Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 settembre 2003
Aggiornamento dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione il coordinamento
e gli affari economici

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
Visto in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonche' l'art. 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti di onorabilita', qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca industriale;
Vista la deliberazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale venivano fissati i criteri per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici nell'albo previsto dal punto A.5 della deliberazione del MURST del 29 aprile 1994;
Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2002 recante: «selezione pubblica finalizzata alla formazione dell'albo degli esperti tecnico-scientifici, previsti dal punto A.5 della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281.»;
Vista la nota del capo del Dipartimento del 16 gennaio 2002, prot. n. 5/Seg., con cui e' stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del predetto decreto, di valutare le domande ai fini della prima costituzione dell'albo;
Visto il decreto direttoriale n. 1176 del 2 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002 n. 189, con il quale e' stato istituito il primo albo degli esperti;
Visto l'art. 6 del predetto decreto che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;
Visto il decreto direttoriale n. 603 del 24 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2003 n. 72, con il quale il suddetto albo e' stato aggiornato;
Acquisite le proposte della Commissione in ordine alle domande successivamente presentate;
Ritenuta l'opportunita' di procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 6 del richiamato decreto direttoriale del 20 dicembre 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. E' formalmente approvato l'aggiornamento dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. L'albo e' consultabile al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Albo degli Esperti».
2. Il presente decreto e' comunicato al Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2003
Il capo del Dipartimento: D'Addona
 
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