Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2003 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 1 agosto 2003
Affidamento del servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994 e legge regionale n. 29/1997 al Gestore unico Acqua Sarda - Societa' consortile per azioni - Linee guida. (Ordinanza n. 360).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale e' stato prorogato, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri Commissariali attribuiti al Presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo n. 2409/1995 e n. 2424/1996;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno - Delegato per la protezione civile - n. 3196, in data 12 aprile 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243, in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza Commissariale n. 321 del 30 settembre 2002 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della sopraccitata ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile - n. 3196 in data 12 aprile 2002, il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ha assunto le funzioni di Autorita' d'ambito che e' stata, cosi', costituita, e con la quale ha approvato il Piano d'ambito di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994;
Atteso che con ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 322 del 30 settembre 2002 e' stato stabilito che entro il 30 giugno 2003 venga ultimata la procedura di affidamento del Servizio idrico integrato;
Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 335 del 31 dicembre 2002, con la quale e' stata approvata la Convenzione tipo e relativo Disciplinare tecnico di cui all'art. 11 della citata legge n. 34/1994 e di cui all'art. 14 della legge regionale n. 29/1997 come integrato dall'art. 2 della legge regionale n. 15/1999;
Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 336 del 31 dicembre 2002, con la quale e' stata definita la forma di gestione e la modalita' di affidamento del Servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994 e legge regionale n. 29/1997, ritenendo di dovere affidare direttamente ed in via transitoria, ai sensi del comma 5, dell'art. 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, entro il 30 giugno 2003, la predetta gestione ad un unico soggetto gestore, quale aggregazione di soggetti gestori esistenti ed operanti nell'Ambito territoriale ottimale della regione Sardegna;
Atteso che, con ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna del 25 marzo 2003, n. 349, si e' deciso di affidare, nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile - n. 3196 del 12 aprile 2002 e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, alla SOGESID, societa' a totale capitale pubblico posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze, costituita ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1996, l'incarico di implementare le attivita' e gli atti necessari per procedere all'affidamento del servizio idrico integrato secondo quanto disposto dall'art. 1 della citata ordinanza commissariale n. 336/2002;
Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna del 30 giugno 2003, n. 355, con la quale si e' deciso di affidare direttamente, in via transitoria, ai sensi del comma 5, dell'art. 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la gestione del Servizio idrico integrato (di seguito «Servizio»), di cui all'art. 4, lettera f), della legge n. 36/1994, alla societa' consortile per azioni denominata «Acqua Sarda - societa' consortile per azioni» (di seguito «Societa» o «Acqua Sarda»), in qualita' di unico soggetto gestore dell'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna.
Considerato che si rende necessario coordinare le operazioni di costituzione della predetta Societa' e di affidamento del Servizio, al fine di garantire l'attuazione della citata ordinanza commissariale n. 355/2003, nel rispetto dei termini indicati agli articoli 2 e 3 del medesimo provvedimento;
Ordina:
Art. 1.
1. Gli enti gestori del Servizio idrico integrato, cosi' come definito all'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 29/1997, operanti nell'ambito territoriale ottimale della Sardegna, aventi i requisiti indicati all'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 355/2003, dovranno far pervenire le rispettive manifestazioni di volonta' a partecipare alla costituzione della Societa', ai sensi della citata ordinanza commissariale n. 355/2003, presso l'Ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica della regione Sardegna (di seguito «Ufficio»), entro il 18 agosto 2003.
2. L'Ufficio svolgera' funzioni di coordinamento tra gli enti interessati e di controllo dello stato di attuazione della medesima ordinanza commissariale n. 355/03, verificando il rispetto del criterio stabilito al successivo art. 2 e fornendo, agli enti interessati, ogni utile informazione in ordine alla costituzione della Societa'.
3. L'Ufficio non interverra' in alcun modo nella costituzione della Societa', ne' potra' interferire con le attivita' libero negoziali degli enti interessati, a cui faranno carico le iniziative e gli oneri inerenti la costituzione della citata Societa'.
4. La mancata manifestazione di volonta' verso l'Ufficio alla costituzione della Societa' da parte degli attuali enti gestori, aventi i requisiti richiesti all'art. 2, dell'ordinanza commissariale n. 355/2003, non preclude la successiva partecipazione degli stessi enti al capitale sociale della Societa', dopo la sua costituzione.
 
Art. 2.
1. La partecipazione al capitale sociale della Societa' da parte di ciascun ente gestore interessato e' determinata in proporzione al numero degli abitanti serviti, sulla base dei dati demografici utilizzati per l'elezioni dell'Autorita' d'Ambito; a ciascun abitante corrisponde una azione.
2. Il valore di ciascuna azione e' pari ad Euro 1.
3. Qualora l'ente gestore sia costituito in forma di consorzio o societa' di capitali, si terra' conto della somma degli abitanti serviti da ciascun consorziato o socio.
 
Art. 3.
1. La Acqua Sarda provvede, per conto dei consorziati, ai quali rende tutte le relative prestazioni ed attivita', quale unico soggetto gestore, alla gestione del Servizio, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36. In particolare, la Societa' svolge tutte le attivita' che saranno previste nella convenzione di gestione, approvata con apposita ordinanza, da stipularsi con l'Autorita' d'ambito della Sardegna, secondo lo schema di convenzione tipo ed il relativo disciplinare tecnico, approvati, ai sensi dell'art. 5, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificate dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, con ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica n. 335, del 31 dicembre 2002.
2. A tal riguardo, al fine di precisare lo scopo della Societa', lo Statuto, approvato con ordinanza commissariale n. 355/03 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 26 luglio 2003, e' cosi' modificato:
Art. 3, secondo capoverso, settima riga: sono soppresse le parole «ed industriale, o agricolo»;
Art. 3, secondo capoverso, nona riga: e' soppressa la parola «integrata»;
Art. 3, secondo capoverso, dodicesima riga: sono soppresse le parole «sia civili che industriali»;
Art. 3, secondo capoverso, sedicesima riga: e' soppressa la parola «integrata»;
Art. 3, terzo capoverso: e' interamente soppresso.
 
Art. 4.
1. Sono fatti salvi i poteri ordinari che la regione Sardegna e l'Autorita' d'ambito dell'A.T.O. della regione Sardegna medesima, a seguito della ordinaria costituzione ed effettiva operativita' dell'Autorita' d'ambito stessa, vorranno esercitare anche a modifica e/o integrazione di quanto disposto con la presente ordinanza.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.
Cagliari, 1° agosto 2003
Il Commissario governativo: Pili
 
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