Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 19 agosto 2003, n. 260 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001. |
| Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 127 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 9.685 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3701): Presentato dal Ministro degli affari esteri Frattini il 20 febbraio 2003. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 18 marzo 2003 e 6 maggio 2003. Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il 28 maggio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2298): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 3ª commissione l'8 e 10 luglio 2003. Relazione presentata il 22 luglio 2003 (atto n. 2298-A) relatore sen. Provera. Esaminato in aula e approvato con modificazioni il 24 luglio 2003. |
| ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI DA UNA PARTE E LA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri", e
LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate "la Comunita'",
da una parte,
e la EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA, in appresso denominata "ex Repubblica jugoslava di Macedonia",
dall'altra,
CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che consentano alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti gia' instaurati, in particolare con l'accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere, entrato in vigore il 1° gennaio 1998; CONSIDERANDO che le relazioni tra le Parti nel settore dei trasporti terrestri continuano a essere disciplinate dall'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, firmato il 29 giugno 1997 ed entrato in vigore il 28 novembre 1997; CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, da sviluppare ulteriormente attraverso una strategia comune dell'UE per la regione, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonche' nell'ambito del Patto di stabilita'; CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia e nella regione, attraverso l'evoluzione della societa' civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale, nonche' una maggiore cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni; CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonche' l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico; CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunita' e' disposta a contribuire alle riforme economiche nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilita' per l'Europa sudorientale adottato a Colonia, al fine di contribuire alla stabilita' regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione; DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC; PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento; TENENDO PRESENTE l'impegno della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita'; TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale; CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunita' europea, finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di essere vincolati come parte della Comunita' europea, in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati; CONSIDERANDO la disponibilita' dell'Unione europea ad integrare il piu' possibile la ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualita' di tale paese come potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, 2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
- fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; - sostenere gli sforzi della ex Repubblica jugoslava di Macedonia volti a sviluppare la cooperazione economia e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria; - promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia; - promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 2
La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonche' dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
ARTICOLO 3
La pace e la stabilita' a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito dell'impostazione regionale della Comunita' definita nelle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, basata sui meriti dei singoli paesi della regione.
ARTICOLO 4
La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione e ad instaurare relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonche' lo sviluppo di progetti d'interesse comune. Tale impegno e' essenziale per lo sviluppo delle relazioni della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilita' regionale.
ARTICOLO 5
1. L'associazione verra' realizzata completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive. La suddivisione in due fasi consentira' di applicare gradualmente le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e di concentrarsi, durante la prima fase, sui settori descritti in appresso ai titoli III, V, VI e VII. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 108 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformita' dei principi generali stabiliti nel presente accordo. 3. Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti e decide il passaggio alla seconda fase e la durata di questa, nonche' gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine, esso tiene conto dei risultati del suddetto esame. 4. Le due fasi previste nei paragrafi 1 e 3 non si applicano al Titolo IV.
ARTICOLO 6
L'accordo e' pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.
TITOLO II DIALOGO POLITICO
ARTICOLO 7
Viene sviluppato e intensificato ulteriormente il dialogo politico tra le Parti, che accompagnera' e consolidera' il ravvicinamento tra l'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, e contribuira' ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti. Il dialogo politico favorisce in particolare:
- una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti; - la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato; - una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa, anche nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.
ARTICOLO 8
Il dialogo politico puo' svolgersi a livello multilaterale, nonche' a livello regionale con altri paesi della regione.
ARTICOLO 9
1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli. 2. Su richiesta delle Parti, il dialogo politico puo' assumere anche le seguenti forme:
- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra; - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri connessi internazionali; - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.
ARTICOLO 10
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 114.
TITOLO III COOPERAZIONE REGIONALE
ARTICOLO 11
Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilita' e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunita' sostiene altresi' progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica. Ogniqualvolta la ex Repubblica jugoslava di Macedonia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunita' e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.
ARTICOLO 12 Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione
Non appena sara' stato firmato almeno un accordo di stabilizzazione e di associazione con un altro dei paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia avvia negoziati con il paese o i paesi interessati al fine di concludere una convenzione sulla cooperazione regionale, volta ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati. Gli elementi principali di tale convenzione sono:
- il dialogo politico; - l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le Parti in conformita' delle disposizioni dell'OMC; - concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali ad un livello equivalente a quello del presente accordo; - disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.
All'occorrenza la convenzione contiene disposizioni per l'istituzione dei necessari meccanismi istituzionali. La convenzione sulla cooperazione regionale deve essere conclusa entro due anni dall'entrata in vigore quanto meno del secondo accordo di stabilizzazione e di associazione. La disponibilita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a concludere una siffatta convenzione costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'UE.
ARTICOLO 13 Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione
La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.
ARTICOLO 14 Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE
La ex Repubblica jugoslava di Macedonia puo' promuovere lo sviluppo della cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione e' allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri e tale paese. TITOLO IV LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
ARTICOLO 15
1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci. 3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo. 4. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes,in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dei negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti, sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base. .sp, CAPITOLO I PRODOTTI INDUSTRIALI
ARTICOLO 16
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994). 2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano ne' ai prodotti tessili ne' ai prodotti siderurgici, come specificato agli articoli 22 e 23. 3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
ARTICOLO 17
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 18
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- il 1 gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - il 1 gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base; - il 1 gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 60% del dazio di base; - il 1 gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - il 1 gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - il 1 gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto ai 30% del dazio di base; - il 1 gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 20% del dazio di base; - il 1 gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridono al 10% del dazio di base; - il 1 gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.
3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ad eliminati secondo il calendario specificato nell'allegato. 4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 19
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.
ARTICOLO 20
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
ARTICOLO 21
La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunita' piu' rapidamente di quanto previsto all'articolo 18 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.
ARTICOLO 22
Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati.
ARTICOLO 23
Il protocollo a 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici in esso indicati.
CAPITOLO II AGRICOLTURA E PESCA
ARTICOLO 24 Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originati della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. 2. Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994). 3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 00 ed ex 1902 20 (1).
ARTICOLO 25
Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.
ARTICOLO 26
1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originati della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le misure d'effetto equivalente. 2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originati della Comunita' e le misure d'effetto equivalente.
ARTICOLO 27 Prodotti agricoli
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originati della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata. Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato III e originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1650 tonnellate, espresse in peso carcasse. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia:
a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati all'allegato IV a); b) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. Per le quantita' che superano i contingenti tariffari, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia riduce progressivamente i dazi doganali in conformita' del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto; c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati all'allegato IV c) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformita' del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.
4. Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un accordo distinto sui vini e sulle acquaviti.
ARTICOLO 28 Prodotti della pesca
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. I prodotti elencati all'allegato V a) sono soggetti alle disposizioni in esso contenute. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e riduce i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunita' europea del 50% del dazio NPF. I dazi residui vengono ridotti nell'arco di sei anni e sono aboliti al termine di tale periodo. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle riduzioni tariffarie in esso indicate.
ARTICOLO 29
1. Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilita' specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunita' nei settori agricolo e della pesca, delle norme delle politiche agricole della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del ruolo dell'agricoltura nell'economia della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del potenziale di produzione ed esportazione dei suoi settori e mercati tradizionali e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1° gennaio 2003 la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia esaminano in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilita' di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca. 2. Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure piu' favorevoli.
ARTICOLO 30
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 37, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.
CAPITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 31
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi tra le Parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli a 1, 2 e 3.
ARTICOLO 32 Standstill
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, ne' si aumentano quelli gia' applicati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, ne' sono rese piu' restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, V a, V b.
ARTICOLO 33 Divieto di discriminazione fiscale
1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse gia' esistano. 2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.
ARTICOLO 34
Le disposizioni relative all'abolizione dai dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
ARTICOLO 35 Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo. 2. Durante i periodi transitori di cui agli articoli 17 e 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o piu' Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e' uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia per promuovere il commercio regionale. 3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sanciti nel presente accordo.
ARTICOLO 36 Dumping
1. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna. 2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure del caso.
ARTICOLO 37 Clausole di salvaguardia generale
1. Qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
- grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,
la Parte importatrice puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo. 2. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia applicano misure di salvaguardia fra loro soltanto in conformita' delle disposizioni del presente articolo. Le misure di salvaguardia, la cui portata e' limitata a quanto necessario per ovviare alle difficolta' insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata e' limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione. 3. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. 4. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.
a) Le difficolta' create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del comitato di stabilizzazione e di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il comitato di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata presentata al comitato di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformita' delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altre Parte.
5. La misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano. 6. Qualora la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficolta' di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.
ARTICOLO 33 Clausola di penuria
1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti:
a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, oppure b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono piu' le condizioni che ne giustificano il mantenimento. 3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti, nell'ambito del comitato di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficolta'. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione e' stata presentata al comitato di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione. 4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, puo' applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte. 5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
ARTICOLO 39 Monopoli di Stato
La ex Repubblica jugoslava di Macedonia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano in carattere commerciale in modo che, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e quelli della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.
ARTICOLO 40
Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.
ARTICOLO 41 Restrizioni autorizzate
Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
ARTICOLO 42
Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo. Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 30, 37 e 88 e il protocollo n. 4, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacita' di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.
ARTICOLO 43
L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitaria alle Isole Canarie.
TITOLO V CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI
CAPITOLO I CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
ARTICOLO 44
1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro:
- il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato; - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 45, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili nel suo territorio, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.
ARTICOLO 45
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilita' dei lavoratori:
- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia accordate dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali; - gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere accordi analoghi.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.
ARTICOLO 46
Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento piu' favorevole, porra' in essere le disposizioni seguenti:
- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari; - le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilita', per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidita' derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede al lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del primo paragrafo.
CAPITOLO II STABILIMENTO
ARTICOLO 47 Ai fini del presente accordo,
a) per "societa' comunitaria" o "societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia" si intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia viene considerata una societa' comunitaria o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia; b) per "consociata" di una societa' si intende una societa' effettivamente controllata dalla prima; c) per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione; d) per "stabilimento" si intende
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare atti- vita', in particolare societa', che controllano di fatto. Le attivita' economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte;
ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie o della ex Repub- blica jugoslava di Macedonia, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di consociata e filiali, rispettivamente nella Repubblica jugoslava di Macedonia o nella Comunita';
e) per "attivita'" si intendono quelle economiche; f) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale; g) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino della ex Repubblica jugoslava di Macedonia" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia; h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti al di fuori della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia in base alle rispettive legislazioni; i) per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.
ARTICOLO 48
1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:
i) per lo stabilimento di societa' comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi;
ii) per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comuni- tarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo.
2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia non adotta nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' comunitarie sul suo territorio, rispetto alle sue societa'. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono
i) per lo stabilimento di societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi;
ii) per l'attivita' delle filiali e consociate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle conso- ciate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite sul loro territorio.
4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea e della situazione del mercato del lavoro, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina l'eventualita' di estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi. 5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,
a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprieta' immobiliari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia; b) le consociate di societa' comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprieta' immobiliari, delle societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche', per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, compresi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, gli stessi diritti di cui godono le societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio; c) entro la fine della prima fase del periodo transitorio il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di societa' comunitarie.
ARTICOLO 49
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 48, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna Parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini sul suo territorio, sempreche' cosi' facendo non discrimini le societa' ai cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue societa' e ai suoi cittadini. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo. 3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attivita' e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.
ARTICOLO 50
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita' nei settori di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 51
1. Le disposizioni degli articoli 48 e 49 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio di filiali di societa' dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali. 2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
ARTICOLO 52 Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia l'avvio e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia e nella Comunita', il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere al fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso puo' prendere tutte le misure necessarie a tal fine.
ARTICOLO 53
1. Una societa' comunitaria o una societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabilita, rispettivamente, sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunita', cittadini degli Stati membri e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:
- dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; - controllano e coordinano l'attivita' degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;
b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.
3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia di cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o della Comunita' sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia oppure una consociata o una filiale di una societa' comunitaria rispettivamente in uno Stato membro della Comunita' o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a condizione che:
- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che - la sede principale della societa' si trovi al di fuori della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' nello Stato membro della Comunita' o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
ARTICOLO 54
Nel corso dei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia puo' prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari di determinate industrie che:
- siano in cono di ristrutturazione o versino in gravi difficolta', in particolare se queste comportano gravi problemi sociali nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia; - rischiano l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in un determinato settore o in una determinata industria nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, oppure - stiano affermandosi sul suo territorio.
Le suddette misure:
i) cessano di applicarsi al piu' tardi due anni dopo il termine della prima fase del periodo transitorio,
ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e
iii) non discriminano le attivita' di societa' e cittadini comuni- tari gia' stabiliti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle societa' o ai cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la ex Repubblica jugoslava di Macedonia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate. Al termine dei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia puo' introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.
CAPITOLO III PRESTAZIONE DI SERVIZI
ARTICOLO 55
1. Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 53, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di fornire essi stessi servizi. 3. A decorrere dalla seconda fase del periodo transitorio, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
ARTICOLO 56
2. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.
ARTICOLO 57
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, si applicano le disposizioni seguenti: 1. Per quanto riguarda i trasporti terrestri, le relazioni tra le Parti sono disciplinate dall'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, entrato in vigore il 28 novembre 1997. Le Parti ribadiscono l'importanza annessa alla corretta applicazione dell'accordo. 2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale.
a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale. b) Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.
3. In applicazione dei principi del paragrafo 2, le Parti:
a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui societa' di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilita' di partecipare al traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso; b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide; c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 5. Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 6. Durante il periodo transitorio, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terresti, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci. A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.
CAPITOLO IV PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE
ARTICOLO 58
Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformita' delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
ARTICOLO 59
1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. 2. Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno. Dall'inizio della seconda fase, esse garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e non rendono piu' restrittive le intese esistenti. 4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 58 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia causano, o minacciano di causare, serie difficolta' al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. 5. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
ARTICOLO 60
1. Durante la prima fase, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Entro la fine della prima fase, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in che modo rendere possibile la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
CAPITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 61
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanita'. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
ARTICOLO 62
Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 62.
ARTICOLO 63
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle societa' controllate da e di proprieta' congiunta di societa' o cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e societa' o cittadini della Comunita'.
ARTICOLO 64
1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
ARTICOLO 65
1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tale misura, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o piu' Stati membri o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbiano o rischino di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
ARTICOLO 66
Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
ARTICOLO 67
Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
TITOLO VI RAVVICINAMENTO E APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI
ARTICOLO 68
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione presente e futura della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quella della Comunita'. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia deve adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria. 2. Il graduale ravvicinamento delle legislazioni avverra' in due fasi. 3. Il ravvicinamento delle legislazioni, che ha inizio con la firma dell'accordo e la cui durata e' indicata all'articolo 5, si estende ad alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonche' ad altre questioni commerciali, secondo un programma da definire insieme alla Commissione delle Comunita' europee. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia definisce inoltre, insieme alla Commissione delle Comunita' europee, le modalita' per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi, compresa la riforma del settore giudiziario. Vengono fissate scadenze per le legislazioni in materia di concorrenza, proprieta' intellettuale, normalizzazione e certificazione, appalti pubblici e protezione dei dati. Negli altri settori del mercato interno il ravvicinamento legislativo va completato alla fine del periodo transitorio. 4. Durante la seconda fase del periodo transitorio di cui all'articolo 5, il ravvicinamento delle legislazioni si estende agli elementi dell'acquis non contemplati dal precedente paragrafo.
ARTICOLO 69 Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea. 3.a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia venga valutato tenendo conto del fatto che la ex Repubblica jugoslava di Macedonia va assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' europea. b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato. Ciascuna delle Parti garantisce che le disposizioni del presente articolo vengano applicate entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo. 4. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:
- la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunita' europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.
5. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e
- qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure adeguate possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'accordo OMC, soltanto in base alle procedure e alle condizioni stabilite da detto accordo o in conformita' della pertinente normativa interna della Comunita'. 6. Le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
ARTICOLO 70
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, ciascuna Parte garantisce che, a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 86.
ARTICOLO 71 Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti. 3. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
ARTICOLO 72 Appalti pubblici
1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito dell'OMC. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, stabilite o meno nella Comunita', possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie. Le precedenti disposizioni si applicano altresi' ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilita' non appena il governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia avra' adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunita' esamina periodicamente se la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbia effettivamente introdotto tale normativa. Entro e non oltre cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie non stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la ex Repubblica jugoslava di Macedonia di garantire a tutte le societa' comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. 3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 44-67.
ARTICOLO 73 Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'
1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformita' della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'. 2. A tale scopo, le Parti si adoperano per:
- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle nomine europee, nonche' dei controlli e delle procedure per la valutazione della conformita'; - concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione della conformita'; - promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita': standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'; - incoraggiare la partecipazione ai lavori delle organizzazioni europee specializzate (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED, ecc.).
TITOLO VII GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
ARTICOLO 74 Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto
Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annettono particolare importanza al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorita' incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario in particolare, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonche' la formazione degli operatori del settore.
ARTICOLO 75 Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione
1. Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. 2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta:
- lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche; - la redazione della normativa; - una maggiore efficienza delle istituzioni; - la formazione del personale; - la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi.
3. La cooperazione si concentra in particolare: - nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e garantire con il rispetto del principio di "non respingimento"; - nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 76 Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione
1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine:
- la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali; - ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali.
Gli Stati membri dell'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie. 2. Le Parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Comunita' europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi. 3. In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunita' di cui al paragrafo 2, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani.
ARTICOLO 77 Lotta al riciclaggio del denaro
1. Le Parti convengono sulla necessita' di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consensi internazionali.
ARTICOLO 78 Lotta alla criminalita' e alle altre attivita', illecite e azioni di prevenzione
1. Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali:
- tratta di esseri umani; - attivita' economiche illecite, segnatamente corruzione, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti; - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; - contrabbando; - traffico illecito di armi; - terrorismo.
La cooperazione in tali settori e' oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti. 2. L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore puo' comprendere:
- l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale; - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalita'; - la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative; - la definizione di misure volte a prevenire la criminalita'.
ARTICOLO 79 Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti degli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo piu' efficace dei precursori. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga. 3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione delle normative e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione; formazione di personale ricerca nel campo della droga; prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga. Le Parti possono concordare l'inclusione di alti settori.
TITOLO VIII POLITICHE DI COOPERAZIONE
ARTICOLO 80
1. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, consolidando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso. 3. Le politiche di cooperazione vanno integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' stabilire priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.
ARTICOLO 81 Politica economica
1. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e dell'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. 2. A tal fine, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia collaborano per procedere a:
- scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomiche nonche' sulle strategie di sviluppo; - un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione.
3. Su richiesta delle autorita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunita' puo' fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese ad introdurre la piena convertibilita' del denar e a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo e del Sistema europeo di banche centrali.
ARTICOLO 82 Cooperazione nel settore statistico
1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Essa deve consentire al sistema statistico nazionale, coordinato dall'Ufficio statistico nazionale, di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all'acquis comunitario nel settore. 2. A tal fine, le Parti possono cooperare in particolare per:
- favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, basato su un quadro istituzionale adeguato; - sviluppare e mantenere la capacita' nazionale di raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni statistiche di ottima qualita', utilizzando con la massima efficienza tecnologie moderne; - fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari per controllare l'andamento delle riforme dello Stato; - consentire al sistema statistico nazionale di adottare i principi e le norme del sistema statistico europeo; - garantire il carattere riservato dei dati personali.
3. La cooperazione nel settore comprende, ma non esclusivamente, scambi di informazioni metodologiche, la partecipazione a gruppi di lavoro selezionati di Eurostat e lo scambio di dati statistici.
ARTICOLO 83 Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari
1. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La cooperazione si concentra sui seguenti settori:
- adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee; potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari; - miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari; - scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge; - traduzioni e compilazione di glossari terminologici.
2. Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunita'. La cooperazione e' imperniata sui seguenti settori:
- assistenza tecnica all'ufficio dei revisori contabili della ex Repubblica jugoslava di Macedonia; - creazione di unita' interne di revisione contabile presso le agenzie ufficiali; - scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile; - uniformazione dei documenti di revisione contabile; - formazione e consulenze.
ARTICOLO 84 Promozione e tutela degli investimenti
1. La cooperazione mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri. 2. Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge:
- il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia; - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti; - l'applicazione di disposizioni adeguate per i trasferimenti di capitale; - una migliore tutela degli investimenti.
ARTICOLO 85 Cooperazione industriale
1. La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche' la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra Parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente. 2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorita' stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro la trasparenza, nonche' l'attivita' delle imprese.
ARTICOLO 86 Piccole e medie imprese
Le Parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
ARTICOLO 87 Turismo
La cooperazione tra le Parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilita' di realizzare operazioni comuni, segnatamente per progetti turistici regionali.
ARTICOLO 88 Dogane
1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quello della Comunita', in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprende:
- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine; - lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti; - la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche' l'adozione e l'impiego del documento amministrativo unico (DAU); - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 76, 77 e 78, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.
ARTICOLO 89 Fiscalita'
Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale, all'ammodernamento dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi.
ARTICOLO 90 Cooperazione nel settore sociale
1. In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione. 2. Per quanto riguarda la previdenza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime della ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione. 3. La cooperazione tra le parti comporta l'adeguamento della legislazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunita' tra uomini e donne. 4. Le Parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunita'.
ARTICOLO 91 Istruzione e formazione
1. Le Parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tenendo conto delle sue priorita'. 2. Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le Parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonche' a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica. 3. Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attivita' di formazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
ARTICOLO 92 Cooperazione culturale
Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunita' e popoli.
ARTICOLO 93 Informazione e comunicazione
La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti professionali della ex Repubblica jugoslava di Macedonia informazioni piu' specialistiche.
ARTICOLO 94 Cooperazione nel settore audiovisivo
Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo.
ARTICOLO 95 Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi
Le Parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonche' i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari:
- elaborazione di politiche; - aspetti giuridici e normativi; - potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato; - ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e loro integrazione nelle reti europea e mondiale, con particolare attenzione a un miglioramento a livello regionale; - cooperazione internazionale; - cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che operano nel settore della normalizzazione; - coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi internazionali.
ARTICOLO 96 Societa' dell'informazione
Le Parti decidono di intensificare la cooperazione per sviluppare ulteriormente la societa' dell'informazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Nel complesso, si intende preparare la societa' all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilita' di reti e servizi. Le autorita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, con l'assistenza della Comunita', riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione. Le autorita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della societa' dell'informazione.
ARTICOLO 97 Tutela dei consumatori
Le Parti collaborano per allineare le norme della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunita'. Un'efficace tutela dei consumatori e' indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo. A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:
- l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalita' di tutela dei consumatori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia con quelle in vigore nella Comunita'; - una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti; - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualita' dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza adeguate.
ARTICOLO 98 Trasporti
1. Parallelamente all'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di:
- ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture; - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo; - applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunita'; - sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile; - migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento.
2. I settori di cooperazione prioritari sono:
- lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali, nonche' degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei; - la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorita' nazionali; - il trasporto stradale, compresi l'imposizione fiscale, gli aspetti sociali e quelli ambientali; - il trasporto combinato strada-ferrovia; - l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale; - l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo; - la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni; - l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunita'.
ARTICOLO 99 Energia
1. La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa. 2. La cooperazione prevede in particolare:
- formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito; - gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how; - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; - definizione di un contesto per la ristrutturazione dei servizi energetici di pubblica utilita' e cooperazione tra imprese del settore.
ARTICOLO 100 Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme comunitarie e lo sviluppo del settore forestale e del settore della pesca della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
ARTICOLO 101 Sviluppo regionale e locale
Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. A tal fine, e' possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti.
ARTICOLO 102 Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
1. Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione in campo scientifico e tecnologico riguarda:
- scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico; - organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche; - attivita' comuni di ricerca e sviluppo tecnologico; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attivita' di ricerca e sviluppo tecnologico;
3. Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.
ARTICOLO 103 Ambiente e sicurezza nucleare
1. Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di contribuire alla sostenibilita' dell'ambiente. 2. La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari:
- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero (aria, qualita' dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue e l'inquinamento dell'acqua potabile) e realizzazione di controlli efficaci; - elaborazione di strategie relative al problemi globali e climatici; - produzione e consumo razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia; sicurezza degli impianti industriali; - classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche; - riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989); - impatto dell'agricoltura sull'ambiente; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura; - tutela delle foreste, della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversita'; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica; - ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie; - convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunita' aderisce; - cooperazione a livello regionale, anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente; - istruzione e informazione in materia ambientale e sensibilizzazione ai problemi del settore.
3. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, la cooperazione mira ad assicurare la protezione di persone, animali, proprieta' e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti:
- scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo; - controllo reciproco, notifica rapida e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze; - esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe; - scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamita'.
4. La cooperazione nel settore della sicurezza nucleare potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori:
- miglioramento della normativa della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorita' di controllo e dei mezzi a loro disposizione; - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali; - gestione delle scorie radioattive: la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna a fornire al consiglio di stabilizzazione e di associazione informazioni in merito a qualsiasi intenzione di importare o depositare scorie radioattive; - promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in merito allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari e su questioni di sicurezza nucleare in generale, se del caso; - potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo.
TITOLO IX COOPERAZIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 104
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 3, 108, e 109, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.
ARTICOLO 105
L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, e' disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione. L'assistenza finanziaria puo' riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni. Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nell'accordo nel settore dei trasporti.
ARTICOLO 106
Su richiesta della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in casi eccezionali, la Comunita' puo' valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilita' di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili.
ARTICOLO 107
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.
TITOLO X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
ARTICOLO 108
E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
ARTICOLO 109
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri del governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, al lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
ARTICOLO 110
Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Al momento della decisione relativa al passaggio alla seconda fase il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, anche gli eventuali cambiamenti da apportare al contenuto delle disposizioni che disciplinano tale fase. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite nel presente articolo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare altresi' adeguate raccomandazioni. Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti.
ARTICOLO 111
Ciascuna delle Parti puo' deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione vincolante.
ARTICOLO 112
Nell'esercizio delle sue finzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
ARTICOLO 113
Il comitato di stabilizzazione e di associazione puo' creare sottocomitati. Il comitato dei trasporti istituito dall'accordo nel settore dei trasporti assiste il comitato di stabilizzazione e di associazione.
ARTICOLO 114
E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
ARTICOLO 115
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta'.
ARTICOLO 116
L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettono il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
ARTICOLO 117
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- il regime applicato dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nei confronti della Comunita' non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o filiali; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o tra societa' e filiali di tale paese.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
ARTICOLO 118
1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.
ARTICOLO 119
Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 37, 38 e 42.
ARTICOLO 120
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.
ARTICOLO 121
I protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 5 e gli allegati I-VII costituiscono parte integrante del presente accordo.
ARTICOLO 122
Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
ARTICOLO 123
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita' o i suoi Stati membri oppure la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.
ARTICOLO 124
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
ARTICOLO 125
Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario dell'accordo.
ARTICOLO 126
Il presente accordo e' redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede.
ARTICOLO 127
Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere.
ARTICOLO 128 Accordo interinale
Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini del titolo IV, articoli 69, 70 e 72 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-5, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli e a tali protocolli.
(1) Ex 1902 20: "Paste alimentari farcite contenenti, in peso, piu' di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici".
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| ALLEGATO I
IMPORTAZIONI NELLA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI INDUSTRIALI MENO SENSIBILI ORIGINARI DELLA COMUNITA' (di cui all'articolo 18, paragrafo 2)
==================================================================== Codice doganale DESIGNAZIONE DELLE MERCI ==================================================================== 2517 Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente: - Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente: 41 00 00 -- di marmo 49 00 00 -- altri
2518 Dolomite, anche sinterizzata o calcinata; do- lo mite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite:
2520 Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colo- rati o addizionati di piccole quantita' di acceleranti o di ritardanti:
2523 Cementi idraulici (compresi cementi non polve- rizzati detti "clinkers"), anche colorati
10 00 00 - Cementi non polverizzati detti "clinkers" 29 00 00 - altri
3105 Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg
3214 Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura
3303 Profumi ed acque da toletta
3304 Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure
3305 Preparazioni per capelli
3306 3306 Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti imballati per la vendita al minuto (fili dentari)
3307 Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati ne' compresi altrove deodoranti per locali, prepa- rati, anche non profumati, aventi o non pro- prieta' disinfettanti
3405 Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulite e lucidare e prepa- razioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere del codice NC 3404
3506 Colle ed altri adesivi preparati, non nominati ne' compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg
3701 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensi- bilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone e dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stam- pa istantanei, sensibilizzate, non impressiona- te, anche in caricatori
3702 Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate
3808 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di geminazione e regolatori di cre- scita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide
3918 Rivestimenti per pavimenti di materie plasti- che, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo
3919 Lastra, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli
3921 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche
3923 Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsu- le ed altri dispositivi di chiusure, di materie plastiche
3924 Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche
3925 Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche non nominati ed compresi altrove
3926 Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914
4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita: di gomma alveolare: 11 00 00 Lastre, fogli e nastri 19 00 00 altri di gomma non alveolare: Lastre, fogli e nastri: 21 10 00 Rivestimenti e tappeti da pavimento 21 90 00 altri altri 29 90 00 altri
4015 Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso: Guanti: altri 19 10 00 per uso domestico 19 90 00 altri 90 00 00 altri
4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita: altri 91 00 00 Rivestimenti e tappeti da pavimento
4302 Pelli da pellicceria conciate o preparate (com- prese le teste, code, zampe ed altri pezzi, ca- scanti e ritagli) anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303
4303 Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria
4409 - Legno (comprese le liste e le tavolette [par- chetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o piu' orli o superfici, le- vigato o incollato con giunture a spina.
4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette- casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4802 Carta e cartone, non patinati ne' spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano: altra carta e altro cartone, senza fibre ot tenute con procedimento meccanico oppure in cui al massimo 10% in peso della massa fibrosa to tale e' costituita da tali fibre: di peso inferiore a 40 g per mq: 51 10 00 Carta di peso non superiore a 15 g per mq, destinata alla fabbricazione di carta per ma trici di duplicatori 51 90 00 altri 52 20 00 in rotoli 52 80 00 in fogli di peso superiore a 150 g per mq 53 20 00 in rotoli 53 80 00 in fogli
4805 Altra carta ed altro cartone, non patinati ne' spalmati, in rotoli e in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di que- sto capitolo: altra carta ed altro cartone di peso uguale o superiore a 225 g per mq a base di carta da macero: 80 11 00 Testliner 80 19 00 altri 80 90 00 altri
4811 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impre- gnati, ricoperti, colorati in superficie, deco- rati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti dei tipi descritti nei testi delle voci 4803, 4809 o 4810: Carta e cartone, spalmati, impregnati o rico perti di materia plastica (esclusi quelli ade sivi): 31 00 00 con imbianchimento, di peso superiore 150 g per mq 39 00 00 altri 40 00 00 Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo
4814 Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie
4815 Copripavimenti con supporto di carta o di car- tone, anche tagliati
4816 Carta carbone, carta detta "autocopiante" e al- tra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole
4817 Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta a di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per cor- rispondenza
4820 Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classifica- tori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per in- cartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i bloc- chi e i libretti per copie multiple, anche con- tenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone
4821 Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non
4909 Cartoline postali stampate o illustrate; carto- line stampate con auguri o comunicazioni perso- nali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni
4910 Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare
6601 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)
6802 Pietre da taglio o da costruzione (diverse dal- l'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, e- sclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granu- lati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente
6805 Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti
6807 Lavori di asfalto o di prodotti simili (per e- sempio: pece di petrolio, di carbone fossile)
6809 Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
6810 Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6811 Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili
6813 Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minera- li o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie 6815 Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati ne' compresi altrove
6902 Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ce- ramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre si- licee simili
6904 Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica
6905 Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia
6907 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da ri- vestimento, non verniciate ne' smaltate, di ce- ramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati ne smaltati, di cerami- ca, anche su supporto
6908 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da ri- vestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto
6910 Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bide', tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica
6911 Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
6912 Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana
6914 Altri lavori di ceramica
7007 Vetro di sicurezza, costituito da vetri tempe rati o formato da fogli aderenti fra loro Vetri temperati: di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli 11 10 00 Di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori 11 90 00 altri altri 19 10 00 smaltati 19 20 00 colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente 19 80 00 altri Vetri formati da fogli aderenti fra loro: di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli: altri 21 91 00 di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori 21 99 00 altri 29 00 00 altri
7009 Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
7013 Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appar- tamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018
7019 Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti): Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati. 11 00 00 Filali tagliati, di lunghezza non superiore a 50 mm 12 00 00 Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) 19 00 00 altri
7106 Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7108 Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semi- lavorato o in polvere
7113 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro par- ti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7114 Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7115 Alti lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7116 Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite
7117 Minuterie di fantasia
7217 Fili di ferro o di acciai non legati: rivestiti di altri metalli comuni: contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbo nio: la cui sezione trasversale massima e' infe- riore a 0,8 mm: 30 11 00 ramati 30 19 00 altri la cui sezione trasversale massima e' uguale o superiore a 0,8 mm: 30 31 00 ramati 30 39 00 altri 30 50 00 contenenti, in peso, 0,25% o piu' e meno di 0,6% di carbonio 30 90 00 contenenti, in peso,0,6% o piu' di carbonio altri contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbo- nio 90 10 00 la cui sezione trasversale massima e' infe- riore a 0,8 mm 90 30 00 la cui sezione trasversale massima e' uguale o superiore a 0.8 mm 90 50 00 contenenti, in peso, 0,25% o piu' e meno di 0,6% di carbonio 90 90 00 contenenti, in peso, 0,6% o piu' di carbonio
7307 Accessori per tubi (per esempio; raccordi, go- miti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio: fusi di ghisa non malleabile: 11 10 00 per tubi dei tipi utilizzati per canaliz- zazioni sotto pressione 11 90 00 alti altri 19 10 00 di ghisa malleabile: 19 90 00 altri altri 91 00 00 Flange Gomiti, curve e manicotti, filettati: 92 10 00 Manicotti 92 90 00 Gomiti e curve Accessori da saldare testa a tessa: il cui maggior diametro esterno e' infe- riore o uguale a 609,6 mm: 93 11 00 Gomiti e curve 93 19 00 altri il cui maggior diametro esterno e' superiore a 609,6 mm: 93 91 00 Gomiti e curve 93 99 00 altri altri: 99 10 00 filettati 99 30 00 per saldare 99 90 00 altri
7311 Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio
7313 Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordon- cini (torsadas), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utiliz- zati per recinti
7403 Rame raffinato e leghe di rame, greggio: rame raffinato 11 00 00 Catodi e sezioni di catodi
7418 Oggetti per uso domestico, di igiene o da to- letta e loro parti, di rame; spugne, strofi- nacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame.
7614 Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricita'
7616 Altri lavori di alluminio
7301 Piombo greggio
7802 Cascami ed avanzi di piombo
7803 Barre, profilati e fili, di piombo
7804 Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo
7805 Tubi ed accessori per tubi (per esempio: rac- cordi, gomiti, manicotti), di piombo
7806 Altri lavori di piombo
7901 Zinco greggio: Zinco non legato: 11 00 00 contenente, in peso, 99,99% di zinco contenente, in peso, meno di 99,99% di zinco: 12 10 00 contenente, in peso, 99,95% o piu', ma meno di 99,99% di zinco 12 30 00 contenente, in peso, 98,5% o piu', ma meno di 99,95% di zinco 12 90 00 contenente, in peso, 97,5% o piu', ma meno di 98,5% di zinco 7902 Cascami ed avanzi di zinco
7903 Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)
7904 Barre, profilati e fili, di zinco
7905 Lamiere, fogli e nastri, di zinco
7906 Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esem- pio: raccordi, gomiti, manicotti)
7907 Altri lavori di zinco
8211 Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e le loro lame altri Coltelli da tavola a lama fissa 91 30 00 Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile 91 80 00 altri 92 00 00 altri coltelli a lama fissa 93 00 00 Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili 94 00 00 Lame
8215 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, pa- lette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili: altri 10 30 00 di acciaio inossidabile altri assortimenti: 20 10 00 di acciaio inossidabile 20 90 00 altri altri 99 10 00 di acciaio inossidabile 99 90 00 altri
8301 Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fer- magli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti,di me- talli comuni; 20 00 00 Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli
8302 Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, fine- stre, persiane, carrozzerie, oggetti di selle- ria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiu- sura automatica per porte, di metalli comuni
8304 Classificatori, schedari, scatole per la clas- sificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture ana- loghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403
8309 Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni
10 00 00 Tappi a corona
8419 Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettifi- cazione, la sterilizzazione, la pastorizzazio- ne, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazio- ne, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi dome- stici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamen- to immediato o ad accumulazione: Essiccatori: 31 00 00 per prodotti agricoli 32 00 00 per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni 39 00 00 altri altri 89 10 00 Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termi- co non si effettua attraverso una parete
8423 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia: di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5000 kg 82 10 00 Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automati- co, comprese le cernitrici 82 90 00 altri altri 89 10 00 Pese a ponte 89 90 00 Altri
8460 Macchine per sbavare, affilare, molare, retti- ficare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o pro- dotti per lucidare, per la rifinitura dei me- talli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461
8461 Macchine per piallare, limare, sbozzare, broc- ciare, macchine per tagliare o rifinire gli in- granaggi, macchine per segare, troncare ed al- tre macchine utensili che operano con asporta- zione di metallo o di cermet, non nominate ne' comprese altrove
8462 Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rulla- trici, centinatrici; piegatrici, raddrizzatri- ci, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgre- tolatrici per metalli; presse per la lavorazio- ne dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate
8463 Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza aspor- tazione di materia
8464 Macchine utensili per la lavorazione delle pie- tre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali si- mili o per la lavorazione a freddo del vetro: Macchine per molare o levigare per la lavorazione del vetro: 846420 19 00 altre 846420 80 00 altre 846490 00 00 altre
8474 Macchine ed apparecchi per selezionare, vaglia- re, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (com- prese le polveri e le paste); macchine per ag- glomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemen- to, il gesso o altre materie minerali in pol- vere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
8477 Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fab- bricazione di prodotti di tali materie, non nominati ne' compresi altrove in questo capitolo
8478 Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati ne' compresi altrove in questo capitolo
8480 Staffe per fonderia; piastre di fonde per for- me; modelli per forme; forme per i metalli (di- versi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche
8483 Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle, sup- porti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocita', compresi i convertitori di cop- pia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione Ingranaggi e ruote di frizione, escluse le ruote semplici e gli altri organi elementari di trasmissione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocita', compresi i convertitori di coppia: altri 40 91 00 Ingranaggi (diversi da ingranaggi a frizione): 40 92 00 Alberi filettati a sfere o a rulli 40 93 00 Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocita' 40 98 00 altri
8501 Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:
Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W 10 10 00 Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W altri 10 91 00 Motori universali 10 93 00 Motori a corrente alternata 10 99 00 Motori a corrente continua altri motori a corrente alternata, monofase: altri: 40 91 00 di potenza inferiore o uguale a 750 W
8508 Utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano
8509 Apparecchi elettromeccanici con motore elet- trico incorporato, per uso domestico
8512 Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatoti e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:
10 00 00 Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette
8515 Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elet- trici (compresi quelli a gas riscaldati elet- tronicamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elet- trici per spruzzare a caldo metalli o cermet: Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera: 11 00 00 Ferri e pistole per brasare 19 00 00 altri Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza: 21 00 00 interamente o parzialmente automatici 29 00 00 altri Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma: 31 00 00 interamente o parzialmente automatici altri: 39 10 00 a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura:
39 90 00 altri altre macchine ed apparecchi: per il trattamento dei metalli: 80 11 00 per saldare 80 19 00 altri altri 80 91 00 per la saldatura delle materie plastiche a resistenza 80 99 00 altri
8517 Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless" e apparecchi per la telecomunicazio- ne a corrente portante o per la telecomunica- zione numerica; videofoni
8518 Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un micro- fono; amplificatori elettrici ad audiofrequen- za; apparecchi elettrici di amplificazione del suono
8519 Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registra- zione del suono
8520 Magnetofoni ed altri apparecchi per la regi- strazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono
8521 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
8524 Dischi, nastri e altri supporti per la regi- strazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37
8527 Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la ripro- duzione del suono o con un apparecchio di orologeria
8528 Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televiso- ri a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)
8716 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti: Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte:
10 10 00 Carrelli tenda e roulotte pieghevoli
10 90 00 altri Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli: 20 10 00 Spanditori di letame 20 90 00 altri altri nuovi: 39 30 00 Semirimorchi altri: 39 51 00 con un asse 39 59 00 altri: 39 80 00 usati 40 00 00 altri rimorchi e semirimorchi 80 00 00 altri veicoli Parti: 90 10 00 Telai 90 30 00 Carrozzerie 90 90 00 altre
9402 Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odon- toiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccani- smo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti: 90 00 00 altri
94 04 Sommier, oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti: 10 00 00 Sommier di altre materie: 29 10 00 con molle metalliche 29 90 00 altre Sacchi a pelo: 30 10 00 imbottiti di piume o di calugine 30 90 00 altri altri 90 10 00 imbotti di piume o di calugine 90 90 00 altri
ALLEGATO II
IMPORTAZIONI NELLA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI INDUSTRIALI SENSIBILI ORIGINARI DELLA COMUNITA' (di cui all'articolo 18, paragrafo 3)
I dazi doganali all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti originari della Comunita' elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- il 1 gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - il 1 gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base; - il 1 gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 60% del dazio di base; - il 1 gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - il 1 gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - il 1 gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 20% del dazio di base; - il 1 gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.
==================================================================== Codice doganale DESIGNAZIONE DELLE MERCI ==================================================================== 2515 Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzio- ne con densita' apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplice- mente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2516 Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate ne' comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o piu' di oli di petrolio o di mine- rali bituminosi e delle quali tali oli costi- tuiscono il componente base
2711 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto: contenenti altri antibiotici: 20 10 00 condizionati per la vendita al minuto contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici: contenenti insulina: 31 10 00 condizionati per la vendita al minuto contenenti ormoni corticosurrenali: 32 10 00 condizionati per la vendita al minuto altri 39 10 00 condizionati per la vendita al minuto contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, ne' altri prodotti della voce 2937, ne' antibiotici: 40 10 00 condizionati per la vendita al minuto altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936: 50 10 00 condizionati per la vendita al minuto altri condizionati per la vendita al minuto: 90 11 00 contenenti iodio o suoi composti 90 19 00 altri altri 90 91 00 contenenti iodio o suoi composti 90 99 00 altri
3005 Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceuti- che o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari
3205 Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
3208 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo
3209 Pittore e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso
3210 Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio
3401 Saponi; prodotti e preparazioni organici ten- sioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti
3402 Agenti organici di superficie (diversi dai sa- poni); preparazioni tensioattive preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausi- liarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 Preparazioni condizionate per la vendita al minuto 20 10 00 Preparazioni tensioattive 20 90 00 Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire altri: 90 10 00 Preparazioni tensioattive 90 90 00 Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire
3904 Polimeri di cloruro di vinile o di altre ole- fine alogenate, in forme primarie: 10 00 00 Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze altro policloruro di vinile: 21 00 00 non plastificato 22 00 00 plastificato 40 00 00 altri copolimeri di cloruro di vinile 50 00 00 Polimeri di cloruro di vinilidene Polimeri fluorurati: 61 00 00 Polimetetrafluoroetilene 69 00 00 altri 90 00 00 altri
3917 Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche
3920 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati ne' stratificati, ne' parimenti associati ad altre materie, senza supporto
3922 Vasche da bagno, docce, lavabi, bide', tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche
4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma: Pneumatici rigenerati: 10 90 00 altri Pneumatici usati: 20 90 00 altri 90 00 00 altri
4202 Bauli, valigie e valigette compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette porta- documenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese strumenti musicali o armi e simili contenitori, sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
4203 Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
4205 Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti
4304 Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali
4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di coper- tura ("shingles" e "shakes"), di legno
4808 Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla casta del tipo descritto nel testo della voce 4803
10 00 00 Carta e cartone ondulati, anche perforati 30 00 00 altra carta Kraft increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata 90 00 00 altra
4810 Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stam- pati, in rotoli o in fogli: Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non piu' di 10% in peso della massa fibrosa totale e' costituito da tali fibre: altra carta ed altro cartone: a piu' strati: 91 10 00 con imbianchimento di ogni strato 91 30 00 con imbianchimento di uno solo strato 91 90 00 altri
4818 Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, len- zuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
4819 Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili 10 00 00 Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato 30 00 00 Sacchi di larghezza, alla base, di 4 cm o piu' 40 00 00 altri sacchi, sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci 50 00 00 altri imballaggi, comprese le buste per dischi 60 00 00 Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
4823 Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:
60 10 00 Vassoi, piatti e scodelle 60 90 00 altri Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta: 70 10 00 imballaggi alveolari per uova 70 90 00 altri
6402 Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomme o di materia plastica
6403 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o rico- stituito e con tomaie di cuoio naturale
6404 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o rico- stituito e con tomaie di materie tessili
6405 Altre calzature
6406 Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili, ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti 7303 Tubi e profilati cavi, di ghisa
7304 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
7305 Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno supe- riore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306 Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi sempli- cemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7308 Costruzioni e parti di costruzioni (per esem- pio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7309 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri re- cipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacita' superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7310 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclu- si i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacita' inferiore o ugua- le a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
10 00 00 di capacita' uguale o superiore a 50 litri di capacita' inferiore a 50 litri: altre, aventi parete di spessore: 21 91 00 inferiore a 0,5 mm 21 99 00 uguale o superiore a 0,5 mm altri 29 10 00 aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm 29 90 00 aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm
7317 Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
7318 Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci e vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, ron- delle (comprese le rondelle destinate a fun- zionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio
7320 Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio
7321 Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scalda- piatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti di ghisa, ferro o acciaio
7323 Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed og- getti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: di acciaio inossidabile 93 10 00 Oggetti per il servizio della tavola 93 90 00 altri di ferro o acciaio, smaltati: 94 10 00 Oggetti per il servizio della tavola 94 90 00 altri altri 99 10 00 Oggetti per il servizio della tavola altri 99 91 00 dipinti o verniciati 99 99 00 altri
7325 Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio 10 00 00 di ghisa non malleabile altri altri 99 10 00 di ghisa malleabile 99 99 00 altri
7604 Barre e profilati di alluminio
7608 Tubi di alluminio
7610 Costruzioni e parti di costrizione (per esem- pio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7611 Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capa- cita' superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7612 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacita' non superiore a 300 liti, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
8303 Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni
8402 Caldaie a vapore (generatori di vapore), diver- se delle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"
8403 Caldaie per il riscaldamento centrale; diverse da quelle della voce 8402
8404 Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, sur- riscaldatori, apparecchi di pulitura o recupe- ratori di gas); condensatori per macchine a vapore
8413 Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi
8414 Pompe per aria o per vuoto compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti
8418 Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elet- trica o di altra specie; pompe di calore diver- se dalle macchine ed apparecchi per il condi- zionamento dell'aria della voce 8415 Combinazioni di frigoriferi e di congelatori- conservatori muniti di sportelli esterni separati: altre di capacita' superiore a 340 l: 10 91 10 nuovi 10 91 90 usati altri 10 99 10 nuovi 10 99 90 usati Frigoriferi per uso domestico: a compressione: di capacita' superiore al 340 l: 21 10 10 nuovi 21 10 90 usati altri Tipo tavolo: 21 51 10 nuovi 21 51 90 usati da incassare: 21 59 10 nuovi
21 59 90 usati altri, di capacita': inferiore o uguale a 250 l 21 91 10 nuovi 21 91 90 usati superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l
21 99 10 nuovi 21 99 90 usati ad assorbimento, elettrici: 22 00 10 nuovi 22 00 90 usati altri 29 00 10 nuovi 29 00 90 usati Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacita' inferiore o uguale a 800 l: altri di capacita' inferiore o uguale a 400 l 30 91 10 nuovi 30 91 90 usati di capacita' superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l: 30 99 10 nuovi 30 99 90 usati Mobili congelatori-conservatori, tipo arma- dio, di capacita' inferiore o uguale a 900 l altri di capacita' inferiore o uguale a 250 l 40 91 10 nuovi 40 91 90 usati di capacita' soperiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l 40 99 10 nuovi 40 99 90 usati altri cofani, armadi, vetrine banchi e mobili simili, per la produzione del freddo: Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati): per prodotti congelati: 50 11 10 nuovi 50 11 90 usati altri 50 19 10 nuovi 50 19 90 usati altri mobili frigoriferi: 50 90 10 nuovi 50 90 90 usati Parti: 91 00 00 Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo
8457 Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazio- ne dei metalli
8458 Torni (compresi i centri di tornitura) che ope- rano con asportazione di metallo
8459 Macchine (comprese le unita' di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per me- talli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitu- ra) della voce 8458
8504 Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
8507 Accumulatori elettrici, compresi i loro separa- tori, anche di forma quadrata o rettangolare: al piombo, dei tipi utilizzati per l'avvia- mento dei motori a pistone: altri di peso superiore a 5 kg 10 81 00 funzionanti con elettrolite liquido 10 89 00 altri
8516 Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettri- ci, apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; appa- recchi elettrotermici per parrucchiere (per e- sempio: asciugacapelli, apparecchi per arric- ciare, scaldaferri per arricciare) o per asciu- gare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545
8529 Parti riconoscibili come destinate esclusiva- mente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528
8534 Circuiti stampati
8535 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per e- sempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di ten- sione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una ten- sione superiore a 1000 V
8536 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, rele', in- terruttori di sicurezza, limitatori di corren- te, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione infe- riore o uguale 1000 V Fusibili; 10 10 00 per una intensita' inferiore o uguale a 10 A 10 50 00 per una intensita' superiore a 10 A ed infe- riore o uguale a 63 A 10 90 00 per una intensita' superiore a 63 A Interruttori automatici: 20 10 00 per una intensita' inferiore o uguale a 63 A 20 90 00 per una intensita' superiore a 63 A altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici 30 10 00 per una intensita' infeziore o uguale a 16 A 30 30 00 per una intensita' superiore a 16 A ed infe- riore o uguale a 125 A 30 90 00 per una intensita' superiore a 125 A Rele': per una tensione inferiore o uguale a 6O V: 41 10 00 per una intensita' inferiore o uguale a 2 A 41 90 00 per una intensita' superiore a 2 A
49 00 00 altri altri interruttori, sezionatori e commutatori per una tensione inferiore o uguale a 60 V 50 11 00 a tasto o pulzante 50 15 00 rotanti 50 19 00 altri altri 50 90 10 Starters for fluorescent lamp 50 90 90 altri Portalampade, spine e prese di corrente: altre 69 10 00 per cavi coassiali 69 30 00 per circuiti stampati 69 90 00 altre altri apparecchi: 90 01 00 Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche 90 10 00 Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi 90 85 00 altri
8537 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti previsti di vari apparecchi del- le voci 8535 o 8536 per il comando o la distri- buzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
8538 Parti riconoscibili come destinate esclusiva- mente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537
8539 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco: altre lampade e tubi ad incandescenza, esclu- si quelli a raggi ultravioletti o infrarossi: alogeni, al tungsteno: 21 30 00 dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli altri, di tensione: 21 92 00 superiore a 100 V 21 98 00 uguale o inferiore a 100 V altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V e di tensione superiore a 100 V: 22 10 00 a riflettore 22 90 00 altri 29 30 00 altri dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli altri, di tensione: 29 92 00 superiore a l00 V 29 98 00 uguale o inferiore a 100 V Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti: Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico: 32 10 00 a vapore di mercurio
8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed al- tri conduttori isolati per l'elettricita' (an- che laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite indivi- dualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8607 Parti di veicoli per strade ferrate o simili: Freni e loro parti A Freni ad aria compressa e loro parti: 21 10 00 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 21 90 00 altri altri 29 10 00 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 29 90 00 altri
8702 Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o piu', compreso il conducente
8703 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli co- struiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli dal tipo "break" e le auto da corsa
8704 Autoveicoli per il trasporto di merci
8706 Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
8707 Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
8708 Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705: Paraurti e loro parti 10 00 90 altri altre parti ed accessori di carrozzerie (com- prese le cabine) Cinture di sicurezza: 21 00 90 altri altri 29 00 90 altri Freni e servofreni, e loro parti: Guarnizioni di freni montate: 31 00 90 altri altri 39 00 90 altri Ammortizzatori di sospensione: 80 00 90 altri Frizioni e loro parti 93 00 90 altri altri 99 00 90 altri
8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini la- terali; carrozzini laterali ("side car") 87 12 00 Biciclette ed altri velocipedi (compresi i fur- goncini a triciclo), senza motore
9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti: Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei 10 90 00 altri 20 00 00 Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza: 30 10 00 imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini 30 90 00 altri 40 00 00 Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti 50 00 00 Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambu' o di materie simili altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno: 61 00 00 imbottiti 69 00 00 altri altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo: 71 00 00 imbottiti 79 00 00 altri 80 00 00 altri mobili per sedersi Parti: altri 90 30 00 di legno 90 80 00 altri
9403 Altri mobili e loro parti: Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici: 10 10 00 Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017) altri di altezza inferiore o uguale a 80 cm: 10 51 00 Scrivanie 10 59 00 altri di altezza superiore a 80 cm: 10 91 00 Armadi a porte, a sportelli o ad ante 10 93 00 Armadi a cassetti, classificatori e schedari 10 99 00 altri altri mobili di metallo: altri 20 91 00 Letti 20 99 00 altri Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici: di altezza inferiore o uguale a 80 cm: 30 11 00 Scrivanie 30 19 00 altri di altezza superiore a 80 cm: 30 91 00 Armadi, classificatori e schedari 30 99 00 altri Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine 40 10 00 Elementi di cucine componibili 40 90 00 altri 50 00 00 Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da lettO altri mobili di legno: 60 10 00 Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno 60 30 00 Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini 60 90 00 altri mobili di legno Mobili di materie plastiche: 70 90 00 altri 80 00 00 Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambu' o materie simili Parti 90 10 00 di metallo 90 30 00 di legno 90 90 00 di altre materie
9405 Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro pari, non nominati ne' compresi altrove; insegne pubblicitarie, in- segne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illu- minazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati ne' compresi altrove
9406 Costruzioni prefabbricate
ALLEGATO III
DEFINIZIONE CE DI PRODOTTI DI "BABY BEEF" (di cui all'articolo 27, paragrafo 2)
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC unitamente alla descrizione corrispondente.
==================================================================== Codice NC Suddivisione Designazione delle merci Taric ==================================================================== Animali vivi della specie bovino altri delle specie domestiche di peso superiore a 300 kg: Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): ex 0102 90 51 destinate alla macellazione: 10 che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso e' uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ex 0102 90 59 altri: 11 che non hanno ancora nessun dente 21 permanente e il cui peso e' uguale 31 o superiore a 320 kg e inferiore 91 o uguale a 470 kg (L'ammissione in questa sottovoce e' subordinata alle condizioni stabilite dalle dispo- sizioni comunitarie in materia) altri ex 0102 90 71 destinati alla macellazione: 10 tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso e' uguale o superiore a 350 kg e infe- riore o uguale a 500 kg (L'ammissione in questa sottovoce e' subordinata alle condizioni stabilite dalle dispo- sizioni comunitarie in materia) ex 0102 90 79 altri 21 tori e manzi che non hanno ancora 91 nessun dente permanente e il cui peso e' uguale o superiore a 350 kg e infe- riore o uguale a 500 kg (L'ammissione in questa sottovoce e' subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia) Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate ex 0201 10 00 in carcasse o mezzene 91 carcasse di peso uguale a superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (L'ammissione in questa sotto- voce e' subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comuni- tarie in materia) altri pezzi non disossati ex 0201 20 20 Quarti detti "compensati" 91 quarti detti "compensati", di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossifi- cazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estrema- mente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (L'ammissione in que- sta sottovoce e' subordinata alle con- dizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia) ex 0201 20 30 Busti e quarti anteriori 91 quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossifi- cazione delle cartilagini (segnatamen- te quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estrema- mente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (L'ammissione in que- sta sottovoce e' subordinata alle con- dizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia) ex 0201 20 50 Selle e quarti posteriori 91 quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto "pistola") con un basso grado di ossificazione delle cartila- gini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttu- ra estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (L'ammis- sione in questa sottovoce e' subordi- nata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia) --------------------------------------------------------------------
ALLEGATO IV a
IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA' (DAZIO ZERO) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)
==================================================================== Codice NC (2) DESIGNAZIONE ==================================================================== 0101 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: Cavalli 0101 11 00 00 Riproduttori di razza pura 0101 19 altri 0101 19 90 00 altri 0101 20 Asini, muli e bardotti: 0101 20 10 00 Asini 0101 20 90 00 Muli e bardotti
0102 Animali vivi della specie bovina: 0102 10 riproduttori di razza pura 0102 10 10 00 Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figlialo) 0102 10 30 00 Vacche 0102 10 90 00 altri 0102 90 altri delle specie domestiche: 0102 90 05 00 di peso inferiore o uguale a 80 kg di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg
0103 Animali vivi della specie suina: 0103 10 00 00 riproduttori di razza pura altri 0103 91 di peso inferiore a 50 kg: 0103 91 10 00 delle specie domestiche 0103 91 90 00 altri
0104 Animali vivi delle specie ovina o caprina: 0104 10 della specie ovina: 0104 10 10 00 riproduttori di razza pura altri 0104 20 della specie caprina: 0104 20 10 00 riproduttori di razza pura
0105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchi- ne e faraone, vivi, delle specie domestiche: di peso inferiore o uguale a 185 g: 0105 11 Galli e galline: Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione: 0105 11 11 00 Razze ovaiole 0105 19 altri Oche: 0105 19 00 10 Razze ovaiole altri 0105 92 Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2.000 g: 0105 92 00 10 Razze ovaiole di peso superiore a 2.000 g 0105 99 altri Anatre: 0105 99 10 10 Razze ovaiole 0106 00 Altri animali vivi: 0106 00 00 10 Conigli domestici 0106 00 00 20 Piccioni 0106 00 00 30 Rane 0106 00 00 40 Cani e gatti 0106 00 00 50 Api 0106 00 00 60 Animali selvatici 0106 00 90 00 altri
0205 00 00 00 Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate 0206 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: 0206 10 00 00 della specie bovina, fresche o refrigerate della specie bovina, congelate: 0206 21 00 00 Lingue 0206 22 00 00 Fegati 0206 30 00 00 della specie suina, fresche o refrigerate della specie suina, congelate: 0206 41 00 00 Fegati 0206 49 00 00 altre 0206 80 00 00 altre, fresche o refrigerati 0206 90 00 00 altre, congelate
0208 Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: 0208 10 00 00 di conigli o di lepri 0208 20 00 00 Cosce di rane 0208 90 00 00 altre 0210 90 00 00 altre, comprese le farine e le polveri comme- stibili, di carni o di frattaglie
0404 Siero di latte, anche concentrato o con aggiun- to di zuccheri o di altri dolcificanti; prodot- ti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcifi- canti, non nominati ne' compresi altrove 0404 10 00 00 Siero di latte, modificato o non, anche concen- trato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 0404 90 00 00 altri
0408 Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, model- lati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti: Tuorli: 0408 11 essiccati
0408 11 20 00 inadatti ad uso alimentare 0408 11 80 00 altri 0408 19 altri: 0403 19 20 00 inadatti ad uso alimentare altri: 0408 19 81 00 liquidi 0408 19 89 00 altri, compresi congelati altri: 0408 91 essiccati: 0408 91 20 00 inadatti ad uso alimentare 0408 91 80 00 altri 0408 99 altri: 0408 99 20 00 inadatti ad uso alimentare 0408 99 80 00 altri
0410 00 00 00 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati ne' compresi altrove 0504 00 00 00 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
0601 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radi- ci di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: 0601 10 00 00 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, rampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo: 0601 20 00 00 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria
0602 Altre piante vivo (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio): 0602 10 Talee senza radici e marze: 0602 10 10 00 di viti 0602 10 90 00 altri 0602 20 Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati: 0602 20 10 00 Talee innestate e barbatelle, di viti 0602 20 90 00 altri 0602 30 00 00 Rododendri e azalee, anche innestati 0602 40 00 00 Rosai anche innestati 0602 90 altri 0602 90 10 00 Bianco di funghi (micelio); 0701 Patate, fresche o refrigerate 0701 10 00 00 da semina
0703 Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati 0703 10 Cipolle e scalogni: 0703 10 00 10 da semina
0713 Legumi da granella secchi, sgranati, anche de- corticati o spezzati: 0713 10 Piselli (Pisum sativum) 0713 10 10 00 destinati alla semina 0713 20 0713 20 10 00 destinati alla semina 0713 31 Fagioli delle specie Vigna mungo(L.) Hepper o Vigna radiata(L.) Wilczek: 0713 31 10 00 destinati alla semina 0713 32 Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis): 0713 32 10 00 destinati alla semina 0713 33 Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): 0713 33 10 00 destinati alla semina 0713 39 altri 0713 39 10 00 destinati alla semina 0713 40 Lenticchie 0713 40 10 00 destinate alla semina 0713 50 Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): 0713 50 10 00 destinate alla semina 0713 90 altre: 0713 90 10 00 destinate alla semina
0714 Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici o tuberi ad alto tenore di fecola o di imulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago 0714 10 00 00 Radici di manioca 0714 20 00 00 Patate dolci 0714 90 00 00 altri
0801 Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiu', fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: Noci di cocco 0801 11 00 00 disseccate 0801 19 00 00 altre Noci del Brasile 0801 21 00 00 con guscio 0801 22 00 00 sgusciate Noci di acagiu' 0801 31 00 00 con guscio 0801 32 00 00 sgusciate
0814 00 00 00 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne tempora- neamente la conservazione, oppure secche
0904 Pepe (del genere " Piper "); pimenti del genere " Capsicum " o del genere " Pimenta ", essiccati, tritati o polverizzati Pepe 0904 11 00 00 non tritato ne' polverizzato 0904 12 00 00 tritato o polverizzato
0905 00 00 00 Vaniglia
0906 Cannella e fiori di cinnamomo: 0906 10 00 00 non tritati ne' polverizzati 0906 20 00 00 tritati o polverizzati
0907 00 00 00 Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908 Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: 0908 10 00 00 Noci moscate 0908 20 00 00 Macis 0902 30 00 00 Amomi e cardamomi
0909 Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro: 0909 10 00 00 Semi di anice o di badiana 0909 20 00 00 Semi di coriandolo 0909 30 00 00 Semi di cumino 0909 40 00 00 Semi di carvi 0909 50 00 00 Semi di finocchio; bacche di ginepro
0910 Zenzero,zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie: 0910 10 00 00 Zenzero 0910 20 00 00 Zafferano 0910 30 00 00 Curcuma 0910 40 00 00 Timo; foglie di alloro 0910 50 00 00 Curry altre spezie: 0910 91 0000 Miscugli previsti nella nota I b) di questo capitolo 0910 99 00 00 altri 1002 00 Segala: 1002 00 00 10 destinati alla semina 1002 00 00 90 altra
1003 00 Orzo: 1003 00 00 10 destinato alla semina
1004 00 Avena: 1004 00 00 10 destinato alla semina
1005 Granturco: 1005 10 destinato alla semina: 1005 l0 10 00 ibrido 1005 10 90 00 altro
1006 Riso: 1006 10 Risone(riso " paddy "): 1006 10 00 10 destinato alla semina
1007 00 00 00 Sorgo da granella
1008 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali: 1008 10 00 00 Grano saraceno 1008 20 00 00 Miglio 1008 30 00 00 Scagliola 3008 90 00 00 altri cereali
1103 13 di granturco: 1103 13 00 10 inadatti ad uso alimentare
1105 Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate: 1105 10 00 00 Farina, semolino e polvere 1105 20 00 00 Fiocchi, granuli o agglomerati in forma di pellets
1106 Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: 1106 20 00 00 Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1106 30 dei prodotti del capitolo 8: 1106 30 00 10 di noci di cocco
1108 Amidi e fecole; inulina Amidi o fecole: 1108 11 00 00 Amido di frumento (grano) 1108 12 Amido di granturco 1108 12 00 10 non adatto alla vendita al minuto 1108 12 00 90 altri 1108 13 00 00 Fecola di patate 1108 14 00 00 Fecola di manioca 1108 19 00 00 altri amidi e fecole: 1108 20 00 00 Inulina
1201 00 Fave di soia, anche frantumate: 1201 00 10 00 destinate alla semina 1201 00 90 00 altre
1202 Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: 1202 10 con guscio: 1202 10 10 00 destinate alla semina 1202 10 90 00 altre 1202 20 00 00 sgusciate, anche frantumate
1203 00 00 00 Copra 1204 00 00 00 Semi di lino, anche frantumati
1207 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: 1207 10 00 00 Noci e mandorle di palmisti 1207 20 00 00 Semi di cotone 1207 30 00 00 Semi di ricino 1207 40 00 00 Semi di sesamo 1207 50 00 00 Semi di senapa 1207 60 00 00 Semi di cartamo altri 1207 92 00 00 Semi di karite' 1207 99 00 00 altri
1208 Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa: 1208 10 00 00 di fave di soia 1208 90 00 00 altre
1209 Semi, frutti e spore da sementa: Semi di barbabietole: 1209 11 00 00 Semi di barbabietole da zucchero 1209 19 00 00 altri 1209 22 00 00 di trifoglio (Trifolium spp. 1209 23 00 00 di festuca 1209 24 00 00 di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.) 1209 25 00 00 di loglio (Lolium multiflorum Lam, Lolium perenne L.) 1209 26 00 00 di fleolo (coda di topo) 1209 29 00 00 altri 1209 30 00 00 Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori altri 1209 91 00 00 Semi d ortaggi 1209 99 00 00 altri
1211 Pianta, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: 1211 10 00 00 Radici di liquirizia 1211 20 00 00 Radici di ginseng
1212 Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte e della varieta' Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove: 1212 10 00 00 Carrube, compresi i semi di carrube 1212 30 00 00 Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne altri 1212 92 00 00 Canne da zucchero 1212 99 00 00 altri
1213 00 00 00 Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets
1214 Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: 1214 10 00 00 Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica 1214 90 00 00 altri
1301 Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali 1301 10 00 00 Gomma lacca 1301 20 00 00 Gomma arabica 1301 90 altri 1301 90 00 10 resina di cannabis 1301 90 00 90 altri
1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: Succhi ed estratti vegetali: 1302 11 00 00 Oppio
1502 00 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503
1502 00 10 00 destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 1502 00 90 00 altri
1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: 1504 10 00 00 Oli di fegato di pesci e loro frazioni 1504 20 Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato: 1504 20 00 10 Oli di pesci 1504 20 00 90 altri 1504 30 Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni: Frazioni solide 1504 30 11 00 di balena o di capodoglio 1504 30 19 00 altri 1504 30 90 00 altri
1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1508 10 00 00 Olio greggio 1508 90 00 00 altri
1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1511 10 00 00 Olio greggio 1511 90 00 00 altri
1512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:
Olio di cotone e sue frazioni: 1512 21 00 00 Olio greggio, anche depurato del gossipolo 1512 29 00 00 altri
1513 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassu' e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni: 1513 11 00 00 Olio greggio 1513 19 00 00 altri Oli di palmisti o di babassu' e loro frazioni: 1513 21 00 00 Oli greggi 1513 29 00 00 altri
1515 Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Olio di lino e sue frazioni: 1515 11 00 00 Olio greggio 1515 19 00 00 altri Olio di granturco e sue frazioni 1515 30 00 00 Olio di ricino e sue frazioni 1515 40 00 00 Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni 1515 50 00 00 Olio di sesamo e sue frazioni 1515 90 00 00 altri
1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati 1516 10 Grassi e oli vegetali e loro frazioni: 1516 10 00 10 di pesce e balena 1516 10 00 90 altri
1702 Altri zuccheri, compresi di lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: Lattosio e sciroppo di lattosio 1702 11 00 00 contenenti, in peso, 99% o piu' di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca 1702 19 00 00 altri 1702 20 00 00 Zucchero e sciroppo d'acero 1702 30 Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenen- te fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio: 1702 30 10 00 Isoglucosio altri contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o piu' di glucosio: 1702 30 51 00 in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 1702 30 59 00 altri altri 1702 30 91 00 in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 1702 30 99 00 altri 1702 40 00 00 Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso allo stato secco, da 20% a 50% escluso di fruttosio 1702 60 00 00 altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, piu' di 50% di fruttosio
1703 Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero: 1703 10 00 00 Melassi di canna 1703 90 00 00 altri
1805 00 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: 2005 10 Ortaggi e legumi omogeneizzati: 2005 10 00 10 per l'alimentazione dei bambini, in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 250 g
2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari, composte omogeneizzate: 2104 20 Preparazioni alimentari composte omogeneizzate: 2104 20 00 10 per l'alimentazione dei bambini, in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 250 g
2301 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli: 2301 10 00 00 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli 2303 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: 2303 10 00 00 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili 2303 20 00 00 Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero 2303 30 00 00 Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
2304 00 00 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
2305 00 00 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide
2306 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 02305: 2306 10 00 00 di cotone 2306 20 00 00 di lino 2306 30 00 00 di girasole 2306 40 00 00 di ravizzone o di colza 2306 50 00 00 di noce di cocco o di copra 2306 60 00 00 di noci o di mandorle di palmisti 2306 70 00 00 di germi di granturco 2306 90 00 00 altri
2307 00 00 00 Fecce di vino, tartaro greggio
2308 Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati ne' compresi altrove:
2308 10 00 00 Ghiande di quercia e castagne d'India 2308 90 00 00 altri
2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: Alimenti completi e superconcentrati per animali e mangimi per pesci e bestiame: 2309 90 altri: 2309 90 00 11 Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini 2309 90 00 30 Premiscele
2401 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco -------------------------------------------------------------------- (2) Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale 38/96) ----> Vedere immagine a pag. 122 della G.U. <---- ALLEGATO IV c
IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA' (CONCESSIONI NELL'AMBITO DI CONTINGENTI TARIFFARI) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)
=================================================================== Dazio applicabile (% di NPF) ------------------------------------------------------------------- Codice Designazione Quantitativi dal 1 dal 1 dal 1 NC 1 delle merci annui (in gennaio gennaio gennaio tonnellate) 2001 2002 2003 =================================================================== 0203 Carni di animali 2000 90% 80% 70% della specie suina, fresche, refrigerate o congelate ------------------------------------------------------------------- 0406 Formaggi e 600 90% 80% 70% latticini -------------------------------------------------------------------
ALLEGATO V a
IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA (di cui all'articolo 28, paragrafo 1)
==================================================================== anno 1 anno 2 anno 3 -------------------------------------------------------------------- Codice Designazione delle merci DAZIO DAZIO DAZIO % % % =================================================================== 0301.91.10 Trote (Salmo trutta, 90% di 80% di 70% di 0301.91.90 Oncorhynchus mykiss, NPF NPF NPF 0302.11.10 Oncorhynchus clarki, 0302.11.90 Oncorhynchus aguabonita, 0303.21.10 Oncorhynchus gilae, 0303.21.90 Oncorhynchus apache, and 0304.10.11 Oncorhynchus chrysogaster): ex 0304.10.19 vive, fresche o refrigera- ex 0304.10.91 te, congelate, secchi, salati 0304.20.11 o in salamoia, affumicati; ex 0304.20.19 filetti ed altra carne; ex 0304.90.10 farine, polveri e agglome- ex 0305.10.00 rati in forma di pellets, ex 0305.30.90 atti all'alimentazione 0305.49.45 umana ex 0305.59.90 ex 0305.69.90 -------------------------------------------------------------------- 0301.93.00 Carpe: vive, fresche o 90% di 80% di 70% di 0302.69.11 refrigerate, congelate, NPF NPF NPF 0303.79.11 secchi, salati o in ex 0304.10.19 salamoia, affumicati; ex 0304.10.91 filetti ed altra carne; ex 0304.20.19 farine, polveri e agglome- ex 0304.90.10 rati in forma di pellets, ex 0305.10.00 atti all'alimentazione ex 0305.30.90 umana ex 0305.49.80 ex 0305.59.90 ex 0305.69.90 --------------------------------------------------------------------
ALLEGATO V b
IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA COMUNITA' (di cui all'articolo 28, paragrafo 2)
==================================================================== anno 1 anno 2 anno 3 -------------------------------------------------------------------- Codice Designazione delle merci DAZIO DAZIO DAZIO % % % ==================================================================== 0301 Pesci vivi: 90% di 80% di 70% di 0301 10 0000 Pesci ornamentali NPF NPF NPF altri pesci vivi: Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 0301 91 0000 Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):
0301 92 0000 Anguille (Anguilla spp.)
0301 93 0000 Carpe
0301 99 altri:
0301 99 0010 di acqua dolce
0302 11 0000 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 0301 66 0000 Anguille (Anguilla spp) 0302 69 0010 di acqua dolce 0303 21 0000 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 0303 29 0010 di acqua dolce 0303 79 0010 di acqua dolce 0304 10 0010 di acqua dolce 0304 20 0010 di acqua dolce 0304 90 0010 di acqua dolce 0305 49 0000 altri Pesci secchi, anche salati ma non affumicati: altri 0305 59 0000 Pesci salati ma non secchi ne' affumicati e pesci in salamoia 0305 69 0000 altri -------------------------------------------------------------------- 1) Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96).
ALLEGATO VI
STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI (di cui al titolo V, capitolo II, articoli 47 e 49) Servizi finanziari: definizioni
Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita':
A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicuraziorie): i) assicurazione sulla vita; ii) assicurazione generale;
2. riassicurazione e retrocessione; 3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia; 4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori; 2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali; 3. leasing finanziario; 4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie; 5. fideiussioni e scoperti; 6. compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.), b) valuta estera, c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni, d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutati, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc., e) titoli trasferibili, f) altri titoli e attivita' finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualita' di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni; 8. intermediazione di credito; 9. gestione delle attivita', ad esempio gestione delle liquidita' o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia; 10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attivita' finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili; 11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attivita' di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali; 12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari. Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attivita':
a) attivita' svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi; b) attivita' svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici; c) attivita' che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.
ALLEGATO VII
DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE (di cui all'articolo 71)
1. L'articolo 71, paragrafo 3; si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:
- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989); - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1991).
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere che l'articolo 71, paragrafo 3, si applichi ad altre convenzioni multilaterali. 2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979); - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971); - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979).
3. Dall'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia garantira' alle imprese e ai cittadini della Comunita', relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali. |
| PROTOCOLLO N. 1 SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO
ARTICOLO I
Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunita'.
ARTICOLO 2
1. I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunita' in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo. 2. I dazi applicati all'importazione diretta nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunita' a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati nell'allegato I al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato. 3. In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo, in particolare degli articoli 19 e 34, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti.
ARTICOLO 3
Le intese relative al duplice controllo e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunita' di prodotti tessili originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle esportazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili originari della Comunita' sono disciplinate dall'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunita' europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rinnovato e applicato a decorrere dal 1 gennaio 2000.
ARTICOLO 4
A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, ne' altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli.
ALLEGATO I
DAZI DOGANALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2
I dazi doganali all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti tessili originari della Comunita' elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base; - il 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 63% del dazio di base; - il 1 gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 56% del dazio di base; - il 1 gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 49% del dazio di base; - il 1 gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 42% del dazio di base; - il 1 gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 35% del dazio di base; - il 1 gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 28% del dazio di base; - il 1 gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 21% del dazio di base; - il 1 gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 14% del dazio di base; - il 1 gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.
Elenco dei prodotti per i quali vengono ridotte le aliquote del dazio
==================================================================== 500710 520544 520911 521159 540500 -------------------------------------------------------------------- 500720 520546 520912 521211 540610 -------------------------------------------------------------------- 500790 520547 520919 521112 540620 -------------------------------------------------------------------- 520548 520921 521213 540710 -------------------------------------------------------------------- 510610 520611 520922 521214 540720 -------------------------------------------------------------------- 510620 520612 520929 521215 540730 -------------------------------------------------------------------- 510710 520613 520931 521221 540741 -------------------------------------------------------------------- 510720 520614 520932 521222 540742 -------------------------------------------------------------------- 510810 520615 520939 521223 540743 -------------------------------------------------------------------- 510820 520621 520941 521224 540744 -------------------------------------------------------------------- 510910 520622 520942 521225 540751 -------------------------------------------------------------------- 510990 520623 520943 540752 -------------------------------------------------------------------- 511000 520624 520949 530911 540753 -------------------------------------------------------------------- 511111 520625 520951 530919 540754 -------------------------------------------------------------------- 511112 520631 520952 530921 540761 -------------------------------------------------------------------- 511112 520632 520959 530929 540769 -------------------------------------------------------------------- 511113 520633 521011 531010 540771 -------------------------------------------------------------------- 511190 520634 521012 531090 540772 -------------------------------------------------------------------- 511211 520635 521019 531100 540773 -------------------------------------------------------------------- 511219 520641 521021 540774 -------------------------------------------------------------------- 511220 520642 521022 540110 540781 -------------------------------------------------------------------- 511230 520643 521029 540120 540782 -------------------------------------------------------------------- 511290 520644 521031 540210 540783 -------------------------------------------------------------------- 511300 520645 521032 540220 -------------------------------------------------------------------- 520710 521039 540231 540791 -------------------------------------------------------------------- 520420 520790 521041 540232 540792 -------------------------------------------------------------------- 520511 520811 521042 540233 540793 -------------------------------------------------------------------- 520512 520812 521049 540239 540794 -------------------------------------------------------------------- 520513 520813 521051 540241 540810 -------------------------------------------------------------------- 520514 520819 521052 540242 540821 -------------------------------------------------------------------- 520515 520821 521059 540243 540822 -------------------------------------------------------------------- 520521 520822 521111 540249 540823 -------------------------------------------------------------------- 520522 520823 521112 540251 540824 -------------------------------------------------------------------- 520523 520829 521119 540252 540831 -------------------------------------------------------------------- 520524 520831 521121 540259 540832 -------------------------------------------------------------------- 520526 520832 521122 540261 540833 -------------------------------------------------------------------- 520527 520833 521129 540262 540834 -------------------------------------------------------------------- 520528 520839 521131 540269 -------------------------------------------------------------------- 520531 520841 521132 540310 550110 -------------------------------------------------------------------- 520532 520842 521139 540320 550120 -------------------------------------------------------------------- 520533 520843 521141 540333 550130 -------------------------------------------------------------------- 520534 520849 521142 540339 550190 -------------------------------------------------------------------- 520535 520851 521143 540341 550310 -------------------------------------------------------------------- 520541 520852 521149 540342 550320 -------------------------------------------------------------------- 520542 520853 521151 540349 550330 -------------------------------------------------------------------- 520543 520859 521152 540490 550340 --------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 550390 551349 560290 580310 600293 -------------------------------------------------------------------- 550510 551411 560311 580390 600299 -------------------------------------------------------------------- 550520 551412 560312 580410 610110 -------------------------------------------------------------------- 550610 551413 560313 580421 610120 -------------------------------------------------------------------- 550620 551419 560314 580429 610130 -------------------------------------------------------------------- 550630 551421 560391 580430 610190 -------------------------------------------------------------------- 550690 551422 560392 580500 610210 -------------------------------------------------------------------- 550810 551423 560393 580610 610220 -------------------------------------------------------------------- 550820 551429 560394 580620 610230 -------------------------------------------------------------------- 550911 551431 560600 580631 610290 -------------------------------------------------------------------- 550912 551432 560919 580632 610311 -------------------------------------------------------------------- 550921 551433 560890 580639 610312 -------------------------------------------------------------------- 550922 551439 560900 580640 610319 -------------------------------------------------------------------- 550931 551441 580710 610321 -------------------------------------------------------------------- 550932 551442 570110 580790 610322 -------------------------------------------------------------------- 550941 551443 570190 580810 610323 -------------------------------------------------------------------- 550942 551449 570210 580890 610329 -------------------------------------------------------------------- 550951 551511 570220 580900 610331 -------------------------------------------------------------------- 550952 551512 570231 581010 610332 -------------------------------------------------------------------- 550953 551513 570232 581091 610333 -------------------------------------------------------------------- 550959 551519 570239 581092 610339 -------------------------------------------------------------------- 550961 551521 570241 581099 610341 -------------------------------------------------------------------- 550962 551522 570242 581100 610342 -------------------------------------------------------------------- 550969 551529 570249 610343 -------------------------------------------------------------------- 550991 551591 570251 590110 610349 -------------------------------------------------------------------- 550992 551592 570252 590190 610411 -------------------------------------------------------------------- 550999 551599 570259 520210 610412 -------------------------------------------------------------------- 551011 551611 570291 590220 610413 -------------------------------------------------------------------- 551012 551612 570292 590290 610419 -------------------------------------------------------------------- 551020 551613 570299 590410 610421 -------------------------------------------------------------------- 551030 551614 570310 590491 610422 -------------------------------------------------------------------- 551090 551621 570320 590492 610423 -------------------------------------------------------------------- 551110 551622 570330 590500 610429 -------------------------------------------------------------------- 551120 551623 570390 590610 610431 -------------------------------------------------------------------- 551130 551624 570410 590691 610432 -------------------------------------------------------------------- 551211 551631 570490 590699 610433 -------------------------------------------------------------------- 551219 551632 570500 590700 610439 -------------------------------------------------------------------- 551221 551633 590800 610441 -------------------------------------------------------------------- 551229 551634 580110 591000 610442 -------------------------------------------------------------------- 551297 551641 580121 610443 -------------------------------------------------------------------- 551299 551642 580122 600110 610444 -------------------------------------------------------------------- 551311 551643 580123 600121 610449 -------------------------------------------------------------------- 551312 551644 580124 600122 610451 -------------------------------------------------------------------- 551313 551691 580125 600129 610452 -------------------------------------------------------------------- 551319 551692 580126 600191 610453 -------------------------------------------------------------------- 551321 551693 580131 600192 610459 -------------------------------------------------------------------- 551322 551694 580132 600199 610461 -------------------------------------------------------------------- 551323 580133 600210 610462 -------------------------------------------------------------------- 551329 560110 580134 600220 610463 -------------------------------------------------------------------- 551331 560121 580135 600230 610469 -------------------------------------------------------------------- 551332 560122 580136 600241 610510 -------------------------------------------------------------------- 551333 560129 580190 600242 610520 -------------------------------------------------------------------- 551339 560130 530211 600243 610590 -------------------------------------------------------------------- 551341 560210 580219 600249 610610 -------------------------------------------------------------------- 551342 560221 580220 600291 610620 -------------------------------------------------------------------- 551343 560229 580230 600292 610690 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-------------------------------------------------------------------- 610711 611591 620412 620892 630222 -------------------------------------------------------------------- 610712 611591 620413 620899 630229 -------------------------------------------------------------------- 610719 611592 620419 620910 630231 -------------------------------------------------------------------- 610721 611593 620421 620920 630232 -------------------------------------------------------------------- 610722 611599 520422 620930 630239 -------------------------------------------------------------------- 610729 611610 620423 620990 630240 -------------------------------------------------------------------- 610791 611691 620429 621010 630251 -------------------------------------------------------------------- 610792 611692 620431 621020 630252 -------------------------------------------------------------------- 610799 611693 620432 621030 630253 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610892 620119 620453 621141 630391 -------------------------------------------------------------------- 610899 620191 620459 621142 630392 -------------------------------------------------------------------- 610910 620192 620461 621143 630399 -------------------------------------------------------------------- 610990 620193 620462 621149 630411 -------------------------------------------------------------------- 611010 620199 620463 621210 630419 -------------------------------------------------------------------- 611020 620211 520469 621220 630491 -------------------------------------------------------------------- 611030 620212 620510 621230 630492 -------------------------------------------------------------------- 611090 620213 620520 621290 630493 -------------------------------------------------------------------- 611110 620219 620530 621310 630499 -------------------------------------------------------------------- 611120 620291 620590 621320 630510 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611520 620411 620891 630210 630720 -------------------------------------------------------------------- 630221 630790 -------------------------------------------------------------------- 630800 --------------------------------------------------------------------
PROTOCOLLO N. 2 SUI PRODOTTI SIDERURGICI
ARTICOLO 1
Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nel capitolo 72 della tariffa doganale comune, nonche' ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, contemplati da detto capitolo.
ARTICOLO 2
I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti siderurgici originati della ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.
ARTICOLO 3
I dazi doganali applicabili all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti siderurgici originari della Comunita' vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: 1. all'inizio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base; 2. si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, e allo 0 % del dazio di base rispettivamente all'inizio del secondo, terzo, quarto, e quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.
ARTICOLO 4
1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' di prodotti siderurgici originati della ex Repubblica ingoslava di Macedonia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti siderurgici originati della Comunita' e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
ARTICOLO 5
1. Alla luce di quanto stipulato all'articolo 69 del presente accordo, le Parti riconoscono che occorre che ciascuna parte affronti urgenternente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitivita' della sua industria a livello mondiale. Entro due anni, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la sua industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunita' fornisce alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo. 2. Oltre a quanto stabilito all'articolo 69 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, punto iii) del presente accordo, la Comunita' riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia puo' concedere eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che: - gli aiuti contibuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione, - il loro importo e la loro entita' siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalita' e vengano progressivamente ridotti, e - il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli impianti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
4. Ciascuna delle Parti garantisce la piu' completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto, con l'altra Parte, di informazioni, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonche' su importo, entita' e finalita' di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. 6. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa puo' adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 8 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.
ARTICOLO 6
Le disposizioni degli articoli 19, 20 e 34 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le Parti.
ARTICOLO 7
1. Le Parti contraenti riconoscono che occorre stabilire una procedura amministrativa per la rapida trasmissione delle informazioni sull'andamento dei flussi commerciali per i prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia onde aumentare la trasparenza ed evitare eventuali deviazioni degli scambi. 2. Le Parti contraenti decidono pertanto di istituire un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per le importazioni nella Comunita' dei prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di scambiare dati statistici sulle esportazioni e sui documenti di vigilanza e di consultarsi tempestivamente su qualsiasi problema connesso al funzionamento del sistema stesso. 3. L'allegato I del presente protocollo contiene maggiori particolari relativi al sistema di duplice controllo, di cui si valutera' periodicamente la necessita'. Con decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, quindi, si potra' modificare l'allegato o abolire il sistema di duplice controllo.
ARTICOLO 8
Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di stabilizzazione e di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discutera' dell'esecuzione del presente protocollo.
ALLEGATO I
relativo all'introduzione di un sistema di duplice controllo per l'esportazione di determinati prodotti siderurgici dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nelle Comunita' europee
ARTICOLO 1
1. A decorrere dall'entrara in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunita' europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (in appresso denominati rispettivamente "accordo" e "Comunita'"), le importazioni nella Comunita' dei prodotti elencati nell'appendice I originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza, conforme al modello dell'appendice II, rilasciato dalle autorita' della Comunita'. 2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunita' (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine dei prodotti contemplati dal presente protocollo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunita'. 3. Le autorita' competenti della Comunita' si impegnano ad informare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di tutte le eventuali modifiche della nomenclatura combinata (NC) relative ai prodotti oggetto da sistema di duplice controllo prima che entrino in vigore nella Comunita'. 4. Inoltre, per le importazioni nella Comunita' dei prodotti siderurgici elencati nell'appendice I, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, e' richiesto un documento di esportazione rilasciato dalle autorita' competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Onde evitare pmoblemi alla fine dell'anno, l'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci corrispondenti. 5. Non e' richiesto alcun documento di esportazione per le merci gia' spedite prima dell'entrata in vigore dell'accordo, a condizione che la loro destinazione iniziale non fosse una destinazione extracomunitaria e purche' i prodotti che il regime di vigilanza preventiva in vigore nel 1996 consente di importare solo su presentazione di un documento di vigilanza, siano effettivamente corredati di tale documento. 6. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione. 7. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello di cui all'appendice III. Esso e' valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunita'. 8. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notifica alla Commissione delle Comunita' europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorita' governative dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione unitamente ai modelli dei timbri e al facsimile delle firme utilizzati. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notifica inoltre alla Comunita' qualsiasi modifica di questi dati. 9. Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo.
ARTICOLO 2
1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia s'impegna a fornire alla Comunita' precisi dati statistici sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorita' a norma dell'articolo 1. I dati in questione vengono trasmessi alla Comunita' entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche. 2. La Comunita' s'impegna a fornire alle autorita' dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia precisi dati statistici sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri per i prodotti elencati nell'appendice I. I dati in questione vengono trasmessi alle autorita' dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.
ARTICOLO 3
All'occorrenza, su richiesta di una delle Parti possono tenersi consultazioni su eventuali problemi connessi al funzionamento del sistema di duplice controllo. Le consultazioni vengono avviate senza indugio dalle Parti, a norma del presente articolo, in uno spirito di cooperazione e nell'intento di appianare le divergenze tra di esse.
ARTICOLO 4
Per tutte le comunicazioni, si prega rivolgersi: - per la Comunita', alla Commissione delle Comunita' europee (DG Commercio E/2 e DG 0imprese C/2); - per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, alla sua Missione presso le Comunita' europee, al ministero degli Esteri e al ministero dell'Economia.
Appendice 1 dell'Allegato I
ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A UN DUPLICE CONTROLLO
Tutta la voce NC 7208 Tutta la voce NC 7209 Tutta la voce NC 7210 Tutta la voce NC 7211 Tutta la voce NC 7212
I restanti allegati tecnici verranno aggiunti in una fase successiva e rispecchieranno quelli attualmente in vigore.
PROTOCOLLO N. 3
SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA E LA COMUNITA'
ARTICOLO 1
2. La Comunita' e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di: - ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo; - modificare i dazi indicati negli allegati I e II; - aumentare o abolire i contingenti tariffari.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i prodotti agricoli che entrino effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applica il suddetto regime, nonche' l'elenco dei prodotti di base, ed edotta, a tal fine, le modalita' generali di applicazione.
ARTICOLO 2
I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione: - quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunita' e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oppure - in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.
Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli trasformati di base.
ARTICOLO 3
La Comunita' e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto piu' possibile flessibili ed equi.
ALLEGATO I
Dazi applicabili all'importazione nella Comunita' di merci originarie della ex Repubblica iugoslava di Macedonia
I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunita' lituana di prodotti agricoli trasformati originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, elencati nella tabella seguente.
==================================================================== Codice NC DESIGNAZIONE DELLE MERCI -------------------------------------------------------------------- (1) (2) ==================================================================== 0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidifi- cati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzan- ti, di frutta o cacao: 0403 10 Iogurt: aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenien- ti dal latte: 0403 10 51 inferiore o uguale a 1,5% 0403 10 53 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 0403 10 59 superiore a 27% altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 0403 10 91 inferiore o uguale a 3% 0403 10 93 superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 0403 10 99 superiore a 6% 0403 90 altri: aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenien- ti dal latte: 0403 90 71 inferiore o uguale a l,5% 0403 90 73 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 0403 90 79 superiore a 27% altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 0403 90 91 inferiore o uguale a 3% 0403 90 93 superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 0403 90 99 superiore a 6% -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: 0405 20 Paste da spalmare lattiere: 0405 20 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60% 0405 20 30 aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75% -------------------------------------------------------------------- 0509 00 Spugne naturali di origine animale: 0509 00 90 altre: 0710 Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: 0710 40 00 Granturco dolce -------------------------------------------------------------------- 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per e- sempio: mediante anidride solforosa o in acqua sala- ta, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: 0711 90 altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: Ortaggi o legumi: 0711 90 30 Granturco dolce -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pec- tinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: Succhi ed estratti vegetali; 1302 12 00 di liquirizia 1302 13 00 di luppolo 1302 20 Sostanze pectiche, pectinati e pectati; 1302 20 10 allo stato secco 1302 20 90 altri -------------------------------------------------------------------- 1505 Grasso di lana e sostanze derivate, compresa la lanolina 1505 10 00 Grasso di lana greggio -------------------------------------------------------------------- 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterifi- cati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffina- ti; ma non altrimenti preparati: 1516 20 Grassi e oli vegetali cloro frazioni: 1516 20 10 Oli di ricino idrogenati, detti "opalwax" -------------------------------------------------------------------- 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, di- versi dai grassi o dagli oli alimentari e loro fra- zioni della voce 1516: 1517 10 Margarina, esclusa la margarina liquida 1517 10 10 avente tenore, in peso, di materie grasse prove- nienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% 1517 90 altre: 1511 90 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse prove- nienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o u- guale a 15% altre 1517 90 93 Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura -------------------------------------------------------------------- 1518 00 Grassi, oli animali, vegetali e loro frazioni, cot- ti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, tranne quelli della voce 1516; miscugli o prepara- zioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate ne' comprese altrove: 1518 00 10 Linossina Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente misce- lati, destinati ad usi tecnici od industriali diver- si dalla fabbricazione di prodotti per l'alimenta- zione umana altri: 1518 00 91 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 altri 1518 00 95 Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni 1518 00 99 altri -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate 1521 90 altri: Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate 1521 90 99 altre -------------------------------------------------------------------- 1522 00 Degras; Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali 1522 00 10 Degras -------------------------------------------------------------------- 1702 Alti zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente pu- ri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuc- cheri e melassi caramellati: 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro 1702 90 altri, compreso lo zucchero invertito: 1702 90 10 Maltosio chimicamente puro -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) 1704 10 Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1704 10 11 sotto forma di strisce 1704 10 19 altre aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1704 10 91 sotto forma di strisce 1104 10 99 altre 1704 90 altri: 1704 90 10 Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie 1704 90 30 Preparazione detta "cioccolato bianco" altri 1704 90 51 Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg 1704 90 55 Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse 1704 90 61 Confetti e prodotti simili confettati altri 1704 90 65 Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatino- se, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri 1704 90 71 Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene 1704 90 75 Caramelle altri 1704 90 81 ottenuti per compressione 1704 90 99 altri -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata 1803 10 00 non sgrassata 1803 20 00 completamente o parzialmente sgrassata -------------------------------------------------------------------- 1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao -------------------------------------------------------------------- 1305 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: 1806 10 Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 1806 10 15 non contenente o contenente, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito cal- colato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio 1806 10 20 avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65% 1806 10 30 avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% 1806 10 90 avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80% 1806 20 altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: 1806 20 10 aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 3l% o aventi tenore totale, in peso; di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31% 1806 20 30 aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore a 31% altre 1806 20 50 aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18% 1806 20 70 Preparazioni dette "Chocolate milk crumb" 1806 20 80 Glassatura al cacao 1806 20 95 altre altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: 1806 31 00 ripiene 1806 32 non ripiene 1806 32 10 con aggiunta di cereali,di noci od altri frutti 1806 32 90 altre 1806 90 altre: Cioccolata e prodotti di cioccolata Cioccolatini (praline), anche ripieni: 1806 90 11 contenenti alcole 1806 90 19 altri altri 1806 90 31 ripieni 1806 90 39 non ripieni 1806 90 50 Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao 1806 90 60 Pasta da spalmare contenente cacao: 1806 90 70 Preparazioni per bevande, contenenti cacao: 1806 90 90 altre -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di fari- ne, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgras- sata, non nominate ne comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 al 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove: 1901 10 00 Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto 1901 20 00 Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscot- teria della voce 1905 1901 90 altri Estratti di malto 1901 90 11 aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90% 1901 90 19 altri altri: 1901 90 91 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' gluco- sio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero in- vertito) o d'isoglusio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci di 0401 a 0404 1901 90 99 altri -------------------------------------------------------------------- 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: Paste alimentari non cotte ne' farcite ne' altri- menti preparate: 1902 11 00 contenenti uova 1902 19 altre 1902 19 10 non contenenti farine ne' semolini di frumento (grano) tenero 1902 19 90 altre 1902 20 Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): altre 1902 20 91 cotte 1902 20 99 altre 1902 30 altre paste alimentari 1902 30 10 secche: 1902 30 90 altre 1902 40 Cuscus 1902 40 10 non preparato 1902 40 90 altro -------------------------------------------------------------------- 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fe- cole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (di- versi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non no- minati ne' compresi altrove: 1904 10 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura 1904 10 10 a base di granturco 1904 10 30 a base di riso 1904 10 90 altri 1904 20 Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di ce- reali non tostati o da miscugli di fiocchi di cerea- li non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati: 1904 20 10 Preparazioni del tipo "müsli" a base di fiocchi di cereali non tostati altri 1904 20 91 a base di granturco 1904 20 95 a base di riso 1904 20 99 altri 1904 90 altri: 1904 90 10 Riso 1904 90 90 altri -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: 1905 10 00 Pane croccante detto "Knäckebrot" 1905 20 Pane con spezie (panpepato): 1905 20 10 avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 1905 20 30 avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 1905 20 90 avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 1905 30 Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: 1905 30 11 in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g 1905 30 19 altri altri: biscotti con aggiunta di dolcificanti: 1905 30 30 aventi tenore, in peso, di materie grasse prove- nienti dal latte uguale o superiore a 8% altri: 1905 30 51 doppio biscotto con ripieno 1905 30 59 altri cialde e cialdine: 1905 30 91 salate, anche ripiene 1905 30 99 altre 1905 40 Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati: 1905 40 10 Fette biscottate 1905 40 90 altri 1905 90 altri: 1905 90 10 Pane azimo (mazoth) 1905 90 20 Ostie; capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili altri: 1905 90 30 Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5%, in peso, sulla materia secca 1905 90 40 Cialde e cialdine aventi tenore di umidita' superiore a 10% 1905 90 45 Biscotti 1905 90 55 Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati altri 1905 90 60 con aggiunta di dolcificanti 1905 90 90 altri -------------------------------------------------------------------- 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nel- l'acido acetico: 2001 90 altri: 2001 90 30 Granturco dolce (Zea mays var. saccharara) 2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% 2001 90 60 Cuori di palma -------------------------------------------------------------------- 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: 2004 10 Patate: altre 2004 10 91 sotto forma di farina, semolino o fiocchi 2004 90 altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: 2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: 2005 20 Patate: 2005 20 10 sotto forma di farina, semolino o fiocchi 2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altri- menti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne' comprese altrove: Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: 2008 11 Arachidi: 2008 11 10 Burro di arachidi altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19: 2008 91 00 Cuori di palma 2008 99 altri senza aggiunta di alcole: senza aggiunta di zuccheri: 2008 99 85 Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe', di te' o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffe', te' o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefati del caffe' e loro estrat- ti, essenze e concentrati: Estratti, essenze e concentrati di caffe' e prepa- razioni a base di questi estratti, essenze o concen- trati, o a base di caffe': 2101 11 Estratti, essenze e concentrati: 2101 11 11 con un tenore, in peso, di materia secca prove- niente dal caffe' uguale o superiore a 95% 2101 11 19 altri 2101 12 Preparazioni a base di estratti, essenze o con- centrati, o a base di caffe': 2101 12 92 Preparazioni a base di estratti, essenze o concen- trati di caffe': 2101 12 98 altri 2101 20 Estratti, essenze e concentrati di te' o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di te' o di mate: 2101 20 20 Estratti, essenze e concentrati: Preparazioni: 2101 20 92 a base di estratti, di essenze o di concentati a base di te' o di mate 2101 20 98 altri 2101 30 Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, essenze e concentrati: Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe': 2101 30 11 Cicoria torrefatta 2101 30 19 altri Estratti, essenze e concentrati di cicoria torre- fatta e di altri succedanei torrefarti del caffe' 2101 30 91 di cicoria torrefatta 2101 30 99 altri -------------------------------------------------------------------- 2102 Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocel- lulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: 2102 10 Lieviti vivi: 2102 10 10 Lieviti madre selezionati lieviti di coltura) Lieviti di panificazione 2102 10 31 secchi 2102 10 39 altri 2102 10 90 altri 2102 20 Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti Lieviti morti 2102 20 11 in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno 2102 20 19 altri 2102 30 00 Lieviti in polvere preparati -------------------------------------------------------------------- 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: 2103 10 00 Salsa di soia 2103 20 00 Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro 2103 30 Farina di senapa e senapa preparata 2103 30 90 Senapa preparata 2103 90 altri: 2103 90 90 altri -------------------------------------------------------------------- 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: 2104 10 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: 2104 10 10 secchi o disseccati 2104 10 90 altri 2104 20 00 Preparazioni alimentari composte omogeneizzate -------------------------------------------------------------------- 2105 00 Gelati, anche contenenti cacao: 2105 00 10 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte aventi tenore, in peso, di materie grasse prove- nienti dal latte: 2105 00 91 uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7% 2105 00 99 uguale o superiore a 7% -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove: 2106 10 Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: 2106 10 20 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' gluco- sio, ne' amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 2106 10 80 altri 2106 90 altre: 2106 90 10 Preparazioni dette e "fondute" 2106 90 20 Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi uti- lizzati per la fabbricazione di bevande altre: 2106 90 92 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' gluco- sio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 2106 90 98 altre -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gas- sate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcifi- canti o di aromatizzanti, ed altre bevande non al- coliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: 2202 10 00 Acque, comprese le acque minerali e le acque gas- sate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcifi- canti o di aromatizzanti 2202 90 altre: 2202 90 10 non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: 2202 90 91 inferiore a 0,2% 2202 90 95 uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % 2202 90 99 uguale o superiore a 2% -------------------------------------------------------------------- 2203 00 Birra di malto: in recipienti di capacita' uguale o inferiore a 10 litri: 2203 00 01 presentata in bottiglie 2203 00 09 altra 2203 00 10 in recipienti di capacita' superiore a 10 litri -------------------------------------------------------------------- 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: 2205 10 in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 2 litri: 2205 10 10 con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol 2205 10 90 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol 2205 90 altri: 2205 90 10 con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol 2205 90 90 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol ------------------------------------------------------------------- 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolome- trico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: 2207 10 00 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolome- trico volumico uguale o superiore a 80 % vol 2207 20 00 Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolome- trico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcol di distillazione: 2208 40 Rum e tafia: presentati in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 2 litri 2208 40 11 Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) altri 2208 40 31 di valore superiore a 7,9 Euro per litro di alcole puro 2208 40 39 altri presentati in recipienti di capacita' superiore a 2 litri 2208 40 51 Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) altri: 2208 40 91 di valore superiore a 2 Euro per litro di alcole puro 2208 40 99 altri 2208 90 altri: Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo- metrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacita': 2208 90 91 inferiore o uguale a 2 litri 2208 90 99 superiore a 2 litri -------------------------------------------------------------------- 2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco 2402 10 00 Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco 2402 20 Sigarette contenenti tabacco: 2402 20 10 contenenti garofano 2402 20 90 altre 2402 90 00 altri -------------------------------------------------------------------- 2403 Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco: 2403 10 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione: 2403 10 10 in imballaggi immediati di contenuto netto infe- riore o usuale a 500 g 2403 10 90 altro altri: 2403 91 00 Tabacchi "omogeneizzali" o "ricostituiti" 2403 99 altri: 2403 99 10 Tabacco da masticare e tabacco da fiuto 2403 99 90 altri -------------------------------------------------------------------- 2905 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: Altri polialcoli: 2905 43 00 Marmitolo 2905 44 D-glucitolo (sorbitolo): in soluzione acquosa: 2905 44 11 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale e 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo 2905 44 19 altro altro: 2905 44 91 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo 2905 44 99 altro 2905 45 00 Glicerolo -------------------------------------------------------------------- 3301 Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali dalla deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: 3301 90 altri 3301 90 21 Oleoresine d'estrazione di liquirizia e di luppolo -------------------------------------------------------------------- 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o piu' di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria, altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: 3302 10 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: Preparazioni contenenti tutti gli agenti aro- matizzanti che caratterizzano una bevanda: 3302 10 10 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol altre: 3302 10 21 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' gluco- sio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 3302 10 29 altre -------------------------------------------------------------------- 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: 3501 10 Caseine; 3501 10 50 destinate ad usi industriali diversi dalla fab- bricazione di prodotti alimentari o da foraggio 3501 10 90 altre 3501 90 altri: 3501 90 90 altri -------------------------------------------------------------------- 3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od este- rificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecola modificati: 3505 10 Destina ed alti amidi e fecola modificati: 3505 10 10 Destrina altri amidi e fecole modificati: 3505 10 90 altri 3505 20 Colle: 3505 20 10 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25% 3505 20 30 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di de- strina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55% 3505 20 50 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di de- strina o di altri amidi o fecola modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % 3505 20 90 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di de- strina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80% -------------------------------------------------------------------- 3809 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime prepa- rate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove: 3809 10 a base di sostanze amidacee 3809 10 10 aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55% 3809 10 30 aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70% 3809 10 50 aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83% 3809 10 90 aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 % -------------------------------------------------------------------- 3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: 3823 11 00 Acido stearico 3823 12 00 Acido oleico 3823 13 00 Acidi grassi del tallolio 3823 19 alti: 3823 19 10 Acidi grassi distillati 3823 19 30 Distillato d'acidi grassi 3823 19 90 altri 3823 70 00 Alcoli grassi industriali -------------------------------------------------------------------- 3824 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chi- miche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne' compresi altrove: 3824 60 Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: in soluzione acquosa: 3824 60 11 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo 3824 60 19 altro altro: 3824 60 91 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo 3824 60 99 altro -------------------------------------------------------------------- ALLEGATO II Dazi applicabili all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' ==================================================================== Aliquota del dazio (%) -------------------------------------------------------------------- Codice NC Designazione delle merci 2001 2002 2003 e successivi -------------------------------------------------------------------- (1) (2) (3) (4) (5) -------------------------------------------------------------------- 0501 00 00 Capelli greggi, anche 0 0 0 lavati o sgrassati; Cascami di capelli -------------------------------------------------------------------- 0502 Setole di maiale o di 0 0 0 cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pen- nelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli -------------------------------------------------------------------- 0503 00 00 Crini e cascami di crini, 0 0 0 anche in strati, con o senza supporto -------------------------------------------------------------------- 0505 Pelli e altre parti di 0 0 0 uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifi- late), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la con- servazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: -------------------------------------------------------------------- 0506 Ossa (comprese quelle 0 0 0 interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulare o degelatinate; polveri e cascanti di queste materie -------------------------------------------------------------------- 0507 Avorio, tartaruga, fanoni 0 0 0 (comprese le barbe) di balena o di altri mam- miferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati ma non tagliati in una forma determinata polveri e cascami di queste materie -------------------------------------------------------------------- 0508 00 00 Corallo e materie simili, 0 0 0 greggi o semplicemente preparati, ma non altri- menti lavorati; conchi- glie e carapaci di mol- luschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o sempli- cemente preparati, ma non tagliati in una forma de- terminata, loro polveri e cascami -------------------------------------------------------------------- 0509 00 Spugne naturali di ori- 0 0 0 gine animale -------------------------------------------------------------------- 0510 00 00 Ambra grigia, castoreo, 0 0 0 zibetto e muschio; canta- ridi; bile, anche essic- cata; ghiandole ed altre sostanze di origine ani- male utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio: -------------------------------------------------------------------- 1212 Carrube, alghe, barbabie- tole da zucchero e canne da zucchero, fresche, re- frigerate, congelate o secche, anche polveriz- zate; noccioli e mandor- le di frutti e altri prodotti vegetali (com- prese le radici di ci- coria non torrefatte della varieta' Cichorium intybus sativum) impie- gati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove: 1212 20 00 Alghe 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti vege- tali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucil- lagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: Succhi ed estratti vegetali; 1302 12 00 di liquirizia 0 0 0 1302 13 00 di luppolo 0 0 0 1302 14 00 di piretro o di radici delle piante da rotenone 0 0 0 1302 19 altri 1302 19 30 Miscugli di estratti 0 0 0 vegetali, per la fabbri- cazione di bevande o di preparazioni alimentari altri 1302 19 91 medicinali 0 0 0 1302 20 Sostanze pectiche, 0 0 0 pectinati e pectati Mucillagini ed ispes- senti derivati da vege- tali, anche modificati: 1302 31 00 Agar-agar 0 0 0 1302 32 Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: 1302 32 10 di carrube o di semi 0 0 0 di carrube -------------------------------------------------------------------- 1401 Materie vegetali delle 0 0 0 specie usate principal- mente in lavori di in- treccio, di panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambu', canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) -------------------------------------------------------------------- 1402 Materie vegetali delle 0 0 0 specie usate principal- mente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie -------------------------------------------------------------------- 1403 Materie vegetali delle 0 0 0 specie usate principal- mente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava; trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci -------------------------------------------------------------------- 1404 Prodotti vegetali, non 0 0 0 nominati ne' compresi altrove: 1404 10 00 Materie prime vegetali 0 0 0 delle specie principal- mente usate per la tinta o la concia 1404 90 00 altri: -------------------------------------------------------------------- 1505 Grasso di lana e sostanze 0 0 0 grasse derivate, compresa la lanolina -------------------------------------------------------------------- 1506 00 00 Altri grassi ed oli ani- 0 0 0 mali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modifi- cati chimicamente -------------------------------------------------------------------- 1515 Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazio- ni, fissi, anche raffina- ti, ma non modificati chimicamente 1515 60 Olio di jojoba e sue 0 0 0 frazioni -------------------------------------------------------------------- 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesteri- ficati, riesterificati o elaidinizzati, anche raf- finati, ma non altrimenti preparati: 1516 20 Grassi e oli vegetali e loro frazioni: 1516 20 10 Oli di ricino idrogenati, detti "opalwax" 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 1518 00 Grassi ed oli animali o 0 0 0 vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidra- tati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimen- ti modificati chimicamen- te, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimen- tari di grassi o di oli animali o vegetali o fra- zioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate ne' comprese altrove: -------------------------------------------------------------------- 1520 00 00 Glicerolo (glicerina) 0 0 0 greggia; acque e liscivie glicerinose -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (diverse 0 0 0 dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raf- finati o colorati -------------------------------------------------------------------- 1522 00 Degras; Residui prove- nienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: 1522 00 10 Degras 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il frutto- sio (levulosio) chimica- mente puri, allo stato solido; sciroppi di zuc- cheri senza aggiunta di aromatizzanti o di colo- ranti; succedanei del mie- le, anche mascolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di zucche- ri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) 1704 10 Gomme da masticare 80% di 65% di 50% di (chewing-gum), anche NPF NPF NPF rivestite di zucchero: 80% di 65% di 50% di 1704 90 altri: NPF NPF NPF -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche 0 0 0 sgrassata -------------------------------------------------------------------- 1804 00 00 Burro, grasso e olio 0 0 0 di cacao -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari 80% di 65% di 50% di contenenti cacao NPF NPF NPF -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecola o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 al 0404, non conte- nenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgras- sata, non nominate ne' comprese altrove: 1901 10 00 Preparazioni per l'ali- 0 0 0 mentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne 80% di 65% di 50% di o di altre sostanze) op- pure altrimenti preparate, NPF NPF NPF quali spaghetti, macche- roni, tagliatelle, lasa- gne, gnocchi, ravioli, cannelloni, esclusa la pasta di cui ai codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato: -------------------------------------------------------------------- 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei 0 0 0 preparati a partire da fecole, in forma di fioc- chi, grumi, granelli per- lacei, scarti di setac- ciature o forme simili -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panetteria, 80% di 65% di 50% di della pasticceria della NPF NPF NPF biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamen- ti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essic- cate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili -------------------------------------------------------------------- 2105 00 Gelati, anche contenenti 80% di 65% di 50% di cacao NPF NPF NPF -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove: 2106 10 Concentrati di proteine 0 0 0 e sostanze proteiche testurizzate: 2106 90 altre 2106 90 10 Preparazioni dette 80% di 65% di 50% di "fondute" NPF NPF NPF 2106 90 20 Preparazioni alcoliche 80% di 65% di 50% di composte, diverse da NPF NPF NPF quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi uti- lizzati per la fabbrica- zione di bevande altre: 2106 90 92 non contenenti materie grasse provenienti 80% di 65% di 50% di dal latte, ne' saccarosio NPF NPF NPF ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglusco- sio, meno di 5 % di glu- cosio o di amido o fecola 2106 90 98 altre 80% di 65% di 50% di NPF NPF NPF -------------------------------------------------------------------- 2201 Acque, comprese le acque 80% di 65% di 50% di minerali naturali o arti- NPF NPF NPF ficiali e le acque gassa- te, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ne' di aromatizzanti; ghiaccio e neve -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese la acque 80% di 65% di 50% di minerali e le acque gas- NPF NPF NPF sate, con aggiunta di zuccheri o di altri dol- cificanti o aromatizzan- ti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 -------------------------------------------------------------------- 2203 00 Birra di malto 90% di 80% di 70% di NPF NPF NPF -------------------------------------------------------------------- 2402 Sigari (compresi i siga- 90% di 80% di 70% di ri spuntati), sigaretti e NPF NPF NPF sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco -------------------------------------------------------------------- 2905 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: altri polialcoli: 2905 43 00 Mannitolo 0 0 0 2905 44 D-glucitolo (sorbitolo) 0 0 0 2905 45 00 Glicerolo (glicerina) 0 0 0 ------------------------------------------------------------ 3301 Oli essenziali (deterpe- nati o no), compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "entieurage" o macera- zione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: 3301 90 altri 3301 90 21 Oleoresine d'estrazione di liquirizia e di luppolo 0 0 0 3301 90 29 Oleoresine d'estrazione di piretro o di radici delle piante da rotenone; miscugli di estratti vegetali, per la fabbri- cazione di bevande o di preparazioni alimentari altre: 3301 90 31 medicinali 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o piu' di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre prepa- razioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: 3302 10 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che carat- terizzano una bevanda: 3302 10 10 con titolo alcolomerico effettivo superiore 0 0 0 a 0,5% vol altre 3302 10 21 non contenenti materie grasse provenienti 0 0 0 dal latte, ne' sacca- rosio, ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o facola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse prove- nienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola 3302 10 29 altre 0 0 0 --------------------------------------------------------------------3 501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: 3501 10 Caseine 0 0 0 3501 90 altri 3501 90 90 altri 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole di destrina di altri amidi o fecole modi- ficati: 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati: 3505 10 10 Destrina 0 0 0 altri amidi e fecole modificati: 3505 10 90 altri 0 0 0 3505 20 Colle 0 0 0 --------------------------------------------------------------------3 809 Agenti d'apprettatura o di finitura; acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti altri prodotti e prepa- razioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove: 3809 10 a base di sostanze amidacee 0 0 0 --------------------------------------------------------------------3 823 Acidi grassi monocarbos- 0 0 0 silici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali -------------------------------------------------------------------- 3824 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chi- mici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costi- tuite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti resi- duali delle industrie chimiche o delle indu- strie connesse, non nomi- nati ne' compresi altrove: 3824 60 -Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 0 0 0 2905 44 -------------------------------------------------------------------- (1) Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96).
PROTOCOLLO N. 4
SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI
ARTICOLO 1 Definizioni
Ai fini del presente protocollo: (a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; (b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; (c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; (d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti; (e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); (f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; (g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari, impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo premo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o nella a Repubblica iugoslava di Macedonia; (h) per "valore dei materiali originari si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g); (i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; (k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; (l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, ira mancanza di tale documento, da un'unica fattura; (m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
ARTICOLO 2 Requisiti di carattere generale
1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':
(a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; (b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto cella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
(a) i prodotti interamente ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
ARTICOLO 3 Cumulo nella Comunita'
I materiali originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita' anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1.
ARTICOLO 4 Cumulo nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia
I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si considerano materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1.
ARTICOLO 5 Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
(a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; (b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; (c) gli animali vivi, ivi nati e ed allevati; (d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; (e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate (f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, con le loro navi; (g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); (h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; (i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; (j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' la Comunita' o l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; (k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j),
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), ai riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
(a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri della CE o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, o a una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e di cui inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; (d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
ARTICOLO 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
(a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; (b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
ARTICOLO 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 61 le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
(a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; (b) la scomposizione e composizione di confezioni; (c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; (d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; (e) semplici operazioni di pittura e lucidatura; (f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; (g) operazioni per colorate lo zucchero o formare zollette di zucchero; (h) la sgusciatura, la snocciolatura e la sbucciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; (i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; (j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assorbimenti di articoli); (k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglia, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; (l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; (m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; (n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; (o) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere da a) a n); (p) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
ARTICOLO 8 Unita' da prendere in considerazione
1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
(a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione; (b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si consideri che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
ARTICOLO 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
ARTICOLO 10 Assortimenti
Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
ARTICOLO 11 Elementi neutri
Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:
(a) energia e combustibile; (b) impianti e attrezzature; (c) macchine e utensili; (d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI
ARTICOLO 12 Principio di territorialita'
1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 2. Se merci originarie esportate dalla Comunita' o dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia verso un altro paese vengono reimportate, esse sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:
(a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e (b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
ARTICOLO 13 Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:
(a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure (b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente:
i) un'esatta descrizione dei prodotti;
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,
(c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.
ARTICOLO 14 Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che:
(a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; (b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; (d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
ARTICOLO 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente al materiali dei tipi cui si applica l'Accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo. 6. Fatto salvo il paragrafo 1, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia puo' chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in base alle seguenti disposizioni:
(a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5% per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 1 gennaio 2003 e possono essere rivedute di comune accordo.
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
ARTICOLO 16 Requisiti di carattere generale
1. I prodotti originari della Comunita' importati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione:
(a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure (b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descrive i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
ARTICOLO 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto l'Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli alti obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della CE o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
ARTICOLO 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: (a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se (b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR. 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: ----> Vedere immagini a pag. 193 della G.U. <---- 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.
ARTICOLO 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: ----> Vedere immagini a pag. 194 della G.U. <---- 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1 4. Il duplicato sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.
ARTICOLO 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
ARTICOLO 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata: (a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure (b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piucolli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 EUR.
2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
ARTICOLO 22 Esportatore autorizzato
1. Le autorita' doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorita' doganali possono conferire lo statua di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate. 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre piule garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
ARTICOLO 23 Validita' della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
ARTICOLO 24 Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.
ARTICOLO 25 Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
ARTICOLO 26 Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
ARTICOLO 27 Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: (a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna; (b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; (c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rilasciati o compilati nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; (d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del presente protocollo.
ARTICOLO 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3. 3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2. 4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
ARTICOLO 29 Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
ARTICOLO 30 Importi espressi in euro
1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente. 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dalla Comunita' o dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 4. La Comunita' o la ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non puo' differire di piu' del 5% dal risultato della conversione. La ex Repubblica iugoslava di Macedonia puo' lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale puo' restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunita' o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 31 Assistenza reciproca
1. Le autorita' doganali degli Stati membri della CE e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
ARTICOLO 32 Verifica delle prove dell'origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piupresto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
ARTICOLO 33 Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
ARTICOLO 34 Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.
ARTICOLO 35 Zone franche
1. La Comunita' e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.
TITOLO VII CEUTA E MELILLA
ARTICOLO 36 Attuazione del protocollo
1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari della Repubblica iugoslava di Macedonia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.
ARTICOLO 37 Condizioni speciali
1. Purche' siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
(1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: (a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; (b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che: i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfo- rmazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari della Repubblica iugo- slava di Macedonia o della Comunita' a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o tra- sformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
(2) prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia: (a) i prodotti interamente ottenuti nella Repubblica iugoslava di Macedonia; (b) i prodotti ottenuti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che: i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfo- rmazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
3; 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 38 Modifiche del protocollo
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.
ALLEGATO I
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
Nota 1: L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
Nota 2: 2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex"; cio' significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2; 2.2 Quando nella colonna 1 compaiono piuvoci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in mia delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3 Quando nell'elenco compaiono piuregole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.
Nota 3: 3.1 Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai predoni che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fitto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nella Comunita'.
Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224. Se la forgiatura e' stata effettuata nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
3.2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non puo' conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a in certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'. 3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piumateriali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piumateriali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.
Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche', tra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensi che si possono usare le une, le altre, oppure le una e le altre.
3.5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).
Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che; pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.
Ad esempio: Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra. 3.6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali la relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4: 4.1 Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascanti; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305. 4.3 Nell'elenco, le espressioni "tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco di cascanti sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.
Nota 5: 5.1 Se per usi dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non piudel 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piumateriali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - carta e materiali per la fabbricazione della carta - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramio ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - filamenti conduttori elettrici; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605.
Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.
Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardare ne' pattinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.
Ad esempio: Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile 'tufted' fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi. 5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati. 5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza per tale nastro e' del 30%.
Nota 6: 6.1 Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli 50-63. Per lo stesso motivo, cio' non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili. 6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originali incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.
Nota 7: 7.1 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti operazioni: (a) distillazione sotto vuoto; (b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1); (c) cracking; (d) reforming; (e) estrazione mediante solventi selettivi; (f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzanione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; (g) polimerizzazione; (h) alchilazione; (i) isomerizzazione. (1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
7.2 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni: (a) distillazione sotto vuoto; (b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1); (c) cracking; (d) reforming; (e) estrazione mediante solventi selettivi; (f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; |
| (g) polimerizzazione; (h) alchilazione; (ij) isomerizzazione; (k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTMD 1266-59 T); (l) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710; (m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 gradi in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o La stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o decolorazione); (n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D) 86; (o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza. (1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
7.3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, a 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
ALLEGATO 11
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazioni o trasformazioni cui delle merci devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di di prodotto originario -------------------------------------------------------------------- (1) (2) (3) o (4) ==================================================================== Capitolo 1 Animali vivi Tutti gli animali del Capitolo 1 uti- lizzati devono essere interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- Capitolo 2 Carni e Produzione in cui frattaglie tutti i materiali commestibili dei capitoli 1 a 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- Capitolo 3 Pesci e crostacei, Produzione in cui molluschi e altri tutti i materiali invertebrati del capitolo 3 acquatici utilizzati devono essere interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 4 Latte e derivati Produzione in cui del latte; uova tutti i materiali di volatili; miele del capitolo 4 naturale; prodotti utilizzati devono commestibili di essere interamente origine animale, ottenuti non nominati ne' compresi altrove fatta eccezione per: 0403 Latticello, latte Produzione in cui: e crema coagulati, - tutti i materiali yogurt, chefir e del Capitolo 4 altri tipi di latte utilizzati devono e crema fermentati essere interamente o acidificati, ottenuti; anche concentrati - i succhi di frutta o con aggiunta di (eccettuati i succhi zuccheri o di di ananasso, di altri dolcificanti limetta e di o con aggiunta di pompelmo) della voce aromatizzanti, di 2009 devono gia' frutta o cacao essere originari, - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 5 Prodotti di origine Produzione in cui animale, non tutti i materiali nominati ne' del capitolo 5 compresi altrove; utilizzati devono fatta eccezione essere interamente per: ottenuti ex 0502 Setole di maiale o Pulitura, disinfe- di cinghiale, zione, cernita e preparate raddrizzamento delle setole -------------------------------------------------------------------- Capitolo 6 Piante vive e Produzione in cui: prodotti della - tutti i materiali floricoltura del Capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 7 Ortaggi o legumi, Produzione in cui piante, radici e tutti i materiali tuberi mangerecci del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- Capitolo 8 Frutta commesti- Fabbricazione in cui: bile; scorze di - tutti i tipi di agrumi o di meloni frutta utilizzati devono essere intera- mente ottenuti; - il valore di tutti i materiali dal capitolo 17 utiliz- zati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 9 Caffe', te', mate Fabbricazione in cui e spezie; fatta tutti i materiali del eccezione per: capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti 0901 Caffe', anche Fabbricazione a partire torrefatto o da materiali di decaffeinizzato; qualsiasi voce bucce e pellicole di caffe'; succe- danei del caffe' contenenti caffe' in qualsiasi proporzione 0902 Te', anche Fabbricazione a aromatizzato partire da materiali di qualsiasi voce ex 0910 Miscugli di spezie Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce -------------------------------------------------------------------- Capitolo 10 Cereali Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere intera- mente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 11 Prodotti della Fabbricazione in cui macinazione; malto; tutti i cereali, amidi e fecole; ortaggi e legumi, inulina glutine di radici e tuberi frumento; fatta della voce 0714, eccezione per: o tutti i tipi di frutta utilizzati devono gia' essere interamente ottenuti ex 1106 Farine, semolini e Essiccazione e polveri dei legumi macinazione di legumi da granella secchi della voce 0708 della voce 0713 -------------------------------------------------------------------- Capitolo 12 Semi e frutti Fabbricazione in cui oleosi; semi, tutti i materiali del sementi e frutti capitolo 12 utilizzati diversi; piante devono essere industriali o interamente ottenuti medicinali; paglie e foraggi -------------------------------------------------------------------- 1301 Gomma lacca; gomme, Fabbricazione in cui resine, gommo- il valore di tutti i resine e oleore- materiali della voce sine (ad esempio: 1301 utilizzati non balsami), naturali puo' eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e poctati, agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - Mucillagini ed Fabbricazione a ispessenti derivati partire da da vegetali, mucillagini e non modificati modificati ------------------------------- - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 14 Materie da Fabbricazione in cui intreccio ed altri tutti i materiali del prodotti di origine capitolo 14 utilizzati vegetale, non devono essere intera- nominati ne' mente ottenuti compresi altrove -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 15 Grassi e oli Fabbricazione in cui animali o vegetali: tutti i materiali prodotti della loro utilizzati sono scissione; grassi classificali in una alimentari lavo- voce diversa da rati, cere di quella del prodotto origine animale o vegetale, fatta accezione per: 1501 Grassi di maiale (compresso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: - Grassi di ossa o Fabbricazione a grassi di cascami partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 - altri Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commesti- bili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commesti- bili di pollame della voce 0207
1502 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 - Grassi di ossa Fabbricazione a o grassi di cascami partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506 - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere intera- mente ottenuti
1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - frazioni solide Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali dalla voce 1504 - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utiliz- zati devono essere interamente ottenuti
ex 1505 Lanolina raffinata Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimica- mente: - frazioni solide Fabbricazione a partite da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere intera- mente ottenuti
da 1507 a 1515 Oli vegetali e loro frazioni: - Olio di soia, Fabbricazione in cui di arachide, di tutti i materiali palma, di copra, utilizzati sono di palmisti, di classificati in babassu' di tung una voce diverse da e di olticica, quella del prodotto cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o indus- triali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana - Frazioni solide, Fabbricazione a escluse quelle partire da altri dell'olio di jojoba materiali dalle voci da 1507 a 1515 - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti
1516 Grassi e oli Fabbricazione in cui: animali o vegetali - tutti i materiali e loro frazioni, del Capitolo 2 parzialmente o utilizzati devono totalmente essere interamente idrogenari, ottenuti; interesterificati, - tutti i materiali riesterificati o vegetali utilizzati elaidinizzati, devono essere anche raffinati, interamente ottenuti. ma non altrimenti Si possono tuttavia preparati utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
1517 Margarina; miscele Fabbricazione in cui: o preparazioni - tutti i materiali alimentari di dei capitoli 2 e 4 grassi o di oli utilizzati devono animali o vegetali essere interamente o di frazioni di ottenuti; differenti grassi - tutti i materiali o di oli di questo vegetali utilizzati capitolo, diversi devono essere dai grassi o dagli interamente ottenuti. oli alimentari e Si possono tuttavia loro frazioni della utilizzare materiali voce 1516: delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 -------------------------------------------------------------------- Capitolo 16 Preparazioni di Fabbricazione a carne, di pesci o partire da animali di crostacei, di capitolo 1. Tutti molluschi o di i materiali del altri invertebrati Capitolo 3 utilizzati acquatici devono essere interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 17 Zuccheri e prodotti Fabbricazione in cui a base di zuccheri, tutti i materiali fatta eccezione utilizzati sono per: classificati in una voce diversa da quella del prodotto ex 1701 Zuccheri di canna Fabbricazione in cui o di barbabietola il valore di tutti e saccarosio i materiali del chimicamente puro, capitolo 17 utiliz- allo stato solido, zati non eccede il con aggiunta di 30% del prezzo franco aromatizzanti o di fabbrica del prodotto coloranti 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: - maltosio e Fabbricazione a fruttosio chimi- partire da materiali camente puri di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 - altri zuccheri Fabbricazione in cui in forma solida il valore di tutti con aggiunta di i materiali del aromatizzanti o capitolo 17 utiliz- di coloranti zati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono gia' essere originari
ex 1703 Melassi ottenuti Fabbricazione in cui dall'estrazione o il valore di tutti dalla raffinazione i materiali del dello zucchero, capitolo 17 utiliz- con aggiunta di zati non eccede il aromatizzanti o 30% del prezzo franco di coloranti fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti e base di Fabbricazione in cui: zuccheri non - tutti i materiali contenenti cacao utilizzati sono (compreso il classificati in una cioccolato bianco) voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utiliz- zati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 18 Cacao e sue Fabbricazione in cui: preparazioni - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diverta da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utiliz- zati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecola o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5% in peso, di cacao calcolato su una base completa- mente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove: - estratti di malto Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 - altri Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valere di tutti i materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: - contenenti, in Fabbricazione in cui peso, non piu' del tutti i cereali e i 20% di carni e loro derivati (fatta frattaglie, di eccezione per il pesci, crostacei grano duro e i suoi o molluschi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti - contenenti, in Fabbricazione in cui: peso, piu' del 20% - tutti i cereali e di carni e frat- i loro derivati taglie, di pesci, (fatta eccezione crostacei o per il grano duro e molluschi i tuoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- 1903 Tapioca e tuoi Fabbricazione a succedanei partire da preparati a partire materiali di da fecole, in qualsiasi voce forma di fiocchi, doganale, esclusa grumi, granelli la fecola di patate perlacei, scarti della voce 1108 di setacciature o forme simili 1904 Prodotti a base di Fabbricazione: cereali ottenuti - a partire da per soffiatura o materiali non tostatura (per classificati alla esempio, "corn voce 1806; flakes"); cereali - nella quale i (diversi dal cereali e la farina granturco) in (ad eccezione del grani o in forma grano duro e dei di fiocchi oppure suoi derivati e di altri grani del mais Zea lavorati (escluse indurata) devono le farine e le essere interamente semole), precotti ottenuti (L'eccezione; o altrimenti concernente il mais preparati, non Zea indurata e' nominati ne' applicabile fino compresi altrove al 31.12.2002.) - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della Fabbricazione e panetteria, della partire da materiali pasticceria o della di qualsiasi voce, biscotteria anche escluse quelle del con aggiunta di capitolo 11 cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 20 Preparazioni di Fabbricazione in cui ortaggi o di tutti gli ortaggi i legumi, di frutta legumi e la frutta o di altre parti utilizzati devono di piante; fatta essere interamente eccezione per: ottenuti ex 2001 Ignami, patate Fabbricazione in cui dolci e parti tutti i materiali commestibili simili utilizzati sono di piante aventi classificati in una tenore, in peso, voce diversa da di amido o di quella del prodotto fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico ex 2004 ed Patate, sotto forma Fabbricazione in cui ex 2005 di farina, semolino tutti i materiali o fiocchi, prepa- utilizzati sono rati o conservati classificati in ma non nell'aceto una voce diversa o nell'acido da quella del acetico prodotto 2006 Ortaggi o legumi, Fabbricazione in cui frutta, scorze di il valore di tutti frutta ed altre i materiali del parti di piante, capitolo 17 utiliz- cotte negli zati non eccede il zuccheri o candite 30% del prezzo (sgocciolate, franco fabbrica del diacciate o prodotto cristallizzate) 2007 Confetture, Fabbricazione in cui: gelatine, - tutti i materiali marmellate, utilizzati sono puree e paste di classificati in una frutta, ottenute voce diversa da mediante cottura, quella del prodotto; anche con aggiunte - il valore di tutti di zuccheri o di i materiali del altri dolcificanti capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2008 - Frutta a guscio, Fabbricazione in cui senza aggiunta di il valore della zuccheri o di frutta a guscio e alcole dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utiliz- zati eccede il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto - Burro di Fabbricazione in cui arachidi; miscugli tutti i materiali a base di cereali; utilizzati sono cuori di palma; classificati in una mais (granturco) voce diversa da quella del prodotto - Altre, fatta Fabbricazione in cui: eccezione per la - tutti i materiali frutta cotta, ma utilizzati sono non al vapore o classificati in una bollita in acqua, voce diversa da senza aggiunta di quella del prodotto; zuccheri, congelata - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utiliz- zati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2009 Succhi di frutta Fabbricazione in cui: (compresi i mosti - tutti i materiali di uva) o di utilizzati sono ortaggi e legumi, classificati in una non fermentati, voce diversa da senza aggiunta di quella del prodotto; alcole, anche - il valore di tutti addizionati di i materiali del zuccheri o di capitolo 17 utiliz- altri dolcificanti zati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 21 Preparazioni Fabbricazione in cui alimentari diverse; tutti i materiali fatta eccezione utilizzati sono per: classificati in una voce diversa da quella del prodotto 2101 Estratti, essenze Fabbricazione in cui: e concentrati di - tutti i materiali caffe' di te' o utilizzati sono di mate e prepara- classificati in una zioni a base di voce diversa da questi prodotti quella del prodotto; o a base di caffe', - tutta la cicoria di te' o di mate; utilizzata dev' essere cicoria torrefatta interamente ottenuta ed altri succedanei torrefatti dal caffe' e loro estratti, essenze e concentrati 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condi- menti composti; farina di senapa e senapa preparata;
- Preparazioni per Fabbricazione nella salse e salse quale tutti i materiali preparate; condi- utilizzati sono menti composti classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senapa o senapa preparata - Farina di senapa Fabbricazione a e senapa preparata partire da materiali di qualsiasi voce ----------------------------------------------------------------- ex 2104 Preparazioni per Fabbricazione a zuppa, minestre partire da o brodi materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 2106 Preparazioni Fabbricazione in cui: alimentari non - tutti i materiali nominate ne' utilizzati sono comprese altrove classificati in una voce diversa da quella dal prodotto; - il valore di tutti i materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 22 Bevande, liquidi Fabbricazione in cui: alcolici ed aceti; - tutti i materiali fatta eccezione utilizzati sono per: classificati in una voce diverse da quella del prodotto; - tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti 2202 Acque, comprese Fabbricazione le acque minerali in cui: e le acque gassate, tutti i materiali con aggiunta di utilizzati sono zucchero o di altri classificati dolcificanti o di in una voce diversa aromatizzanti, ed da quella del prodotto; altre bevande - il valore di tutti non alcoliche, i materiali del esclusi i succhi capitolo 17 utilizzati di frutta o di non eccede il 30% ortaggi della del prezzo franco voce 2009 fabbrica del prodotto; - qualsiasi succo di frutta utilizzate (esclusi i succhi di ananasso, (limetta e pompelmo) devono gia' essere originari 2207 Alcool etilico Fabbricazione: non denaturato - a partire da con titolo materiali non alcolometrico classificati alle volumico uguale voci 2207 o 2208; o superiore a 80% - in cui tutte le vol; alcole uve o tutti i etilico ed materiali da esse acquaviti, derivati utilizzati denaturati, di devono essere qualsiasi titolo interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono gia' originari, si puo' utilizzare l'arac fino al limite del 5% in volume -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico Fabbricazione: non denaturato - a partire da con titolo materiali non alcolometrico classificati volumico inferiore alle voci 2207 a 80 % vol; o 2208; acquaviti, liquori - in cui tutte le ed altre bevande uve o tutti i contenenti alcole materiali da esse di distillazione derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono gia' originari, si puo' utilizzare l'arac fino al limite del 5% in volume -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 23 Residui e cascami Fabbricazione in delle industrie cui tutti i alimentari; materiali utilizzati alimenti preparati sono classificati per gli animali, in una voce diversa fatta eccezione da quella dal prodotto per: ex 2301 Farina di balena; Fabbricazione in cui farine, polveri e tutti materiali dei agglomerati in capitoli 2 e 3 forma di pellets, utilizzati devono di pesci o di essere interamente crostacei, di ottenuti molluschi o di altri invertebrati acquatici non adatti all'alimen- tazione umana ex 2303 Residui della Fabbricazione in cui fabbricazione degli tutto il mais utilizzato amidi di granturco dev'essere interamente (escluse le acque ottenuto di macerazione concentrato), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso ex 2306 Panelli e altri Fabbricazione in residui solidi cui tutta le dell'estrazione olive utilizzate dell'olio di oliva, devono essere con tenore di interamente ottenute olio d'oliva superiore al 3% 2309 Preparazioni dei Fabbricazione in cui: tipi utilizzati - tutti i cereali, per l'alimenta- lo zucchero o i zione degli melassi, la carne animali o il latte utilizzati devono gia' essere originari; - tutti i materiali del Capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 24 Tabacchi e Fabbricazione in cui succedanei del tutti i materiali tabacco lavorati; del capitolo 24 fatta eccezione utilizzati devono per: essere interamente ottenuti 2402 Sigari (compresi Fabbricazione in cui i sigari spuntati), almeno il 70 % in peso sigaretti e del tabacco non sigarette, di lavorato o dei cascami tabacco o di di tabacco della succedanei del voce 2401 tabacco utilizzati devono gia' essere originari ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono gia' essere originari -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 25 Sale; zolfo; terre Fabbricazione in e pietre; gessi, cui tutti materiali calce e cementi, utilizzati sono fatta eccezione classificati in per: una voce diversa da quella del prodotto ex 2504 Grafite naturale Arricchimento del cristallina, contenuto di arricchita di carbonio, purificazione carbonio, e frantumazione della purificata e grafite frantumata cristallina greggia
ex 2515 Marmi, semplice- Segamento, o altra mente segati o operazione di taglio, altrimenti di marmi (anche tagliati, in precedentemente segati) blocchi o in di spessore superiore lastre di forma a 25 cm quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm ex 2516 Granito, porfido, Segamento, o altra basalto, arenaria operazione di taglio, ed altre pietre delle pietra (anche da taglio o da precedentemente costruzione, segata) di spessore semplicemente superiore a 25 cm segati o altrimenti tagliati, in blocchi o la lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm ex 2518 Dolomite calcinata Calcinazione della dolomite non calcinata -------------------------------------------------------------------- ex 2519 Carbonato di Fabbricazione nella magnesio naturale quale tutti i materiali (magnesite), utilizzati sono macinato, classificati in riposto in una voce diversa recipienti ermetici da quella del prodotto. e ossido di Si puo' tuttavia utilizzare magnesio, anche il carbonato di magnesio puro, diverso naturale (magnesite) dalla magnesia fusa elettrica- mente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) ex 2520 Gessi specialmente Fabbricazione in cui preparati per il valore di tutti l'odontoiatria i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2524 Fibre di amianto Fabbricazione a naturali partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) -------------------------------------------------------------------- ex 2525 Mica in polvere Triturazione della mica o dei residui di mica ex 2530 Terre coloranti, Calcinazione o calcinate o triturazione di polverizzate terre coloranti -------------------------------------------------------------------- Capitolo 26 Minerali, scorie Fabbricazione in cui e ceneri tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 27 Combustibili Fabbricazione in cui minerali, oli tutti i materiali minerali e prodotti utilizzati sono della loro distil- classificati in lazione; sostanze una voce diversa bituminose; cere da quella del minerali; fatta prodotto eccezione per: Operazioni di ex 2707 Oli in cui i raffinamento e/o costituenti uno o piu' processi aromatici piu' specifici (Per le superano, in peso, condizioni parti- i costituenti non colari relative aromatici, trat- ai "processi tandosi di prodotti specifici", cfr. analoghi agli oli note introduttive di minerali ed ad 7.1 e 7.3). altri prodotti o provenienti dalla Altre operazioni distillazione dei nelle quali tutti catrami di carbon i materiali utiliz- fossile ottenuti zati sono classi- ad alta tempe- ficati in una voce ratura distillanti diversa da quella piu' del 65% del del prodotto. Si loro volume fino a possono tuttavia 250°C (comprese le utilizzare materiali miscele di benzine classificati nella e di benzolo), stessa voce a destinati ad essere condizione che il impiegati come loro valore non carburanti o come ecceda il 50% del combustibili prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2709 Oli greggi ottenuti Distillazione da minerali distruttiva di bituminosi materiali bituminosi 2710 Oli di petrolio o Operazioni di di minerali raffinamento e/o bituminosi, diversi uno o piu' processi dagli oli greggi; piu' specifici (per le preparazioni non condizioni parti- nominate ne' colari relative ai comprese altrove, "processi specifici", contenenti, in cfr. nota introdut- peso, 70% o piu' tiva 7.2.) di oli di petrolio o o di minerali bitu- Altre operazioni minosi e delle nella quali tutti quali tali oli i materiali utiliz- costituiscono il zati sono classi- componente base ficati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2711 Gas di petrolio ed Operazioni di raffi- altri idrocarburi namento e/o uno o piu' gassosi processi piu' speci- fici (Per le condi- zioni particolari relative ai "processi specifici", cfr. nota introduttiva 7.2.) o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si' possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2712 Vaselina, paraf- Operazioni di fina, cera di raffinamento e/o uno petrolio micro- o piu' processi piu' cristallina, "slack specifici (Per le wax", ozocerite, condizioni partico- cera di lignite, lari relative ai cera di torba, "processi specifici", altre cere minerali cfr. nota introdut- e prodotti simili tiva 7.2.) ottenuti per o sintesi o con altri Altre operazioni procedimenti, anche nelle quali tutti colorati i materiali utiliz- zati sono classi- ficati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 2713 Coke di petrolio, Operazioni di raffi- bitume di petrolio namento e/o uno o ed altri residui piu' processi piu' degli oli di specifici (Per le petrolio o di condizioni parti- minerali bituminosi colari relative ai "processi specifici", cfr. note introduttive 7.1. e 7.3.) o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utiliz- zati sono classifi- cati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2714 Bitumi ed asfalti, Operazioni di naturali; scisti e raffinamento e/o sabbie bituminosi; uno o piu' asfalti e rocce processi piu' asfaltiche specifici (Per le condizioni relative ai "processi speci- fici", cfr. note introduttive 7.1. e 7.3.) o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2715 Miscele bituminose Operazioni di a base di asfalto raffinamento o di bitume e/o uno o piu' naturali, di bitume processi piu' di petrolio, di specifici (Per le catrame o minerale condizioni particolari o di pece di relative ai "processi catrame minerale specifici", cfr. (per esempio: note introduttive mastici bituminosi, 7.1 e 7.3) "cut-backs") o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 28 Prodotti chimici Fabbricazione Fabbricazione inorganici; nella quale in cui il composti inorganici tutti i valore di od organici di materiali tutti i metalli utilizzati sono materiali preziosi, di classificati in utilizzati elementi una voce diversa non eccede il radioattivi, di da quella del 40% del metalli dalle terre prodotto. Si prezzo franco rare o di possono tuttavia fabbrica del isotopi; fatta utilizzare prodotto eccezione per: materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non receda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- Ex 2805 "Miachmetall" Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Ex 2811 Triossido di zolfo Fabbricazione a Fabbricazione partire da in cui il diossido di valore di zolfo tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Ex 2833 Solfato di Fabbricazione in alluminio cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a Fabbricazione partire da in cui il tetraborato di valore di di sodio tutti i pentaidrato materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 29 Prodotti chimici Fabbricazione Fabbricazione organici; fatta nella quale in cui il eccezione per: tutti i valori di materiali tutti i utilizzati sono materiali classificati in utilizzati una voce diversa non eccede il da quella del 40% del prodotto. Si prezzo franco possono tuttavia fabbrica del utilizzare prodotto materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2901 Idrocarburi Operazioni di aciclici raffinamento e/o destinati ad uno o piu' processi essere utilizzati piu' specifici (Per come carburanti o le condizioni come combustibili particolari relative ai "prodotti specifici", cfr. note introduttive 7.1 e 7.3) o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2902 Cicloparaffinici Operazioni di e cicloolefinici raffinamento e/o (diversi dagli uno o piu' processi azuleni), benzene, piu' specifici toluene, xlieni, (Per le condizioni destinati ad particolari relative essere utilizzati ai "Processi speci- come carburanti o fici", cfr. note come combustibili introduttive 7.1 e 7.3). o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2905 Alcolati Fabbricazione a Fabbricazione metallici di partire da in cui il alcoli di questa materiali di valore di voce e di etanolo qualsiasi voce, tutti i compresi gli materiali altri materiali utilizzati della voce non eccede il 2905. Si possono 40% del tuttavia prezzo franco utilizzare gli fabbrica del alcolati prodotto metallici di questa voce purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2915 Acidi Fabbricazione a Fabbricazione monocarbossilici partire da in cui il aciclici saturi materiali di valore di e loro anidridi, qualsiasi voce. tutti i alogenuri, Tuttavia, il materiali perossidi e valore di utilizzati perossiacidi; loro tutti i non eccede il derivati materiali delle 40% del alogenati voci 2915 e 2916 prezzo franco solfonati, utilizzati non fabbrica del nitrati o nitrosi deve eccedere il prodotto 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2932 - Eteri interni Fabbricazione a Fabbricazione e loro derivati partire da in cui il alogenati, materiali di valore di solfonati, nitrati qualsiasi voce. tutti i o nitrosi Tuttavia, il materiali valore di tutti i utilizzati materiali della non eccede il voce 2909 40% del utilizzati non prezzo franco puo' eccedere il fabbrica del 20% del prezzo prodotto franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- - Acetati ciclici Fabbricazione a Fabbricazione ed emiacetali partire da in cui il interni; loro materiali di valore di derivati alogenati, qualsiasi voce tutti i solfonati, nitrati materiali o nitrosi utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 2933 Composti Fabbricazione a Fabbricazione eterociclici con partire da in cui il uno o piu' materiali di valore di eteroatomi di qualsiasi voce. tutti i solo azoto Tuttavia, il materiali valore di tutti i utilizzati materiali delle non eccede il voci 2932 e 2933 40% del utilizzati non prezzo franco puo' eccedere il fabbrica del 20% del prezzo prodotto franco fabbrica del prodotto 2934 Acidi nucleici Fabbricazione a Fabbricazione e loro sali; partire da in cui il altri composti materiali di valore di eterociclici qualsiasi voce. tutti i Tuttavia, il materiali valore di tutti i utilizzati materiali delle non eccede il voci 2932, 2933 40% del e 2934 utilizzati prezzo franco non puo' eccedere fabbrica del il 20% del prezzo prodotto franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 30 Prodotti Fabbricazione nella farmaceutici; quale tutti i mate- fatta riali utilizzati eccezione per: sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3002 Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue. prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: -Prodotti Fabbricazione a costituiti da partire da due o piu' materiali di elementi mescolati qualsiasi voce, per uso compresi gli altri terapeutico o materiali della profilattico voce 3002. Si oppure da prodotti possono utilizzare non mescolati anche i materiali per la stessa corrispondenti utilizzazione, alla presente condizionati descrizione, purche' in confezioni di il loro valore dosi prestabilite o non ecceda il in imballaggi per 20% del prezzo la vendita al franco fabbrica minuto del prodotto - altri - sangue umano Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - sangue animale Fabbricazione a preparato per partire da uso terapeutico o materiali di profilattico qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - frazioni di Fabbricazione a sangue diverse da partire da antisieri, materiali di emoglobina qualsiasi voce, globuline del compresi gli altri sangue e materiali della sieroglobuline voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purche' il loro valore non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - emoglobina, Fabbricazione a globuline del partire da sangue e materiali di sieroglobuline qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- - altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3003 e 3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) - Ottenuti a Fabbricazione partire da nella quale amicacina tutti i materiali della voce 2941 utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purche' il loro valore complessivo non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 31 - Concimi, fatta Fabbricazione Fabbricazione eccezione per: nella quale in cui il tutti i valore di materiali tutti i utilizzati materiali sono classi- utilizzati ficati in una non eccede il voce diversa da 40% del quella del prezzo franco prodotto. Si fabbrica del possono tuttavia prodotto utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 3105 Concimi minerali Fabbricazione Fabbricazione o chimici in cui: in cui il contenenti due - tutti materiali valore di o tre degli utilizzati sono tutti i elementi classificati in materiali fertilizzanti: una voce diversa utilizzati azoto, fosforo da quella del non eccede il e potassio; prodotto. Si 40% del altri concimi; possono tuttavia prezzo franco prodotti di utilizzare fabbrica questo capitolo materiali del prodotto presentati sia classificati in tavolette o nella stesa voce, forme simili, purche' il loro sia in valore non imballaggi di un ecceda il 20% peso lordo del prezzo franco inferiore o fabbrica del uguale a 10 kg, prodotto esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - il valore di tutti - calciocianammide i materiali utilizzati - solfato di non eccede il 50% potassio del prezzo franco - solfato di fabbrica del potassio e di prodotto magnesio -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 32 Estratti per Fabbricazione Fabbricazione concia o per tinta; nella quale tutti in cui il tannini e loro i materiali valore di derivati: utilizzati tutti i pigmenti sono materiali ed altre classificati utilizzati sostanze in una voce non eccede il coloranti; diversa da 40% del pitture quella del prezzo franco e vernici; prodotto. Si fabbrica del mastici; possono tuttavia prodotto inchiostri; utilizzare fatta eccezione materiali per: classificati nella stessa voce, perche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3201 Tannini e loro Fabbricazione a Fabbricazione sali, eteri, partire da in cui il esteri ed altri estratti per valore di derivati concia di origine tutti i vegetale materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3205 Lacche coloranti; Fabbricazione a Fabbricazione preparazione a partire da in cui il base di lacche materiali di valore di coloranti previste qualsiasi voci tutti i nella nota 3 di esclusi quelli materiali questo capitolo delle voci 3203, utilizzati (La nota 3 del 3204 e 3205. Si non eccede capitolo 32 possono tuttavia il 40% del precisa che utilizzare mate- prezzo franco si tratta di riali della voce fabbrica del preparazioni 3205 purche' prodotto del tipo il loro valore utilizzato non ecceda il per colorare 20% del prezzo qualsiasi franco fabbrica materiale o di del prodotto preparazioni utilizzate quali ingredienti nella produzione di coloranti, purche' non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32). -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 33 Oli essenziali Fabbricazione Fabbricazione e resinoidi; nella quale in cui il prodotti per tutti valore di profumeria o materiali tutti i per toletta; utilizzati materiali preparati e sono classificati utilizzati preparazioni in una voce non eccede cosmetiche, diversa da il 40% del fatta eccezione quella del prezzo franco per: prodotto. Si fabbrica del possono prodotto tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3301 Oli essenziali Fabbricazione a Fabbricazione (deterpenati o partire da in cui il no), compresi materiali di valore di quelli detti qualsiasi voce, tutti i "concreti" compresi i materiali o "assoluti"; materiali di utilizzati resinodi; un "gruppo" non eccede oleoresine diverso (Per il 40% del d'estrazione; "gruppo" si prezzo franco soluzioni intende una parte fabbrica del concentrate della sezione prodotto di oli essenziali separata dal nei grassi, negli resto da un oli fissi, nelle punto e virgola) cere o nei di questa stessa prodotti analoghi, voce. Si possono ottenute per tuttavia "enfleurage" o utilizzare macerazione; materiali dello sottoprodotti stesso "gruppo" terpenici purche' il loro residuali degli valore non ecceda oli essenziali; il 20% del prezzo acque distillate franco fabbrica aromatiche e del prodotto soluzioni acquose di oli essenziali -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 34 Saponi, agenti Fabbricazione Fabbricazione organici di nella quale in cui il superficie tutti i valore di preparazioni materiali tutti i per liscivie, utilizzati materiali preparazione sono classificati utilizzati lubrificanti, in una voce non eccede il cere artificiali, diversa da 40% del cere preparate, quella del prezzo franco prodotti per prodotto. Si fabbrica del pulire e possono prodotto lucidare, candele tuttavia e prodotti simili, utilizzare paste per modelli; materiali "cere per classificati l'odontoiatria" nella stessa e composizioni per voce, purche' l'odontoiatria il loro valore a base di gesso; non ecceda il fatta eccezione 20% del prezzo per: franco fabbrica del prodotto ex capitolo Preparazione Operazione di 3403 lubrificanti raffinamento e/o contenuti meno del uno o piu'pro- 70%, in peso, cessi piu' specifici di oli di (Per le condizioni petrolio o di particolari minerali relativi ai bituminosi "processi specifici", cfr. note introduttive 7.1 e 7.3). o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 3404 Cere artificiali Fabbricazione e cere preparate: nella quale - A base di tutti paraffina, di cere materiali di petrolio o di utilizzati minerali sono classificati bituminosi, in una voce residui diversa da paraffinici quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto - Altri Fabbricazione Fabbricazione a partire da in cui il materiali di valore di qualsiasi voce, tutti i mate- esclusi: riali utiliz- - gli oli zati non idrogenati aventi eccede il 40% il carattere delle del prezzo cere della voce fabbrica del 1516; prodotto - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823; - i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 35 Sostanze albumi- Fabbricazione Fabbricazione noidi; prodotti nella quale tutti in cui il a base di amidi i materiali valore di e fecole modifi- utilizzati sono tutti i mate- cati; colle; classificati riali utiliz- enzimi; fatta in una voce zati non eccezione per: diversa da quella eccede il 40% del prodotto. Si del prezzo possono tuttavia franco fab- utilizzare brica del materiali prodotto classificati nella stessa voce, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelati- nizzati od esteri- ficati); colle a base di amidi; o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
- Eteri ed esteri Fabbricazione a Fabbricazione di amido partire da mate- in cui il riali di qualsiasi valore di voce, compresi tutti i mate- gli "altri mate- riali utiliz- riali" della zati non voce 3505 eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto - altri Fabbricazione a Fabbricazione partire da mate- in cui il riali di qualsiasi valore di voce, eccetto tutti i mate- quelli della voce riali utiliz- 1108 zati non eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto ex 3507 Enzimi preparati Fabbricazione in non nominati né cui il valore di compresi altrove tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 36 Polveri ed esplo- Fabbricazione Fabbricazione sivi; articoli nella quale tutti in cui il pirotecnici; i materiali uti- valore di fiammiferi; leghe lizzati sono tutti i mate- piroforiche; classificati in riali utiliz- sostanze una voce diversa zati non infiammabili da quella del eccede il 40% prodotto. Si del prezzo possono tuttavia franco fab- utilizzare mate- brica del riali classificati prodotto nella stessa voce, purche' il loro valore non ecceda il 20% del presso franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 37 Prodotti per la Fabbricazione Fabbricazione fotografia o per nella quale tutti in cui il la cinematografia; i materiali uti- valore di fatta eccezione lizzati sono tutti i per: classificati in materiali una voce diversa utilizzati da quella del pro- non eccede il dotto. Si possono 40% del tuttavia utiliz- prezzo franco zare materiali fabbrica del classificati nella prodotto stessa voce, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensi- bilizzate, non impressionate, anche in caricatori: - Pellicole a Fabbricazione in Fabbricazione sviluppo e stampa cui tutti i mate- in cui tutti istantanei per la riali utilizzati i materiali fotografia a colori sono classificati utilizzati (policromia), in in una voce sono classi- caricatori diversa dalle voci ficati in una 3701 o 3702. voce diversa Si possono dalle voci tuttavia utiliz- zare materiali della voce 3702 purche' il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui tutti i mate- riali utilizzai sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3701 e 3702 purche' il loro valore complessivo non ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto 3702 Pellicole fotogra- Fabbricazione in Fabbricazione fiche sensibi- cui tutti i in cui il lizzate, non materiali utiliz- valore di impressionate, in zati sono tutti i rotoli, di materie classificati materiali diverse dalla in una voce utilizzati carta, dal cartone diversa dalle voci non eccede o dai tessili; da 3701 a 3702 il 40% del pellicole fotogra- prezzo franco fiche a sviluppo e fabbrica del a stampa istan- prodotto tanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate 3704 Lastre, pellicole, Fabbricazione in Fabbricazione carte, cartoni e cui tutti i in cui il tessili foto- materiali utiliz- valore di grafici, impressio- zati sono classi- tutti i nati ma non ficati in una voce materiali sviluppati diversa dalle voci utilizzati da 3701 a 3704 non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 38 Prodotti vari Fabbricazione Fabbricazione delle industrie nella quale tutti in cui il chimiche; fatta i materiali valore di eccezione per: utilizzati sono tutti i classificati in materiali una voce diversa utilizzati da quella del non eccede prodotto. Si il 40% del possono tuttavia prezzo franco utilizzare fabbrica del materiali classi- prodotto ficati nella stessa voce, purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3801 - Grafite collo- Fabbricazione in idale in sospen- cui il valore di sione in olio e tutti i materiali grafite semi- utilizzati non colloidale; compo- eccede il 50% del sizioni in pasta prezzo franco per elettrodi, a fabbrica del base di sostanze prodotto carboniose - Grafite in forma Fabbricazione in Fabbricazione di pasta, in una cui il valore in cui il miscela di oltre dei materiali valore di il 30%, in peso, della voce 3403 tutti i di grafite e di utilizzati non materiali oli minerali eccede il 20% utilizzati del prezzo franco prezzo franco fabbrica del fabbrica del prodotto prodotto ex 3803 Tallo1 raffinato Raffinazione di Fabbricazione tallo1 greggio in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3805 Essenze di tremen- Depurazione Fabbricazione tina al solfato, consistente nella in cui il depurata distillazione o valore di nella raffinazione tutti i dell'essenza di materiali trementina al utilizzati solfato, greggia non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3806 Gomme esteri Fabbricazione a Fabbricazione partire da acidi in cui il resinici valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3807 Pece nera (pece di Distillazione del Fabbricazione catrame vegetale) catrame di legno in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3808 Insetticidi, Fabbricazione in rodenticidi, cui il valore di fungicidi, tutti i materiali, erbicidi, inibitori utilizzati non di germinazione eccede il 50% del e regolatori di prezzo franco fab- crescita per piante brica del prodotto disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di prepara- zioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide 3809 Agenti d'appret- Fabbricazione in cui tatura o di fini- il valore di tutti i tura, acceleranti materiali utilizzati di tintura o di non eccede il 50% del fissaggio di prezzo franco fabbrica materie coloranti del prodotto e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e prepa- razioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove 3810 Preparazioni per Fabbricazione in cui il decapaggio dei il valore di tutti i metalli; prepara- materiali utilizzati zioni disossidanti non eccede il 50% del per saldare o prezzo franco fabbrica brasare ed altre del prodotto preparazioni ausi- liarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura 3811 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossi- dazione, additivi peptizzanti, prepa- razioni per migliorare la viscosita', addi- tivi contro la corro- sione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: - Additivi prepa- Fabbricazione in cui rati per oli il valore dai mate- lubrificanti, riali della voce 3811 contenenti oli di utilizzati non eccede petrolio o di il 50% del prezzo minerali bituminosi franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3812 Preparazioni dette Fabbricazione in cui "acceleranti di il valore di tutti i vulcanizzazione"; materiali utilizzati plastificanti non eccede il 50% del composti per gomma prezzo franco fabbrica o materie plas- del prodotto tiche,non nominati ne' compresi altrove; prepara- zioni antiossidanti ed altri stabiliz- zanti composti per gomma o materie plastiche 3813 Preparazioni e Fabbricazione in cui cariche per appa- il valore di tutti i recchi estintori; materiali utilizzati granate e bombe non eccede il 50% del estintrici prezzo franco fabbrica del prodotto 3814 Solventi e diluenti Fabbricazione in cui organici composti, il valore di tutti i non nominati ne' materiali utilizzati compresi altrove; non eccede il 50% del preparazioni per prezzo franco fabbrica togliere pitture o del prodotto vernici 3818 Elementi chimici Fabbricazione in cui drogati per essere il valore di tutti i utilizzati in elet- materiali utilizzati tronica, in forma non eccede il 50% del di dischi, pias- prezzo franco fabbrica trine o forme del prodotto analoghe; composti chimici drogati per essere utiliz- zati in elettronica 3819 Liquidi per freni Fabbricazione in cui idraulici ed altri il valore di tutti i liquidi preparati materiali utilizzati per trasmissioni non eccede il 50% del idrauliche, non prezzo franco fabbrica contenenti o del prodotto contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi 3820 Preparazioni anti- Fabbricazione in cui gelo e liquidi il valore di tutti i preparati per lo materiali utilizzati sbrinamento non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 3822 Reattivi per Fabbricazione in cui diagnostica o da il valore di tutti i laboratorio su materiali utilizzati qualsiasi supporto non eccede il 50% del e reattivi per prezzo franco fabbrica diagnostica o da del prodotto laboratorio prepa- rati, anche presen- tati su supporto, diversi da quelli dalle voci 3002 o 3006 3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffina- zione alcoli grassi industriali. - Acidi grassi Fabbricazione in cui monocarbossilici tutti i materiali industriali; oli utilizzati sono acidi di raffina- classificati in una zione voce diversa da quella del prodotto - Alcoli grassi Fabbricazione a industriali partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 3824 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne' compresi altrove; - I seguenti Fabbricazione Fabbricazione prodotti di questa nella quale in cui il voce: tutti i valore di - leganti preparati materiali utiliz- tutti i per forme o per zati sono classi- materiali anime da fonderia, ficati in una voce utilizzati a partire da diversa da quella non eccede il prodotti resinosi del prodotto. Si 40% del naturali possono tuttavia prezzo franco utilizzare mate- fabbrica del riali classificati prodotto - acidi naftenici, nella stessa voce, loro sali inso- purche' il loro lubili in acqua e valore non ecceda loro esteri il 20% del prezzo - sorbitolo franco fabbrica diverso da quello del prodotto della voce 2905 - solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'atanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofe- nici e loro sali - scambiatori di ioni - composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche - ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante - acidi solfonaf- tenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri - oli di flemma e l'olio di Dippel - miscele di sali aventi differenti azioni - paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 3901 a 3915 Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: - prodotti di Fabbricazione in Fabbricazione polimerizzazione di cui: in cui il addizione nei quali - il valore di valore di un singolo monomero tutti i materiali tutti i contribuisce in utilizzati non materiali misura superiore al eccede il 50% del utilizzati 99%, in peso, al prezzo franco fab- non eccede il contenuto totale brica del prodotto 25% del del polimero - il valore di prezzo franco tutti i materiali fabbrica del del capitolo 39 prodotto; utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (Nel caso di prodotti compo- sti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predomi- nante, per peso, nel prodotto) - altri Fabbricazione in Fabbricazione cui il valore in cui il dei materiali del valore di capitolo 39 tutti i utilizzati non materiali eccede il 20% del utilizzati prezzo franco non eccede fabbrica del il 25% del prodotto (Nel prezzo franco caso di prodotti fabbrica del composti di mate- prodotto riali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto) ex 3907 - Capolimeri di Fabbricazione acrilonitrile- nella quale tutti butadiene-stirene i materiali utiliz- (ABS) zati sono classifi- cati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto (Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predomi- nante, per peso, nel prodotto). - Poliestere Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto e/o produzione a partire da poli- carbonato di tetrabromo- (bisfenolo A) 3912 Cellulosa e suoi Fabbricazione in derivati chimici, cui il valore di non nominati ne' tutti i materiali compresi altrove, classificati nella in forme primarie stessa voce del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 3916 a 3921 Semilavorati e lavori di materie plastiche, escluse le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti: - Prodotti piatti, Fabbricazione in Fabbricazione non solamente cui il valore di in cui il lavorati in super- tutti i materiali valore di ficie o tagliati del capitolo 39 tutti i in forma diversa utilizzati non materiali da quelle quadrata eccede il 50% del utilizzati o rettangolare; prezzo franco non eccede altri prodotti, fabbrica del il 25% del non semplicemente prodotto prezzo franco lavorati in fabbrica del superficie prodotto - altri - Prodotti di Fabbricazione in Fabbricazione polimerizzazione cui: in cui il di addizione nei - il valore di valore di quali un singolo tutti i materiali tutti i monomero contri- utilizzati non materiali buisce in misura eccede il 50% del utilizzati superiore al 99%, prezzo franco non eccede il in peso, al conte- fabbrica del 25% del prez- nuto totale prodotto: zo franco polimero fabbrica del - il valore di prodotto tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto (Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predomi- nante, per peso, nel prodotto). - altri Fabbricazione in Fabbricazione cui il valore di in cui il tutti i materiali valore di del capitolo 39 tutti i utilizzati non materiali eccede il 20% del utilizzati prezzo franco non eccede fabbrica del il 25% del prodotto (Nel caso prezzo franco di prodotti fabbrica del composti di prodotto materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predomi- nante, per peso, nel prodotto). ex 3916 ed Tubi e profilati Fabbricazione in Fabbricazione ex 3917 cui: in cui il - il valore di valore di tutti i materiali tutti i utilizzati non materiali eccede il 50% del utilizzati prezzo franco non eccede fabbrica del il 25% del prodotto; prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3920 - Lastre o pelli- Fabbricazione a Fabbricazione cole ionomere partire da un in cui il sale parziale di valore di termoplastica, tutti i che e' un copo- materiali limero d'etilene utilizzati e dell'acido non eccede metacrilico il 25% del parzialmente prezzo franco neutralizzato con fabbrica del ioni metallici, prodotto principalmente di zinco e sodio - Fogli di cellu- Fabbricazione in losa rigenerata, cui il valore di poliammidi o tutti i materiali polietilene classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3921 Fogli di materie Fabbricazione a Fabbricazione plastiche, partire da fogli in cui il metallizzati di poliestere ed valore di alta trasparenza, tutti i di spessore materiali inferiore a 23 utilizzati micron (Si consi- non eccede derano ad alta il 25% del trasparenza i prezzo franco fogli il cui fabbrica del disturbo ottico prodotto misurato in base alla norma ASTD-D 1003-16 di Gardner Hazemeter (ovvero il cui fattore di disturbo), e' inferiore al 2%). da 3922 a 3926 Articoli di Fabbricazione in plastica cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 40 Gomma e lavori di Fabbricazione in gomma, fatta cui tutti i mate- eccezione per: riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ex 4001 Lastre "crêpe" di Laminazione di gomma per suole fogli "crêpe" di gomma naturale 4005 Gomma mescolata, Fabbricazione in non vulcanizzata, cui il valore di in forme primarie tutti i materiali o in lastre, fogli utilizzati, esclusa o nastri la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica dal prodotto 4012 Pneumatici rigene- rati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, batti- strada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma: - pneumatici rige- Rigenerazione di nerati, di gomma; coperture usate gomme piene e semipiene - altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 ex 4017 Articoli in gomma Fabbricazione a indurita partite da gomma indurita -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 41 Pelli (diverse da Fabbricazione in quelle per pellic- cui tutti i materiali ceria) e cuoio; utilizzati sono fatta eccezione classificati in una per: voce diversa da quella del prodotto ex 4102 Pelli gregge di Slanatura di pelli ovini, senza vello di pecora o di agnello da 4104 a 4107 Cuoio e pelli Riconciatura di depilati, prepa- cuoio e pelli rati, diversi da preconciati quelli delle voci o 4108 o 4109 Fabbricazione in cui tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto 4109 Cuoio e pelli, Fabbricazione a verniciati o partire da cuoio e laccati; cuoio e pelli delle voci da pelli, metallizzati 4104 a 4107, purché il loro valore non eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 42 Lavori di cuoio o Fabbricazione in di pelli; oggetti cui tutti i di selleria e materiali utilizzati finimenti; oggetti sono classificati da viaggio, borse, in una voce diversa borsette e simili da quella del prodotto contenitori; lavori di budella -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 43 Pelli da pellic- Fabbricazione in ceria e loro cui tutti i materiali lavori; pellicce utilizzati sono artificiali; fatta classificati in una eccezione per: voce diversa da quella del prodotto ex 4302 Pelli da pellic- ceria conciate o preparate, cucite: - tavole, croci e Imbianchimento o manufatti simili tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate - altri Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite 4303 Indumenti, acces- Fabbricazione a sori di abbiglia- partire da pelli mento ed altri da pellicceria oggetti di pelli conciate o prepa- da pellicceria rate, non cucite, della voce 4302 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 44 Legno; carbone di Fabbricazione in legna e lavori cui tutti i mate- di legno; fatta riali utilizzati eccezione per: sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ex 4403 Legno semplicemente Fabbricazione a squadrato partire da legno grezzo, anche scor- tecciato o sempli- cemente sgrossato ex 4407 Legno segato o Piallatura, levi- tagliato per il gatura o incollatura lungo, tranciato o con giuntura a spina. sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore supe- riore a 6 mm ex 4408 Fogli da impiallac- Giuntura, piallatua, ciatura e fogli levigatura o incol- per compensati, latura con giunture giuntati ed altro a spina legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm ex 4409 Legno profilato lungo uno o piu'orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina - Levigato o incol- Levigatura o incol- lato con giuntura latura con giunture a spina a spina - Liste e moda- Trasformazione in nature liste e modanature da ex 4410 a Liste e modanatura, Trasformazione in ex 4413 per cornici, per liste e modanature la decorazione interna di costru- zioni, per impianti elettrici, e simili ex 4415 Casse, cassette, Fabbricazione a gabbie, cilindri partire da tavole ed imballaggi non tagliate per simili, di legno un uso determinato ex 4416 Fusti, botti, tini, Fabbricazione a mastelli ed altri partire da legname lavori da bottaio, da bottaio, segato e loro parti, di sulle due facce legno principali, ma non altrimenti lavorato ex 4418 - Lavori di fale- Fabbricazione nella gnameria e lavori quale tutti i mate- di carpenteria per riali utilizzati costruzioni sono classificati in una voce diversa da quella del pro- dotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di coper- tura ("shingles" e "shakes") di legno - Liste e moda- Trasformazione in nature liste e modanature ex 4421 Legno preparato Fabbricazione a per fiammiferi; partire da legno zeppe di legno di qualsiasi voce, per calzature escluso il legno in fuscelli della voce 4409 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 45 Sughero e lavori Fabbricazione in di sughero; fatta cui tutti i materiali eccezione per: utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella dal prodotto 4503 Articoli in sughero Fabbricazione a naturale partire da sughero naturale della voce 4501 -------------------------------------------------------------------- Capitolo 46 Lavori di intrec- Fabbricazione in cio, da panieraio cui tutti i materiali o da stuoiaio utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 47 Paste di legno o Fabbricazione in di altre materie cui tutti i materiali fibrose cellulo- utilizzati sono siche; carta o classificati in cartone da rici- una voce diversa da clare (avanzi o quella del prodotto rifiuti) -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 48 Carta e cartone; Fabbricazione in lavori di pasta di cui tutti i materiali cellulosa, di carta utilizzati sono o di cartone; fatta classificati in eccezione per: una voce diversa da quella del prodotto ex 4811 Carta e cartoni Fabbricazione a semplicemente partire da materiali rigati, lineati o per la produzione quadrettati della carta, del capitolo 47 4816 Carta carbone, Fabbricazione a carta detta "auto- partire da materiali copiante"e altra per la produzione carta per ripro- della carta, del duzione di copie capitolo 47 (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condi- zionate in scatole
4817 Buste, biglietti Fabbricazione in postali, cartoline cui: postali non illu- - tutti i materiali strate e cartoncini utilizzati sono per corrispondenza, classificati in una di carta o di voce diversa da cartone; scatole, quella del prodotto; involucri a busta - il valore di tutti e simili, di carta i materiali utiliz- o di cartone, zati non eccede il contenenti un 50% del prezzo franco assortimento di fabbrica del prodotto prodotti cartotec- nici per corrispon- denza ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47 ex 4819 Scatole, sacchi, Fabbricazione in sacchetti, cui: cartocci - tutti i materiali ed alti imballaggi utilizzati sono di Carta, di classificati in cartone, di ovatta una voce diversa di cellulosa o di da quella del strati di fibre prodotto; di cellulosa - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica dal prodotto ex 4820 Blocchi di carta Fabbricazione in cui da lettere il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4823 Altra carta, altro, Fabbricazione a cartone, altra partire da ovatta di materiali per cellulosa ed altri la produzione stati di della carta del fibre di cellulose, capitolo 47 tagliati a misura -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 49 Prodotti Fabbricazione in dell'editoria, cui tutti i della stampa materiali utilizzati o delle altre sono classificati industrie grafiche; in una voce diversa testi manoscritti da quella del prodotto o dattiloscritti e piani; fatta eccezione per: 4909 Cartoline postali Fabbricazione a stampate o partire da materiali illustrate; non classificati cartoline stampate nella voce 4909 con auguri o o 4911 comunicazioni personali, anche Illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni 4910 Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: - calendari del genere "perpetuo". Fabbricazione in cui: o muniti di - tutti i materiali blocchi di fogli utilizzati sono sostituibili, classificati in montati su una voce diversa supporti di da quella del materia diversa prodotto; dalla carta o dal cartone - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- - altri Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 50 Seta; fatta Fabbricazione in eccezione per: cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ex 5003 Cascami di seta Cardatura o (compresi i pettinatura dei bozzoli non atti cascami di seta alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati da 5004 a Filati di seta e Fabbricazione a ex 5006 filati di cascami partire da (Per di seta quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5). - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta 5007 Tessuti di seta o di cascami di seta: - in cui sono incorporati fili di Fabbricazione a gomma parte da un unico filato (Per quanto riguarda |
| le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5). - altri Fabbricazione a partire da (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5). - filati di cocco - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cordate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili, oppure -carta o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 51 Lana, peli fini o Fabbricazione in grossolani, filati cui tutti i e tessuti di crine; materiali fatta eccezione utilizzati sono per: classificati in una voce diversa da quella del prodotto da 5106 a Filati di lana, Fabbricazione a 5110 di peli fini o partire da: di peli (Per quanto grossolani o di riguarda crine le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cordate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta da 5111 a 5113 Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine: - in cui sono incorporati fili di Fabbricazione a partire gomma da un unico filato - altri Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - filari di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cordate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 52 Cotone; fatta Fabbricazione in eccezione per: cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto da 5204 a 5207 Fili di cotone Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta da 5208 a 5212 Tessuti di cotone: Fabbricazione a partire - In cui sono da un unico filato incorporati fili (Per quanto di gomma riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - altri Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5). - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 53 Altre fibre tessili Fabbricazione in cui vegetali; filati di tutti i materiali carta e tessuti di utilizzati sono filati di carta; classificati in una fatta eccezione voce diversa da per: quella del prodotto da 5306 a 5308 Filati di altre Fabbricazione a fibre tessili partire da: vegetali; (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). filati di carta - seta greggia o cascami di seta, cordati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici e paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta -------------------------------------------------------------------- da 5309 a 5311 Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: - In cui sono incorporati fili Fabbricazione a di gomma partire da un unico filato (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - altri Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5401 a 5406 Filati, Fabbricazione a partire monofilamenti e da: filati di (Per quanto filamenti sintetici riguarda o artificiali le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili oppure - materiali per la produzione della carta 5407 e 5408 Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: - In cui sono Fabbricazione a incorporati fili di partire da un unico gomma filato (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - altri Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5501 a 5507 Fibre sintetiche Fabbricazione a o artificiali, in partire da materiali fiocco chimici o paste tessili da 5508 a 5511 Filati e filati Fabbricazione a partire per cucire di da: fibre sintetiche (Per quanto o artificiali in riguarda fiocco le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - seta greggia o cascami di seta, cordati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta -------------------------------------------------------------------- da 5512 a 5516 Tessuti di filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: - In cui sono incorporati fili Fabbricazione a di gomma partire da un unico filato (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - altri Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - filati di cocco, - fibre naturali; - fibre sintetiche o artificiali, non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura purché il valore dei tessili non stampati utilizzati ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 56 Ovatte, feltri e Fabbricazione a stoffe non tessute; partire da: filati speciali; (Per quanto spago, corde e riguarda funi; manufatti le condizioni di corderia; fatta particolari eccezione per: concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - filati di cocco, - fibre naturali; - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta 5602 Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: - Feltri all'ago Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra e' comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - materiali chimici o paste tessili 5604 Fili e corde di gomma,ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: - Fili e corde di Fabbricazione a gomma, ricoperti partire da fili o di materie tessili corde di gomma non ricoperti di materie tessili - altri Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - fibre naturali, non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta -------------------------------------------------------------------- 5605 Filati metallici Fabbricazione a e filati partire da: metallizzati, (Per quanto anche spiralati riguarda (vergolinati), le condizioni costituiti da particolari filati tessili, concernenti lamelle o forme prodotti fabbricati simili delle con miscugli di voci 5404 o 5405, materiali tessili, combinati con cfr. la nota metallo in forma introduttiva 5). di fili, di lamelle - fibre naturali, o di polveri oppure - fibre sintetiche ricoperti di o artificiali in metallo fiocco non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili oppure - materiali per la produzione della carta 5606 Filati spiralati Fabbricazione a (vergolinati) partire da: lamelle o forme (Per quanto simili delle voci riguarda 5404 o 5405 le condizioni rivestite particolari (spiralate), concernenti diversi da quelle prodotti fabbricati della voce 5605 e con miscugli di dai filati di materiali tessili, crine rivestiti cfr. la nota (spiralati); filati introduttiva 5). di ciniglia; detti - fibre naturali, "a catenella" - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili oppure - materiali per la produzione della carta -------------------------------------------------------------------- Capitolo 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: - di feltro ad ago Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra e' comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta puo' essere utilizzato come supporto - di altri feltri Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - fibre naturali, non cardate ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura, materiali chimici o paste tessili - altri Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - fili di cocco o di iuta, - filati di filamenti sintetici o artificiali - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura. Il tessuto di iuta puo' essere utilizzato come supporto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 58 Tessuti speciali; superfici tessili "tufled"; pizzi; arazzi; passamaneria ricami; fatta eccezione per: - costituiti da Fabbricazione a materie tessili partire da un unico miste a fili di filato gomma (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - altri Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cordate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili, o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 5805 Arazzi tessuti a Fabbricazione in cui mano (tipo tutti i materiali Gobelins, Fiandra, utilizzati sono Aubusson, Beauvais classificati in una e simili) ed voce diversa da arazzi fatti quella del prodotto all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce) anche confezionati 5820 Ricami in pezza, Fabbricazione in cui: in strisce o in - tutti i materiali motivi utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 5901 Tessuti spalmati Fabbricazione a partire di colla o di da filati sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco o trasparenti per il disegno; tale preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria -------------------------------------------------------------------- 5902 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacita' di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa; - contenenti, in Fabbricazione a peso, non piu' del partire da filati 90% di materie tessili - altri Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili 5903 Tessuti Fabbricazione a impregnati, partire da filati spalmati o o ricoperti di Stampa, materia plastica o accompagnata stratificati con da almeno materia plastica, due operazioni diversi da quelli di preparazione della voce 5902 o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non eccede il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto 5904 Linoleum, anche Fabbricazione a tagliati; partire da filati: rivestimenti del (Per quanto suolo costituiti riguarda da una spalmatura le condizioni o da una particolari ricopertura concernenti applicata su un prodotti fabbricati supporto di con miscugli di materie tessili, materiali tessili, anche tagliati cfr. la nota introduttiva 5). 5905 Rivestimenti murali di materie tessili: - impregnati, Fabbricazione a spalmati, partire da filati ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie -------------------------------------------------------------------- - altri Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cordate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili, o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura purché il valore dei tessili non stampati utilizzati ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto 5906 Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902; - tessuti a maglia Fabbricazione partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cordate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili - altri tessuti di Fabbricazione a filati sintetici partire da materiali contenenti, in chimici peso, piu'del 90% di materie tessili - altri Fabbricazione a partire da filati 5907 Altri tessuti Fabbricazione a partire impregnati, da filati spalmati o o ricoperti; tele Stampa, accompagnata dipinte per da almeno scenari di teatri, due operazioni per sfondi di di preparazione o studi o per finissaggio (quali usi simili purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purche' il valore dei tessili non stampati utilizzati non eccede il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 5908 Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: - Reticelle ad Fabbricazione a incandescenza, partire da tessuti impregnate tubolari di maglia - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto da 5909 a 5911 Manufatti tessili per usi industriali: - dischi e corone Fabbricazione a per lucidare, partire da filati diversi da quelli o da cascami di di feltro della tessuti o da voce 5911 stracci della voce 6310 - tessuti, del Fabbricazione a tipo comunemente partire da: utilizzato nella (Per quanto fabbricazione riguarda della carta le condizioni o per altri particolari impieghi tecnici, concernenti feltrati o meno, prodotti fabbricati anche impregnati con miscugli di o spalmati, materiali tessili, tubolari o senza cfr. la nota fine, a catene introduttiva 5). e/o a trame - filati di cocco, singole o - i seguenti multiple, o i materiali: tessuti piani - filato di a catene politetrafluoro- e/o a trame etilene (L'impiego singole della di tale materiale voce 5911 e' limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta). - filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica - filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico - monofilati di politetrafluoro- etilene (L'impiego di tale materiale e' limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta). - filati di fibre tessili sintetiche in poli-p-fenilenteraftalammide - filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (L'impiego di tale materiale e' limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta). - monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili - altri Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5). - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cordate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili -------------------------------------------------------------------- Capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.) - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cordate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili -------------------------------------------------------------------- Capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: - Ottenuti riunendo mediante Fabbricazione a cucitura, o partire da filati altrimenti (Per quanto confezionati, riguarda due o piu' le condizioni parti di stoffa particolari a maglia, tagliate concernenti o realizzate prodotti fabbricati direttamente con miscugli di nella forma materiali tessili, voluta cfr. la nota introduttiva 5.) (cfr. nota introduttiva 6). altri Fabbricazione a partire da: (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.) - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cordate, ne' pettinate, ne' altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 62 indumenti ed Fabbricazione a accessori di partire da filati abbigliamento, (Per quanto diversi da quelli riguarda a maglia; fatta le condizioni eccezione per: particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.) (cfr. nota introduttiva 6). ex 6202, ex Indumenti per Fabbricazione a 6204, ex 6206, donna, ragazza e partire da filati ex 6209 ed ex bambini piccoli o (cfr. nota 6211 (bebe') ed introduttiva 6). accessori di Fabbricazione a vestiario per partire da tessuti bebe', ricamati non ricamati, il cui valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 6210 ed Equipaggiamenti Fabbricazione a ex 6216 ignifughi in partire da filati o tessuto ricoperto o (cfr. nota di un foglio di introduttiva 6). poliestere Fabbricazione a alluminizzato partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 6213 e 6214 Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - ricamati Fabbricazione a partire da monofilati greggi (cfr. nota introduttiva 6). (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non receda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto cfr. la nota introduttiva 5.) - altri Fabbricazione a partire da monofilati greggi (cfr. nota introduttiva 6). (Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.) o Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), in cui il valore del tessuto non stampato delle voci 6213 ed 6214 utilizzato non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto 6217 Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212; -------------------------------------------------------------------- - ricamati Fabbricazione a partire da filati (cfr. nota introduttiva 6). o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (cfr. nota introduttiva 6). - Equipaggiamenti Fabbricazione a ignifughi in partire da filati tessuto ricoperto (cfr. nota di un foglio introduttiva 6). di poliestere o alluminizzato Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - Tessuti di Fabbricazione in cui: rinforzo per - tutti i colletti e materiali polsini, tagliati utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - altri Fabbricazione a partire da filati (cfr. nota introduttiva 6). -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 63 Altri manufatti Fabbricazione in tessili confe- cui tutti i zionati; assorbi- materiali utilizzati menti oggetti da sono classificati in rigattiere e una voce diversa da stracci; fatta quella del prodotto eccezione per: da 6301 a 6304 Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento; - In feltro, non Fabbricazione a tessuti partire da (Per quanto riguarda le: condizioni parti- colari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota intro- duttiva 5). - fibre naturali o - materiali chimici o paste tessili - altri - ricamati Fabbricazione a partire da mono- filati greggi (cfr. nota intro- duttiva 6. Per quanto riguarda gli articoli a maglia, non elas- tici ne' gommati, cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introdut- tiva 6. o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, (diversi da quelli a maglia), il cui valore non ecceda il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto - altri Fabbricazione a partire da monofilati greggi (cfr. nota introduttiva 6. Per quanto riguarda gli articoli a maglia, non elastici ne' gommati,cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota intro- duttiva 6.) 6305 Sacchi e sacchetti Fabbricazione a da imballaggio partire da (Per quanto riguarda le: condizioni partico- lari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota intro- duttiva 5). - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, ne' pettinate, ne' altri- menti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili 6306 Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio - Non tessuti Fabbricazione a partire da (cfr. nota introdutiva 6. (Per quanto riguarda le: condizioni partico- lari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota intro- duttiva 5) - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili - altri Fabbricazione a partire da monofilati greggi (cfr. nota introduttiva 6. Per quanto riguarda le condizioni parti- colari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota intro- duttiva 5). 6307 Altri manufatti Fabbricazione in cui confezionati, il valore di tutti i compresi i modelli materiali utilizzati di vestiti non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 6308 Assortimenti Ogni articolo costituiti da pezzi dell'assortimento di tessuto e di deve soddisfare le filati, anche con condizioni che gli accessori, per la sarebbero applicabili confezione di qualora non fosse tappeti, di arazzi, incluso nell'assor- di tovaglie o di timento. Tuttavia, tovaglioli ricamati possono essere incor- o di manufatti porati articoli non tessili simili, in originari, purché il imballaggi per la loro valore comples- vendita al minuto sivo non occeda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assor- timento ex capitolo 64 Calzature, ghette Fabbricazione a e oggetti simili; partire da materiali fatta eccezione di qualsiasi voce, per: escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 6406 Parti di calzature, Fabbricazione in cui comprese le tomaie tutti i materiali anche attaccate utilizzati sono e suole diverse classificati in una dalle suole voce diverta da quella esterne; suole del prodotto interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti -------------------------------------------------------------------- capitolo 65 Cappelli, copricapo Fabbricazione in cui altre acconciature; tutti i materiali loro parti: utilizzati sono classificati in una voce diverta da quella del prodotto 6503 Cappelli, copricapo Fabbricazione a ed altre acconcia- partire da filati o ture, di feltro, da fibre tessili (cfr. fabbricati con le nota introduttiva 6). campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarnti 6505 Cappelli, copricapo Fabbricazione a ed altre acconcia- partire da filati o ture e maglia, o da fibre tessili (cfr confezionati con nota introduttiva 6). pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 66 Ombrelli (da Fabbricazione in cui pioggia o da sole), tutti i materiali ombrelloni, bas- utilizzati sono toni, bastoni- classificati in una sedile, fruste, voce diverta da frustini e loro quella del prodotto parti; fatta eccezione per: 6601 Ombrelli (da piog- Fabbricazione in cui gia o da sole), il valore di tutti i ombrelloni (com- materiali utilizzati presi gli ombrelli non eccede il 50% -bastoni, gli del prezzo franco ombrelloni da fabbrica del prodotto giardino e simili) -------------------------------------------------------------------- Capitolo 67 Piume e calugine Fabbricazione in cui preparate e oggetti tutti i materiali di piume o di utilizzati sono calugine; fiori, classificati in una artificiali; lavori voce diversa da di capelli quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 68 Lavori di pietre, Fabbricazione in cui gesso, cemento, tutti i materiali amianto, mica o utilizzati sono materie simili; classificati in una fatta eccezione voce diversa da per: quella del prodotto ex 6803 Lavori di ardesia Fabbricazione a naturale o agglo- partire dall'ardesia merata lavorata ex 6812 Lavori di amianto; Fabbricazione a lavori di miscele partire da materiali a base di amianto di qualsiasi voce o a base di amianto e carbonato di magnesio ex 6814 Mica lavorata e Fabbricazione a lavori di mica, partire da da mica compresa la mica lavorata (compresa agglomerata o la mica agglomerata ricostituita, su o ricostituita) un supporto di carta, di cartone o di altri materiali -------------------------------------------------------------------- Capitolo 69 Prodotti ceramici Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella dal prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 70 Vetro e lavori di Fabbricazione in cui vetro; fatta tutti i materiali eccezione per: utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella dal prodotto ex 7003, Vetro con uno Fabbricazione a ex 7004 ed strato non partire da materiali ex 7005 riflettente della voce 7001 7006 Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altri- menti lavorato, ma non incorniciato ne' combinato con altre materie - lastre di vetro Fabbricazione a (substrati), rico- partire da filati perte da uno strato o da cascami di di metallo dielet- tessuti o da stracci trico, semicon- della voce 7006 duttrici secondo gli standard del SEMII (SEMII - Semiconductor Equipment and Meterials Institute Incorporated). - altri Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 7007 Vetro di sicurezza, Fabbricazione a costituito da vetri partire da materiali temperati o fermato della voce 7001 da fogli aderenti fra loro 7008 Vetri isolanti a Fabbricazione a pareti multiple partire da materiali della voce 7001 7009 Specchi di vetro, Fabbricazione a anche incorniciati, partire da materiali compresi gli dalla voce 7001 specchi retrovisivi 7010 Damigiane, botti- Fabbricazione in cui glie, boccette, tutti i materiali barattoli, vasi, utilizzati sono imballaggi tubo- classificati in una lari, ampolle ed voce diversa da altri recipienti quella del prodotto per il trasporto o o l'imballaggio, di Sfaccettatura di vetro; barattoli oggetti di vetro il per conserve, di cui valore non eccede vetro; tappi, il 50% del prezzo coperchi ed altri franco fabbrica dispositivi di del prodotto chiusura, di vetro 7013 Oggetti di vetro Fabbricazione in cui per la tavola, la tutti i materiali cucina, la toletta, utilizzati sono l'ufficio, la deco- classificati in una razione degli voce diversa da appartamenti o quella del prodotto per usi simili, o diversi dagli Sfaccettatura di oggetti delle voci oggetti di vetro il 7010 o 7018 cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7019 Lavori di fibre di Fabbricazione a vetro, diversi partire da: dai filati - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, o - lana di vetro -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 71 Perle fini o Fabbricazione in cui coltivate, pietre tutti i materiali preziose (gemme), utilizzati sono pietre semipreziose classificati in una (fini) o simili, voce diversa da metalli preziosi, quella del prodotto metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia, monete; fatta eccezione per: ex 7101 Perle fini o colti- Fabbricazione in cui vate, assortite il valore di tutti i infilate tempo- materiali utilizzati raneamente per non eccede il 50% comodita' di tras- del prezzo franco porto fabbrica del prodotto ex 7102, Pietre preziose o Fabbricazione a ex 7103 semipreziose partire da pietre ed ex 7104 lavorate (naturali, preziose o semi- ex 7106, da sintetiche o preziose non lavorate 7108 a 7110 ricostruite) Metalli preziosi: - greggi Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettro- litica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni - semilavorati o Fabbricazione a in polvere partire da metalli preziosi greggi ex 7107, Metalli comuni Fabbricazione a ex 7109 ed ricoperti di partire da metalli ex 7111 metelli preziosi, comuni ricoperti semilavorati di metalli preziosi, greggi 7116 Lavori di perle Fabbricazione in cui fini o coltivate, il valore di tutti i di pietre preziose materiali utilizzati (gemme) o semi- non eccede il 50% preziose (naturali, del prezzo franco sintetiche o fabbrica del prodotto o ricostituite) 7117 Minuterie di o fantasia Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purche' il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 72 Ghisa, ferro e Fabbricazione in cui acciaio; fatta tutti i materiali eccezione per: utilizzati sono clas- sificati in una voce diversa da quella del prodotto 7207 Semiprodotti di Fabbricazione a ferro o di acciai partire da materiali non legati delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 da 7208 a 7216 Prodotti laminati Fabbricazione a piani, vergella o partire da lingotti o bordione, barre, altre forme primarie profilati di ferro della voce 7206 o di acciai non legati 7217 Fili di ferro o di Fabbricazione a acciai non legati partire da semi- prodotti della voce 7207 ex 7218, da Semiprodotti, Fabbricazione a prodotti laminati partire da lingotti 7219 a 7222 piatti, barre, o altre forme profilati di primarie della voce acciai inossidabili 7218 7223 Fili di acciai Fabbricazione a inossidabili partire da semi- prodotti della voce 7218 ex 7224, da Semiprodotti, Fabbricazione a 7225 a 7228 prodotti laminati partire da lingotti piatti, barre e o altre forme pri- profilati laminati marie, delle voci a caldo, arroto- 7206, 7218 o 7224 lati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati 7229 Fili di altri Fabbricazione a acciai legati partire da semi- prodotti della voce 7224 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 73 Lavori di ghisa, Fabbricazione in cui ferro o acciaio; tutti i materiali fatta eccezione utilizzati sono per: classificati in una voce diversa da quella del prodotto ex 7301 Palancole Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 7302 Elementi per la Fabbricazione a costruzione di partire da materiali strade ferrate, della voce 7206 di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie; controro- taie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri ele- menti per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiun- zione o il fissaggio delle rotaie 7304, 7305 Tubi e profilati Fabbricazione a 7306 ghisa) o di acciaio partire da materiali ex 7307 Accessori per tubi delle voci 7206, di acciai inossida- 7207, 7218 o 7224 bili (ISO Tornitura, trapa- n. X5CrNiMo natura, alesatura, 1712), composti di filettatura, sbava- piu' parti tura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non deve eccedere il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7308 Costruzioni e Fabbricazione nella parti di costru- quale tutti i mate- zioni (per esempio: riali utilizzati sono ponti ed elementi classificati in una di ponti, porte di voce diversa da cariche o chiuse, quella del prodotto. torri, piloni, Non si possono pilastri, colonne, tuttavia utilizzare ossature, impalca- i profilati ottenuti ture, tettoie, per saldatura della porte e finestre e voce 7301 loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiu- sura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni ex 7315 Catene antisdruc- Fabbricazione in cui ciolevoli il valore dei mate- riali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 74 Rame e lavori di Fabbricazione in cui: rame; fatta ecce- - tutti i materiali zione per: utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utiliz- zare non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7401 Metalline cupri- Fabbricazione in cui fere; rame da tutti i materiali cementazione utilizzati sono (precipitato di classificati in una rame) voce diversa da quella del prodotto 7402 Rame non raffinato; Fabbricazione in cui anodi di rame per tutti i materiali raffinazione elet- utilizzati sono trolitica classificati in una voce diversa da quella del prodotto 7403 Rame raffinato e leghe di rame, grezzo: - rame raffinato Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - leghe di rame e Fabbricazione a rame raffinato partire da rame contenente altri raffinato, greggio, elementi o da cascami e rottami di rame 7404 Cascami e avanzi Fabbricazione in cui di rame tuttti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto 7405 Leghe madri di rame Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 75 Nichel e lavori Fabbricazione in cui: di nichel, fatta - tutti i materiali eccezione per: utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non accede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto da 7501 a 7503 Metalline di Fabbricazione in cui nichel, "sinters" tutti i materiali di ossidi di nichel utilizzati sono ed altri prodotti classificati in una intermedi della voce diversa da metallurgia del quella del prodotto nichel, nichel greggio; cascami e rottami di nichel -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 76 Alluminio e lavori Fabbricazione in cui: di alluminio; fatta - tutti i materiali eccezione per: utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7601 Alluminio greggio Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a par- tire da alluminio non legato o da cascami a rottami di alluminio. 7602 Cascami o rottami Fabbricazione in cui di alluminio tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ex 7616 Lavori di alluminio Fabbricazione in cui: diversi dalle - tutti i materiali garze, tessuti, utilizzati sono tele metalliche, classificati in una griglia, reti e voce diversa da materiali simili quella del prodotto. di filo di allu- Si possono tuttavia minio (compresa le utilizzare garze, tele continue o tessuti, tele senza fine) e metalliche, griglie, dalle lamiere e reti e materiali lastre, incise simili di filo di e stirate, di alluminio (comprese alluminio le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 77 Riservato per un eventuale impiego futuro nel SA -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 78 Piombo e lavori di Fabbricazione in cui: piombo; fatta - tutti i materiali eccezione per: utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore dl tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7801 Piombo greggio: - Piombo raffinato Fabbricazione a partire da piombo d'opera - altri Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami e i rottami della voce 7802 7802 Cascami e avanzi Fabbricazione in cui di piombo tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diverta da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 79 Zinco e lavori Fabbricazione in cui: di zinco; fatta - tutti i materiali eccezione per: utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 7901 Zinco greggio Fabbricazione nella quale tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tut- tavia utilizzare i cascami e i rottami della voce 7902 7902 Cascami e avanzi Fabbricazione in cui di zinco tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 80 Stagno e lavori di Fabbricazione in cui: stagno; fatta - tutti i materiali eccezione per: utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8001 Stagno greggio Fabbricazione nella quale tutti i mate- riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami e i rotanti della voce 8002 8002 e 8007 Cascami e rottami Fabbricazione in cui di stagno; altri tutti i materiali lavori di stagno: utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: - Altri metalli Fabbricazione in cui comuni, lavorati; il valore di tutti i lavori di queste materiali utilizzati materie classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 82 Utensili e utensi- Fabbricazione in cui leria; oggetti di tutti i materiali coltelleria e utilizzati sono posateria da classificati in tavola, di metalli una voce diversa da comuni; parti di quella del prodotto questi oggetti di materiali comuni; fatta eccezione per: 8206 Utensili compresi Fabbricazione in cui in almeno due tutti i materiali delle voci da 8202 utilizzati sono a 8205, condi- classificati in zionati in assorti- una voce diversa menti per la dalle voci da 8202 vendita al minuto a 8205. Gli assorti- menti possono tuttavia comprendere utensili delle voci da 8202 a 8205 purche' il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento 8207 Utensili intercam- Fabbricazione in cui: biabili per utensi- - tutti i materiali leria a mano, anche utilizzati sono meccanica o per classificati in una macchine utensili voce diversa da (per esempio: per quella del prodotto; imbutire, stampare, - il valore di tutti punzonare, mas- i materiali utiliz- chiare, filettare, zati non eccede il forare, alesare, 40% del prezzo franco scanalare, fresare, fabbrica dal prodotto tornite, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio 8208 Coltelli e lame Fabbricazione in cui: traccianti per - tutti i materiali macchine o apparec- utilizzati sono chi meccanici classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8211 Coltelli (diversi Fabbricazione nella da quelli della quale tutti i voce 8208), a lama materiali utilizzati tracciante o sono classificati dentata, compresi i in una voce diversa roncoli chiudibili da quella del pro- dotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni 8214 Altri oggetti Fabbricazione nella di coltelleria quale tutti i (per esempio: materiali utilizzati tosatrici fenditoi, sono classificati coltellacci, scuri in una voce da macellaio o diversa da da cucina e quella del tagliacarte); prodotto. utensili Si possono ed assortimenti tuttavia di utensili per utilizzare manici manicure o di metalli comuni pedicure (comprese le lime da unghie)
-------------------------------------------------------------------- 8215 Cucchiai, Fabbricazione nella forchette, quale tutti i mestoli, materiali utilizzati schiumarole, sono classificati palette da torta, in una voce coltelli speciali diversa da quella del da pesce o da prodotto. Si burro, pinze da possono tuttavia zucchero e utilizzare manici oggetti di metalli comuni simili -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 83 Lavori diversi di Fabbricazione in metalli comuni; cui tutti i materiali fatta eccezione utilizzati sono per: classificati in una voce diverse da quella del prodotto ex 8302 Altre guarnizioni, Fabbricazione nella ferramenta e quale tutti i oggetti simili, materiali per edifici, e utilizzati sono congegni di classificati chiusura in una voce diversa automatica da quella del per porte prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purche' il loro valore non ecceda il 20% dal prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8306 Statuette e Fabbricazione nella oggetti di quale tutti i ornamento metalli utilizzati per interni, di sono classificati materiali in una voce diversa comuni da quella dal prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purche' il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 84 Reattori nucleari, Fabbricazione Fabbricazione caldaie, in cui: in cui il macchine, - tutti i valore di apparecchi e materiali tutti i congegni utilizzati sono materiali meccanici; parti classificati in utilizzati di queste una voce diversa non eccede macchine o da quella del il 30 % apparecchi; prodotto; del prezzo fatta franco eccezione per: - il valore di fabbrica tutti i materiali del prodotto utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8401 Elementi Fabbricazione Fabbricazione combustibili in cui tuoi i in cui nucleari materiali il valore utilizzati sono di tutti classificati in materiali una voce diversa utilizzati da quella del non eccede prodotto (norma il 30% del applicabile prezzo franco fino al fabbrica del 31 dicembre prodotto 2005. 8402 Caldaie a vapore Fabbricazione Fabbricazione (generatori di in cui; in cui vapore), diverse - tutti i il valore di dalle caldaie per materiali tutti i il riscaldamento utilizzati sono materiali centrale costruite classificati in utilizzati per produrre una voce diversa non eccede il contemporaneamente da quella del 25% del acqua calda prodotto; prezzo e vapore a bassa - il valore di franco pressione; tutti i materiali fabbrica del caldaie dette utilizzati non prodotto "ad acqua eccede il 40% del surriscaldata" prezzo franco fabbrica del prodotto 8403 ed Caldaia per il Fabbricazione Fabbricazione ex 8404 riscaldamento in cui in cui centrale diverse tutti i materiali il valore da quelle della utilizzati sono di tutti i voce 3402 e classificati in materiali apparecchi una voce diversa utilizzati ausiliari dalle voci 84030 non eccede il per tali caldaie 8404 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8406 Turbine a vapore Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8407 Motori a pistone Fabbricazione in alternativo o cui il valore di rotativo, con tutti i materiali accensione a utilizzati non scintilla eccede (motori a scoppio) il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8408 Motori a pistone, Fabbricazione in con accensione cui il valore di per compressione tutti i materiali (motori diesel o utilizzati non eccede semi-diesel) il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8409 Parti riconoscibili Fabbricazione in come destinate, cui il valore di esclusivamente o tutti i materiali principalmente, utilizzati non eccede ai motori delle il 40% del prezzo voci 8407 o 8408 franco fabbrica del prodotto 8411 Turboreattori, Fabbricazione Fabbricazione turbopropulsori e in cui: in cui il altre turbine a - tutti i valore di gas materiali tutti i utilizzati sono materiali classificati in utilizzati una voce diversa non eccede il da quella del 25% del prodotto; prezzo franco - il valore di fabbrica del tutti i materiali prodotto utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8412 Altri motori e Fabbricazione in macchine motrici cui li valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8413 Pompe volumetriche Fabbricazione in Fabbricazione rotative cui: in cui - tutti i il valore di materiali tutti i utilizzati sono materiali classificati in utilizzati una voce diversa non eccede da quella del il 25% prodotto; del prezzo - il valore di franco tutti i materiali fabbrica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8414 Ventilatori e Fabbricazione in Fabbricazione simili, per cui: in cui il usi industriali - tutti i valore di materiali tutti i utilizzati sono materiali classificati in utilizzati una voce diversa non eccede il da quella del 25% del prodotto; prezzo - il valore di franco tutti i materiali fabbrica utilizzati non del eccede il 40% del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto 8415 Macchine e Fabbricazione in apparecchi per il cui il valore di condizionamento tutti i materiali dell'aria, utilizzati non comprendenti un eccede il 40% del ventilatore a prezzo franco motore e dei fabbrica del dispositivi atti a prodotto modificare la temperature e l'umidita', compresi quelli nei quali il grado igrometrico non e' regolabile separatamente 8418 Frigoriferi, Fabbricazione in Fabbricazione congelatori- cui: in cui il conservatori e - tutti i valore di altri apparecchi materiali tutti i per la produzione utilizzati sono materiali del freddo, con classificati in utilizzati attrezzatura una voce diversa non eccede il elettrica o di da quella del 25% del altra specie; prodotto; prezzo pompe di calore - il valore di franco diverse tutti i materiali fabbrica dalle macchine utilizzati non del a dagli apparecchi eccede il 40% del prodotto per il prezzo franco condizionamento fabbrica del dell'aria della prodotto voce 8415 - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati ex 8419 Macchina per le Fabbricazione: Fabbricazione industrie del - in cui il in cui legno, della valore di il valore di pasta per carta tutti tutti i e del cartone i materiali materiali utilizzati utilizzati non eccede il non eccede il 40% del 30% del prezzo franco prezzo fabbrica dal franco prodotto; fabbrica del - entro il prodotto predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8420 Calandre a Fabbricazione: Fabbricazione laminatoi, - in cui il in cui diversi da valore di tutti il valore di quelli par i i materiali tutti i metalli o per il utilizzati non materiali vetro, e eccede il 40% utilizzati cilindri per del prezzo non eccede dette macchine franco il 30% del fabbrica del prezzo franco prodotto; fabbrica del - entro il prodotto predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore dal 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 8423 Apparecchi e Fabbricazione in Fabbricazione strumenti per cui: in cui il pesare, comprese - tutti i valore di le basculle e le materiali tutti i bilance per utilizzati sono materiali verificare, classificati in utilizzati ma escluse una voce diversa non eccede il le bilance da quella del 25% del sensibili ad un prodotto; prezzo peso di 5 - il valore di franco cg o meno; tutti i materiali fabbrica pesi per qualsiasi utilizzati non del bilancia eccede il 40% del prodotto prezzo franco fabbrica del prodotto da 8425 a 8428 Macchine ed Fabbricazione: Fabbricazione apparecchi di - in cui il in cui il sollevamento, valore di tutti valore di di movimentazione, i materiali tutti i di carico o di utilizzati non materiali scarico eccede il 40% utilizzati del prezzo non eccede franco il 30% del fabbrica del prezzo franco prodotto; fabbrica del - entro il prodotto suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8429 Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: Fabbricazione in rulli compressori cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - altri Fabbricazione: Fabbricazione - in cui il in cui valore di tutti il valore di i materiali tutti i utilizzati non materiali eccede il 40% utilizzati del prezzo non eccede franco il 30% del fabbrica del prezzo franco prodotto; fabbrica del - entro il prodotto suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8430 Altre macchine e Fabbricazione: Fabbricazione apparecchi per - in cui il in cui lo sterramento, valore di tutti il valore di il livellamento, i materiali tutti i lo spianamento, utilizzati materiali l'escavazione, non utilizzati per rendere eccede il 40% non eccede compatto il del prezzo il 30% terreno, franco dal prezzo l'estrazione o la fabbrica del franco perforazione prodotto; fabbrica del della terra, dei - entro il prodotto minerali o dei preddetto limite, materiali i materiali metalliferi; classificati nella battipali e voce 8431 sono uni- macchine per camente utilizzati l'estrazione dei fino ad un valore pali; spazzaneve del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8431 Parti Fabbricazione riconoscibili in cui il come destinate, valore di tutti esclusivamente i materiali o principalmente utilizzati non ai rulli eccede il 40% compressori del prezzo franco fabbrica del prodotto Macchine e Fabbricazione: Fabbricazione apparecchi per la - in cui il in cui il produzione della valore di tutti valore di pasta di materie i materiali tutti i fibrose cellulo- utilizzati materiali siche o per la non eccede il 40% utilizzati fabbricazione del prezzo franco non eccede della carta o fabbrica del il 30% del del cartone prodotto; prezzo franco - entro il fabbrica del predetto limite, prodotto i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore dal 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8441 Altre macchine e Fabbricazione: Fabbricazione apparecchi per - in cui il in cui la lavorazione valore di tutti il valore di della pasta per i materiali tutti i carta, della utilizzati non materiali carta o del eccede il 40% utilizzati cartone, del prezzo non eccede comprese le franco il 30% del tagliatrici di fabbrica del prezzo franco ogni tipo prodotto; fabbrica del - entro il prodotto predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8444 a 8447 Macchine di queste Fabbricazione voci per in cui il l'industria valore di tutti tessile i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8448 Macchine e Fabbricazione apparecchi in cui il ausiliari per valore di tutti le macchine delle i materiali voci 8444 e 8445 utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8452 Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costituiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per: cucire: - Macchine per Fabbricazione: cucire unicamente - in cui il valore con punto annodato, di tutti i materiali la cui testa pesa utilizzati non al massimo 16 kg, eccede il 40% del senza motore, o prezzo franco fab- 17 kg con il motore brica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati; - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono gia' prodotti originari - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8456 a 8466 Macchine utensili, Fabbricazione in cui apparecchi e loro il valore di tutti i parti di ricambio materiali utilizzati ed accessori delle non eccede il 40% voci da 8456 a 8466 del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8469 a 8472 Macchine per Fabbricazione in cui ufficio (ad esem- il valore di tutti i pio, macchine da materiali utilizzati scrivere, macchine non eccede il 40% calcolatrici, del prezzo franco macchine automa- fabbrica del prodotto tiche per l'elabo- razione di dati, duplicatori, cuci- trici meccaniche) 8480 Staffe per fonde- Fabbricazione in cui ria; piastre di il valore di tutti i fondo per forme; materiali utilizzati modelli per forme; non eccede il 50% forme per i metalli del prezzo franco (diverse dalle fabbrica del prodotto lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche 8482 Cuscinetti a sfere Fabbricazione in Fabbricazione o a rulli cui: in cui il - tutti i mate- valore di riali utilizzati tutti i sono classificati materiali in una voce utilizzati diversa da quella non eccede del prodotto; il 25% del - il valore di prezzo franco tutti i materiali fabbrica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8484 Guarnizioni metal- Fabbricazione in loplastiche; serie cui il valore di o assortimenti di tutti i materiali guarnizioni di utilizzati non composizione eccede il 40% del diversa, presentati prezzo franco in involucri, fabbrica del buste o imballaggi prodotto simili; giunti di tenuta stagna meccanici 8485 Parti di macchine Fabbricazione in cui o di apparecchi il valore di tutti i non nominate ne' materiali utilizzati comprese altrove non eccede il 40% in questo capitolo, del prezzo franco non aventi congiun- fabbrica del prodotto zioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 85 Macchine, appa- Fabbricazione in Fabbricazione recchi e materiale cui: in cui il elettrico e loro - tutti i mate- valore di parti; apparecchi riali utilizzati tutti i per la registra- sono classi- materiali zione e la ripro- ficati in una utilizzati duzione del suono, voce diversa da non eccede apparecchi per quella del pro- il 30% del la registrazione dotto; prezzo franco e la riproduzione - il valore di fabbrica del delle immagini e tutti i materiali prodotto del suono per la utilizzati non televisione, e eccede il 40% del parti ed accessori prezzo franco di questi appa- fabbrica del recchi; fatta prodotto eccezione per: 8501 Motori e generatori Fabbricazione: Fabbricazione elettrici (esclusi - in cui il valore in cui il i gruppi elet- di tutti i valore di trogeni) materiali tutti i utilizzati non materiali eccede il 40% del utilizzati prezzo franco non eccede fabbrica del il 30% del prodotto: prezzo franco - entro il sud- fabbrica del detto limite, il prodotto valore di tutti i materiali della voce 8503 utiliz- zati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8502 Gruppi elettrogeni Fabbricazione: Fabbricazione e convertitoti - in cui il valore in cui il rotanti elettrici di tutti i valore di materiali utiliz- tutti i zati non eccede materiali il 40% del prezzo utilizzati franco fabbrica non eccede del prodotto; il 30% del - entro il pre- prezzo franco detto limite, i fabbrica del materiali classi- prodotto ficati nelle voci 8501 o 8503 sono unicamente utiliz- zati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fab- brica del prodotto ex 8504 Unita' di alimen- Fabbricazione in tazioni elettrica cui il valore di per le macchine tutti i materiali automatiche per utilizzati non eccede l'elaborazione il 40% del prezzo dell'informazione franco fabbrica del prodotto ex 8518 Microfoni e loro Fabbricazione: Fabbricazione supporti; altopar- - in cui il valore in cui il lanti anche montati di tutti i mate- valore di nelle loro casse riali utilizzati tutti i acustiche; ampli- non eccede il 40% materiali ficatori elettrici del prezzo franco utilizzati ad audiofrequenza fabbrica del non eccede il apparecchi elet- prodotto; il 25% del trici di amplifi- - in cui il valore prezzo franco cazione del suono di tutti i mate- fabbrica del riali non origi- prodotto nari utilizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati 8519 Giradischi, elet- Fabbricazione: Fabbricazione trofoni, lettori - in cui il valore in cui il di cassette e di tutti i mate- valore di altri apparecchi riali utilizzati tutti i per la riproduzione non eccede il materiali del suono senza 40% del prezzo utilizzati dispositivo incor- franco fabbrica non eccede porato per la del prodotto; il 30% del registrazione - in cui il valore prezzo franco del suono di tutti i mate- fabbrica del riali non origi- prodotto nari utilizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati 8520 Magnetofoni ed Fabbricazione: Fabbricazione altri apparecchi - in cui il in cui il per le registra- valore di tutti valore di zione del suono, materiali utiliz- tutti i anche con dispo- zati non eccede materiali sitivo incorporato il 40% del prezzo utilizzati per la riproduzione franco fabbrica non eccede del suono del prodotto; il 30% del - in cui il prezzo franco valore di tutti fabbrica del i materiali non prodotto originari utiliz- zati non eccede il valore dei materiali origi- nari utilizzati 8521 Apparecchi per la Fabbricazione: Fabbricazione videoregistrazione - in cui il in cui il o la videoripro- valore di tutti valore di duzione, anche i materiali tutti i incorporanti un utilizzati non materiali ricevitore di eccede il 40% del utilizzati segnali videofonici prezzo franco non eccede fabbrica del il 30% del prodotto; prezzo franco - in cui il fabbrica del valore di tutti prodotto i materiali non originari utiliz- zati non eccede il valore dei materiali origi- nali utilizzati 8522 Parti e accessori Fabbricazione in riconoscibili come cui il valore di destinati, esclusi- tutti i materiali vamente o princi- utilizzati non palmente, agli eccede il 40% del apparecchi delle prezzo franco voci da 8519 a 8521 fabbrica del prodotto 8523 Supporti preparati Fabbricazione in per la registra- cui li valore di zione del suono tutti i materiali o per simili utilizzati non registrazioni, ma eccede il 40% del non registrati, prezzo franco diversi dai pro- fabbrica del |
| dotti del capitolo prodotto 37 8524 Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registra- zioni, registrati, comprese le matrici e le forme galva- niche per la fabbri- cazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37; - Matrici e forme Fabbricazione in galvaniche per cui il valore di la fabbricazione tutti i materiali di dischi utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto - altri Fabbricazione: Fabbricazione - in cui il in cui il valore di tutti valore di i materiali tutti i utilizzati materiali non eccede il utilizzati 40% del prezzo non eccede franco fabbrica il 30% del del prodotto; prezzo franco - entro il sud- fabbrica del detto limite, il prodotto valore di tutti i materiali della voce 8523 utiliz- zati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8525 Apparecchi trasmit- Fabbricazione: Fabbricazione tenti per la radio- - in cui il in cui il telefonia, la valore di tutti valore di radiotelegrafia, i materiali tutti i la radiodiffusione utilizzati materiali o la televisione, non eccede il utilizzati anche muniti di 40% del prezzo non eccede un apparecchio franco fabbrica il 25% del ricevente o di un del prodotto; prezzo franco apparecchio per - in cui il fabbrica del la registrazione valore di tutti prodotto o la riproduzione i materiali non del suono; tele- originari utiliz- camere; videoap- zati non eccede il parecchi per la valore dei mate- presa di immagini riali originali fisse e altre utilizzati videocamere 8526 Apparecchi di Fabbricazione: Fabbricazione radiorilevamento - in cui il in cui il e di radioscan- valore di tutti valore di daglio (radar), i materiali uti- tutti i apparecchi di lizzati non eccede materiali radionavigazione il 40% del prezzo utilizzati e apparecchi di franco fabbrica non eccede radiotelecomando del prodotto; il 25% del - in cui il prezzo franco valore di tutti fabbrica del i materiali non prodotto originari utiliz- zati non eccede il valore dei materiali origi- nari utilizzati 8527 Apparecchi rice- Fabbricazione: Fabbricazione venti per la radio- - in cui il in cui il telefonia, la valore di tutti valore di radiotelegrafia o i materiali tutti i la radiodiffusione, utilizzati non materiali anche combinati, eccede il 40% del utilizzati in uno stesso prezzo franco non eccede involucro, con fabbrica del il 25% del un apparecchio prodotto; prezzo franco per la registra- - in cui il fabbrica del zione o la ripro- valore di tutti prodotto duzione del suono i materiali non o con un apparec- originali utiliz- chio di orologeria zati non eccede il valore dei materiali origi- nari utilizzati 8528 Apparecchi rice- Fabbricazione: Fabbricazione venti per la tele- - in cui il in cui il visione, anche valore di tutti valore di incorporanti un i materiali tutti i apparecchio utilizzati non materiali ricevente per la eccede il 40% utilizzati radiodiffusione del prezzo franco non eccede o la registrazione fabbrica del il 25% del o la riproduzione prodotto; prezzo franco del suono o di - in cui il fabbrica del immagini; telev- valore di tutti prodotto isori a circuito i materiali non chiuso (videomo- originari utiliz- nitor e video- zati non eccede il proiettori) valore dei mate- riali originari utilizzati 8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: - Destinate esclu- Fabbricazione in sivamente o princi- cui il valore di palmente agli appa- tutti i materiali recchi di regis- utilizzati non trazione o di eccede il 40% del riproduzione video- prezzo franco fab- fonica brica del prodotto - altri Fabbricazione: Fabbricazione - in cui il in cui il valore di tutti valore di i materiali tutti i utilizzati non materiali eccede il 40% del utilizzati prezzo franco non eccede fabbrica del il 25% del prodotto prezzo franco - in cui il fabbrica del valore di tutti prodotto i materiali non originari utiliz- zati non eccede il valore dei materiali origi- nari utilizzati 8535 e 8536 Apparecchi per Fabbricazione: Fabbricazione l'interruzione, - in cui il in cui il il sezionamento, valore di tutti il valore di la protezione, la i materiali tutti i diramazione, utilizzati non materiali l'allacciamento eccede il 40% utilizzati o il collegamento del prezzo franco non eccede dei circuiti fabbrica del il 30% del elettrici prodotto; prezzo franco - entro il sud- fabbrica del detto limite, il prodotto valore di tutti i materiali della voce 8538 utiliz- zati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8537 Quadri, pannelli, Fabbricazione: Fabbricazione mensole, banchi, - in cui il in cui il armadi ed altri valore di tutti valore di supporti provvisti i materiali tutti i di vari apparecchi utilizzati non materiali delle voci 8535 eccede il 40% utilizzati o 8536 per il del prezzo franco non eccede comando o la fabbrica del il 30 % del distribuzione prodotto; prezzo franco elettrica, anche - entro il sud- fabbrica del incorporanti stru- detto limite, prodotto menti o apparecchi il valore di del capitolo 90, tutti i materiali e apparecchi della voce 8538 di comando nume- utilizzati non rico, diversi dagli eccede il 10% del apparecchi di prezzo franco fab- commutazione della brica del prodotto voce 8517 ex 8541 Diodi, transistor Fabbricazione Fabbricazione e simili disposi- in cui: in cui il tivi e semicon - tutti i mate- valore di duttori, esclusi riali utilizzati tutti i i dischi (wafers) sono classificati materiali non ancora tagliati in una voce utilizzati in microplacchete diversa da quella non eccede del prodotto; il 25% del - il valore di prezzo franco tutti i materiali fabbrica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto 8542 Circuiti integrati Fabbricazione: Fabbricazione e microassiemaggi - in cui il in cui il elettronici valore di tutti valore di i materiali uti- tutti i lizzati non materiali eccede il 40% del utilizzati prezzo franco non eccede fabbrica del il 25% del prodotto; prezzo franco - entro il pre- fabbrica del detto limite, i prodotto materiali classi- ficati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utiliz- zati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fab- brica del prodotto 8544 Fili, cavi (com- Fabbricazione in presi i cavi coas- cui il valore di siali), e altri tutti i materiali conduttori isolati utilizzati non per l'elettricita' eccede il 40% del (anche laccati od prezzo franco fab- ossidati anodica- brica del prodotto mente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite indivi- dualmente, anche dotati di condut- tori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione 8545 Elettrodi di car- Fabbricazione in bone, spazzole di cui il valore di carbone, carboni tutti i materiali per lampade o per utilizzati non pile e altri eccede il 40% del oggetti di grafite prezzo franco fab- di altro carbonio, brica del prodotto con o senza metallo, per usi elettrici 8546 Isolatori per Fabbricazione in l'elettricita', cui il valore di di qualsiasi tutti i materiali materia utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8547 Pezzi isolanti Fabbricazione in interamente di cui il valore di materie isolanti tutti i materiali o con semplici utilizzati non parti metalliche eccede il 40% del di congiunzione prezzo franco fab- (per esempio: boc- brica del prodotto cole a vite) anne- gate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli iso- latori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati interamente 8548 Cascami ed avanzi Fabbricazione in di pile, di bat- cui il valore di terie di pile e di tutti i materiali accumulatori elet- utilizzati non trici; pile e eccede il 40% del batterie di pile prezzo franco fab- elettriche fuori brica del prodotto uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elet- triche di macchine o di apparecchi, non nominate ne' comprese altrove in questo capitolo -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 86 Veicoli e materiale Fabbricazione in per strade ferrate cui il valore di o simili e loro tutti i materiali apparecchi mecca- utilizzati non nici (compresi eccede il 40% del quelli elettromec- prezzo franco fab- canici) di segna- brica del prodotto lazione per vie di comunicazione; fatte eccezione per: 8608 Materiale fisso Fabbricazione in Fabbricazione per strade ferrate cui: in cui il o simili; appa- - tutti i mate- valore di recchi meccanici riali sono clas- tutti i (compresi quelli sificati in una materiali elettromeccanici) voce diversa da utilizzati di segnalazione, quella del non eccede di sicurezza, di prodotto; il 30% del controllo o di - il valore di prezzo franco comando per strade tutti i materiali fabbrica del ferrate o simili, utilizzati non prodotto reti stradali o eccede il 40% del fluviali, aree di prezzo franco parcheggio, instal- fabbrica del lazioni portuali prodotto o aerodromi, loro parti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 87 Vetture automobili, Fabbricazione in trattori, velo- cui il valore di cipedi, motocicli tutti i materiali ed altri veicoli utilizzati non terresti, loro eccede il 40% del parti ed accessori, prezzo franco fab- fatta eccezione brica del prodotto per: 8709 Autocarrelli non Fabbricazione in Fabbricazione muniti di un cui: in cui il dispositivo di - tutti i mate- valore di sollevamento, dei riali utilizzati tutti i tipi utilizzati sono classificati materiali negli stabilimenti, in una voce utilizzati nei depositi, nei diversa da quella non eccede porti o negli del prodotto; il 30% del aeroporti, per il - il valore di prezzo franco trasporto di merci tutti i materiali fabbrica del su brevi distanze; utilizzati non prodotto carrelli-trattori eccede il 40% del dei tipi utilizzati prezzo franco nelle stazioni; fabbrica del loro parti prodotto 8710 Carri da combat- Fabbricazione in Fabbricazione timento e auto- cui: in cui il blinde, anche - tutti i mate- valore di armati; loro parti riali utilizzati tutti i sono classificati materiali in una voce utilizzati diversa da quella non eccede del prodotto; il 30% del - il valore di prezzo franco tutti i materiali fabbrica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carroz- zini laterali; carrozzini laterali ("side car"): - Con motore a pistone alternativo di cilindrata; - non superiore a Fabbricazione: Fabbricazione 50 cm 3 - in cui il in cui il valore di tutti valore di i materiali tutti i utilizzati non materiali eccede il 40% del utilizzati prezzo franco non eccede fabbrica del il 20% del prodotto; prezzo franco - in cui il valore fabbrica del di tutti i mate- prodotto riali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali origi- nari utilizzati - superiore a Fabbricazione: Fabbricazione 50 cm 3 - in cui il in cui il valore di tutti valore di i materiali tutti i utilizzati non materiali eccede il 40% del utilizzati prezzo franco non eccede fabbrica del il 25% del prodotto; prezzo franco - in cui il valore fabbrica del di tutti i mate- prodotto riali non origi- nari utilizzati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati - altri Fabbricazione: Fabbricazione - in cui il in cui il valore di tutti valore di i materiali tutti i utilizzati non materiali eccede il 40% utilizzati prezzo franco non eccede fabbrica del il 30% del prodotto; prezzo franco - in cui il fabbrica del valore di tutti prodotto i materiali non originari utiliz- zati non eccede il valore dei materiali origi- nari utilizzati ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a Fabbricazione cuscinetti a sfere partire da mate- in cui il riali non clas- valore di sificati nella tutti i voce 8714 materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8715 Carrozzine, passe- Fabbricazione in Fabbricazione ggini e veicoli cui: in cui il simili per il tras- - tutti i mate- valore di porto dei bambini, riali utilizzati tutti i e loro parti sono classificati materiali in una voce utilizzati diversa da quella non eccede del prodotto; il 30% del - il valore di prezzo franco tutti i materiali fabbrica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8716 Rimorchi e semiri- Fabbricazione in Fabbricazione morchi per qual- cui: in cui il siasi veicolo; - tutti i mate- valore di altri veicoli non riali utilizzati tutti i automobili, loro sono classificati materiali parti in una voce utilizzati diversa da quella non eccede del prodotto; il 30% del - il valore di prezzo franco tutti i mate- fabbrica del riali utilizzati prodotto non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 88 Navigazione aerea Fabbricazione in Fabbricazione o spaziale; fatta cui tutti i mate- in cui il eccezione per: riali utilizzati valore di sono classificati tutti i in una voce materiali diversa da quella utilizzati del prodotto non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8804 Paracaduti e motore Fabbricazione a Fabbricazione ("roto chute") partire da mate- in cui il riali di qualsiasi valore di voce, compresi gli tutti i altri materiali materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 8805 Apparecchi e dispo- Fabbricazione in Fabbricazione sitivi per il cui tutti i mate- in cui il lancio di veicoli riali utilizzati valore di aerei; apparecchi sono classificati tutti i e dispositivi in una voce materiali per l'appontaggio diversa da quella utilizzati di veicoli aerei del prodotto non eccede e apparecchi e il 30% del dispositivi simili; prezzo franco apparecchi al suolo fabbrica del di allenamento al prodotto volo; loro parti -------------------------------------------------------------------- Capitolo 89 Navigazione marit- Fabbricazione Fabbricazione tima o fluviale nella quale tutti in cui il i materiali uti- valore di lizzati sono clas- tutti i sificati in una materiali voce diversa da utilizzati quella del pro- non eccede dotto. Non si pos- il 40% del sono tuttavia prezzo franco utilizzare gli fabbrica del scafi della voce prodotto 8906 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 90 Strumenti ed appa- Fabbricazione in Fabbricazione recchi di ottica, cui: in cui il per fotografia e - tutti i mate- valore di per cinematografia, riali utilizzati tutti i di misura, di sono classificati materiali controllo o di in una voce utilizzati precisione; diversa da quella non eccede strumenti ed del prodotto; il 30% del apparecchi medico- - il valore di prezzo franco chirurgici; parti tutti i materiali fabbrica del ed accessori di utilizzati non prodotto questi strumenti eccede il 40% del o apparecchi; prezzo franco fab- fatta eccezione brica del prodotto per: 9001 Fibre ottiche e Fabbricazione in fasci di fibre cui il valore di ottiche; cavi di tutti i materiali fibre ottiche utilizzati non diversi da quelli eccede il 40% del della voce 8544; prezzo franco fab- materie polariz- brica del prodotto zanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a con- tatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato ottica- mente 9002 Lenti, prismi, Fabbricazione in specchi e altri cui il valore di elementi di ottica tutti i materiali di qualsiasi utilizzati non materia, montati, eccede il 40% del per strumenti o prezzo franco fab- apparecchi, diversi brica del prodotto da quelli di vetro non lavorato otti- camente 9004 Occhiali (corret- Fabbricazione in tivi, protettivi o cui il valore di altri) e oggetti tutti i materiali simili utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto ex 9005 Binocoli, cannoc- Fabbricazione in Fabbricazione chiali, cannoc- cui: in cui il chiali astronomici, - tutti i mate- valore di telescopi ottici riali utilizzati tutti i e loro sostegni, sono classificati materiali esclusi i telescopi in una voce utilizzati astronomici a diversa da quella non eccede rifrazione e i del prodotto; il 30% del loro sostegni - il valore di prezzo franco tutti i materiali fabbrica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex 9006 Apparecchi foto- Fabbricazione in Fabbricazione grafici; apparecchi cui: in cui il e dispositivi, - tutti i mate- valore di comprese le lampade riali utilizzati tutti i e tubi, per la sono classificati materiali produzione di in una voce utilizzati lampi di luce diversa da quella non eccede in fotografia, del prodotto; il 30% del diversi dalle - il valore di prezzo franco lampade per lampi tutti i materiali fabbrica del di luce, elettriche utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 9007 Cineprese e proiet- Fabbricazione in Fabbricazione tori cinematogra- cui: in cui il fici anche muniti - tutti i mate- valore di di dispositivi, riali utilizzati tutti i per la registra- sono classificati materiali zione o la ripro- in una voce utilizzati duzione del suono diversa da quella non eccede del prodotto; il 30% del - il valore di prezzo franco tutti i materiali fabbrica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 9011 Microscopi ottici, Fabbricazione in Fabbricazione compresi quelli cui: in cui il per la fotomicro- - tutti i mate- valore di grafia, la cinefo- riali utilizzati tutti i tomicrografia o la sono classificati materiali microproiezione in una voce utilizzati diversa da quella non eccede del prodotto; il 30% del - il valore di prezzo franco tutti i materiali fabbrica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non o originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati ex 9014 Altri strumenti Fabbricazione in ed apparecchi di cui il valore di navigazione tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto 9015 Strumenti ed Fabbricazione in apparecchi di cui il valore di geodesia, topo- tutti i materiali grafia, agri- utilizzati non mensura, livel- eccede il 40% del lazione fotogram- prezzo franco fab- metria, idrografia, brica del prodotto oceanografia, idrologia, meteo- rologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri 9016 Bilance sensibili Fabbricazione in ad un peso di cui il valore di 5 cg o meno, con tutti i materiali o senza pesi utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9017 Strumenti da Fabbricazione in disegno, per cui il valore di tracciare o per tutti i materiali calcolo (per utilizzati non eccede esempio: macchine il 40% del prezzo per disegnare, franco fabbrica pantografi, del prodotto rapportatori, scatola di compatti, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati od compresi altrove in questo capitolo 9018 Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: - poltrone per Fabbricazione Fabbricazione gabinetti da a partire da in cui dentista, munite materiali il valore di strumenti o di qualsiasi di tutti i di sputacchiere voce, compresi materiali gli "albi utilizzati materiali" non eccede della voce 9018 il 40% del del presso franco fabbrica del prodotto - altri Fabbricazione in Fabbricazione cui: in cui - tutti i il valore di materiali tutti i utilizzati sono materiali classificati in utilizzati una voce diversa non eccede da quella del il 25% del prodotto; prezzo franco - il valore di fabbrica del tutti i materiali prodotto utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9019 Apparecchi di Fabbricazione in Fabbricazione meccanoterapia; cui: in cui il apparecchi per - tutti i valore di massaggio; materiali tutti i apparecchi di utilizzati sono materiali psicotecnica classificati in utilizzati apparecchi di una voce diversa non eccede ozonoterapia, da quella del il 25% del ossigenoterapia, prodotto; prezzo franco di aerosolterapia, - il valore di fabbrica del apparecchi tutti i materiali prodotto respiratori di utilizzati non rianimazione eccede il 40% del ed altri prezzo franco apparecchi di fabbrica del terapia prodotto respiratoria -------------------------------------------------------------------- 9020 Altri apparecchi Fabbricazione in Fabbricazione respiratori e cui: in cui il maschere antigas, - tutti i valore di escluse le materiali tutti i maschere di utilizzati sono materiali protezione prive classificati in utilizzati del una voce diversa non eccede meccanismo e da quella del il 25% del dell'elemento prodotto; prezzo franco filtrante - il valore di fabbrica del amovibile tutti i materiali prodotto 9024 Macchine e utilizzati non apparecchi per eccede il 40% del prove di prezzo franco durezza, di fabbrica del trazione di prodotto compressione, di Fabbricazione in elasticita' o di cui il valore di altre proprieta' tutti i materiali meccaniche dei utilizzati non materiali (per eccede il 40% del esempio: metalli, prezzo franco legno, tessili, fabbrica del carta, materie prodotto plastiche) 9025 Densimetri, Fabbricazione in aerometri, cui il valore di pesaliquidi tutti i materiali e strumenti utilizzati non simili a eccede il 40% del galleggiamento prezzo franco termometri fabbrica del pirometri, prodotto barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro 9026 Strumenti e Fabbricazione in apparecchi di cui il valore di misure o di tutti i materiali controllo della utilizzati non portata, del eccede il 40% del livello, della prezzo franco pressione o di fabbrica del altre prodotto caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 e 9032 9027 Strumenti ed Fabbricazione in apparecchi per cui il valore di analisi fisiche tutti i materiali o chimiche (per utilizzati non esempio eccede il 40% del polarimetri prezzo franco rifrattometri, fabbrica del spettrometri, prodotto analizzatori di gas o di fumi) strumenti ed apparecchi per prove di viscosita', di porosita', di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche acustiche e fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi -------------------------------------------------------------------- 9028 Contatori di gas, di liquidi o di elettricita', com- presi i contatori per la loro tara- tura: - Parti e accessori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fab- brica del prodotto - altri Fabbricazione: Fabbricazione - in cui il valore in cui il va- di tutti i mate- lore di tutti riali utilizzati i materiali non eccede il utilizzati 40% del prezzo non eccede il franco fabbrica 30% del prez- del prodotto; zo franco - in cui il va- fabbrica del lore di tutti i prodotto materiali non originari utiliz- zati non eccede il valore dei mate- riali originari utilizzati 9029 Altri contatori Fabbricazione in [per esempio: con- cui il valore di tagiri, contatori tutti i materia- di produzione, li utilizzati non tassametri, tota- eccede il 40% del lizzatore del cam- prezzo franco mino percorso con- fabbrica del tachilometri), pe- prodotto dometri]; indica- tori di velocita' e tachimetri, diver- si da quelli della voce 9015; strobo- scopi 9030 Oscilloscopi, ana- Fabbricazione in lizzatori di spet- cui il valore di tro ed altri stru- tutti i materia- menti ed apparecchi li utilizzati non per la misura o il eccede il 40% del controllo di gran- prezzo franco dezze elettriche, fabbrica del esclusi i contatori prodotto della voce 9028; strumenti ed appa- recchi per la mi- sura o la rileva- zione delle radia- zioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radia- zioni ionizzanti 9031 Strumenti, apparec- Fabbricazione in chi e macchine di cui il valore di misura o di con- tutti i materia- trollo, non nomi- li utilizzati non nati ne' compresi eccede il 40% del altrove in questo prezzo franco capitolo; proie- fabbrica del ttori di profili prodotto 9032 Strumenti e appa- Fabbricazione in recchi di regola- cui il valore di zione o di con- tutti i materia- trollo automatici li utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9033 Parti ed accesso- Fabbricazione in ri non nominati cui il valore di ne' compresi al- tutti i materiali trove in questo utilizzati non capitolo, di mac- eccede il 40% del chine, apparec- prezzo franco chi, strumenti od fabbrica del pro- oggetti del capi- dotto tolo 90 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 91 Orologeria; fatta Fabbricazione in eccezione per: cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9105 Sveglie, pendole, Fabbricazione: Fabbricazione orologi e simili - in cui il valo- in cui il va- apparecchi di re di tutti i ma- lore di tutti orologeria, con teriali utilizza- i materiali movimento diverso ti non eccede il utilizzati da quello degli 40% del prezzo non eccede il orologi tascabili franco fabbrica 30% del prez- del prodotto; zo franco - in cui il valo- fabbrica del re di tutti i ma- prodotto teriali non ori- ginari utilizzati non eccede il va- lore dei materia- li originari uti- lizzati 9109 Movimenti di oro- Fabbricazione: Fabbricazione logeria, completi - in cui il valo- in cui il va- e montati re di tutti i ma- lore di tutti teriali utilizza- i materiali ti non eccede il utilizzati 40% del prezzo non eccede il franco fabbrica 30% del prez- del prodotto; zo franco - in cui il valo- fabbrica del re di tutti i ma- prodotto teriali non ori- ginari utilizzati non eccede il va- lore dei materia- li originari uti- lizzati 9110 Movimenti di oro- Fabbricazione: Fabbricazione logeria completi, - in cui il valo- in cui il va- non montati o re di tutti i ma- lore di tutti parzialmente mon- teriali utilizza- i materiali tati ("chablons"): ti non eccede il utilizzati movimenti di oro- 40% del prezzo non eccede il logeria incomple- franco fabbrica 30% del prez- ti, montati; del prodotto; zo franco sbozzi di movi- - entro il sud- fabbrica del menti di orologe- detto limite, il prodotto ria valore di tutti i materiali della voce 9114 utiliz- zati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9111 Casse per orologi Fabbricazione in Fabbricazione e loro parti cui: in cui il - tutti i mate- valore di riali utilizzati tutti i mate- sono classificati riali utiliz- in una voce di- zati non ec- versa da quella cede il 30% del prodotto; del prezzo - il valore di franco fab- tutti i materiali brica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto 9112 Casse, gabbie e Fabbricazione in simili, per ap- cui: parecchi di oro- - tutti i mate- Fabbricazione logeria e loro riali utiliz- in cui il va- parti zati sono clas- lore di tutti silicati in una i materiali voce diversa da utilizzati quella del pro- non eccede il dotto; 30% del prez- - il valore di zo franco tutti i materiali fabbrica del utilizzati non prodotto eccede il 40% del prodotto 9113 Cinturini e brac- cialetti per oro- logi e loro parti: - Di metalli co- Fabbricazione in muni, anche dora- cui il valore di ti o argentati, o tutti i materiali di metalli plac- utilizzati non cati o ricoperti eccede il 40% del di metalli pre- prezzo franco ziosi fabbrica del pro- dotto - altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 92 Strumenti musica- Fabbricazione in Li; parti e ac- cui il valore di cessori di questi tutti i materiali strumenti utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 93 Armi e munizioni; Fabbricazione in loro parti e ac- cui il valore di cessori tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 94 Mobili; mobili Fabbricazione in Fabbricazione medico-chirur- cui tutti i mate- in cui il va- gici; oggetti riali non utiliz- lore di tutti letterecci e zati sono classi- i materiali simili; apparec- ficati in una vo- utilizzati chi per l'illumi- ce diversa da non eccede il nazione non nomi- quella del pro- 40% del prez- nati ne' compresi dotto zo franco altrove; insegne fabbrica del pubblicitarie, prodotto insegne luminose, targhette indica- trici luminose ed oggetti simili; costruzioni pre- fabbricate fatta eccezione per: ex 9401 ed ex Mobili di metallo Fabbricazione in Fabbricazione 9403 comune in cui so- cui tutti i mate- in cui il va- no incorporati riali utilizzati lore di tutti tessuti non sono classificati i materiali imbottiti di co- in una voce doga- utilizzati tone di peso non nale diversa da non eccede il superiore ai quella del pro- 40% del prez- 300 g/m2 dotto zo franco o fabbrica del Fabbricazione a prodotto Partire da tes- suti di cotone, confezionati e pronti all'uso, delle voci 9401 o 9403, purche': - il suo valore non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto; - tutti gli altri materiali utiliz- zati siano gia' originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403 9405 Apparecchi per Fabbricazione in l'illuminazione cui il valore di (compresi i pro- tutti i materiali iettori) e le lo- utilizzati non ro parti, non eccede il 50% del nominati ne' com- prezzo franco presi altrove; fabbrica del pro- insegne luminose, dotto targhette indica- tici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illumi- nazione fissata in modo definiti- vo, e loro parti non nominati ne' compresi altrove 9406 Costruzioni pre- Fabbricazione in fabbricate cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 95 Giocattoli, gio- Fabbricazione in chi, oggetti per cui tutti i mate- divertimenti o riali sono clas- sport; loro parti silicati in una ed accessori; voce diversa da fatta eccezione quella del pro- per: dotto 9503 Altri giocattoli; Fabbricazione in modelli simili cui: per il diverti- - tutti i mate- mento, anche ani- riali utilizzati mati; puzzle di sono classificati ogni specie in una voce di- versa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto ex 9506 Mazze da golf e Fabbricazione loro parti nella quale tutti i materiali uti- lizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si pos- sono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbrica- zione di mazze da golf -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 96 Lavori diversi; Fabbricazione in fatta eccezione cui tutti i mate- per: riali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto ex 9601 ed ex Lavori in materie Fabbricazione a 9602 animali, vegetali partire da mate- o minerali da rie da intaglio intaglio lavorate, della medesima voce -------------------------------------------------------------------- ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in (escluse le gra- cui il valore di nate ed articoli tutti i materiali analoghi, le utilizzati non spazzole di pelo eccede il 50% del di martora o di prezzo franco scoiattolo), sco- fabbrica del pro- pe meccaniche per dotto l'impiego a mano; diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per di- pingere, scope di stracci, di spu- gna 9605 Assortimenti da Ogni articolo viaggio per la dell'assortimento toletta persona- deve soddisfare le, per il cucito le condizioni che o la pulizia del- gli sarebbero ap- le calzature o plicabili qualora degli abiti non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento puo' tuttavia incorpo- rare articoli non originari, purche' il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'as- sortimento 9606 Bottoni e bottoni Fabbricazioni in a pressione; di- cui: schetti per bot- - tutti i mate- toni ed altre riali utilizzati parti di bottoni sono classificati o di bottoni a in una voce di- pressione; sboz- versa da quella zi di bottoni del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 9608 Penne a sfera, Fabbricazione penne e pennarel- nella quale tutti li (marker) con i materiali uti- punta di feltro; lizzati sono penne stilografi- classificati in che, stilografi e una voce diversa altre penne; sti- da quella del li per duplicato- prodotto. ri; portamine; Tuttavia, possono portapenne, por- essere utilizzati tamatite ed og- pennini o punte getti simili; di pennini clas- parti (compresi sificati alla i cappucci e i stessa voce fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609. 9612 Nastri inchio- Fabbricazioni in tratori per mac- cui: chine da scrivere - tutti i mate- e nastri inchio- riali utilizzati stratori simili, sono classificati inchiostrati o in una voce di- altrimenti prepa- versa da quella rati per lasciare del prodotto; impronte, anche - il valore di montanti su bobi- tutti i materiali ne o in cartucce; utilizzati non cuscinetti per eccede il 50% del timbri, anche prezzo franco impregnati, con o fabbrica del senza scatola prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 9613 Accendini Fabbricazione in piezoelettrici cui il valore dei materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto ex 9614 Pipe, comprese le Fabbricazione a teste di pipe partire da sbozzi -------------------------------------------------------------------- Capitolo 97 Oggetti d'arte, Fabbricazione in da collezione o cui tutti i mate- di antichita' riali utilizzati sono classificati in una voce di- versa da quella del prodotto --------------------------------------------------------------------
ALLEGATO III
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1
1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; e' ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorita' competenti delle Parti possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev'essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
-------------------------------------------------------------------- 1. Esportatore (nome, indirizzo EUR.1 N. A 000.000 completo, paese) --------------------------------- Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo --------------------------------- 2. Certificato utilizzato negli ----------------------------------- scambi preferenziali tra...... 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) --------------------------------- 4. Paese, gruppo 5. Paese, grup- di paesi o po di paesi territorio di o territorio di cui i di destina- prodotti sono zione considerati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informazioni riguardanti il 7. Osservazioni trasporto (indicazione facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; marche e numeri; 9. Massa lorda 10. Fatture numero e tipo di colli (1); (kg) o altra (indicazio- designazione delle merci misura ne facol- (l, mq, ecc.) tativa) -------------------------------------------------------------------- 11. VISTO DELLA DOGANA 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTA- Dichiarazione certificata conforme TORE Documento d'esportazione(2): Io sottoscritto dichiaro Modello ................... n. che le merci di cui sopra Ufficio doganale o ufficio pubblico soddisfano le condizioni competente: richieste per il rilascio Paese o territorio in cui il del presente certificato. certificato e' rilasciato Fatto a .............. Fatto a ........, addi'........ addi' ................ .......................... ........................... (Firma) (Firma) -------------------------------------------------------------------- (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o, se del caso, indicare "alla rinfusa".
(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o terri- torio d'esportazione lo richiedono. -------------------------------------------------------------------- 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da 14. RISULTATO DEL CONTROLLO inviare a:
----------------------------------- Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)
[] e' stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale o dall'autorita' pubblica competente indicata e che i dati ivi contenuti sono esatti. -------------------------------- E' richiesto il controllo della [] non risponde alle condizioni di autenticita' e della regolarita' autenticita' e di regolarita' del presente certificato richieste (si vedano le allegate osservazioni). ......................... ........................... (Fatto a ............... (Fatto a ................ addi' .................) addi' ..................)
Timbro Timbro ...................... ...................... (Firma) (Firma)
--------------- (*) Contrassegnare con una X la casella opportuna --------------------------------------------------------------------
NOTE
1. Il certificato non deve presentare ne' raschiature ne' correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica cosi apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita' doganali o delle autorita' pubbliche competenti del paese o territorio in cui il certificato e' rilasciato. 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione. DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1
-------------------------------------------------------------------- 1. Esportatore (nome, indirizzo EUR.1 N. A 000.000 completo, paese) --------------------------------- Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo --------------------------------- 2. Certificato utilizzato negli ----------------------------------- scambi preferenziali tra...... 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) --------------------------------- 4. Paese, gruppo 5. Paese, grup- di paesi o po di paesi territorio di o territorio di cui i di destina- prodotti sono zione considerati originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informazioni riguardanti il 7. Osservazioni trasporto (indicazione facoltativa)
-------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero 9. Massa lor- 10. Fattu- e tipo di colli 1; designazione delle da (kg) o re merci altra (indi- misura (l, cazio- m2, ecc.) ne fa- colta- tiva) 1 Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o, se del caso, indicare "alla rinfusa".
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,
DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;
PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddi- sfare a queste condizioni: .................................................................... .................................................................... ....................................................................
PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1): .................................................................... .................................................................... .................................................................... M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorita' ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, nonche' ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorita', della mia contabilita' e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
....................................................................
(Fatto a ................,addi')
.................................................................... (firma)
(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.
ALLEGATO IV
Dichiarazione su fattura
La dichiarazione su fattura, il cui testo e' riportato in appresso, dev'essere compilata conformemente alle note a pie' di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).
.................................................................(3) (Luogo e data)
.................................................................(4) (Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
(1) Quando la dichiarazione su fattura e' redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non e' redatta da un esportatore autorizzato, si omet- tono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio. (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore e' tenuto a indicarlo chia- ramente mediante la sigla "CM". (3) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso. (4) Nei casi in cui l'esportatore non e' tenuto a firmare, la di- spensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dal- l'obbligo di indicare il nome del firmatario.
PROTOCOLLO N. 5
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE NEL SETTORE DOGANALE
ARTICOLO 1 Definizioni
Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: (a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori della Comunita' europea e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; (b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; (c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; (d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; (e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
ARTICOLO 2 Campo di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita'. 3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.
ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica: (a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; (b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale: (a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; (b) i luoghi dove partite di merci sono stare immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; (c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; (d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.
ARTICOLO 4 Assistenza spontanea
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti: - attivita' che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale; - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.
ARTICOLO 5 Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per: - consegnare tutti i documenti o - notificare tutte le decisioni provenienti dall'autorita' richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: (a) l'"autorita' richiedente"; (b) la misura richiesta; (c) l'oggetto e il motivo della domanda; (d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione; (e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; (f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini gia' svolte.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui e' corredata la domanda di cui al paragrafo I. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
ARTICOLO 7 Adempimento delle domande
1. Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita' interpellata qualora questa non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o di qualsiasi altra autorita' interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attivita' che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tale informazione puo' essere computerizzata. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
ARTICOLO 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo: (a) possa pregiudicare la sovranita' della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno Stato membro a cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o (b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o (c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' richiedere. 3. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.
ARTICOLO 10 Scambi di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'. 3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso al documenti ne e' informata. 4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.
ARTICOLO 11 Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa e a quale titolo sara' ascoltato.
ARTICOLO 12 Spese di assistenza
Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
ARTICOLO 13 Esecuzione
1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 14 Altri accordi
1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo: - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo, che possa essere interessare la Comunita'.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 114 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. |
| ATTO FINALE
I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,
in appresso denominati "Stati membri", e
della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate "la Comunita'",
da una parte, e
i plenipotenziari dell'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,
dall'altra,
riuniti a Lussemburgo il 9 aprile 2001 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo", hanno adottato i testi seguenti:
l'accordo, i suoi allegati I - VII, ossia:
Allegato I - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Mace- donia di prodotti industriali meno sensibili origi- nari della Comunita'
Allegato II - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Mace- donia di prodotti industriali sensibili originari della Comunita'
Allegato III - Definizione CE di "baby beef"
Allegato IVa - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Mace- donia di prodotti agricoli originari della Comunita' (dazio zero)
Allegato IVb - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Mace- donia di prodotti agricoli originari della Comunita' (dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari)
Allegato IVc - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Mace- donia di prodotti agricoli originati della Comunita' (concessioni nell'ambito di contingenti tariffari)
Allegato Va - Importazioni nella Comunita' di prodotti della pesca originari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Allegato Vb - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedo- nia di prodotti della pesca originari della Comunita'
Allegato VI - Stabilimento: "Servizi finanziari"
Allegato VII - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
e i seguenti protocolli:
Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento
Protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici
Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Comunita'
Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di "prodotti origi- nari" e sui metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni di seguito elencate e allegate al presente atto finale: Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 34 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 40 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 44 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 71 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 118 dell'accordo.
I plenipotenziari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno preso atto delle dichiarazioni di seguito elencate e allegate al presente atto finale: Dichiarazione unilaterale delle Comunita' e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 27 e 29 Dichiarazione unilaterale delle Comunita' relativa all'articolo 76.
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 34
Le Comunita' europee e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, consapevoli dell'impatto che l'improvvisa abolizione della tassa dell'11% applicata allo sdoganamento delle merci importate, potrebbe avere sui bilancio del paese, decidono, in via eccezionale, di mantenere tale tassa fino al 1° gennaio 2002 o fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, a seconda di quale situazione si verifichi per prima. Qualora, nel frattempo, tale tassa venga ridotta o abolita nei confronti di un paese terzo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad applicare immediatamente il medesimo trattamento alle merci di origine comunitaria. Il contenuto della presente dichiarazione congiunta non pregiudica la posizione delle Comunita' europee in sede di negoziati di adesione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia all'Organizzazione mondiale del commercio.
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 40
Dichiarazione d'intenti delle Parti contraenti sul regime commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia: 1. La Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia ritengono fondamentale ripristinare, quanto prima, non appena lo consentira' la situazione politica ed economica, la cooperazione economica e commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia. 2. La Comunita' e' disposta a concedere il cumulo dell'origine agli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia che avranno ripristinato la normale cooperazione economica e commerciale non appena si sara' avviata la cooperazione amministrativa necessaria per il buon funzionamento del cumulo. 3. Considerato quanto precede, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione con gli altri Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 44
Si conviene che l'espressione "figli" e' definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46
Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" e' definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57
Le Parti decidono di adoperarsi per applicare quanto prima le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti, in merito a un sistema di ecopunti, attraverso la conclusione dell'accordo pertinente, sotto forma di scambio di lettere, quanto prima e comunque non dopo la conclusione dell'accordo interinale.
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 71
Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, nonche' la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 118 a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 123 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle Parti. La iolazione effettiva dell'accordo consiste: - nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; - nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2. b) Le Parti convengono che le "misure appropriate" di cui all'articolo 118 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 118, l'altra parte puo' avvalersi della procedura di composizione delle controversie.
DICHIARAZIONI UNILATERALI
Dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 27 e 29
Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio modificato, la Comunita' europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunita' europea e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:
- a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 del presente accordo, finche' sara' di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunita' nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome piu' favorevoli; - in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1.
Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 76
Per quanto riguarda la riammissione, da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, di cittadini di altri paesi e di apolidi, la politica della Comunita' europea in materia di rimpatrio si basa sui seguenti elementi principali: - va privilegiato il ritorno volontario; - il rimpatrio nel pese di origine rappresenta il principio fondamentale. |
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