IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Hahne Anna, nata a Karlskoga (Svezia) il 10 ottobre 1972, cittadina svedese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa conseguito in Svezia ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa; Rilevato che la richiedente e' in possesso del diploma accademico «Psykologexamen» conseguito presso la Umea Universitet di Umea (Svezia) in data 10 maggio 2001; Considerato che la sig.ra Hahne risulta abilitata alla professione di psicologo in Svezia a decorrere dal 22 maggio 2002, come attestato dal Ministero degli affari sociali e della sanita' svedese; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta: Alla sig.ra Hahne Anna, nata a Karlskoga (Svezia) il 10 ottobre 1972, cittadina svedese, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 3 settembre 2003 Il direttore generale: Mele |