche a norma del Capo II del presente Titolo. L'Autorita' puo' esigere una verifica indipendente o una valutazione dei dati relativi all'efficienza, a spese dell'impresa interessata, allo scopo di garantire l'esattezza e la comparabilita' dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.
 
Art. 62
Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale
1. Qualora l'Autorita' ritenga che la fornitura del servizio universale di cui agli articoli da 53 a 60 possa comportare un onere ingiustificato per le imprese designate a fornire tale servizio, prevede il calcolo dei costi netti di tale fornitura. A tal fine, l'Autorita' puo':
a) procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti dell'obbligo del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti all'impresa designata per la fornitura del servizio universale, in base alle modalita' stabilite nell'allegato n. 11;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo 58, comma 2.
2. I conti ovvero le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica di un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorita'. I costi derivanti dalla verifica del servizio universale sono ricompresi nel fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, di cui all'allegato n. 11.
 
Art. 63
Finanziamento degli obblighi di servizio universale
1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 62, l'Autorita' riscontri che un'impresa designata e' soggetta ad un onere ingiustificato, previa richiesta dell'impresa stessa, ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, di cui all'allegato n. 11.
2. Puo' essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 53 a 60, calcolato conformemente all'articolo 62. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato n. 11, possono essere modificate, all'occorrenza, con provvedimento dell'Autorita', sentito il Ministero.
3. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalita', in conformita' all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, dell'allegato n. 11. Ogni anno, l'Autorita', tenuto conto delle condizioni di concorrenzialita' del mercato, puo' valutare l'opportunita' di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che non superano determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore, tenendo conto della loro situazione finanziaria.
4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono scorporati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti alle imprese che non forniscono servizi nel territorio nazionale.
 
Art. 64
Trasparenza
1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l'Autorita' pubblica i principi di ripartizione dei costi di cui all'articolo 63 ed il sistema applicato.
2. L'Autorita', nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza, pubblica una relazione annuale che indichi il costo degli obblighi di servizio universale, quale risulta dai calcoli effettuati, i contributi versati da ogni impresa interessata e gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato l'impresa o le imprese designate per la prestazione del servizio universale.
 
Art. 65
Riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio
universale
1. Il Ministero, sentita l'Autorita', procede periodicamente al riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale di cui al presente Capo, al fine di individuare, sulla base degli orientamenti della Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile, a quali servizi, e in che misura, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 58. Il riesame e' effettuato per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, e successivamente ogni due anni.
Sezione II
Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su mercati specifici
 
Art. 66
Verifica e riesame degli obblighi
1. Fintantoche' non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della procedura di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi preesistenti relativi:
a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica;
b) alla selezione o preselezione del vettore;
c) alle linee affittate.
2. L'Autorita', secondo la procedura e i termini di cui all'articolo 19, provvede ad effettuare un'analisi del mercato, per decidere se mantenere, modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette alla procedura di cui all'articolo 12. Fino all'effettuazione di tale analisi, conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorita', relativamente ai predetti obblighi, sulla base della normativa previgente.
 
Art. 67
Controlli normativi sui servizi al dettaglio
1. L'Autorita', qualora in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 18 non e' effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo o dall'articolo 69 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 17.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13. Tali obblighi possono includere prescrizioni affinche' le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato ne' limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali, non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Qualora le pertinenti misure relative alla vendita all'ingrosso, alla selezione e alla preselezione del vettore non consentano di realizzare l'obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e l'interesse pubblico, l'Autorita', nell'esercizio del proprio potere di sorveglianza sui prezzi, puo' prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili.
3. L'Autorita', a richiesta, comunica alla Commissione europea informazioni in merito alle modalita' di controllo sui servizi al dettaglio e, se del caso, ai sistemi di contabilita' dei costi impiegati da tali imprese.
4. L'Autorita' provvede affinche' ogni impresa, soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio, applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilita' dei costi. L'Autorita' puo' specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi e' verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'. L'Autorita' provvede affinche' ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformita'.
5. Fatti salvi l'articolo 59, comma 2 e l'articolo 60, l'Autorita' non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 in mercati geografici o tipologie di utenza per i quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva, anche mediante l'analisi dinamica di cui all'articolo 19, comma 5.
 
Art. 68
Controlli sull'insieme minimo di linee affittate
1. L'Autorita' qualora, in esito all'analisi di mercato realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalita' dell'insieme minimo di linee affittate non e' effettivamente concorrenziale, individua le imprese aventi significativo potere di mercato in tale mercato nella totalita' o in parte del territorio nazionale, in conformita' all'articolo 17. L'Autorita' impone a dette imprese obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, come indicato nell'elenco di norme pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee di cui all'articolo 20, nonche' le condizioni indicate nell'allegato n. 8 per detta fornitura in relazione a tali specifici mercati delle linee affittate.
2. L'Autorita', qualora in esito all'analisi di mercato realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che un mercato rilevante per la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate e' effettivamente concorrenziale, revoca gli obblighi di cui al comma 1 relativi a tale specifico mercato.
3. L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonche' le norme correlate, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee nell'ambito dell'elenco di norme di cui all'articolo 20.
 
Art. 69
Selezione del vettore e preselezione del vettore
1. L'Autorita' prescrive alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione, a norma dell'articolo 66, comma 2, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico:
a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore;
b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilita' di annullare la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione del vettore.
2. Le richieste degli utenti relative all'attivazione di tali opzioni in altre reti o secondo altre modalita' sono esaminate con la procedura di analisi del mercato stabilita dall'articolo 19 e attuate conformemente all'articolo 49.
3. L'Autorita' provvede affinche' i prezzi dell'accesso e dell'interconnessione correlata alle opzioni di cui al comma 1 siano orientati ai costi e gli eventuali addebiti per gli abbonati non disincentivino il ricorso a tali possibilita'.
Sezione III
Diritti degli utenti finali
 
Art. 70
Contratti
1. I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la connessione o l'accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto di stipulare contratti con una o piu' imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno:
a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
b) i servizi forniti, i livelli di qualita' dei servizi offerti e il tempo necessario per l'allacciamento iniziale;
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;
d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche' le modalita' secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;
e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto;
f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualita' del servizio previsto dal contratto;
g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84.
2. L'Autorita' vigila sull'applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e puo' estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinche' sussistano anche nei confronti di altri utenti finali.
3. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione o accesso alla rete telefonica pubblica devono contenere le informazioni elencate nel comma 1. L'Autorita' puo' estendere tale obbligo affinche' sussista anche nei confronti di altri utenti finali.
4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.
5. L'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o attivita' contro la morale o l'ordine pubblico o arrecare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilita' prevista dalle leggi vigenti.
6. Rimane ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori.
 
Art. 71
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
1. L'Autorita' assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonche' alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5.
2. L'Autorita' promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalita' di uso alternative, anche mediante guide interattive.
 
Art. 72
Qualita' del servizio
1. L'Autorita', dopo aver effettuato la consultazione di cui all'articolo 83, puo' prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorita' prima della pubblicazione.
2. L'Autorita' precisa, tra l'altro, i parametri di qualita' del servizio da misurare, nonche' il contenuto, la forma e le modalita' della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6.
 
Art. 73
Integrita' della rete
1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire l'integrita' della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore o calamita' naturali, la disponibilita' della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.
 
Art. 74
Interoperabilita' delle apparecchiature di televisione digitale
di consumo
1. L'Autorita' vigila sull'interoperabilita' delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, secondo le disposizioni di cui all'allegato n. 7, e, se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.
 
Art. 75
Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione
elenchi
1. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a).
2. L'Autorita' provvede affinche' le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.
3. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto degli utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica all'accesso ai servizi di assistenza mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 55, comma 1, lettera b).
4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all'articolo 55.
5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni.
 
Art. 76
Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo
1. Il Ministero provvede affinche', oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo '112'. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo '112' devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo piu' conforme alla struttura dei servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilita' tecnologiche delle reti. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorita' in merito alla disponibilita' dei numeri, e sono recepiti dall'Autorita' nel piano nazionale di numerazione; in sede di prima applicazione sono confermati i numeri di emergenza stabiliti dall'Autorita' con la deliberazione 9/03/CIR.
2. Il Ministero provvede affinche', per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo '112', gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorita' incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante.
3. Il Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo '112'.



Nota all'art. 76:
- La delibera n. 9/03/CIR dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni reca: «Piano di numerazione
nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa»
ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 177 del 1° agosto 2003.



 
Art. 77
Prefissi telefonici internazionali
1. Il prefisso '00' costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L'Autorita' puo' introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra localita' contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico ubicati in tali localita' sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni.
2. L'Autorita' provvede affinche' gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare il costo dell'inoltro della chiamata sulla loro rete.
 
Art. 78
Numeri non geografici
1. L'Autorita' provvede affinche' gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilita' di accedere, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo il caso in cui l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso ai chiamanti situati in determinate zone geografiche.
 
Art. 79
Fornitura di prestazioni supplementari
1. L'Autorita' puo' obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se cio' e' fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.
2. L'Autorita' puo' decidere di non applicare il comma 1 nella totalita' o in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.
3. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorita' puo' imporre alle imprese gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui all'allegato n. 4, parte A, lettera e), come requisiti generali.
 
Art. 80
Portabilita' del numero
1. L'Autorita' assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio:
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
2. Il comma 1 non si applica alla portabilita' del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.
3. L'Autorita' provvede affinche' i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilita' del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta di tali prestazioni.
4. L'Autorita' non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilita' del numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni.
 
Art. 81
0bblighi di trasmissione
1. Eventuali obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi sono disciplinati dalle disposizioni di legge in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
Sezione IV
Disposizioni finali in materia di servizio universale e di diritti degli utenti
 
Art. 82
Servizi obbligatori supplementari
1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti dalla Sezione I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non puo' essere prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.
 
Art. 83
Consultazione dei soggetti interessati
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione, del parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.
2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualita' generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta, nonche' norme di funzionamento e controllandone l'applicazione.
 
Art. 84
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente Capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo.
2. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, ad un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line per l'accettazione di reclami, incaricati di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.
3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri, l'Autorita' si coordina con le altre Autorita' di regolamentazione interessate per pervenire alla risoluzione della controversia.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle controversie e, fino all'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Nota all'art. 84:
- Per l'art. 1, commi 11, 12 e 13, della legge
31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» si
vedano le note all'art. 25.



 
Art. 85
Notifica alla Commissione europea
1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad aggiornarlo immediatamente in caso di eventuali modifiche, l'elenco delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 58, comma 1.
2. L'Autorita' notifica alla Commissione europea l'elenco delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni della Sezione II del presente Capo, nonche' gli obblighi ad esse prescritti conformemente alle disposizioni medesime. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate ai sensi delle disposizioni del presente Capo e' notificato senza indugio alla Commissione europea.
 
Art. 86
Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di
passaggio
1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:
a) su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonche' le disposizioni a tutela delle servitu' militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice della navigazione.
6. L'Autorita' vigila affinche', laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero puo' delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.



Note all'art. 86:
- L'art. 16, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia. (Testo A)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario cosi'
recita:
«Art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di
costruire). - (Omissis).
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.».
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352», ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento
ordinario.
- La legge 24 dicembre 1976, n. 898, reca: «Nuova
regolamentazione delle servitu' militari», ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1977, n. 8.
- La legge 5 maggio 1989, n. 160, reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989,
n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti
e di concessioni marittime» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 maggio 1989, n. 103.
- L'art. 4, comma 2, lettera a) della legge 22 febbraio
2001, n. 36, recante: «Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 marzo 2001, n. 55, cosi' recita :
«Art. 4 (Funzioni dello Stato). - 1. (Omissis).
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e
rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i
parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli
elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sentiti il Comitato di cui all'art. 6 e le competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata";».



 
Art. 87
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 f ebbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonche' dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attivita' di cui al presente articolo, nonche' quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti gia' esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.



Note all'art. 87:
- L'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
recante: "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", cosi'
recita:
"Art. 14 (Controlli). - 1. Le amministrazioni
provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni
di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per
l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture
delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di
cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei
luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini
di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e
comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi
multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e
degli ispettori territoriali del Ministero delle
comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze
attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o
mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze
armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e'
disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta
fermo, in particolare, quanto previsto per le Forze armate
e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo,
puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di
emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita'
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, i dati, le informazioni e i
documenti necessari per l'espletamento delle proprie
funzioni. Tale personale e' munito di documento di
riconoscimento dell'ente di appartenenza.".
- Gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" riguardano la semplificazione dell'azione
amministrativa.



 
Art. 87-bis
(( (Procedure semplificate per determinate tipologie
di impianti)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia e' priva di effetti))
.
 
Art. 88
Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento puo' convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a trenta giorni.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa puo' essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza puo' essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attivita' strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali.



Note all'art. 88:
- Per gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, si vedano le note all'art. 87.
- Gli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: «testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita» riguardano
le disposizioni sul procedimento per la dichiarazione di
pubblica utilita'.



 
Art. 89
Coubicazione e condivisione di infrastrutture
1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprieta', servitu' ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorita', anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprieta'.
2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l'Autorita' puo' richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprieta', compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica od adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11, stabilendo altresi' i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta'.
3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinche' sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha gia' presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorita' delle domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88.



Nota all'art. 89:
- Per la legge 1° agosto 2002, n. 166, si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 90
Pubblica utilita' - Espropriazione
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti impianti hanno carattere di pubblica utilita', ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, puo' esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura puo' essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.



Nota all'art. 90:
- Per gli articoli 12 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si
vedano le note all'art. 88.



 
Art. 91
Limitazioni legali della proprieta'
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprieta' del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non e' dovuta alcuna indennita'.
6. L'operatore incaricato del servizio puo' agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
 
Art. 92
Servitu'
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitu' occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorita' competente ed e' subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' diretta all'autorita' competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitu' richiesta e determina l'indennita' dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 e' integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitu' e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitu' deve essere costituita in modo da riuscire la piu' conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprieta' vicine.
7. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitu'.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennita' per la servitu' impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere gia' subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitu' spetta in via esclusiva al giudice amministrativo.



Note all'art. 92:
- Gli articoli 44 e 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, cosi' recitano:
«Art. 44 (L) (Indennita' per l'imposizione di servitu).
- 1. E dovuta una indennita' al proprietario del fondo che,
dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica
utilita', sia gravato da una servitu' o subisca una
permanente diminuzione di valore per la perdita o la
ridotta possibilita' di esercizio del diritto di
proprieta'. (L)
2. L'indennita' e' calcolata senza tenere conto del
pregiudizio derivante dalla perdita di una utilita'
economica cui il proprietario non ha diritto. (L)
3. L'indennita' e' dovuta anche se il trasferimento
della proprieta' sia avvenuto per effetto dell'accordo di
cessione o nei casi previsti dall'art. 43. (L)
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano per le servitu' disciplinate da leggi speciali.
(L)
5. Non e' dovuta alcuna indennita' se la servitu' puo'
essere conservata o trasferita senza grave incomodo del
fondo dominante o di quello servente. In tal caso
l'espropriante, se non effettua direttamente le opere,
rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L)
6. L'indennita' puo' anche essere concordata fra gli
interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e
delle relative misure di contenimento del danno. (L)».
«Art. 53 (L) (Disposizioni processuali). - 1. Sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti,
i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle
amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse
equiparati, conseguenti alla applicazione delle
disposizioni del testo unico. (L)
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 23-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'art. 4
della legge 21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi
per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'.
(L).
3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario
per le controversie riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle indennita' in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
(L)».
- L'art. 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n.
166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti», cosi' recita:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servitu). -
(Omissis).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi
dell'art. 43 del medesimo testo unico, disponendo, con
oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari,
l'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al
patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di
concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche
in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei
settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, sono autorita' esproprianti ai
fini di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».



 
Art. 93
Divieto di imporre altri oneri
1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale puo' essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.



Note all'art. 93:
- L'art. 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
«Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo», cosi' recita:
«Art. 4 (Reti e servizi di telecomunicazioni). - 1.
L'installazione non in esclusiva delle reti di
telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze
terrestri e' subordinata, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore della presente legge, al rilascio di
licenza da parte dell'Autorita'. A decorrere dalla stessa
data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la
fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati
al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte
dell'Autorita'. L'installazione di stazioni terrestri per i
servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure
previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55,
e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita'.
2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1
sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel
regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che
transitano su beni pubblici e' subordinata al rilascio di
concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei
comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi
soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono
prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorita'
emana un regolamento che disciplina in linea generale le
modalita' ed i limiti con cui possono essere previsti gli
stessi obblighi, la cui validita' si estende anche alle
concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei
comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali,
cosi' come definite in un apposito regolamento emanato
dall'Autorita', e' soggetta esclusivamente al rilascio di
licenza da parte della stessa Autorita'. I provvedimenti di
cui al presente comma, nonche' le concessioni di
radiodiffusione previste nel piano di assegnazione
costituiscono dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle relative opere. Le aree
acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile
del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e
nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e
sanitaria e' indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una
conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli
articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si
applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative
alle limitazioni legali della proprieta' e al diritto di
servitu'. Sono comunque fatte salve le competenze in
materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome.
4. Le societa' che installano o esercitano le reti di
telecomuni-cazioni e gli operatori che su tali reti
forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel
termine previsto dal regolamento di cui all'art. 1, comma
2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a
tenere separata contabilita' delle attivita' riguardanti
rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti
nonche' delle attivita' riguardanti la fornitura dei
servizi. Le societa' titolari di licenze di
telecomunicazioni sono altresi' obbligate a tenere separata
contabilita' delle attivita' svolte in ordine alla
fornitura del servizio universale. La contabilita' tenuta
ai sensi del presente comma e' soggetta a controllo da
parte di una societa' di revisione scelta tra quante
risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di
fatturato determinato dall'Autorita', alla quale compete
anche di definire i criteri per la separazione contabile
dell'attivita' entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva
possono essere utilizzati anche per la distribuzione di
servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di
concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione
contabile dell'attivita' radiotelevisiva da quella svolta
nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari
di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a
costituire societa' separate per la gestione degli
impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno
efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al
piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta
giorni dall'approvazione del piano stesso.
6. Le societa' titolari di servizi di pubblica utilita'
che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di
telecomunicazione, sono tenute a costituire societa'
separata per lo svolgimento di qualunque attivita' nel
settore delle telecomunicazioni. La societa' concessionaria
del servizio pubblico di telecomunicazioni non puo'
assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso
societa' controllate o controllanti, ovvero collegate,
nelle societa' titolari di servizi di pubblica utilita' che
hanno realizzato le predette reti, ne' acquisire diritti
reali o di obbligazione sulle stesse reti.
7. L'Autorita' conferma alle societa' concessionarie
del servizio pubblico radiotelevisivo e di
telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse
convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga
banda da parte della societa' concessionaria del servizio
pubblico di telecomunicazioni e' soggetta alla concessione
di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la
fornitura della rete nonche' la fornitura dei servizi di
telecomunicazioni da parte delle societa' di cui ai commi 5
e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonche' al
rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non
discriminazione.
8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere
offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al
1° gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni conserva l'esclusivita' per l'offerta di
telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilita' di
sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto
richiesta all'Autorita', ottenendone autorizzazione. Fino
alla stessa data le societa' destinatarie di concessioni in
esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare
produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio
pubblico di telecomunicazioni non puo' essere destinataria
direttamente o indirettamente di concessioni
radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro ne'
fornire programmi o servizi ne' raccogliere pubblicita' per
i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su
frequenze terrestri in chiaro.
9. L'offerta del servizio di telefonia vocale e'
soggetta dal 1° gennaio 1998 a regime di prezzo. La
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni,
per un periodo non superiore a due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' soggetta per il
servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le
tariffe sono determinate ai sensi dell'art. 2, comma 18,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del
ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi.
L'Autorita' esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e
adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni
di effettiva concorrenza.
- Il Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, concernente: «Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle
pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche'
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale
(articoli 1-57)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 dicembre 1993, n. 288, supplemento ordinario, concerne:
«Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche».
- L'art. 47, comma 4, del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, cosi' recita:
«Art. 47 (Criteri di determinazione della tassa per
l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo). - (Omissis).
4. I comuni e le province che provvedono alla
costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle
condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di
imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo
una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie,
che non puo' superare complessivamente, nel massimo, il 50
per cento delle spese medesime.».
- L'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento
ordinario, cosi' recita:
«Art. 63 (Canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche). - 1. I comuni e le province possono, con
regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere
l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per
occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni
e le province possono, con regolamento adottato a norma
dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente
che temporanea, di strade, aree e relativi spazi
soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o
patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a
mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
al pagamento di un canone da parte del titolare della
concessione, determinato nel medesimo atto di concessione
in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere
anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a
servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di
legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle
aree comunali i tratti di strada situati all'interno di
centri abitati con popolazione superiore a diecimila
abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il
rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle
strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata
sulla base della classificazione di cui alla lettera b),
dell'entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o
lineari, del valore economico della disponibilita'
dell'area nonche' del sacrificio imposto alla
collettivita', con previsione di coefficienti
moltiplicatori per specifiche attivita' esercitate dai
titolari delle concessioni anche in relazione alle
modalita' dell'occupazione;
d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento
del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per
occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e,
in particolare, per quelle aventi finalita' politiche ed
istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti,
realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi
altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici
servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai
servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente
come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il
canone e' commisurato al numero complessivo delle relative
utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle
sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale,
il canone e' determinato nella misura del 20 per cento
dell'importo risultante dall'applicazione della misura
unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero
complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel
medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni
dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere
inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone
annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni
permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle
aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici
servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati
annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo
rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze e' quello
risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone
e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di
ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto
corrente postale intestato al comune o alla provincia
recante, quale causale, l'indicazione del presente
articolo. I comuni e le province possono prevedere termini
e modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese
di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle
aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i
termini per i conseguenti adempimenti in non meno di
novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
g) applicazione alle occupazioni abusive di
un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per
cento, considerando permanenti le occupazioni abusive
realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile,
mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del
verbale di accertamento, redatto da competente pubblico
ufficiale;
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della
somma di cui alla lettera g), ne' superiore al doppio della
stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi
4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di
cui al comma 2, con riferimento alla durata
dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali
effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto
derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che
non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a carico delle
aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della
tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui
alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi
criteri ivi previsti per la determinazione forfettaria del
canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della
tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri
canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal
comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti
salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.».



 
Art. 94
Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di
proprieta' dei concessionari
1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, puo' essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprieta' del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.
2. La servitu' e' imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitu', il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitu'.
4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitu', determinando le modalita' di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennita'. Il decreto viene notificato alle parti interessate.
5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitu' deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennita' da corrispondere per la servitu' stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilita', e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne da' tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.
7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il concessionario proprietario dell'autostrada e' tenuto a mettere a disposizione.
8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le norme di cui al presente Capo.



Nota all'art. 94:
- Gli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n.
166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti», cosi' recitano:
«Art. 3 (L) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
testo unico:
a) per "espropriato", si intende il soggetto,
pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
b) per "autorita' espropriante", si intende
l'autorita' amministrativa titolare del potere di
espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il
soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale
potere, in base ad una norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende
il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il
decreto di esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il
soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.
(L)
2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi
incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono
disposti nei confronti del soggetto che risulti
proprietario secondo i registri catastali, salvo che
l'autorita' espropriante non abbia tempestiva notizia
dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in
cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura
espropriativa dopo la comunicazione dell'indennita'
provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i
registri catastali, il proprietario effettivo puo', nei
trenta giorni successivi, concordare l'indennita' ai sensi
dell'art. 45, comma 2. (L)
3. Colui che risulta proprietario secondo i registri
catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti
del procedimento espropriativo, ove non sia piu'
proprietario e' tenuto di comunicarlo all'amministrazione
procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione,
indicando altresi', ove ne sia a conoscenza, il nuovo
proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo
possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.
(L)».
«Art. 40 (L) (Disposizioni generali). - 1. Nel caso di
esproprio di un'area non edificabile, l'indennita'
definitiva e' determinata in base al criterio del valore
agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente
praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi
legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio
dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o
l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L).
2. Se l'area non e' effettivamente coltivata,
l'indennita' e' commisurata al valore agricolo medio
corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed
al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.
(L)
3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'art. 20,
comma 1, e per la determinazione dell'indennita'
provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo
medio di cui all'art. 41, comma 4, corrispondente al tipo
di coltura in atto nell'area da espropriare.
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore
agricolo a titolo principale spetta un'indennita'
aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo
medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente
praticata. (L)
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennita'
e' aumentata delle somme pagate dall'espropriato per
qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento
dell'immobile. (L)».



 
Art. 95
Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze
1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.
4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, e' necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.
5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta e' rilasciato dal capo dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorita' competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorita', lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.



Note all'art. 95:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno
1968, n. 1062, reca: «Regolamento di esecuzione della legge
13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecniche per la
disciplina della costruzione ed esercizio di linee
elettriche aeree esterne» ed e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1968, n. 264.
- Gli articoli 113 e 127 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, recante: «Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5, cosi' recitano:
«Art. 113. - Nei casi d'urgenza puo' essere autorizzato
in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee
di trasmissione e distribuzione per le parti che non
riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il
consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che
puo' essere subordinato a condizioni da precisare non oltre
tre mesi dalla presentazione dei progetti.
Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone
militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve
essere pure subordinata al consenso di massima delle
autorita' interessate a mente dell'art. 120.
L'autorizzazione provvisoria e' accordata:
a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale
di esercizio e' uguale o superiore a sessantamila volta;
b) dall'ingegnere capo del Genio civile, che ne
riferira' immediatamente al Ministero dei lavori pubblici,
per le linee la cui tensione e' superiore a 5000 ed
inferiore a 60.000 volta;
c) dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile,
per le linee non superiori a 5000 volta.
Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il
richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da
depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere
alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel
decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere
in caso di negata autorizzazione.».
«Art. 127. - Quando sul percorso di una conduttura
elettrica esistano altre condutture elettriche o linee
telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per
la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o
linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di
preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a
parita' di titoli, per ragioni di preesistenza.
Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la
modificazione delle linee o condutture, il Ministro dei
lavori pubblici, in caso di contestazione, da' le opportune
disposizioni.
Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte
che rende necessario lo spostamento o la modificazione,
salvo quanto e' disposto nell'art. 122.».



 
Art. 96
Prestazioni obbligatorie
1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorita' giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorita' fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2.
2. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalita' ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonche' il ristoro dei costi sostenuti. La determinazione dei suddetti costi non potra' in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 4. Il repertorio e' approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.
5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' delle prestazioni stesse. Il Ministero puo' intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.
 
Art. 97
Danneggiamenti e turbative
1. Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, e' vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
 
Art. 98
Sanzioni
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 5.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita' a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se la violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'articolo 80, il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Note all'art. 98:
- Si riporta il testo dell'art. 2621 del codice civile:
"Art. 2621 (False comunicazioni ed illegale
ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo
che il fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
due milioni a venti milioni:
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori,
i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali
nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni
sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti
al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche
della societa' o nascondono in tutto o in parte fatti
concernenti le condizioni medesime;
2) gli amministratori e i direttori generali che, in
mancanza di bilancio approvato o in difformita' da esso o
in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma,
riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere
distribuiti;
3) gli amministratori e i direttori generali che
distribuiscono acconti sui dividendi :
a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;
b) ovvero in misura superiore all'importo degli
utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva
per obbligo legale o statutario e delle perdite degli
esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio
dell'esercizio precedente o del prospetto contabile
previsto nell'art. 2433-bis, quinto comma, oppure in
difformita' da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di
un prospetto contabile falsi.".
- Per l'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge
31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" si
vedano le note all'art. 25.



 
Art. 99
Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato
1. L'attivita' di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato e' libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanita' pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L'attivita' di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, e' assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attivita'. Il soggetto interessato e' abilitato ad iniziare la propria attivita' a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attivita' di cui all'articolo 105, nonche' la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in piu' fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purche' contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprieta' del privato con altra comune, purche' non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purche' collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.



Nota all'art. 99:
- Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, recante: «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», si vedano le note all'art. 25



 
Art. 100
Impianti di amministrazioni dello Stato
1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, e' necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle modalita' di svolgimento del servizio.
2. Il consenso di cui al comma 1 non e' richiesto per le necessita' di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti e' necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonche' ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilita' di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica.
 
Art. 101
Traffico ammesso
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato puo' utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attivita' di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
2. Nei casi di calamita' naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero puo' affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
 
Art. 102
Violazione degli obblighi.
1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformita' da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformita' da quanto previsto per le autorizzazioni generali e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non puo' essere inferiore al contributo previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorita' giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, puo' procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.
8. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.
 
Art. 103
Sospensione - revoca - decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale puo' essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall'autorizzazione generale e' pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
 
Art. 104
Attivita' soggette ad autorizzazione generale
1. L'autorizzazione generale e' in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o piu' stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale e' richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivita' sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivita' professionali sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all'installazione od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
 
Art. 105
Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.
2. Sono altresi' di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
 
Art. 106
Obblighi dei rivenditori.
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non puo' essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.
 
Art. 107
Autorizzazione generale
1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato e' tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformita' alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, e' elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall'autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende espletare le attivita' di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), e' tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato n. 17.
6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonche' quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'attivita' di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attivita' oggetto dell'autorizzazione generale non puo' essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
9. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto e' tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 18.
10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto e' tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).
11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 e' effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonche' la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l'interessato e' tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d'uso, revoca l'autorizzazione generale. Il termine puo' essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell'interessato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.
15. Il titolare dell'autorizzazione generale e' tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, puo' comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.



Note all'art. 107:
- Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
recante: «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio
1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni
previste dalla normativa antimafia» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1994, n. 186.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252, reca «Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1998, n. 176.



 
Art. 108
Reciprocita'
1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi puo' essere accordato, a condizioni di piena reciprocita', da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalita' indicate nei successivi articoli.
2. Analoga autorizzazione puo' essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virtu' di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.
 
Art. 109
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 108, fermo restando il disposto del comma 3 dell'articolo stesso, puo' essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:
a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;
d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di comunicazione elettronica;
e) il Ministero puo' prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l'autorizzazione generale o revocarla;
f) la stazione non puo' far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte delle autorita' di quel Paese, analoga potesta' di ispezione e di controllo dovra' essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulera' con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.
 
Art. 110
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le localita' di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali e' subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalita' per l'eventuale rinnovo.
 
Art. 111
Revoca
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresi', essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalita' di esercizio, in caso di gravi necessita' pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.
 
Art. 112
Validita'
1. Le autorizzazioni generali hanno validita' non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'.
2. L'interessato puo' indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalita' prescritte per le dichiarazioni dall'articolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validita' inferiore all'anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all'allegato n. 25.
 
Art. 113
Dichiarazioni
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da piu' soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.
 
Art. 114
Requisiti
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, non puo' conseguire l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
 
Art. 115
Obblighi
1. Il titolare di autorizzazione generale e' tenuto, nel corso di validita' del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettivita' o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonche' al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, e' tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonche' le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitu', l'interessato e' tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.
 
Art. 116
Contributi
1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all'articolo 107, sono riportati nell'allegato n. 25.
 
Art. 117
Verifiche e controlli
1. Il titolare di autorizzazione generale e' tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarita' dello svolgimento della relativa attivita' di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facolta' di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo e' svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.
 
Art. 118
Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validita' del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero.
 
Art. 119
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature impiegate per le attivita' di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilita' elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonche' alle specifiche previste in materia di conformita' tecnica.



Nota all'art. 119:
- Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 120
Frequenze
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
 
Art. 121
Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalita' di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.



Nota all'art. 121:
- Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 122
Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e
interconnessione
1. E' consentito ai soggetti autorizzati all'installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall'articolo 101, comma 1, l'accesso alle reti pubbliche di comunicazione. E' comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.
2. E' consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilita' inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attivita' di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonche' la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale e' presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.
 
Art. 123
Sperimentazione
1. E' consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha validita' massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione.
 
Art. 124
Reti e servizi via satellite
1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi di comunicazione elettronica via satellite per uso privato e' disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 107.
 
Art. 125
Licenze ed autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo.
 
Art. 126
Concessione dei diritti individuali di uso
1. L'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza e' subordinato alla concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche e' consentito a sussidio di attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.
 
Art. 127
Stazione radioelettrica
1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonche' i dati significativi della stazione stessa.
 
Art. 128
Risorsa di spettro radio
1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo diritto individuale di uso e, se necessario, a revocarli.
 
Art. 129
Emittenza privata
1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.



Nota all'art. 129:
- L'art. 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n.
122, recante: «Differimento di termini previsti dalla legge
31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di
programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99,
cosi' recita:
«Art. 1 (Differimento di termini relativi alle
concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano
nazionale delle frequenze). - (Omissis).
8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e' sostituito dal seguente:
"17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione
sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare
collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia
attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non
interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio,
in occasione di avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese,
durante la diffusione dei programmi e sulle stesse
frequenze assegnate, possono trasmettere dati e
informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo
per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti
temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni
all'utenza".».



 
Art. 130
Oggetto
1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale e' richiesta l'autorizzazione generale, e' un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso e' un sistema che consente, attraverso una o piu' stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.
3. Il presente Capo:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), cosi' come definita dall'ETSI (European Telecommunication Standard Institute).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie frequenze e' disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni.
 
Art. 131
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
analogico in tecnica multiaccesso autogestito
1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato n. 21 e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato n. 22 possono essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF gia' attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, e' stabilito secondo le fasce di cui all'allegato n. 23.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo 133.
 
Art. 132
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale
numerico TETRA autogestito
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all'articolo 130, le frequenze indicate nell'allegato n. 24.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC (96)04.
 
Art. 133
Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta data.
 
Art. 134
Attivita' di radioamatore
1. L'attivita' di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attivita' di cui al comma 1 puo' essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. L'attivita' di radioamatore e' disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell'allegato n. 26.
4. E' libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.
 
Art. 135
Tipi di autorizzazione
1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore e' di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A e' abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B e' abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.
 
Art. 136
Patente
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore e' necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all'allegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
 
Art. 137
Requisiti
1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia eta' non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.



Nota all'art. 137:
- L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario,
cosi' recita:
«Art. 2 (Diritti e doveri dello straniero). -
(Omissis).
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile
attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo
unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente
testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la
condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i
criteri e le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.».



 
Art. 138
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo gia' acquisito come disposto dall'articolo 139, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all'allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la potesta' o la tutela.
 
Art. 139
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero un nominativo, che non puo' essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.
 
Art. 140
Attivita' di radioamatore all'estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi , in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalita' ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero l'attestazione della rispondenza dell'autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero e' soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
 
Art. 141
Calamita' - contingenze particolari
1. L'Autorita' competente puo', in caso di pubblica calamita' o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134.
 
Art. 142
Assistenza
1. Puo' essere consentita ai radioamatori di svolgere attivita' di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della localita', della durata e dell'orario dell'avvenimento.
 
Art. 143
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
 
Art. 144
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore puo' essere conseguita da:
a) Universita' ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalita' concernenti le loro attivita' istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di eta' non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 137 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore.
 
Art. 145
Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in "banda cittadina"-CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di eta' non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai soggetti residenti in Italia.
2. Non e' consentita l'attivita' di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la potesta' o la tutela.
5. In caso di calamita' coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorita' competenti.



Nota all'art. 145:
- Per l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, si vedano le note all'art. 137.



 
Art. 146
Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o piu' degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.



Nota all'art. 146:
- La Convenzione di Parigi 14 marzo 1884 reca: «
Convenzione per la protezione de' cavi sottomarini
conchiusa fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, l'Argentina, il
Belgio, il Brasile, la Colombia, la Costarica, la
Danimarca, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, il
Guatemala, i Paesi Bassi, la Persia, il Peru', il
Portogallo, la Rumania, la Russia, il Salvador, il Santo
Domingo, la Scandinavia, la Serbia, la Spagna, gli Stati
Uniti, la Turchia e l'Uruguai, ratificata dall'Italia con
regio decreto 1° gennaio 1886, n. 3620.».



 
Art. 147
Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in localita' del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica e' tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorita' marittima piu' vicina.
2. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
 
Art. 148
Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di
comunicazione elettronica
1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attivita' che richiedano l'impiego di tali strumenti.
2. Colui che, svolgendo le attivita' indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica e' punito ai sensi dell'articolo 147, ma le pene sono aumentate.
 
Art. 149
Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
1. E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00:
a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche;
b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di altra nave.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione e' aumentata, se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne da' notizia alle autorita' del primo porto ove approda la nave sulla quale e' imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.
 
Art. 150
Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.
2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorita' del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.
 
Art. 151
Inosservanza della disciplina sui segnali
1. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica;
c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico.
 
Art. 152
Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle
distanze dai cavi sottomarini
1. E' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli puo' conoscere la posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero urta un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non puo' eccedere le quattro ore;
c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.
 
Art. 153
Competenza territoriale.
1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza e' determinata secondo le disposizioni dell'articolo 1240 del codice della navigazione.
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale e' determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.



Nota all'art. 153:
- L'art. 1240 del codice della navigazione cosi'
recita:
«Art. 1240 (Competenza per territorio). - La competenza
territoriale per i reati, previsti dal presente codice,
commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio
aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui,
dopo che e' stato commesso il reato, avviene nella
Repubblica il primo approdo della nave o dell'aeromobile,
su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso
reato.
Se, prima dell'approdo nella Repubblica, ha avuto luogo
la presentazione del rapporto, della denuncia o della
querela alle autorita' consolari o ai comandanti di navi da
guerra, ovvero se tali autorita' hanno espletato funzioni
di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non puo'
essere determinata nel modo indicato nel comma precedente,
la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione
della nave o di abituale ricovero dell'aeromobile, su cui
era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.
Nei casi di competenza dell'autorita' consolare, se, al
momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal
luogo nel quale risiede tale autorita' non e' stata ancora
pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al
giudice competente per territorio a norma dei commi
precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorita'
consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice
competente.».



 
Art. 154
Reati commessi in alto mare.
1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, od aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalita' di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.
2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.
3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.



Nota all'art. 154:
- Per la Convenzione di Parigi 14 marzo 1884, si
vedano le note all'art. 146.



 
Art. 155
Rifiuto di esibire i documenti
1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, e' punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto e' opposto ad ufficiali della marina militare.
 
Art. 156
Pubblico ufficiale.
1. Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facolta' di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell'esercizio di tale facolta', pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.
 
Art. 157
Sanzioni civili.
1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.
2. Per le indennita' previste nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.



Nota all'art. 157:
- Gli articoli 185 e seguenti del codice penale
riguardano: «Restituzioni e risarcimento del danno».



 
Art. 158
Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato
1. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3, e' subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalita' di svolgimento del traffico.
 
Art. 159
Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la
sicurezza della navigazione marittima
1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di tale servizio, puo' avvalersi di idonei titolari di apposita autorizzazione generale per l'istallazione e l'esercizio di una rete di stazioni costiere allo scopo di prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del suddetto provvedimento, all'uopo individuato dal Ministero, sono regolati mediante uno specifico accordo tra le parti.
2. All'impianto ed all'esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa. L'impianto e l'esercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere che operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo o mobile marittimo via satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, e' sottoposto al consenso di cui all'articolo 100, che e' rilasciato previa verifica della compatibilita' con la rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.



Nota all'art. 159:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1994, n. 662, recante: «Regolamento di
attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente
adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed
il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre
1994, n. 281.



 
Art. 160
Licenza di esercizio
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.
 
Art. 161
Norme tecniche per gli impianti
1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.
 
Art. 162
Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni
1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo od aeronautico, anche di quelle solo riceventi, e' necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero.
2. Il titolo di cui al comma 1 non e' prescritto quando trattasi:
a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate, di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi d'istituto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Corpo delle Capitanerie di porto;
b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.
3. Il Ministro delle comunicazioni ha facolta' di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.
 
Art. 163
Titoli di abilitazione
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalita' di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) l'ammissione agli esami;
e) le prove d'esame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.
2. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall'articolo 5 dell'allegato n. 25.



Nota all'art. 163:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 164
Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via
satellite
1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo e' un servizio effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.
2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite e' un servizio effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.
 
Art. 165
Definizione di nave - Altre definizioni
1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato.
2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
Sezione II - Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati radioelettrici a bordo delle navi
 
Art. 166
Norme tecniche radionavali
1. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.
2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 167
Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle
navi - Obblighi
1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
 
Art. 168
Esenzioni
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potra' essere concessa se l'apparecchiatura assolve l'obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all'articolo 170.



Nota all'art. 168:
- L'art. 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, recante:
«Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168,
cosi' recita:
«Art. 13 (Esenzioni). - Il Ministero della marina
mercantile puo' esentare in tutto o in parte
dall'applicazione delle norme concernenti la sicurezza
della navigazione in viaggi internazionali le navi che in
via eccezionale siano adibite ad un viaggio internazionale.
Il Ministero della marina mercantile, nel concedere le
esenzioni di cui al precedente comma, determina, caso per
caso, sentito l'ente tecnico e gli organi tecnici
competenti, le misure da adottare per garantire la
sicurezza della nave e della vita umana.».



 
Art. 169
Obbligatorieta' di particolari apparati radioelettrici di bordo
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.
 
Art. 170
Corrispondenza pubblica
1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
2. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l'organizzazione e l'espletamento del servizio.
 
Art. 171
Installazioni d'ufficio
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero, puo' disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.
 
Art. 172
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque
territoriali
1. E' vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.
2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane.
3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresi', a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito da Inmarsat. L'uso di tali stazioni, tuttavia, puo' essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operativita' delle Forze armate.
4. L'autorita' marittima portuale ha facolta' di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.
5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrita' dei sigilli.
6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte od il ripristino della funzionalita' degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facolta' di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e sempreche' manchi la possibilita' di comunicare comunque con la terraferma.
7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalita' degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero, nonche' dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, all'uopo incaricati.
8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da euro 120,00 a euro 485,00.
 
Art. 173
Giornale delle comunicazioni radio
1. Fermo restando l'obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle registrazioni relative alle chiamate nonche' alla corrispondenza effettuata deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall'operatore unico alla societa' che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dell'articolo 183.
Sezione III - Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo
 
Art. 174
Autorita' del comandante di bordo
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi e' posto sotto l'autorita' del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.
 
Art. 175
Vigilanza sul servizio radioelettrico
1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonche' sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero di cui all'articolo 159, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonche' sulla qualificazione del personale addetto.
 
Art. 176
Collaudi e ispezioni
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:
a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessita'.
2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, e' necessario nei seguenti casi:
a) attivazione della stazione radioelettrica;
b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;
c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;
d) richiesta della societa' di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa.
3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorita' marittima portuale dalla societa' che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all'articolo 183, comma 3.
5. Il Ministro delle comunicazioni ha facolta', con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.
6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.
7. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, puo' affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle navi da carico.



Nota all'art. 176:
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314,
recante: «Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa
alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la
direttiva 94/57/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 agosto 1998, n. 201.



 
Art. 177
Verbali di collaudo e di ispezione
1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risultera' da apposito verbale da consegnarsi all'autorita' marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo rappresenta o alla societa' di gestione di cui all'articolo 183, comma 2.
 
Art. 178
Spese per i collaudi e le ispezioni
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della societa' che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.
Sezione IV - Categorie delle stazioni radioelettriche di nave
 
Art. 179
Categoria delle stazioni radioelettriche di nave
1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:
a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa per 24 ore al giorno;
b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno;
c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno;
d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno.
2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina in quali delle categorie suddette sara' assegnata ogni stazione radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovra' essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di cui all'articolo 183.
Sezione V - Personale delle stazioni radioelettriche di bordo
 
Art. 180
Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, o dalle vigenti norme nazionali.
 
Art. 181
Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
 
Art. 182
Sanzioni disciplinari
1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autorita' marittime anche su proposta del Ministero, nonche' le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.
2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo.
Sezione VI - Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni per il servizio radiomarittimo
 
Art. 183
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi e' rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche e' affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e' affidato all'armatore.
 
Art.184
Rapporti con gli armatori
1. Nei rapporti con gli armatori le societa' di cui all'articolo 183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
 
Art. 185
Contributi
1. Le societa' di gestione di cui all'articolo 183, comma 2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi:
a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale all'impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;
b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.
2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla vigente normativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 186
Autorizzazione all'esercizio radioelettrico
1. Per le classi di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui all'articolo 160 e' rilasciata a nome della societa' titolare di autorizzazione generale.
2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all'articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui all'articolo 160 e' accordata all'armatore.
 
Art. 187
Sospensione, revoca, decadenza
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca l'autorizzazione generale di cui all'articolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.
2. La licenza di esercizio di cui all'articolo 186 e' dichiarata decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.
 
Art. 188
Navi da pesca: norme tecniche radionavali
1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale.
 
Art. 189
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
da pesca
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l'autorizzazione all'esercizio e' rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche e' affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e' affidato all'armatore.
 
Art. 190
Rapporti con gli armatori delle navi da pesca
1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le societa' di gestione di cui all'articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
 
Art. 191
Contributi
1. I soggetti di cui all'articolo 189 devono corrispondere i contributi indicati nell'articolo 185.
 
Art. 192
Disposizioni applicabili
1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
 
Art. 193
Navi da diporto: norme tecniche radionavali
1. Le unita' da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.



Nota all'art. 193:
- Per la legge 8 luglio 2003, n. 172, si vedano le note
alle premesse.



 
Art. 194
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
da diporto
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l'autorizzazione all'esercizio e' rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160.
2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche e' affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e' affidato all'armatore.
 
Art. 195
Contributi
1. I soggetti di cui all'articolo 194 devono corrispondere i contributi di cui all'articolo 185.
 
Art. 196
Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:
a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessita'.
2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti all'autorita' marittima portuale dalla societa' che gestisce il servizio, dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.
4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.
5. Le spese sostenute per l'effettuazione dei collaudi e delle ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del destinatario di tali attivita'.
 
Art. 197
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
 
Art. 198
Servizio radioelettrico mobile aeronautico
1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico e' un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest'ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza all'uopo destinate.
 
Art. 199
Definizione di aeromobile.
1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall'articolo 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari.
2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.



Nota all'art. 199:
- L'art. 743 del codice della navigazione cosi' recita:
«Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si
intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone
o cose da un luogo ad un altro.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro
caratteristiche tecniche, sono stabilite dal regolamento.».



 
Art. 200
Norme tecniche
1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la facolta' di installarli.
 
Art. 201
Licenza di esercizio
1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilita'.
 
Art. 202
Sospensione o revoca della licenza di esercizio
1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell'aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.
 
Art. 203
Installazione d'ufficio
1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 200.
 
Art. 204
Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
1. Il Ministero ha facolta' di far ispezionare dall'autorita' competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'articolo 200, e di constatarne l'efficienza.
 
Art. 205
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello
spazio aereo territoriale
1. E' vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all'articolo 98.
 
Art. 206
Abilitazione al traffico.
1. La licenza di esercizio di cui all'articolo 201 abilita le stazioni radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolarita' del volo.
 
Art. 207
Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni
radioelettriche a bordo degli aeromobili.
1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
 
Art. 208
Limitazioni legali
1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonche' all'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni.
3. Per le limitazioni imposte e' dovuto un equo indennizzo.
 
Art. 209
Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di
comunicazione elettronica.
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprieta' di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprieta', secondo la sua destinazione, ne' arrecare danno alla proprieta' medesima od a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonche' il settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e' necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui e' dovuta un'equa indennita' che, in mancanza di accordo fra le parti, sara' determinata dall'autorita' giudiziaria.
 
Art. 210
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
ed alle radioricezioni.
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e' vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, e' effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.



Note all'art. 210:
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615,
recante: «Attuazione della direttiva 89/336/CEE del
Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata
dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992,
dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993
e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre
1993» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
1996, n. 286, supplemento ordinario.
- Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante
le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita» si vedano le note alle premesse.



 
Art. 211
Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica
1. E' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell'articolo 97.
 
Art. 212
Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 210 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all'articolo 210.
 
Art. 213
Vigilanza
1. Il Ministero ed il Ministero delle attivita' produttive, congiuntamente, hanno facolta' di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208.
 
Art. 214
Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00 .
 
Art. 215
Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato piu' grave.
2. Alla stessa sanzione e' sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
 
Art. 216
Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali
- Inosservanza di norme - Sanzioni
1. Le sanzioni previste dall'articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.
2. Il Ministero puo' provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
 
Art. 217
Uso indebito di segnale di soccorso
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d'emergenza, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
 
Art. 218
Abrogazioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: "i servizi di telecomunicazioni" fino a: "diffusione sonora e televisiva via cavo"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle comunicazioni",
b) all'articolo 2, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
c) all'articolo 7, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
d) all'articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: "e di telecomunicazioni"; il comma 2 e' soppresso;
e) all'articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: "della convenzione internazionale delle telecomunicazioni"; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
f) all'articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
g) all'articolo 11, nella rubrica, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
h) all'articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni"
i) all'articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da: "telegrafici e radioelettrici" fino a: "servizi telefonici"; nella rubrica sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
l) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
m) all'articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
n) all'articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
o) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
p) all'articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
q) all'articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
r) all'articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
s) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 , 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 , 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonche' il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
3. Sono o restano abrogati:
a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;
b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1992;
l) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
m) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
n) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
p) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997;
q) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
r) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
s) la legge 1° luglio 1997, n. 189;
t) gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
v) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
z) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
aa) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
bb) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
cc) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
dd) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
ee) l'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
ff) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
gg) la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;
hh) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
ii) la deliberazione dell'Autorita' 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
ll) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
mm) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
nn) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.



Note all'art. 218:
- Il testo vigente degli articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, Titolo II, 17, 20, 22, 23, 25, 26 e Titolo II
del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, recante: «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni» cosi' come modificati dal presente
decreto legislativo, recitano:
«Art. 1 (Esclusivita' dei servizi postali). -
Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti
dal presente decreto:
i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione
della corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli.».
«Art. 2 (Competenza del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni). - Quando la legge non dispone
diversamente, i provvedimenti in materia postale, di
bancoposta nella Repubblica rientrano nella competenza del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.».
«Art. 7 (Tariffe postali, di bancoposta e di
telecomunicazioni per l'interno). - Salva la competenza del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni nei casi
previsti dalla presente legge, le tariffe per i servizi
postali, di bancoposta per l'interno, sono stabilite con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dello
stesso Ministro, di concerto, con quello per il tesoro,
sentito il Consiglio dei Ministri.
Nella stessa forma, di cui al primo comma, sono
stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore e assegno
per gli oggetti affidati all'Amministrazione o per le
operazioni ad essa richieste.».
Art. 8 (Tariffe per i servizi postali, di bancoposta
internazionali). - Le tariffe per i servizi postali e di
bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per
le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per
il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli
accordi con le amministrazioni estere interessate.».
Art. 9 (Accordi internazionali). - Il Ministro per le
poste e le telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme
della convenzione postale universale e degli accordi
internazionali, ha la facolta' di stipulare particolari
convenzioni con amministrazioni estere o gestori esteri
riconosciuti, per regolare, nell'interesse comune, i
servizi previsti dal presente decreto.».
Art. 10 (Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi
comunicazione od operazione postale). - La liberta' e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione puo'
avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita'
giudiziaria.
I funzionari e gli agenti dell'Amministrazione ne sono
responsabili e vigilano nell'ambito della propria
competenza perche' siano rigoro-samente osservate.
E' vietato alle persone addette ai servizi postali, di
bancoposta gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a
terzi informazioni scritte o verbali sull'esistenza o sul
contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi
nonche' sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che
nei casi previsti dalla legge.
Nessuno puo' prendere visione od ottenere copia della
corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del
destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti
legali, nonche' delle altre persone indicate dalla legge.».
«Art. 11 (Comunicazioni postali vietate). - Non sono
ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche,
radiotelegrafiche e messaggi che possano costituire
pericolo alla sicurezza dello Stato o recare danno alle
persone ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato
punibile d'ufficio.
Non sono altresi' ammesse, salvo quanto disposto nei
due ultimi commi del presente articolo, le corrispondenze
di cui al precedente comma, che siano contrarie al buon
costume o contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi,
scurrili o denigratori a chiunque riferiti.
L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze
aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano
soggette a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze
chiuse riscontri gli elementi di cui al primo comma deve
inviare immediatamente la corrispondenza stessa al pretore
chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilita' della
corrispondenza medesima.
Il pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione
penale, decide entro 24 ore con decreto motivato se la
corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove
egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo
consiglino.
Il decreto del pretore deve essere notificato nello
stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha
inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato
identificato.
Avverso il decreto del pretore il mittente puo'
proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe
deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e
delle telecomunicazioni competente per territorio o di un
funzionario da essa delegato.
Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino
gli elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale
invita il mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi
previo accertamento dell'identita' personale del mittente
stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si
applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto,
quinto e sesto del presente articolo.».
Art. 12 (Persone addette ai servizi postali, di
bancoposta). - Le persone addette ai servizi postali, di
bancoposta anche se dati in concessione ad uso pubblico,
sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di
pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro
affidate, in conformita' degli articoli 357 e 358 del
codice penale.».
Art. 13 (Contravvenzioni in materia postale). - Per le
contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda e'
ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia
iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo
dell'ammenda.
La competenza a decidere sulla domanda di oblazione
spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle
poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in
materia di servizi postali, di bancoposta.».
«Titolo II - Norme comuni ai servizi postali, di
bancoposta.».
«Art. 17 (Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in
applicazione di accordi internazionali). - Sono concesse le
esenzioni dalle tasse postali nonche' le riduzioni delle
tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli
accordi internazionali.».
«Art. 20 (Reclamo - Termini di decadenza - Azione
giudiziaria). - Il reclamo per oggetti o somme affidati
all'Amministrazione o per ottenere le indennita' o i
rimborsi previsti dal presente decreto deve essere
presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio
stabilito per i singoli servizi.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 21, l'azione
giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali,
di bancoposta regolati con il presente decreto non puo'
essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo
in via amministrativa a norma del comma precedente e non
siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine
l'Amministrazione non abbia provveduto.
L'azione stessa si prescrive in tre anni.».
«Art. 21 (Azione civile contro l'Amministrazione). -
Nel caso di procedimento penale concernente una operazione
che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di
bancoposta, se dopo la pronunzia della sentenza penale
venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione,
l'azione non puo' essere proposta prima che siano trascorsi
sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza
pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto
dagli articoli 31 e 103.».
«Art. 22 (Accertamento delle contravvenzioni). -
L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli
organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed
agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e
modalita' relative ai servizi postali, gestiti dalle
aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.».
«Art. 23 (Danneggiamento). - Chiunque esplichi
attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi
postali od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e'
punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.».
«Art. 25 (Tutela degli ambienti di lavoro e di
produzione del pubblico servizio). - Chiunque distrugga,
disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte,
inservibili oggetti e congegni destinati al servizio e'
punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale.
Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente,
deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio
postale, e' punito ai sensi dell'art. 639 del codice
penale, ma si procede d'ufficio.».
«Art. 26 (Impignorabilita' ed insequestrabilita' dei
beni destinati ai servizi postali). - Non possono essere
pignorati, ne' sequestrati i mobili, i veicoli, gli
strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli
oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali.
La norma si applica anche nei confronti degli assuntori
dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni.».
- L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1966, n. 1214, recante: «Nuove norme sulle
concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di
radioamatori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 gennaio 1967, n. 15, abrogato dal presente decreto,
recava: «Canoni di esercizio - Tassa di concessione
governativa».
- Per il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, si
vedano le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, si
vedano le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, si
vedano le note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
4 settembre 1999, n. 420, si vedano le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55,
si vedano le note alle premesse.
- Per la legge 1° luglio 1997, n. 189, si vedano le
note alle premesse.
- Per l'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si
vedano le note all'art. 25.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, si vedano le note alla premesse.
- L'art. 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. (Legge comunitaria 1995-1997)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104, supplemento
ordinario, abrogato dal presente decreto, cosi' recava:
«Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318».
- Per il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, si
vedano le note alla premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 2001, n. 77, si vedano le note alla premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2001, n. 447, si vedano le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 219
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 220
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l'Autorita', secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorita', delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all'occorrenza:
a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26;
b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, nonche' l'allegato n. 9;
c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25;
d) con deliberazione dell'Autorita', sentito il Ministero, l'allegato n. 11;
e) con deliberazione dell'Autorita', gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.



Note all'art. 220:
- Per l'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, si
vedano le note alle premesse.
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
cosi' recita:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».



 
Art.221
Entrata in vigore

3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle
comunicazioni
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Frattini, Ministro per gli affari
esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Sirchia, Ministro della salute
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Stanca, Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1)
Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice.
A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono:
1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformita' al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice;
2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34;
3. garantire l'interoperabilita' dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al Capo III del Titolo II del Codice;
4. garantire l'accessibilita' dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale comprese le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice;
5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura;
6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del Codice;
7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;
8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice;
9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformita' decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati dall'articolo 33 del Codice;
11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attivita';
12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali, tra i servizi di emergenza e le autorita', nonche' le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico;
13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformita' alle norme comunitarie;
14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Capo III del Titolo II dello stesso Codice;
15. mantenere l'integrita' delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 in materia di norme armonizzate sulla compatibilita' elettromagnetica;
16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;
17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti di uso individuali in conformita' dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice;
18. rispettare le misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 20 del Codice.
B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono:
1. comunicazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti di uso della frequenza e ove applicabile, l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici;
2. uso effettivo ed efficiente delle frequenze in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice comprendente, se del caso, requisiti di copertura;
3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale;
4. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice;
6. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35 del Codice;
7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;
8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze.
C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono:
1. la designazione del servizio per il quale e' utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio;
2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice;
3. il rispetto delle norme in materia di portabilita' del numero in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice;
4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici degli abbonati ai fini degli articoli 55 e 75 del Codice;
5. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale di numerazione;
6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice;
7. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35 del Codice;
8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;
9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.
 
Allegato n. 2 (articoli 42 e 43)
Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, di cui agli articoli 42 e 43 del Codice.
Parte I: Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 43, comma 1 del Codice.
Per quanto riguarda l'accesso condizionato ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all'articolo 43 del Codice, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacita' tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;
b) tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:
- proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della concorrenza,
- tenere una contabilita' finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attivita' di prestazione di servizi di accesso condizionato;
c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprieta' industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non puo' essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:
- di un'interfaccia comune che consenta la connessione con piu' sistemi di accesso diversi, oppure
- di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purche' il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.
Parte II: Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del Codice.
a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API)
b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)
 
Allegato n. 3 (articolo 46)
Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica che deve essere pubblicata dagli operatori notificati, ai sensi dell'articolo 46 del Codice.
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
a) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;
b) "accesso disaggregato alla rete locale", sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprieta' della rete locale;
c) "accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
d) "accesso condiviso alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non vocale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico.
A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale
1. Elementi della rete cui e' offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi:
a) accesso alle reti locali;
b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale, accesso alla banda non vocale di frequenza dello spettro di una rete locale.
2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici (1), disponibilita' di reti locali in parti specifiche della rete di accesso.
3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale metallica della rete locale.
4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.
B. Servizio di co-ubicazione
1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato (1).
2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza virtuale).
3. Caratteristica delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate.
4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti.
5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti.
6. Norme di sicurezza.
7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato.
8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui e' disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione e' stata rifiutata per mancanza di capienza.
C. Sistemi d'informazione
Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione.
D. Condizioni di offerta
1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualita' del servizio.
2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.
3. Prezzi o modalita' di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.
NOTA
(1) E' possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.
 
Allegato n. 4 (articoli 60 e 79)
Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese) e all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) del Codice
Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 60 del Codice:
a) Fatturazione dettagliata
Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, nonche' le altre disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorita' fissa il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate, quali definite all'articolo 58 del Codice devono presentare gratuitamente ai consumatori per consentire a questi:
i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete telefonica pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e
ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare con ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.
Ove opportuno, gli abbonati possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.
Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.
b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita (servizio gratuito)
Prestazione gratuita alla quale l'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, puo' impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri.
c) Sistemi di pagamento anticipato
L'Autorita' puo' obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalita' di pagamento anticipato per l'accesso alla rete telefonica pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.
d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento
L'Autorita' puo' imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete telefonica.
e) Mancato pagamento delle fatture
L'Autorita' autorizza l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate per l'utilizzo della rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalita' e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorita' puo' autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112").
Parte B: Prestazioni citate all'articolo 79 del Codice:
a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a piu' frequenze)
La rete telefonica pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalita' DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete.
b) Identificazione della linea chiamante
Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata puo' visualizzare il numero della parte chiamante.
La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali e della vita privata.
Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.
 
Allegato n. 5 (articolo 71)
Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice
L'Autorita' garantisce la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 71 del Codice. Spetta all'Autorita' decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalla stessa Autorita' in modo tale da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.
1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese.
Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.
2. Servizi telefonici accessibili al pubblico offerti.
2.1 Portata del servizio telefonico accessibile al pubblico.
Descrizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico offerti, indicando i servizi compresi nella quota di abbonamento e nel canone periodico (ad esempio servizi mediante operatore, servizi di elenchi e consultazione elenchi, sbarramento selettivo della chiamata, fatturazione dettagliata, manutenzione, ecc.).
2.2. Tariffe generali.
Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.
2.3. Disposizioni in materia di indennizzo o rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo o rimborso.
2.4. Servizi di manutenzione offerti.
2.5. Condizioni contrattuali generali.
Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto.
3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.
4. Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, ivi comprese le prestazioni e i servizi di cui all'allegato n. 4.
 
Allegato n. 6 (articoli 61 e 72)
Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualita' del servizio ===================================================================== PARAMETRO (Nota 1) |DEFINIZIONE |METODO DI MISURA ===================================================================== Tempo di fornitura | | dell'allacciamento iniziale |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1 --------------------------------------------------------------------- Tasso di malfunzionamento per | | linea di accesso |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1 --------------------------------------------------------------------- Tempo di riparazione dei | | malfunzionamenti |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1 --------------------------------------------------------------------- Percentuale di chiamate a vuoto | | (nota 2) |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1 --------------------------------------------------------------------- Tempo di instaurazione della | | chiamata (nota 2) |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1 --------------------------------------------------------------------- Tempi di risposta dei servizi | | tramite operatore |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1 --------------------------------------------------------------------- Tempi di risposta dei servizi di | | consultazione elenchi |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1 --------------------------------------------------------------------- Percentuale di telefoni pubblici | | a pagamento (a monete e schede) | | in servizio |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1 --------------------------------------------------------------------- Fatture contestate |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1

Nota 1
I parametri devono consentire un'analisi dei risultati a livello regionale, vale a dire almeno al livello 2 della nomenclatura delle unita' territoriali statistiche (NUTS) pubblicata da Eurostat.
Nota 2
L'Autorita' puo' decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni relative ai due parametri se e' dimostrato che i risultati in questi due settori sono soddisfacenti.
La versione del documento ETSI EG 201 769-1 e' la 1.1.1 (aprile 2000).
 
Allegato n. 7 (articolo 74)
Interoperabilita' delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, ai sensi dell'articolo 74 del Codice.
1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro
Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della televisione digitale, messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunita', in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:
- di ricomporre i segnali conformemente all'algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI),
- di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.
2. Interoperabilita' degli apparecchi televisivi analogici e digitali
Gli apparecchi televisivi analogici a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 42 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo, ad esempio come indicato nella norma Cenelec EN 50 049-1:1997) che consenta un agevole collegamento di periferiche, in particolare decodificatori supplementari e ricevitori digitali.
Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme ad una specifica dell'industria), ad esempio la presa d'interfaccia comune DVB, che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.
 
Allegato n. 8 (articolo 68)
Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice.
Nota: conformemente alla procedura di cui all'articolo 68 del Codice, la fornitura di un insieme minimo di linee affittate secondo i requisiti fissati dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, dovrebbe proseguire fintantoche' l'Autorita' non stabilisca che esiste un'effettiva concorrenza nel pertinente mercato delle linee affittate.
L'Autorita' vigila affinche' la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice esegua i principi fondamentali della non discriminazione, dell'orientamento ai costi e della trasparenza.
1. Non discriminazione
L'Autorita' vigila affinche' le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice aderiscano al principio di non discriminazione nel fornire le linee affittate di cui al medesimo articolo 68. Tali imprese applicano requisiti simili in circostanze simili a imprese che forniscono servizi simili; esse forniscono ad altri linee affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi che applicano ai propri servizi o, se del caso, a quelli delle loro filiali o societa' partner.
2. Orientamento ai costi
L'Autorita' provvede, se necessario, affinche' le tariffe delle linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice seguano i principi fondamentali dell'orientamento ai costi. A tal fine, essa garantisce che le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dello stesso articolo 68, comma 1, elaborino e mettano in pratica un adeguato sistema di contabilita' dei costi. L'Autorita' rende disponibili, in modo adeguatamente dettagliato, le informazioni sui sistemi di contabilita' dei costi delle suddette imprese. A richiesta, essa trasmette tali informazioni alla Commissione europea.
3. Trasparenza
L'Autorita' provvede affinche' le informazioni in appresso, relative all'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice, siano pubblicate in forma facilmente accessibile.
3.1. Specificazioni tecniche, compresi le caratteristiche fisiche ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete.
3.2. Tariffe, compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e gli altri oneri. In caso di tariffe differenziate, queste devono essere indicate.
Qualora, in risposta a una particolare richiesta, un'impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice non ritenga ragionevole fornire nell'insieme minimo una linea affittata in base alle condizioni di fornitura e alle tariffe da essa applicate, tale impresa deve chiedere l'autorizzazione dell'Autorita' a modificare dette condizioni nel caso specifico.
3.3. Condizioni di fornitura, compresi almeno gli elementi seguenti:
- informazioni sulla procedura di ordinazione,
- periodo normale di consegna, cioe' il periodo, calcolato dalla durata in cui l'utente ha confermato una richiesta di linea affittata, in cui il 95 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state fornite ai clienti.
Questo periodo e' stabilito in base ai periodi effettivi di consegna di linee affittate durante un periodo recente di durata ragionevole. Nel calcolo vanno considerati i casi in cui gli utenti abbiano chiesto di differire la consegna;
- durata contrattuale, che include la durata generalmente prevista per il contratto e la durata contrattuale minima che l'utente e' obbligato ad accettare,
- tempi normali di riparazione, vale dire il periodo, calcolato dal momento in cui e' stato comunicato un messaggio di guasto all'unita' competente dell'impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, fino al momento in cui l'80 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state ripristinate e, se opportuno, e' stato notificato agli utenti il ripristino del funzionamento. Qualora per lo stesso tipo di linee affittate siano offerti servizi diversi di riparazione, i vari tempi normali di riparazione devono essere pubblicati,
- eventuali procedure di rimborso.
Inoltre, qualora l'Autorita' ritenga che le prestazioni della fornitura dell'insieme minimo di linee affittate non soddisfi le esigenze degli utenti, essa puo' fissare adeguati obiettivi per le condizioni di fornitura sopra elencate.
 
Allegato n. 9 (articolo 25)
Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice
Il sottoscritto:
* Cognome: ......................................
* Nome: ..........................................
* Luogo e data di nascita: ......................
* Residenza e domicilio: .......................
* Cittadinanza: ..................................
* Societa/ditta: ..................................
* Nazionalita': ....................................
* Sede: ............................................
* Codice fiscale e partita IVA: ................
Dati del rappresentante legale:
* Cognome e nome: ...........................
* Luogo e data di nascita: .....................
* Residenza e domicilio: ......................
* Codice fiscale: ................................
dichiara
di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica:
Descrizione tipologia di rete: .......................
Descrizione tipologia di servizio: ..................
Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati e relativa ubicazione: .......................
Data di inizio dell'attivita': ............................
A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonche', ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonche' il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtu' di altre normative non di settore.
Si allegano alla presente dichiarazione:
1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocita';
2. certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la societa' o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocita'.

DATA
FIRMA
 
Allegato n. 10 (articoli 34 e 35)
Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice.
Art. 1
Diritti amministrativi
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, e' il seguente:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:
1) sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 11.100,00 euro
c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali:
1) la misura dei contributi puo' essere determinata sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure
2) qualora non sia stata prevista nella procedura di selezione competitiva o comparativa, si applicano i contributi di cui alla lettera b);
d) nel caso di fornitura di di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite:
1) fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro
2) fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro
3) oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro
2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.
3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.
4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.
Art. 2
Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio
1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del Codice, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato.
2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato e' dimezzato.
3. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo, di cui alla tabella riportata all'articolo 5 del presente allegato, e' calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti fissi bidirezionali con esclusione delle stazioni ripetitrici, da comunicare al Ministero da parte del titolare del diritto di uso, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo:
a) fino a 10 collegamenti fissi bidirezionali 1
b) oltre 10 fino a 40 collegamenti fissi bidirezionali 0,75
c) oltre 40 fino a 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,50
d) oltre 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,25
4. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete VSAT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e al numero delle stazioni periferiche trasmittenti o ricetrasmittenti situate sul territorio nazionale:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro;
b) per stazione periferica fissa e trasportabile 111,00 euro, escluse le VSAT conformi alla decisione ERC DEC 05.
5. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete SIT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
6. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete SUT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
7. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete diffusiva TV sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
8. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete di contribuzione televisiva punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
9. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete per operazioni spaziali (telemetrie) sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
10. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete S-PCS riferito alla gateway sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
11. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete S-PCS riferito ai terminali d'utente sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
12. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete per trasmissione dati quale Internet via satellite di tipo diffusivo punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
13. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG il contributo e' pari a:
a) per ogni singolo evento 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata e 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione, per la ripresa di un singolo avvenimento della durata massima di trenta giorni rinnovabile;
b) per un numero indeterminato di eventi 5.550,00 euro, ripresi nell'arco temporale di un anno, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.
14. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazioni mobili e personali sono tenuti, fermo quanto disposto da decreto del Ministro delle comunicazioni 27 settembre 2002, al pagamento di un contributo annuo per ciascun blocco di 5 MHz, di 7.216.171,00 euro. Il contributo e' ridotto di una misura fino al 20 per cento in relazione agli investimenti aggiuntivi che si intendono effettuare in conseguenza della maggiore disponibilita' di frequenze, anche al fine della condivisione di impianti, infrastrutture e siti.
Art. 3
Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri
1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, e' soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del Codice, compreso l'anno di attribuzione.
2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri per servizi geografici e' pari a 111,00 euro.
3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un indicativo per servizi di comunicazioni mobili e personali e' pari a 111.000,00 euro.
4. Il contributo per l'attribuzione di un codice di "carrier selection" a 4 o 5 cifre e' pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro.
5. Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti "customer care" a 3, 4, 5, 6 o 7 cifre e' pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro, 16.400,00 euro, 11.000,00 euro e 5.500,00 euro.
6. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato e' pari a 50,00 euro.
7. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato e' pari a 27.750,00 euro.
8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 144 o 166 per servizi di tariffa premio e' pari a 50,00 euro.
9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito e' pari a 50,00 euro.
10. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito e' pari a 27.750,00 euro.
11. Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre e' pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro.
12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199X per servizi di numero unico e' pari a 100,00 euro.
13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XY per servizi di numero unico e' pari a 1.000,00 euro.
14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XYZ per servizi di numero unico e' pari a 10.000,00 euro.
15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899 per servizi non geografici a tariffazione specifica e' pari a 50,00 euro.
16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 892 per servizi non geografici a tariffazione specifica e' pari a 27.750,00 euro.
17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 178X per servizi di numero personale e' pari ad 100,00 euro.
18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XY per servizi di numero personale e' pari a 1.000,00 euro.
19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XYZ per servizi di numero personale e' pari a 10.000,00 euro.
20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sui codici 163 o 164 per servizi interattivi di fonia a 5 o 6 cifre e' pari, rispettivamente a 111.000,00 euro e a 55.500,00 euro.
21. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet e' pari a 10,00 euro.
22. Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale e' pari a 10,00 euro.
23. Il contributo per l'attribuzione di un codice operatore "OP ID" e' pari a 500,00 euro.
24. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione e' pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti.
Art. 4
Modalita' di pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato puo' essere effettuato con le seguenti modalita':
a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza;
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza;
c) accreditamento bancario in valuta estera, esclusivamente dalla sede estera di una banca, a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, Capitolo 2569 articolo 8, con esclusione dei contributi dovuti per servizi satellitari che vanno acquisiti all'articolo 10 del medesimo Capo e Capitolo.
Art. 5
Contributo annuo per l'uso di risorse scarse
(Valori in euro) =====================================================================
| |Frequenza |Frequenza |
| |superiore a |superiore a |Frequenza Larghezza di |Frequenza |10 GHz e sino|20 GHz e sino|superiore a banda (L) |sino a 10 GHz|a 20 GHz |a 30 GHz |30 GHz =====================================================================
L | | | | inferiore o | | | | uguale a 25 | | | | kHz |170,00 | | | --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 25 kHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a 125 | | | | kHz |370,00 | | | --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 125 kHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a 250 | | | | kHz |740,00 | | | ---------------------------------------------------------------------
L | | | | superiore a | | | | 250 kHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a 500 | | | | kHz |1.060,00 | | | --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 500 kHz ed | |(L inferiore |(L inferiore |(L inferiore inferiore o | |o uguale a |o uguale a |o uguale a uguale a 1,75| |1,75MHz) |1,75MHz) |1,75MHz) MHz |1.390,00 |700,00 |480,00 |370,00 --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 1,75 MHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a 3,5 | | | | MHz |1.750,00 |1.060,00 |700,00 |480,00 --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 3,5 MHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a 7 | | | | MHz |2.770,00 |2.110,00 |1.390,00 |950,00 --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 7 MHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a 14 | | | | MHz |3.850,00 |3.130,00 |2.110,00 |1.390,00 --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 14 MHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a 28 | | | | MHz |4.880,00 |4.180,00 |2.770,00 |1.860,00 --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 28 MHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a | | | | 56MHz |5.930,00 |5.240,00 |3.490,00 |2.330,00 --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 56 MHz |6.980,00 |6.290,00 |4.180,00 |2.770,00
 
Allegato n. 11 (articoli 62 e 63)
Calcolo del costo e del finanziamento del servizio universale di cui agli articoli 62 e 63 del Codice
Art. 1
Definizioni
1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti:
a) "cliente non remunerativo", il cliente che l'impresa non servirebbe se non fosse soggetta all'obbligo di fornitura del servizio universale, ovvero il cliente per il quale l'incremento complessivo dei ricavi ad esso relativi e' inferiore al costo incrementale che deve essere affrontato dall'impresa al fine di prestare il predetto servizio al medesimo cliente;
b) "servizi non remunerativi", i servizi il cui costo incrementale di fornitura e' superiore a tutti gli eventuali ricavi incrementali ad essi associati che l'impresa percepisce per la prestazione dei servizi in questione;
c) "aree non remunerative", le aree che, limitatamente alla prestazione del servizio telefonico accessibile al pubblico, l'impresa cesserebbe di servire, se non fosse soggetta all'obbligo di fornitura del servizio universale a causa dell'elevato costo di fornitura alla clientela di un accesso alla rete;
d) "capitale incrementale impiegato", il capitale incrementale di cui un'impresa ha bisogno per realizzare una particolare attivita' o un incremento di attivita' che puo' riguardare, ad esempio, un cliente o un gruppo di clienti o un servizio specifico;
e) "tasso di rendimento del capitale impiegato", il rapporto tra profitto contabile e capitale contabile impiegato;
f) "ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato", il tasso richiesto per continuare ad attirare fondi dagli investitori e calcolato sulla base dei costi correnti, anche considerando il livello di concorrenzialita' del settore delle reti e/o servizi di comunicazione elettronica nonche' la sua rischiosita' rispetto ai predetti fini;
g) "ricavi e costi evitabili", i ricavi ed i costi che un'impresa potrebbe evitare se cessasse una determinata attivita' o non procedesse ad un incremento di attivita'.
Art. 2
Principi generali
1. Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorita' nei confronti di un'impresa perche' questa fornisca una rete o un servizio sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, applicando in tale territorio, se necessario, tariffe medie per la fornitura del servizio in questione o proponendo formule tariffarie speciali per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.
2. L'Autorita' considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando e' soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese designate avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto deve tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l'impresa esercente tale servizio.
3. Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:
a) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di servizi ed apparecchiature per disabili ecc.;
b) utenti finali o categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorita', possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un'impresa se questa non fosse soggetta ad obblighi di servizio universale.
4. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili. La verifica del costo netto e' di competenza dell'Autorita'.
5. Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale implica che le imprese designate soggette a tali obblighi siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiche' la compensazione comporta trasferimenti finanziari, l'Autorita' vigila affinche' tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Cio' significa che i trasferimenti finanziari devono comportare distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti.
6. Conformemente all'articolo 63, comma 3, del Codice, il dispositivo di condivisione deve usare mezzi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese.
7. Il Ministero ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale. Il Ministero provvede inoltre alla supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.

Art. 3
Finanziamento
1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato.
2. E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalita', a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.
3. Le imprese incaricate di fornire il servizio universale sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalita' di cui alle presenti disposizioni.
4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 63, comma 3, del Codice, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:
a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;
b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;
c) i fornitori di servizi di trasmissione dati;
d) i fornitori di servizi a valore aggiunto nonche' quelli di servizi telefonici avanzati quali, ad esempio, la videoconferenza, i servizi bancari via telefono o i servizi di teleacquisto, nonche' i fornitori di accesso ad Internet.
6. Il meccanismo di cui al comma 2 non e' applicabile quando:
a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;
c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.
Art. 4
Costi da ripartire
1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorita', al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale.
Art. 5
Calcolo del costo netto
1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute ad indicare distintamente, ai fini del calcolo del costo netto ad esso relativo, i servizi non remunerativi, tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, il numero dei clienti ed i gruppi di clienti non remunerativi nonche' le aree non remunerative.
2. Il calcolo del costo netto e' determinato individuando i costi ed i ricavi, prospettici incrementali di lungo periodo, rispettivamente sostenuti e percepiti per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico a clienti o gruppi di clienti non remunerativi o in aree non remunerative e per la fornitura di servizi non remunerativi tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del Codice. Ai fini del predetto calcolo:
a) non sono ammesse duplicazioni per quanto attiene agli elementi di costo o di ricavo, in particolare riferibili a clienti o ad aree non remunerativi;
b) si tiene anche conto di un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato;
c) non si tiene conto dei costi non recuperabili;
d) non si tiene conto dei costi comuni e congiunti che non sono collegabili, direttamente o indirettamente, ai servizi prestati;
e) i dati relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, diversi dal servizio telefonico accessibile al pubblico, devono essere rappresentati in modo distinto per ciascun servizio.
3. Ai fini del comma 2, si considerano i costi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:
a) i costi della rete d'accesso relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
b) i costi della rete di trasmissione locale nonche' della commutazione relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
c) i costi della gestione commerciale relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
d) i costi dei servizi di interconnessione per il traffico relativo ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
e) i costi del traffico ricevuto dai clienti o dai gruppi di clienti non remunerativi ovvero dalle aree non remunerative;
f) i costi, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativi alla fornitura di servizi non remunerativi, tra i quali:
1) fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;
2) fornitura di un servizio a condizioni speciali e di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;
3) fornitura di servizi di informazione abbonati;
4) fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza ed alle attivita' di pubblicazione e stampa;
5) fornitura dei servizi tramite operatore.
4. Ai fini del comma 2, si considerano i ricavi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:
a) i ricavi diretti dovuti a contributi di attivazione ed a canoni di abbonamento percepiti da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;
b) i ricavi diretti dovuti alle comunicazioni generate da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero da aree non remunerative;
c) i ricavi indiretti dovuti agli importi pagati per le comunicazioni generate da tutti gli utenti remunerativi quando essi chiamano clienti non remunerativi, ovvero le aree non remunerative, compresi i ricavi derivanti dai servizi a numero verde e dai servizi con addebito ripartito;
d) i ricavi generati dai servizi di interconnessione per il traffico relativo alle aree non remunerative ed ai clienti o gruppi di clienti non remunerativi;
e) nel caso di cabine telefoniche pubbliche, i ricavi relativi al traffico telefonico generato, incluso quello verso numeri verdi e servizi con addebito ripartito, all'uso delle cabine come supporto per antenne, alla vendita di carte telefoniche prepagate, alla pubblicita' affissa sulle cabine e sulle carte telefoniche prepagate nonche' i ricavi derivanti dalle altre carte utilizzabili nelle cabine telefoniche;
f) nel caso di fornitura di un servizio di informazione abbonati e di elenco telefonico abbonati in forma cartacea o elettronica, i ricavi relativi alla pubblicita' all'interno degli elenchi telefonici cartacei, inclusa quella relativa ai prodotti commercializzati dall'impresa incaricata del servizio universale nonche', ove determinabili, i ricavi derivanti dal traffico indotto per la consultazione dei servizi informazione e di elenco telefonico abbonati;
g) i ricavi derivanti dalle chiamate sostitutive che devono essere stimate sulla base di un confronto con i ricavi incrementali diretti che verrebbero persi se fosse interrotto il servizio ai clienti non remunerativi.
5. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:
a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorche' tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico;
b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualita' specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti;
c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
Art. 6
Modalita' di finanziamento
1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorita', entro il 31 marzo di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del Codice e dall'articolo 5 del presente allegato.
2. L'Autorita', fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato:
a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione e' applicabile;
b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformita' ai criteri, ai principi ed alle modalita' di determinazione del predetto costo di cui al Capo IV del Titolo II del Codice ed alle disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare:
1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;
2) la possibilita' di sostenere costi comparativamente piu' bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio gia' raggiunto;
3) la possibilita' di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;
4) la disponibilita' di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;
5) la probabilita' che un potenziale cliente scelga l'impresa incaricata della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'impresa stessa sul territorio ed alla possibilita' di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese;
c) stabilisce, ai sensi del Capo IV del Titolo II del Codice, se il meccanismo di ripartizione e' giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall'organismo di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;
d) mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dal Capo IV del Titolo II del Codice, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;
e) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall'organismo appositamente incaricato;
f) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'articolo 4 del presente allegato;
g) individua le imprese debitrici sulla base del Capo IV del Titolo II del Codice e dell'articolo 3 del presente allegato;
h) richiede alle imprese debitrici di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;
i) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'articolo 3 del presente allegato, secondo le modalita' di cui al successivo comma 4;
j) determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i);
k) segnala al Ministero, entro il 1° luglio di ogni anno, l'ammontare della contribuzione al fondo a carico delle sole imprese che risultano debitrici.
3. Il Ministero provvede a:
a) comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, alle imprese debitrici l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 agosto con le seguenti modalita':
1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
b) segnalare all'Autorita' eventuali inadempimenti da parte delle imprese debitrici;
c) corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, alle imprese incaricate del servizio universale le somme versate in adempimento a quanto previsto alla lettera a);
d) inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorita' un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale.
4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all' articolo 3 del presente allegato e' determinata con la seguente formula:

----> Vedere immagine a pag. 137 della G.U. <----

LEGENDA:
RL = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice ed all'articolo 3 del presente allegato, riferibili in particolare al traffico nazionale ed internazionale, ai servizi di interconnessione, ai servizi di affitto circuiti, alla rivendita di capacita' trasmissiva, ove consentita, e, ove applicabile, alla prestazione di roaming nazionale;
RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;
SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di interconnessione;
AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti;
CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacita' trasmissiva;
RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale.
 
Allegato n. 12 (articolo 39)
Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 39 del Codice
La dichiarazione deve precisare:
1. Le informazioni riguardanti l'impresa richiedente:
a) denominazione, identita' giuridica e sede legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
c) composizione dell'azionariato.
2. L'oggetto:
a) descrizione della sperimentazione, con l'indicazione della estensione o meno ai servizi di emergenza, nonche' degli obiettivi della sperimentazione;
b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione prevista che, in ogni caso, non puo' eccedere le tremila unita';
c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni;
d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a partire da una determinata data di inizio;
e) frequenze radio e numerazioni necessarie per l'espletamento della sperimentazione.
3. L'impegno ad osservare gli obblighi previsti all'articolo 28 del Codice, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione.
 
Allegato n. 13 (artt. 87 e 88)
Modello A
Istanza di autorizzazione
Il sottoscritto ...
nato a ........... il .........................................
residente a ....................................... via .......................................... n. ......
nella sua qualita' di..................................... della Societa' ..................................
con sede in via ........................ n. ....................
Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformita' ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilita' da parte del personale incaricato. La posizione dovra' essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonche' dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.
Descrizione del terreno circostante.
- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione piu' dettagliata).
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguita' tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione piu' dettagliata).
Stime del campo generato.
Presentare i risultati ottenuti con le modalita' di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:
volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformita' ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].
Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticita' per le stesse soglie.
Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:
- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (e' possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).
La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI gia' citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.
Modalita' di simulazione numerica.
Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovra' essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonche' la versione e la configurazione utilizzata.
Indicare la conformita' del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.
Allega alla presente istanza
- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne gia' in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sara' soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.
- In caso di piu' frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.
Mappe del territorio circostante all'impianto.
- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonche' dei luoghi di pubblico accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.
- Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,
Rilascia
la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta': "l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
- A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identita'.
Firma.
Modello B
Denuncia di inizio attivita'
(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt);
Il sottoscritto ......
nato a ................... Il .....................................
residente a ................................... via n. ..........
nella sua qualita' di....................................... della Societa' .................................
con sede in ................................. via .. n. .........
Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilita' da parte del personale incaricato.
- La posizione dovra' essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonche' dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguita' tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.
Allega alla presente istanza
- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0o a 360o, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
Modello C
Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione
di suolo pubblico in aree urbane;
Il sottoscritto ......
nato a ................... Il .....................................
residente a ................................... via n. ..........
nella sua qualita' di....................................... della Societa' .................................
con sede in ................................. via .. n. .........
Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:
Descrizione dell'impianto.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:
- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato
note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprieta/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.
Allega alla presente istanza
Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
- tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
- manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
- particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
- sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;
Dichiara
di aver comunicato il progetto in formato elettronico.
Data.
Firma.
Modello D
Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
in aree extraurbane
Il sottoscritto ......
nato a ................... Il .....................................
residente a ................................... via n. ..........
nella sua qualita' di....................................... della Societa' .................................
con sede in ................................. via .. n. .........
Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:
Descrizione dell'impianto.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:
- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprieta/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.
Allega alla presente istanza
Per impianti extraurbani:
- stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;
- planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
- tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
- manufatti previsti lungo l'impianto;
- sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.
Data
 
Allegato n. 14 (art. 107)
Al Ministero delle comunicazioni
Direzione generale per le concessioni
e le autorizzazioni
Viale America, 201
00144 Roma
DICHIARAZIONE PER L'ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO
DI STAZIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO

----> Vedere immagini da pag. 147 a pag. 150 della G.U. <----
 
Allegato n. 15 (art. 107)
Al Ministero delle comunicazioni
Direzione generale per le concessioni
e le autorizzazioni
Viale America, 201
00144 Roma

----> Vedere immagini da pag. 151 a pag. 155 della G.U. <----
 
Allegato n. 16 (art. 107)

----> Vedere immagini da pag. 156 a pag. 160 della G.U. <----
 
Allegato n. 17 (art. 107)
Al Ministero delle
comunicazioni
Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di
comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici
Il sottoscritto ...
luogo e data di nascita ......................................
residenza e domicilio .......................................
cittadinanza ....
societa/ditta ....
sede .............
codice fiscale e partita IVA ..............................
nazionalita' ......
dati del rappresentante legale
cognome e nome ...........................................
luogo e data di nascita .....................................
residenza e domicilio .......................................
codice fiscale ...
ai sensi degli articoli 107, comma 5, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche
dichiara
- di voler installare ed esercire una rete di comunicazioni elettroniche
( su supporto fisico
( ad onde convogliate
( con sistemi ottici
(barrare la casella che interessa)
- di voler espletare l'attivita' di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre ..................... (massimo 10 anni)
- di possedere i prescritti requisiti
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il soggetto si configuri come impresa)
e si impegna:
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
- a versare il contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) il progetto tecnico della rete che si intende realizzare;
b) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;
c) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
(data) ...........................
(firma)
 
Allegato n. 18 (artt. 107, comma 9, e 112)
Al Ministero delle
comunicazioni
Dichiarazione per l'installazione e l'esercizio di sistemi
che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo
Il sottoscritto ...
luogo e data di nascita ......................................
residenza e domicilio .......................................
cittadinanza ....
dati del rappresentante legale
cognome e nome ...........................................
luogo e data di nascita .....................................
residenza e domicilio .......................................
codice fiscale ...
ai sensi degli articoli 107, comma 9, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche
dichiara
- di voler installare ed esercire:
( una stazione di radioamatore
( una stazione ripetitrice analogica o numerica
( un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o
( instradamento di messaggi
- ( un impianto destinato ad uso collettivo
( una stazione radioelettrica .................................... (specificare la tipologia)
(barrare la casella che interessa)
- di voler espletare l'attivita' di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre ........................... (massimo 10 anni)
- di possedere i prescritti requisiti
- che la stazione radioelettrica e' ubicata ..............
e presenta le seguenti caratteristiche ...............
(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilita' elettromagnetica, ecc.)
e si impegna:
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
- a versare il contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore ..............
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale;
b) la copia della patente di operatore;
c) il nominativo acquisito;
d) la dichiarazione di consenso e responsabilita' per i minorenni.
(data) ...........................
(firma)
 
Allegato n. 19 (art. 107)
Al Ministero delle
comunicazioni
Dichiarazione per l'impianto e l'esercizio di dispositivi o di
apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche di cui
all'articolo 107, comma 10
Il sottoscritto ...
luogo e data di nascita ......................................
residenza e domicilio .......................................
cittadinanza ....
societa/ditta ....
sede .............
codice fiscale e partita IVA ..............................
nazionalita' ......
dati del rappresentante legale
cognome e nome ...........................................
luogo e data di nascita .....................................
residenza e domicilio .......................................
codice fiscale ...
Ai sensi dell'articolo 107, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche
dichiara
- di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico .
(specificare la tipologia)
- di voler espletare l'attivita' di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre ....................... (massimo 10 anni)
- di possedere i prescritti requisiti;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il soggetto si configuri come impresa);
- che il sistema radioelettrico e' ubicato .................
e presenta le seguenti caratteristiche ..................
(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilita' elettromagnetica, ecc.)
e si impegna:
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
- a versare il contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore ...............
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;
b) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale
(data) ...........................
(firma)
 
Allegato n. 20 (art. 107)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
il sottoscritto ......
nato a ..............
residente in ................................... via ..n. .........
nella qualita' di ...
dichiara:
- in riferimento all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
- ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:

cognome e nome grado di parentela (*) nato a il -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
- ovvero che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.
(data) ...........................
(firma)
(*) coniuge, figlio/a, fratello/a, genitore, familiare di fatto convivente.
 
Allegato n. 21 (art. 131)
Frequenze previste per il servizio
radiomobile professionale analogico in
tecnica multiaccesso in banda VHF autogestito
157,9125 - 162,5125 MHz
157,9250 - 162,5250 MHz
157,9375 - 162,5375 MHz
157,9500 - 162,5500 MHz
158,0000 - 162,6000 MHz
158,0125 - 162,6125 MHz
158,0250 - 162,6250 MHz
158,0375 - 162,6375 MHz
158,0500 - 162,6500 MHz
158,0875 - 162,6750 MHz
158,0875 - 162,6875 MHz
158,1000 - 162,7000 MHz
158,1250 - 162,7250 MHz
158,1500 - 162,7500 MHz
158,1625 - 162,7625 MHz
158,1750 - 162,7750 MHz
158,2000 - 162,8000 MHz
158,2125 - 162,8125 MHz
158,2250 - 162,8125 MHz
158,2500 - 162,8500 MHz
158,2750 - 162,8750 MHz
158,2875 - 162,8875 MHz
158,3000 - 162,9000 MHz
158,3125 - 162,9125 MHz
158,3250 - 162,9250 MHz
158,3500 - 162,9500 MHz
158,3750 - 162,9500 MHz
158,4000 - 163,0000 MHz
158,4250 - 163,0250 MHz
158,4500 - 163,0500 MHz
158,4625 - 163,0625 MHz
158,4750 - 163,0750 MHz
158,4875 - 163,0875 MHz
158,5000 - 163,1000 MHz
158,5125 - 163,1125 MHz
158,5250 - 163,1250 MHz
158,5375 - 163,1375 MHz
158,5500 - 163,1500 MHz
158,5625 - 163,1625 MHz
158,5750 - 163,1750 MHz
158,5875 - 163,1875 MHz
158,6000 - 163,2000 MHz
158,6125 - 163,2125 MHz
158,6250 - 163,2250 MHz
158,6375 - 163,2375 MHz
 
Allegato n. 22 (art. 131)
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in
tecnica multiaccesso in banda UHF autogestito
450,7625 - 460,7625 MHz
450,7750 - 460,7750 MHz
450,7875 - 460,7875 MHz
450,8000 - 460,8000 MHz
450,8125 - 460,8125 MHz
450,8250 - 460,8250 MHz
450,8375 - 460,8375 MHz
450,8500 - 460,8500 MHz
450,8625 - 460,8625 MHz
 
Allegato n. 23 (art. 131)
1.
Coppie di frequenze da assegnare a ciascun sistema radiomobile analogico in tecnica multiaccesso autogestito
-
fino a 599 terminali, una coppia di frequenze ogni 100 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 5 coppie;
-
fino a 1.349 terminali, una coppia di frequenze ogni 120 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 9 coppie;
-
fino a 2.129 terminali, una coppia di frequenze ogni 150 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 12 coppie;
-
fino a 3.779 terminali, una coppia di frequenze ogni 180 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 16 coppie;
-
fino a 4.619 terminali, una coppia di frequenze ogni 220 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 20 coppie;
-
oltre 4.619 terminali, ulteriori coppie di frequenza potranno essere assegnate a giudizio dell'organismo competente e in funzione della disponibilita' di coppie di frequenze nell'area di servizio.
2.
L'assegnazione delle coppie di frequenza e' effettuata per sistemi con almeno trecento terminali.
3.
Nel caso di aeroporti, porti, interporti, impianti ferroviari e impianti petrolchimici e' consentita la deroga al rapporto tra numero di coppie di frequenza assegnate e numero di terminali indicato nella tabella di cui al punto comma 2, qualora ne sia oggettivamente dimostrata la necessita' per la sicurezza della vita umana.
 
Allegato n. 24 (art. 132)
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale
TETRA autogestito
(29 canali)
452,0250 - 462,0250
452,0500 - 462,0500
452,0750 - 462,0750
452,1000 - 462,1000
452,1250 - 462,1250
452,1500 - 462,1500
452,1750 - 462,1750
452,2000 - 462,2000
452,2250 - 462,2250
452,2500 - 462,2500
452,2750 - 462,2750
452,3000 - 462,3000
452,3250 - 462,3250
452,3500 - 462,3500
452,3750 - 462,3750
452,4000 - 462,4000
452,4250 - 462,4250
452,4500 - 462,4500
452,4750 - 462,4750
452,5000 - 462,5000
452,5250 - 462,5250
452,5500 - 462,5500
452,5750 - 462,5750
452,6000 - 462,6000
452,6250 - 462,6250
452,6500 - 462,6500
452,6750 - 462,6750
452,7000 - 462,7000
452,7250 - 462,7250
 
Allegato n. 25 (art. 116)
CONTRIBUTI
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
Tipologia dei contributi
1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonche' per le richieste di variazione, e' dovuto il pagamento di contributi:
a) per l'istruttoria delle pratiche;
b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d'uso delle frequenze, e' tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualita', in dodicesimi e decorrono dal mese di validita' della concessione dei diritti d'uso.
4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
Art. 2
Modalita' di pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato puo' essere effettuato con le seguenti modalita':
a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.
Art. 3
Termini per il pagamento e attestazione
1. Il pagamento dei contributi e' comprovato:
a) riguardo alle attivita' che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero:
1) per istruttoria, a corredo della domanda;
2) per vigilanza e mantenimento nonche' per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;
b) riguardo alle attivita' soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, e' disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37.
2. Per gli anni successivi al primo e' ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Art. 4
Ritardato o mancato pagamento
1. E' consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 5
Contributo per esami
1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all'espletamento dei servizi radioelettrici e' fissato in euro 25,00.
TITOLO II
CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI CON
CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DELLE FREQUENZE
Capo I
CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI
Art. 6
Contributo per istruttoria
1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa al conseguimento dell'autorizzazione generale e della concessione del diritto d'uso delle frequenze l'interessato e' tenuto a versare una somma pari a:
a) 100,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 3 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 30 km o entro l'ambito provinciale, nonche' nelle fattispecie di cui alla sezione VI;
b) 200,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 6 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 60 km o nell'ambito interprovinciale, nonche' nelle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, ed alla sezione VII;
c) 500,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 12 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 120 km o nell'ambito regionale nonche' nelle fattispecie di cui alla sezione VIII ed alla sezione V, comprensive delle casistiche indicate nelle lettere a) e b); per la sezione V le fattispecie successive sono regolate dalle lettere d) ed e);
d) 1.000,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 16 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 240 km o nell'ambito interregionale;
e) 3.000,00 euro nei residui casi.
2. Per il servizio fisso punto-punto si applica il solo criterio della lunghezza di collegamento di cui al comma 1.
3. L'attivita' di coordinamento per l'uso dello spettro, laddove prevista, e' compresa nell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2.
Art. 7
Contributo per vigilanza e mantenimento
1. Per l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il soggetto interessato e' tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione decorre. Tale contributo e' pari a:
a) euro 150,00 nel caso di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a);
b) euro 300,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b);
c) euro 600,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera c);
d) euro 1.500,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera d);
e) euro 5.000,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e).
2. Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2.
Capo II
CONTRIBUTI PER L'USO DI RISORSA SCARSA - DEFINIZIONI E PARAMETRI
Sezione I - Definizioni e parametri
Art. 8
Definizioni
1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere utilizzata previa assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte dell'Autorita' competente;
b) frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare nel servizio mobile il collegamento con le stazioni mobili;
c) frequenza di connessione o di "link", la frequenza utilizzata per realizzare collegamenti nel servizio fisso punto-punto e punto-multipunto;
d) area di servizio, l'area entro la quale viene richiesto di poter effettuare il servizio. E' di norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio e' uno degli elementi per la determinazione del contributo per uso di risorsa scarsa;
e) area di servizio di diffusione simultanea, area di servizio risultante dalla somma di singole aree di servizio contigue qualora queste siano servite da impianti operanti sulla stessa o sulle stesse frequenze;
f) larghezza di banda, la larghezza del canale assegnato per effettuare un determinato collegamento in un servizio prefissato;
g) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori o ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data ubicazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea;
h) apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione stessa;
i) apparato CB, apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze collettive nella banda 26,960 - 27,410 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 135-2 o allo standard EN 300 433-2 o equivalente o ad altre disposizioni vigenti, per il cui impiego non e' richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore;
l) apparato tipo PMR 446, apparato per comunicazioni a breve distanza operante su frequenze collettive nella banda 446,0 - 446,1 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 296 o equivalente, per il cui impiego non e' richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore.
Art. 9
Parametri
1. Ai fini della determinazione dei contributi per l'uso della risorsa scarsa sono presi in considerazione i seguenti parametri:
a) numero di frequenze in uso;
b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto;
c) area di servizio per i servizi a copertura d'area, quali il servizio mobile e il servizio fisso punto-multipunto; concorrono alla determinazione dell'area di servizio l'angolo di apertura delle antenne e la potenza di apparato;
d) larghezza di banda assegnata;
e) posizionamento della banda nello spettro;
f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati.
Sezione II - Servizio fisso
Art. 10
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, e' fissato in 500,00 euro.
2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 12,5 kHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

=====================================================================
| canale simplex ad una | canale simplex a due lunghezza di tratta| frequenza euro |frequenze o duplex euro =====================================================================
fino a 15 km | 500,00 | 1.000,00 ---------------------------------------------------------------------
fino a 30 km | 1.250,00 | 2.500,00 ---------------------------------------------------------------------
fino a 60 km | 3.000,00 | 6.000,00 ---------------------------------------------------------------------
oltre 60 km | 6.500,00 | 13.000,00

Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la meta' tra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla meta' di quello della tratta superiore.
3. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 12,5 kHz , fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349, si ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati nella tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti:

con larghezza di banda
(in kHz) fino a coefficiente

25 37,5
2 3
50 5

Per valori eccedenti la larghezza di banda si applicano i coefficienti degli scaglioni corrispondenti, previa suddivisione secondo i valori massimi della tabella soprariportata.
4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte coefficiente
fino a 10 1,0
fino a 30 0,8
fino a 60 0,6
oltre 60 0,4

5. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.
Art. 11
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 GHz fino a 10 GHz
1. Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 1 GHz e fino a 10 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 125 kHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: =====================================================================
lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex =====================================================================
| euro
fino a 15 km | 900,00
fino a 30 km | 2.000,00
fino a 60 km | 4.600,00
oltre 60km | 7.500,00
Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la meta' tra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla meta' di quello della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 125 kHz e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti: =====================================================================
larghezza di banda(kHz) | coefficiente =====================================================================
fino a 250 | 3
fino a 500 | 5
fino a 1.750 | 8
fino a 3.500 | 10
fino a 7.000 | 14
fino a 14.000 | 16
fino a 28.000 | 18
fino a 56.000 | 20
oltre 56.000 | 22
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione : =====================================================================
numero di tratte | coefficiente =====================================================================
fino a 10 | 1
oltre 10 | 0,8
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
5. Ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, le canalizzazioni pari a 1.000 kHz ed a 2.000 kHz sono comprese, rispettivamente, negli scaglioni fino a 1.750 kHz con l'applicazione del coefficiente 6, valido da oltre 500 kHz fino a 1.000 kHz e fino a 3.500 kHz con l'applicazione del coefficiente 9, valido da oltre 1.750 kHz fino a 2.000 kHz; la canalizzazione pari a 4.000 kHz, prevista dalla normativa internazionale, e' compresa, sempre ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, nello scaglione fino a 7.000 kHz con l'applicazione del coefficiente 12, valido da oltre 3.500 kHz fino a 4.000 kHz.
Art. 12
Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 10 GHz fino a 19,7 GHz
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 10 GHz e fino a 19,7 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: =====================================================================
lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex =====================================================================
| euro
fino a 15 km | 700,00
fino a 30 km | 1.700,00
oltre 30 km | 4.000,00
Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la meta' fra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla meta' di quello della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per le reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata e' pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti: =====================================================================
larghezza di banda (MHz) | coefficiente =====================================================================
fino a 3, 5 | 7
fino a 7 | 10
fino a 14 | 14
fino a 28 | 18
fino a 56 | 22
oltre 56 | 24
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione: =====================================================================
numero di tratte | coefficiente =====================================================================
fino a 10 | 1
fino a 30 | 0, 8
oltre 30 | 0,6
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
Art. 13
Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29, 5 GHz
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: =====================================================================
lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex =====================================================================
| euro
fino a 15 km | 650,00
fino a 30 km | 1.600,00
oltre 30 km | 3.800,00
Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la meta' fra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla meta' di quello della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata e' pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti: =====================================================================
larghezza di banda (MHz) | coefficiente =====================================================================
fino a 3, 5 | 7
fino a 7 | 10
fino a 14 | 14
fino a 28 | 18
fino a 56 | 22
oltre 56 | 24
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione: =====================================================================
numero di tratte | coefficiente =====================================================================
fino a 10 | 1
fino a 30 | 0, 8
oltre 30 | 0,6
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
Art. 14
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di oltre 29,5 GHz
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze oltre i 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: =====================================================================
lunghezza di tratta o distanza | collegamenti simplex a due
equivalente | frequenze o duplex =====================================================================
| euro ---------------------------------------------------------------------
fino a 2,5 km | 150,00 ---------------------------------------------------------------------
fino a 7,5 km | 300,00 ---------------------------------------------------------------------
fino a 15 km | 600,00 ---------------------------------------------------------------------
oltre 15 km | 1.200,00
Le tratte intermedie per una distanza massima fino a 15 km possono essere accorpate in una distanza equivalente ai soli fini del calcolo del contributo.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata e' pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti: =====================================================================
larghezza di banda (MHz) | coefficiente =====================================================================
fino a 3, 5 | 6
fino a 7 | 8
fino a 14 | 12
fino a 28 | 15
fino a 56 | 18
oltre 56 | 22
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione: =====================================================================
numero di tratte | coefficiente =====================================================================
fino a 10 | 1
fino a 30 | 0,75
fino a 60 | 0,50
oltre 60 | 0,40
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
5. Nel caso di utilizzo delle bande di frequenze oltre 50 GHz, limitatamente alle tratte di lunghezza fino a 600 metri, il contributo di cui al comma 1 e' ridotto dell'80 per cento.
Art. 15
Collegamenti fra stazioni del servizio fisso punto-multipunto
1. In caso di collegamenti tra stazioni del servizio fisso punto-multipunto, per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, nonche' all'articolo 18 per quanto attiene agli apparati terminali.
2. Nel caso di utilizzazione di frequenze fino a 1.000 MHz , per utilizzo di larghezza di canale fino a 25 kHz si applica l'articolo 16, comma 4, e per larghezze di banda superiori a 25 kHz si applica l'articolo 10, comma 3, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Nei casi di impiego di frequenze superiori a 1.000 MHz si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, relativamente alla larghezza di banda di riferimento di base ed ai coefficienti di larghezza di banda, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui il collegamento fisso punto-multipunto sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del 90 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dell'articolo 16, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.
4. I collegamenti fissi con apparati che ritrasmettono in tempi diversi il segnale con la stessa frequenza sono considerati, ai fini del calcolo del contributo, come un servizio punto-multipunto. Gli apparati stessi sono considerati come ripetitori atipici aventi funzione di terminale e di ritrasmissione o di terminazione del segnale stesso. Tali apparati, ai fini del contributo di cui all'articolo 18, sono considerati come stazioni terminali o periferiche.
Sezione III - Servizio mobile terrestre
Art. 16
Reti costituite da stazioni di base, da stazioni mobili, da stazioni portatili e da teleallarmi
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio mobile terrestre, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, e' fissato in euro 500,00 per ogni 100 Km di raggio dell'area di servizio o frazione. Per gli apparati mobili si applica la quota supplementare di cui all'articolo 18.
2. Il contributo annuo per l'uso delle frequenze oltre 30 MHz relative a collegamenti radioelettrici del servizio mobile terrestre, che impegnano larghezze di banda radio fino a 12, 5 kHz, e' fissato, per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice, e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

=====================================================================
raggio dell'area di |canale simplex ad una | canale simplex a due
servizio | frequenza | frequenze o duplex =====================================================================
| euro | euro ---------------------------------------------------------------------
fino a 1 km, | | limitatamente ai casi | |
di fondo proprio o | |
equivalenti | 300,00 | 600,00 ---------------------------------------------------------------------
fino a 15 km | 700,00 | 1.400,00 ---------------------------------------------------------------------
fino a 30 km | 1.500,00 | 3.000,00 ---------------------------------------------------------------------
fino a 60 km | 3.000,00 | 6.000,00 ---------------------------------------------------------------------
fino a 120 km | 4.500,00 | 9.000,00 ---------------------------------------------------------------------
| 4.500,00 + 50,00 per | 9.000,00 + 100,00 per
| ogni km eccedente la | ogni km eccedente la
oltre 120 km | distanza dei 120 km | distanza dei 120 km
3. Per l'uso di frequenze di diffusione con impiego di antenne direttive aventi angoli di apertura del fascio nel piano orizzontale indicati nella seguente tabella, e' dovuta una quota proporzionale all'area di servizio impegnata secondo quanto stabilito nella medesima tabella: =====================================================================
angolo di apertura | quota proporzionale =====================================================================
fino a 90° | 1/3
fino a 180° | 1/2
oltre 180° | 1
4. Nel caso di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i contributi di cui al comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349. Nel caso di larghezza di canale oltre 25 kHz si applica il comma 3 dell'articolo 10, fatto salvo quanto previsto dal predetto decreto. Si applicano altresi' il comma 3 del presente articolo nonche' i commi 1 e 2 dell'articolo 17.
5. Nel caso di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo dei contributi di cui al comma 2 si considera un'area equivalente complessiva o area di servizio di diffusione simultanea pari a quella risultante dall'insieme delle aree coperte dai diffusori entro i limiti indicati nel comma 2 in termini di raggio dell'area di servizio.
6. Nel caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella ferroviaria, autostradale o similare, ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera un'area equivalente di raggio pari a 15 km per lunghezza fino a 100 km, di raggio pari a 30 km per lunghezza fino a 300 km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli scaglioni predetti, comprese le frazioni.
Art. 17
Reti costituite da sole stazioni mobili e portatili
1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16, il raggio equivalente dell'area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di seguito indicati e' fissato come segue:
a) in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W;
b) in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W;
c) in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W;
d) per l'uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c).
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16 e' ridotto della meta'.
3. Si applicano altresi' i commi 4 e 6 dell'articolo 16, qualora ne ricorra il caso.
Art. 18
Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica
1. Per le reti del servizio mobile terrestre e' dovuta una quota annuale supplementare di 30,00 euro per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la prima, e per ogni apparato mobile o portatile, con esclusione di quelli solo riceventi, relativamente ai primi cento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15,00 euro.
2. Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi o per trasmissione dati bidirezionale il contributo e' pari a 12,00 euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 6,00 euro.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque, una volta sola qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre frequenze indicate nel progetto.
Sezione IV - Disposizioni comuni ai servizi fisso e mobile terrestre
Art. 19
Calcolo del contributo
1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia impiegato piu' di un canale ad una o due frequenze il contributo delle tratte o delle aree e' moltiplicato per il numero dei canali.
2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ed al comma 1 del presente articolo e' dato dalla somma dei contributi inerenti alle singole tratte o alle singole aree.
3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di cui all'articolo 18.
Art. 20
Collegamenti unidirezionali
1. Nel caso di collegamenti radio unidirezionali, il contributo annuo di cui agli articoli da 10 a 19 ed all'articolo 21 e' ridotto alla meta'.
Art. 21
Condivisione di risorse
1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra piu' titolari di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze ad uso privato e' ammessa, su richiesta degli stessi e previo assenso del Ministero.
2. Nel realizzare tale condivisione non e' consentita l'interconnessione tra titolari diversi di autorizzazioni con concessione del diritto d'uso delle frequenze.
3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun titolare e' effettuata in proporzione all'entita' percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intero contributo per la risorsa.
Sezione V - Multiaccesso
Art. 22
Tecnica multiaccesso
1. Per radiocollegamenti realizzati in tecnica multiaccesso sono applicati ai contributi di cui all'articolo 19, comma 2, i seguenti coefficienti di riduzione: =====================================================================
numero di canali | | | assegnati in tecnica | | numero di canali |
multiaccesso a) | |assegnati in tecnica |
tecnica analogica |coefficiente| multiaccesso |coefficiente =====================================================================
da 6 a 12 | 0,95 | da 19 a 24 | 0,85 ---------------------------------------------------------------------
da 13 a 18 | 0,90 | oltre 24 | 0,80 ---------------------------------------------------------------------
b) tecnica | | | numerica | | | ---------------------------------------------------------------------
da 6 a 12 | 0,90 | da 19 a 24 | 0,80 ---------------------------------------------------------------------
da 13 a 18 | 0,85 | oltre 24 | 0,75
2. Per i terminali di reti radiomobili in tecnica multiaccesso si applicano le quote di cui all'articolo 18, comma 1.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari, quali quelle previste dall'articolo 23, comma 1, si applica l'articolo 18, comma 2.
Art. 23
Sistemi multiaccesso numerici
1. Le disposizioni di cui all'allegato n. 23 al Codice sono applicabili ai sistemi multiaccesso numerici. Nel caso dei sistemi TETRA, per l'insieme delle possibili comunicazioni di fonia-slot allocate nel complesso delle coppie delle frequenze assegnate e' associato di norma un numero di terminali secondo i valori riportati nello stesso allegato n. 23, fatta esclusione per il canale di controllo. Per casi di utilizzazioni particolari, quali la trasmissione dati, il video lento, la commutazione di pacchetto e la commutazione di circuito, il numero dei canali e' determinato sulla base dell'esame del progetto tecnico ed in funzione del grado di servizio richiesto nel progetto stesso. Nei suddetti casi, qualora si renda necessaria un'assegnazione di altre frequenze in esclusiva senza l'utilizzo del corrispondente numero di ulteriori terminali, e' dovuto un contributo aggiuntivo di frequenza pari al triplo del contributo di base di cui all'articolo 16. Il medesimo contributo aggiuntivo si applica nelle ipotesi di assegnazione di frequenze superiore a quelle ammesse in deroga ai sensi del predetto allegato.
2. Ai fini specifici dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 22 e dell'applicazione dell'allegato n. 23 al Codice, in luogo del numero delle frequenze, si tiene conto del numero delle possibili comunicazioni allocate nel complesso delle coppie di frequenze assegnate; si applicano, inoltre, le restanti disposizioni di cui all'articolo 22.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari previste dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate, ove ne ricorra il caso, per ogni tipologia di multiaccesso numerico.
Sezione VI - Servizi mobile marittimo e mobile aeronautico
Art. 24
Servizio mobile marittimo
1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed approdi marittimi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2.4, del Codice, e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione costiera o portuale e per frequenza; per ogni apparato mobile si applica il contributo di cui all'articolo 18.
2. L'uso della frequenza di soccorso non e' soggetta a contributo.
3. Nel caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla competente autorita', sia costituito da piu' aree portuali fra loro separate, l'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica e' estesa al percorso minimo viario esistente fra gli approdi.
Art. 25
Servizio mobile aeronautico
1. Nel caso di uso di frequenze fino a 30 MHz con canali di larghezza di banda fino a 3 kHz, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1.
2. Per l'uso, nella gamma fra 30 MHz e 1.000 MHz, delle frequenze nei radiocollegamenti tra una stazione aeronautica ed aeromobili e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione e per frequenza nel caso di uso di banda fino a 8,33 kHz.
3. Nella medesima gamma di frequenze di cui al comma 2, nel caso di uso di canale con larghezza di banda fino a 25 kHz, e' dovuta la somma di euro 2.000,00, per un volume di servizio oltre 10.000 piedi (3.048 metri) di altezza, di euro 1.600,00 da oltre 5.000 piedi (1.524 metri) di altezza fino a 10.000 piedi, di euro 800,00 fino a 5.000 piedi di altezza. Per larghezze di banda superiori ai 25 KHz, e' dovuta una quota multipla di quella sopra riportata, in funzione della banda richiesta.
4. Per frequenze superiori a 1.000 MHz, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, per quanto riguarda le larghezze di banda di riferimento di base combinata con i coefficienti moltiplicativi di riferimento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.
Sezione VII - Altri servizi
Art. 26
Servizi di radiodeterminazione (radar - radiofari), di frequenze campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di una stazione di radar a terra avente finalita' meteorologiche o di avvistamento o di assistenza alla navigazione marittima od aerea ovvero per servizi per usi terrestri, anche di introspezione, o spaziali e' dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza. Sono inclusi i sistemi di radioassistenza per l'atterraggio degli aeromobili.
2. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di stazioni di radiofari marittimi ed aeronautici, e' dovuto un contributo annuo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza.
3. Per l'uso di frequenze riguardanti sistemi di frequenze campioni e segnali orari e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 400,00 per stazione e per frequenza.
4. Nel caso di uso di terminali mobili assimilabili al servizio radar o di posizione si applicano contributi di entita' pari a quelli di cui all'articolo 18.
Art. 27
Servizi di radioastronomia ed equiparati
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze concernenti l'esercizio di stazioni di radioastronomia, per le quali e' richiesta la protezione, e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, in funzione delle bande di frequenze indicate come dedicate al servizio nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Il Ministero, qualora richiesto, fornisce il supporto necessario per la protezione dalle interferenze.
3. I servizi di "remote sensing" sono equiparati ai servizi di radioastronomia ai fini della determinazione del contributo e della protezione.
Sezione VIII - Servizi via satellite
Art. 28
Sistemi di ricerca spaziale
1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di ricerca spaziale e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo e' fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi e' dovuto in caso di richiesta di protezione.
Art. 29
Sistemi di esplorazione della Terra via satellite.
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di esplorazione della Terra e' dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo e' fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi e' dovuto in caso di richiesta di protezione.
Art. 30
Sistemi di operazioni spaziali
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di operazioni spaziali e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo e' fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi e' dovuto in caso di richiesta di protezione.
Art. 31
Servizi via satellite
1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio dei servizi via satellite e' dovuto un contributo annuo di euro 600,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 125 kHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 500 kHz il contributo e' fissato in euro 1.200,00; fino a 1,75 MHz in euro 1.600,00; fino a 3,5 MHz in euro 2.400,00; fino a 7 MHz in euro 3.600,00; fino a 14 MHz in euro 4.800,00; fino 28 MHz in euro 6.000,00; fino a 56 MHz in euro 7.200,00; oltre 56 MHz in euro 8.400,00.
2. Per il caso di richieste di assegnazione dinamica delle bande di frequenza o "band on demand", e' dovuto un contributo di euro 1.200,00 per velocita' di trasmissione fino a 2 Mb/s, di euro 2.400,00 per velocita' di trasmissione fino a 8 Mb/s, di euro 4.800,00 per velocita' di trasmissione superiore a 8 Mb/s. Gli stessi valori sono applicati per il caso di utilizzo di servizi CDMA o a divisione di codice o a trasmissione di pacchetto in funzione delle relative velocita'.
3. Per l'uso di frequenze per applicazioni SNG (Satellite News Gathering) e' dovuto un contributo annuo di euro 6.000,00 per stazione relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 7 MHz, il contributo e' fissato in euro 9.000,00; fino a 28 MHz in euro 14.000,00; oltre 28 MHz in euro 18.000,00.
4. Per l'esercizio di apparati fissi e mobili si applica, oltre a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, il contributo di cui all'articolo 18.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di coordinamento delle frequenze e di nulla osta tecnico, ove applicabile, per l'esercizio di particolari gamme di frequenze spaziali secondo quanto previsto dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Sezione IX - Esenzioni e riduzioni
Art. 32
Esenzioni e riduzioni
1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente Titolo per le frequenze di diffusione destinate all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria "118" (Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo svolgimento del servizio.
2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di attivita' antincendi di cui all'articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. La Croce rossa italiana e' esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo per le attivita' assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo.
5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile.
6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell'80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti nonche' per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.
7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti.
8. L'entita' dei contributi di cui al presente Capo e' stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente :
a) ai servizi ASL legati alla sanita' ed alla salute pubblica;
b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalita' di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attivita' a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;
c) ai servizi di polizia degli enti locali;
d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti.
9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i seguenti servizi:
a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;
b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
c) i servizi di sicurezza per le miniere;
d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;
e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonche' di sedi aeroportuali;
g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
h) i servizi di auto pubbliche di citta';
i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
m) i servizi lacuali e fluviali;
n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.
10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee.
11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, e' tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attivita' da esercitare.
Capo III
AUTORIZZAZIONI GENERALI
Art. 33
Contributo per istruttoria
1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice e' tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria. Tale contributo e' pari:
a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
1) a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati;
2) a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 50 apparati;
3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser;
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1.) del Codice:
1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di apparati;
2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati;
3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati;
4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente e di 20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa;
2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa;
3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati di tipologia diversa superiori a 15.
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalita' di cui all'articolo 32, comma 11.
3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o portatili terrestri, si applica, ai soli fini del calcolo della distanza massima del collegamento di cui al comma 1, lettera b), il comma 1 dell'articolo 17.
Art. 34
Contributo per vigilanza e mantenimento
1. Per l'attivita' di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 e' tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre. Tale contributo e' pari:
a) nei casi di reti di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1);
2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2);
3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3);
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del Codice:
1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1);
2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma1, lettera b), numero 2);
3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3);
4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4);
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;
2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati.
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalita' di cui all'articolo 32, comma 11.
Art. 35
Radioamatori
1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 36
Attivita' in banda cittadina
1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui e' stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attivita' di vigilanza, verifica e controllo.
Art. 37
Attivita' assimilate a quella in banda cittadina
1. Per attivita' assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:
a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
b) le attivita' di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Per le attivita' di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 38
Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze
1. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizi mobili, che deve avere durata inferiore all'anno, il soggetto e' tenuto al pagamento di un contributo complessivo, per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza fino a 12,5 kHz e per ogni quindici giorni o frazione di durata della autorizzazione generale temporanea, pari a:
a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km;
c) euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km;
d) euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km;
e) euro 2.800,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km.
2. Nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz, per la determinazione dei contributi di cui al comma 1 si applica il comma 4 dell'articolo 16.
3. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizio fisso o mobile, ove applicabile, anche a supporto delle richieste di cui al comma 1, l'interessato e' tenuto al pagamento di un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 , comprese le relative applicazioni, a seconda delle fattispecie.
4. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per i collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo fissato nei medesimi articoli.
5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire un'autorizzazione generale temporanea di durata massima inferiore all'anno, il soggetto interessato e' tenuto al versamento dei contributi di istruttoria e per l'attivita' di vigilanza e mantenimento pari a quelli previsti per le autorizzazioni generali ordinarie.
Art. 39
Sperimentazione
1. Il richiedente la sperimentazione e' tenuto a versare, per l'istruttoria della domanda e dell'eventuale richiesta di rinnovo, purche' a condizioni immutate, un unico importo pari a:
a) euro 250,00 ove trattasi di attivita' soggetta ad autorizzazione generale;
b) euro 600,00 ove trattasi di attivita' soggetta ad autorizzazione generale con concessione del diritto d'uso delle frequenze.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni dal ricevimento della domanda il Ministero da' notizia all'interessato dell'avvio dell'istruttoria. Nei 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero comunica all'interessato:
a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento della somma di cui al comma 1 rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il parere positivo e l'autorizzazione ad espletare la sperimentazione, previo pagamento dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze e per l'attivita' di verifica e controllo, da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione;
c) la necessita' di un'ulteriore istruttoria per l'avviso definitivo.
3. Il Ministero, nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, comunica, nei termini previsti per il rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze, l'autorizzazione alla sperimentazione con l'invito a corrispondere i contributi per l'uso delle frequenze e per l'attivita' di vigilanza e di mantenimento.
4. Nel caso che l'istruttoria porti ad una pronuncia negativa, resta acquisito all'entrata dello Stato il contributo previsto dal comma 1.
5. Se la pronuncia e' positiva, il soggetto interessato e' tenuto a corrispondere un contributo per l'attivita' di vigilanza e mantenimento pari:
a) a euro 150,00 nel caso di cui al comma 1, lett. a);
b) a euro 350,00 nel caso di cui al comma 1, lett. b).
6. Il soggetto deve versare, per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove previsto, per ogni mese o frazione:
a) per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, destinato ai servizi mobili di larghezza fino a 12,5 kHz, il contributo: di euro 150,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km; euro 350,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km; euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km; euro 3.000,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km;
b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz si applica il comma 4 dell'articolo 16;
c) per l'uso di un collegamento fisso o mobile , anche a supporto delle richieste di cui al punto a), con uso di frequenze superiori a 1.000 MHz, e' dovuto un contributo pari a un quinto del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie.
7. In caso di richiesta per sperimentazione a mezzo dei collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni mese o frazione, pari a un quinto del contributo fissato nei medesimi articoli.
8. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o per ricerche ed esperienze radioelettriche, condotte dalla ditta installatrice nell'interesse del soggetto richiedente.
Art. 40
Modalita' particolari di esercizio
1. Nell'ipotesi di disservizio per mancato funzionamento di stazioni ripetitrici, comprese in reti radio installate per la prevenzione degli incendi e dei danni conseguenti, e' ammesso il temporaneo esercizio del sistema utilizzando le frequenze assegnate con modalita' diverse e senza il pagamento di ulteriori contributi. Tale modalita' e' anche ammessa per motivi di emergenza e ai fini di sicurezza della vita umana in caso di avaria del ripetitore interessato.
2. Le applicazioni di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), ed all'articolo 105, comma 1, lettere a) e b), del Codice, sono soggette, rispettivamente, ad autorizzazione generale ed a libero uso soltanto se utilizzano antenne interne o antenne omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti di potenza ERP indicati nella raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, nel rispetto dei limiti delle applicazioni a corto raggio e dei limiti e delle specifiche disposizioni riportate nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Nel caso di richiesta di utilizzo di antenne esterne, diverse da quelle prima indicate, le applicazioni anzidette, sempre che non siano espressamente vietate, sono soggette a concessione del diritto d'uso delle frequenze, con opportuna scelta delle medesime da parte del Ministero nel rispetto degli articoli 10 e 11.
3. Le applicazioni di tecnologie multiaccesso numeriche a suddivisione di frequenza (FDMA) facenti uso di canalizzazione inferiore o pari a 12,5 kHz, o in ogni caso di tecnologie che prevedono canalizzazioni a 12,5 kHz o a 25 kHz, possono essere autorizzate nelle bande di frequenze previste per il servizio multiaccesso analogico come stabilito nell'articolo 131 del Codice, fatta salva la compatibilita' di condivisione fra la tipologia analogica e quella numerica da accertarsi in sede di rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze. Per i contributi relativi si applicano le disposizioni relative ai contributi per l'uso di risorsa scarsa di cui al presente allegato.
4. Le autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze possono essere rilasciate con estensione ad aree marittime prospicienti le coste fino a 10 miglia marine; tali aree, ai fini dei contributi, sono considerate come quelle terrestri, sulle quali insistono le stazioni fisse ed i ripetitori. Restano fermi i normali obblighi per i servizi marittimi, qualora previsti.
Art. 41
Contitolarita'
1. La contitolarita' di una autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, e' ammessa esclusivamente nel caso di presentazione di un progetto unico che consenta, da parte dei contitolari, l'esercizio di collegamenti fruibili esclusivamente in comune.
Art. 42
Contributi provvisori - conguagli
1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002.
2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
 
Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H
(art. 134)
Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale.
Capo I
ATTIVITA' RADIOAMATORIALE
Sezione I
Scopo ed ambito di applicazione
Art. 1
Validita' autorizzazione generale - Rinnovo
1. L' autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'articolo 135 del Codice ha validita' fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 al presente allegato.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.
5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui ai sub allegati B e C al presente allegato.
Art. 2
Patente
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02 ".
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC", classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, e' rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare e' tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
a) copia della denuncia presentata all'autorita' di pubblica sicurezza. competente a riceverla;
b) n. 2 fotografie formato tessera.
Art. 3
Esami
1. In conformita' a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
a) per la patente di classe A:
a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D al presente allegato;
a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacita' di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1);
b) per la patente di classe B:
b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravita' impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame e' rilasciato l'attestato di cui al sub allegato E, al presente allegato.
Art. 4
Domande ammissione esami
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalita' del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
a) fotocopia avanti-retro del documento di identita' in corso di validita';
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.
Art. 5
Esoneri prove di esami
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;
b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'articolo 2.
4. Possono essere altresi' esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.
Art. 6
Nominativo
1. Il nominativo, di cui all'articolo 139 del Codice, e' formato da uno o piu' caratteri, di cui il primo e' I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non piu' di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 e' assegnato:
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli.143 e 144 del Codice.
Art. 7
Acquisizione nominativo
1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:
a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni;
b) per la classe B all'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.
Art. 8
Tirocinio
1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell'apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validita' il quale e' responsabile del corretto uso della stazione.
Art. 9
Ascolto
1. I soggetti di cui all'articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un attestato dell'attivita' di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato F al presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui al sub allegato G al presente allegato.
2. La sigla distintiva relativa all'attivita' radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) e' formata da: "lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza".
Art. 10
Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate
1. L'autorizzazione generale di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all'articolo 143 del Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, al presente allegato, dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualita' di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).
4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non e' consentita l'emissione continua della portante radio.
6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui e' presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.
7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.
10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessita' di presentare nuova dichiarazione.
Sezione II
Norme tecniche
Art. 11
Bande di frequenza
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 12
Norme d'esercizio
1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformita' delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilita' del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.
4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalita' proprie dell'attivita' di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; e' ammesso l'impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonche' ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.
7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonche' impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; e' comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.
Art. 13
Trasferimento di stazione
1. Nell'ambito del territorio nazionale e' consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'articolo 139 del Codice.
Art. 14
Controllo sulle stazioni
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Art. 15
Limiti di potenza
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioe' potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione:
a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W
Art. 16
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'articolo 12.
Art. 17
Installazione di antenne
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 209 del Codice nonche' le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
Capo II°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18
Validita' dei documenti per l'esercizio dell'attivita' radioamatoriale
1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'articolo 125 del Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 107 del Codice, con validita' di dieci anni a decorrere:
a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002;
b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 del presente allegato.
Art. 19
Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01
1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell'articolo 125 del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell'articolo 135, comma 1, del Codice, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR 61-01, di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo, puo' essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.
Art. 20
Autorizzazioni generali speciali
1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'articolo 144 del Codice, va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.
 
Sub Allegato A
(articolo 1, comma 2, dell'Allegato n. 26-rif. art. 135 del Codice)
Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per il/la
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ......
luogo e data di nascita ........................................
residenza o domicilio .........................................
cittadinanza .......
dati del rappresentante legale
cognome e nome
luogo e data di nascita ........................................
residenza o domicilio ........................................
codice fiscale .....
Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
dichiara
- di essere in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore n. ............. conseguita il .................;
- di aver acquisito il nominativo ai sensi dell'articolo 139 del Codice delle comunicazioni elettroniche ;
- di voler installare ed esercire:
una stazione di radioamatore,
una stazione ripetitrice analogica o numerica,
un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi,
- un impianto destinato ad uso collettivo;
- una stazione radioelettrica .................................. (specificare la tipologia)
(barrare la casella che interessa)
- di voler espletare l'attivita' di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ..............
(massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
- di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche ;
- che la stazione radioelettrica ( tipo e numero di apparato) e' ubicata
si impegna
- a comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
- a versare il prescritto contributo annuo;
- in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all'articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche .
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) attestatazione di versamento del contributo relativo al primo anno o frazione dal quale decorre l'autorizzazione generale;
b) la copia della patente di operatore;
c) la comunicazione relativa all'acquisizione del nominativo;
d) la dichiarazione di consenso e responsabilita' per i minorenni non emancipati.
data ............... (firma) ............
 
Sub Allegato A 1(art. 1, comma 3, dell'Allegato n. 26)
Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per il/la
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto .....
luogo e data di nascita .......................................
residenza o domicilio ........................................
cittadinanza ......
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ..........., nominativo ..............
Dati del rappresentante legale
cognome e nome
luogo e data di nascita .......................................
residenza o domicilio .......................................
codice fiscale ....
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe .........., nominativo ..............
Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione generale di cui all'articolo107 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
dichiara
- di voler esercire:
una stazione di radioamatore
una stazione ripetitrice analogica o numerica
un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o
instradamento di messaggi
- un impianto destinato ad uso collettivo
una stazione radioelettrica ................................ (specificare la tipologia)
(barrare la casella che interessa)
- di voler espletare l'attivita' di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ..............
(massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
- di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- che la stazione radioelettrica e' ubicata ............
e si impegna:
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
- a versare il prescritto contributo annuo;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
Allega alla presente dichiarazione l' attestato di versamento del contributo relativo all'anno dal quale decorre il rinnovo dell'autorizzazione generale;
data ............... (firma) ............
 
Sub Allegato B (art. 1, comma 5, dell'Allegato n.26)

----> Vedere allegato a pag. 212 della G.U. <----
 
Sub Allegato C (art. 1, comma 5, dell'Allegato n. 26)

----> Vedere allegato a pag. 213 della G.U. <----
 
Sub Allegato D
(art. 3, comma 1 dell'Allegato n. 26)
PROGRAMMA DI ESAME
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE
PARTE I
QUESTIONI RIGUARDANTI LA TECNICA, IL FUNZIONAMENTO E LA
REGOLAMENTAZIONE

A. - QUESTIONI DI NATURA TECNICA
1.- ELETTRICITA', ELETTROMAGNETISMO E RADIOTECNICA - TEORIA
1.1. - Conduttivita'
- Materiali conduttori, semiconduttori ed isolanti
- Corrente, tensione e resistenza
- Le unita' di misura: ampere, volt e ohm
- La legge di Ohm
- Le leggi di Kirchhoff
- La potenza elettrica
- L'unita' di misura: il watt
- L'energia elettrica
- La capacita' di una batteria
1.2. - I generatori elettrici
- Generatore di tensione, forza elettromotrice (f.e.m.), corrente di corto circuito, resistenza interna e tensione di uscita
- Connessione di generatori di tensione in serie ed in parallelo
1.3. - Campo elettrico
- Intensita' di campo elettrico
- L'unita' di misura: volt/metro
- Schermatura contro i campi elettrici
1.4. - Campo magnetico
- Campo magnetico attorno ad un conduttore
- Schermatura contro i campi magnetici
1.5. - Campo elettromagnetico
- Le onde radio come onde elettromagnetiche
- Velocita' di propagazione e relazione con la frequenza e la lunghezza d'onda
- Polarizzazione
1.6. - Segnali sinusoidali
- La rappresentazione grafica in funzione del tempo
- Valore istantaneo, valore efficace e valore medio
- Periodo
- Frequenza
- L'unita' di misura: hertz
- Differenza di fase
1.7. - Segnali non sinusoidali
- Segnali di bassa frequenza
- Segnali audio
- Segnali rettangolari
- La rappresentazione grafica in funzione del tempo
- Componente di tensione continua, componente della frequenza fondamentale e armoniche
1.8. - Segnali modulati
- Modulazione di ampiezza
- Modulazione di ampiezza a banda laterale unica
- Modulazione di fase, modulazione di frequenza
- Deviazione di frequenza e indice di modulazione
- Portante, bande laterali e larghezza di banda
- Forme d'onda
1.9. - Potenza ed energia
- Potenza dei segnali sinusoidali
- Rapporti di potenza corrispondenti ai seguenti valori in dB: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB e 20 dB (positivi e negativi)
- Rapporti di potenza ingresso/uscita in dB di amplificatori collegati in serie e/o attenuatori
- Adattamento (massimo trasferimento di potenza)
- relazione tra potenza d'ingresso e potenza di uscita e rendimento
- Potenza di cresta della portante modulata
2.- COMPONENTI
2.1.- Resistore
- Resistenza
- L'unita' di misura: l'ohm
- Caratteristiche corrente/tensione
- Potenza dissipata
- Coefficiente di temperatura positivo e negativo
2.2.- Condensatore
- Capacita'
- L'unita' di misura: il farad
- La relazione tra capacita', dimensioni e dielettrico (limitatamente agli aspetti qualitativi)
- La reattanza
- Sfasamento tra tensione e corrente
- Caratteristiche dei condensatori fissi e variabili: in aria, a mica, in plastica, ceramici ed elettrolitici
- Coefficiente di temperatura
- Corrente di fuga
2.3.- Induttori
- Bobine d'induzione
- L'unita' di misura: l'henry
- L'effetto sull'induttanza del numero di spire, del diametro, della lunghezza e della composizione del nucleo (limitatamente agli aspetti qualitativi)
- La reattanza
- Sfasamento tra tensione e corrente
- Fattore di merito
- Effetto pelle
- Perdite nei materiali del nucleo
2.4.- Applicazione ed utilizzazione dei trasformatori
- Trasformatore ideali
- La relazione tra il rapporto del numero di spire e il rapporto delle tensioni, delle correnti e delle impedenze (limitatamente agli aspetti qualitativi)
- I trasformatori
2.5.- Diodo
- Utilizzazione ed applicazione dei diodi
- Diodi di raddrizzamento, diodi Zener, diodi LED, diodi a tensione variabile e a capacita' variabile (VARICAP)
- Tensione inversa, corrente, potenza e temperatura
2.6.- Transistor
- Transistor PNP e NPN
- Fattore di amplificazione
- Transistor a effetto di campo
- I principali parametri del transistor ad effetto di campo
- Il transistor nel circuito:
- a emettitore comune
- a base comune
- a collettore comune
- Le impedenze d'ingresso e di uscita nei suddetti circuiti
- I metodi di polarizzazione
2.7.- Varie
- Dispositivo termoionico semplice (valvola)
- Circuiti numerici semplici
3.- CIRCUITI
3.1.- Combinazione dei componenti
- Circuiti in serie e in parallelo di resistori, bobine, condensatori, trasformatori e diodi
- Corrente e tensione nei circuiti
- Impedenza
3.2.- Filtri
- Filtri serie e parallelo
- Impedenze
- Frequenze caratteristiche
- Frequenza di risonanza
- Fattore di qualita' di un circuito accordato
- Larghezza di banda
- Filtro passa banda
- Filtri passa basso, passa alto, passa banda e arresta banda composti da elementi passivi
- Risposta in frequenza
- Filtri a ? e a T
- Cristallo a quarzo
3.3.- Alimentazione
- Circuiti di raddrizzamento a semionda e ad onda intera, raddrizzatori a ponte
- Circuiti di filtraggio
- Circuiti di stabilizzazione nell'alimentazione a bassa tensione
3.4.- Amplificatori
- Amplificatori a bassa frequenza e ad alta frequenza
- Fattore di amplificazione
- Caratteristica ampiezza/freqwuenza e larghezza di banda
- Classi di amplificatori A, A/B, B e C
- Armoniche (distorsioni non desiderate)
3.5.- Rivelatori
- Rivelatori di modulazione di ampiezza
- Rivelatori a diodi
- Rivelatori a prodotto
- Rivelatori di modulatori di frequenza
- Rivelatori a pendenza
- Discriminatore Foster-Seeley
- Rivelatori per la telegrafia e per la banda laterale unica
3.6.- Oscillatori
- Fattori che influiscono sulla frequenza e le condizioni di stabilita' necessarie per l'oscillazione
- Oscillatore LC
- Oscillatore a quarzo, oscillatore su frequenze armoniche
3.7.- Circuiti ad aggancio di fase (PLL - Phase Lock Loop)
- Circuiti a PLL con circuito comparatore di fase
4.- RICEVITORI
4.1.- Tipi di ricevitore
- Ricevitore a supereterodina semplice e doppia
4.2.- Schemi a blocchi
- Ricevitore CW (A1A)
- Ricevitore AM (A3E)
- Ricevitore SSB per telefonia con portante soppressa (J3E)
- Ricevitore FM (F3E)
4.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)
- Amplificatori in alta frequenza
- Oscillatore fisso e variabile
- Miscelatore (Mixer)
- Amplificatore a frequenza intermedia
- Limitatore
- Rivelatore
- Oscillatore di battimento
- Calibratore a quarzo
- Amplificatore di bassa frequenza
- Controllo automatico di guadagno
- Misuratore di livello di segnale in ingresso (S-meter)
- Silenziatore (squelch)
4.4.- Caratteristiche dei ricevitori (in forma descrittiva)
- Protezione da canale adiacente
- Selettivita'
- Sensibilita'
- Stabilita'
- Frequenza immagine
- Intermodulazione; transmodulazione
5.- TRASMETTITORI
5.1.- Tipi di trasmettitori
- Trasmettitori con o senza commutazione di frequenza
- Moltiplicazione di frequenza
5.2.- Schemi a blocchi
- Trasmettitori telegrafici in CW (A1A)
- Trasmettitori in banda laterale unica (SSB) a portante soppressa (J3E)
- Trasmettitori in modulazione di frequenza (F3E)
5.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)
- Miscelatore (Mixer)
- Oscillatore
- Eccitatore (buffer, driver)
- Moltiplicatore di frequenza
- Amplificatore di potenza
- Filtro di uscita (filtro a ??
- Modulatore di frequenza
- Modulatore SSB
- Modulatore di fase
- Filtro a quarzo
5.4.- Caratteristiche dei trasmettitori (in forma descrittiva)
- Stabilita' di frequenza
- Larghezza di banda in alta frequenza
- Bande laterali
- Banda di frequenze audio
- Non linearita'
- Impedenza di uscita
- Potenza di uscita
- Rendimento
- Deviazione di frequenza
- Indice di modulazione
- Clicks di manipolazione CW
- Irradiazioni parassite
- Irradiazioni della struttura (cabinet radiations)
6.- ANTENNE E LINEE DI TRASMISSIONE
6.1.- Tipi di antenne
- Dipolo a mezzonda alimentato al centro
- Dipolo a mezzonda alimentato all'estremita'
- Dipolo ripiegato
- Antenna verticale in quarto d'onda
- Antenne con riflettore e/o direttore (Yagi)
- Antenne paraboliche
- Dipolo accordato
6.2.- Caratteristiche delle antenne
- Distribuzione della corrente e della tensione lungo l'antenna
- Impedenza nel punto di alimentazione
- Impedenza capacitiva o induttiva di un'antenna non accordata
- Polarizzazione
- Guadagno d'antenna
- Potenza equivalente irradiata (e.r.p.)
- Rapporto avanti-dietro
- Diagrammi d'irradiazione nei piani orizzontale e verticale
6.3.- Linee di trasmissione
- Linea bifilare
- Cavo coassiale
- Guida d'onda
- Impedenza caratteristica
- Velocita' di propagazione
- Rapporto di onda stazionaria
- Perdite
- Bilanciatore (balun)
- Linea in quarto d'onda (impedenza)
- Trasformatore di linea
- Linee aperte e chiuse come circuiti accordati
- Sistemi di accordo d'antenna
7.- PROPAGAZIONE
- Strati ionosferici
- Frequenza critica
- Massima frequenza utilizzabile (MUF)
- Influenza del sole sulla ionosfera
- Onda di suolo, onda spaziale, angolo di irradiazione, riflessioni
- Affievolimenti (fading)
- Troposfera
- Influenza dell'altezza delle antenne sulla distanza che puo' essere coperta (orizzonte radioelettrico)
- Inversione di temperatura
- Riflessione sporadica sullo strato E
- Riflessione aurorale
8.- MISURE
8.1.- Principi sulle misure
Misure di:
- Tensioni e correnti continue ed alternate
- Errori di misura
- Influenza della frequenza
- Influenza della forma d'onda
- Influenza della resistenza interna degli apparecchi di misura
- Resistenza
- Potenza in continua e in alta frequenza (potenza media e di cresta)
- Rapporto di onda stazionaria
- Forma d'onda dell'inviluppo di un segnale in alta frequenza
- Frequenza
- Frequenza di risonanza
8.2.- Strumenti di misura
Pratica delle operazioni di misura:
- Apparecchi di misura a bobina mobile
- Apparecchi di misura multigamma
- Riflettometri a ponte
- Contatori di frequenza
- Frequenzimetro ad assorbimento
- Ondametro ad assorbimento
- Oscilloscopio
9.- DISTURBI E PROTEZIONE
9.1.- Disturbi degli apparecchi elettronici
- Bloccaggio
- Disturbi con il segnale desiderato
- Intermodulazione
- Rivelazione nei circuiti audio
9.2.- Cause dei disturbi degli apparecchi elettronici
- Intensita' di campo del trasmettitore
- Irradiazioni non essenziali del trasmettitore (irradiazioni parassite, armoniche)
- Effetti non desiderati sull'apparecchiatura
- all'ingresso d'antenna
- su altre linee di connessione
- per irraggiamento diretto
9.3.- Protezione contro i disturbi
Misure per prevenire ed eliminare i disturbi
- Filtraggio
- Disaccoppiamento
- Schermatura
10.- PROTEZIONE ELETTRICA
- Il corpo umano
- Sistemi di alimentazione
- Alte tensioni
- Fulmini
B.- REGOLE E PROCEDURE D'ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
1.- ALFABETO FONETICO
A = Alfa
J = Juliet
S = Sierra
B = Bravo
K = Kilo
T = Tango
C = Charlie
L = Lima
U = Uniform
D = Delta
M = Mike
V = Victor
E = Echo
N= November
W = Whiskey
F = Foxtrot
O = Oscar
X = X-Ray
G = Golf
P = Papa
Y = Yankee
H = Hotel
Q = Quebec
Z = Zulu
I = India
R = Romeo

2.-. CODICE Q

=====================================================================
Codice| Domanda | Risposta =====================================================================
| Qual'e' l'intelligibilita'| L'intelligibilita' dei
QRK |del mio segnale? |vostri segnali e' ---------------------------------------------------------------------
QRM | Siete disturbati? | Sono disturbato ---------------------------------------------------------------------
| Siete disturbati da rumori| Sono disturbato da rumori
QRN |atmosferici? |atmosferici ---------------------------------------------------------------------
| Debbo aumentare la potenza| Aumentate la potenza di
QRO |di emissione? |emissione ---------------------------------------------------------------------
| Debbo diminuire la potenza| Diminuite la potenza di
QRP |di trasmissione? |trasmissione ---------------------------------------------------------------------
| Debbo trasmettere piu' | Trasmettete piu'
QRS |lentamente? |lentamente ---------------------------------------------------------------------
| Debbo cessare la |
QRT |trasmissione? | Cessate la trasmissione ---------------------------------------------------------------------
QRZ | Da chi sono chiamato? | Siete chiamato da ---------------------------------------------------------------------
QRV | Siete pronto? | Sono pronto ---------------------------------------------------------------------
| La forza dei miei segnali | La forza dei vostri
QSB |e' variabile? |segnali varia ---------------------------------------------------------------------
| Potete darmi accusa di |
QSL |ricezione? | Do accusa di ricezione ---------------------------------------------------------------------
| Potete comunicare | Posso comunicare
QSO |direttamente con? |direttamente con ---------------------------------------------------------------------
| Debbo cambiare frequenza | Trasmettete su un altra
QSY |di trasmissione? |frequenza... kHz (o MHz) ---------------------------------------------------------------------
| | Vi richiamero' alle
QRX | Quando mi richiamerete? |ore.... ---------------------------------------------------------------------
| Quale e' la vostra | La mia posizione e' ....
|posizione in latitudine e |di latitudine e.... di
QTH |longitudine? |longitudine

3.- ABBREVIAZIONI OPERATIVE UTILIZZATE NEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE

=====================================================================
AR | Fine della trasmissione =====================================================================
| Segnale utilizzato per interrompere una trasmissione in
BK |atto (break) ---------------------------------------------------------------------
CQ | Chiamata a tutte le stazioni ---------------------------------------------------------------------
CW | Onda continua - Telegrafia ---------------------------------------------------------------------
K | Invito a trasmettere ---------------------------------------------------------------------
MSG| Messaggio ---------------------------------------------------------------------
PSE| Per favore ---------------------------------------------------------------------
RST| Intelligibilita', forza del segnale, tonalita' ---------------------------------------------------------------------
R | Ricevuto ---------------------------------------------------------------------
RX | Ricevitore ---------------------------------------------------------------------
SIG| Segnale ---------------------------------------------------------------------
TX | Trasmettitore ---------------------------------------------------------------------
UR | Vostro

4.- SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO, TRAFFICO IN CASO DI URGENZA E COMUNICAZIONI IN CASO DI CATASTROFI NATURALI
- Segnali di soccorso:
- radiotelegrafia ...---... (SOS)
- radiotelefonia "MAYDAY"
- Risoluzione n. 640 del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'UIT
- Utilizzazione internazionale di una stazione di radioamatore in caso di catastrofi naturali
- Bande di frequenze attribuite al servizio di radioamatore per le catastrofi naturali
5.- INDICATIVI DI CHIAMATA
- Identificazione delle stazioni di radioamatore
- Utilizzazione degli indicativi di chiamata
- Composizione dell'indicativo di chiamata
- Prefissi nazionali
6.- PIANI DI FREQUENZE DELLA IARU
- Piani di frequenze della IARU
- Obiettivi
C.- REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI SERVIZI DI RADIOAMATORE E DI RADIOAMATORE VIA SATELLITE
1.- REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DELL'UIT
- Definizione del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite
- Definizione della stazione di radioamatore
- Articolo S25 del Regolamento delle Radiocomunicazioni
- Bande di frequenze del servizio di radioamatore e relativi statuti
- Regioni radio dell'UIT
2.- REGOLAMENTAZIONE DELLA CEPT
- Raccomandazione TR 61 -02
- Raccomandazione TR 61-01
- Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi CEPT
- Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi non membri della CEPT che partecipano al sistema della Raccomandazione T/R 61-01
3.- LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGOLAMENTAZIONE E CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA
- Legislazione nazionale
- Regolamentazione e condizioni per l'ottenimento della licenza
- Dimostrazione pratica della conoscenza della tenuta di un registro di stazione:
- modo di tenuta del registro
- obiettivi
- dati da registrare
PARTE II^
EMISSIONE E RICEZIONE DEI SEGNALI DEL CODICE MORSE
Il candidato deve dimostrare la sua capacita' a trasmettere e a ricevere in codice Morse dei testi in chiaro, dei gruppi di cifre, punteggiature ed altri segni:
- ad una velocita' di almeno 5 parole al minuto
- per una durata di almeno 3 minuti
- con un massimo di quattro errori in ricezione
- con un massimo di un errore non corretto e quattro errori corretti in trasmissione utilizzando un manipolatore non automatico
 
Sub Allegato E
(art. 3, comma 8, dell'Allegato n.26)
HARMONIZED AMATEUR RADIO EXAMINIATION CERTIFICATE (HAREC)
CERTIFICAT DE RADIOAMATEUR HARMONISE' (HAREC)
Delivres sur la base de la Recomandation de la CEPT TR 61-02
1. L'amministrazione o l'Autorita' competente
del Paese

Certifica che il titolare del presente certificato ha superato con esito positivo l'esame di radioamatore conformemente al regolamento dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). L'esame in questione corrisponde a quello relativo al livello A/B indicata nella Raccomandazione CEPT TR 61-02 (HAREC). Conformemente al regolamento del servizio di radioamatore vigente in Italia, il titolare del presente certificato ha il diritto di ottenere la licenza nazionale (Autorizzazione generale) della classe Generale /Limitato
In applicazione della Raccomandazione CEPT TR 61-01, la licenza nazionale di questa categoria corrisponde alla classe
1/2 , secondo quanto definito rispettivamente nelle colonne 4 e 5 dell'Appendice II della Raccomandazione CEPT TR 61-01.
2. L'administration ou l'Autorite' competente
du pays

certifie que le titulaire certificat a reussi un examen de radioamateur conformement au reglement de l'Union International des Telecomunications (IUT). L'epreuve en question correspond a' la classification (1) de la Recommadation CEPT TR 61-02 (HAREC). Conformement a' la reglementation regissant les radiomateurs du pays , le titulaire du present cerificat est en droit d'obtenir la licence national de la categorie(1) .
En application de la Recommandation CEPT TR 61-01,la license nationale de cette categorie correspondant a' la classification (1)
,comme defini dans les colonnes 4 et 5 de l'annexe II de la Recommandation CEPT TR 61-01.
3. The issuing Administration or responsable issuing Authority
of the country

declares herewith that the holder of this certificate da successfully passed an amateur radio examinination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommmunications Union (ITU).The passed examination is comparable with level (1) , as idicated in CEPT Recommendation TR 61-02 (HAREC).According to the amateur radio regulations of the country
,the holder of this certificate in entitled to receive the national licence class (1) .
For the purpose of CEPT Recommendation TR 61-01 this national licence class is classified as being CEPT licence class (1)
, as listed in Columns 4 respectively 5 of Appendix II of Recommedation TR 6-01.
4. Die ausstellende Verwaltung oder zustandige Behorde

des Landes

erklart hiermit,dass der inhaber dieser Bescheiningung eine Amateurfunkprufung erfolgreich abgelegt hat,welche den Erfordernissen entsprict, wie sie von de Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prufung entspricht nach CEPT-Empfehlung TR 61-02 (HAREC) der Stufe (1) ,Gemass Amateurfunkbestimmungen des Landes hat der Inhaber dieser Bescheinigung Anspruch auf eine Amateurfunkgenehmigung der Klasse (1) ,.
In Anwendung der CEPT- Empfehung TR 61-01 ist diese nationale Genehmigungsklasse als CEPT Genehmigungskasse (1)
eingestft,wie dies in Spalten 4 bzw. 5 von Anhang II der CEPT-Empfehlung 61-01 aufgefuhrt ist.
5 . Le autorita' che desiderano informazioni su questo documento dovranno inoltrare le loro domande alla competente Autorita' nazionale sotto indicata.
Les autorites officielles desirant des informations sur ce document devront adresser leur demandes a' l'Autorite' nationale competente mentionnee ci dessous.
Officials requiring informations about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority or the issuing Administration as indicated above.
Behorden,die Auskunfte uber diese Bescheinigung erhalten mochten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behorde oder die ausstellende Verwaltung richten.
Adresse/Address/Anschrift


Telephone/Telephone /Telefon
Telex/Telex/Telex:

Telecopie/Telefax/Telefax:

Signature /Signature/Unterschrift
 
Sub Allegato F
(art. 9, comma 1, dell'Allegato n. 26)
Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per il/la
Il sottoscritto ....
luogo e data di nascita ........................................
residenza o domicilio .......................................
cittadinanza ......
comunica
di essere in possesso di una stazione radioelettrica solo ricevente e di essere dedito al solo ascolto sulle gamme di frequenze radioamatoriali.
chiede
- di essere iscritto nel registro inerente i soli radioascoltatori sulle bande radioamatoriali (SWL) costituito presso codesto ispettorato territoriale;
- di ricevere l'attestato di cui al modello riportato in sub allegato G.
data ................... (firma) ....
 
Sub Allegato G
(art. 9, comma 1 , dell'Allegato n. 26)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA
SWL n. ..................................
citta'..................................
ATTESTATO DELL'ATTIVITA' DI ASCOLTO SULLE FREQUENZE DELLE BANDE RISERVATE AI RADIOAMATORI
Signore/a .........
luogo e data di nascita .......................................
residenza e/o domicilio .....................................
cittadinanza ......
data ......................... IL DIRETTORE
 
Sub Allegato H
(art. 10, comma 1, dell'Allegato n. 26)
Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per il/la
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ......
luogo e data di nascita ........................................
residenza o domicilio ........................................
cittadinanza .......
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ..............., nominativo ..........
Dati del rappresentante legale
cognome e nome ............................................
luogo e data di nascita ......................................
residenza o domicilio .......................................
codice fiscale ...
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ..............., nominativo ........
Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all' articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche:
dichiara
- di voler installare ed esercire la stazione ripetitrice analogica o numerica automatica non presidiata descritta nella scheda tecnica;
- di voler espletare l'attivita' di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre .............. (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
- di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche ;
- che la stazione radioelettrica e' ubicata .................
si impegna :
- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
Allega alla presente dichiarazione:
a) la copia del titolo attestante il conseguimento dell'autorizzazione generale
Segue Sub Allegato H
SCHEDA TECNICA
PER LE STAZIONI RIPETITRICI DEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE
NOMINATIVO D'IDENTIFICAZIONE.

1. Ubicazione stazione ripetitrice:
..................
C.A.P.................. COMUNE ..........................
Via e numero civico o localita' .............................
2. Coordinate geografiche del punto di emissione:
- Longitudine rispetto al meridiano di Greenwich: ..
- Latitudine ............................................
3. Altezza sul livello del mare del terreno su cui e' installata l'antenna: ........................
4. Natura dell'assegnazione:
- ? frequenza unica
- ? Coppia di frequenze (emissione e ricezione associate)
5. Frequenze proposte: - frequenza di emissione (in MHz) ---,----
- frequenza di ricezione associata (in MHz) .........
6. Ditta costruttrice dell'apparato:
-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!
7. Sigla dell'apparato:
-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!
8. Larghezza del canale a r f. (in KHz) -!-!-!-!-!
9. Potenza all'uscita del trasmettitore (in Watt): -!-!-!-!-!
10. Tipo dell'antenna: -!-!-!-!-!-!-!-!-!-!
11. Guadagno dell'antenna (in dB rispetto al dipolo): -!-!-!-!-!
12. Altezza dal suolo del centro dell'antenna (in metri): -!-!-!-!
13. Attenuazione della linea di alimentazione dell'antenna comprensiva di eventuali elementi aggiuntivi (filtri, ecc.) (in dB): -!-!-!-!-!
13. Operatore responsabile:
Cognome ...... Nome ......................................
Nominativo .......................................... Comune di residenza ...........................
Indirizzo .................................N. ..................
data ............................ (firma)
 
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