Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 19 agosto 2003, n. 260
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 127 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 9.685 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3701):
Presentato dal Ministro degli affari esteri Frattini il
20 febbraio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 10 marzo 2003 con pareri delle commissioni I,
II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
18 marzo 2003 e 6 maggio 2003.
Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il
28 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2298):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 giugno 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta
per gli affari delle Comunita' europee e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione l'8 e 10 luglio 2003.
Relazione presentata il 22 luglio 2003 (atto n. 2298-A)
relatore sen. Provera.
Esaminato in aula e approvato con modificazioni il
24 luglio 2003.
 
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI DA UNA PARTE E LA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI
MACEDONIA DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,
in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "la Comunita'",

da una parte,

e la EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA, in appresso denominata "ex Repubblica jugoslava di Macedonia",

dall'altra,

CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che consentano alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti gia' instaurati, in particolare con l'accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere, entrato in vigore il 1° gennaio 1998;
CONSIDERANDO che le relazioni tra le Parti nel settore dei trasporti terrestri continuano a essere disciplinate dall'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, firmato il 29 giugno 1997 ed entrato in vigore il 28 novembre 1997;
CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, da sviluppare ulteriormente attraverso una strategia comune dell'UE per la regione, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonche' nell'ambito del Patto di stabilita';
CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia e nella regione, attraverso l'evoluzione della societa' civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale, nonche' una maggiore cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni;
CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonche' l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;
CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunita' e' disposta a contribuire alle riforme economiche nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilita' per l'Europa sudorientale adottato a Colonia, al fine di contribuire alla stabilita' regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;
DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC;
PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;
TENENDO PRESENTE l'impegno della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita';
TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale;
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunita' europea, finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di essere vincolati come parte della Comunita' europea, in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;
CONSIDERANDO la disponibilita' dell'Unione europea ad integrare il piu' possibile la ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualita' di tale paese come potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra,
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

- fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta
lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; - sostenere gli sforzi della ex Repubblica jugoslava di Macedonia
volti a sviluppare la cooperazione economia e internazionale, anche
attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella
comunitaria; - promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti ed
instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la
Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia; - promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati
dal presente accordo.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonche' dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 3

La pace e la stabilita' a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito dell'impostazione regionale della Comunita' definita nelle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, basata sui meriti dei singoli paesi della regione.

ARTICOLO 4

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione e ad instaurare relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonche' lo sviluppo di progetti d'interesse comune. Tale impegno e' essenziale per lo sviluppo delle relazioni della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilita' regionale.

ARTICOLO 5

1. L'associazione verra' realizzata completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive. La suddivisione in due fasi consentira' di applicare gradualmente le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e di concentrarsi, durante la prima fase, sui settori descritti in appresso ai titoli III, V, VI e VII.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 108 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformita' dei principi generali stabiliti nel presente accordo.
3. Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti e decide il passaggio alla seconda fase e la durata di questa, nonche' gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine, esso tiene conto dei risultati del suddetto esame.
4. Le due fasi previste nei paragrafi 1 e 3 non si applicano al Titolo IV.

ARTICOLO 6

L'accordo e' pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.

TITOLO II
DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 7

Viene sviluppato e intensificato ulteriormente il dialogo politico tra le Parti, che accompagnera' e consolidera' il ravvicinamento tra l'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, e contribuira' ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti.
Il dialogo politico favorisce in particolare:

- una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni
internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere
notevoli ripercussioni su una delle Parti; - la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon
vicinato; - una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in
Europa, anche nei settori contemplati dalla politica estera e di
sicurezza comune dell'Unione europea.

ARTICOLO 8

Il dialogo politico puo' svolgersi a livello multilaterale, nonche' a livello regionale con altri paesi della regione.

ARTICOLO 9

1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle Parti, il dialogo politico puo' assumere anche le seguenti forme:

- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che
rappresentino la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, da una
parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la
Commissione, dall'altra; - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi
compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU,
nelle riunioni dell'OSCE e in altri connessi internazionali; - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare,
sviluppare e intensificare tale dialogo.

ARTICOLO 10

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 114.

TITOLO III
COOPERAZIONE REGIONALE

ARTICOLO 11

Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilita' e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunita' sostiene altresi' progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.
Ogniqualvolta la ex Repubblica jugoslava di Macedonia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunita' e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

ARTICOLO 12
Cooperazione con altri paesi che hanno firmato
un accordo di stabilizzazione e di associazione

Non appena sara' stato firmato almeno un accordo di stabilizzazione e di associazione con un altro dei paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia avvia negoziati con il paese o i paesi interessati al fine di concludere una convenzione sulla cooperazione regionale, volta ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.
Gli elementi principali di tale convenzione sono:

- il dialogo politico; - l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le Parti in
conformita' delle disposizioni dell'OMC; - concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori,
stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e
circolazione dei capitali ad un livello equivalente a quello del
presente accordo; - disposizioni relative alla cooperazione in altri settori,
contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore
della giustizia e degli affari interni.

All'occorrenza la convenzione contiene disposizioni per l'istituzione dei necessari meccanismi istituzionali.
La convenzione sulla cooperazione regionale deve essere conclusa entro due anni dall'entrata in vigore quanto meno del secondo accordo di stabilizzazione e di associazione. La disponibilita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a concludere una siffatta convenzione costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'UE.

ARTICOLO 13
Cooperazione con altri paesi interessati dal processo
di stabilizzazione e di associazione

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 14
Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia puo' promuovere lo sviluppo della cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione e' allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri e tale paese.
TITOLO IV
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 15

1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.
4. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes,in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dei negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti, sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
5. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base. .sp,
CAPITOLO I
PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 16

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano ne' ai prodotti tessili ne' ai prodotti siderurgici, come specificato agli articoli 22 e 23.
3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

ARTICOLO 17

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 18

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1 gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - il 1 gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base; - il 1 gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 60% del dazio di base; - il 1 gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - il 1 gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - il 1 gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto ai 30% del dazio di base; - il 1 gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 20% del dazio di base; - il 1 gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridono al 10% del dazio di base; - il 1 gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.

3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ad eliminati secondo il calendario specificato nell'allegato.
4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 19

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

ARTICOLO 20

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

ARTICOLO 21

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunita' piu' rapidamente di quanto previsto all'articolo 18 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 22

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati.

ARTICOLO 23

Il protocollo a 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici in esso indicati.

CAPITOLO II
AGRICOLTURA E PESCA

ARTICOLO 24
Definizione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originati della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
2. Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 00 ed ex 1902 20 (1).

ARTICOLO 25

Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

ARTICOLO 26

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originati della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le misure d'effetto equivalente.
2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originati della Comunita' e le misure d'effetto equivalente.

ARTICOLO 27
Prodotti agricoli

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originati della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata.
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato III e originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1650 tonnellate, espresse in peso carcasse.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia:

a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di
determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati
all'allegato IV a); b) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di
determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati
all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari
indicati in tale allegato per ciascun prodotto. Per le quantita'
che superano i contingenti tariffari, la ex Repubblica jugoslava
di Macedonia riduce progressivamente i dazi doganali in
conformita' del calendario indicato in tale allegato per ciascun
prodotto; c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle
importazioni di determinati prodotti agricoli originari della
Comunita', elencati all'allegato IV c) entro i limiti di
contingenti tariffari e in conformita' del calendario indicato in
tale allegato per ciascun prodotto.

4. Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un accordo distinto sui vini e sulle acquaviti.

ARTICOLO 28
Prodotti della pesca

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. I prodotti elencati all'allegato V a) sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e riduce i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunita' europea del 50% del dazio NPF. I dazi residui vengono ridotti nell'arco di sei anni e sono aboliti al termine di tale periodo.
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle riduzioni tariffarie in esso indicate.

ARTICOLO 29

1. Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilita' specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunita' nei settori agricolo e della pesca, delle norme delle politiche agricole della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del ruolo dell'agricoltura nell'economia della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del potenziale di produzione ed esportazione dei suoi settori e mercati tradizionali e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1° gennaio 2003 la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia esaminano in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilita' di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
2. Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure piu' favorevoli.

ARTICOLO 30

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 37, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 31

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi tra le Parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli a 1, 2 e 3.

ARTICOLO 32
Standstill

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, ne' si aumentano quelli gia' applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, ne' sono rese piu' restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, V a, V b.

ARTICOLO 33
Divieto di discriminazione fiscale

1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse gia' esistano.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

ARTICOLO 34

Le disposizioni relative all'abolizione dai dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 35
Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Durante i periodi transitori di cui agli articoli 17 e 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o piu' Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e' uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia per promuovere il commercio regionale.
3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sanciti nel presente accordo.

ARTICOLO 36
Dumping

1. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna.
2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure del caso.

ARTICOLO 37
Clausole di salvaguardia generale

1. Qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o
direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o
difficolta' che potrebbero causare un grave peggioramento della
situazione economica di una regione della Parte importatrice,

la Parte importatrice puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.
2. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia applicano misure di salvaguardia fra loro soltanto in conformita' delle disposizioni del presente articolo. Le misure di salvaguardia, la cui portata e' limitata a quanto necessario per ovviare alle difficolta' insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto.
Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata e' limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.
3. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
4. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.

a) Le difficolta' create dalla situazione di cui al presente articolo
vengono sottoposte all'esame del comitato di stabilizzazione e di
associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per
porvi fine. Qualora il comitato di stabilizzazione e di
associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione
che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra
soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione
e' stata presentata al comitato di stabilizzazione e di
associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure
opportune per risolvere il problema in conformita' delle
disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di
salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il
funzionamento dell'accordo. b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un
intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a
seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata puo'
applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente
articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla
situazione e ne informa immediatamente l'altre Parte.

5. La misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
6. Qualora la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficolta' di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.

ARTICOLO 33
Clausola di penuria

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti:

a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi
alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte
esportatrice, oppure b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la
Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative
all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di
effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra
comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficolta'
per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le misure
del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente
articolo.

2. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono piu' le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti, nell'ambito del comitato di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficolta'. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione e' stata presentata al comitato di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, puo' applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.
5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

ARTICOLO 39
Monopoli di Stato

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano in carattere commerciale in modo che, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e quelli della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 40

Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

ARTICOLO 41
Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 42

Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 30, 37 e 88 e il protocollo n. 4, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacita' di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.

ARTICOLO 43

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitaria alle Isole Canarie.

TITOLO V CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI,
CAPITALI

CAPITOLO I
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

ARTICOLO 44

1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della ex Repubblica
jugoslava di Macedonia legalmente occupati nel territorio di uno
Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla
nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di
retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello
Stato; - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore
legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta
eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di
accordi bilaterali a norma dell'articolo 45, salvo diverse
disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro
di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro
autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili nel suo territorio, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

ARTICOLO 45

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilita' dei lavoratori:

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni
esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della ex
Repubblica jugoslava di Macedonia accordate dagli Stati membri
attraverso accordi bilaterali; - gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere
accordi analoghi.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.

ARTICOLO 46

Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento piu' favorevole, porra' in essere le disposizioni seguenti:

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi
dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini
delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di
reversibilita' e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali
lavoratori e familiari; - le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilita', per
infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidita'
derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non
basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente
trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello
Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i
membri della loro famiglia sopra indicati.

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede al lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del primo paragrafo.

CAPITOLO II
STABILIMENTO

ARTICOLO 47
Ai fini del presente accordo,

a) per "societa' comunitaria" o "societa' della ex Repubblica
jugoslava di Macedonia" si intende una societa' costituita a norma
delle leggi di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di
Macedonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o
il principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o
della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato
membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia che abbia solo
la sede legale sul territorio della Comunita' o della ex
Repubblica jugoslava di Macedonia viene considerata una societa'
comunitaria o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia se le sue
attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con
l'economia di uno degli Stati membri o della ex Repubblica
jugoslava di Macedonia; b) per "consociata" di una societa' si intende una societa'
effettivamente controllata dalla prima; c) per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale
senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come
l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle
infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto,
fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico
con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese,
non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo'
concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce
l'estensione; d) per "stabilimento" si intende

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare atti-
vita', in particolare societa', che controllano di fatto. Le
attivita' economiche non comprendono la ricerca di un impiego o
l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto
di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte;

ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie o della ex Repub-
blica jugoslava di Macedonia, il diritto di intraprendere e
svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la
gestione di consociata e filiali, rispettivamente nella
Repubblica jugoslava di Macedonia o nella Comunita';

e) per "attivita'" si intendono quelle economiche; f) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita'
di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale; g) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino della ex Repubblica
jugoslava di Macedonia" si intende, rispettivamente, una persona
fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della
ex Repubblica jugoslava di Macedonia; h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale,
comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta
marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e
del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della ex
Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti al di fuori della
Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le
agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della ex
Repubblica jugoslava di Macedonia e controllate da cittadini di
uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, se
le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella ex
Repubblica jugoslava di Macedonia in base alle rispettive
legislazioni; i) per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte
nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di
associazione puo' ampliare o modificare il campo d'applicazione di
tale allegato.

ARTICOLO 48

1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:

i) per lo stabilimento di societa' comunitarie un trattamento non
meno favorevole di quello riservato alle sue societa' o, se
migliore, alle societa' di paesi terzi;

ii) per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comuni-
tarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia
un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle
proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e
filiali di societa' di un paese terzo.

2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia non adotta nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' comunitarie sul suo territorio, rispetto alle sue societa'.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono

i) per lo stabilimento di societa' della ex Repubblica jugoslava di
Macedonia sul territorio comunitario un trattamento non meno
favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro
societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi;

ii) per l'attivita' delle filiali e consociate della ex Repubblica
jugoslava di Macedonia stabilite sul loro territorio un
trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati
membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle conso-
ciate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite sul
loro territorio.

4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea e della situazione del mercato del lavoro, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina l'eventualita' di estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi.
5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,

a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le
consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto
di utilizzare e locare proprieta' immobiliari nella ex Repubblica
jugoslava di Macedonia; b) le consociate di societa' comunitarie hanno inoltre il diritto di
acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le
proprieta' immobiliari, delle societa' della ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, nonche', per quanto riguarda beni
pubblici/beni di interesse comune, compresi le risorse naturali, i
terreni agricoli e il patrimonio forestale, gli stessi diritti di
cui godono le societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita'
economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio; c) entro la fine della prima fase del periodo transitorio il
consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la
possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle
filiali di societa' comunitarie.

ARTICOLO 49

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 48, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna Parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini sul suo territorio, sempreche' cosi' facendo non discrimini le societa' ai cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue societa' e ai suoi cittadini.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo.
3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attivita' e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

ARTICOLO 50

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita' nei settori di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 51

1. Le disposizioni degli articoli 48 e 49 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio di filiali di societa' dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

ARTICOLO 52 Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia l'avvio e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia e nella Comunita', il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere al fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso puo' prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

ARTICOLO 53

1. Una societa' comunitaria o una societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabilita, rispettivamente, sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunita', cittadini degli Stati membri e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di
un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione
dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del
consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei
loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione
della stessa; - controllano e coordinano l'attivita' degli altri funzionari che
svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al
licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni,
licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non
comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o
la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze
puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie
per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di
lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica
specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una
persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio
di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro
di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte;
l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul
territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso
un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed
essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili
sul territorio dell'altra Parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia di cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o della Comunita' sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia oppure una consociata o una filiale di una societa' comunitaria rispettivamente in uno Stato membro della Comunita' o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a condizione che:

- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non
forniscano servizi, e che - la sede principale della societa' si trovi al di fuori della
Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che non
esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della
societa' nello Stato membro della Comunita' o nella ex Repubblica
jugoslava di Macedonia.

ARTICOLO 54

Nel corso dei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia puo' prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari di determinate industrie che:

- siano in cono di ristrutturazione o versino in gravi difficolta',
in particolare se queste comportano gravi problemi sociali nella ex
Repubblica jugoslava di Macedonia; - rischiano l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della
quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini
della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in un determinato
settore o in una determinata industria nella ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, oppure - stiano affermandosi sul suo territorio.

Le suddette misure:

i) cessano di applicarsi al piu' tardi due anni dopo il termine
della prima fase del periodo transitorio,

ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione,
e

iii) non discriminano le attivita' di societa' e cittadini comuni-
tari gia' stabiliti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia
nel momento in cui viene introdotta una determinata misura,
rispetto alle societa' o ai cittadini della ex Repubblica
jugoslava di Macedonia.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la ex Repubblica jugoslava di Macedonia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate.
Al termine dei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia puo' introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

CAPITOLO III
PRESTAZIONE DI SERVIZI

ARTICOLO 55

1. Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 53, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di fornire essi stessi servizi.
3. A decorrere dalla seconda fase del periodo transitorio, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

ARTICOLO 56

2. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

ARTICOLO 57

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, si applicano le disposizioni seguenti:
1. Per quanto riguarda i trasporti terrestri, le relazioni tra le Parti sono disciplinate dall'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, entrato in vigore il 28 novembre 1997. Le Parti ribadiscono l'importanza annessa alla corretta applicazione dell'accordo.
2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale.

a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli
obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente
accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per
le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno
facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a
condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su
base commerciale. b) Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera
concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla
rinfusa.

3. In applicazione dei principi del paragrafo 2, le Parti:

a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi
clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui
societa' di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente
accordo non avrebbero altrimenti la possibilita' di partecipare al
traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da
esso; b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di
ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide; c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente
accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli
amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere
effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di
servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
5. Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
6. Durante il periodo transitorio, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terresti, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.
A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

CAPITOLO IV
PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

ARTICOLO 58

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformita' delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

ARTICOLO 59

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2. Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.
Dall'inizio della seconda fase, esse garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e non rendono piu' restrittive le intese esistenti.
4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 58 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia causano, o minacciano di causare, serie difficolta' al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunita' o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 60

1. Durante la prima fase, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Entro la fine della prima fase, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in che modo rendere possibile la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 61

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanita'.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 62

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 62.

ARTICOLO 63

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle societa' controllate da e di proprieta' congiunta di societa' o cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e societa' o cittadini della Comunita'.

ARTICOLO 64

1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.
2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 65

1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tale misura, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o piu' Stati membri o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbiano o rischino di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

ARTICOLO 66

Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

ARTICOLO 67

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI
RAVVICINAMENTO E APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI

ARTICOLO 68

1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione presente e futura della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quella della Comunita'. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia deve adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.
2. Il graduale ravvicinamento delle legislazioni avverra' in due fasi.
3. Il ravvicinamento delle legislazioni, che ha inizio con la firma dell'accordo e la cui durata e' indicata all'articolo 5, si estende ad alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonche' ad altre questioni commerciali, secondo un programma da definire insieme alla Commissione delle Comunita' europee. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia definisce inoltre, insieme alla Commissione delle Comunita' europee, le modalita' per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi, compresa la riforma del settore giudiziario.
Vengono fissate scadenze per le legislazioni in materia di concorrenza, proprieta' intellettuale, normalizzazione e certificazione, appalti pubblici e protezione dei dati. Negli altri settori del mercato interno il ravvicinamento legislativo va completato alla fine del periodo transitorio.
4. Durante la seconda fase del periodo transitorio di cui all'articolo 5, il ravvicinamento delle legislazioni si estende agli elementi dell'acquis non contemplati dal precedente paragrafo.

ARTICOLO 69
Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia:

i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di
associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra
imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
limitare o falsare il gioco della concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una
posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o
della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, o in una sua parte
sostanziale;

iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea.
3.a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia venga valutato tenendo conto del fatto che la ex Repubblica jugoslava di Macedonia va assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' europea.
b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.
Ciascuna delle Parti garantisce che le disposizioni del presente articolo vengano applicate entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo.
4. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

- la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate
secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' a norma degli articoli
36 e 37 del trattato che istituisce la Comunita' europea, e a
strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

5. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e

- qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave
pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia
nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, la Comunita' o la
ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono prendere misure
adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di
stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla
richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure adeguate possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'accordo OMC, soltanto in base alle procedure e alle condizioni stabilite da detto accordo o in conformita' della pertinente normativa interna della Comunita'.
6. Le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

ARTICOLO 70

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, ciascuna Parte garantisce che, a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 86.

ARTICOLO 71
Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale

1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
3. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII.
Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

ARTICOLO 72
Appalti pubblici

1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito dell'OMC.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, stabilite o meno nella Comunita', possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie.
Le precedenti disposizioni si applicano altresi' ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilita' non appena il governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia avra' adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunita' esamina periodicamente se la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbia effettivamente introdotto tale normativa.
Entro e non oltre cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie non stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la ex Repubblica jugoslava di Macedonia di garantire a tutte le societa' comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.
3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 44-67.

ARTICOLO 73
Standardizzazione, metrologia, certificazione
e valutazione della conformita'

1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformita' della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'.
2. A tale scopo, le Parti si adoperano per:

- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle
nomine europee, nonche' dei controlli e delle procedure per la
valutazione della conformita'; - concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione
della conformita'; - promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita':
standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della
conformita'; - incoraggiare la partecipazione ai lavori delle organizzazioni
europee specializzate (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED,
ecc.).

TITOLO VII
GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

ARTICOLO 74
Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annettono particolare importanza al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorita' incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario in particolare, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonche' la formazione degli operatori del settore.

ARTICOLO 75
Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione

1. Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori.
2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

- lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche; - la redazione della normativa; - una maggiore efficienza delle istituzioni; - la formazione del personale; - la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei
documenti falsi.

3. La cooperazione si concentra in particolare: - nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della
normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di
Ginevra del 1951 e garantire con il rispetto del principio di "non
respingimento"; - nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione,
sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto
riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei
cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro
territori e la promozione di una politica di integrazione volta a
garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro
cittadini.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 76
Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione

1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine:

- la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di riammettere
tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno
Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre
formalita', quando essi siano stati identificati come tali; - ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere
tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della
ex Repubblica jugoslava di Macedonia, su richiesta di quest'ultima
e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come
tali.

Gli Stati membri dell'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie.
2. Le Parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Comunita' europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
3. In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunita' di cui al paragrafo 2, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani.

ARTICOLO 77
Lotta al riciclaggio del denaro

1. Le Parti convengono sulla necessita' di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consensi internazionali.

ARTICOLO 78
Lotta alla criminalita' e alle altre attivita', illecite
e azioni di prevenzione

1. Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

- tratta di esseri umani; - attivita' economiche illecite, segnatamente corruzione, transazioni
illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi
e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti; - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; - contrabbando; - traffico illecito di armi; - terrorismo.

La cooperazione in tali settori e' oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti.
2. L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore puo' comprendere:

- l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto
penale; - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere
e prevenire la criminalita'; - la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture
investigative; - la definizione di misure volte a prevenire la criminalita'.

ARTICOLO 79
Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti degli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo piu' efficace dei precursori.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.
3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione delle normative e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione; formazione di personale ricerca nel campo della droga; prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga. Le Parti possono concordare l'inclusione di alti settori.

TITOLO VIII
POLITICHE DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 80

1. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, consolidando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3. Le politiche di cooperazione vanno integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' stabilire priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.

ARTICOLO 81
Politica economica

1. La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e dell'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
2. A tal fine, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia collaborano per procedere a:

- scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive
macroeconomiche nonche' sulle strategie di sviluppo; - un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse
comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli
strumenti per la sua attuazione.

3. Su richiesta delle autorita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunita' puo' fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese ad introdurre la piena convertibilita' del denar e a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo e del Sistema europeo di banche centrali.

ARTICOLO 82
Cooperazione nel settore statistico

1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Essa deve consentire al sistema statistico nazionale, coordinato dall'Ufficio statistico nazionale, di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all'acquis comunitario nel settore.
2. A tal fine, le Parti possono cooperare in particolare per:

- favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace nella ex
Repubblica jugoslava di Macedonia, basato su un quadro
istituzionale adeguato; - sviluppare e mantenere la capacita' nazionale di raccolta,
elaborazione e divulgazione di informazioni statistiche di ottima
qualita', utilizzando con la massima efficienza tecnologie moderne; - fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e
ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari per
controllare l'andamento delle riforme dello Stato; - consentire al sistema statistico nazionale di adottare i principi e
le norme del sistema statistico europeo; - garantire il carattere riservato dei dati personali.

3. La cooperazione nel settore comprende, ma non esclusivamente, scambi di informazioni metodologiche, la partecipazione a gruppi di lavoro selezionati di Eurostat e lo scambio di dati statistici.

ARTICOLO 83
Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

1. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
La cooperazione si concentra sui seguenti settori:

- adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme
europee; potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e
assicurativo e di altri settori finanziari; - miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei
servizi bancari e di altri servizi finanziari; - scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge; - traduzioni e compilazione di glossari terminologici.

2. Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunita'.
La cooperazione e' imperniata sui seguenti settori:

- assistenza tecnica all'ufficio dei revisori contabili della ex
Repubblica jugoslava di Macedonia; - creazione di unita' interne di revisione contabile presso le
agenzie ufficiali; - scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile; - uniformazione dei documenti di revisione contabile; - formazione e consulenze.

ARTICOLO 84
Promozione e tutela degli investimenti

1. La cooperazione mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri.
2. Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge:

- il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli
gli investimenti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia; - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati
membri per la promozione e la tutela degli investimenti; - l'applicazione di disposizioni adeguate per i trasferimenti di
capitale; - una migliore tutela degli investimenti.

ARTICOLO 85
Cooperazione industriale

1. La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche' la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra Parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente.
2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorita' stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro la trasparenza, nonche' l'attivita' delle imprese.

ARTICOLO 86
Piccole e medie imprese

Le Parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

ARTICOLO 87
Turismo

La cooperazione tra le Parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilita' di realizzare operazioni comuni, segnatamente per progetti turistici regionali.

ARTICOLO 88
Dogane

1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quello della Comunita', in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo.
2. In particolare, la cooperazione comprende:

- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine; - lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti; - la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della
Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche'
l'adozione e l'impiego del documento amministrativo unico (DAU); - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il
trasporto di merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi di informazione
doganale.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 76, 77 e 78, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

ARTICOLO 89
Fiscalita'

Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale, all'ammodernamento dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi.

ARTICOLO 90
Cooperazione nel settore sociale

1. In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione.
2. Per quanto riguarda la previdenza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime della ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.
3. La cooperazione tra le parti comporta l'adeguamento della legislazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunita' tra uomini e donne.
4. Le Parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunita'.

ARTICOLO 91
Istruzione e formazione

1. Le Parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tenendo conto delle sue priorita'.
2. Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le Parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonche' a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica.
3. Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attivita' di formazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

ARTICOLO 92
Cooperazione culturale

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunita' e popoli.

ARTICOLO 93
Informazione e comunicazione

La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti professionali della ex Repubblica jugoslava di Macedonia informazioni piu' specialistiche.

ARTICOLO 94
Cooperazione nel settore audiovisivo

Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo.
Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo.

ARTICOLO 95
Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi

Le Parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonche' i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari:

- elaborazione di politiche; - aspetti giuridici e normativi; - potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto
liberalizzato; - ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della ex
Repubblica jugoslava di Macedonia e loro integrazione nelle reti
europea e mondiale, con particolare attenzione a un miglioramento a
livello regionale; - cooperazione internazionale; - cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che
operano nel settore della normalizzazione; - coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi
internazionali.

ARTICOLO 96
Societa' dell'informazione

Le Parti decidono di intensificare la cooperazione per sviluppare ulteriormente la societa' dell'informazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Nel complesso, si intende preparare la societa' all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilita' di reti e servizi.
Le autorita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, con l'assistenza della Comunita', riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione.
Le autorita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della societa' dell'informazione.

ARTICOLO 97
Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano per allineare le norme della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunita'. Un'efficace tutela dei consumatori e' indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.
A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:

- l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle
modalita' di tutela dei consumatori della ex Repubblica jugoslava
di Macedonia con quelle in vigore nella Comunita'; - una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una
maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti; - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la
qualita' dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza
adeguate.

ARTICOLO 98
Trasporti

1. Parallelamente all'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di:

- ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative
infrastrutture; - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e
l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli
amministrativi, tecnici e di altro tipo; - applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella
Comunita'; - sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello
comunitario e ad esso simile; - migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli
effetti nocivi e l'inquinamento.

2. I settori di cooperazione prioritari sono:

- lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali e portuali, nonche' degli altri grandi assi
d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei; - la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso
un'adeguata cooperazione tra le competenti autorita' nazionali; - il trasporto stradale, compresi l'imposizione fiscale, gli aspetti
sociali e quelli ambientali; - il trasporto combinato strada-ferrovia; - l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto
internazionale; - l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per
conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere
finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il
trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo; - la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni; - l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con
quelle in vigore nella Comunita'.

ARTICOLO 99
Energia

1. La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa.
2. La cooperazione prevede in particolare:

- formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi
l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la
diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al
mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito; - gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di
tecnologia e di know-how; - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale
dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili; esame
dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; - definizione di un contesto per la ristrutturazione dei servizi
energetici di pubblica utilita' e cooperazione tra imprese del
settore.

ARTICOLO 100
Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme comunitarie e lo sviluppo del settore forestale e del settore della pesca della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

ARTICOLO 101
Sviluppo regionale e locale

Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali.
Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. A tal fine, e' possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti.

ARTICOLO 102
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

1. Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
2. La cooperazione in campo scientifico e tecnologico riguarda:

- scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico; - organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche; - attivita' comuni di ricerca e sviluppo tecnologico; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati,
ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attivita' di
ricerca e sviluppo tecnologico;

3. Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

ARTICOLO 103
Ambiente e sicurezza nucleare

1. Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di contribuire alla sostenibilita' dell'ambiente.
2. La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari:

- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero
(aria, qualita' dell'acqua, compresi il trattamento delle acque
reflue e l'inquinamento dell'acqua potabile) e realizzazione di
controlli efficaci; - elaborazione di strategie relative al problemi globali e climatici; - produzione e consumo razionali, sostenibili e non inquinanti
dell'energia; sicurezza degli impianti industriali; - classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche; - riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e
attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
(Basilea, 1989); - impatto dell'agricoltura sull'ambiente; erosione del suolo e
inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in
agricoltura; - tutela delle foreste, della flora e della fauna e salvaguardia
della biodiversita'; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e
urbana; - valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale
strategica; - ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie; - convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la
Comunita' aderisce; - cooperazione a livello regionale, anche nell'ambito dell'Agenzia
europea per l'ambiente; - istruzione e informazione in materia ambientale e sensibilizzazione
ai problemi del settore.

3. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, la cooperazione mira ad assicurare la protezione di persone, animali, proprieta' e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti:

- scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di
ricerca e sviluppo; - controllo reciproco, notifica rapida e sistemi di allerta per
quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze; - esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza
in caso di catastrofe; - scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della
ripresa in seguito a calamita'.

4. La cooperazione nel settore della sicurezza nucleare potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori:

- miglioramento della normativa della ex Repubblica jugoslava di
Macedonia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle
autorita' di controllo e dei mezzi a loro disposizione; - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali; - gestione delle scorie radioattive: la ex Repubblica jugoslava di
Macedonia si impegna a fornire al consiglio di stabilizzazione e di
associazione informazioni in merito a qualsiasi intenzione di
importare o depositare scorie radioattive; - promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e
la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in merito allo scambio
tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari e su
questioni di sicurezza nucleare in generale, se del caso; - potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di
materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo.

TITOLO IX
COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 104

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 3, 108, e 109, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.

ARTICOLO 105

L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, e' disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione. L'assistenza finanziaria puo' riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni.
Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nell'accordo nel settore dei trasporti.

ARTICOLO 106

Su richiesta della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in casi eccezionali, la Comunita' puo' valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilita' di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili.

ARTICOLO 107

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.
A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 108

E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro
problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 109

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri
del governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il
proprio regolamento interno. 3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al
riguardo dal regolamento interno. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in base
alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, al lavori del consiglio di stabilizzazione e di
associazione.

ARTICOLO 110

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Al momento della decisione relativa al passaggio alla seconda fase il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, anche gli eventuali cambiamenti da apportare al contenuto delle disposizioni
che disciplinano tale fase. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalita' di
funzionamento del comitato. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta
le sue decisioni alle condizioni stabilite nel presente articolo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare
altresi' adeguate raccomandazioni. Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti.

ARTICOLO 111

Ciascuna delle Parti puo' deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia
mediante una decisione vincolante.

ARTICOLO 112

Nell'esercizio delle sue finzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti della ex
Repubblica jugoslava di Macedonia.

ARTICOLO 113

Il comitato di stabilizzazione e di associazione puo' creare sottocomitati. Il comitato dei trasporti istituito dall'accordo nel settore dei trasporti assiste il comitato di stabilizzazione e di
associazione.

ARTICOLO 114

E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono
decisi dal comitato stesso. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta
il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, secondo le disposizioni da
stabilire nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 115

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per
tutelare i loro diritti individuali e di proprieta'.

ARTICOLO 116

L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi
misura:

a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni
contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non
destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettono il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.

ARTICOLO 117

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva
qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nei confronti della Comunita' non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro
societa' o filiali; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini della ex Repubblica jugoslava di
Macedonia o tra societa' e filiali di tale paese.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in
situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 118

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione
degli obiettivi fissati nell'accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della
ricerca di una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in
seno a detto organo.

ARTICOLO 119

Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del
presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione
degli articoli 30, 37, 38 e 42.

ARTICOLO 120

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e
la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.

ARTICOLO 121

I protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 5 e gli allegati I-VII costituiscono
parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 122

Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo
sei mesi dalla data di tale notifica.

ARTICOLO 123

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita' o i suoi Stati membri oppure la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava
di Macedonia, dall'altro.

ARTICOLO 124

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

ARTICOLO 125

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il
depositario dell'accordo.

ARTICOLO 126

Il presente accordo e' redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 127

Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive
procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le
procedure di cui al primo comma sono state espletate. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia firmato il 29 aprile 1997
mediante scambio di lettere.

ARTICOLO 128
Accordo interinale

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini del titolo IV, articoli 69, 70 e 72 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-5, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli
obblighi di cui a tali articoli e a tali protocolli.



(1) Ex 1902 20: "Paste alimentari farcite contenenti, in peso, piu' di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici".



 
ALLEGATO I

IMPORTAZIONI NELLA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI
INDUSTRIALI MENO SENSIBILI ORIGINARI DELLA COMUNITA'
(di cui all'articolo 18, paragrafo 2)

====================================================================
Codice doganale DESIGNAZIONE DELLE MERCI ==================================================================== 2517 Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi
generalmente utilizzati per calcestruzzo o
per massicciate stradali, ferroviarie o altre
massicciate, ciottoli e selci, anche trattati
termicamente; macadam di loppe, di scorie o di
cascami industriali simili, anche contenente
materie che rientrano nella prima parte del
testo di questa voce, tarmacadam, granuli,
scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o
2516, anche trattati termicamente:
- Granuli, scaglie e polveri di pietre delle
voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente: 41 00 00 -- di marmo 49 00 00 -- altri

2518 Dolomite, anche sinterizzata o calcinata; do-
lo mite sgrossata o semplicemente segata o
altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di
forma quadrata o rettangolare; pigiata di
dolomite:

2520 Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colo-
rati o addizionati di piccole quantita' di
acceleranti o di ritardanti:

2523 Cementi idraulici (compresi cementi non polve-
rizzati detti "clinkers"), anche colorati

10 00 00 - Cementi non polverizzati detti "clinkers" 29 00 00 - altri

3105 Concimi minerali o chimici contenenti due o
tre degli elementi fertilizzanti: azoto,
fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di
questo capitolo presentati sia in tavolette o
forme simili, sia in imballaggi di un peso
lordo inferiore o uguale a 10 kg

3214 Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri
mastici; stucchi utilizzati nella pittura,
stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi
utilizzati nella muratura

3303 Profumi ed acque da toletta

3304 Prodotti di bellezza o per il trucco preparati
e preparazioni per la conservazione o la cura
della pelle, diversi dai medicamenti, comprese
le preparazioni antisolari e le preparazioni
per abbronzare; preparazioni per manicure o
pedicure

3305 Preparazioni per capelli

3306 3306 Preparazioni per l'igiene della bocca o
dei denti, comprese le polveri e le creme per
facilitare l'adesione delle dentiere; fili
utilizzati per pulire gli spazi fra i denti
imballati per la vendita al minuto (fili
dentari)

3307 Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba,
deodoranti per la persona, preparazioni per il
bagno prodotti depilatori, altri prodotti per
profumeria o per toletta preparati ed altre
preparazioni cosmetiche, non nominati ne'
compresi altrove deodoranti per locali, prepa-
rati, anche non profumati, aventi o non pro-
prieta' disinfettanti

3405 Lucidi e creme per calzature, encaustici,
lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli,
paste e polveri per pulite e lucidare e prepa-
razioni simili (anche sotto forma di carta,
ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia
plastica o gomma alveolari, impregnati,
spalmati o ricoperti di tali preparazioni),
escluse le cere del codice NC 3404

3506 Colle ed altri adesivi preparati, non nominati
ne' compresi altrove; prodotti di ogni specie
da usare come colle o adesivi, condizionati
per la vendita al minuto come colle o adesivi,
di peso netto non superiore ad 1 kg

3701 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensi-
bilizzate, non impressionate, di materie
diverse dalla carta, dal cartone e dai tessili,
pellicole fotografiche piane a sviluppo e stam-
pa istantanei, sensibilizzate, non impressiona-
te, anche in caricatori

3702 Pellicole fotografiche sensibilizzate, non
impressionate, in rotoli, di materie diverse
dalla carta, dal cartone o dai tessili;
pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa
istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non
impressionate

3808 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi,
inibitori di geminazione e regolatori di cre-
scita per piante, disinfettanti e prodotti
simili presentati in forme o in imballaggi per
la vendita al minuto oppure allo stato di
preparazioni o in forma di oggetti quali
nastri, stoppini e candele solforati e carte
moschicide

3918 Rivestimenti per pavimenti di materie plasti-
che, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di
piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti
o per soffitti di materie plastiche, definiti
nella nota 9 di questo capitolo

3919 Lastra, fogli, strisce, nastri, pellicole ed
altre forme piatte, autoadesivi, di materie
plastiche, anche in rotoli

3921 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e
lamelle, di materie plastiche

3923 Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di
materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsu-
le ed altri dispositivi di chiusure, di materie
plastiche

3924 Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed
oggetti di igiene o da toletta, di materie
plastiche

3925 Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di
materie plastiche non nominati ed compresi
altrove

3926 Altri lavori di materie plastiche e lavori di
altre materie delle voci da 3901 a 3914

4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati,
di gomma vulcanizzata non indurita:
di gomma alveolare: 11 00 00 Lastre, fogli e nastri 19 00 00 altri
di gomma non alveolare:
Lastre, fogli e nastri: 21 10 00 Rivestimenti e tappeti da pavimento 21 90 00 altri
altri 29 90 00 altri

4015 Indumenti ed accessori di abbigliamento
(compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non
indurita, per qualsiasi uso:
Guanti:
altri 19 10 00 per uso domestico 19 90 00 altri 90 00 00 altri

4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non
indurita:
altri 91 00 00 Rivestimenti e tappeti da pavimento

4302 Pelli da pellicceria conciate o preparate (com-
prese le teste, code, zampe ed altri pezzi, ca-
scanti e ritagli) anche riunite (senza aggiunta
di altre materie), diverse da quelle della voce
4303

4303 Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri
oggetti di pelle da pellicceria

4409 - Legno (comprese le liste e le tavolette [par-
chetti] per pavimenti, non riunite) profilato
(con incastri semplici, scanalato, sagomato a
forma di battente con limbelli, smussato, con
incastri a V, con modanature, arrotondamenti o
simili) lungo uno o piu' orli o superfici, le-
vigato o incollato con giunture a spina.

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi
simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi,
di legno; palette di carico, semplici, palette-
casse ed altre piattaforme di carico, di legno;
spalliere di palette di legno

4802 Carta e cartone, non patinati ne' spalmati, dei
tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o
altri scopi grafici, e carta e cartone per
schede o nastri da perforare, in rotoli o in
fogli, diversi dalla carta delle voci 4801 o
4803; carta e cartone fabbricati a mano:
altra carta e altro cartone, senza fibre ot
tenute con procedimento meccanico oppure in cui
al massimo 10% in peso della massa fibrosa to
tale e' costituita da tali fibre:
di peso inferiore a 40 g per mq: 51 10 00 Carta di peso non superiore a 15 g per mq,
destinata alla fabbricazione di carta per ma
trici di duplicatori 51 90 00 altri 52 20 00 in rotoli 52 80 00 in fogli
di peso superiore a 150 g per mq 53 20 00 in rotoli 53 80 00 in fogli

4805 Altra carta ed altro cartone, non patinati ne'
spalmati, in rotoli e in fogli che non hanno
subito operazioni complementari o trattamenti
diversi da quelli previsti nella nota 2 di que-
sto capitolo:
altra carta ed altro cartone di peso uguale o
superiore a 225 g per mq
a base di carta da macero: 80 11 00 Testliner 80 19 00 altri 80 90 00 altri

4811 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di
fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impre-
gnati, ricoperti, colorati in superficie, deco-
rati in superficie o stampati, in rotoli o in
fogli, diversi dai prodotti dei tipi descritti
nei testi delle voci 4803, 4809 o 4810:
Carta e cartone, spalmati, impregnati o rico
perti di materia plastica (esclusi quelli ade
sivi): 31 00 00 con imbianchimento, di peso superiore 150 g
per mq 39 00 00 altri 40 00 00 Carta e cartone spalmati o impregnati di cera,
di paraffina, di stearina, di olio o di
glicerolo

4814 Carte da parati e rivestimenti murali simili;
vetrofanie

4815 Copripavimenti con supporto di carta o di car-
tone, anche tagliati

4816 Carta carbone, carta detta "autocopiante" e al-
tra carta per riproduzione di copie (diverse da
quelle della voce 4809), matrici complete per
duplicatori e lastre offset, di carta, anche
condizionate in scatole

4817 Buste, biglietti postali, cartoline postali non
illustrate e cartoncini per corrispondenza, di
carta a di cartone; scatole, involucri a busta
e simili, di carta o di cartone, contenenti un
assortimento di prodotti cartotecnici per cor-
rispondenza

4820 Registri, libri contabili, taccuini, libretti
(per appunti, per ordinazioni, per quietanze),
agende, blocchi per annotazioni, blocchi di
carta da lettere e lavori simili, quaderni,
cartelle sottomano, raccoglitori e classifica-
tori, legature volanti (a fogli mobili o di
altra specie), cartelline e copertine per in-
cartamenti ed altri articoli cartotecnici per
scuola, ufficio o cartoleria, compresi i bloc-
chi e i libretti per copie multiple, anche con-
tenenti fogli di carta carbone intercalati, di
carta o di cartone; album per campioni o per
collezioni e copertine per libri, di carta o di
cartone

4821 Etichette di qualsiasi specie, di carta o di
cartone, stampate o non

4909 Cartoline postali stampate o illustrate; carto-
line stampate con auguri o comunicazioni perso-
nali, anche illustrate, con o senza busta,
guarnizioni od applicazioni

4910 Calendari di ogni genere, stampati, compresi i
blocchi di calendari da sfogliare

6601 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni
(compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni
da giardino e simili)

6802 Pietre da taglio o da costruzione (diverse dal-
l'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, e-
sclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed
articoli simili per mosaici, di pietre naturali
(compresa l'ardesia), anche su supporto; granu-
lati, scaglie e polveri di pietre naturali
(compresa l'ardesia), colorati artificialmente

6805 Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in
granelli applicati su prodotti tessili, carta,
cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti
o altrimenti riuniti

6807 Lavori di asfalto o di prodotti simili (per e-
sempio: pece di petrolio, di carbone fossile)

6809 Lavori di gesso o di composizioni a base di
gesso

6810 Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra
artificiale, anche armati

6811 Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o
simili

6813 Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre,
cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle,
piastrine), non montate, per freni, per innesti
o per qualsiasi altro organo di attrito, a base
di amianto (asbesto), di altre sostanze minera-
li o di cellulosa, anche combinate con materie
tessili o altre materie 6815 Lavori di pietre o di altre materie minerali
(comprese le fibre di carbonio, i lavori di
queste materie o di torba), non nominati ne'
compresi altrove

6902 Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ce-
ramici da costruzione, refrattari, diversi da
quelli di farine silicee fossili o di terre si-
licee simili

6904 Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane,
copriferro ed elementi simili di ceramica

6905 Tegole, elementi di camini, condotte di fumo,
ornamenti architettonici, di ceramica ed altri
prodotti ceramici per l'edilizia

6907 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da ri-
vestimento, non verniciate ne' smaltate, di ce-
ramica, cubi, tessere ed articoli simili per
mosaici, non verniciati ne smaltati, di cerami-
ca, anche su supporto

6908 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da ri-
vestimento, verniciate o smaltate, di ceramica,
cubi, tessere ed articoli simili per mosaici,
verniciati o smaltati di ceramica, anche su
supporto

6910 Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da
bagno, bide', tazze per gabinetti, cassette di
scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per
usi sanitari, di ceramica

6911 Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed
oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

6912 Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed
oggetti di igiene o da toletta, di ceramica
esclusa la porcellana

6914 Altri lavori di ceramica

7007 Vetro di sicurezza, costituito da vetri tempe
rati o formato da fogli aderenti fra loro
Vetri temperati:
di dimensioni e di formato che permettono la
loro utilizzazione nelle automobili, veicoli
aerei, navi o altri veicoli 11 10 00 Di dimensioni e di formato che permettono la
loro utilizzazione nelle vetture automobili e
trattori 11 90 00 altri
altri 19 10 00 smaltati 19 20 00 colorati nella massa, opacizzati, placcati
o con strato assorbente o riflettente 19 80 00 altri
Vetri formati da fogli aderenti fra loro:
di dimensione e di formato che permettono la
loro utilizzazione nelle automobili, veicoli
aerei, navi o altri veicoli:
altri 21 91 00 di dimensioni e di formato che permettono
la loro utilizzazione nelle vetture automobile
e trattori 21 99 00 altri 29 00 00 altri

7009 Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi
gli specchi retrovisivi

7013 Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la
toletta, l'ufficio, la decorazione degli appar-
tamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti
delle voci 7010 o 7018

7019 Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e
lavori di queste materie (per esempio: filati,
tessuti):
Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza
torsione (rovings) ed altri filati, anche
tagliati. 11 00 00 Filali tagliati, di lunghezza non superiore
a 50 mm 12 00 00 Filati accoppiati in parallelo senza torsione
(rovings) 19 00 00 altri

7106 Argento (compreso l'argento dorato e l'argento
platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7108 Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semi-
lavorato o in polvere

7113 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro par-
ti, di metalli preziosi o di metalli placcati
o ricoperti di metalli preziosi

7114 Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli
preziosi o di metalli placcati o ricoperti di
metalli preziosi

7115 Alti lavori di metalli preziosi o di metalli
placcati o ricoperti di metalli preziosi

7116 Lavori di perle fini o coltivate, di pietre
preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini)
o di pietre sintetiche o ricostituite

7117 Minuterie di fantasia

7217 Fili di ferro o di acciai non legati:
rivestiti di altri metalli comuni:
contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbo
nio:
la cui sezione trasversale massima e' infe-
riore a 0,8 mm: 30 11 00 ramati 30 19 00 altri
la cui sezione trasversale massima e' uguale
o superiore a 0,8 mm: 30 31 00 ramati 30 39 00 altri 30 50 00 contenenti, in peso, 0,25% o piu' e meno di
0,6% di carbonio 30 90 00 contenenti, in peso,0,6% o piu' di carbonio
altri
contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbo-
nio 90 10 00 la cui sezione trasversale massima e' infe-
riore a 0,8 mm 90 30 00 la cui sezione trasversale massima e' uguale
o superiore a 0.8 mm 90 50 00 contenenti, in peso, 0,25% o piu' e meno di
0,6% di carbonio 90 90 00 contenenti, in peso, 0,6% o piu' di carbonio

7307 Accessori per tubi (per esempio; raccordi, go-
miti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:
fusi
di ghisa non malleabile: 11 10 00 per tubi dei tipi utilizzati per canaliz-
zazioni sotto pressione 11 90 00 alti
altri 19 10 00 di ghisa malleabile: 19 90 00 altri
altri 91 00 00 Flange
Gomiti, curve e manicotti, filettati: 92 10 00 Manicotti 92 90 00 Gomiti e curve
Accessori da saldare testa a tessa:
il cui maggior diametro esterno e' infe-
riore o uguale a 609,6 mm: 93 11 00 Gomiti e curve 93 19 00 altri
il cui maggior diametro esterno e' superiore
a 609,6 mm: 93 91 00 Gomiti e curve 93 99 00 altri
altri: 99 10 00 filettati 99 30 00 per saldare 99 90 00 altri

7311 Recipienti per gas compressi o liquefatti, di
ghisa, ferro o acciaio

7313 Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordon-
cini (torsadas), anche spinati, di fili o di
nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utiliz-
zati per recinti

7403 Rame raffinato e leghe di rame, greggio:
rame raffinato 11 00 00 Catodi e sezioni di catodi

7418 Oggetti per uso domestico, di igiene o da to-
letta e loro parti, di rame; spugne, strofi-
nacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire,
lucidare o per usi analoghi, di rame.

7614 Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di
alluminio, non isolati per l'elettricita'

7616 Altri lavori di alluminio

7301 Piombo greggio

7802 Cascami ed avanzi di piombo

7803 Barre, profilati e fili, di piombo

7804 Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e
pagliette di piombo

7805 Tubi ed accessori per tubi (per esempio: rac-
cordi, gomiti, manicotti), di piombo

7806 Altri lavori di piombo

7901 Zinco greggio:
Zinco non legato: 11 00 00 contenente, in peso, 99,99% di zinco
contenente, in peso, meno di 99,99% di
zinco: 12 10 00 contenente, in peso, 99,95% o piu', ma meno
di 99,99% di zinco 12 30 00 contenente, in peso, 98,5% o piu', ma meno
di 99,95% di zinco 12 90 00 contenente, in peso, 97,5% o piu', ma meno
di 98,5% di zinco 7902 Cascami ed avanzi di zinco

7903 Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)

7904 Barre, profilati e fili, di zinco

7905 Lamiere, fogli e nastri, di zinco

7906 Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esem-
pio: raccordi, gomiti, manicotti)

7907 Altri lavori di zinco

8211 Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a
lama tranciante o dentata, compresi i roncoli
chiudibili, e le loro lame
altri
Coltelli da tavola a lama fissa 91 30 00 Coltelli con manico e lama di acciaio
inossidabile 91 80 00 altri 92 00 00 altri coltelli a lama fissa 93 00 00 Coltelli diversi da quelli a lama fissa,
compresi i roncoli chiudibili 94 00 00 Lame

8215 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, pa-
lette da torta, coltelli speciali da pesce o
da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:
altri 10 30 00 di acciaio inossidabile
altri assortimenti: 20 10 00 di acciaio inossidabile 20 90 00 altri
altri 99 10 00 di acciaio inossidabile 99 90 00 altri

8301 Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a
segreto o elettrici), di metalli comuni; fer-
magli e montature a fermaglio con serratura, di
metalli comuni; chiavi per tali oggetti,di me-
talli comuni; 20 00 00 Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli

8302 Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di
metalli comuni per mobili, porte, scale, fine-
stre, persiane, carrozzerie, oggetti di selle-
ria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori
simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed
oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con
montatura di metalli comuni; congegni di chiu-
sura automatica per porte, di metalli comuni

8304 Classificatori, schedari, scatole per la clas-
sificazione, portacopie, astucci, portapenne,
portatimbri ed altro materiale e forniture ana-
loghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i
mobili per ufficio della voce 9403

8309 Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a
passo di vite e i tappi versatori), capsule
per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre
per cocchiumi, sigilli e altri accessori per
imballaggio, di metalli comuni

10 00 00 Tappi a corona

8419 Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati
elettricamente, per il trattamento di materie
con operazioni che implicano un cambiamento di
temperatura, come il riscaldamento, la cottura,
la torrefazione, la distillazione, la rettifi-
cazione, la sterilizzazione, la pastorizzazio-
ne, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazio-
ne, la vaporizzazione, la condensazione o il
raffreddamento, diversi dagli apparecchi dome-
stici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamen-
to immediato o ad accumulazione:
Essiccatori: 31 00 00 per prodotti agricoli 32 00 00 per il legno, le paste per carta, la carta o
i cartoni 39 00 00 altri
altri 89 10 00 Apparecchi e dispositivi di raffreddamento
a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termi-
co non si effettua attraverso una parete

8423 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le
basculle e le bilance per verificare i pezzi
fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad
un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi
bilancia:
di portata superiore a 30 kg ma inferiore o
uguale a 5000 kg 82 10 00 Strumenti di controllo in rapporto ad un
peso predeterminato, a funzionamento automati-
co, comprese le cernitrici 82 90 00 altri
altri 89 10 00 Pese a ponte 89 90 00 Altri

8460 Macchine per sbavare, affilare, molare, retti-
ficare, smerigliare, levigare o altre macchine
che operano per mezzo di mole, abrasivi o pro-
dotti per lucidare, per la rifinitura dei me-
talli o dei cermet, diverse dalle macchine per
tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce
8461

8461 Macchine per piallare, limare, sbozzare, broc-
ciare, macchine per tagliare o rifinire gli in-
granaggi, macchine per segare, troncare ed al-
tre macchine utensili che operano con asporta-
zione di metallo o di cermet, non nominate ne'
comprese altrove

8462 Macchine (comprese le presse) per fucinare o
forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei
metalli; macchine (comprese le presse) rulla-
trici, centinatrici; piegatrici, raddrizzatri-
ci, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgre-
tolatrici per metalli; presse per la lavorazio-
ne dei metalli o dei carburi metallici, diverse
da quelle sopra citate

8463 Altre macchine utensili per la lavorazione dei
metalli o dei cermet, che operano senza aspor-
tazione di materia

8464 Macchine utensili per la lavorazione delle pie-
tre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo,
dell'amianto-cemento o di materie minerali si-
mili o per la lavorazione a freddo del vetro:
Macchine per molare o levigare
per la lavorazione del vetro: 846420 19 00 altre 846420 80 00 altre 846490 00 00 altre

8474 Macchine ed apparecchi per selezionare, vaglia-
re, separare, lavare, frantumare, macinare,
mescolare o impastare le terre, le pietre, i
minerali o altre materie minerali solide (com-
prese le polveri e le paste); macchine per ag-
glomerare, formare o modellare i combustibili
minerali solidi, le paste ceramiche, il cemen-
to, il gesso o altre materie minerali in pol-
vere o in pasta; macchine formatrici in sabbia
per fonderia

8477 Macchine ed apparecchi per la lavorazione della
gomma o delle materie plastiche o per la fab-
bricazione di prodotti di tali materie, non
nominati ne' compresi altrove in questo
capitolo

8478 Macchine ed apparecchi per la preparazione o la
trasformazione del tabacco, non nominati ne'
compresi altrove in questo capitolo

8480 Staffe per fonderia; piastre di fonde per for-
me; modelli per forme; forme per i metalli (di-
versi dalle lingottiere), i carburi metallici,
il vetro, le materie minerali, la gomma o le
materie plastiche

8483 Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a
camme e gli alberi a gomito) e manovelle, sup-
porti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi
e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o
a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori
di velocita', compresi i convertitori di cop-
pia; volani e pulegge, comprese le carrucole a
staffa; innesti ed organi di accoppiamento,
compresi i giunti di articolazione
Ingranaggi e ruote di frizione, escluse le
ruote semplici e gli altri organi elementari
di trasmissione; alberi filettati a sfere o a
rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori
di velocita', compresi i convertitori di
coppia:
altri 40 91 00 Ingranaggi (diversi da ingranaggi a
frizione): 40 92 00 Alberi filettati a sfere o a rulli 40 93 00 Riduttori, moltiplicatori e cambi di
velocita' 40 98 00 altri

8501 Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi
elettrogeni:

Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W 10 10 00 Motori sincroni di potenza inferiore o uguale
a 18 W
altri 10 91 00 Motori universali 10 93 00 Motori a corrente alternata 10 99 00 Motori a corrente continua
altri motori a corrente alternata, monofase:
altri: 40 91 00 di potenza inferiore o uguale a 750 W

8508 Utensili elettromeccanici con motore elettrico
incorporato, per l'impiego a mano

8509 Apparecchi elettromeccanici con motore elet-
trico incorporato, per uso domestico

8512 Apparecchi elettrici di illuminazione o di
segnalazione (esclusi gli oggetti della voce
8539), tergicristalli, sbrinatoti e dispositivi
antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati
per velocipedi, motocicli o autoveicoli:

10 00 00 Apparecchi di illuminazione e di segnalazione
visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette

8515 Macchine ed apparecchi per la brasatura o la
saldatura (anche in grado di tagliare), elet-
trici (compresi quelli a gas riscaldati elet-
tronicamente) od operanti con laser o con altri
fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con
fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a
getto di plasma; macchine ed apparecchi elet-
trici per spruzzare a caldo metalli o cermet:
Macchine ed apparecchi per la brasatura forte
o tenera: 11 00 00 Ferri e pistole per brasare 19 00 00 altri
Macchine ed apparecchi per la saldatura dei
metalli a resistenza: 21 00 00 interamente o parzialmente automatici 29 00 00 altri
Macchine ed apparecchi per la saldatura dei
metalli ad arco o a getto di plasma: 31 00 00 interamente o parzialmente automatici
altri: 39 10 00 a mano, con elettrodi rivestiti, completi
di un dispositivo da saldatura:

39 90 00 altri
altre macchine ed apparecchi:
per il trattamento dei metalli: 80 11 00 per saldare 80 19 00 altri
altri 80 91 00 per la saldatura delle materie plastiche a
resistenza 80 99 00 altri

8517 Apparecchi elettrici per la telefonia o la
telegrafia su filo, compresi gli apparecchi
telefonici per abbonati su filo con apparecchio
"cordless" e apparecchi per la telecomunicazio-
ne a corrente portante o per la telecomunica-
zione numerica; videofoni

8518 Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche
montati nelle loro casse acustiche; auricolari,
cuffie e simili, anche combinati con un micro-
fono; amplificatori elettrici ad audiofrequen-
za; apparecchi elettrici di amplificazione del
suono

8519 Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed
altri apparecchi per la riproduzione del suono
senza dispositivo incorporato per la registra-
zione del suono

8520 Magnetofoni ed altri apparecchi per la regi-
strazione del suono, anche con dispositivo
incorporato per la riproduzione del suono

8521 Apparecchi per la videoregistrazione o la
videoriproduzione, anche incorporanti un
ricevitore di segnali videofonici

8524 Dischi, nastri e altri supporti per la regi-
strazione del suono o per simili registrazioni,
registrati, comprese le matrici e le forme
galvaniche per la fabbricazione di dischi,
esclusi i prodotti del capitolo 37

8527 Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la
radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche
combinati, in uno stesso involucro, con un
apparecchio per la registrazione o la ripro-
duzione del suono o con un apparecchio di
orologeria

8528 Apparecchi riceventi per la televisione, anche
incorporanti un apparecchio ricevente per
la radiodiffusione o la registrazione o la
riproduzione del suono o di immagini; televiso-
ri a circuito chiuso (videomonitor e
videoproiettori)

8716 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo;
altri veicoli non automobili; loro parti:
Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o
per campeggio, del tipo roulotte:

10 10 00 Carrelli tenda e roulotte pieghevoli

10 90 00 altri
Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o
autoscaricanti, per usi agricoli: 20 10 00 Spanditori di letame 20 90 00 altri
altri
nuovi: 39 30 00 Semirimorchi
altri: 39 51 00 con un asse 39 59 00 altri: 39 80 00 usati 40 00 00 altri rimorchi e semirimorchi 80 00 00 altri veicoli
Parti: 90 10 00 Telai 90 30 00 Carrozzerie 90 90 00 altre

9402 Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odon-
toiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli
operatori, tavoli per esami, letti con meccani-
smo per usi clinici, poltrone per dentisti);
poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con
dispositivo di orientamento e di elevazione;
parti di tali oggetti: 90 00 00 altri

94 04 Sommier, oggetti letterecci ed oggetti simili
(per esempio: materassi, copripiedi, piumini,
cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle
oppure imbottiti o guarniti internamente di
qualsiasi materia, compresi quelli di gomma
alveolare o di materie plastiche alveolari,
anche ricoperti: 10 00 00 Sommier
di altre materie: 29 10 00 con molle metalliche 29 90 00 altre
Sacchi a pelo: 30 10 00 imbottiti di piume o di calugine 30 90 00 altri
altri 90 10 00 imbotti di piume o di calugine 90 90 00 altri

ALLEGATO II

IMPORTAZIONI NELLA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI
INDUSTRIALI SENSIBILI ORIGINARI DELLA COMUNITA'
(di cui all'articolo 18, paragrafo 3)

I dazi doganali all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti originari della Comunita' elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1 gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - il 1 gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base; - il 1 gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 60% del dazio di base; - il 1 gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - il 1 gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - il 1 gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 20% del dazio di base; - il 1 gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.

====================================================================
Codice doganale DESIGNAZIONE DELLE MERCI ==================================================================== 2515 Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed
altre pietre calcaree da taglio o da costruzio-
ne con densita' apparente uguale o superiore a
2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplice-
mente segati o altrimenti tagliati, in blocchi
o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2516 Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre
pietre da taglio o da costruzione, anche
sgrossati o semplicemente segati o altrimenti
tagliati, in blocchi o in lastre di forma
quadrata o rettangolare

2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi,
diversi dagli oli greggi; preparazioni non
nominate ne' comprese altrove, contenenti, in
peso, 70% o piu' di oli di petrolio o di mine-
rali bituminosi e delle quali tali oli costi-
tuiscono il componente base

2711 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci
3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche
miscelati, preparati per scopi terapeutici o
profilattici, presentati sotto forma di dosi o
condizionati per la vendita al minuto:
contenenti altri antibiotici: 20 10 00 condizionati per la vendita al minuto
contenenti ormoni o altri prodotti della
voce 2937, e non contenenti antibiotici:
contenenti insulina: 31 10 00 condizionati per la vendita al minuto
contenenti ormoni corticosurrenali: 32 10 00 condizionati per la vendita al minuto
altri 39 10 00 condizionati per la vendita al minuto
contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non
contenenti ormoni, ne' altri prodotti della
voce 2937, ne' antibiotici: 40 10 00 condizionati per la vendita al minuto
altri medicamenti contenenti vitamine o
altri prodotti della voce 2936: 50 10 00 condizionati per la vendita al minuto
altri
condizionati per la vendita al minuto: 90 11 00 contenenti iodio o suoi composti 90 19 00 altri
altri 90 91 00 contenenti iodio o suoi composti 90 99 00 altri

3005 Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per
esempio: medicazioni, cerotti, senapismi),
impregnati o ricoperti di sostanze farmaceuti-
che o condizionati per la vendita al minuto
per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o
veterinari

3205 Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche
coloranti, previste nella nota 3 di questo
capitolo

3208 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici
o di polimeri naturali modificati, dispersi o
disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni
previste nella nota 4 di questo capitolo

3209 Pittore e vernici a base di polimeri sintetici
o di polimeri naturali modificati, dispersi o
disciolti in un mezzo acquoso

3210 Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua
preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura
del cuoio

3401 Saponi; prodotti e preparazioni organici ten-
sioattivi da usare come sapone, in barre, pani,
pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche
contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e
stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o
ricoperti di sapone o di detergenti

3402 Agenti organici di superficie (diversi dai sa-
poni); preparazioni tensioattive preparazioni
per liscivie (comprese le preparazioni ausi-
liarie per lavare) e preparazioni per pulire,
anche contenenti sapone, diverse da quelle
della voce 3401
Preparazioni condizionate per la vendita al
minuto 20 10 00 Preparazioni tensioattive 20 90 00 Preparazioni per liscivie e preparazioni
per pulire
altri: 90 10 00 Preparazioni tensioattive 90 90 00 Preparazioni per liscivie e preparazioni
per pulire

3904 Polimeri di cloruro di vinile o di altre ole-
fine alogenate, in forme primarie: 10 00 00 Policloruro di vinile, non miscelato con
altre sostanze
altro policloruro di vinile: 21 00 00 non plastificato 22 00 00 plastificato 40 00 00 altri copolimeri di cloruro di vinile 50 00 00 Polimeri di cloruro di vinilidene
Polimeri fluorurati: 61 00 00 Polimetetrafluoroetilene 69 00 00 altri 90 00 00 altri

3917 Tubi e loro accessori (per esempio: giunti,
gomiti, raccordi) di materie plastiche

3920 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e
lamelle di materie plastiche non alveolari,
non rinforzati ne' stratificati, ne' parimenti
associati ad altre materie, senza supporto

3922 Vasche da bagno, docce, lavabi, bide', tazze
per gabinetti e loro tavolette e coperchi,
cassette di scarico e articoli simili per usi
sanitari o igienici, di materie plastiche

4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma;
gomme piene o semipiene, battistrada amovibili
per pneumatici e protettori (flaps), di gomma:
Pneumatici rigenerati: 10 90 00 altri
Pneumatici usati: 20 90 00 altri 90 00 00 altri

4202 Bauli, valigie e valigette compresi i bauletti
per oggetti di toletta e le valigette porta-
documenti, borse portacarte, cartelle, astucci
o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi
fotografici, cineprese strumenti musicali o
armi e simili contenitori, sacche da viaggio,
borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla,
borsette, sacche per provviste, portafogli,
portamonete, portacarte, portasigarette, borse
da tabacco, borse per utensili, sacche per
articoli sportivi, astucci per boccette o
gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni
per oggetti di oreficeria e contenitori simili,
di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di
materie plastiche in fogli, di materie tessili,
di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure
ricoperti totalmente o prevalentemente di dette
materie o di carta

4203 Indumenti ed accessori di abbigliamento di
cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

4205 Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o
ricostituiti

4304 Pellicce artificiali e oggetti di pellicce
artificiali

4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria
per costruzioni, compresi i pannelli cellulari,
i pannelli per pavimenti e le tavole di coper-
tura ("shingles" e "shakes"), di legno

4808 Carta e cartone ondulati (anche con copertura
incollata), increspati, pieghettati, goffrati,
impressi a secco o perforati, in rotoli o in
fogli, diversi dalla casta del tipo descritto
nel testo della voce 4803

10 00 00 Carta e cartone ondulati, anche perforati 30 00 00 altra carta Kraft increspata o pieghettata,
anche goffrata, impressa a secco o perforata 90 00 00 altra

4810 Carta e cartone patinati al caolino o con altre
sostanze inorganiche su una o entrambe le
facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi
altra patinatura o spalmatura, anche colorati
in superficie, decorati in superficie o stam-
pati, in rotoli o in fogli:
Carta e cartone dei tipi utilizzati per la
scrittura, per la stampa o per altri scopi
grafici, senza fibre ottenute con procedimento
meccanico oppure in cui non piu' di 10% in peso
della massa fibrosa totale e' costituito da
tali fibre:
altra carta ed altro cartone:
a piu' strati: 91 10 00 con imbianchimento di ogni strato 91 30 00 con imbianchimento di uno solo strato 91 90 00 altri

4818 Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e
per simile carta, ovatta di cellulosa o strati
di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai
fini domestici o sanitari, in rotoli di
larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a
misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere
il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli
da tavola, pannolini per bambini piccoli
(bébés), assorbenti e tamponi igienici, len-
zuola e oggetti simili per uso domestico, da
toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed
accessori di abbigliamento, di pasta di carta,
di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di
cellulosa

4819 Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri
imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di
cellulosa o di strati di fibre di cellulosa;
cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili 10 00 00 Scatole e sacchi di carta o di cartone
ondulato 30 00 00 Sacchi di larghezza, alla base, di 4 cm
o piu' 40 00 00 altri sacchi, sacchetti, buste (escluse
quelle per dischi) e cartocci 50 00 00 altri imballaggi, comprese le buste per
dischi 60 00 00 Cartonaggi per ufficio, per magazzino o
simili

4823 Altra carta, altro cartone, altra ovatta di
cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa,
tagliati a misura; altri lavori di pasta di
carta, di carta, di cartone, di ovatta di
cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e
articoli simili, di carta o di cartone:

60 10 00 Vassoi, piatti e scodelle 60 90 00 altri
Articoli foggiati a stampo o ottenuti
mediante pressatura, di pasta di carta: 70 10 00 imballaggi alveolari per uova 70 90 00 altri

6402 Altre calzature con suole esterne e tomaie di
gomme o di materia plastica

6403 Calzature con suole esterne di gomma, di
materia plastica, di cuoio naturale o rico-
stituito e con tomaie di cuoio naturale

6404 Calzature con suole esterne di gomma, di
materia plastica, di cuoio naturale o rico-
stituito e con tomaie di materie tessili

6405 Altre calzature

6406 Parti di calzature (comprese le tomaie fissate
a suole diverse dalle suole esterne); suole
interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili
amovibili, ghette, gambali ed oggetti simili,
e loro parti 7303 Tubi e profilati cavi, di ghisa

7304 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di
ferro o di acciaio

7305 Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a
sezione circolare, con diametro esterno supe-
riore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

7306 Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio:
saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi sempli-
cemente avvicinati), di ferro o di acciaio

7308 Costruzioni e parti di costruzioni (per esem-
pio: ponti ed elementi di ponti, porte di
cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri,
colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte
e finestre e loro intelaiature, stipiti e
soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di
ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni
prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre,
profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o
acciaio, predisposti per essere utilizzati
nelle costruzioni

7309 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri re-
cipienti simili per qualsiasi materia (esclusi
i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di
ferro o di acciaio, di capacita' superiore a
300 litri, senza dispositivi meccanici o
termici, anche con rivestimento interno o
calorifugo

7310 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e
recipienti simili per qualsiasi materia (esclu-
si i gas compressi o liquefatti), di ghisa,
ferro o acciaio, di capacita' inferiore o ugua-
le a 300 litri, senza dispositivi meccanici o
termici, anche con rivestimento interno o
calorifugo

10 00 00 di capacita' uguale o superiore a 50 litri
di capacita' inferiore a 50 litri:
altre, aventi parete di spessore: 21 91 00 inferiore a 0,5 mm 21 99 00 uguale o superiore a 0,5 mm
altri 29 10 00 aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm 29 90 00 aventi parete di spessore uguale o superiore a
0,5 mm

7317 Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini,
graffette ondulate o smussate ed articoli
simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con
capocchia di altra materia, esclusi quelli con
capocchia di rame

7318 Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci e vite,
ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, ron-
delle (comprese le rondelle destinate a fun-
zionare da molla) ed articoli simili, di
ghisa, ferro o acciaio

7320 Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

7321 Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche
(comprese quelle che possono essere utilizzate
accessoriamente per il riscaldamento centrale),
graticole, bracieri, fornelli a gas, scalda-
piatti ed apparecchi non elettrici simili per
uso domestico e loro parti di ghisa, ferro o
acciaio

7323 Oggetti per uso domestico e loro parti, di
ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o
di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed og-
getti simili per pulire, lucidare o per usi
analoghi, di ferro o di acciaio:
di acciaio inossidabile 93 10 00 Oggetti per il servizio della tavola 93 90 00 altri
di ferro o acciaio, smaltati: 94 10 00 Oggetti per il servizio della tavola 94 90 00 altri
altri 99 10 00 Oggetti per il servizio della tavola
altri 99 91 00 dipinti o verniciati 99 99 00 altri

7325 Altri lavori gettati in forma (fusi), di
ghisa, ferro o acciaio 10 00 00 di ghisa non malleabile
altri
altri 99 10 00 di ghisa malleabile 99 99 00 altri

7604 Barre e profilati di alluminio

7608 Tubi di alluminio

7610 Costruzioni e parti di costrizione (per esem-
pio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni,
pilastri, colonne, ossature, impalcature,
tettoie, porte e finestre e loro intelaiature,
stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio
escluse le costruzioni prefabbricate della voce
9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili,
di alluminio, predisposti per essere utilizzati
nelle costruzioni

7611 Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti
simili per qualsiasi materia (esclusi i gas
compressi o liquefatti), di alluminio, di capa-
cita' superiore a 300 litri, senza dispositivi
meccanici o termici, anche con rivestimento
interno o calorifugo

7612 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e
recipienti simili, di alluminio (compresi gli
astucci tubolari rigidi o flessibili), per
qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o
liquefatti), di capacita' non superiore a 300
liti, senza dispositivi meccanici o termici,
anche con rivestimento interno o calorifugo

8303 Casseforti, porte blindate e scompartimenti per
camere di sicurezza, cassette e scrigni di
sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni

8402 Caldaie a vapore (generatori di vapore), diver-
se delle caldaie per il riscaldamento centrale
costruite per produrre contemporaneamente acqua
calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette
"ad acqua surriscaldata"

8403 Caldaie per il riscaldamento centrale; diverse
da quelle della voce 8402

8404 Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci
8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, sur-
riscaldatori, apparecchi di pulitura o recupe-
ratori di gas); condensatori per macchine a
vapore

8413 Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo
misuratore; elevatori per liquidi

8414 Pompe per aria o per vuoto compressori di aria
o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti
ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore
incorporato, anche filtranti

8418 Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro
materiale, altre macchine ed apparecchi per la
produzione del freddo, con attrezzatura elet-
trica o di altra specie; pompe di calore diver-
se dalle macchine ed apparecchi per il condi-
zionamento dell'aria della voce 8415
Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-
conservatori muniti di sportelli esterni
separati:
altre
di capacita' superiore a 340 l: 10 91 10 nuovi 10 91 90 usati
altri 10 99 10 nuovi 10 99 90 usati
Frigoriferi per uso domestico:
a compressione:
di capacita' superiore al 340 l: 21 10 10 nuovi 21 10 90 usati
altri
Tipo tavolo: 21 51 10 nuovi 21 51 90 usati
da incassare: 21 59 10 nuovi

21 59 90 usati
altri, di capacita':
inferiore o uguale a 250 l 21 91 10 nuovi 21 91 90 usati
superiore a 250 l ma inferiore o uguale
a 340 l

21 99 10 nuovi 21 99 90 usati
ad assorbimento, elettrici: 22 00 10 nuovi 22 00 90 usati
altri 29 00 10 nuovi 29 00 90 usati
Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano,
di capacita' inferiore o uguale a 800 l:
altri
di capacita' inferiore o uguale a 400 l 30 91 10 nuovi 30 91 90 usati
di capacita' superiore a 400 l ma inferiore
o uguale a 800 l: 30 99 10 nuovi 30 99 90 usati
Mobili congelatori-conservatori, tipo arma-
dio, di capacita' inferiore o uguale a 900 l
altri
di capacita' inferiore o uguale a 250 l 40 91 10 nuovi 40 91 90 usati
di capacita' soperiore a 250 l ma inferiore
o uguale a 900 l 40 99 10 nuovi 40 99 90 usati
altri cofani, armadi, vetrine banchi e mobili
simili, per la produzione del freddo:
Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi
(con gruppo frigorifero o evaporatore
incorporati):
per prodotti congelati: 50 11 10 nuovi 50 11 90 usati
altri 50 19 10 nuovi 50 19 90 usati
altri mobili frigoriferi: 50 90 10 nuovi 50 90 90 usati
Parti: 91 00 00 Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura
per la produzione del freddo

8457 Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e
macchine a stazioni multiple, per la lavorazio-
ne dei metalli

8458 Torni (compresi i centri di tornitura) che ope-
rano con asportazione di metallo

8459 Macchine (comprese le unita' di lavorazione con
guida di scorrimento) foratrici, alesatrici,
fresatrici, filettatrici o maschiatrici per me-
talli che operano con asportazione di materia,
esclusi i torni (compresi i centri di tornitu-
ra) della voce 8458

8504 Trasformatori elettrici, convertitori elettrici
statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di
reattanza e bobine di autoinduzione

8507 Accumulatori elettrici, compresi i loro separa-
tori, anche di forma quadrata o rettangolare:
al piombo, dei tipi utilizzati per l'avvia-
mento dei motori a pistone:
altri
di peso superiore a 5 kg 10 81 00 funzionanti con elettrolite liquido 10 89 00 altri

8516 Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettri-
ci, apparecchi elettrici per il riscaldamento
dei locali, del suolo o per usi simili; appa-
recchi elettrotermici per parrucchiere (per e-
sempio: asciugacapelli, apparecchi per arric-
ciare, scaldaferri per arricciare) o per asciu-
gare le mani; ferri da stiro elettrici; altri
apparecchi elettrotermici per usi domestici;
resistenze scaldanti, diverse da quelle della
voce 8545

8529 Parti riconoscibili come destinate esclusiva-
mente o principalmente agli apparecchi delle
voci da 8525 a 8528

8534 Circuiti stampati

8535 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento,
la protezione la diramazione, l'allacciamento o
il collegamento dei circuiti elettrici (per e-
sempio: interruttori, commutatori, interruttori
di sicurezza, scaricatori, limitatori di ten-
sione, limitatori di sovracorrente, prese di
corrente, cassette di giunzione) per una ten-
sione superiore a 1000 V

8536 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento,
la protezione, la diramazione, l'allacciamento
o il collegamento dei circuiti elettrici (per
esempio: interruttori, commutatori, rele', in-
terruttori di sicurezza, limitatori di corren-
te, spine e prese di corrente, portalampade,
cassette di giunzione) per una tensione infe-
riore o uguale 1000 V
Fusibili; 10 10 00 per una intensita' inferiore o uguale a 10 A 10 50 00 per una intensita' superiore a 10 A ed infe-
riore o uguale a 63 A 10 90 00 per una intensita' superiore a 63 A
Interruttori automatici: 20 10 00 per una intensita' inferiore o uguale a 63 A 20 90 00 per una intensita' superiore a 63 A
altri apparecchi per la protezione dei
circuiti elettrici 30 10 00 per una intensita' infeziore o uguale a 16 A 30 30 00 per una intensita' superiore a 16 A ed infe-
riore o uguale a 125 A 30 90 00 per una intensita' superiore a 125 A
Rele':
per una tensione inferiore o uguale a 6O V: 41 10 00 per una intensita' inferiore o uguale a 2 A 41 90 00 per una intensita' superiore a 2 A

49 00 00 altri
altri interruttori, sezionatori e commutatori
per una tensione inferiore o uguale a 60 V 50 11 00 a tasto o pulzante 50 15 00 rotanti 50 19 00 altri
altri 50 90 10 Starters for fluorescent lamp 50 90 90 altri
Portalampade, spine e prese di corrente:
altre 69 10 00 per cavi coassiali 69 30 00 per circuiti stampati 69 90 00 altre
altri apparecchi: 90 01 00 Elementi prefabbricati per canalizzazioni
elettriche 90 10 00 Connessioni ed elementi di contatto per fili
e cavi 90 85 00 altri

8537 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed
altri supporti previsti di vari apparecchi del-
le voci 8535 o 8536 per il comando o la distri-
buzione elettrica, anche incorporanti strumenti
o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di
comando numerico, diversi dagli apparecchi di
commutazione della voce 8517

8538 Parti riconoscibili come destinate esclusiva-
mente o principalmente agli apparecchi delle
voci 8535, 8536 o 8537

8539 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a
scarica, compresi gli oggetti detti "fari e
proiettori sigillati" e le lampade e tubi a
raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad
arco:
altre lampade e tubi ad incandescenza, esclu-
si quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:
alogeni, al tungsteno: 21 30 00 dei tipi utilizzati per motocicli o altri
autoveicoli
altri, di tensione: 21 92 00 superiore a 100 V 21 98 00 uguale o inferiore a 100 V
altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V
e di tensione superiore a 100 V: 22 10 00 a riflettore 22 90 00 altri 29 30 00 altri
dei tipi utilizzati per motocicli o altri
autoveicoli
altri, di tensione: 29 92 00 superiore a l00 V 29 98 00 uguale o inferiore a 100 V
Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a
raggi ultravioletti:
Lampade a vapore di mercurio o di sodio;
lampade ad alogenuro metallico: 32 10 00 a vapore di mercurio

8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed al-
tri conduttori isolati per l'elettricita' (an-
che laccati od ossidati anodicamente), muniti o
meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre
ottiche, costituiti di fibre rivestite indivi-
dualmente anche dotati di conduttori elettrici
o muniti di pezzi di congiunzione

8607 Parti di veicoli per strade ferrate o simili:
Freni e loro parti
A Freni ad aria compressa e loro parti: 21 10 00 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 21 90 00 altri
altri 29 10 00 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 29 90 00 altri

8702 Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o
piu', compreso il conducente

8703 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli co-
struiti principalmente per il trasporto di
persone (diversi da quelli della voce 8702),
compresi gli autoveicoli dal tipo "break" e le
auto da corsa

8704 Autoveicoli per il trasporto di merci

8706 Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a
8705, con motore

8707 Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da
8701 a 8705, comprese le cabine

8708 Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci
da 8701 a 8705:
Paraurti e loro parti 10 00 90 altri
altre parti ed accessori di carrozzerie (com-
prese le cabine)
Cinture di sicurezza: 21 00 90 altri
altri 29 00 90 altri
Freni e servofreni, e loro parti:
Guarnizioni di freni montate: 31 00 90 altri
altri 39 00 90 altri
Ammortizzatori di sospensione: 80 00 90 altri
Frizioni e loro parti 93 00 90 altri
altri 99 00 90 altri

8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi
con motore ausiliario, anche con carrozzini la-
terali; carrozzini laterali ("side car") 87 12 00 Biciclette ed altri velocipedi (compresi i fur-
goncini a triciclo), senza motore

9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce
9402) anche trasformabili in letti, e loro
parti:
Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per
veicoli aerei 10 90 00 altri 20 00 00 Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per
autoveicoli
Mobili per sedersi girevoli, regolabili in
altezza: 30 10 00 imbottiti, con schienale e muniti di rotelle
o di pattini 30 90 00 altri 40 00 00 Mobili per sedersi, diversi dal materiale per
campeggio o da giardino, trasformabili in
letti 50 00 00 Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di
bambu' o di materie simili
altri mobili per sedersi, con intelaiatura di
legno: 61 00 00 imbottiti 69 00 00 altri
altri mobili per sedersi, con intelaiatura di
metallo: 71 00 00 imbottiti 79 00 00 altri 80 00 00 altri mobili per sedersi
Parti:
altri 90 30 00 di legno 90 80 00 altri

9403 Altri mobili e loro parti:
Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli
uffici: 10 10 00 Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce
9017)
altri
di altezza inferiore o uguale a 80 cm: 10 51 00 Scrivanie 10 59 00 altri
di altezza superiore a 80 cm: 10 91 00 Armadi a porte, a sportelli o ad ante 10 93 00 Armadi a cassetti, classificatori e schedari 10 99 00 altri
altri mobili di metallo:
altri 20 91 00 Letti 20 99 00 altri
Mobili di legno dei tipi utilizzati negli
uffici:
di altezza inferiore o uguale a 80 cm: 30 11 00 Scrivanie 30 19 00 altri
di altezza superiore a 80 cm: 30 91 00 Armadi, classificatori e schedari 30 99 00 altri
Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle
cucine 40 10 00 Elementi di cucine componibili 40 90 00 altri 50 00 00 Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle
camere da lettO
altri mobili di legno: 60 10 00 Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle
sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno 60 30 00 Mobili di legno dei tipi utilizzati nei
magazzini 60 90 00 altri mobili di legno
Mobili di materie plastiche: 70 90 00 altri 80 00 00 Mobili di altre materie, compresi la canna, i
vimini, i bambu' o materie simili
Parti 90 10 00 di metallo 90 30 00 di legno 90 90 00 di altre materie

9405 Apparecchi per l'illuminazione (compresi i
proiettori) e loro pari, non nominati ne'
compresi altrove; insegne pubblicitarie, in-
segne luminose, targhette indicatrici luminose
ed oggetti simili, muniti di una fonte di illu-
minazione fissata in modo definitivo, e loro
parti non nominati ne' compresi altrove

9406 Costruzioni prefabbricate

ALLEGATO III

DEFINIZIONE CE DI PRODOTTI DI "BABY BEEF"
(di cui all'articolo 27, paragrafo 2)

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC unitamente alla descrizione corrispondente.

====================================================================
Codice NC Suddivisione Designazione delle merci
Taric ====================================================================
Animali vivi della specie bovino
altri
delle specie domestiche
di peso superiore a 300 kg:
Giovenche (bovini femmine che non
hanno ancora figliato): ex 0102 90 51 destinate alla macellazione:
10 che non hanno ancora nessun
dente permanente e il cui peso e'
uguale o superiore a 320 kg e
inferiore o uguale a 470 kg ex 0102 90 59 altri:
11 che non hanno ancora nessun dente
21 permanente e il cui peso e' uguale
31 o superiore a 320 kg e inferiore
91 o uguale a 470 kg (L'ammissione
in questa sottovoce e' subordinata
alle condizioni stabilite dalle dispo-
sizioni comunitarie in materia)
altri ex 0102 90 71 destinati alla macellazione:
10 tori e manzi che non hanno ancora
nessun dente permanente e il cui peso
e' uguale o superiore a 350 kg e infe-
riore o uguale a 500 kg (L'ammissione
in questa sottovoce e' subordinata
alle condizioni stabilite dalle dispo-
sizioni comunitarie in materia) ex 0102 90 79 altri
21 tori e manzi che non hanno ancora
91 nessun dente permanente e il cui peso
e' uguale o superiore a 350 kg e infe-
riore o uguale a 500 kg (L'ammissione
in questa sottovoce e' subordinata alle
condizioni stabilite dalle disposizioni
comunitarie in materia)
Carni di animali della specie bovina,
fresche o refrigerate ex 0201 10 00 in carcasse o mezzene
91 carcasse di peso uguale a superiore a
180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e
mezzene di peso uguale o superiore a
90 kg e inferiore o uguale a 150 kg,
con un basso grado di ossificazione
delle cartilagini (segnatamente quelle
della sinfisi pubica e delle apofisi
vertebrali), con carne rosa chiaro e
grasso di struttura estremamente fine
il cui colore va dal bianco al giallo
chiaro (L'ammissione in questa sotto-
voce e' subordinata alle condizioni
stabilite dalle disposizioni comuni-
tarie in materia)
altri pezzi non disossati ex 0201 20 20 Quarti detti "compensati"
91 quarti detti "compensati", di peso
uguale o superiore a 90 kg e inferiore
a 150 kg, con un basso grado di ossifi-
cazione delle cartilagini (segnatamente
quelle della sinfisi pubica e delle
apofisi vertebrali), con carne rosa
chiaro e grasso di struttura estrema-
mente fine, il cui colore va dal bianco
al giallo chiaro (L'ammissione in que-
sta sottovoce e' subordinata alle con-
dizioni stabilite dalle disposizioni
comunitarie in materia) ex 0201 20 30 Busti e quarti anteriori
91 quarti anteriori di peso uguale o
superiore a 45 kg e inferiore o uguale
a 75 kg, con un basso grado di ossifi-
cazione delle cartilagini (segnatamen-
te quelle della sinfisi pubica e delle
apofisi vertebrali), con carne rosa
chiaro e grasso di struttura estrema-
mente fine, il cui colore va dal bianco
al giallo chiaro (L'ammissione in que-
sta sottovoce e' subordinata alle con-
dizioni stabilite dalle disposizioni
comunitarie in materia) ex 0201 20 50 Selle e quarti posteriori
91 quarti posteriori di peso uguale o
superiore a 45 kg e inferiore o uguale
a 75 kg, (ma di peso uguale o superiore
a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il
taglio detto "pistola") con un basso
grado di ossificazione delle cartila-
gini (segnatamente quelle della sinfisi
pubica e delle apofisi vertebrali), con
carne rosa chiaro e grasso di struttu-
ra estremamente fine, il cui colore va
dal bianco al giallo chiaro (L'ammis-
sione in questa sottovoce e' subordi-
nata alle condizioni stabilite dalle
disposizioni comunitarie in materia) --------------------------------------------------------------------

ALLEGATO IV a

IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI
AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA' (DAZIO ZERO)
(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)

==================================================================== Codice NC (2) DESIGNAZIONE ==================================================================== 0101 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
Cavalli 0101 11 00 00 Riproduttori di razza pura 0101 19 altri 0101 19 90 00 altri 0101 20 Asini, muli e bardotti: 0101 20 10 00 Asini 0101 20 90 00 Muli e bardotti

0102 Animali vivi della specie bovina: 0102 10 riproduttori di razza pura 0102 10 10 00 Giovenche (bovini femmine che non hanno
ancora figlialo) 0102 10 30 00 Vacche 0102 10 90 00 altri 0102 90 altri
delle specie domestiche: 0102 90 05 00 di peso inferiore o uguale a 80 kg
di peso superiore a 80 kg e inferiore o
uguale a 160 kg

0103 Animali vivi della specie suina: 0103 10 00 00 riproduttori di razza pura
altri 0103 91 di peso inferiore a 50 kg: 0103 91 10 00 delle specie domestiche 0103 91 90 00 altri

0104 Animali vivi delle specie ovina o caprina: 0104 10 della specie ovina: 0104 10 10 00 riproduttori di razza pura
altri 0104 20 della specie caprina: 0104 20 10 00 riproduttori di razza pura

0105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchi-
ne e faraone, vivi, delle specie domestiche:
di peso inferiore o uguale a 185 g: 0105 11 Galli e galline:
Pulcini femmine per la selezione e la
riproduzione: 0105 11 11 00 Razze ovaiole 0105 19 altri
Oche: 0105 19 00 10 Razze ovaiole
altri 0105 92 Galli e galline di peso inferiore o uguale a
2.000 g: 0105 92 00 10 Razze ovaiole di peso superiore a 2.000 g 0105 99 altri
Anatre: 0105 99 10 10 Razze ovaiole 0106 00 Altri animali vivi: 0106 00 00 10 Conigli domestici 0106 00 00 20 Piccioni 0106 00 00 30 Rane 0106 00 00 40 Cani e gatti 0106 00 00 50 Api 0106 00 00 60 Animali selvatici 0106 00 90 00 altri

0205 00 00 00 Carni di animali delle specie equina, asinina o
mulesca, fresche, refrigerate o congelate 0206 Frattaglie commestibili di animali delle specie
bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina
o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: 0206 10 00 00 della specie bovina, fresche o refrigerate
della specie bovina, congelate: 0206 21 00 00 Lingue 0206 22 00 00 Fegati 0206 30 00 00 della specie suina, fresche o refrigerate
della specie suina, congelate: 0206 41 00 00 Fegati 0206 49 00 00 altre 0206 80 00 00 altre, fresche o refrigerati 0206 90 00 00 altre, congelate

0208 Altre carni e frattaglie commestibili, fresche,
refrigerate o congelate: 0208 10 00 00 di conigli o di lepri 0208 20 00 00 Cosce di rane 0208 90 00 00 altre 0210 90 00 00 altre, comprese le farine e le polveri comme-
stibili, di carni o di frattaglie

0404 Siero di latte, anche concentrato o con aggiun-
to di zuccheri o di altri dolcificanti; prodot-
ti costituiti di componenti naturali del latte,
anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcifi-
canti, non nominati ne' compresi altrove 0404 10 00 00 Siero di latte, modificato o non, anche concen-
trato o con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti: 0404 90 00 00 altri

0408 Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi,
essiccati, cotti in acqua o al vapore, model-
lati, congelati o altrimenti conservati, anche
con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi-
canti:
Tuorli: 0408 11 essiccati

0408 11 20 00 inadatti ad uso alimentare 0408 11 80 00 altri 0408 19 altri: 0403 19 20 00 inadatti ad uso alimentare
altri: 0408 19 81 00 liquidi 0408 19 89 00 altri, compresi congelati
altri: 0408 91 essiccati: 0408 91 20 00 inadatti ad uso alimentare 0408 91 80 00 altri 0408 99 altri: 0408 99 20 00 inadatti ad uso alimentare 0408 99 80 00 altri

0410 00 00 00 Prodotti commestibili di origine animale, non
nominati ne' compresi altrove 0504 00 00 00 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi
o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi,
refrigerati, congelati, salati o in salamoia,
secchi o affumicati

0601 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe
e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in
vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radi-
ci di cicoria diverse dalle radici della voce
1212: 0601 10 00 00 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, rampe
e rizomi, allo stato di riposo vegetativo: 0601 20 00 00 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe
e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi,
piante e radici di cicoria

0602 Altre piante vivo (comprese le loro radici),
talee e marze; bianco di funghi (micelio): 0602 10 Talee senza radici e marze: 0602 10 10 00 di viti 0602 10 90 00 altri 0602 20 Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da
frutta commestibile, anche innestati: 0602 20 10 00 Talee innestate e barbatelle, di viti 0602 20 90 00 altri 0602 30 00 00 Rododendri e azalee, anche innestati 0602 40 00 00 Rosai anche innestati 0602 90 altri 0602 90 10 00 Bianco di funghi (micelio); 0701 Patate, fresche o refrigerate 0701 10 00 00 da semina

0703 Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi
agliacei, freschi o refrigerati 0703 10 Cipolle e scalogni: 0703 10 00 10 da semina

0713 Legumi da granella secchi, sgranati, anche de-
corticati o spezzati: 0713 10 Piselli (Pisum sativum) 0713 10 10 00 destinati alla semina 0713 20 0713 20 10 00 destinati alla semina 0713 31 Fagioli delle specie Vigna mungo(L.) Hepper
o Vigna radiata(L.) Wilczek: 0713 31 10 00 destinati alla semina 0713 32 Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis): 0713 32 10 00 destinati alla semina 0713 33 Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): 0713 33 10 00 destinati alla semina 0713 39 altri 0713 39 10 00 destinati alla semina 0713 40 Lenticchie 0713 40 10 00 destinate alla semina 0713 50 Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia
faba var. equina e Vicia faba var. minor): 0713 50 10 00 destinate alla semina 0713 90 altre: 0713 90 10 00 destinate alla semina

0714 Radici di manioca, d'arrow-root o di salep,
topinambur, patate dolci e altre simili
radici o tuberi ad alto tenore di fecola o di
imulina, freschi o essiccati, anche tagliati in
pezzi o agglomerati in forma di pellets;
midollo della palma a sago 0714 10 00 00 Radici di manioca 0714 20 00 00 Patate dolci 0714 90 00 00 altri

0801 Noci di cocco, noci del Brasile e noci di
acagiu', fresche o secche, anche sgusciate o
decorticate:
Noci di cocco 0801 11 00 00 disseccate 0801 19 00 00 altre
Noci del Brasile 0801 21 00 00 con guscio 0801 22 00 00 sgusciate
Noci di acagiu' 0801 31 00 00 con guscio 0801 32 00 00 sgusciate

0814 00 00 00 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle
di cocomeri), fresche, congelate, presentate
in acqua salata, solforata o addizionata di
altre sostanze atte ad assicurarne tempora-
neamente la conservazione, oppure secche

0904 Pepe (del genere " Piper "); pimenti del genere
" Capsicum " o del genere " Pimenta ",
essiccati, tritati o polverizzati
Pepe 0904 11 00 00 non tritato ne' polverizzato 0904 12 00 00 tritato o polverizzato

0905 00 00 00 Vaniglia

0906 Cannella e fiori di cinnamomo: 0906 10 00 00 non tritati ne' polverizzati 0906 20 00 00 tritati o polverizzati

0907 00 00 00 Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908 Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: 0908 10 00 00 Noci moscate 0908 20 00 00 Macis 0902 30 00 00 Amomi e cardamomi

0909 Semi di anice, di badiana, di finocchio,
di coriandolo, di cumino o di carvi;
bacche di ginepro: 0909 10 00 00 Semi di anice o di badiana 0909 20 00 00 Semi di coriandolo 0909 30 00 00 Semi di cumino 0909 40 00 00 Semi di carvi 0909 50 00 00 Semi di finocchio; bacche di ginepro

0910 Zenzero,zafferano, curcuma, timo, foglie
di alloro, curry ed altre spezie: 0910 10 00 00 Zenzero 0910 20 00 00 Zafferano 0910 30 00 00 Curcuma 0910 40 00 00 Timo; foglie di alloro 0910 50 00 00 Curry
altre spezie: 0910 91 0000 Miscugli previsti nella nota I b) di questo
capitolo 0910 99 00 00 altri 1002 00 Segala: 1002 00 00 10 destinati alla semina 1002 00 00 90 altra

1003 00 Orzo: 1003 00 00 10 destinato alla semina

1004 00 Avena: 1004 00 00 10 destinato alla semina

1005 Granturco: 1005 10 destinato alla semina: 1005 l0 10 00 ibrido 1005 10 90 00 altro

1006 Riso: 1006 10 Risone(riso " paddy "): 1006 10 00 10 destinato alla semina

1007 00 00 00 Sorgo da granella

1008 Grano saraceno, miglio e scagliola;
altri cereali: 1008 10 00 00 Grano saraceno 1008 20 00 00 Miglio 1008 30 00 00 Scagliola 3008 90 00 00 altri cereali

1103 13 di granturco: 1103 13 00 10 inadatti ad uso alimentare

1105 Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli
e agglomerati in forma di pellets, di patate: 1105 10 00 00 Farina, semolino e polvere 1105 20 00 00 Fiocchi, granuli o agglomerati in forma
di pellets

1106 Farine, semolini e polveri dei legumi da
granella secchi della voce 0713, di sago o di
radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti
del capitolo 8: 1106 20 00 00 Farine e semolini di sago, di radici o tuberi
della voce 0714

1106 30 dei prodotti del capitolo 8: 1106 30 00 10 di noci di cocco

1108 Amidi e fecole; inulina
Amidi o fecole: 1108 11 00 00 Amido di frumento (grano) 1108 12 Amido di granturco 1108 12 00 10 non adatto alla vendita al minuto 1108 12 00 90 altri 1108 13 00 00 Fecola di patate 1108 14 00 00 Fecola di manioca 1108 19 00 00 altri amidi e fecole: 1108 20 00 00 Inulina

1201 00 Fave di soia, anche frantumate: 1201 00 10 00 destinate alla semina 1201 00 90 00 altre

1202 Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte,
anche sgusciate o frantumate: 1202 10 con guscio: 1202 10 10 00 destinate alla semina 1202 10 90 00 altre 1202 20 00 00 sgusciate, anche frantumate

1203 00 00 00 Copra 1204 00 00 00 Semi di lino, anche frantumati

1207 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: 1207 10 00 00 Noci e mandorle di palmisti 1207 20 00 00 Semi di cotone 1207 30 00 00 Semi di ricino 1207 40 00 00 Semi di sesamo 1207 50 00 00 Semi di senapa 1207 60 00 00 Semi di cartamo
altri 1207 92 00 00 Semi di karite' 1207 99 00 00 altri

1208 Farine di semi o di frutti oleosi, diverse
dalla farina di senapa: 1208 10 00 00 di fave di soia 1208 90 00 00 altre

1209 Semi, frutti e spore da sementa:
Semi di barbabietole: 1209 11 00 00 Semi di barbabietole da zucchero 1209 19 00 00 altri 1209 22 00 00 di trifoglio (Trifolium spp. 1209 23 00 00 di festuca 1209 24 00 00 di fienarola o gramigna dei prati
del Kentucky
(Poa pratensis L.) 1209 25 00 00 di loglio (Lolium multiflorum Lam, Lolium
perenne L.) 1209 26 00 00 di fleolo (coda di topo) 1209 29 00 00 altri 1209 30 00 00 Semi di piante erbacee utilizzate
principalmente per i loro fiori
altri 1209 91 00 00 Semi d ortaggi 1209 99 00 00 altri

1211 Pianta, parti di piante, semi e frutti, delle
specie utilizzate principalmente in
profumeria, in medicina o nella preparazione
di insetticidi, antiparassitari o simili,
freschi o secchi, anche tagliati, frantumati
o polverizzati: 1211 10 00 00 Radici di liquirizia 1211 20 00 00 Radici di ginseng

1212 Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e
canne da zucchero, fresche, refrigerate,
congelate o secche, anche polverizzate;
noccioli e mandorle di frutti e altri
prodotti vegetali (comprese le radici di
cicoria non torrefatte e della varieta'
Cichorium intybus sativum) impiegati
principalmente nell'alimentazione
umana, non nominati ne' compresi altrove: 1212 10 00 00 Carrube, compresi i semi di carrube 1212 30 00 00 Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche
o di prugne
altri 1212 92 00 00 Canne da zucchero 1212 99 00 00 altri

1213 00 00 00 Paglia e lolla di cereali, gregge, anche
trinciate, macinate, pressate o agglomerate
in forma di pellets

1214 Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio,
radici da foraggio, fieno, erba medica,
trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio,
lupino, vecce e altri simili prodotti da
foraggio, anche agglomerati in forma di
pellets: 1214 10 00 00 Farina ed agglomerati in forma di pellets,
di erba medica 1214 90 00 00 altri

1301 Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e
oleoresine (per esempio: balsami), naturali 1301 10 00 00 Gomma lacca 1301 20 00 00 Gomma arabica 1301 90 altri 1301 90 00 10 resina di cannabis 1301 90 00 90 altri

1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche,
pectinati e pectati; agar-agar ed altre
mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali,
anche modificati:
Succhi ed estratti vegetali: 1302 11 00 00 Oppio

1502 00 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o
caprina, diversi da quelli della voce 1503

1502 00 10 00 destinati ad usi industriali diversi dalla
fabbricazione di prodotti per l'alimentazione
umana 1502 00 90 00 altri

1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di
mammiferi marini, anche raffinati, ma non
modificati chimicamente: 1504 10 00 00 Oli di fegato di pesci e loro frazioni 1504 20 Grassi e oli di pesci e loro frazioni,
diversi dagli oli di fegato: 1504 20 00 10 Oli di pesci 1504 20 00 90 altri 1504 30 Grassi e oli di mammiferi marini e loro
frazioni:
Frazioni solide 1504 30 11 00 di balena o di capodoglio 1504 30 19 00 altri 1504 30 90 00 altri

1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente 1508 10 00 00 Olio greggio 1508 90 00 00 altri

1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati,
ma non modificati chimicamente 1511 10 00 00 Olio greggio 1511 90 00 00 altri

1512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro
frazioni, anche raffinati, ma non modificati
chimicamente
Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:

Olio di cotone e sue frazioni: 1512 21 00 00 Olio greggio, anche depurato del gossipolo 1512 29 00 00 altri

1513 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di
babassu' e loro frazioni, anche raffinati,
ma non modificati chimicamente:
Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni: 1513 11 00 00 Olio greggio 1513 19 00 00 altri
Oli di palmisti o di babassu' e loro
frazioni: 1513 21 00 00 Oli greggi 1513 29 00 00 altri

1515 Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio
di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente
Olio di lino e sue frazioni: 1515 11 00 00 Olio greggio 1515 19 00 00 altri
Olio di granturco e sue frazioni 1515 30 00 00 Olio di ricino e sue frazioni 1515 40 00 00 Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni 1515 50 00 00 Olio di sesamo e sue frazioni 1515 90 00 00 altri

1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro
frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati,
interesterificati, riesterificati o
elaidinizzati, anche raffinati, ma non
altrimenti preparati 1516 10 Grassi e oli vegetali e loro frazioni: 1516 10 00 10 di pesce e balena 1516 10 00 90 altri

1702 Altri zuccheri, compresi di lattosio,
il maltosio, il glucosio e il fruttosio
(levulosio) chimicamente puri, allo stato
solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta
di aromatizzanti o di coloranti; succedanei
del miele, anche mescolati con miele naturale;
zuccheri e melassi caramellati:
Lattosio e sciroppo di lattosio 1702 11 00 00 contenenti, in peso, 99% o piu' di lattosio,
espresso in lattosio anidro calcolato su
sostanza secca 1702 19 00 00 altri 1702 20 00 00 Zucchero e sciroppo d'acero 1702 30 Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenen-
te fruttosio o contenente, in peso, allo stato
secco, meno del 20% di fruttosio: 1702 30 10 00 Isoglucosio
altri
contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o
piu' di glucosio: 1702 30 51 00 in polvere cristallina bianca, anche
agglomerata 1702 30 59 00 altri
altri 1702 30 91 00 in polvere cristallina bianca, anche
agglomerata 1702 30 99 00 altri 1702 40 00 00 Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente,
in peso allo stato secco, da 20% a 50% escluso
di fruttosio 1702 60 00 00 altro fruttosio e sciroppo di fruttosio,
contenente, in peso, allo stato secco, piu' di
50% di fruttosio

1703 Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla
raffinazione dello zucchero: 1703 10 00 00 Melassi di canna 1703 90 00 00 altri

1805 00 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti

2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati
ma non nell'aceto o acido acetico, non
congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: 2005 10 Ortaggi e legumi omogeneizzati: 2005 10 00 10 per l'alimentazione dei bambini, in
recipienti di contenuto inferiore
o uguale a 250 g

2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi;
zuppe, minestre o brodi, preparati;
preparazioni alimentari, composte
omogeneizzate: 2104 20 Preparazioni alimentari composte
omogeneizzate: 2104 20 00 10 per l'alimentazione dei bambini,
in recipienti di contenuto inferiore
o uguale a 250 g

2301 Farine, polveri e agglomerati in forma di
pellets, di carni, di frattaglie, di pesci
o di crostacei, di molluschi o di altri
invertebrati acquatici, non adatti
all'alimentazione umana; ciccioli: 2301 10 00 00 Farine, polveri e agglomerati in forma di
pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli 2303 Residui della fabbricazione degli amidi e
residui simili, polpe di barbabietole, cascami
di canne da zucchero ed altri cascami della
fabbricazione dello zucchero, avanzi della
fabbricazione della birra e della distillazione
degli alcoli, anche agglomerati in forma
di pellets: 2303 10 00 00 Residui della fabbricazione degli amidi e
residui simili 2303 20 00 00 Polpe di barbabietole, cascami di canne da
zucchero esaurite ed altri cascami della
fabbricazione dello zucchero 2303 30 00 00 Avanzi della fabbricazione della birra o della
distillazione degli alcoli

2304 00 00 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati
o agglomerati in forma di pellets,
dell'estrazione dell'olio di soia

2305 00 00 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati
o agglomerati in forma di pellets,
dell'estrazione dell'olio d'arachide

2306 Panelli e altri residui solidi, anche macinati
o agglomerati in forma di pellets,
dell'estrazione di grassi od oli vegetali,
diversi da quelli delle voci 2304 02305: 2306 10 00 00 di cotone 2306 20 00 00 di lino 2306 30 00 00 di girasole 2306 40 00 00 di ravizzone o di colza 2306 50 00 00 di noce di cocco o di copra 2306 60 00 00 di noci o di mandorle di palmisti 2306 70 00 00 di germi di granturco 2306 90 00 00 altri

2307 00 00 00 Fecce di vino, tartaro greggio

2308 Materie vegetali e cascami vegetali,
residui e sottoprodotti vegetali, anche
agglomerati in forma di pellets, dei tipi
utilizzati per l'alimentazione degli animali,
non nominati ne' compresi altrove:

2308 10 00 00 Ghiande di quercia e castagne d'India 2308 90 00 00 altri

2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per
l'alimentazione degli animali:
Alimenti completi e superconcentrati per
animali e mangimi per pesci e bestiame: 2309 90 altri: 2309 90 00 11 Prodotti detti "solubili" di pesci o di
mammiferi marini 2309 90 00 30 Premiscele

2401 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di
tabacco -------------------------------------------------------------------- (2) Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa
doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 31
luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale 38/96)
----> Vedere immagine a pag. 122 della G.U. <----
ALLEGATO IV c

IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA' (CONCESSIONI NELL'AMBITO DI
CONTINGENTI TARIFFARI)
(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)

===================================================================
Dazio applicabile (% di NPF) ------------------------------------------------------------------- Codice Designazione Quantitativi dal 1 dal 1 dal 1 NC 1 delle merci annui (in gennaio gennaio gennaio
tonnellate) 2001 2002 2003 =================================================================== 0203 Carni di animali 2000 90% 80% 70%
della specie
suina, fresche,
refrigerate o
congelate ------------------------------------------------------------------- 0406 Formaggi e 600 90% 80% 70%
latticini -------------------------------------------------------------------

ALLEGATO V a

IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA
REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA
(di cui all'articolo 28, paragrafo 1)

====================================================================
anno 1 anno 2 anno 3 -------------------------------------------------------------------- Codice Designazione delle merci DAZIO DAZIO DAZIO
% % % =================================================================== 0301.91.10 Trote (Salmo trutta, 90% di 80% di 70% di 0301.91.90 Oncorhynchus mykiss, NPF NPF NPF 0302.11.10 Oncorhynchus clarki, 0302.11.90 Oncorhynchus aguabonita, 0303.21.10 Oncorhynchus gilae, 0303.21.90 Oncorhynchus apache, and 0304.10.11 Oncorhynchus chrysogaster): ex 0304.10.19 vive, fresche o refrigera- ex 0304.10.91 te, congelate, secchi, salati 0304.20.11 o in salamoia, affumicati; ex 0304.20.19 filetti ed altra carne; ex 0304.90.10 farine, polveri e agglome- ex 0305.10.00 rati in forma di pellets, ex 0305.30.90 atti all'alimentazione 0305.49.45 umana ex 0305.59.90 ex 0305.69.90 -------------------------------------------------------------------- 0301.93.00 Carpe: vive, fresche o 90% di 80% di 70% di 0302.69.11 refrigerate, congelate, NPF NPF NPF 0303.79.11 secchi, salati o in ex 0304.10.19 salamoia, affumicati; ex 0304.10.91 filetti ed altra carne; ex 0304.20.19 farine, polveri e agglome- ex 0304.90.10 rati in forma di pellets, ex 0305.10.00 atti all'alimentazione ex 0305.30.90 umana ex 0305.49.80 ex 0305.59.90 ex 0305.69.90 --------------------------------------------------------------------

ALLEGATO V b

IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI
DELLA PESCA ORIGINARI DELLA COMUNITA'
(di cui all'articolo 28, paragrafo 2)

====================================================================
anno 1 anno 2 anno 3 -------------------------------------------------------------------- Codice Designazione delle merci DAZIO DAZIO DAZIO
% % % ==================================================================== 0301 Pesci vivi: 90% di 80% di 70% di 0301 10 0000 Pesci ornamentali NPF NPF NPF
altri pesci vivi:
Trote (Salmo trutta,
Oncorhynchus mykiss, 0301 91 0000 Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache e
Oncorhynchus chrysogaster):

0301 92 0000 Anguille (Anguilla spp.)

0301 93 0000 Carpe

0301 99 altri:

0301 99 0010 di acqua dolce

0302 11 0000 Trote (Salmo trutta,
Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache e
Oncorhynchus chrysogaster) 0301 66 0000 Anguille (Anguilla spp) 0302 69 0010 di acqua dolce 0303 21 0000 Trote (Salmo trutta,
Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache e
Oncorhynchus chrysogaster) 0303 29 0010 di acqua dolce 0303 79 0010 di acqua dolce 0304 10 0010 di acqua dolce 0304 20 0010 di acqua dolce 0304 90 0010 di acqua dolce 0305 49 0000 altri
Pesci secchi, anche
salati ma non affumicati:
altri 0305 59 0000 Pesci salati ma non secchi
ne' affumicati e pesci in
salamoia 0305 69 0000 altri -------------------------------------------------------------------- 1) Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa
doganale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 31
luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96).

ALLEGATO VI

STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI
(di cui al titolo V, capitolo II, articoli 47 e 49)
Servizi finanziari: definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita':

A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicuraziorie):
i) assicurazione sulla vita;
ii) assicurazione generale;

2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):

1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
3. leasing finanziario;
4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
5. fideiussioni e scoperti;
6. compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:

a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di
deposito, ecc.), b) valuta estera, c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti
a termine e opzioni, d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse,
compresi prodotti quali i riporti valutati, gli accordi per scambi
futuri di tassi d'interesse, ecc., e) titoli trasferibili, f) altri titoli e attivita' finanziarie negoziabili, compreso il
metallo prezioso;

7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualita' di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
8. intermediazione di credito;
9. gestione delle attivita', ad esempio gestione delle liquidita' o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attivita' finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attivita' di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali;
12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari. Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attivita':

a) attivita' svolte da banche centrali o da qualsiasi altra
istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche
monetarie e dei cambi; b) attivita' svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o
pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo,
fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere
svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in
concorrenza con i suddetti enti pubblici; c) attivita' che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza
sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione
per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da
operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i
suddetti enti pubblici o istituzioni private.

ALLEGATO VII

DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE
(di cui all'articolo 71)

1. L'articolo 71, paragrafo 3; si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:

- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito
di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977,
modificato nel 1980); - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione
internazionale dei marchi (Madrid 1989); - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali
(UPOV), (atto di Ginevra, 1991).

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere che l'articolo 71, paragrafo 3, si applichi ad altre convenzioni multilaterali.
2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979); - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi
(atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington
1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro
la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra,
1971); - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche (atto di Parigi, 1971); - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e
dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato
nel 1979).

3. Dall'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia garantira' alle imprese e ai cittadini della Comunita', relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
 
PROTOCOLLO N. 1
SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO

ARTICOLO I

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunita'.

ARTICOLO 2

1. I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunita' in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo.
2. I dazi applicati all'importazione diretta nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunita' a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati nell'allegato I al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato.
3. In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo, in particolare degli articoli 19 e 34, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti.

ARTICOLO 3

Le intese relative al duplice controllo e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunita' di prodotti tessili originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle esportazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili originari della Comunita' sono disciplinate dall'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunita' europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rinnovato e applicato a decorrere dal 1 gennaio 2000.

ARTICOLO 4

A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, ne' altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli.

ALLEGATO I

DAZI DOGANALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

I dazi doganali all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti tessili originari della Comunita' elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base; - il 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 63% del dazio di base; - il 1 gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 56% del dazio di base; - il 1 gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 49% del dazio di base; - il 1 gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 42% del dazio di base; - il 1 gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 35% del dazio di base; - il 1 gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 28% del dazio di base; - il 1 gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 21% del dazio di base; - il 1 gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 14% del dazio di base; - il 1 gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.

Elenco dei prodotti per i quali vengono ridotte le aliquote del dazio

==================================================================== 500710 520544 520911 521159 540500 -------------------------------------------------------------------- 500720 520546 520912 521211 540610 -------------------------------------------------------------------- 500790 520547 520919 521112 540620 --------------------------------------------------------------------
520548 520921 521213 540710 -------------------------------------------------------------------- 510610 520611 520922 521214 540720 -------------------------------------------------------------------- 510620 520612 520929 521215 540730 -------------------------------------------------------------------- 510710 520613 520931 521221 540741 -------------------------------------------------------------------- 510720 520614 520932 521222 540742 -------------------------------------------------------------------- 510810 520615 520939 521223 540743 -------------------------------------------------------------------- 510820 520621 520941 521224 540744 -------------------------------------------------------------------- 510910 520622 520942 521225 540751 -------------------------------------------------------------------- 510990 520623 520943 540752 -------------------------------------------------------------------- 511000 520624 520949 530911 540753 -------------------------------------------------------------------- 511111 520625 520951 530919 540754 -------------------------------------------------------------------- 511112 520631 520952 530921 540761 -------------------------------------------------------------------- 511112 520632 520959 530929 540769 -------------------------------------------------------------------- 511113 520633 521011 531010 540771 -------------------------------------------------------------------- 511190 520634 521012 531090 540772 -------------------------------------------------------------------- 511211 520635 521019 531100 540773 -------------------------------------------------------------------- 511219 520641 521021 540774 -------------------------------------------------------------------- 511220 520642 521022 540110 540781 -------------------------------------------------------------------- 511230 520643 521029 540120 540782 -------------------------------------------------------------------- 511290 520644 521031 540210 540783 -------------------------------------------------------------------- 511300 520645 521032 540220 --------------------------------------------------------------------
520710 521039 540231 540791 -------------------------------------------------------------------- 520420 520790 521041 540232 540792 -------------------------------------------------------------------- 520511 520811 521042 540233 540793 -------------------------------------------------------------------- 520512 520812 521049 540239 540794 -------------------------------------------------------------------- 520513 520813 521051 540241 540810 -------------------------------------------------------------------- 520514 520819 521052 540242 540821 -------------------------------------------------------------------- 520515 520821 521059 540243 540822 -------------------------------------------------------------------- 520521 520822 521111 540249 540823 -------------------------------------------------------------------- 520522 520823 521112 540251 540824 -------------------------------------------------------------------- 520523 520829 521119 540252 540831 -------------------------------------------------------------------- 520524 520831 521121 540259 540832 -------------------------------------------------------------------- 520526 520832 521122 540261 540833 -------------------------------------------------------------------- 520527 520833 521129 540262 540834 -------------------------------------------------------------------- 520528 520839 521131 540269 -------------------------------------------------------------------- 520531 520841 521132 540310 550110 -------------------------------------------------------------------- 520532 520842 521139 540320 550120 -------------------------------------------------------------------- 520533 520843 521141 540333 550130 -------------------------------------------------------------------- 520534 520849 521142 540339 550190 -------------------------------------------------------------------- 520535 520851 521143 540341 550310 -------------------------------------------------------------------- 520541 520852 521149 540342 550320 -------------------------------------------------------------------- 520542 520853 521151 540349 550330 -------------------------------------------------------------------- 520543 520859 521152 540490 550340 --------------------------------------------------------------------

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630221 630790 --------------------------------------------------------------------
630800 --------------------------------------------------------------------

PROTOCOLLO N. 2
SUI PRODOTTI SIDERURGICI

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nel capitolo 72 della tariffa doganale comune, nonche' ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, contemplati da detto capitolo.

ARTICOLO 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti siderurgici originati della ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 3

I dazi doganali applicabili all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti siderurgici originari della Comunita' vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
1. all'inizio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base;
2. si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, e allo 0 % del dazio di base rispettivamente all'inizio del secondo, terzo, quarto, e quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 4

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' di prodotti siderurgici originati della ex Repubblica ingoslava di Macedonia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti siderurgici originati della Comunita' e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 5

1. Alla luce di quanto stipulato all'articolo 69 del presente accordo, le Parti riconoscono che occorre che ciascuna parte affronti urgenternente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitivita' della sua industria a livello mondiale. Entro due anni, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la sua industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunita' fornisce alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.
2. Oltre a quanto stabilito all'articolo 69 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, punto iii) del presente accordo, la Comunita' riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia puo' concedere eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che: - gli aiuti contibuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie,
nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di
ristrutturazione, - il loro importo e la loro entita' siano strettamente limitati a
quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalita' e
vengano progressivamente ridotti, e - il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale
di razionalizzazione e di riduzione degli impianti nella ex
Repubblica iugoslava di Macedonia.

4. Ciascuna delle Parti garantisce la piu' completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto, con l'altra Parte, di informazioni, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonche' su importo, entita' e finalita' di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4.
6. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa puo' adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 8 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

ARTICOLO 6

Le disposizioni degli articoli 19, 20 e 34 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le Parti.

ARTICOLO 7

1. Le Parti contraenti riconoscono che occorre stabilire una procedura amministrativa per la rapida trasmissione delle informazioni sull'andamento dei flussi commerciali per i prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia onde aumentare la trasparenza ed evitare eventuali deviazioni degli scambi.
2. Le Parti contraenti decidono pertanto di istituire un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per le importazioni nella Comunita' dei prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di scambiare dati statistici sulle esportazioni e sui documenti di vigilanza e di consultarsi tempestivamente su qualsiasi problema connesso al funzionamento del sistema stesso.
3. L'allegato I del presente protocollo contiene maggiori particolari relativi al sistema di duplice controllo, di cui si valutera' periodicamente la necessita'. Con decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, quindi, si potra' modificare l'allegato o abolire il sistema di duplice controllo.

ARTICOLO 8

Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di stabilizzazione e di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discutera' dell'esecuzione del presente protocollo.

ALLEGATO I

relativo all'introduzione di un sistema di duplice controllo per l'esportazione di determinati prodotti siderurgici dall'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia nelle Comunita' europee

ARTICOLO 1

1. A decorrere dall'entrara in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunita' europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (in appresso denominati rispettivamente "accordo" e "Comunita'"), le importazioni nella Comunita' dei prodotti elencati nell'appendice I originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza, conforme al modello dell'appendice II, rilasciato dalle autorita' della Comunita'.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunita' (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine dei prodotti contemplati dal presente protocollo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunita'.
3. Le autorita' competenti della Comunita' si impegnano ad informare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di tutte le eventuali modifiche della nomenclatura combinata (NC) relative ai prodotti oggetto da sistema di duplice controllo prima che entrino in vigore nella Comunita'.
4. Inoltre, per le importazioni nella Comunita' dei prodotti siderurgici elencati nell'appendice I, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, e' richiesto un documento di esportazione rilasciato dalle autorita' competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Onde evitare pmoblemi alla fine dell'anno, l'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci corrispondenti.
5. Non e' richiesto alcun documento di esportazione per le merci gia' spedite prima dell'entrata in vigore dell'accordo, a condizione che la loro destinazione iniziale non fosse una destinazione extracomunitaria e purche' i prodotti che il regime di vigilanza preventiva in vigore nel 1996 consente di importare solo su presentazione di un documento di vigilanza, siano effettivamente corredati di tale documento.
6. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.
7. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello di cui all'appendice III. Esso e' valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunita'.
8. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notifica alla Commissione delle Comunita' europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorita' governative dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione unitamente ai modelli dei timbri e al facsimile delle firme utilizzati. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notifica inoltre alla Comunita' qualsiasi modifica di questi dati.
9. Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo.

ARTICOLO 2

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia s'impegna a fornire alla Comunita' precisi dati statistici sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorita' a norma dell'articolo 1. I dati in questione vengono trasmessi alla Comunita' entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.
2. La Comunita' s'impegna a fornire alle autorita' dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia precisi dati statistici sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri per i prodotti elencati nell'appendice I. I dati in questione vengono trasmessi alle autorita' dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

ARTICOLO 3

All'occorrenza, su richiesta di una delle Parti possono tenersi consultazioni su eventuali problemi connessi al funzionamento del sistema di duplice controllo. Le consultazioni vengono avviate senza indugio dalle Parti, a norma del presente articolo, in uno spirito di cooperazione e nell'intento di appianare le divergenze tra di esse.

ARTICOLO 4

Per tutte le comunicazioni, si prega rivolgersi: - per la Comunita', alla Commissione delle Comunita' europee (DG
Commercio E/2 e DG 0imprese C/2); - per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, alla sua Missione
presso le Comunita' europee, al ministero degli Esteri e al
ministero dell'Economia.

Appendice 1 dell'Allegato I

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A UN DUPLICE CONTROLLO

Tutta la voce NC 7208 Tutta la voce NC 7209 Tutta la voce NC 7210 Tutta la voce NC 7211 Tutta la voce NC 7212

I restanti allegati tecnici verranno aggiunti in una fase successiva e rispecchieranno quelli attualmente in vigore.

PROTOCOLLO N. 3

SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA L'EX REPUBBLICA
IUGOSLAVA DI MACEDONIA E LA COMUNITA'

ARTICOLO 1

2. La Comunita' e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di: - ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal
presente protocollo; - modificare i dazi indicati negli allegati I e II; - aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i prodotti agricoli che entrino effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applica il suddetto regime, nonche' l'elenco dei prodotti di base, ed edotta, a tal fine, le modalita' generali di applicazione.

ARTICOLO 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione: - quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di
base negli scambi tra la Comunita' e la ex Repubblica iugoslava di
Macedonia, oppure - in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui
prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli trasformati di base.

ARTICOLO 3

La Comunita' e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto piu' possibile flessibili ed equi.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione nella Comunita' di merci originarie
della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunita' lituana di prodotti agricoli trasformati originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, elencati nella tabella seguente.

====================================================================
Codice NC DESIGNAZIONE DELLE MERCI --------------------------------------------------------------------
(1) (2) ==================================================================== 0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir
e altri tipi di latte e creme fermentati o acidifi-
cati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o
di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzan-
ti, di frutta o cacao: 0403 10 Iogurt:
aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
in polvere, in granuli o in altre forme solide,
aventi tenore, in peso, di materie grasse provenien-
ti dal latte: 0403 10 51 inferiore o uguale a 1,5% 0403 10 53 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 0403 10 59 superiore a 27%
altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte: 0403 10 91 inferiore o uguale a 3% 0403 10 93 superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 0403 10 99 superiore a 6% 0403 90 altri:
aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
in polvere, in granuli o in altre forme solide,
aventi tenore, in peso, di materie grasse provenien-
ti dal latte: 0403 90 71 inferiore o uguale a l,5% 0403 90 73 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 0403 90 79 superiore a 27%
altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte: 0403 90 91 inferiore o uguale a 3% 0403 90 93 superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 0403 90 99 superiore a 6% -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte;
paste da spalmare lattiere: 0405 20 Paste da spalmare lattiere: 0405 20 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale
o superiore a 39% ed inferiore a 60% 0405 20 30 aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o
superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75% -------------------------------------------------------------------- 0509 00 Spugne naturali di origine animale: 0509 00 90 altre: 0710 Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore,
congelati: 0710 40 00 Granturco dolce -------------------------------------------------------------------- 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per e-
sempio: mediante anidride solforosa o in acqua sala-
ta, solforata o addizionata di altre sostanze atte
ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma
non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono
presentati: 0711 90 altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
Ortaggi o legumi: 0711 90 30 Granturco dolce -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pec-
tinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed
ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
Succhi ed estratti vegetali; 1302 12 00 di liquirizia 1302 13 00 di luppolo 1302 20 Sostanze pectiche, pectinati e pectati; 1302 20 10 allo stato secco 1302 20 90 altri -------------------------------------------------------------------- 1505 Grasso di lana e sostanze derivate, compresa la
lanolina 1505 10 00 Grasso di lana greggio -------------------------------------------------------------------- 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni,
parzialmente o totalmente idrogenati, interesterifi-
cati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffina-
ti; ma non altrimenti preparati: 1516 20 Grassi e oli vegetali cloro frazioni: 1516 20 10 Oli di ricino idrogenati, detti "opalwax" -------------------------------------------------------------------- 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di
grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di
differenti grassi o di oli di questo capitolo, di-
versi dai grassi o dagli oli alimentari e loro fra-
zioni della voce 1516: 1517 10 Margarina, esclusa la margarina liquida 1517 10 10 avente tenore, in peso, di materie grasse prove-
nienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o
uguale a 15% 1517 90 altre: 1511 90 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse prove-
nienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o u-
guale a 15%
altre 1517 90 93 Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la
sformatura -------------------------------------------------------------------- 1518 00 Grassi, oli animali, vegetali e loro frazioni, cot-
ti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati,
standolizzati o altrimenti modificati chimicamente,
tranne quelli della voce 1516; miscugli o prepara-
zioni non alimentari di grassi o di oli animali o
vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di
questo capitolo, non nominate ne' comprese altrove: 1518 00 10 Linossina
Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente misce-
lati, destinati ad usi tecnici od industriali diver-
si dalla fabbricazione di prodotti per l'alimenta-
zione umana
altri: 1518 00 91 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni,
cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati,
standolizzati o altrimenti modificati chimicamente,
esclusi quelli della voce 1516
altri 1518 00 95 Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi
o di oli animali o vegetali o loro frazioni 1518 00 99 altri -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di
api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate
o colorate 1521 90 altri:
Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o
colorate 1521 90 99 altre -------------------------------------------------------------------- 1522 00 Degras; Residui provenienti dal trattamento delle
sostanze grasse o delle cere animali o vegetali 1522 00 10 Degras -------------------------------------------------------------------- 1702 Alti zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il
glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente pu-
ri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza
aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei
del miele, anche mescolati con miele naturale; zuc-
cheri e melassi caramellati: 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro 1702 90 altri, compreso lo zucchero invertito: 1702 90 10 Maltosio chimicamente puro -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
(compreso il cioccolato bianco) 1704 10 Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite
di zucchero:
aventi tenore, in peso, di saccarosio
inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio): 1704 10 11 sotto forma di strisce 1704 10 19 altre
aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o
superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio): 1704 10 91 sotto forma di strisce 1104 10 99 altre 1704 90 altri: 1704 90 10 Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in
misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di
altre materie 1704 90 30 Preparazione detta "cioccolato bianco"
altri 1704 90 51 Impasti, compreso il marzapane, presentati in
imballaggi immediati di contenuto netto uguale o
superiore ad 1 kg 1704 90 55 Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse 1704 90 61 Confetti e prodotti simili confettati
altri 1704 90 65 Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatino-
se, compresi gli impasti di frutta presentati in
forma di prodotti a base di zuccheri 1704 90 71 Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene 1704 90 75 Caramelle
altri 1704 90 81 ottenuti per compressione 1704 90 99 altri -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata 1803 10 00 non sgrassata 1803 20 00 completamente o parzialmente sgrassata -------------------------------------------------------------------- 1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao -------------------------------------------------------------------- 1305 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di
altri dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti
cacao: 1806 10 Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di
altri dolcificanti: 1806 10 15 non contenente o contenente, in peso, meno di 5%
di saccarosio (compreso lo zucchero invertito cal-
colato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in
saccarosio 1806 10 20 avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o
d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o
superiore a 5% e inferiore a 65% 1806 10 30 avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o
d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o
superiore a 65% e inferiore a 80% 1806 10 90 avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o
d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o
superiore a 80% 1806 20 altre preparazioni presentate in blocchi o in barre
di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o
pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in
recipienti o in imballaggi immediati di contenuto
superiore a 2 kg: 1806 20 10 aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o
superiore a 3l% o aventi tenore totale, in peso; di
burro di cacao e di materia grassa proveniente dal
latte uguale o superiore a 31% 1806 20 30 aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e
di materia grassa proveniente dal latte uguale o
superiore a 25% e inferiore a 31%
altre 1806 20 50 aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o
superiore a 18% 1806 20 70 Preparazioni dette "Chocolate milk crumb" 1806 20 80 Glassatura al cacao 1806 20 95 altre
altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: 1806 31 00 ripiene 1806 32 non ripiene 1806 32 10 con aggiunta di cereali,di noci od altri frutti 1806 32 90 altre 1806 90 altre:
Cioccolata e prodotti di cioccolata
Cioccolatini (praline), anche ripieni: 1806 90 11 contenenti alcole 1806 90 19 altri
altri 1806 90 31 ripieni 1806 90 39 non ripieni 1806 90 50 Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei
fabbricati con prodotti di sostituzione dello
zucchero, contenenti cacao 1806 90 60 Pasta da spalmare contenente cacao: 1806 90 70 Preparazioni per bevande, contenenti cacao: 1806 90 90 altre -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di fari-
ne, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non
contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso,
di cacao calcolato su una base completamente sgras-
sata, non nominate ne comprese altrove; preparazioni
alimentari di prodotti delle voci da 0401 al 0404,
non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in
peso, di cacao calcolato su una base completamente
sgrassata, non nominate ne' comprese altrove: 1901 10 00 Preparazioni per l'alimentazione dei bambini,
condizionate per la vendita al minuto 1901 20 00 Miscele e paste per la preparazione dei prodotti
della panetteria, della pasticceria o della biscot-
teria della voce 1905 1901 90 altri
Estratti di malto 1901 90 11 aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o
superiore a 90% 1901 90 19 altri
altri: 1901 90 91 non contenenti materie grasse provenienti dal
latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' gluco-
sio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno
di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte,
meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero in-
vertito) o d'isoglusio, meno di 5% di glucosio o di
amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni
alimentari in polvere dei prodotti delle voci di
0401 a 0404 1901 90 99 altri -------------------------------------------------------------------- 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o
di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali
spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi,
ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
Paste alimentari non cotte ne' farcite ne' altri-
menti preparate: 1902 11 00 contenenti uova 1902 19 altre 1902 19 10 non contenenti farine ne' semolini di frumento
(grano) tenero 1902 19 90 altre 1902 20 Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti
preparate):
altre 1902 20 91 cotte 1902 20 99 altre 1902 30 altre paste alimentari 1902 30 10 secche: 1902 30 90 altre 1902 40 Cuscus 1902 40 10 non preparato 1902 40 90 altro -------------------------------------------------------------------- 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fe-
cole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei,
scarti di setacciature o forme simili -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o
tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (di-
versi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi
oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e
le semole), precotti o altrimenti preparati, non no-
minati ne' compresi altrove: 1904 10 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura
o tostatura 1904 10 10 a base di granturco 1904 10 30 a base di riso 1904 10 90 altri 1904 20 Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di ce-
reali non tostati o da miscugli di fiocchi di cerea-
li non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di
cereali soffiati: 1904 20 10 Preparazioni del tipo "müsli" a base di fiocchi di
cereali non tostati
altri 1904 20 91 a base di granturco 1904 20 95 a base di riso 1904 20 99 altri 1904 90 altri: 1904 90 10 Riso 1904 90 90 altri -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della
biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie,
capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti,
ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di
farina, di amido o di fecola e prodotti simili: 1905 10 00 Pane croccante detto "Knäckebrot" 1905 20 Pane con spezie (panpepato): 1905 20 10 avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a
30% (compreso lo zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 1905 20 30 avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o
superiore a 30% e inferiore a 50% (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio) 1905 20 90 avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o
superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) 1905 30 Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e
cialdini
interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti
di cioccolato o di altre preparazioni contenenti
cacao: 1905 30 11 in imballaggi immediati di contenuto netto non
superiore a 85 g 1905 30 19 altri
altri:
biscotti con aggiunta di dolcificanti: 1905 30 30 aventi tenore, in peso, di materie grasse prove-
nienti dal latte uguale o superiore a 8%
altri: 1905 30 51 doppio biscotto con ripieno 1905 30 59 altri
cialde e cialdine: 1905 30 91 salate, anche ripiene 1905 30 99 altre 1905 40 Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili
tostati: 1905 40 10 Fette biscottate 1905 40 90 altri 1905 90 altri: 1905 90 10 Pane azimo (mazoth) 1905 90 20 Ostie; capsule vuote dei tipi utilizzati per
medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie
essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti
simili
altri: 1905 90 30 Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o
frutta ed avente tenore in zuccheri e materie
grasse, ciascuno non superiore a 5%, in peso, sulla
materia secca 1905 90 40 Cialde e cialdine aventi tenore di umidita'
superiore a 10% 1905 90 45 Biscotti 1905 90 55 Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati
altri 1905 90 60 con aggiunta di dolcificanti 1905 90 90 altri -------------------------------------------------------------------- 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili
di piante, preparati o conservati nell'aceto o nel-
l'acido acetico: 2001 90 altri: 2001 90 30 Granturco dolce (Zea mays var. saccharara) 2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili
di piante aventi tenore, in peso, di amido o di
fecola uguale o superiore a 5% 2001 90 60 Cuori di palma -------------------------------------------------------------------- 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non
nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai
prodotti della voce 2006: 2004 10 Patate:
altre 2004 10 91 sotto forma di farina, semolino o fiocchi 2004 90 altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di
legumi: 2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non
nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi
dai prodotti della voce 2006: 2005 20 Patate: 2005 20 10 sotto forma di farina, semolino o fiocchi 2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altri-
menti preparate o conservate, con o senza aggiunta
di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non
nominate ne' comprese altrove:
Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche
mescolati tra loro: 2008 11 Arachidi: 2008 11 10 Burro di arachidi
altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi
nella sottovoce 2008 19: 2008 91 00 Cuori di palma 2008 99 altri
senza aggiunta di alcole:
senza aggiunta di zuccheri: 2008 99 85 Granturco, ad esclusione del granturco dolce
(Zea mays var. saccharata) 2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di
piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 5% -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe', di te' o
di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a
base di caffe', te' o mate; cicoria torrefatta ed
altri succedanei torrefati del caffe' e loro estrat-
ti, essenze e concentrati:
Estratti, essenze e concentrati di caffe' e prepa-
razioni a base di questi estratti, essenze o concen-
trati, o a base di caffe': 2101 11 Estratti, essenze e concentrati: 2101 11 11 con un tenore, in peso, di materia secca prove-
niente dal caffe' uguale o superiore a 95% 2101 11 19 altri 2101 12 Preparazioni a base di estratti, essenze o con-
centrati, o a base di caffe': 2101 12 92 Preparazioni a base di estratti, essenze o concen-
trati di caffe': 2101 12 98 altri 2101 20 Estratti, essenze e concentrati di te' o di mate e
preparazioni a base di questi estratti, essenze o
concentrati, o a base di te' o di mate: 2101 20 20 Estratti, essenze e concentrati:
Preparazioni: 2101 20 92 a base di estratti, di essenze o di concentati a
base di te' o di mate 2101 20 98 altri 2101 30 Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti
del caffe' e loro estratti, essenze e concentrati:
Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti
del caffe': 2101 30 11 Cicoria torrefatta 2101 30 19 altri
Estratti, essenze e concentrati di cicoria torre-
fatta e di altri succedanei torrefarti del caffe' 2101 30 91 di cicoria torrefatta 2101 30 99 altri -------------------------------------------------------------------- 2102 Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocel-
lulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002);
lieviti in polvere, preparati: 2102 10 Lieviti vivi: 2102 10 10 Lieviti madre selezionati lieviti di coltura)
Lieviti di panificazione 2102 10 31 secchi 2102 10 39 altri 2102 10 90 altri 2102 20 Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari
morti
Lieviti morti 2102 20 11 in tavolette, cubi o presentazioni simili, od
anche in imballaggi immediati di contenuto netto di
1 kg o meno 2102 20 19 altri 2102 30 00 Lieviti in polvere preparati -------------------------------------------------------------------- 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti
composti; farina di senapa e senapa preparata: 2103 10 00 Salsa di soia 2103 20 00 Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro 2103 30 Farina di senapa e senapa preparata 2103 30 90 Senapa preparata 2103 90 altri: 2103 90 90 altri -------------------------------------------------------------------- 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe,
minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari
composte omogeneizzate: 2104 10 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe,
minestre o brodi, preparati: 2104 10 10 secchi o disseccati 2104 10 90 altri 2104 20 00 Preparazioni alimentari composte omogeneizzate -------------------------------------------------------------------- 2105 00 Gelati, anche contenenti cacao: 2105 00 10 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 %
di materie grasse provenienti dal latte
aventi tenore, in peso, di materie grasse prove-
nienti dal latte: 2105 00 91 uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7% 2105 00 99 uguale o superiore a 7% -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove: 2106 10 Concentrati di proteine e sostanze proteiche
testurizzate: 2106 10 20 non contenenti materie grasse provenienti dal
latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' gluco-
sio, ne' amido o fecola, o contenenti, in peso, meno
di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte,
meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di
5 % di glucosio o di amido o fecola 2106 10 80 altri 2106 90 altre: 2106 90 10 Preparazioni dette e "fondute" 2106 90 20 Preparazioni alcoliche composte, diverse da
quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi uti-
lizzati per la fabbricazione di bevande
altre: 2106 90 92 non contenenti materie grasse provenienti dal
latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' gluco-
sio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno
di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte,
meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di
5 % di glucosio o di amido o fecola 2106 90 98 altre -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gas-
sate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcifi-
canti o di aromatizzanti, ed altre bevande non al-
coliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi
della voce 2009: 2202 10 00 Acque, comprese le acque minerali e le acque gas-
sate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcifi-
canti o di aromatizzanti 2202 90 altre: 2202 90 10 non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404
o materie grasse provenienti dai prodotti delle
voci da 0401 a 0404:
altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: 2202 90 91 inferiore a 0,2% 2202 90 95 uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % 2202 90 99 uguale o superiore a 2% -------------------------------------------------------------------- 2203 00 Birra di malto:
in recipienti di capacita' uguale o inferiore a 10
litri: 2203 00 01 presentata in bottiglie 2203 00 09 altra 2203 00 10 in recipienti di capacita' superiore a 10 litri -------------------------------------------------------------------- 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con
piante o con sostanze aromatiche: 2205 10 in recipienti di capacita' inferiore o uguale a
2 litri: 2205 10 10 con titolo alcolometrico effettivo inferiore o
uguale a 18 % vol 2205 10 90 con titolo alcolometrico effettivo superiore a
18 % vol 2205 90 altri: 2205 90 10 con titolo alcolometrico effettivo inferiore o
uguale a 18 % vol 2205 90 90 con titolo alcolometrico effettivo superiore a
18 % vol ------------------------------------------------------------------- 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolome-
trico volumico uguale o superiore a 80 % vol;
alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di
qualsiasi titolo: 2207 10 00 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolome-
trico volumico uguale o superiore a 80 % vol 2207 20 00 Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di
qualsiasi titolo -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolome-
trico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti,
liquori ed altre bevande contenenti alcol di
distillazione: 2208 40 Rum e tafia:
presentati in recipienti di capacita' inferiore o
uguale a 2 litri 2208 40 11 Rum con tenore di sostanze volatili diverse
dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o
superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con
tolleranza di 10 %)
altri 2208 40 31 di valore superiore a 7,9 Euro per litro di
alcole puro 2208 40 39 altri
presentati in recipienti di capacita' superiore a
2 litri 2208 40 51 Rum con tenore di sostanze volatili diverse
dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o
superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con
tolleranza di 10 %)
altri: 2208 40 91 di valore superiore a 2 Euro per litro di alcole
puro 2208 40 99 altri 2208 90 altri:
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo-
metrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato
in recipienti di capacita': 2208 90 91 inferiore o uguale a 2 litri 2208 90 99 superiore a 2 litri -------------------------------------------------------------------- 2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e
sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco 2402 10 00 Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti,
contenenti tabacco 2402 20 Sigarette contenenti tabacco: 2402 20 10 contenenti garofano 2402 20 90 altre 2402 90 00 altri -------------------------------------------------------------------- 2403 Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati;
tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti
e sughi di tabacco: 2403 10 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del
tabacco in qualsiasi proporzione: 2403 10 10 in imballaggi immediati di contenuto netto infe-
riore o usuale a 500 g 2403 10 90 altro
altri: 2403 91 00 Tabacchi "omogeneizzali" o "ricostituiti" 2403 99 altri: 2403 99 10 Tabacco da masticare e tabacco da fiuto 2403 99 90 altri -------------------------------------------------------------------- 2905 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati,
nitrati o nitrosi:
Altri polialcoli: 2905 43 00 Marmitolo 2905 44 D-glucitolo (sorbitolo):
in soluzione acquosa: 2905 44 11 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale e 2 %, in peso, calcolata sul tenore in
D-glucitolo 2905 44 19 altro
altro: 2905 44 91 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in
D-glucitolo 2905 44 99 altro 2905 45 00 Glicerolo -------------------------------------------------------------------- 3301 Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli
detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine
d'estrazione; soluzioni concentrate di oli
essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere
o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage"
o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali
dalla deterpenazione degli oli essenziali; acque
distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli
essenziali: 3301 90 altri 3301 90 21 Oleoresine d'estrazione di liquirizia e di luppolo -------------------------------------------------------------------- 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese
le soluzioni alcoliche) a base di una o piu' di
tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie
prime per l'industria, altre preparazioni a base di
sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la
fabbricazione delle bevande: 3302 10 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o
delle bevande
dei tipi utilizzati nelle industrie delle
bevande:
Preparazioni contenenti tutti gli agenti aro-
matizzanti che caratterizzano una bevanda: 3302 10 10 con titolo alcolometrico effettivo superiore a
0,5% vol
altre: 3302 10 21 non contenenti materie grasse provenienti dal
latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' gluco-
sio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno
di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte,
meno di 5 % di saccarosio o di isogluscosio, meno
di 5 % di glucosio o di amido o fecola 3302 10 29 altre -------------------------------------------------------------------- 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine;
colle di caseina: 3501 10 Caseine; 3501 10 50 destinate ad usi industriali diversi dalla fab-
bricazione di prodotti alimentari o da foraggio 3501 10 90 altre 3501 90 altri: 3501 90 90 altri -------------------------------------------------------------------- 3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per
esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od este-
rificati); colle a base di amidi o di fecole, di
destrina o di altri amidi o fecola modificati: 3505 10 Destina ed alti amidi e fecola modificati: 3505 10 10 Destrina
altri amidi e fecole modificati: 3505 10 90 altri 3505 20 Colle: 3505 20 10 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di
destrina o di altri amidi o fecole modificati,
inferiore a 25% 3505 20 30 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di de-
strina o di altri amidi o fecole modificati, uguale
o superiore a 25 % ed inferiore a 55% 3505 20 50 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di de-
strina o di altri amidi o fecola modificati, uguale
o superiore a 55 % e inferiore a 80 % 3505 20 90 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di de-
strina o di altri amidi o fecole modificati, uguale
o superiore a 80% -------------------------------------------------------------------- 3809 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di
tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri
prodotti e preparazioni (per esempio bozzime prepa-
rate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi
utilizzati nelle industrie tessili, della carta,
del cuoio o in industrie simili, non nominati ne'
compresi altrove: 3809 10 a base di sostanze amidacee 3809 10 10 aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore
a 55% 3809 10 30 aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o
superiore a 55 % e inferiore a 70% 3809 10 50 aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o
superiore a 70 % e inferiore a 83% 3809 10 90 aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o
superiore a 83 % -------------------------------------------------------------------- 3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli
acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli
acidi di raffinazione: 3823 11 00 Acido stearico 3823 12 00 Acido oleico 3823 13 00 Acidi grassi del tallolio 3823 19 alti: 3823 19 10 Acidi grassi distillati 3823 19 30 Distillato d'acidi grassi 3823 19 90 altri 3823 70 00 Alcoli grassi industriali -------------------------------------------------------------------- 3824 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia;
prodotti chimici e preparazioni delle industrie chi-
miche o delle industrie connesse (comprese quelle
costituite da miscele di prodotti naturali), non
nominati ne' compresi altrove; prodotti residuali
delle industrie chimiche o delle industrie connesse,
non nominati ne' compresi altrove: 3824 60 Sorbitolo diverso da quello della sottovoce
2905 44:
in soluzione acquosa: 3824 60 11 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di
D-glucitolo 3824 60 19 altro
altro: 3824 60 91 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di
D-glucitolo 3824 60 99 altro -------------------------------------------------------------------- ALLEGATO II Dazi applicabili all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunita' ==================================================================== Aliquota del dazio (%) -------------------------------------------------------------------- Codice NC Designazione delle merci 2001 2002 2003 e successivi -------------------------------------------------------------------- (1) (2) (3) (4) (5) -------------------------------------------------------------------- 0501 00 00 Capelli greggi, anche 0 0 0 lavati o sgrassati; Cascami di capelli -------------------------------------------------------------------- 0502 Setole di maiale o di 0 0 0 cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pen- nelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli -------------------------------------------------------------------- 0503 00 00 Crini e cascami di crini, 0 0 0 anche in strati, con o senza supporto -------------------------------------------------------------------- 0505 Pelli e altre parti di 0 0 0 uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifi- late), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la con- servazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: -------------------------------------------------------------------- 0506 Ossa (comprese quelle 0 0 0 interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulare o degelatinate; polveri e cascanti di queste materie -------------------------------------------------------------------- 0507 Avorio, tartaruga, fanoni 0 0 0 (comprese le barbe) di balena o di altri mam- miferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati ma non tagliati in una forma determinata polveri e cascami di queste materie -------------------------------------------------------------------- 0508 00 00 Corallo e materie simili, 0 0 0 greggi o semplicemente preparati, ma non altri- menti lavorati; conchi- glie e carapaci di mol- luschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o sempli- cemente preparati, ma non tagliati in una forma de- terminata, loro polveri e cascami -------------------------------------------------------------------- 0509 00 Spugne naturali di ori- 0 0 0 gine animale -------------------------------------------------------------------- 0510 00 00 Ambra grigia, castoreo, 0 0 0 zibetto e muschio; canta- ridi; bile, anche essic- cata; ghiandole ed altre sostanze di origine ani- male utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio: -------------------------------------------------------------------- 1212 Carrube, alghe, barbabie- tole da zucchero e canne da zucchero, fresche, re- frigerate, congelate o secche, anche polveriz- zate; noccioli e mandor- le di frutti e altri prodotti vegetali (com- prese le radici di ci- coria non torrefatte della varieta' Cichorium intybus sativum) impie- gati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove: 1212 20 00 Alghe 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti vege- tali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucil- lagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: Succhi ed estratti vegetali; 1302 12 00 di liquirizia 0 0 0 1302 13 00 di luppolo 0 0 0 1302 14 00 di piretro o di radici delle piante da rotenone 0 0 0 1302 19 altri 1302 19 30 Miscugli di estratti 0 0 0 vegetali, per la fabbri- cazione di bevande o di preparazioni alimentari altri 1302 19 91 medicinali 0 0 0 1302 20 Sostanze pectiche, 0 0 0 pectinati e pectati Mucillagini ed ispes- senti derivati da vege- tali, anche modificati: 1302 31 00 Agar-agar 0 0 0 1302 32 Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: 1302 32 10 di carrube o di semi 0 0 0 di carrube -------------------------------------------------------------------- 1401 Materie vegetali delle 0 0 0 specie usate principal- mente in lavori di in- treccio, di panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambu', canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) -------------------------------------------------------------------- 1402 Materie vegetali delle 0 0 0 specie usate principal- mente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie -------------------------------------------------------------------- 1403 Materie vegetali delle 0 0 0 specie usate principal- mente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava; trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci -------------------------------------------------------------------- 1404 Prodotti vegetali, non 0 0 0 nominati ne' compresi altrove: 1404 10 00 Materie prime vegetali 0 0 0 delle specie principal- mente usate per la tinta o la concia 1404 90 00 altri: -------------------------------------------------------------------- 1505 Grasso di lana e sostanze 0 0 0 grasse derivate, compresa la lanolina -------------------------------------------------------------------- 1506 00 00 Altri grassi ed oli ani- 0 0 0 mali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modifi- cati chimicamente -------------------------------------------------------------------- 1515 Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazio- ni, fissi, anche raffina- ti, ma non modificati chimicamente 1515 60 Olio di jojoba e sue 0 0 0 frazioni -------------------------------------------------------------------- 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesteri- ficati, riesterificati o elaidinizzati, anche raf- finati, ma non altrimenti preparati: 1516 20 Grassi e oli vegetali e loro frazioni: 1516 20 10 Oli di ricino idrogenati, detti "opalwax" 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 1518 00 Grassi ed oli animali o 0 0 0 vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidra- tati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimen- ti modificati chimicamen- te, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimen- tari di grassi o di oli animali o vegetali o fra- zioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate ne' comprese altrove: -------------------------------------------------------------------- 1520 00 00 Glicerolo (glicerina) 0 0 0 greggia; acque e liscivie glicerinose -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (diverse 0 0 0 dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raf- finati o colorati -------------------------------------------------------------------- 1522 00 Degras; Residui prove- nienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: 1522 00 10 Degras 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il frutto- sio (levulosio) chimica- mente puri, allo stato solido; sciroppi di zuc- cheri senza aggiunta di aromatizzanti o di colo- ranti; succedanei del mie- le, anche mascolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di zucche- ri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) 1704 10 Gomme da masticare 80% di 65% di 50% di (chewing-gum), anche NPF NPF NPF rivestite di zucchero: 80% di 65% di 50% di 1704 90 altri: NPF NPF NPF -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche 0 0 0 sgrassata -------------------------------------------------------------------- 1804 00 00 Burro, grasso e olio 0 0 0 di cacao -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari 80% di 65% di 50% di contenenti cacao NPF NPF NPF -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecola o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 al 0404, non conte- nenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgras- sata, non nominate ne' comprese altrove: 1901 10 00 Preparazioni per l'ali- 0 0 0 mentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne 80% di 65% di 50% di o di altre sostanze) op- pure altrimenti preparate, NPF NPF NPF quali spaghetti, macche- roni, tagliatelle, lasa- gne, gnocchi, ravioli, cannelloni, esclusa la pasta di cui ai codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato: -------------------------------------------------------------------- 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei 0 0 0 preparati a partire da fecole, in forma di fioc- chi, grumi, granelli per- lacei, scarti di setac- ciature o forme simili -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panetteria, 80% di 65% di 50% di della pasticceria della NPF NPF NPF biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamen- ti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essic- cate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili -------------------------------------------------------------------- 2105 00 Gelati, anche contenenti 80% di 65% di 50% di cacao NPF NPF NPF -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove: 2106 10 Concentrati di proteine 0 0 0 e sostanze proteiche testurizzate: 2106 90 altre 2106 90 10 Preparazioni dette 80% di 65% di 50% di "fondute" NPF NPF NPF 2106 90 20 Preparazioni alcoliche 80% di 65% di 50% di composte, diverse da NPF NPF NPF quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi uti- lizzati per la fabbrica- zione di bevande altre: 2106 90 92 non contenenti materie grasse provenienti 80% di 65% di 50% di dal latte, ne' saccarosio NPF NPF NPF ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglusco- sio, meno di 5 % di glu- cosio o di amido o fecola 2106 90 98 altre 80% di 65% di 50% di NPF NPF NPF -------------------------------------------------------------------- 2201 Acque, comprese le acque 80% di 65% di 50% di minerali naturali o arti- NPF NPF NPF ficiali e le acque gassa- te, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ne' di aromatizzanti; ghiaccio e neve -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese la acque 80% di 65% di 50% di minerali e le acque gas- NPF NPF NPF sate, con aggiunta di zuccheri o di altri dol- cificanti o aromatizzan- ti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 -------------------------------------------------------------------- 2203 00 Birra di malto 90% di 80% di 70% di NPF NPF NPF -------------------------------------------------------------------- 2402 Sigari (compresi i siga- 90% di 80% di 70% di ri spuntati), sigaretti e NPF NPF NPF sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco -------------------------------------------------------------------- 2905 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: altri polialcoli: 2905 43 00 Mannitolo 0 0 0 2905 44 D-glucitolo (sorbitolo) 0 0 0 2905 45 00 Glicerolo (glicerina) 0 0 0 ------------------------------------------------------------ 3301 Oli essenziali (deterpe- nati o no), compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "entieurage" o macera- zione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: 3301 90 altri 3301 90 21 Oleoresine d'estrazione di liquirizia e di luppolo 0 0 0 3301 90 29 Oleoresine d'estrazione di piretro o di radici delle piante da rotenone; miscugli di estratti vegetali, per la fabbri- cazione di bevande o di preparazioni alimentari altre: 3301 90 31 medicinali 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o piu' di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre prepa- razioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: 3302 10 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che carat- terizzano una bevanda: 3302 10 10 con titolo alcolomerico effettivo superiore 0 0 0 a 0,5% vol altre 3302 10 21 non contenenti materie grasse provenienti 0 0 0 dal latte, ne' sacca- rosio, ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o facola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse prove- nienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola 3302 10 29 altre 0 0 0 --------------------------------------------------------------------3 501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: 3501 10 Caseine 0 0 0 3501 90 altri 3501 90 90 altri 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- 3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole di destrina di altri amidi o fecole modi- ficati: 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati: 3505 10 10 Destrina 0 0 0 altri amidi e fecole modificati: 3505 10 90 altri 0 0 0 3505 20 Colle 0 0 0 --------------------------------------------------------------------3 809 Agenti d'apprettatura o di finitura; acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti altri prodotti e prepa- razioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove: 3809 10 a base di sostanze amidacee 0 0 0 --------------------------------------------------------------------3 823 Acidi grassi monocarbos- 0 0 0 silici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali -------------------------------------------------------------------- 3824 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chi- mici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costi- tuite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti resi- duali delle industrie chimiche o delle indu- strie connesse, non nomi- nati ne' compresi altrove: 3824 60 -Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 0 0 0 2905 44 -------------------------------------------------------------------- (1) Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96).

PROTOCOLLO N. 4

SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI METODI
DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO I
DISPOSIZIONE GENERALI

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente protocollo: (a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o
trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; (b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima,
componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del
prodotto; (c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche
se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in
un'altra operazione di fabbricazione; (d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti; (e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato
conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo
VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); (f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica
pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o nella
ex Repubblica iugoslava di Macedonia - nel cui stabilimento e'
stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a
condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali
utilizzati previa detrazione di eventuali imposte interne che
vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione
del prodotto ottenuto; (g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al
momento dell'importazione dei materiali non originari, impiegati
o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo
premo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o
nella a Repubblica iugoslava di Macedonia; (h) per "valore dei materiali originari si intende il valore di detti
materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla
lettera g); (i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici
a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il
sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle
merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o
"SA"; (k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un
prodotto o di un materiale in una determinata voce; (l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti
contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero
contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro
invio dall'esportatore al destinatario o, ira mancanza di tale
documento, da un'unica fattura; (m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2
Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunita':

(a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi
dell'articolo 5 del presente protocollo; (b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati
materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a
condizione che detti materiali siano stati oggetto cella
Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi
dell'articolo 6 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

(a) i prodotti interamente ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di
Macedonia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia in
cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo
territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto
nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente
protocollo.

ARTICOLO 3
Cumulo nella Comunita'

I materiali originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita' anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1.

ARTICOLO 4
Cumulo nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia

I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si considerano materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1.

ARTICOLO 5
Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

(a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo
marino; (b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; (c) gli animali vivi, ivi nati e ed allevati; (d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; (e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate (f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal
mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' e
dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, con le loro navi; (g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina,
esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); (h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano
servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i
pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o
essere utilizzati come cascami; (i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere
ivi effettuate; (j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori
delle loro acque territoriali, purche' la Comunita' o l'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia essi abbiano diritti esclusivi
per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; (k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di
cui alle lettere da a) a j),

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), ai riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

(a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della
Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o
dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a
cittadini di Stati membri della CE o dell'ex Repubblica iugoslava
di Macedonia, o a una societa' la cui sede principale e' situata
in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il
presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la
maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli
Stati membri della o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e
di cui inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le
societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale
appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti
Stati; (d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati
membri della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia; (e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75 per cento, di
cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia.

ARTICOLO 6
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

(a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo
franco fabbrica del prodotto; (b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento
di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore
massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

ARTICOLO 7
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 61 le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

(a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti
restino in buone condizioni durante il trasporto e il
magazzinaggio; (b) la scomposizione e composizione di confezioni; (c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio,
pittura o altri rivestimenti; (d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; (e) semplici operazioni di pittura e lucidatura; (f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e
la brillatura di cereali e riso; (g) operazioni per colorate lo zucchero o formare zollette di
zucchero; (h) la sgusciatura, la snocciolatura e la sbucciatura di frutta,
frutta a guscio e verdura; (i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; (j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la
gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di
assorbimenti di articoli); (k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglia, lattine,
boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di
cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di
condizionamento; (l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri
segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; (m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; (n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di
formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in
parti; (o) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere da a) a
n); (p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

ARTICOLO 8
Unita' da prendere in considerazione

1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

(a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di
articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in
un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da
prendere in considerazione; (b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra
loro identici, classificati nella medesima voce del sistema
armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente
protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si consideri che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 10
Assortimenti

Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 11
Elementi neutri

Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

(a) energia e combustibile; (b) impianti e attrezzature; (c) macchine e utensili; (d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella
composizione finale del prodotto.

TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 12
Principio di territorialita'

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
2. Se merci originarie esportate dalla Comunita' o dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia verso un altro paese vengono reimportate, esse sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:

(a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state
esportate, e (b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a
quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro
permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

ARTICOLO 13
Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:

(a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese
esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure (b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di
transito contenente:

i) un'esatta descrizione dei prodotti;

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il
nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta
delle merci nel paese di transito; oppure,

(c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento
probatorio.

ARTICOLO 14
Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che:

(a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o
dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel paese
dell'esposizione e ve li ha esposti; (b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella
Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o
subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati
all'esposizione; (d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti
non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione
all'esposizione stessa.

2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE

ARTICOLO 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente al materiali dei tipi cui si applica l'Accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo.
6. Fatto salvo il paragrafo 1, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia puo' chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in base alle seguenti disposizioni:

(a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5%
per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema
armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore
nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; (b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10%
per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure
un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nell'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 1 gennaio 2003 e possono essere rivedute di comune accordo.

TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 16
Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunita' importati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione:

(a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura
nell'allegato III; oppure (b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una
dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato IV,
rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna
o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata
"dichiarazione su fattura") che descrive i prodotti in questione
in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne
l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

ARTICOLO 17
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto l'Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli alti obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della CE o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.

ARTICOLO 18
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: (a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di
errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
se (b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che
un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non
e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta.
3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR. 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
----> Vedere immagini a pag. 193 della G.U. <----
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

ARTICOLO 19
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
----> Vedere immagini a pag. 194 della G.U. <----
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1
4. Il duplicato sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.

ARTICOLO 20
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base
di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

ARTICOLO 21
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata: (a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure (b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in
uno o piucolli contenenti prodotti originari il cui valore totale
non superi i 6000 EUR.

2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

ARTICOLO 22
Esportatore autorizzato

1. Le autorita' doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorita' doganali possono conferire lo statua di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre piule garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

ARTICOLO 23
Validita' della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

ARTICOLO 24
Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

ARTICOLO 25
Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 26
Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 27
Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: (a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal
fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per
esempio nella sua contabilita' interna; (b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali
utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o nell'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono
utilizzati conformemente al diritto interno; (c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui
sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o nell'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, rilasciati o compilati nella
Comunita' o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali
documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; (d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura
comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati,
rilasciati o compilati nella Comunita' o nell'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia a norma del presente protocollo.

ARTICOLO 28
Conservazione delle prove dell'origine
e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di
circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i
documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve
conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su
fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano
un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno
tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17,
paragrafo 2.
4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono
conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione
EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

ARTICOLO 29
Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che
figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei
documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento
delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per
se l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente
accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura,
sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se
detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza
delle indicazioni in esso riportate.

ARTICOLO 30
Importi espressi in euro

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21,
paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora
i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli
importi espressi nella moneta nazionale della ex Repubblica
iugoslava di Macedonia, equivalenti a quelli espressi in euro,
sono fissati annualmente.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21,
paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3 in base
alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato
dalla Comunita' o dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale
sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi
espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre.
Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15
ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo. La Commissione europea notifica gli importi alla ex
Repubblica iugoslava di Macedonia.
4. La Comunita' o la ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono
arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla
conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in
euro. L'importo arrotondato non puo' differire di piu' del 5% dal
risultato della conversione. La ex Repubblica iugoslava di
Macedonia puo' lasciare invariato il controvalore nella moneta
nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto
dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione
dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca
in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta
nazionale. Il controvalore in moneta nazionale puo' restare
invariato se la conversione comporta una diminuzione del
controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di
stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunita' o
della ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Nel procedere a detta
revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene
conto dell'opportunita' di preservare in termini reali gli
effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso puo'
decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 31
Assistenza reciproca

1. Le autorita' doganali degli Stati membri della CE e dell'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda,
tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei
timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei
certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita'
doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle
dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente
protocollo, la Comunita' e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni
doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei
certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su
fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali
documenti.

ARTICOLO 32
Verifica delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e'
effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali
dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di
dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere
originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli
altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1,
le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle
autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di
circolazione EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la
dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti,
indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A
corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti
i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la
presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova
dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del
paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di
richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo
dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che
ritengano opportune.
4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano
di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai
prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse
offrono all'importatore la possibilita' di svincolare i prodotti,
riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute
necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piupresto
alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando
chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in
questione possono essere considerati originari della Comunita' o
dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e se soddisfano gli
altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta
alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di
controllo o qualora la risposta non contenga informazioni
sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in
questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita'
doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal
trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

ARTICOLO 33
Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui
all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorita'
doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali
incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del
presente protocollo vengono sottoposti al comitato di
stabilizzazione e di associazione.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le
autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta
alla legislazione del suddetto paese.

ARTICOLO 34
Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati
non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento
preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.

ARTICOLO 35
Zone franche

1. La Comunita' e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia adottano
tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati
sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il
trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano
oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali
operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti
originari della Comunita' o dell'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia importati in una zona franca sotto la scorta di una
prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni,
le autorita' competenti rilasciano, su richiesta
dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o
la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del
presente protocollo.

TITOLO VII
CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 36
Attuazione del protocollo

1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non
comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari della Repubblica iugoslava di Macedonia
importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del
regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio
doganale della Comunita', ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto
di adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo
e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale
riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e
originari della Comunita'.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i
prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si
applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari
di cui all'articolo 37.

ARTICOLO 37
Condizioni speciali

1. Purche' siano stati trasportati direttamente in base alle
disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

(1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
(a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
(b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione
si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera
a), a condizione che:
i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfo-
rmazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente
protocollo, oppure
ii) che tali prodotti siano originari della Repubblica iugo-
slava di Macedonia o della Comunita' a norma del presente
protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o tra-
sformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni
insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

(2) prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
(a) i prodotti interamente ottenuti nella Repubblica iugoslava di
Macedonia;
(b) i prodotti ottenuti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli
di cui alla lettera a), a condizione che:
i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfo-
rmazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente
protocollo, oppure
ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della
Comunita' a norma del presente protocollo e che siano
stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori
alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui
all'articolo 7, paragrafo 1.

3; 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le
diciture "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" o "Ceuta e
Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o
sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari
di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella
casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle
dichiarazioni su fattura. 4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione
del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38
Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di
apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste
affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati
oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi
dell'articolo 6.

Nota 2:
2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto
ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del
capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la
designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o
capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne
corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la
voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex"; cio'
significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto
alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2;
2.2 Quando nella colonna 1 compaiono piuvoci raggruppate insieme,
o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei
prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le
corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i
prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci
del capitolo o in mia delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3 Quando nell'elenco compaiono piuregole applicabili a diversi
prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta
la designazione della parte di voce cui si applicano le
corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne
corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4,
l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la
regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna
4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la
regola della colonna 3.

Nota 3:
3.1 Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai predoni che hanno
acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella
fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente
dal fitto che tale carattere sia stato acquisito nello
stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in
un altro stabilimento nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia
o nella Comunita'.

Ad esempio:
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone
che il valore dei materiali non originari incorporati non deve
superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da
"sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.
Se la forgiatura e' stata effettuata nella ex Repubblica iugoslava
di Macedonia a partire da un lingotto non originario, il pezzo
forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario
conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224.
Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del
valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato
ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro
stabilimento nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Nell'addizionare il valore dei materiali non originari
utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto
non originario.

3.2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o
trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di
lavorazioni o trasformazioni piu' complesse conferisce il
carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di
lavorazioni o trasformazioni inferiori non puo' conferire tale
carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un
materiale non originario a in certo stadio di lavorazione,
l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti
e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio
successivo non lo e'.
3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una
regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si
possono utilizzare anche materiali della stessa voce del
prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente
indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione
"fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi
gli altri materiali della voce..." significa che si possono
utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto
solo se corrispondono a una designazione diversa dalla
designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo'
essere fabbricato a partire da piumateriali, cio' significa che
e' ammesso l'uso di uno o piumateriali, e non che si devono
utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:
La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza
l'impiego di fibre naturali nonche', tra l'altro, di sostanze
chimiche. Cio' non significa che si devono utilizzare le une e le
altre, bensi che si possono usare le une, le altre, oppure le una
e le altre.

3.5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere
fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione
non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro
natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota
6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:
La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che
esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non
impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri
additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia,
cio' non si applica ai prodotti che; pur non potendo essere
ottenuti a partire dal particolare materiale specificato
nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale
della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:
Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62
fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che
per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato
e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti",
nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti
da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe
normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe'
allo stadio di fibra.
3.6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non
originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo,
tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore
massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai
eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate.
Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali la
relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:
4.1 Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le
fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano
in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascanti;
salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre
naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o
altrimenti preparate, ma non filate.
4.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503,
la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli
fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di
cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci
5301-5305.
4.3 Nell'elenco, le espressioni "tessile", "sostanze chimiche" e
"materiali per la fabbricazione della carta" designano i
materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che
possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici
o artificiali e filati o fibre di carta.
4.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si
intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco di cascanti
sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:
5.1 Se per usi dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla
presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si
applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella
fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non
piudel 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base
usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica
esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano
due o piumateriali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - carta e materiali per la fabbricazione della carta - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramio ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - filamenti conduttori elettrici; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di
polietere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di
poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui
composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di
alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica,
anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore
a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o
colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.

Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardare ne' pattinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:
Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile 'tufted' fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi.
5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati.
5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza per tale nastro e' del 30%.

Nota 6:
6.1 Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:
Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli 50-63. Per lo stesso motivo, cio' non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.
6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originali incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:
7.1 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti operazioni: (a) distillazione sotto vuoto; (b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto
spinto (1); (c) cracking; (d) reforming; (e) estrazione mediante solventi selettivi; (f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica, neutralizzanione mediante agenti
alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per
natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; (g) polimerizzazione; (h) alchilazione; (i) isomerizzazione.
(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

7.2 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni: (a) distillazione sotto vuoto; (b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto
spinto (1); (c) cracking; (d) reforming; (e) estrazione mediante solventi selettivi; (f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura,
terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 
(g) polimerizzazione; (h) alchilazione; (ij) isomerizzazione; (k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con
impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo
dei prodotti trattati (metodo ASTMD 1266-59 T); (l) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice
filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710; (m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento
all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno
partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una
pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250
gradi in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati
trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di
oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo
scopo di migliorare il colore o La stabilita' (ad esempio
l'"hydrofinishing" o decolorazione); (n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione
atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese
le perdite, meno di 30% a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D)
86; (o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli
combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta
frequenza.
(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

7.3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, a 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO 11

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO
TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

====================================================================
Voce SA Designazione Lavorazioni o trasformazioni cui
delle merci devono essere sottoposti i
materiali non originari per
acquisire il carattere di
di prodotto originario --------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3) o (4) ==================================================================== Capitolo 1 Animali vivi Tutti gli animali
del Capitolo 1 uti-
lizzati devono essere
interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- Capitolo 2 Carni e Produzione in cui
frattaglie tutti i materiali
commestibili dei capitoli 1 a 2
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- Capitolo 3 Pesci e crostacei, Produzione in cui
molluschi e altri tutti i materiali
invertebrati del capitolo 3
acquatici utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 4 Latte e derivati Produzione in cui
del latte; uova tutti i materiali
di volatili; miele del capitolo 4
naturale; prodotti utilizzati devono
commestibili di essere interamente
origine animale, ottenuti
non nominati ne'
compresi altrove
fatta eccezione
per: 0403 Latticello, latte Produzione in cui:
e crema coagulati, - tutti i materiali
yogurt, chefir e del Capitolo 4
altri tipi di latte utilizzati devono
e crema fermentati essere interamente
o acidificati, ottenuti;
anche concentrati - i succhi di frutta
o con aggiunta di (eccettuati i succhi
zuccheri o di di ananasso, di
altri dolcificanti limetta e di
o con aggiunta di pompelmo) della voce
aromatizzanti, di 2009 devono gia'
frutta o cacao essere originari,
- il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utilizzati
non eccede il 30% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 5 Prodotti di origine Produzione in cui
animale, non tutti i materiali
nominati ne' del capitolo 5
compresi altrove; utilizzati devono
fatta eccezione essere interamente
per: ottenuti ex 0502 Setole di maiale o Pulitura, disinfe-
di cinghiale, zione, cernita e
preparate raddrizzamento
delle setole -------------------------------------------------------------------- Capitolo 6 Piante vive e Produzione in cui:
prodotti della - tutti i materiali
floricoltura del Capitolo 6
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti;
- il valore di tutti i
materiali utilizzati
non eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 7 Ortaggi o legumi, Produzione in cui
piante, radici e tutti i materiali
tuberi mangerecci del capitolo 7
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- Capitolo 8 Frutta commesti- Fabbricazione in cui:
bile; scorze di - tutti i tipi di
agrumi o di meloni frutta utilizzati
devono essere intera-
mente ottenuti;
- il valore di tutti
i materiali dal
capitolo 17 utiliz-
zati non deve
eccedere il 30% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 9 Caffe', te', mate Fabbricazione in cui
e spezie; fatta tutti i materiali del
eccezione per: capitolo 9 utilizzati
devono essere
interamente ottenuti 0901 Caffe', anche Fabbricazione a partire
torrefatto o da materiali di
decaffeinizzato; qualsiasi voce
bucce e pellicole
di caffe'; succe-
danei del caffe'
contenenti caffe'
in qualsiasi
proporzione 0902 Te', anche Fabbricazione a
aromatizzato partire da materiali
di qualsiasi voce ex 0910 Miscugli di spezie Fabbricazione a
partire da materiali
di qualsiasi voce -------------------------------------------------------------------- Capitolo 10 Cereali Fabbricazione in cui
tutti i materiali del
capitolo 10 utilizzati
devono essere intera-
mente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 11 Prodotti della Fabbricazione in cui
macinazione; malto; tutti i cereali,
amidi e fecole; ortaggi e legumi,
inulina glutine di radici e tuberi
frumento; fatta della voce 0714,
eccezione per: o tutti i tipi di
frutta utilizzati
devono gia' essere
interamente ottenuti ex 1106 Farine, semolini e Essiccazione e
polveri dei legumi macinazione di legumi
da granella secchi della voce 0708
della voce 0713 -------------------------------------------------------------------- Capitolo 12 Semi e frutti Fabbricazione in cui
oleosi; semi, tutti i materiali del
sementi e frutti capitolo 12 utilizzati
diversi; piante devono essere
industriali o interamente ottenuti
medicinali; paglie
e foraggi -------------------------------------------------------------------- 1301 Gomma lacca; gomme, Fabbricazione in cui
resine, gommo- il valore di tutti i
resine e oleore- materiali della voce
sine (ad esempio: 1301 utilizzati non
balsami), naturali puo' eccedere il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto 1302 Succhi ed estratti
vegetali; sostanze
pectiche, pectinati
e poctati, agar-agar
ed altre mucillagini
ed ispessenti
derivati da vegetali,
anche modificati:
- Mucillagini ed Fabbricazione a
ispessenti derivati partire da
da vegetali, mucillagini e non
modificati modificati
-------------------------------
- altri Fabbricazione in cui
il valore di tutti i
materiali utilizzati
non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 14 Materie da Fabbricazione in cui
intreccio ed altri tutti i materiali del
prodotti di origine capitolo 14 utilizzati
vegetale, non devono essere intera-
nominati ne' mente ottenuti
compresi altrove -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 15 Grassi e oli Fabbricazione in cui
animali o vegetali: tutti i materiali
prodotti della loro utilizzati sono
scissione; grassi classificali in una
alimentari lavo- voce diversa da
rati, cere di quella del prodotto
origine animale
o vegetale, fatta
accezione per: 1501 Grassi di maiale
(compresso lo
strutto) e grassi
di volatili,
diversi da quelli
delle voci 0209 o
1503:
- Grassi di ossa o Fabbricazione a
grassi di cascami partire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi quelli delle
voci 0203, 0206 o
0207 oppure da ossa
della voce 0506
- altri Fabbricazione a
partire da carni o
frattaglie commesti-
bili di animali della
specie suina delle
voci 0203 o 0206,
oppure da carni e
frattaglie commesti-
bili di pollame della
voce 0207

1502 Grassi di animali
delle specie
bovina, ovina o
caprina, diversi
da quelli della
voce 1503
- Grassi di ossa Fabbricazione a
o grassi di cascami partire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi quelli delle
voci 0201, 0202, 0204
o 0206, oppure da ossa
della voce 0506
- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali del
capitolo 2 utilizzati
devono essere intera-
mente ottenuti

1504 Grassi ed oli e
loro frazioni,
di pesci o di
mammiferi marini,
anche raffinati,
ma non modificati
chimicamente:
- frazioni solide Fabbricazione a
partire da materiali
di qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali dalla voce
1504
- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali dei
capitoli 2 e 3 utiliz-
zati devono essere
interamente ottenuti

ex 1505 Lanolina raffinata Fabbricazione a
partire dal grasso
di lana greggio
(untume) della voce
1505

1506 Altri grassi e
oli animali e loro
frazioni, anche
raffinati, ma non
modificati chimica-
mente:
- frazioni solide Fabbricazione a
partite da materiali
di qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali della voce
1506
- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali del
capitolo 2 utilizzati
devono essere intera-
mente ottenuti

da 1507 a 1515 Oli vegetali e
loro frazioni:
- Olio di soia, Fabbricazione in cui
di arachide, di tutti i materiali
palma, di copra, utilizzati sono
di palmisti, di classificati in
babassu' di tung una voce diverse da
e di olticica, quella del prodotto
cera di mirica,
cera del Giappone;
frazioni di olio
di jojoba e oli
destinati ad usi
tecnici o indus-
triali diversi
dalla fabbricazione
di prodotti per
l'alimentazione
umana
- Frazioni solide, Fabbricazione a
escluse quelle partire da altri
dell'olio di jojoba materiali dalle voci
da 1507 a 1515
- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali
vegetali utilizzati
devono essere
interamente ottenuti

1516 Grassi e oli Fabbricazione in cui:
animali o vegetali - tutti i materiali
e loro frazioni, del Capitolo 2
parzialmente o utilizzati devono
totalmente essere interamente
idrogenari, ottenuti;
interesterificati, - tutti i materiali
riesterificati o vegetali utilizzati
elaidinizzati, devono essere
anche raffinati, interamente ottenuti.
ma non altrimenti Si possono tuttavia
preparati utilizzare materiali
delle voci 1507,
1508, 1511 e 1513

1517 Margarina; miscele Fabbricazione in cui:
o preparazioni - tutti i materiali
alimentari di dei capitoli 2 e 4
grassi o di oli utilizzati devono
animali o vegetali essere interamente
o di frazioni di ottenuti;
differenti grassi - tutti i materiali
o di oli di questo vegetali utilizzati
capitolo, diversi devono essere
dai grassi o dagli interamente ottenuti.
oli alimentari e Si possono tuttavia
loro frazioni della utilizzare materiali
voce 1516: delle voci 1507, 1508,
1511 e 1513 -------------------------------------------------------------------- Capitolo 16 Preparazioni di Fabbricazione a
carne, di pesci o partire da animali
di crostacei, di capitolo 1. Tutti
molluschi o di i materiali del
altri invertebrati Capitolo 3 utilizzati
acquatici devono essere
interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 17 Zuccheri e prodotti Fabbricazione in cui
a base di zuccheri, tutti i materiali
fatta eccezione utilizzati sono
per: classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto ex 1701 Zuccheri di canna Fabbricazione in cui
o di barbabietola il valore di tutti
e saccarosio i materiali del
chimicamente puro, capitolo 17 utiliz-
allo stato solido, zati non eccede il
con aggiunta di 30% del prezzo franco
aromatizzanti o di fabbrica del prodotto
coloranti 1702 Altri zuccheri,
compresi il
lattosio, il
maltosio, il
glucosio e il
fruttosio (levulosio)
chimicamente puri,
allo stato solido;
sciroppi di zuccheri
senza aggiunta di
aromatizzanti o di
coloranti; succedanei
del miele, anche
mescolati con miele
naturale; zuccheri e
melassi caramellati:
- maltosio e Fabbricazione a
fruttosio chimi- partire da materiali
camente puri di qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali della voce
1702
- altri zuccheri Fabbricazione in cui
in forma solida il valore di tutti
con aggiunta di i materiali del
aromatizzanti o capitolo 17 utiliz-
di coloranti zati non eccede il
30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali
utilizzati devono
gia' essere originari

ex 1703 Melassi ottenuti Fabbricazione in cui
dall'estrazione o il valore di tutti
dalla raffinazione i materiali del
dello zucchero, capitolo 17 utiliz-
con aggiunta di zati non eccede il
aromatizzanti o 30% del prezzo franco
di coloranti fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti e base di Fabbricazione in cui:
zuccheri non - tutti i materiali
contenenti cacao utilizzati sono
(compreso il classificati in una
cioccolato bianco) voce diversa da
quella del prodotto;
- il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 18 Cacao e sue Fabbricazione in cui:
preparazioni - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diverta da
quella del prodotto;
- il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto;
preparazioni
alimentari di
farine, semolini,
amidi, fecola o
estratti di malto,
non contenenti
cacao o contenenti
meno di 40%, in
peso, di cacao
calcolato su una
base completamente
sgrassata, non
nominate ne'
comprese altrove;
preparazioni
alimentari di
prodotti delle voci
da 0401 a 0404, non
contenenti cacao o
contenenti meno del
5% in peso, di
cacao calcolato su
una base completa-
mente sgrassata,
non nominate ne'
comprese altrove:
- estratti di malto Fabbricazione a partire
da cereali del
capitolo 10
- altri Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto;
- il valere di tutti
i materiali dei
capitoli 4 e 17
utilizzati non eccede
il 30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto

1902 Paste alimentari,
anche cotte o
farcite (di carne
o di altre sostanze)
oppure altrimenti
preparate, quali
spaghetti, maccheroni,
tagliatelle, lasagne,
gnocchi, ravioli,
cannelloni; cuscus,
anche preparato:
- contenenti, in Fabbricazione in cui
peso, non piu' del tutti i cereali e i
20% di carni e loro derivati (fatta
frattaglie, di eccezione per il
pesci, crostacei grano duro e i suoi
o molluschi derivati) utilizzati
devono essere
interamente ottenuti
- contenenti, in Fabbricazione in cui:
peso, piu' del 20% - tutti i cereali e
di carni e frat- i loro derivati
taglie, di pesci, (fatta eccezione
crostacei o per il grano duro e
molluschi i tuoi derivati)
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti;
- tutti i materiali
dei capitoli 2 e 3
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- 1903 Tapioca e tuoi Fabbricazione a
succedanei partire da
preparati a partire materiali di
da fecole, in qualsiasi voce
forma di fiocchi, doganale, esclusa
grumi, granelli la fecola di patate
perlacei, scarti della voce 1108
di setacciature o
forme simili 1904 Prodotti a base di Fabbricazione:
cereali ottenuti - a partire da
per soffiatura o materiali non
tostatura (per classificati alla
esempio, "corn voce 1806;
flakes"); cereali - nella quale i
(diversi dal cereali e la farina
granturco) in (ad eccezione del
grani o in forma grano duro e dei
di fiocchi oppure suoi derivati e
di altri grani del mais Zea
lavorati (escluse indurata) devono
le farine e le essere interamente
semole), precotti ottenuti (L'eccezione;
o altrimenti concernente il mais
preparati, non Zea indurata e'
nominati ne' applicabile fino
compresi altrove al 31.12.2002.)
- in cui il valore
di tutti i materiali
del capitolo 17
utilizzati non eccede
il 30% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della Fabbricazione e
panetteria, della partire da materiali
pasticceria o della di qualsiasi voce,
biscotteria anche escluse quelle del
con aggiunta di capitolo 11
cacao; ostie,
capsule vuote dei
tipi utilizzati
per medicamenti,
ostie per sigilli,
paste in sfoglie
essiccate di farina,
di amido o di fecola
e prodotti simili -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 20 Preparazioni di Fabbricazione in cui
ortaggi o di tutti gli ortaggi i
legumi, di frutta legumi e la frutta
o di altre parti utilizzati devono
di piante; fatta essere interamente
eccezione per: ottenuti ex 2001 Ignami, patate Fabbricazione in cui
dolci e parti tutti i materiali
commestibili simili utilizzati sono
di piante aventi classificati in una
tenore, in peso, voce diversa da
di amido o di quella del prodotto
fecola uguale o
superiore a 5%,
preparati o
conservati
nell'aceto o
nell'acido acetico ex 2004 ed Patate, sotto forma Fabbricazione in cui ex 2005 di farina, semolino tutti i materiali
o fiocchi, prepa- utilizzati sono
rati o conservati classificati in
ma non nell'aceto una voce diversa
o nell'acido da quella del
acetico prodotto 2006 Ortaggi o legumi, Fabbricazione in cui
frutta, scorze di il valore di tutti
frutta ed altre i materiali del
parti di piante, capitolo 17 utiliz-
cotte negli zati non eccede il
zuccheri o candite 30% del prezzo
(sgocciolate, franco fabbrica del
diacciate o prodotto
cristallizzate) 2007 Confetture, Fabbricazione in cui:
gelatine, - tutti i materiali
marmellate, utilizzati sono
puree e paste di classificati in una
frutta, ottenute voce diversa da
mediante cottura, quella del prodotto;
anche con aggiunte - il valore di tutti
di zuccheri o di i materiali del
altri dolcificanti capitolo 17 utilizzati
non eccede il 30% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto ex 2008 - Frutta a guscio, Fabbricazione in cui
senza aggiunta di il valore della
zuccheri o di frutta a guscio e
alcole dei semi oleaginosi
originari delle voci
0801, 0802 e da
1202 a 1207 utiliz-
zati eccede il 60%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- Burro di Fabbricazione in cui
arachidi; miscugli tutti i materiali
a base di cereali; utilizzati sono
cuori di palma; classificati in una
mais (granturco) voce diversa da
quella del prodotto
- Altre, fatta Fabbricazione in cui:
eccezione per la - tutti i materiali
frutta cotta, ma utilizzati sono
non al vapore o classificati in una
bollita in acqua, voce diversa da
senza aggiunta di quella del prodotto;
zuccheri, congelata - il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17 utiliz-
zati non eccede il
30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
2009 Succhi di frutta Fabbricazione in cui:
(compresi i mosti - tutti i materiali
di uva) o di utilizzati sono
ortaggi e legumi, classificati in una
non fermentati, voce diversa da
senza aggiunta di quella del prodotto;
alcole, anche - il valore di tutti
addizionati di i materiali del
zuccheri o di capitolo 17 utiliz-
altri dolcificanti zati non eccede il
30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 21 Preparazioni Fabbricazione in cui
alimentari diverse; tutti i materiali
fatta eccezione utilizzati sono
per: classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto 2101 Estratti, essenze Fabbricazione in cui:
e concentrati di - tutti i materiali
caffe' di te' o utilizzati sono
di mate e prepara- classificati in una
zioni a base di voce diversa da
questi prodotti quella del prodotto;
o a base di caffe', - tutta la cicoria
di te' o di mate; utilizzata dev' essere
cicoria torrefatta interamente ottenuta
ed altri succedanei
torrefatti dal
caffe' e loro
estratti, essenze e
concentrati 2103 Preparazioni per
salse e salse
preparate; condi-
menti composti;
farina di senapa
e senapa preparata;

- Preparazioni per Fabbricazione nella
salse e salse quale tutti i materiali
preparate; condi- utilizzati sono
menti composti classificati in una
voce diversa da quella
del prodotto. Si possono
tuttavia utilizzare
farina di senapa o
senapa preparata
- Farina di senapa Fabbricazione a
e senapa preparata partire da materiali
di qualsiasi voce ----------------------------------------------------------------- ex 2104 Preparazioni per Fabbricazione a
zuppa, minestre partire da
o brodi materiali di
qualsiasi voce,
esclusi gli ortaggi
o legumi preparati
o conservati
delle voci da
2002 a 2005 2106 Preparazioni Fabbricazione in cui:
alimentari non - tutti i materiali
nominate ne' utilizzati sono
comprese altrove classificati in una
voce diversa da
quella dal
prodotto;
- il valore di
tutti i materiali
dei capitoli 4 e 17
utilizzati non eccede
il 30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 22 Bevande, liquidi Fabbricazione in cui:
alcolici ed aceti; - tutti i materiali
fatta eccezione utilizzati sono
per: classificati in
una voce diverse
da quella del
prodotto;
- tutte le uve
o tutti i materiali
derivanti dalle
uve utilizzati
devono essere
interamente
ottenuti 2202 Acque, comprese Fabbricazione
le acque minerali in cui:
e le acque gassate, tutti i materiali
con aggiunta di utilizzati sono
zucchero o di altri classificati
dolcificanti o di in una voce diversa
aromatizzanti, ed da quella del prodotto;
altre bevande - il valore di tutti
non alcoliche, i materiali del
esclusi i succhi capitolo 17 utilizzati
di frutta o di non eccede il 30%
ortaggi della del prezzo franco
voce 2009 fabbrica del prodotto;
- qualsiasi succo
di frutta utilizzate
(esclusi i succhi di
ananasso, (limetta e
pompelmo) devono gia'
essere originari 2207 Alcool etilico Fabbricazione:
non denaturato - a partire da
con titolo materiali non
alcolometrico classificati alle
volumico uguale voci 2207 o 2208;
o superiore a 80% - in cui tutte le
vol; alcole uve o tutti i
etilico ed materiali da esse
acquaviti, derivati utilizzati
denaturati, di devono essere
qualsiasi titolo interamente ottenuti
o, se tutti gli
altri materiali
utilizzati sono
gia' originari, si
puo' utilizzare l'arac
fino al limite del 5%
in volume -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico Fabbricazione:
non denaturato - a partire da
con titolo materiali non
alcolometrico classificati
volumico inferiore alle voci 2207
a 80 % vol; o 2208;
acquaviti, liquori - in cui tutte le
ed altre bevande uve o tutti i
contenenti alcole materiali da esse
di distillazione derivati utilizzati
devono essere
interamente ottenuti
o, se tutti gli
altri materiali
utilizzati sono gia'
originari, si puo'
utilizzare l'arac
fino al limite
del 5% in volume -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 23 Residui e cascami Fabbricazione in
delle industrie cui tutti i
alimentari; materiali utilizzati
alimenti preparati sono classificati
per gli animali, in una voce diversa
fatta eccezione da quella dal prodotto
per: ex 2301 Farina di balena; Fabbricazione in cui
farine, polveri e tutti materiali dei
agglomerati in capitoli 2 e 3
forma di pellets, utilizzati devono
di pesci o di essere interamente
crostacei, di ottenuti
molluschi o di
altri invertebrati
acquatici non
adatti all'alimen-
tazione umana ex 2303 Residui della Fabbricazione in cui
fabbricazione degli tutto il mais utilizzato
amidi di granturco dev'essere interamente
(escluse le acque ottenuto
di macerazione
concentrato),
aventi tenore di
proteine, calcolato
sulla sostanza
secca, superiore
al 40% in peso ex 2306 Panelli e altri Fabbricazione in
residui solidi cui tutta le
dell'estrazione olive utilizzate
dell'olio di oliva, devono essere
con tenore di interamente ottenute
olio d'oliva
superiore al 3% 2309 Preparazioni dei Fabbricazione in cui:
tipi utilizzati - tutti i cereali,
per l'alimenta- lo zucchero o i
zione degli melassi, la carne
animali o il latte
utilizzati devono
gia' essere originari;
- tutti i materiali
del Capitolo 3
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 24 Tabacchi e Fabbricazione in cui
succedanei del tutti i materiali
tabacco lavorati; del capitolo 24
fatta eccezione utilizzati devono
per: essere interamente
ottenuti 2402 Sigari (compresi Fabbricazione in cui
i sigari spuntati), almeno il 70 % in peso
sigaretti e del tabacco non
sigarette, di lavorato o dei cascami
tabacco o di di tabacco della
succedanei del voce 2401
tabacco utilizzati devono
gia' essere originari ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui
almeno il 70% in peso
del tabacco non
lavorato o dei
cascami di tabacco
della voce 2401
utilizzati devono
gia' essere originari -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 25 Sale; zolfo; terre Fabbricazione in
e pietre; gessi, cui tutti materiali
calce e cementi, utilizzati sono
fatta eccezione classificati in
per: una voce diversa
da quella del prodotto ex 2504 Grafite naturale Arricchimento del
cristallina, contenuto di
arricchita di carbonio, purificazione
carbonio, e frantumazione della
purificata e grafite
frantumata cristallina greggia

ex 2515 Marmi, semplice- Segamento, o altra
mente segati o operazione di taglio,
altrimenti di marmi (anche
tagliati, in precedentemente segati)
blocchi o in di spessore superiore
lastre di forma a 25 cm
quadrata o
rettangolare, di
spessore uguale o
inferiore a 25 cm ex 2516 Granito, porfido, Segamento, o altra
basalto, arenaria operazione di taglio,
ed altre pietre delle pietra (anche
da taglio o da precedentemente
costruzione, segata) di spessore
semplicemente superiore a 25 cm
segati o
altrimenti
tagliati, in
blocchi o
la lastre di forma
quadrata o
rettangolare, di
spessore uguale o
inferiore a 25 cm ex 2518 Dolomite calcinata Calcinazione della
dolomite non
calcinata -------------------------------------------------------------------- ex 2519 Carbonato di Fabbricazione nella
magnesio naturale quale tutti i materiali
(magnesite), utilizzati sono
macinato, classificati in
riposto in una voce diversa
recipienti ermetici da quella del prodotto.
e ossido di Si puo' tuttavia utilizzare
magnesio, anche il carbonato di magnesio
puro, diverso naturale (magnesite)
dalla magnesia
fusa elettrica-
mente o dalla
magnesia
calcinata a morte
(sinterizzata) ex 2520 Gessi specialmente Fabbricazione in cui
preparati per il valore di tutti
l'odontoiatria i materiali utilizzati
non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto ex 2524 Fibre di amianto Fabbricazione a
naturali partire dal minerale
di amianto (concentrato
di asbesto) -------------------------------------------------------------------- ex 2525 Mica in polvere Triturazione della
mica o dei residui
di mica ex 2530 Terre coloranti, Calcinazione o
calcinate o triturazione di
polverizzate terre coloranti -------------------------------------------------------------------- Capitolo 26 Minerali, scorie Fabbricazione in cui
e ceneri tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 27 Combustibili Fabbricazione in cui
minerali, oli tutti i materiali
minerali e prodotti utilizzati sono
della loro distil- classificati in
lazione; sostanze una voce diversa
bituminose; cere da quella del
minerali; fatta prodotto
eccezione per: Operazioni di ex 2707 Oli in cui i raffinamento e/o
costituenti uno o piu' processi
aromatici piu' specifici (Per le
superano, in peso, condizioni parti-
i costituenti non colari relative
aromatici, trat- ai "processi
tandosi di prodotti specifici", cfr.
analoghi agli oli note introduttive
di minerali ed ad 7.1 e 7.3).
altri prodotti o
provenienti dalla Altre operazioni
distillazione dei nelle quali tutti
catrami di carbon i materiali utiliz-
fossile ottenuti zati sono classi-
ad alta tempe- ficati in una voce
ratura distillanti diversa da quella
piu' del 65% del del prodotto. Si
loro volume fino a possono tuttavia
250°C (comprese le utilizzare materiali
miscele di benzine classificati nella
e di benzolo), stessa voce a
destinati ad essere condizione che il
impiegati come loro valore non
carburanti o come ecceda il 50% del
combustibili prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2709 Oli greggi ottenuti Distillazione
da minerali distruttiva di
bituminosi materiali bituminosi 2710 Oli di petrolio o Operazioni di
di minerali raffinamento e/o
bituminosi, diversi uno o piu' processi
dagli oli greggi; piu' specifici (per le
preparazioni non condizioni parti-
nominate ne' colari relative ai
comprese altrove, "processi specifici",
contenenti, in cfr. nota introdut-
peso, 70% o piu' tiva 7.2.)
di oli di petrolio o
o di minerali bitu- Altre operazioni
minosi e delle nella quali tutti
quali tali oli i materiali utiliz-
costituiscono il zati sono classi-
componente base ficati in una voce
diversa da quella
del prodotto. Si
possono tuttavia
utilizzare materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco
fabbrica del prodotto 2711 Gas di petrolio ed Operazioni di raffi-
altri idrocarburi namento e/o uno o piu'
gassosi processi piu' speci-
fici (Per le condi-
zioni particolari
relative ai "processi
specifici", cfr. nota
introduttiva 7.2.)
o
Altre operazioni
nelle quali tutti i
materiali utilizzati
sono classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto.
Si' possono tuttavia
utilizzare materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco
fabbrica del prodotto
2712 Vaselina, paraf- Operazioni di
fina, cera di raffinamento e/o uno
petrolio micro- o piu' processi piu'
cristallina, "slack specifici (Per le
wax", ozocerite, condizioni partico-
cera di lignite, lari relative ai
cera di torba, "processi specifici",
altre cere minerali cfr. nota introdut-
e prodotti simili tiva 7.2.)
ottenuti per o
sintesi o con altri Altre operazioni
procedimenti, anche nelle quali tutti
colorati i materiali utiliz-
zati sono classi-
ficati in una voce
diversa da quella
del prodotto. Si
possono tuttavia
utilizzare materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 2713 Coke di petrolio, Operazioni di raffi-
bitume di petrolio namento e/o uno o
ed altri residui piu' processi piu'
degli oli di specifici (Per le
petrolio o di condizioni parti-
minerali bituminosi colari relative
ai "processi
specifici",
cfr. note
introduttive
7.1. e 7.3.)
o
Altre operazioni
nelle quali tutti
i materiali utiliz-
zati sono classifi-
cati in una voce
diversa da quella
del prodotto. Si
possono tuttavia
utilizzare
materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 2714 Bitumi ed asfalti, Operazioni di
naturali; scisti e raffinamento e/o
sabbie bituminosi; uno o piu'
asfalti e rocce processi piu'
asfaltiche specifici (Per le
condizioni relative
ai "processi speci-
fici", cfr. note
introduttive 7.1.
e 7.3.)
o
Altre operazioni
nelle quali tutti
i materiali
utilizzati sono
classificati in
una voce diversa
da quella del
prodotto. Si
possono tuttavia
utilizzare materiali
classificati
nella stessa
voce a condizione
che il loro
valore non eccede
il 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 2715 Miscele bituminose Operazioni di
a base di asfalto raffinamento
o di bitume e/o uno o piu'
naturali, di bitume processi piu'
di petrolio, di specifici (Per le
catrame o minerale condizioni particolari
o di pece di relative ai "processi
catrame minerale specifici", cfr.
(per esempio: note introduttive
mastici bituminosi, 7.1 e 7.3)
"cut-backs") o
Altre operazioni
nelle quali tutti
i materiali
utilizzati sono
classificati in
una voce diversa
da quella del
prodotto. Si
possono tuttavia
utilizzare
materiali
classificati
nella stessa
voce a
condizione che
il loro valore
non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 28 Prodotti chimici Fabbricazione Fabbricazione
inorganici; nella quale in cui il
composti inorganici tutti i valore di
od organici di materiali tutti i
metalli utilizzati sono materiali
preziosi, di classificati in utilizzati
elementi una voce diversa non eccede il
radioattivi, di da quella del 40% del
metalli dalle terre prodotto. Si prezzo franco
rare o di possono tuttavia fabbrica del
isotopi; fatta utilizzare prodotto
eccezione per: materiali
classificati
nella stessa
voce a condizione
che il loro
valore non receda
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- Ex 2805 "Miachmetall" Fabbricazione per
trattamento
termico o
elettrolitico
in cui il
valore di tutti
i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto Ex 2811 Triossido di zolfo Fabbricazione a Fabbricazione
partire da in cui il
diossido di valore di
zolfo tutti i
materiali
utilizzati
non eccede il
40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto Ex 2833 Solfato di Fabbricazione in
alluminio cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a Fabbricazione
partire da in cui il
tetraborato di valore di
di sodio tutti i
pentaidrato materiali
utilizzati
non eccede il
40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 29 Prodotti chimici Fabbricazione Fabbricazione
organici; fatta nella quale in cui il
eccezione per: tutti i valori di
materiali tutti i
utilizzati sono materiali
classificati in utilizzati
una voce diversa non eccede il
da quella del 40% del
prodotto. Si prezzo franco
possono tuttavia fabbrica del
utilizzare prodotto
materiali
classificati
nella stessa
voce a condizione
che il loro valore
non ecceda il 20%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto ex 2901 Idrocarburi Operazioni di
aciclici raffinamento e/o
destinati ad uno o piu' processi
essere utilizzati piu' specifici (Per
come carburanti o le condizioni
come combustibili particolari relative
ai "prodotti
specifici", cfr.
note introduttive
7.1 e 7.3)
o
Altre operazioni
nelle quali tutti
i materiali
utilizzati sono
classificati in
una voce diversa
da quella del
prodotto. Si
possono tuttavia
utilizzare
materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto ex 2902 Cicloparaffinici Operazioni di
e cicloolefinici raffinamento e/o
(diversi dagli uno o piu' processi
azuleni), benzene, piu' specifici
toluene, xlieni, (Per le condizioni
destinati ad particolari relative
essere utilizzati ai "Processi speci-
come carburanti o fici", cfr. note
come combustibili introduttive 7.1
e 7.3).
o
Altre operazioni
nelle quali tutti
i materiali
utilizzati sono
classificati in
una voce diversa
da quella del
prodotto. Si
possono tuttavia
utilizzare
materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto ex 2905 Alcolati Fabbricazione a Fabbricazione
metallici di partire da in cui il
alcoli di questa materiali di valore di
voce e di etanolo qualsiasi voce, tutti i
compresi gli materiali
altri materiali utilizzati
della voce non eccede il
2905. Si possono 40% del
tuttavia prezzo franco
utilizzare gli fabbrica del
alcolati prodotto
metallici
di questa voce
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 2915 Acidi Fabbricazione a Fabbricazione
monocarbossilici partire da in cui il
aciclici saturi materiali di valore di
e loro anidridi, qualsiasi voce. tutti i
alogenuri, Tuttavia, il materiali
perossidi e valore di utilizzati
perossiacidi; loro tutti i non eccede il
derivati materiali delle 40% del
alogenati voci 2915 e 2916 prezzo franco
solfonati, utilizzati non fabbrica del
nitrati o nitrosi deve eccedere il prodotto
20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto ex 2932 - Eteri interni Fabbricazione a Fabbricazione
e loro derivati partire da in cui il
alogenati, materiali di valore di
solfonati, nitrati qualsiasi voce. tutti i
o nitrosi Tuttavia, il materiali
valore di tutti i utilizzati
materiali della non eccede il
voce 2909 40% del
utilizzati non prezzo franco
puo' eccedere il fabbrica del
20% del prezzo prodotto
franco fabbrica
del prodotto --------------------------------------------------------------------
- Acetati ciclici Fabbricazione a Fabbricazione
ed emiacetali partire da in cui il
interni; loro materiali di valore di
derivati alogenati, qualsiasi voce tutti i
solfonati, nitrati materiali
o nitrosi utilizzati
non eccede il
40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 2933 Composti Fabbricazione a Fabbricazione
eterociclici con partire da in cui il
uno o piu' materiali di valore di
eteroatomi di qualsiasi voce. tutti i
solo azoto Tuttavia, il materiali
valore di tutti i utilizzati
materiali delle non eccede il
voci 2932 e 2933 40% del
utilizzati non prezzo franco
puo' eccedere il fabbrica del
20% del prezzo prodotto
franco fabbrica
del prodotto 2934 Acidi nucleici Fabbricazione a Fabbricazione
e loro sali; partire da in cui il
altri composti materiali di valore di
eterociclici qualsiasi voce. tutti i
Tuttavia, il materiali
valore di tutti i utilizzati
materiali delle non eccede il
voci 2932, 2933 40% del
e 2934 utilizzati prezzo franco
non puo' eccedere fabbrica del
il 20% del prezzo prodotto
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 30 Prodotti Fabbricazione nella
farmaceutici; quale tutti i mate-
fatta riali utilizzati
eccezione per: sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto. Si
possono tuttavia
utilizzare
materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che
il loro valore
non eccede il
20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 3002 Sangue umano;
sangue animale
preparato per usi
terapeutici,
profilattici o
diagnostici; sieri
specifici, altre
frazioni del sangue.
prodotti immunologici
modificati, anche
ottenuti mediante
procedimenti
biotecnologici;
vaccini, tossine,
colture di
microrganismi
(esclusi i lieviti)
e prodotti simili:
-Prodotti Fabbricazione a
costituiti da partire da
due o piu' materiali di
elementi mescolati qualsiasi voce,
per uso compresi gli altri
terapeutico o materiali della
profilattico voce 3002. Si
oppure da prodotti possono utilizzare
non mescolati anche i materiali
per la stessa corrispondenti
utilizzazione, alla presente
condizionati descrizione, purche'
in confezioni di il loro valore
dosi prestabilite o non ecceda il
in imballaggi per 20% del prezzo
la vendita al franco fabbrica
minuto del prodotto
- altri
- sangue umano Fabbricazione a
partire da
materiali di
qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali della
voce 3002. Si
possono utilizzare
anche i materiali
corrispondenti
alla presente
descrizione,
purche' il
loro valore non
ecceda il 20%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto
- sangue animale Fabbricazione a
preparato per partire da
uso terapeutico o materiali di
profilattico qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali della
voce 3002. Si
possono utilizzare
anche i materiali
corrispondenti
alla presente
descrizione, purche'
il loro valore non
ecceda il 20%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto
- frazioni di Fabbricazione a
sangue diverse da partire da
antisieri, materiali di
emoglobina qualsiasi voce,
globuline del compresi gli altri
sangue e materiali della
sieroglobuline voce 3002. Si
possono utilizzare
anche i materiali
corrispondenti
alla presente
descrizione,
purche' il loro
valore non eccede
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
- emoglobina, Fabbricazione a
globuline del partire da
sangue e materiali di
sieroglobuline qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali della
voce 3002. Si
possono utilizzare
anche i materiali
corrispondenti
alla presente
descrizione, purche'
il loro valore non
ecceda il 20%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da
materiali di
qualsiasi voce,
compresi gli
altri materiali
della voce 3002.
Si possono
utilizzare
anche i materiali
corrispondenti
alla presente
descrizione,
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 3003 e 3004 Medicamenti
(esclusi i
prodotti delle
voci 3002, 3005
o 3006)
- Ottenuti a Fabbricazione
partire da nella quale
amicacina tutti i materiali
della voce 2941 utilizzati sono
classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto.
Si possono tuttavia
utilizzare
materiali delle
voci 3003 o 3004
purché il loro
valore complessivo
non ecceda il 20%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto
- altri Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in
una voce diversa
da quella del
prodotto. Si
possono tuttavia
utilizzare
materiali delle
voci 3003 o 3004
purche' il loro
valore complessivo
non ecceda il 20%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto;
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati
non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 31 - Concimi, fatta Fabbricazione Fabbricazione
eccezione per: nella quale in cui il
tutti i valore di
materiali tutti i
utilizzati materiali
sono classi- utilizzati
ficati in una non eccede il
voce diversa da 40% del
quella del prezzo franco
prodotto. Si fabbrica del
possono tuttavia prodotto
utilizzare
materiali
classificati
nella stessa
voce a condizione
che il loro valore
non ecceda il 20%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 3105 Concimi minerali Fabbricazione Fabbricazione
o chimici in cui: in cui il
contenenti due - tutti materiali valore di
o tre degli utilizzati sono tutti i
elementi classificati in materiali
fertilizzanti: una voce diversa utilizzati
azoto, fosforo da quella del non eccede il
e potassio; prodotto. Si 40% del
altri concimi; possono tuttavia prezzo franco
prodotti di utilizzare fabbrica
questo capitolo materiali del prodotto
presentati sia classificati
in tavolette o nella stesa voce,
forme simili, purche' il loro
sia in valore non
imballaggi di un ecceda il 20%
peso lordo del prezzo franco
inferiore o fabbrica del
uguale a 10 kg, prodotto
esclusi i seguenti
prodotti:
- nitrato di sodio - il valore di tutti
- calciocianammide i materiali utilizzati
- solfato di non eccede il 50%
potassio del prezzo franco
- solfato di fabbrica del
potassio e di prodotto
magnesio -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 32 Estratti per Fabbricazione Fabbricazione
concia o per tinta; nella quale tutti in cui il
tannini e loro i materiali valore di
derivati: utilizzati tutti i
pigmenti sono materiali
ed altre classificati utilizzati
sostanze in una voce non eccede il
coloranti; diversa da 40% del
pitture quella del prezzo franco
e vernici; prodotto. Si fabbrica del
mastici; possono tuttavia prodotto
inchiostri; utilizzare
fatta eccezione materiali
per: classificati nella
stessa voce,
perche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto ex 3201 Tannini e loro Fabbricazione a Fabbricazione
sali, eteri, partire da in cui il
esteri ed altri estratti per valore di
derivati concia di origine tutti i
vegetale materiali
utilizzati
non eccede il
40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 3205 Lacche coloranti; Fabbricazione a Fabbricazione
preparazione a partire da in cui il
base di lacche materiali di valore di
coloranti previste qualsiasi voci tutti i
nella nota 3 di esclusi quelli materiali
questo capitolo delle voci 3203, utilizzati
(La nota 3 del 3204 e 3205. Si non eccede
capitolo 32 possono tuttavia il 40% del
precisa che utilizzare mate- prezzo franco
si tratta di riali della voce fabbrica del
preparazioni 3205 purche' prodotto
del tipo il loro valore
utilizzato non ecceda il
per colorare 20% del prezzo
qualsiasi franco fabbrica
materiale o di del prodotto
preparazioni
utilizzate
quali ingredienti
nella produzione
di coloranti,
purche' non siano
classificate
in un'altra voce
del capitolo 32). -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 33 Oli essenziali Fabbricazione Fabbricazione
e resinoidi; nella quale in cui il
prodotti per tutti valore di
profumeria o materiali tutti i
per toletta; utilizzati materiali
preparati e sono classificati utilizzati
preparazioni in una voce non eccede
cosmetiche, diversa da il 40% del
fatta eccezione quella del prezzo franco
per: prodotto. Si fabbrica del
possono prodotto
tuttavia
utilizzare
materiali
classificati
nella stessa
voce, purche'
il loro valore
non ecceda il
20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 3301 Oli essenziali Fabbricazione a Fabbricazione
(deterpenati o partire da in cui il
no), compresi materiali di valore di
quelli detti qualsiasi voce, tutti i
"concreti" compresi i materiali
o "assoluti"; materiali di utilizzati
resinodi; un "gruppo" non eccede
oleoresine diverso (Per il 40% del
d'estrazione; "gruppo" si prezzo franco
soluzioni intende una parte fabbrica del
concentrate della sezione prodotto
di oli essenziali separata dal
nei grassi, negli resto da un
oli fissi, nelle punto e virgola)
cere o nei di questa stessa
prodotti analoghi, voce. Si possono
ottenute per tuttavia
"enfleurage" o utilizzare
macerazione; materiali dello
sottoprodotti stesso "gruppo"
terpenici purche' il loro
residuali degli valore non ecceda
oli essenziali; il 20% del prezzo
acque distillate franco fabbrica
aromatiche e del prodotto
soluzioni acquose
di oli essenziali -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 34 Saponi, agenti Fabbricazione Fabbricazione
organici di nella quale in cui il
superficie tutti i valore di
preparazioni materiali tutti i
per liscivie, utilizzati materiali
preparazione sono classificati utilizzati
lubrificanti, in una voce non eccede il
cere artificiali, diversa da 40% del
cere preparate, quella del prezzo franco
prodotti per prodotto. Si fabbrica del
pulire e possono prodotto
lucidare, candele tuttavia
e prodotti simili, utilizzare
paste per modelli; materiali
"cere per classificati
l'odontoiatria" nella stessa
e composizioni per voce, purche'
l'odontoiatria il loro valore
a base di gesso; non ecceda il
fatta eccezione 20% del prezzo
per: franco fabbrica
del prodotto ex capitolo Preparazione Operazione di 3403 lubrificanti raffinamento e/o
contenuti meno del uno o piu'pro-
70%, in peso, cessi piu' specifici
di oli di (Per le condizioni
petrolio o di particolari
minerali relativi ai
bituminosi "processi
specifici", cfr.
note introduttive
7.1 e 7.3).
o
Altre operazioni
nelle quali tutti
i materiali
utilizzati sono
classificati
in una voce
diversa da quella
del prodotto. Si
possono tuttavia
utilizzare
materiali
classificati
nella stessa
voce a condizione
che il loro
valore non ecceda
il 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 3404 Cere artificiali Fabbricazione
e cere preparate: nella quale
- A base di tutti
paraffina, di cere materiali
di petrolio o di utilizzati
minerali sono classificati
bituminosi, in una voce
residui diversa da
paraffinici quella del
prodotto. Si
possono
tuttavia
utilizzare
materiali
classificati
nella stessa voce
a condizione
che il loro
valore non
ecceda il 50%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto
- Altri Fabbricazione Fabbricazione
a partire da in cui il
materiali di valore di
qualsiasi voce, tutti i mate-
esclusi: riali utiliz-
- gli oli zati non
idrogenati aventi eccede il 40%
il carattere delle del prezzo
cere della voce fabbrica del
1516; prodotto
- gli acidi grassi
non definiti
chimicamente o gli
alcoli grassi
industriali della
voce 3823;
- i materiali della
voce 3404
Tuttavia, questi
materiali
possono essere
utilizzati purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 35 Sostanze albumi- Fabbricazione Fabbricazione
noidi; prodotti nella quale tutti in cui il
a base di amidi i materiali valore di
e fecole modifi- utilizzati sono tutti i mate-
cati; colle; classificati riali utiliz-
enzimi; fatta in una voce zati non
eccezione per: diversa da quella eccede il 40%
del prodotto. Si del prezzo
possono tuttavia franco fab-
utilizzare brica del
materiali prodotto
classificati
nella stessa
voce, purche' il
loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 3505 Destrina ed altri
amidi e fecole
modificati (per
esempio: amidi e
fecole, pregelati-
nizzati od esteri-
ficati); colle a
base di amidi; o di
fecole, di destrina
o di altri amidi
o fecole modificati:

- Eteri ed esteri Fabbricazione a Fabbricazione
di amido partire da mate- in cui il
riali di qualsiasi valore di
voce, compresi tutti i mate-
gli "altri mate- riali utiliz-
riali" della zati non
voce 3505 eccede il 40%
del prezzo
franco fab-
brica del
prodotto
- altri Fabbricazione a Fabbricazione
partire da mate- in cui il
riali di qualsiasi valore di
voce, eccetto tutti i mate-
quelli della voce riali utiliz-
1108 zati non
eccede il 40%
del prezzo
franco fab-
brica del
prodotto ex 3507 Enzimi preparati Fabbricazione in
non nominati né cui il valore di
compresi altrove tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 36 Polveri ed esplo- Fabbricazione Fabbricazione
sivi; articoli nella quale tutti in cui il
pirotecnici; i materiali uti- valore di
fiammiferi; leghe lizzati sono tutti i mate-
piroforiche; classificati in riali utiliz-
sostanze una voce diversa zati non
infiammabili da quella del eccede il 40%
prodotto. Si del prezzo
possono tuttavia franco fab-
utilizzare mate- brica del
riali classificati prodotto
nella stessa voce,
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del presso
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 37 Prodotti per la Fabbricazione Fabbricazione
fotografia o per nella quale tutti in cui il
la cinematografia; i materiali uti- valore di
fatta eccezione lizzati sono tutti i
per: classificati in materiali
una voce diversa utilizzati
da quella del pro- non eccede il
dotto. Si possono 40% del
tuttavia utiliz- prezzo franco
zare materiali fabbrica del
classificati nella prodotto
stessa voce, purche'
il loro valore
non ecceda il 20%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto

3701 Lastre e pellicole
fotografiche piane,
sensibilizzate, non
impressionate, di
materie diverse
dalla carta, dal
cartone o dai
tessili, pellicole
fotografiche piane
a sviluppo e stampa
istantanei, sensi-
bilizzate, non
impressionate,
anche in caricatori:
- Pellicole a Fabbricazione in Fabbricazione
sviluppo e stampa cui tutti i mate- in cui tutti
istantanei per la riali utilizzati i materiali
fotografia a colori sono classificati utilizzati
(policromia), in in una voce sono classi-
caricatori diversa dalle voci ficati in una
3701 o 3702. voce diversa
Si possono dalle voci
tuttavia utiliz-
zare materiali
della voce 3702
purche' il loro
valore non ecceda
il 30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto - altri Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzai
sono classificati
in una voce diversa
dalle voci 3701 o
3702. Si possono
tuttavia utilizzare
materiali delle voci
3701 e 3702 purche'
il loro valore
complessivo non
ecceda il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 3702 Pellicole fotogra- Fabbricazione in Fabbricazione
fiche sensibi- cui tutti i in cui il
lizzate, non materiali utiliz- valore di
impressionate, in zati sono tutti i
rotoli, di materie classificati materiali
diverse dalla in una voce utilizzati
carta, dal cartone diversa dalle voci non eccede
o dai tessili; da 3701 a 3702 il 40% del
pellicole fotogra- prezzo franco
fiche a sviluppo e fabbrica del
a stampa istan- prodotto
tanei, in rotoli,
sensibilizzate,
non impressionate 3704 Lastre, pellicole, Fabbricazione in Fabbricazione
carte, cartoni e cui tutti i in cui il
tessili foto- materiali utiliz- valore di
grafici, impressio- zati sono classi- tutti i
nati ma non ficati in una voce materiali
sviluppati diversa dalle voci utilizzati
da 3701 a 3704 non eccede
il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 38 Prodotti vari Fabbricazione Fabbricazione
delle industrie nella quale tutti in cui il
chimiche; fatta i materiali valore di
eccezione per: utilizzati sono tutti i
classificati in materiali
una voce diversa utilizzati
da quella del non eccede
prodotto. Si il 40% del
possono tuttavia prezzo franco
utilizzare fabbrica del
materiali classi- prodotto
ficati nella
stessa voce,
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto ex 3801 - Grafite collo- Fabbricazione in
idale in sospen- cui il valore di
sione in olio e tutti i materiali
grafite semi- utilizzati non
colloidale; compo- eccede il 50% del
sizioni in pasta prezzo franco
per elettrodi, a fabbrica del
base di sostanze prodotto
carboniose
- Grafite in forma Fabbricazione in Fabbricazione
di pasta, in una cui il valore in cui il
miscela di oltre dei materiali valore di
il 30%, in peso, della voce 3403 tutti i
di grafite e di utilizzati non materiali
oli minerali eccede il 20% utilizzati
del prezzo franco prezzo franco
fabbrica del fabbrica del
prodotto prodotto ex 3803 Tallo1 raffinato Raffinazione di Fabbricazione
tallo1 greggio in cui il
valore di
tutti i
materiali
utilizzati
non eccede
il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto ex 3805 Essenze di tremen- Depurazione Fabbricazione
tina al solfato, consistente nella in cui il
depurata distillazione o valore di
nella raffinazione tutti i
dell'essenza di materiali
trementina al utilizzati
solfato, greggia non eccede il
40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto ex 3806 Gomme esteri Fabbricazione a Fabbricazione
partire da acidi in cui il
resinici valore di
tutti i
materiali
utilizzati
non eccede
il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto ex 3807 Pece nera (pece di Distillazione del Fabbricazione
catrame vegetale) catrame di legno in cui il
valore di
tutti i
materiali
utilizzati
non eccede il
il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 3808 Insetticidi, Fabbricazione in
rodenticidi, cui il valore di
fungicidi, tutti i materiali,
erbicidi, inibitori utilizzati non
di germinazione eccede il 50% del
e regolatori di prezzo franco fab-
crescita per piante brica del prodotto
disinfettanti e
prodotti simili
presentati in forme
o in imballaggi
per la vendita al
minuto oppure allo
stato di prepara-
zioni o in forma di
oggetti quali nastri,
stoppini e candele
solforati e carte
moschicide 3809 Agenti d'appret- Fabbricazione in cui
tatura o di fini- il valore di tutti i
tura, acceleranti materiali utilizzati
di tintura o di non eccede il 50% del
fissaggio di prezzo franco fabbrica
materie coloranti del prodotto
e altri prodotti e
preparazioni (per
esempio bozzime
preparate e prepa-
razioni per la
mordenzatura), dei
tipi utilizzati
nelle industrie
tessili, della
carta, del cuoio o
in industrie simili,
non nominati ne'
compresi altrove 3810 Preparazioni per Fabbricazione in cui
il decapaggio dei il valore di tutti i
metalli; prepara- materiali utilizzati
zioni disossidanti non eccede il 50% del
per saldare o prezzo franco fabbrica
brasare ed altre del prodotto
preparazioni ausi-
liarie per la
saldatura o la
brasatura dei
metalli; paste e
polveri per saldare
o brasare, composte
di metallo e di
altri prodotti;
preparazioni dei
tipi utilizzati per
il rivestimento o
il riempimento di
elettrodi o di
bacchette per
saldatura 3811 Preparazioni
antidetonanti,
inibitori di ossi-
dazione, additivi
peptizzanti, prepa-
razioni per migliorare
la viscosita', addi-
tivi contro la corro-
sione ed altri
additivi preparati,
per oli minerali
(compresa la benzina)
o per altri liquidi
adoperati per gli
stessi scopi degli
oli minerali:
- Additivi prepa- Fabbricazione in cui
rati per oli il valore dai mate-
lubrificanti, riali della voce 3811
contenenti oli di utilizzati non eccede
petrolio o di il 50% del prezzo
minerali bituminosi franco fabbrica del
prodotto
- altri Fabbricazione in cui
il valore di tutti i
materiali utilizzati
non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto 3812 Preparazioni dette Fabbricazione in cui
"acceleranti di il valore di tutti i
vulcanizzazione"; materiali utilizzati
plastificanti non eccede il 50% del
composti per gomma prezzo franco fabbrica
o materie plas- del prodotto
tiche,non nominati
ne' compresi
altrove; prepara-
zioni antiossidanti
ed altri stabiliz-
zanti composti per
gomma o materie
plastiche 3813 Preparazioni e Fabbricazione in cui
cariche per appa- il valore di tutti i
recchi estintori; materiali utilizzati
granate e bombe non eccede il 50% del
estintrici prezzo franco fabbrica
del prodotto 3814 Solventi e diluenti Fabbricazione in cui
organici composti, il valore di tutti i
non nominati ne' materiali utilizzati
compresi altrove; non eccede il 50% del
preparazioni per prezzo franco fabbrica
togliere pitture o del prodotto
vernici 3818 Elementi chimici Fabbricazione in cui
drogati per essere il valore di tutti i
utilizzati in elet- materiali utilizzati
tronica, in forma non eccede il 50% del
di dischi, pias- prezzo franco fabbrica
trine o forme del prodotto
analoghe; composti
chimici drogati
per essere utiliz-
zati in elettronica 3819 Liquidi per freni Fabbricazione in cui
idraulici ed altri il valore di tutti i
liquidi preparati materiali utilizzati
per trasmissioni non eccede il 50% del
idrauliche, non prezzo franco fabbrica
contenenti o del prodotto
contenenti meno
del 70%, in peso,
di oli di petrolio
o di minerali
bituminosi 3820 Preparazioni anti- Fabbricazione in cui
gelo e liquidi il valore di tutti i
preparati per lo materiali utilizzati
sbrinamento non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto 3822 Reattivi per Fabbricazione in cui
diagnostica o da il valore di tutti i
laboratorio su materiali utilizzati
qualsiasi supporto non eccede il 50% del
e reattivi per prezzo franco fabbrica
diagnostica o da del prodotto
laboratorio prepa-
rati, anche presen-
tati su supporto,
diversi da quelli
dalle voci 3002 o
3006 3823 Acidi grassi
monocarbossilici
industriali; oli
acidi di raffina-
zione alcoli grassi
industriali.
- Acidi grassi Fabbricazione in cui
monocarbossilici tutti i materiali
industriali; oli utilizzati sono
acidi di raffina- classificati in una
zione voce diversa da
quella del prodotto
- Alcoli grassi Fabbricazione a
industriali partire da materiali
di qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali della voce
3823 3824 Leganti preparati
per forme o per
anime da fonderia;
prodotti chimici
e preparazioni
delle industrie
chimiche o delle
industrie connesse
(comprese quelle
costituite da
miscele di prodotti
naturali), non
nominati ne'
compresi altrove;
prodotti residuali
delle industrie
chimiche o delle
industrie connesse,
non nominati ne'
compresi altrove;
- I seguenti Fabbricazione Fabbricazione
prodotti di questa nella quale in cui il
voce: tutti i valore di
- leganti preparati materiali utiliz- tutti i
per forme o per zati sono classi- materiali
anime da fonderia, ficati in una voce utilizzati
a partire da diversa da quella non eccede il
prodotti resinosi del prodotto. Si 40% del
naturali possono tuttavia prezzo franco
utilizzare mate- fabbrica del
riali classificati prodotto
- acidi naftenici, nella stessa voce,
loro sali inso- purche' il loro
lubili in acqua e valore non ecceda
loro esteri il 20% del prezzo
- sorbitolo franco fabbrica
diverso da quello del prodotto
della voce 2905
- solfonati di
petrolio, esclusi
i solfonati di
petrolio di metalli
alcalini, d'ammonio
o d'atanolammine;
acidi solfonici di
oli di minerali
bituminosi, tiofe-
nici e loro sali
- scambiatori di
ioni
- composizioni
assorbenti per
completare il vuoto
nei tubi o nelle
valvole elettriche
- ossidi di ferro
alcalinizzati per
la depurazione
dei gas
- acque ammoniacali
e masse depuranti
esaurite provenienti
dalla depurazione
del gas illuminante
- acidi solfonaf-
tenici, loro sali
insolubili in acqua
e loro esteri
- oli di flemma e
l'olio di Dippel
- miscele di sali
aventi differenti
azioni
- paste da copiatura
a base gelatinosa,
anche su supporto di
carta o di tessuto
- altri Fabbricazione in cui
il valore di tutti i
materiali utilizzati
non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 3901 a 3915 Materie plastiche
nelle forme primarie,
cascami, ritagli e
rottami di plastica;
esclusi i prodotti
delle voci 3907 e
3912, per i quali
le relative regole
sono specificate in
appresso:
- prodotti di Fabbricazione in Fabbricazione
polimerizzazione di cui: in cui il
addizione nei quali - il valore di valore di
un singolo monomero tutti i materiali tutti i
contribuisce in utilizzati non materiali
misura superiore al eccede il 50% del utilizzati
99%, in peso, al prezzo franco fab- non eccede il
contenuto totale brica del prodotto 25% del
del polimero - il valore di prezzo franco
tutti i materiali fabbrica del
del capitolo 39 prodotto;
utilizzati non
eccede il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto (Nel caso
di prodotti compo-
sti di materiali
di due voci, da
3901 a 3906, da
un lato, e da
3907 a 3911,
dall'altro, la
restrizione riguarda
solo il gruppo di
materiali predomi-
nante, per peso,
nel prodotto)
- altri Fabbricazione in Fabbricazione
cui il valore in cui il
dei materiali del valore di
capitolo 39 tutti i
utilizzati non materiali
eccede il 20% del utilizzati
prezzo franco non eccede
fabbrica del il 25% del
prodotto (Nel prezzo franco
caso di prodotti fabbrica del
composti di mate- prodotto
riali di due voci,
da 3901 a 3906,
da un lato, e da
3907 a 3911,
dall'altro, la
restrizione
riguarda solo il
gruppo di materiali
predominante, per
peso, nel prodotto) ex 3907 - Capolimeri di Fabbricazione
acrilonitrile- nella quale tutti
butadiene-stirene i materiali utiliz-
(ABS) zati sono classifi-
cati in una voce
diversa da quella
del prodotto. Si
possono tuttavia
utilizzare materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto (Nel caso
di prodotti composti
di materiali di due
voci, da 3901 a 3906,
da un lato, e da
3907 a 3911,
dall'altro, la
restrizione riguarda
solo il gruppo di
materiali predomi-
nante, per peso, nel
prodotto).
- Poliestere Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
del capitolo 39
utilizzati non
eccede il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
e/o produzione a
partire da poli-
carbonato di
tetrabromo-
(bisfenolo A) 3912 Cellulosa e suoi Fabbricazione in
derivati chimici, cui il valore di
non nominati ne' tutti i materiali
compresi altrove, classificati nella
in forme primarie stessa voce del
prodotto non eccede
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto da 3916 a 3921 Semilavorati e
lavori di materie
plastiche, escluse
le voci ex 3916,
ex 3917, ex 3920
ed ex 3921, per
le quali valgono
le regole seguenti:
- Prodotti piatti, Fabbricazione in Fabbricazione
non solamente cui il valore di in cui il
lavorati in super- tutti i materiali valore di
ficie o tagliati del capitolo 39 tutti i
in forma diversa utilizzati non materiali
da quelle quadrata eccede il 50% del utilizzati
o rettangolare; prezzo franco non eccede
altri prodotti, fabbrica del il 25% del
non semplicemente prodotto prezzo franco
lavorati in fabbrica del
superficie prodotto
- altri
- Prodotti di Fabbricazione in Fabbricazione
polimerizzazione cui: in cui il
di addizione nei - il valore di valore di
quali un singolo tutti i materiali tutti i
monomero contri- utilizzati non materiali
buisce in misura eccede il 50% del utilizzati
superiore al 99%, prezzo franco non eccede il
in peso, al conte- fabbrica del 25% del prez-
nuto totale prodotto: zo franco
polimero fabbrica del
- il valore di prodotto
tutti i materiali
del capitolo 39
utilizzati non
eccede il 20% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
(Nel caso di prodotti
composti di materiali
di due voci, da 3901
a 3906, da un lato, e
da 3907 a 3911,
dall'altro, la
restrizione riguarda
solo il gruppo di
materiali predomi-
nante, per peso, nel
prodotto).
- altri Fabbricazione in Fabbricazione
cui il valore di in cui il
tutti i materiali valore di
del capitolo 39 tutti i
utilizzati non materiali
eccede il 20% del utilizzati
prezzo franco non eccede
fabbrica del il 25% del
prodotto (Nel caso prezzo franco
di prodotti fabbrica del
composti di prodotto
materiali di due
voci, da 3901 a
3906, da un lato,
e da 3907 a 3911,
dall'altro, la
restrizione riguarda
solo il gruppo di
materiali predomi-
nante, per peso, nel
prodotto). ex 3916 ed Tubi e profilati Fabbricazione in Fabbricazione ex 3917 cui: in cui il
- il valore di valore di
tutti i materiali tutti i
utilizzati non materiali
eccede il 50% del utilizzati
prezzo franco non eccede
fabbrica del il 25% del
prodotto; prezzo franco
fabbrica del
prodotto
- il valore di
tutti i materiali
classificati nella
stessa voce del
prodotto non eccede
il 20% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto ex 3920 - Lastre o pelli- Fabbricazione a Fabbricazione
cole ionomere partire da un in cui il
sale parziale di valore di
termoplastica, tutti i
che e' un copo- materiali
limero d'etilene utilizzati
e dell'acido non eccede
metacrilico il 25% del
parzialmente prezzo franco
neutralizzato con fabbrica del
ioni metallici, prodotto
principalmente di
zinco e sodio
- Fogli di cellu- Fabbricazione in
losa rigenerata, cui il valore di
poliammidi o tutti i materiali
polietilene classificati nella
stessa voce del
prodotto non eccede
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto ex 3921 Fogli di materie Fabbricazione a Fabbricazione
plastiche, partire da fogli in cui il
metallizzati di poliestere ed valore di
alta trasparenza, tutti i
di spessore materiali
inferiore a 23 utilizzati
micron (Si consi- non eccede
derano ad alta il 25% del
trasparenza i prezzo franco
fogli il cui fabbrica del
disturbo ottico prodotto
misurato in
base alla norma
ASTD-D 1003-16
di Gardner
Hazemeter (ovvero
il cui fattore di
disturbo), e'
inferiore al 2%). da 3922 a 3926 Articoli di Fabbricazione in
plastica cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 40 Gomma e lavori di Fabbricazione in
gomma, fatta cui tutti i mate-
eccezione per: riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto ex 4001 Lastre "crêpe" di Laminazione di
gomma per suole fogli "crêpe" di
gomma naturale 4005 Gomma mescolata, Fabbricazione in
non vulcanizzata, cui il valore di
in forme primarie tutti i materiali
o in lastre, fogli utilizzati, esclusa
o nastri la gomma naturale,
non eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica dal
prodotto 4012 Pneumatici rigene-
rati o usati, di
gomma; gomme piene
o semipiene, batti-
strada amovibili
per pneumatici e
protettori (flaps),
di gomma:
- pneumatici rige- Rigenerazione di
nerati, di gomma; coperture usate
gomme piene e
semipiene
- altri Fabbricazione a
partire da materiali
di qualsiasi voce,
esclusi quelli delle
voci 4011 o 4012 ex 4017 Articoli in gomma Fabbricazione a
indurita partite da gomma
indurita -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 41 Pelli (diverse da Fabbricazione in
quelle per pellic- cui tutti i materiali
ceria) e cuoio; utilizzati sono
fatta eccezione classificati in una
per: voce diversa da
quella del prodotto ex 4102 Pelli gregge di Slanatura di pelli
ovini, senza vello di pecora o di
agnello da 4104 a 4107 Cuoio e pelli Riconciatura di
depilati, prepa- cuoio e pelli
rati, diversi da preconciati
quelli delle voci o
4108 o 4109 Fabbricazione in
cui tutti i mate-
riali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto 4109 Cuoio e pelli, Fabbricazione a
verniciati o partire da cuoio e
laccati; cuoio e pelli delle voci da
pelli, metallizzati 4104 a 4107, purché
il loro valore non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 42 Lavori di cuoio o Fabbricazione in
di pelli; oggetti cui tutti i
di selleria e materiali utilizzati
finimenti; oggetti sono classificati
da viaggio, borse, in una voce diversa
borsette e simili da quella del prodotto
contenitori; lavori
di budella -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 43 Pelli da pellic- Fabbricazione in
ceria e loro cui tutti i materiali
lavori; pellicce utilizzati sono
artificiali; fatta classificati in una
eccezione per: voce diversa da
quella del prodotto ex 4302 Pelli da pellic-
ceria conciate o
preparate, cucite:
- tavole, croci e Imbianchimento o
manufatti simili tintura, oltre al
taglio ed alla
confezione di pelli
da pellicceria
conciate o preparate
- altri Fabbricazione a
partire da pelli da
pellicceria conciate
o preparate, non
cucite 4303 Indumenti, acces- Fabbricazione a
sori di abbiglia- partire da pelli
mento ed altri da pellicceria
oggetti di pelli conciate o prepa-
da pellicceria rate, non cucite,
della voce 4302 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 44 Legno; carbone di Fabbricazione in
legna e lavori cui tutti i mate-
di legno; fatta riali utilizzati
eccezione per: sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto ex 4403 Legno semplicemente Fabbricazione a
squadrato partire da legno
grezzo, anche scor-
tecciato o sempli-
cemente sgrossato ex 4407 Legno segato o Piallatura, levi-
tagliato per il gatura o incollatura
lungo, tranciato o con giuntura a spina.
sfogliato, anche
piallato, levigato
o incollato con
giuntura a spina,
di spessore supe-
riore a 6 mm ex 4408 Fogli da impiallac- Giuntura, piallatua,
ciatura e fogli levigatura o incol-
per compensati, latura con giunture
giuntati ed altro a spina
legno segato per
il lungo, tranciato
o sfogliato,
piallato, levigato
o incollato con
giuntura a spina,
di spessore inferiore
o uguale a 6 mm ex 4409 Legno profilato lungo
uno o piu'orli o
superfici, anche
piallato, levigato
o incollato con
giunture a spina
- Levigato o incol- Levigatura o incol-
lato con giuntura latura con giunture
a spina a spina
- Liste e moda- Trasformazione in
nature liste e modanature da ex 4410 a Liste e modanatura, Trasformazione in ex 4413 per cornici, per liste e modanature
la decorazione
interna di costru-
zioni, per impianti
elettrici, e simili ex 4415 Casse, cassette, Fabbricazione a
gabbie, cilindri partire da tavole
ed imballaggi non tagliate per
simili, di legno un uso determinato ex 4416 Fusti, botti, tini, Fabbricazione a
mastelli ed altri partire da legname
lavori da bottaio, da bottaio, segato
e loro parti, di sulle due facce
legno principali, ma non
altrimenti lavorato ex 4418 - Lavori di fale- Fabbricazione nella
gnameria e lavori quale tutti i mate-
di carpenteria per riali utilizzati
costruzioni sono classificati
in una voce diversa
da quella del pro-
dotto. Si possono
tuttavia utilizzare
pannelli cellulari
o tavole di coper-
tura ("shingles" e
"shakes") di legno
- Liste e moda- Trasformazione in
nature liste e modanature ex 4421 Legno preparato Fabbricazione a
per fiammiferi; partire da legno
zeppe di legno di qualsiasi voce,
per calzature escluso il legno in
fuscelli della voce
4409 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 45 Sughero e lavori Fabbricazione in
di sughero; fatta cui tutti i materiali
eccezione per: utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella dal prodotto 4503 Articoli in sughero Fabbricazione a
naturale partire da sughero
naturale della voce
4501 -------------------------------------------------------------------- Capitolo 46 Lavori di intrec- Fabbricazione in
cio, da panieraio cui tutti i materiali
o da stuoiaio utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 47 Paste di legno o Fabbricazione in
di altre materie cui tutti i materiali
fibrose cellulo- utilizzati sono
siche; carta o classificati in
cartone da rici- una voce diversa da
clare (avanzi o quella del prodotto
rifiuti) -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 48 Carta e cartone; Fabbricazione in
lavori di pasta di cui tutti i materiali
cellulosa, di carta utilizzati sono
o di cartone; fatta classificati in
eccezione per: una voce diversa da
quella del prodotto ex 4811 Carta e cartoni Fabbricazione a
semplicemente partire da materiali
rigati, lineati o per la produzione
quadrettati della carta, del
capitolo 47 4816 Carta carbone, Fabbricazione a
carta detta "auto- partire da materiali
copiante"e altra per la produzione
carta per ripro- della carta, del
duzione di copie capitolo 47
(diverse da quelle
della voce 4809)
matrici complete
per duplicatori e
lastre offset, di
carta, anche condi-
zionate in scatole

4817 Buste, biglietti Fabbricazione in
postali, cartoline cui:
postali non illu- - tutti i materiali
strate e cartoncini utilizzati sono
per corrispondenza, classificati in una
di carta o di voce diversa da
cartone; scatole, quella del prodotto;
involucri a busta - il valore di tutti
e simili, di carta i materiali utiliz-
o di cartone, zati non eccede il
contenenti un 50% del prezzo franco
assortimento di fabbrica del prodotto
prodotti cartotec-
nici per corrispon-
denza ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a
partire da
materiali per la
produzione della
carta, del
capitolo 47 ex 4819 Scatole, sacchi, Fabbricazione in
sacchetti, cui:
cartocci - tutti i materiali
ed alti imballaggi utilizzati sono
di Carta, di classificati in
cartone, di ovatta una voce diversa
di cellulosa o di da quella del
strati di fibre prodotto;
di cellulosa - il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica dal prodotto ex 4820 Blocchi di carta Fabbricazione in cui
da lettere il valore di tutti i
materiali utilizzati
non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto ex 4823 Altra carta, altro, Fabbricazione a
cartone, altra partire da
ovatta di materiali per
cellulosa ed altri la produzione
stati di della carta del
fibre di cellulose, capitolo 47
tagliati a misura -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 49 Prodotti Fabbricazione in
dell'editoria, cui tutti i
della stampa materiali utilizzati
o delle altre sono classificati
industrie grafiche; in una voce diversa
testi manoscritti da quella del prodotto
o dattiloscritti e
piani; fatta
eccezione per: 4909 Cartoline postali Fabbricazione a
stampate o partire da materiali
illustrate; non classificati
cartoline stampate nella voce 4909
con auguri o o 4911
comunicazioni
personali, anche
Illustrate, con o
senza busta,
guarnizioni od
applicazioni 4910 Calendari di ogni
genere, stampati,
compresi i blocchi
di calendari
da sfogliare:
- calendari del
genere "perpetuo". Fabbricazione in cui:
o muniti di - tutti i materiali
blocchi di fogli utilizzati sono
sostituibili, classificati in
montati su una voce diversa
supporti di da quella del
materia diversa prodotto;
dalla carta o dal
cartone - il valore di tutti
i materiali utilizzati
non eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da materiali
non classificati nella
voce 4909 o 4911 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 50 Seta; fatta Fabbricazione in
eccezione per: cui tutti i
materiali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del prodotto ex 5003 Cascami di seta Cardatura o
(compresi i pettinatura dei
bozzoli non atti cascami di seta
alla trattura, i
cascami di
filatura e gli
sfilacciati),
cardati o
pettinati da 5004 a Filati di seta e Fabbricazione a ex 5006 filati di cascami partire da (Per
di seta quanto riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
vedere la nota
introduttiva 5).
- seta greggia o
cascami di seta,
cardati o
pettinati o altrimenti
preparati per la
filatura,
- altre fibre
naturali, non
cardate ne' pettinate
ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimici
o paste tessili,
oppure
- materiali per
la produzione
della carta 5007 Tessuti di seta o
di cascami di seta:
- in cui sono
incorporati fili di Fabbricazione a
gomma parte da un
unico filato
(Per quanto
riguarda
 
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
vedere la nota
introduttiva 5).
- altri Fabbricazione a
partire da
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
vedere la nota
introduttiva 5).
- filati di cocco
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali,
non cordate ne'
pettinate, ne'
altrimenti
preparate per la
filatura
- materiali chimici
o paste tessili, oppure
-carta
o
Stampa, accompagnata
da almeno due
operazioni di
preparazione o
finissaggio (quali
purga, sbianca,
mercerizzo,
termofissaggio,
sollevamento del pelo,
calandratura,
trattamento per
impartire stabilita'
dimensionale,
finissaggio antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura) purche'
il valore dei tessili
non stampati utilizzati
non ecceda il 47,5%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 51 Lana, peli fini o Fabbricazione in
grossolani, filati cui tutti i
e tessuti di crine; materiali
fatta eccezione utilizzati sono
per: classificati in
una voce diversa
da quella del prodotto da 5106 a Filati di lana, Fabbricazione a 5110 di peli fini o partire da:
di peli (Per quanto
grossolani o di riguarda
crine le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- seta greggia o
cascami di seta,
cardati o pettinati
o altrimenti
preparati per la
filatura,
- fibre naturali,
non cordate ne'
pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili,
oppure
- materiali per la
produzione della carta da 5111 a 5113 Tessuti di lana,
di peli fini o di
peli grossolani o
di crine:
- in cui sono
incorporati fili di Fabbricazione a partire
gomma da un unico filato
- altri Fabbricazione a partire
da: (Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- filari di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o
artificiali, non
cordate ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili, oppure
- carta
o
Stampa, accompagnata da
almeno due operazioni di
preparazione o finissaggio
(quali purga, sbianca,
mercerizzo, termofissaggio,
sollevamento del pelo,
calandratura, trattamento
per impartire stabilita'
dimensionale,
finissaggio antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura) purche'
il valore dei tessili
non stampati utilizzati
non ecceda il 47,5%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 52 Cotone; fatta Fabbricazione in
eccezione per: cui tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto da 5204 a 5207 Fili di cotone Fabbricazione a partire
da: (Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- seta greggia o
cascami di seta,
cardati o pettinati
o altrimenti
preparati per la
filatura,
- fibre naturali,
non cardate ne'
pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili,
oppure
- materiali per la
produzione della
carta da 5208 a 5212 Tessuti di cotone: Fabbricazione a partire
- In cui sono da un unico filato
incorporati fili (Per quanto
di gomma riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- altri Fabbricazione a
partire da:
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
vedere la nota
introduttiva 5).
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o
artificiali, non
cardate ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili,
oppure
- carta
o
Stampa, accompagnata da
almeno due operazioni di
preparazione o finissaggio
(quali purga, sbianca,
mercerizzo, termofissaggio,
sollevamento del pelo,
calandratura, trattamento
per impartire stabilita'
dimensionale,
finissaggio antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura purché
il valore dei tessili
non stampati utilizzati
non ecceda il 47,5% -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 53 Altre fibre tessili Fabbricazione in cui
vegetali; filati di tutti i materiali
carta e tessuti di utilizzati sono
filati di carta; classificati in una
fatta eccezione voce diversa da
per: quella del prodotto da 5306 a 5308 Filati di altre Fabbricazione a
fibre tessili partire da:
vegetali; (Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
filati di carta - seta greggia o
cascami di seta,
cordati o pettinati
o altrimenti
preparati per la
filatura,
- fibre naturali,
non cardate ne'
pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
e paste tessili,
oppure
- materiali per la
produzione della
carta -------------------------------------------------------------------- da 5309 a 5311 Tessuti di altre
fibre tessili
vegetali; tessuti
di filati di
carta:
- In cui sono
incorporati fili Fabbricazione a
di gomma partire da un
unico filato
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- altri Fabbricazione a
partire da:
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali, non
cardate ne'
pettinate, ne'
altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimici
o paste tessili,
oppure
- carta
o
Stampa, accompagnata da
almeno due operazioni di
preparazione o finissaggio
(quali purga, sbianca,
mercerizzo, termofissaggio,
sollevamento del pelo,
calandratura, trattamento
per impartire stabilita'
dimensionale,
finissaggio antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura) purche'
il valore dei tessili
non stampati utilizzati
non ecceda il 47,5%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5401 a 5406 Filati, Fabbricazione a partire
monofilamenti e da:
filati di (Per quanto
filamenti sintetici riguarda
o artificiali le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- seta greggia o
cascami di seta,
cardati o pettinati
o altrimenti
preparati per la
filatura,
- fibre naturali,
non cardate ne'
pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili
oppure
- materiali per la
produzione della carta 5407 e 5408 Tessuti di filati
di filamenti
sintetici o
artificiali:
- In cui sono Fabbricazione a
incorporati fili di partire da un unico
gomma filato
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- altri Fabbricazione a
partire da:
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali, non
cardate ne'
pettinate, ne'
altrimenti
preparate per la
filatura,
- materiali chimici
o paste tessili,
oppure
- carta
o
Stampa, accompagnata da
almeno due operazioni di
preparazione o finissaggio
(quali purga, sbianca,
mercerizzo, termofissaggio,
sollevamento del pelo,
calandratura, trattamento
per impartire stabilita'
dimensionale,
finissaggio antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura) purche'
il valore dei tessili
non stampati utilizzati
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5501 a 5507 Fibre sintetiche Fabbricazione a
o artificiali, in partire da materiali
fiocco chimici o paste tessili da 5508 a 5511 Filati e filati Fabbricazione a partire
per cucire di da:
fibre sintetiche (Per quanto
o artificiali in riguarda
fiocco le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- seta greggia o
cascami di seta,
cordati o pettinati
o altrimenti
preparati per la
filatura,
- fibre naturali,
non cardate ne'
pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili,
oppure
- materiali per la
produzione della
carta -------------------------------------------------------------------- da 5512 a 5516 Tessuti di filati
di fibre sintetiche
o artificiali
in fiocco:
- In cui sono
incorporati fili Fabbricazione a
di gomma partire da un unico
filato
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- altri Fabbricazione a
partire da:
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- filati di cocco,
- fibre naturali;
- fibre sintetiche o
artificiali, non
cardate ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili,
oppure
- carta
o
Stampa, accompagnata da
almeno due operazioni di
preparazione o finissaggio
(quali purga, sbianca,
mercerizzo, termofissaggio,
sollevamento del pelo,
calandratura, trattamento
per impartire stabilita'
dimensionale,
finissaggio antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura purché
il valore dei tessili
non stampati utilizzati
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 56 Ovatte, feltri e Fabbricazione a
stoffe non tessute; partire da:
filati speciali; (Per quanto
spago, corde e riguarda
funi; manufatti le condizioni
di corderia; fatta particolari
eccezione per: concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- filati di cocco,
- fibre naturali;
- materiali chimici
o paste tessili,
oppure
- materiali per la
produzione della
carta 5602 Feltri, anche
impregnati,
spalmati,
ricoperti o
stratificati:
- Feltri all'ago Fabbricazione a partire
da:
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- fibre naturali,
- materiali chimici
o paste tessili
Tuttavia:
- i filati di
polipropilene della
voce 5402,
- le fibre di
polipropilene delle
voci 5503 e 5506,
o
- i fasci di filamenti
di polipropilene
della voce 5501 nei
quali la denominazione
di un singolo
filamento o di una singola
fibra e' comunque
inferiore a 9 decitex,
possono essere utilizzati
purché il loro valore
non ecceda il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto
- altri Fabbricazione a
partire da:
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- fibre naturali,
- fiocco artificiale
ottenuto a partire
dalla caseina, o
- materiali chimici
o paste tessili 5604 Fili e corde di
gomma,ricoperti di
materie tessili;
filati tessili,
lamelle o forme
simili delle voci
5404 o 5405,
impregnati,
spalmati, ricoperti
o rivestiti di
gomma o di
materia plastica:
- Fili e corde di Fabbricazione a
gomma, ricoperti partire da fili o
di materie tessili corde di gomma
non ricoperti di
materie tessili
- altri Fabbricazione a
partire da:
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- fibre naturali,
non cardate ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili,
oppure
- materiali per la
produzione della
carta -------------------------------------------------------------------- 5605 Filati metallici Fabbricazione a
e filati partire da:
metallizzati, (Per quanto
anche spiralati riguarda
(vergolinati), le condizioni
costituiti da particolari
filati tessili, concernenti
lamelle o forme prodotti fabbricati
simili delle con miscugli di
voci 5404 o 5405, materiali tessili,
combinati con cfr. la nota
metallo in forma introduttiva 5).
di fili, di lamelle - fibre naturali,
o di polveri oppure - fibre sintetiche
ricoperti di o artificiali in
metallo fiocco non
cardate ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici
o paste tessili
oppure
- materiali per la
produzione della
carta 5606 Filati spiralati Fabbricazione a
(vergolinati) partire da:
lamelle o forme (Per quanto
simili delle voci riguarda
5404 o 5405 le condizioni
rivestite particolari
(spiralate), concernenti
diversi da quelle prodotti fabbricati
della voce 5605 e con miscugli di
dai filati di materiali tessili,
crine rivestiti cfr. la nota
(spiralati); filati introduttiva 5).
di ciniglia; detti - fibre naturali,
"a catenella" - fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non
cardate ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici
o paste tessili
oppure
- materiali per la
produzione della
carta -------------------------------------------------------------------- Capitolo 57 Tappeti ed altri
rivestimenti del
suolo di materie
tessili:
- di feltro ad ago Fabbricazione a partire
da:
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- fibre naturali, o
- materiali chimici
o paste tessili
Tuttavia:
- i filati di
polipropilene
della voce 5402,
- le fibre di
polipropilene delle
voci 5503 e 5506,
o
- i fasci di filamenti
di polipropilene
della voce 5501 nei
quali la denominazione
di un singolo
filamento o di una
singola fibra e' comunque
inferiore a 9 decitex,
possono essere
utilizzati purché il
loro valore non ecceda
il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
Il tessuto di iuta puo'
essere utilizzato come
supporto
- di altri feltri Fabbricazione a partire
da: (Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- fibre naturali,
non cardate ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
materiali chimici o
paste tessili
- altri Fabbricazione
a partire da:
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- fili di cocco o
di iuta,
- filati di filamenti
sintetici o artificiali
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche o
artificiali in
fiocco non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura.
Il tessuto di iuta
puo' essere utilizzato
come supporto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 58 Tessuti speciali;
superfici tessili
"tufled"; pizzi;
arazzi;
passamaneria
ricami; fatta
eccezione per:
- costituiti da Fabbricazione a
materie tessili partire da un unico
miste a fili di filato
gomma (Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- altri Fabbricazione a partire
da:
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cordate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici o
paste tessili,
o
Stampa, accompagnata da
almeno due operazioni di
preparazione o finissaggio
(quali purga, sbianca,
mercerizzo, termofissaggio,
sollevamento del pelo,
calandratura, trattamento
per impartire stabilita'
dimensionale,
finissaggio antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura) purche'
il valore dei tessili
non stampati utilizzati
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 5805 Arazzi tessuti a Fabbricazione in cui
mano (tipo tutti i materiali
Gobelins, Fiandra, utilizzati sono
Aubusson, Beauvais classificati in una
e simili) ed voce diversa da
arazzi fatti quella del prodotto
all'ago (per
esempio a piccolo
punto, a punto a
croce) anche
confezionati 5820 Ricami in pezza, Fabbricazione in cui:
in strisce o in - tutti i materiali
motivi utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto;
- il valore di tutti
i materiali utilizzati
non eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 5901 Tessuti spalmati Fabbricazione a partire
di colla o di da filati
sostanze amidacee,
dei tipi utilizzati
in legatoria, per
cartonaggi, nella
fabbricazione di
astucci o per usi
simili, tele per
decalco o
trasparenti per il
disegno; tale
preparate per la
pittura: bugrane e
tessuti simili
rigidi per
cappelleria bugrane
e tessuti simili
rigidi dei tipi
utilizzati per
cappelleria -------------------------------------------------------------------- 5902 Nappe a trama per
pneumatici ottenute
da filati ad
alta tenacita'
di nylon o di
altri poliammidi,
di poliesteri o
di rayon
di viscosa;
- contenenti, in Fabbricazione a
peso, non piu' del partire da filati
90% di materie
tessili
- altri Fabbricazione a
partire da materiali
chimici o paste tessili 5903 Tessuti Fabbricazione a
impregnati, partire da filati
spalmati o o
ricoperti di Stampa,
materia plastica o accompagnata
stratificati con da almeno
materia plastica, due operazioni
diversi da quelli di preparazione
della voce 5902 o finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio,
sollevamento del
pelo, calandratura,
trattamento per
impartire stabilita'
dimensionale,
finissaggio antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale, rammendo
e slappolatura)
purché il valore dei
tessili non stampati
utilizzati non
eccede il 47,5% del
prezzo franco
fabbrica del prodotto 5904 Linoleum, anche Fabbricazione a
tagliati; partire da filati:
rivestimenti del (Per quanto
suolo costituiti riguarda
da una spalmatura le condizioni
o da una particolari
ricopertura concernenti
applicata su un prodotti fabbricati
supporto di con miscugli di
materie tessili, materiali tessili,
anche tagliati cfr. la nota
introduttiva 5). 5905 Rivestimenti
murali di materie
tessili:
- impregnati, Fabbricazione a
spalmati, partire da filati
ricoperti o
stratificati con
gomma, materie
plastiche o
altre materie --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da:
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cordate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici o
paste tessili,
o
Stampa, accompagnata da
almeno due operazioni di
preparazione o finissaggio
(quali purga, sbianca,
mercerizzo, termofissaggio,
sollevamento del pelo,
calandratura, trattamento
per impartire stabilita'
dimensionale,
finissaggio antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura purché
il valore dei tessili
non stampati utilizzati
ecceda il 47,5% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto 5906 Tessuti gommati,
diversi da quelli
della voce 5902;
- tessuti a maglia Fabbricazione
partire da:
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cordate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici o
paste tessili
- altri tessuti di Fabbricazione a
filati sintetici partire da materiali
contenenti, in chimici
peso, piu'del 90%
di materie tessili
- altri Fabbricazione a partire
da filati 5907 Altri tessuti Fabbricazione a partire
impregnati, da filati
spalmati o
o ricoperti; tele Stampa, accompagnata
dipinte per da almeno
scenari di teatri, due operazioni
per sfondi di di preparazione o
studi o per finissaggio (quali
usi simili purga, sbianca,
mercerizzo,
termofissaggio,
sollevamento del pelo
calandratura,
trattamento per
impartire stabilita'
dimensionale, finissaggio
antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale,
rammendo e
slappolatura) purche'
il valore dei
tessili non stampati
utilizzati non
eccede il 47,5% del
prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 5908 Lucignoli tessuti,
intrecciati o a
maglia, di materie
tessili, per
lampade, fornelli,
accendini, candele
o simili;
reticelle ad
incandescenza e
stoffe tubolari a
maglia occorrenti
per la loro
fabbricazione,
anche impregnate:
- Reticelle ad Fabbricazione a
incandescenza, partire da tessuti
impregnate tubolari di maglia
- altri Fabbricazione in
cui tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto da 5909 a 5911 Manufatti tessili
per usi
industriali:
- dischi e corone Fabbricazione a
per lucidare, partire da filati
diversi da quelli o da cascami di
di feltro della tessuti o da
voce 5911 stracci della
voce 6310
- tessuti, del Fabbricazione a
tipo comunemente partire da:
utilizzato nella (Per quanto
fabbricazione riguarda
della carta le condizioni
o per altri particolari
impieghi tecnici, concernenti
feltrati o meno, prodotti fabbricati
anche impregnati con miscugli di
o spalmati, materiali tessili,
tubolari o senza cfr. la nota
fine, a catene introduttiva 5).
e/o a trame - filati di cocco,
singole o - i seguenti
multiple, o i materiali:
tessuti piani - filato di
a catene politetrafluoro-
e/o a trame etilene (L'impiego
singole della di tale materiale
voce 5911 e' limitato alla
produzione di
tessuti del tipo
utilizzato nei
macchinari per
la fabbricazione
della carta).
- filati multipli
di poliammide,
spalmati,
impregnati o
ricoperti di
resina fenolica
- filati di fibre
tessili sintetiche
di poliammidi
aromatici, ottenuti
per policondensazione
di m-fenilendiammina
e acido isoftalico
- monofilati di
politetrafluoro-
etilene (L'impiego
di tale materiale
e' limitato alla
produzione di
tessuti del tipo
utilizzato nei
macchinari per
la fabbricazione
della carta).
- filati di fibre
tessili sintetiche in
poli-p-fenilenteraftalammide
- filati di fibre
di vetro, spalmati
di resina fenolica
e spiralati di filati
acrilici (L'impiego
di tale materiale
e' limitato alla
produzione di
tessuti del tipo
utilizzato nei
macchinari per
la fabbricazione
della carta).
- monofilamenti
di copoliestere di
un poliestere, di
una resina di acido
tereftalico, di 1.4
cicloesandictanolo
e di acido isoftalico
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici
o paste tessili
- altri Fabbricazione a
partire da:
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5).
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cordate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici
o paste tessili -------------------------------------------------------------------- Capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a
partire da:
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5.)
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cordate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici
o paste tessili -------------------------------------------------------------------- Capitolo 61 Indumenti ed
accessori di
abbigliamento,
a maglia:
- Ottenuti
riunendo
mediante Fabbricazione a
cucitura, o partire da filati
altrimenti (Per quanto
confezionati, riguarda
due o piu' le condizioni
parti di stoffa particolari
a maglia, tagliate concernenti
o realizzate prodotti fabbricati
direttamente con miscugli di
nella forma materiali tessili,
voluta cfr. la nota
introduttiva 5.)
(cfr. nota
introduttiva 6).
altri Fabbricazione a
partire da:
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5.)
- fibre naturali,
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cordate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici
o paste tessili -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 62 indumenti ed Fabbricazione a
accessori di partire da filati
abbigliamento, (Per quanto
diversi da quelli riguarda
a maglia; fatta le condizioni
eccezione per: particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5.)
(cfr. nota
introduttiva 6). ex 6202, ex Indumenti per Fabbricazione a 6204, ex 6206, donna, ragazza e partire da filati ex 6209 ed ex bambini piccoli o (cfr. nota 6211 (bebe') ed introduttiva 6).
accessori di Fabbricazione a
vestiario per partire da tessuti
bebe', ricamati non ricamati, il
cui valore non
ecceda il 40%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 6210 ed Equipaggiamenti Fabbricazione a ex 6216 ignifughi in partire da filati o
tessuto ricoperto o (cfr. nota
di un foglio di introduttiva 6).
poliestere Fabbricazione a
alluminizzato partire da tessuti
non spalmati, il
cui valore non deve
eccedere il 40%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto 6213 e 6214 Fazzoletti da naso
o da taschino;
scialli, sciarpe,
foulard, fazzoletti
da collo,
sciarpette,
mantiglie, veli
e velette e
manufatti simili:
- ricamati Fabbricazione a
partire da
monofilati greggi
(cfr. nota
introduttiva 6).
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5.)
o
Fabbricazione a
partire da
tessuti non
ricamati, il cui
valore non
receda il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto
cfr. la nota
introduttiva 5.)
- altri Fabbricazione a
partire da
monofilati greggi
(cfr. nota
introduttiva 6).
(Per quanto
riguarda
le condizioni
particolari
concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota
introduttiva 5.)
o
Confezione
seguita da stampa
accompagnata da
almeno due delle
operazioni
preparatorie o di
finissaggio (quali
purga, sbianca,
mercerizzo
termofissaggio,
sollevamento del pelo,
calandratura,
trattamento per
impartire stabilita'
dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio,
impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura),
in cui il valore del
tessuto non
stampato delle voci
6213 ed 6214 utilizzato
non ecceda il
47,5% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 6217 Altri accessori
di abbigliamento
confezionati;
parti di indumenti
ed accessori di
abbigliamento,
diversi da quelli
della voce 6212; --------------------------------------------------------------------
- ricamati Fabbricazione a
partire da filati
(cfr. nota
introduttiva 6).
o
Fabbricazione a
partire da tessuti
non ricamati, il
cui valore non
ecceda il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto
(cfr. nota
introduttiva 6).
- Equipaggiamenti Fabbricazione a
ignifughi in partire da filati
tessuto ricoperto (cfr. nota
di un foglio introduttiva 6).
di poliestere o
alluminizzato Fabbricazione a
partire da tessuti
non spalmati,
il cui valore non deve
eccedere il 40% del
prezzo franco
fabbrica del prodotto
- Tessuti di Fabbricazione in cui:
rinforzo per - tutti i
colletti e materiali
polsini, tagliati utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del
prodotto;
- il valore
di tutti i
materiali
utilizzati non
eccede il 40%
del prezzo
franco fabbrica
del prodotto;
- altri Fabbricazione a
partire da filati
(cfr. nota
introduttiva 6). -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 63 Altri manufatti Fabbricazione in
tessili confe- cui tutti i
zionati; assorbi- materiali utilizzati
menti oggetti da sono classificati in
rigattiere e una voce diversa da
stracci; fatta quella del prodotto
eccezione per: da 6301 a 6304 Coperte; biancheria
da letto ecc.;
tende, tendine ecc.;
altri manufatti
per l'arredamento;
- In feltro, non Fabbricazione a
tessuti partire da (Per
quanto riguarda le:
condizioni parti-
colari concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota intro-
duttiva 5).
- fibre naturali o
- materiali chimici
o paste tessili
- altri
- ricamati Fabbricazione a
partire da mono-
filati greggi
(cfr. nota intro-
duttiva 6. Per quanto
riguarda gli articoli
a maglia, non elas-
tici ne' gommati,
cucendo o assemblando
pezze di tessuto a
maglia (tagliate o
lavorate a maglia
direttamente nella
forma voluta), cfr.
la nota introdut-
tiva 6.
o
Fabbricazione a
partire da tessuti
non ricamati, (diversi
da quelli a maglia),
il cui valore non
ecceda il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione a
partire da monofilati
greggi (cfr. nota
introduttiva 6. Per
quanto riguarda gli
articoli a maglia,
non elastici ne'
gommati,cucendo o
assemblando pezze di
tessuto a maglia
(tagliate o lavorate
a maglia direttamente
nella forma voluta),
cfr. la nota intro-
duttiva 6.) 6305 Sacchi e sacchetti Fabbricazione a
da imballaggio partire da (Per
quanto riguarda le:
condizioni partico-
lari concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota intro-
duttiva 5).
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o
artificiali in fiocco
non cardate, ne'
pettinate, ne' altri-
menti preparate per la
filatura
- materiali chimici o
paste tessili 6306 Copertoni e tende
per l'esterno;
tende; vele per
imbarcazioni, per
tavole a vela o
carri a vela;
oggetti per
campeggio
- Non tessuti Fabbricazione a
partire da (cfr. nota
introdutiva 6. (Per
quanto riguarda le:
condizioni partico-
lari concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota intro-
duttiva 5)
- fibre naturali, o
- materiali chimici o
paste tessili
- altri Fabbricazione a
partire da monofilati
greggi (cfr. nota
introduttiva 6.
Per quanto riguarda
le condizioni parti-
colari concernenti
prodotti fabbricati
con miscugli di
materiali tessili,
cfr. la nota intro-
duttiva 5). 6307 Altri manufatti Fabbricazione in cui
confezionati, il valore di tutti i
compresi i modelli materiali utilizzati
di vestiti non eccede il 40%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto 6308 Assortimenti Ogni articolo
costituiti da pezzi dell'assortimento
di tessuto e di deve soddisfare le
filati, anche con condizioni che gli
accessori, per la sarebbero applicabili
confezione di qualora non fosse
tappeti, di arazzi, incluso nell'assor-
di tovaglie o di timento. Tuttavia,
tovaglioli ricamati possono essere incor-
o di manufatti porati articoli non
tessili simili, in originari, purché il
imballaggi per la loro valore comples-
vendita al minuto sivo non occeda il
15% del prezzo franco
fabbrica dell'assor-
timento ex capitolo 64 Calzature, ghette Fabbricazione a
e oggetti simili; partire da materiali
fatta eccezione di qualsiasi voce,
per: escluse le calzature
incomplete formate
da tomaie fissate
alle suole primarie
o ad altre parti
inferiori della voce
6406 6406 Parti di calzature, Fabbricazione in cui
comprese le tomaie tutti i materiali
anche attaccate utilizzati sono
e suole diverse classificati in una
dalle suole voce diverta da quella
esterne; suole del prodotto
interne amovibili,
tallonetti ed
oggetti simili
amovibili; ghette,
gambali ed oggetti
simili, e loro parti -------------------------------------------------------------------- capitolo 65 Cappelli, copricapo Fabbricazione in cui
altre acconciature; tutti i materiali
loro parti: utilizzati sono
classificati in una
voce diverta da
quella del prodotto 6503 Cappelli, copricapo Fabbricazione a
ed altre acconcia- partire da filati o
ture, di feltro, da fibre tessili (cfr.
fabbricati con le nota introduttiva 6).
campane o con i
dischi o piatti
della voce 6501,
anche guarnti 6505 Cappelli, copricapo Fabbricazione a
ed altre acconcia- partire da filati o
ture e maglia, o da fibre tessili (cfr
confezionati con nota introduttiva 6).
pizzi, feltro o
altri prodotti
tessili, in pezzi
(ma non in strisce),
anche guarniti;
retine per capelli
di qualsiasi materia,
anche guarnite -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 66 Ombrelli (da Fabbricazione in cui
pioggia o da sole), tutti i materiali
ombrelloni, bas- utilizzati sono
toni, bastoni- classificati in una
sedile, fruste, voce diverta da
frustini e loro quella del prodotto
parti; fatta
eccezione per: 6601 Ombrelli (da piog- Fabbricazione in cui
gia o da sole), il valore di tutti i
ombrelloni (com- materiali utilizzati
presi gli ombrelli non eccede il 50%
-bastoni, gli del prezzo franco
ombrelloni da fabbrica del prodotto
giardino e simili) -------------------------------------------------------------------- Capitolo 67 Piume e calugine Fabbricazione in cui
preparate e oggetti tutti i materiali
di piume o di utilizzati sono
calugine; fiori, classificati in una
artificiali; lavori voce diversa da
di capelli quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 68 Lavori di pietre, Fabbricazione in cui
gesso, cemento, tutti i materiali
amianto, mica o utilizzati sono
materie simili; classificati in una
fatta eccezione voce diversa da
per: quella del prodotto ex 6803 Lavori di ardesia Fabbricazione a
naturale o agglo- partire dall'ardesia
merata lavorata ex 6812 Lavori di amianto; Fabbricazione a
lavori di miscele partire da materiali
a base di amianto di qualsiasi voce
o a base di amianto
e carbonato di
magnesio ex 6814 Mica lavorata e Fabbricazione a
lavori di mica, partire da da mica
compresa la mica lavorata (compresa
agglomerata o la mica agglomerata
ricostituita, su o ricostituita)
un supporto di
carta, di cartone o
di altri materiali -------------------------------------------------------------------- Capitolo 69 Prodotti ceramici Fabbricazione in cui
tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella dal prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 70 Vetro e lavori di Fabbricazione in cui
vetro; fatta tutti i materiali
eccezione per: utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella dal prodotto ex 7003, Vetro con uno Fabbricazione a ex 7004 ed strato non partire da materiali ex 7005 riflettente della voce 7001 7006 Vetro delle voci
7003, 7004 o 7005,
curvato, smussato,
inciso, forato,
smaltato o altri-
menti lavorato, ma
non incorniciato
ne' combinato con
altre materie
- lastre di vetro Fabbricazione a
(substrati), rico- partire da filati
perte da uno strato o da cascami di
di metallo dielet- tessuti o da stracci
trico, semicon- della voce 7006
duttrici secondo
gli standard del
SEMII (SEMII -
Semiconductor
Equipment and
Meterials Institute
Incorporated).
- altri Fabbricazione a
partire da materiali
della voce 7001 7007 Vetro di sicurezza, Fabbricazione a
costituito da vetri partire da materiali
temperati o fermato della voce 7001
da fogli aderenti
fra loro 7008 Vetri isolanti a Fabbricazione a
pareti multiple partire da materiali
della voce 7001 7009 Specchi di vetro, Fabbricazione a
anche incorniciati, partire da materiali
compresi gli dalla voce 7001
specchi retrovisivi 7010 Damigiane, botti- Fabbricazione in cui
glie, boccette, tutti i materiali
barattoli, vasi, utilizzati sono
imballaggi tubo- classificati in una
lari, ampolle ed voce diversa da
altri recipienti quella del prodotto
per il trasporto o o
l'imballaggio, di Sfaccettatura di
vetro; barattoli oggetti di vetro il
per conserve, di cui valore non eccede
vetro; tappi, il 50% del prezzo
coperchi ed altri franco fabbrica
dispositivi di del prodotto
chiusura, di vetro 7013 Oggetti di vetro Fabbricazione in cui
per la tavola, la tutti i materiali
cucina, la toletta, utilizzati sono
l'ufficio, la deco- classificati in una
razione degli voce diversa da
appartamenti o quella del prodotto
per usi simili, o
diversi dagli Sfaccettatura di
oggetti delle voci oggetti di vetro il
7010 o 7018 cui valore non eccede
il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
o
Decorazione a mano
(ad esclusione della
stampa serigrafica)
di oggetti di vetro
soffiato a mano, il
cui valore non eccede
il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto ex 7019 Lavori di fibre di Fabbricazione a
vetro, diversi partire da:
dai filati - stoppini greggi,
filati accoppiati
in parallelo senza
torsione (roving),
anche tagliati, o
- lana di vetro -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 71 Perle fini o Fabbricazione in cui
coltivate, pietre tutti i materiali
preziose (gemme), utilizzati sono
pietre semipreziose classificati in una
(fini) o simili, voce diversa da
metalli preziosi, quella del prodotto
metalli placcati
o ricoperti di
metalli preziosi
e lavori di queste
materie; minuterie
di fantasia, monete;
fatta eccezione per: ex 7101 Perle fini o colti- Fabbricazione in cui
vate, assortite il valore di tutti i
infilate tempo- materiali utilizzati
raneamente per non eccede il 50%
comodita' di tras- del prezzo franco
porto fabbrica del prodotto ex 7102, Pietre preziose o Fabbricazione a ex 7103 semipreziose partire da pietre ed ex 7104 lavorate (naturali, preziose o semi- ex 7106, da sintetiche o preziose non lavorate 7108 a 7110 ricostruite)
Metalli preziosi:
- greggi Fabbricazione a
partire da materiali
non classificati
alle voci 7106, 7108
o 7110
o
Separazione elettro-
litica, termica o
chimica di metalli
preziosi delle voci
7106, 7108 o 7110
o
Fabbricazione di
leghe di metalli
preziosi delle voci
7106, 7108 o 7110
tra di loro o con
metalli comuni
- semilavorati o Fabbricazione a
in polvere partire da metalli
preziosi greggi ex 7107, Metalli comuni Fabbricazione a ex 7109 ed ricoperti di partire da metalli ex 7111 metelli preziosi, comuni ricoperti
semilavorati di metalli preziosi,
greggi 7116 Lavori di perle Fabbricazione in cui
fini o coltivate, il valore di tutti i
di pietre preziose materiali utilizzati
(gemme) o semi- non eccede il 50%
preziose (naturali, del prezzo franco
sintetiche o fabbrica del prodotto
o ricostituite) 7117 Minuterie di o
fantasia
Fabbricazione a
partire da parti in
metalli comuni, non
placcati o ricoperti
di metalli preziosi,
purche' il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ecceda
il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto ex capitolo 72 Ghisa, ferro e Fabbricazione in cui
acciaio; fatta tutti i materiali
eccezione per: utilizzati sono clas-
sificati in una voce
diversa da quella
del prodotto 7207 Semiprodotti di Fabbricazione a
ferro o di acciai partire da materiali
non legati delle voci 7201,
7202, 7203, 7204 o
7205 da 7208 a 7216 Prodotti laminati Fabbricazione a
piani, vergella o partire da lingotti o
bordione, barre, altre forme primarie
profilati di ferro della voce 7206
o di acciai non
legati 7217 Fili di ferro o di Fabbricazione a
acciai non legati partire da semi-
prodotti della
voce 7207 ex 7218, da Semiprodotti, Fabbricazione a
prodotti laminati partire da lingotti 7219 a 7222 piatti, barre, o altre forme
profilati di primarie della voce
acciai inossidabili 7218 7223 Fili di acciai Fabbricazione a
inossidabili partire da semi-
prodotti della
voce 7218 ex 7224, da Semiprodotti, Fabbricazione a 7225 a 7228 prodotti laminati partire da lingotti
piatti, barre e o altre forme pri-
profilati laminati marie, delle voci
a caldo, arroto- 7206, 7218 o 7224
lati in spire non
ordinate (in
matasse); barre e
profilati di altri
acciai legati;
barre forate per
la perforazione,
di acciai legati
o non legati 7229 Fili di altri Fabbricazione a
acciai legati partire da semi-
prodotti della voce
7224 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 73 Lavori di ghisa, Fabbricazione in cui
ferro o acciaio; tutti i materiali
fatta eccezione utilizzati sono
per: classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto ex 7301 Palancole Fabbricazione a
partire da materiali
della voce 7206 7302 Elementi per la Fabbricazione a
costruzione di partire da materiali
strade ferrate, della voce 7206
di ghisa, di ferro
o di acciaio:
rotaie; controro-
taie e rotaie a
cremagliera, aghi,
cuori, tiranti per
aghi ed altri ele-
menti per incroci
o scambi, traverse,
stecche (ganasce),
cuscinetti, cunei,
piastre di appoggio,
piastre di fissaggio,
piastre e barre di
scartamento ed altri
pezzi specialmente
costruiti per la
posa, la congiun-
zione o il fissaggio
delle rotaie 7304, 7305 Tubi e profilati Fabbricazione a 7306 ghisa) o di acciaio partire da materiali ex 7307 Accessori per tubi delle voci 7206,
di acciai inossida- 7207, 7218 o 7224
bili (ISO Tornitura, trapa-
n. X5CrNiMo natura, alesatura,
1712), composti di filettatura, sbava-
piu' parti tura e sabbiatura di
abbozzi fucinati,
il cui valore non
deve eccedere il
35% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 7308 Costruzioni e Fabbricazione nella
parti di costru- quale tutti i mate-
zioni (per esempio: riali utilizzati sono
ponti ed elementi classificati in una
di ponti, porte di voce diversa da
cariche o chiuse, quella del prodotto.
torri, piloni, Non si possono
pilastri, colonne, tuttavia utilizzare
ossature, impalca- i profilati ottenuti
ture, tettoie, per saldatura della
porte e finestre e voce 7301
loro intelaiature,
stipiti e soglie,
serrande di chiu-
sura, balaustrate)
di ghisa, ferro o
acciaio, escluse
le costruzioni
prefabbricate della
voce 9406; lamiere,
barre, profilati,
tubi e simili, di
ferro o di acciaio,
predisposti per
essere utilizzati
nelle costruzioni ex 7315 Catene antisdruc- Fabbricazione in cui
ciolevoli il valore dei mate-
riali della voce 7315
utilizzati non eccede
il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 74 Rame e lavori di Fabbricazione in cui:
rame; fatta ecce- - tutti i materiali
zione per: utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto;
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zare non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto 7401 Metalline cupri- Fabbricazione in cui
fere; rame da tutti i materiali
cementazione utilizzati sono
(precipitato di classificati in una
rame) voce diversa da
quella del prodotto 7402 Rame non raffinato; Fabbricazione in cui
anodi di rame per tutti i materiali
raffinazione elet- utilizzati sono
trolitica classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto 7403 Rame raffinato e
leghe di rame,
grezzo:
- rame raffinato Fabbricazione in cui
tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto
- leghe di rame e Fabbricazione a
rame raffinato partire da rame
contenente altri raffinato, greggio,
elementi o da cascami e
rottami di rame 7404 Cascami e avanzi Fabbricazione in cui
di rame tuttti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto 7405 Leghe madri di rame Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 75 Nichel e lavori Fabbricazione in cui:
di nichel, fatta - tutti i materiali
eccezione per: utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto;
- il valore di tutti
i materiali utilizzati
non accede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto da 7501 a 7503 Metalline di Fabbricazione in cui
nichel, "sinters" tutti i materiali
di ossidi di nichel utilizzati sono
ed altri prodotti classificati in una
intermedi della voce diversa da
metallurgia del quella del prodotto
nichel, nichel
greggio; cascami e
rottami di nichel -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 76 Alluminio e lavori Fabbricazione in cui:
di alluminio; fatta - tutti i materiali
eccezione per: utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto;
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto 7601 Alluminio greggio Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto;
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
o
Fabbricazione mediante
trattamento termico o
elettrolitico a par-
tire da alluminio non
legato o da cascami a
rottami di alluminio. 7602 Cascami o rottami Fabbricazione in cui
di alluminio tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto ex 7616 Lavori di alluminio Fabbricazione in cui:
diversi dalle - tutti i materiali
garze, tessuti, utilizzati sono
tele metalliche, classificati in una
griglia, reti e voce diversa da
materiali simili quella del prodotto.
di filo di allu- Si possono tuttavia
minio (compresa le utilizzare garze,
tele continue o tessuti, tele
senza fine) e metalliche, griglie,
dalle lamiere e reti e materiali
lastre, incise simili di filo di
e stirate, di alluminio (comprese
alluminio le tele continue o
senza fine) o lamiere
e lastre, incise e
stirate, di alluminio;
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 77 Riservato per un
eventuale impiego
futuro nel SA -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 78 Piombo e lavori di Fabbricazione in cui:
piombo; fatta - tutti i materiali
eccezione per: utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto;
- il valore dl tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto 7801 Piombo greggio:
- Piombo raffinato Fabbricazione a
partire da piombo
d'opera
- altri Fabbricazione nella
quale tutti i
materiali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto. Non si
possono tuttavia
utilizzare i cascami
e i rottami della
voce 7802 7802 Cascami e avanzi Fabbricazione in cui
di piombo tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diverta da
quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 79 Zinco e lavori Fabbricazione in cui:
di zinco; fatta - tutti i materiali
eccezione per: utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto;
- il valore di tutti
i materiali utilizzati
non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica
del prodotto 7901 Zinco greggio Fabbricazione nella
quale tutti i mate-
riali utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto.
Non si possono tut-
tavia utilizzare i
cascami e i rottami
della voce 7902 7902 Cascami e avanzi Fabbricazione in cui
di zinco tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 80 Stagno e lavori di Fabbricazione in cui:
stagno; fatta - tutti i materiali
eccezione per: utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto;
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto 8001 Stagno greggio Fabbricazione nella
quale tutti i mate-
riali utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto.
Non si possono
tuttavia utilizzare
i cascami e i rotanti
della voce 8002 8002 e 8007 Cascami e rottami Fabbricazione in cui
di stagno; altri tutti i materiali
lavori di stagno: utilizzati sono
classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 81 Altri metalli
comuni; cermet;
lavori di queste
materie:
- Altri metalli Fabbricazione in cui
comuni, lavorati; il valore di tutti i
lavori di queste materiali utilizzati
materie classificati nella
stessa voce del
prodotto non eccede
il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto
- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 82 Utensili e utensi- Fabbricazione in cui
leria; oggetti di tutti i materiali
coltelleria e utilizzati sono
posateria da classificati in
tavola, di metalli una voce diversa da
comuni; parti di quella del prodotto
questi oggetti di
materiali comuni;
fatta eccezione
per: 8206 Utensili compresi Fabbricazione in cui
in almeno due tutti i materiali
delle voci da 8202 utilizzati sono
a 8205, condi- classificati in
zionati in assorti- una voce diversa
menti per la dalle voci da 8202
vendita al minuto a 8205. Gli assorti-
menti possono
tuttavia comprendere
utensili delle voci
da 8202 a 8205
purche' il loro
valore non ecceda
il 15% del prezzo
franco fabbrica
dell'assortimento 8207 Utensili intercam- Fabbricazione in cui:
biabili per utensi- - tutti i materiali
leria a mano, anche utilizzati sono
meccanica o per classificati in una
macchine utensili voce diversa da
(per esempio: per quella del prodotto;
imbutire, stampare, - il valore di tutti
punzonare, mas- i materiali utiliz-
chiare, filettare, zati non eccede il
forare, alesare, 40% del prezzo franco
scanalare, fresare, fabbrica dal prodotto
tornite, avvitare)
comprese le filiere
per trafilare o
estrudere i metalli,
nonché gli utensili
di perforazione o di
sondaggio 8208 Coltelli e lame Fabbricazione in cui:
traccianti per - tutti i materiali
macchine o apparec- utilizzati sono
chi meccanici classificati in
una voce diversa
da quella del
prodotto;
- il valore di tutti
i materiali utiliz-
zati non eccede il
40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto ex 8211 Coltelli (diversi Fabbricazione nella
da quelli della quale tutti i
voce 8208), a lama materiali utilizzati
tracciante o sono classificati
dentata, compresi i in una voce diversa
roncoli chiudibili da quella del pro-
dotto. Si possono
tuttavia utilizzare
lame di coltello e
manici di metalli
comuni 8214 Altri oggetti Fabbricazione nella
di coltelleria quale tutti i
(per esempio: materiali utilizzati
tosatrici fenditoi, sono classificati
coltellacci, scuri in una voce
da macellaio o diversa da
da cucina e quella del
tagliacarte); prodotto.
utensili Si possono
ed assortimenti tuttavia
di utensili per utilizzare manici
manicure o di metalli comuni
pedicure (comprese
le lime da unghie)

-------------------------------------------------------------------- 8215 Cucchiai, Fabbricazione nella
forchette, quale tutti i
mestoli, materiali utilizzati
schiumarole, sono classificati
palette da torta, in una voce
coltelli speciali diversa da quella del
da pesce o da prodotto. Si
burro, pinze da possono tuttavia
zucchero e utilizzare manici
oggetti di metalli comuni
simili -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 83 Lavori diversi di Fabbricazione in
metalli comuni; cui tutti i materiali
fatta eccezione utilizzati sono
per: classificati in una
voce diverse da
quella del prodotto ex 8302 Altre guarnizioni, Fabbricazione nella
ferramenta e quale tutti i
oggetti simili, materiali
per edifici, e utilizzati sono
congegni di classificati
chiusura in una voce diversa
automatica da quella del
per porte prodotto. Si possono
tuttavia utilizzare
gli altri materiali
della voce 8302
purche' il loro
valore non ecceda il
20% dal prezzo franco
fabbrica del prodotto ex 8306 Statuette e Fabbricazione nella
oggetti di quale tutti i
ornamento metalli utilizzati
per interni, di sono classificati
materiali in una voce diversa
comuni da quella dal
prodotto. Si
possono tuttavia
utilizzare gli
altri materiali
della voce 8306
purche' il loro
valore non ecceda
il 30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 84 Reattori nucleari, Fabbricazione Fabbricazione
caldaie, in cui: in cui il
macchine, - tutti i valore di
apparecchi e materiali tutti i
congegni utilizzati sono materiali
meccanici; parti classificati in utilizzati
di queste una voce diversa non eccede
macchine o da quella del il 30 %
apparecchi; prodotto; del prezzo
fatta franco
eccezione per: - il valore di fabbrica
tutti i materiali del prodotto
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto ex 8401 Elementi Fabbricazione Fabbricazione
combustibili in cui tuoi i in cui
nucleari materiali il valore
utilizzati sono di tutti
classificati in materiali
una voce diversa utilizzati
da quella del non eccede
prodotto (norma il 30% del
applicabile prezzo franco
fino al fabbrica del
31 dicembre prodotto
2005. 8402 Caldaie a vapore Fabbricazione Fabbricazione
(generatori di in cui; in cui
vapore), diverse - tutti i il valore di
dalle caldaie per materiali tutti i
il riscaldamento utilizzati sono materiali
centrale costruite classificati in utilizzati
per produrre una voce diversa non eccede il
contemporaneamente da quella del 25% del
acqua calda prodotto; prezzo
e vapore a bassa - il valore di franco
pressione; tutti i materiali fabbrica del
caldaie dette utilizzati non prodotto
"ad acqua eccede il 40% del
surriscaldata" prezzo franco
fabbrica del
prodotto 8403 ed Caldaia per il Fabbricazione Fabbricazione ex 8404 riscaldamento in cui in cui
centrale diverse tutti i materiali il valore
da quelle della utilizzati sono di tutti i
voce 3402 e classificati in materiali
apparecchi una voce diversa utilizzati
ausiliari dalle voci 84030 non eccede il
per tali caldaie 8404 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 8406 Turbine a vapore Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 8407 Motori a pistone Fabbricazione in
alternativo o cui il valore di
rotativo, con tutti i materiali
accensione a utilizzati non
scintilla eccede
(motori a scoppio) il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 8408 Motori a pistone, Fabbricazione in
con accensione cui il valore di
per compressione tutti i materiali
(motori diesel o utilizzati non eccede
semi-diesel) il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 8409 Parti riconoscibili Fabbricazione in
come destinate, cui il valore di
esclusivamente o tutti i materiali
principalmente, utilizzati non eccede
ai motori delle il 40% del prezzo
voci 8407 o 8408 franco fabbrica
del prodotto 8411 Turboreattori, Fabbricazione Fabbricazione
turbopropulsori e in cui: in cui il
altre turbine a - tutti i valore di
gas materiali tutti i
utilizzati sono materiali
classificati in utilizzati
una voce diversa non eccede il
da quella del 25% del
prodotto; prezzo franco
- il valore di fabbrica del
tutti i materiali prodotto
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 8412 Altri motori e Fabbricazione in
macchine motrici cui li valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto ex 8413 Pompe volumetriche Fabbricazione in Fabbricazione
rotative cui: in cui
- tutti i il valore di
materiali tutti i
utilizzati sono materiali
classificati in utilizzati
una voce diversa non eccede
da quella del il 25%
prodotto; del prezzo
- il valore di franco
tutti i materiali fabbrica del
utilizzati non prodotto
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto ex 8414 Ventilatori e Fabbricazione in Fabbricazione
simili, per cui: in cui il
usi industriali - tutti i valore di
materiali tutti i
utilizzati sono materiali
classificati in utilizzati
una voce diversa non eccede il
da quella del 25% del
prodotto; prezzo
- il valore di franco
tutti i materiali fabbrica
utilizzati non del
eccede il 40% del prodotto
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 8415 Macchine e Fabbricazione in
apparecchi per il cui il valore di
condizionamento tutti i materiali
dell'aria, utilizzati non
comprendenti un eccede il 40% del
ventilatore a prezzo franco
motore e dei fabbrica del
dispositivi atti a prodotto
modificare la
temperature e
l'umidita',
compresi quelli nei
quali il grado
igrometrico non e'
regolabile
separatamente 8418 Frigoriferi, Fabbricazione in Fabbricazione
congelatori- cui: in cui il
conservatori e - tutti i valore di
altri apparecchi materiali tutti i
per la produzione utilizzati sono materiali
del freddo, con classificati in utilizzati
attrezzatura una voce diversa non eccede il
elettrica o di da quella del 25% del
altra specie; prodotto; prezzo
pompe di calore - il valore di franco
diverse tutti i materiali fabbrica
dalle macchine utilizzati non del
a dagli apparecchi eccede il 40% del prodotto
per il prezzo franco
condizionamento fabbrica del
dell'aria della prodotto
voce 8415 - il valore di tutti
i materiali non
originari utilizzati
non eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati ex 8419 Macchina per le Fabbricazione: Fabbricazione
industrie del - in cui il in cui
legno, della valore di il valore di
pasta per carta tutti tutti i
e del cartone i materiali materiali
utilizzati utilizzati
non eccede il non eccede il
40% del 30% del
prezzo franco prezzo
fabbrica dal franco
prodotto; fabbrica del
- entro il prodotto
predetto limite,
i materiali
classificati nella
stessa voce del
prodotto sono
unicamente
utilizzati
fino ad un
valore del 25% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 8420 Calandre a Fabbricazione: Fabbricazione
laminatoi, - in cui il in cui
diversi da valore di tutti il valore di
quelli par i i materiali tutti i
metalli o per il utilizzati non materiali
vetro, e eccede il 40% utilizzati
cilindri per del prezzo non eccede
dette macchine franco il 30% del
fabbrica del prezzo franco
prodotto; fabbrica del
- entro il prodotto
predetto limite,
i materiali
classificati
nella stessa
voce del
prodotto sono
unicamente
utilizzati
fino ad un valore
dal 25% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8423 Apparecchi e Fabbricazione in Fabbricazione
strumenti per cui: in cui il
pesare, comprese - tutti i valore di
le basculle e le materiali tutti i
bilance per utilizzati sono materiali
verificare, classificati in utilizzati
ma escluse una voce diversa non eccede il
le bilance da quella del 25% del
sensibili ad un prodotto; prezzo
peso di 5 - il valore di franco
cg o meno; tutti i materiali fabbrica
pesi per qualsiasi utilizzati non del
bilancia eccede il 40% del prodotto
prezzo franco
fabbrica del
prodotto da 8425 a 8428 Macchine ed Fabbricazione: Fabbricazione
apparecchi di - in cui il in cui il
sollevamento, valore di tutti valore di
di movimentazione, i materiali tutti i
di carico o di utilizzati non materiali
scarico eccede il 40% utilizzati
del prezzo non eccede
franco il 30% del
fabbrica del prezzo franco
prodotto; fabbrica del
- entro il prodotto
suddetto limite,
il valore di tutti
i materiali della
voce 8431
utilizzati
non eccede il 10%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto 8429 Apripista
(bulldozers,
angledozers),
livellatrici,
ruspe, spianatrici,
pale meccaniche,
escavatori,
caricatori e
caricatrici
spalatrici,
compattatori
e rulli
compressori,
semoventi: Fabbricazione in
rulli compressori cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto;
- altri Fabbricazione: Fabbricazione
- in cui il in cui
valore di tutti il valore di
i materiali tutti i
utilizzati non materiali
eccede il 40% utilizzati
del prezzo non eccede
franco il 30% del
fabbrica del prezzo franco
prodotto; fabbrica del
- entro il prodotto
suddetto limite,
il valore di tutti
i materiali della
voce 8431
utilizzati
non eccede il 10%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto 8430 Altre macchine e Fabbricazione: Fabbricazione
apparecchi per - in cui il in cui
lo sterramento, valore di tutti il valore di
il livellamento, i materiali tutti i
lo spianamento, utilizzati materiali
l'escavazione, non utilizzati
per rendere eccede il 40% non eccede
compatto il del prezzo il 30%
terreno, franco dal prezzo
l'estrazione o la fabbrica del franco
perforazione prodotto; fabbrica del
della terra, dei - entro il prodotto
minerali o dei preddetto limite,
materiali i materiali
metalliferi; classificati nella
battipali e voce 8431 sono uni-
macchine per camente utilizzati
l'estrazione dei fino ad un valore
pali; spazzaneve del 10% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto ex 8431 Parti Fabbricazione
riconoscibili in cui il
come destinate, valore di tutti
esclusivamente i materiali
o principalmente utilizzati non
ai rulli eccede il 40%
compressori del prezzo
franco
fabbrica del
prodotto
Macchine e Fabbricazione: Fabbricazione
apparecchi per la - in cui il in cui il
produzione della valore di tutti valore di
pasta di materie i materiali tutti i
fibrose cellulo- utilizzati materiali
siche o per la non eccede il 40% utilizzati
fabbricazione del prezzo franco non eccede
della carta o fabbrica del il 30% del
del cartone prodotto; prezzo franco
- entro il fabbrica del
predetto limite, prodotto
i materiali
classificati
nella stessa
voce del
prodotto sono
unicamente
utilizzati
fino ad un valore
dal 25% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 8441 Altre macchine e Fabbricazione: Fabbricazione
apparecchi per - in cui il in cui
la lavorazione valore di tutti il valore di
della pasta per i materiali tutti i
carta, della utilizzati non materiali
carta o del eccede il 40% utilizzati
cartone, del prezzo non eccede
comprese le franco il 30% del
tagliatrici di fabbrica del prezzo franco
ogni tipo prodotto; fabbrica del
- entro il prodotto
predetto limite,
i materiali
classificati
nella stessa
voce del
prodotto sono
unicamente
utilizzati
fino ad un valore
del 25% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto da 8444 a 8447 Macchine di queste Fabbricazione
voci per in cui il
l'industria valore di tutti
tessile i materiali
utilizzati non
eccede il 40%
del prezzo
franco
fabbrica del
prodotto ex 8448 Macchine e Fabbricazione
apparecchi in cui il
ausiliari per valore di tutti
le macchine delle i materiali
voci 8444 e 8445 utilizzati non
eccede il 40%
del prezzo
franco
fabbrica del
prodotto 8452 Macchine per
cucire, escluse
le macchine
per cucire i
fogli della
voce 8440; mobili,
supporti e
coperchi
costituiti
appositamente per
macchine per
cucire; aghi
per macchine per:
cucire:
- Macchine per Fabbricazione:
cucire unicamente - in cui il valore
con punto annodato, di tutti i materiali
la cui testa pesa utilizzati non
al massimo 16 kg, eccede il 40% del
senza motore, o prezzo franco fab-
17 kg con il motore brica del prodotto;
- il valore di tutti
i materiali non
originari utilizzati
per il montaggio
della testa (senza
motore) non eccede
il valore dei mate-
riali originari
utilizzati;
- il meccanismo di
tensione del filo,
il meccanismo
dell'uncinetto e il
meccanismo zig-zag
sono gia' prodotti
originari
- altri Fabbricazione in cui
il valore di tutti i
materiali utilizzati
non eccede il 40%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto da 8456 a 8466 Macchine utensili, Fabbricazione in cui
apparecchi e loro il valore di tutti i
parti di ricambio materiali utilizzati
ed accessori delle non eccede il 40%
voci da 8456 a 8466 del prezzo franco
fabbrica del prodotto da 8469 a 8472 Macchine per Fabbricazione in cui
ufficio (ad esem- il valore di tutti i
pio, macchine da materiali utilizzati
scrivere, macchine non eccede il 40%
calcolatrici, del prezzo franco
macchine automa- fabbrica del prodotto
tiche per l'elabo-
razione di dati,
duplicatori, cuci-
trici meccaniche) 8480 Staffe per fonde- Fabbricazione in cui
ria; piastre di il valore di tutti i
fondo per forme; materiali utilizzati
modelli per forme; non eccede il 50%
forme per i metalli del prezzo franco
(diverse dalle fabbrica del prodotto
lingotterie), i
carburi metallici,
il vetro, le materie
minerali, la gomma
o le materie
plastiche 8482 Cuscinetti a sfere Fabbricazione in Fabbricazione
o a rulli cui: in cui il
- tutti i mate- valore di
riali utilizzati tutti i
sono classificati materiali
in una voce utilizzati
diversa da quella non eccede
del prodotto; il 25% del
- il valore di prezzo franco
tutti i materiali fabbrica del
utilizzati non prodotto
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 8484 Guarnizioni metal- Fabbricazione in
loplastiche; serie cui il valore di
o assortimenti di tutti i materiali
guarnizioni di utilizzati non
composizione eccede il 40% del
diversa, presentati prezzo franco
in involucri, fabbrica del
buste o imballaggi prodotto
simili; giunti
di tenuta stagna
meccanici 8485 Parti di macchine Fabbricazione in cui
o di apparecchi il valore di tutti i
non nominate ne' materiali utilizzati
comprese altrove non eccede il 40%
in questo capitolo, del prezzo franco
non aventi congiun- fabbrica del prodotto
zioni elettriche,
parti isolate
elettricamente,
avvolgimenti,
contatti o altre
caratteristiche
elettriche -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 85 Macchine, appa- Fabbricazione in Fabbricazione
recchi e materiale cui: in cui il
elettrico e loro - tutti i mate- valore di
parti; apparecchi riali utilizzati tutti i
per la registra- sono classi- materiali
zione e la ripro- ficati in una utilizzati
duzione del suono, voce diversa da non eccede
apparecchi per quella del pro- il 30% del
la registrazione dotto; prezzo franco
e la riproduzione - il valore di fabbrica del
delle immagini e tutti i materiali prodotto
del suono per la utilizzati non
televisione, e eccede il 40% del
parti ed accessori prezzo franco
di questi appa- fabbrica del
recchi; fatta prodotto
eccezione per: 8501 Motori e generatori Fabbricazione: Fabbricazione
elettrici (esclusi - in cui il valore in cui il
i gruppi elet- di tutti i valore di
trogeni) materiali tutti i
utilizzati non materiali
eccede il 40% del utilizzati
prezzo franco non eccede
fabbrica del il 30% del
prodotto: prezzo franco
- entro il sud- fabbrica del
detto limite, il prodotto
valore di tutti i
materiali della
voce 8503 utiliz-
zati non eccede
il 10% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 8502 Gruppi elettrogeni Fabbricazione: Fabbricazione
e convertitoti - in cui il valore in cui il
rotanti elettrici di tutti i valore di
materiali utiliz- tutti i
zati non eccede materiali
il 40% del prezzo utilizzati
franco fabbrica non eccede
del prodotto; il 30% del
- entro il pre- prezzo franco
detto limite, i fabbrica del
materiali classi- prodotto
ficati nelle voci
8501 o 8503 sono
unicamente utiliz-
zati fino ad un
valore del 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 8504 Unita' di alimen- Fabbricazione in
tazioni elettrica cui il valore di
per le macchine tutti i materiali
automatiche per utilizzati non eccede
l'elaborazione il 40% del prezzo
dell'informazione franco fabbrica del
prodotto ex 8518 Microfoni e loro Fabbricazione: Fabbricazione
supporti; altopar- - in cui il valore in cui il
lanti anche montati di tutti i mate- valore di
nelle loro casse riali utilizzati tutti i
acustiche; ampli- non eccede il 40% materiali
ficatori elettrici del prezzo franco utilizzati
ad audiofrequenza fabbrica del non eccede il
apparecchi elet- prodotto; il 25% del
trici di amplifi- - in cui il valore prezzo franco
cazione del suono di tutti i mate- fabbrica del
riali non origi- prodotto
nari utilizzati
non eccede il
valore dei mate-
riali originari
utilizzati 8519 Giradischi, elet- Fabbricazione: Fabbricazione
trofoni, lettori - in cui il valore in cui il
di cassette e di tutti i mate- valore di
altri apparecchi riali utilizzati tutti i
per la riproduzione non eccede il materiali
del suono senza 40% del prezzo utilizzati
dispositivo incor- franco fabbrica non eccede
porato per la del prodotto; il 30% del
registrazione - in cui il valore prezzo franco
del suono di tutti i mate- fabbrica del
riali non origi- prodotto
nari utilizzati
non eccede il
valore dei mate-
riali originari
utilizzati 8520 Magnetofoni ed Fabbricazione: Fabbricazione
altri apparecchi - in cui il in cui il
per le registra- valore di tutti valore di
zione del suono, materiali utiliz- tutti i
anche con dispo- zati non eccede materiali
sitivo incorporato il 40% del prezzo utilizzati
per la riproduzione franco fabbrica non eccede
del suono del prodotto; il 30% del
- in cui il prezzo franco
valore di tutti fabbrica del
i materiali non prodotto
originari utiliz-
zati non eccede
il valore dei
materiali origi-
nari utilizzati 8521 Apparecchi per la Fabbricazione: Fabbricazione
videoregistrazione - in cui il in cui il
o la videoripro- valore di tutti valore di
duzione, anche i materiali tutti i
incorporanti un utilizzati non materiali
ricevitore di eccede il 40% del utilizzati
segnali videofonici prezzo franco non eccede
fabbrica del il 30% del
prodotto; prezzo franco
- in cui il fabbrica del
valore di tutti prodotto
i materiali non
originari utiliz-
zati non eccede
il valore dei
materiali origi-
nali utilizzati 8522 Parti e accessori Fabbricazione in
riconoscibili come cui il valore di
destinati, esclusi- tutti i materiali
vamente o princi- utilizzati non
palmente, agli eccede il 40% del
apparecchi delle prezzo franco
voci da 8519 a 8521 fabbrica del
prodotto 8523 Supporti preparati Fabbricazione in
per la registra- cui li valore di
zione del suono tutti i materiali
o per simili utilizzati non
registrazioni, ma eccede il 40% del
non registrati, prezzo franco
diversi dai pro- fabbrica del
 
dotti del capitolo prodotto
37 8524 Dischi, nastri e
altri supporti per
la registrazione
del suono o per
simili registra-
zioni, registrati,
comprese le matrici
e le forme galva-
niche per la fabbri-
cazione di dischi,
esclusi i prodotti
del capitolo 37;
- Matrici e forme Fabbricazione in
galvaniche per cui il valore di
la fabbricazione tutti i materiali
di dischi utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione: Fabbricazione
- in cui il in cui il
valore di tutti valore di
i materiali tutti i
utilizzati materiali
non eccede il utilizzati
40% del prezzo non eccede
franco fabbrica il 30% del
del prodotto; prezzo franco
- entro il sud- fabbrica del
detto limite, il prodotto
valore di tutti
i materiali della
voce 8523 utiliz-
zati non eccede
il 10% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 8525 Apparecchi trasmit- Fabbricazione: Fabbricazione
tenti per la radio- - in cui il in cui il
telefonia, la valore di tutti valore di
radiotelegrafia, i materiali tutti i
la radiodiffusione utilizzati materiali
o la televisione, non eccede il utilizzati
anche muniti di 40% del prezzo non eccede
un apparecchio franco fabbrica il 25% del
ricevente o di un del prodotto; prezzo franco
apparecchio per - in cui il fabbrica del
la registrazione valore di tutti prodotto
o la riproduzione i materiali non
del suono; tele- originari utiliz-
camere; videoap- zati non eccede il
parecchi per la valore dei mate-
presa di immagini riali originali
fisse e altre utilizzati
videocamere 8526 Apparecchi di Fabbricazione: Fabbricazione
radiorilevamento - in cui il in cui il
e di radioscan- valore di tutti valore di
daglio (radar), i materiali uti- tutti i
apparecchi di lizzati non eccede materiali
radionavigazione il 40% del prezzo utilizzati
e apparecchi di franco fabbrica non eccede
radiotelecomando del prodotto; il 25% del
- in cui il prezzo franco
valore di tutti fabbrica del
i materiali non prodotto
originari utiliz-
zati non eccede
il valore dei
materiali origi-
nari utilizzati 8527 Apparecchi rice- Fabbricazione: Fabbricazione
venti per la radio- - in cui il in cui il
telefonia, la valore di tutti valore di
radiotelegrafia o i materiali tutti i
la radiodiffusione, utilizzati non materiali
anche combinati, eccede il 40% del utilizzati
in uno stesso prezzo franco non eccede
involucro, con fabbrica del il 25% del
un apparecchio prodotto; prezzo franco
per la registra- - in cui il fabbrica del
zione o la ripro- valore di tutti prodotto
duzione del suono i materiali non
o con un apparec- originali utiliz-
chio di orologeria zati non eccede
il valore dei
materiali origi-
nari utilizzati 8528 Apparecchi rice- Fabbricazione: Fabbricazione
venti per la tele- - in cui il in cui il
visione, anche valore di tutti valore di
incorporanti un i materiali tutti i
apparecchio utilizzati non materiali
ricevente per la eccede il 40% utilizzati
radiodiffusione del prezzo franco non eccede
o la registrazione fabbrica del il 25% del
o la riproduzione prodotto; prezzo franco
del suono o di - in cui il fabbrica del
immagini; telev- valore di tutti prodotto
isori a circuito i materiali non
chiuso (videomo- originari utiliz-
nitor e video- zati non eccede il
proiettori) valore dei mate-
riali originari
utilizzati 8529 Parti riconoscibili
come destinate
esclusivamente o
principalmente
agli apparecchi
delle voci da 8525
a 8528:
- Destinate esclu- Fabbricazione in
sivamente o princi- cui il valore di
palmente agli appa- tutti i materiali
recchi di regis- utilizzati non
trazione o di eccede il 40% del
riproduzione video- prezzo franco fab-
fonica brica del prodotto
- altri Fabbricazione: Fabbricazione
- in cui il in cui il
valore di tutti valore di
i materiali tutti i
utilizzati non materiali
eccede il 40% del utilizzati
prezzo franco non eccede
fabbrica del il 25% del
prodotto prezzo franco
- in cui il fabbrica del
valore di tutti prodotto
i materiali non
originari utiliz-
zati non eccede
il valore dei
materiali origi-
nari utilizzati 8535 e 8536 Apparecchi per Fabbricazione: Fabbricazione
l'interruzione, - in cui il in cui il
il sezionamento, valore di tutti il valore di
la protezione, la i materiali tutti i
diramazione, utilizzati non materiali
l'allacciamento eccede il 40% utilizzati
o il collegamento del prezzo franco non eccede
dei circuiti fabbrica del il 30% del
elettrici prodotto; prezzo franco
- entro il sud- fabbrica del
detto limite, il prodotto
valore di tutti
i materiali della
voce 8538 utiliz-
zati non eccede
il 10% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 8537 Quadri, pannelli, Fabbricazione: Fabbricazione
mensole, banchi, - in cui il in cui il
armadi ed altri valore di tutti valore di
supporti provvisti i materiali tutti i
di vari apparecchi utilizzati non materiali
delle voci 8535 eccede il 40% utilizzati
o 8536 per il del prezzo franco non eccede
comando o la fabbrica del il 30 % del
distribuzione prodotto; prezzo franco
elettrica, anche - entro il sud- fabbrica del
incorporanti stru- detto limite, prodotto
menti o apparecchi il valore di
del capitolo 90, tutti i materiali
e apparecchi della voce 8538
di comando nume- utilizzati non
rico, diversi dagli eccede il 10% del
apparecchi di prezzo franco fab-
commutazione della brica del prodotto
voce 8517 ex 8541 Diodi, transistor Fabbricazione Fabbricazione
e simili disposi- in cui: in cui il
tivi e semicon - tutti i mate- valore di
duttori, esclusi riali utilizzati tutti i
i dischi (wafers) sono classificati materiali
non ancora tagliati in una voce utilizzati
in microplacchete diversa da quella non eccede
del prodotto; il 25% del
- il valore di prezzo franco
tutti i materiali fabbrica del
utilizzati non prodotto
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 8542 Circuiti integrati Fabbricazione: Fabbricazione
e microassiemaggi - in cui il in cui il
elettronici valore di tutti valore di
i materiali uti- tutti i
lizzati non materiali
eccede il 40% del utilizzati
prezzo franco non eccede
fabbrica del il 25% del
prodotto; prezzo franco
- entro il pre- fabbrica del
detto limite, i prodotto
materiali classi-
ficati nella voce
8541 o 8542 sono
unicamente utiliz-
zati fino ad un
valore del 10% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 8544 Fili, cavi (com- Fabbricazione in
presi i cavi coas- cui il valore di
siali), e altri tutti i materiali
conduttori isolati utilizzati non
per l'elettricita' eccede il 40% del
(anche laccati od prezzo franco fab-
ossidati anodica- brica del prodotto
mente), muniti o
meno di pezzi di
congiunzione; cavi
di fibre ottiche,
costituiti di fibre
rivestite indivi-
dualmente, anche
dotati di condut-
tori elettrici o
muniti di pezzi di
congiunzione 8545 Elettrodi di car- Fabbricazione in
bone, spazzole di cui il valore di
carbone, carboni tutti i materiali
per lampade o per utilizzati non
pile e altri eccede il 40% del
oggetti di grafite prezzo franco fab-
di altro carbonio, brica del prodotto
con o senza metallo,
per usi elettrici 8546 Isolatori per Fabbricazione in
l'elettricita', cui il valore di
di qualsiasi tutti i materiali
materia utilizzati non eccede
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 8547 Pezzi isolanti Fabbricazione in
interamente di cui il valore di
materie isolanti tutti i materiali
o con semplici utilizzati non
parti metalliche eccede il 40% del
di congiunzione prezzo franco fab-
(per esempio: boc- brica del prodotto
cole a vite) anne-
gate nella massa,
per macchine,
apparecchi o
impianti elettrici,
diversi dagli iso-
latori della voce
8546; tubi isolanti
e loro raccordi,
di metalli comuni,
isolati interamente 8548 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di pile, di bat- cui il valore di
terie di pile e di tutti i materiali
accumulatori elet- utilizzati non
trici; pile e eccede il 40% del
batterie di pile prezzo franco fab-
elettriche fuori brica del prodotto
uso e accumulatori
elettrici fuori
uso; parti elet-
triche di macchine
o di apparecchi,
non nominate ne'
comprese altrove
in questo capitolo -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 86 Veicoli e materiale Fabbricazione in
per strade ferrate cui il valore di
o simili e loro tutti i materiali
apparecchi mecca- utilizzati non
nici (compresi eccede il 40% del
quelli elettromec- prezzo franco fab-
canici) di segna- brica del prodotto
lazione per vie
di comunicazione;
fatte eccezione
per: 8608 Materiale fisso Fabbricazione in Fabbricazione
per strade ferrate cui: in cui il
o simili; appa- - tutti i mate- valore di
recchi meccanici riali sono clas- tutti i
(compresi quelli sificati in una materiali
elettromeccanici) voce diversa da utilizzati
di segnalazione, quella del non eccede
di sicurezza, di prodotto; il 30% del
controllo o di - il valore di prezzo franco
comando per strade tutti i materiali fabbrica del
ferrate o simili, utilizzati non prodotto
reti stradali o eccede il 40% del
fluviali, aree di prezzo franco
parcheggio, instal- fabbrica del
lazioni portuali prodotto
o aerodromi, loro
parti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 87 Vetture automobili, Fabbricazione in
trattori, velo- cui il valore di
cipedi, motocicli tutti i materiali
ed altri veicoli utilizzati non
terresti, loro eccede il 40% del
parti ed accessori, prezzo franco fab-
fatta eccezione brica del prodotto
per: 8709 Autocarrelli non Fabbricazione in Fabbricazione
muniti di un cui: in cui il
dispositivo di - tutti i mate- valore di
sollevamento, dei riali utilizzati tutti i
tipi utilizzati sono classificati materiali
negli stabilimenti, in una voce utilizzati
nei depositi, nei diversa da quella non eccede
porti o negli del prodotto; il 30% del
aeroporti, per il - il valore di prezzo franco
trasporto di merci tutti i materiali fabbrica del
su brevi distanze; utilizzati non prodotto
carrelli-trattori eccede il 40% del
dei tipi utilizzati prezzo franco
nelle stazioni; fabbrica del
loro parti prodotto 8710 Carri da combat- Fabbricazione in Fabbricazione
timento e auto- cui: in cui il
blinde, anche - tutti i mate- valore di
armati; loro parti riali utilizzati tutti i
sono classificati materiali
in una voce utilizzati
diversa da quella non eccede
del prodotto; il 30% del
- il valore di prezzo franco
tutti i materiali fabbrica del
utilizzati non prodotto
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 8711 Motocicli (compresi
i ciclomotori) e
velocipedi con
motore ausiliario,
anche con carroz-
zini laterali;
carrozzini laterali
("side car"):
- Con motore a
pistone alternativo
di cilindrata;
- non superiore a Fabbricazione: Fabbricazione
50 cm 3 - in cui il in cui il
valore di tutti valore di
i materiali tutti i
utilizzati non materiali
eccede il 40% del utilizzati
prezzo franco non eccede
fabbrica del il 20% del
prodotto; prezzo franco
- in cui il valore fabbrica del
di tutti i mate- prodotto
riali non originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali origi-
nari utilizzati
- superiore a Fabbricazione: Fabbricazione
50 cm 3 - in cui il in cui il
valore di tutti valore di
i materiali tutti i
utilizzati non materiali
eccede il 40% del utilizzati
prezzo franco non eccede
fabbrica del il 25% del
prodotto; prezzo franco
- in cui il valore fabbrica del
di tutti i mate- prodotto
riali non origi-
nari utilizzati
non eccede il
valore dei mate-
riali originari
utilizzati
- altri Fabbricazione: Fabbricazione
- in cui il in cui il
valore di tutti valore di
i materiali tutti i
utilizzati non materiali
eccede il 40% utilizzati
prezzo franco non eccede
fabbrica del il 30% del
prodotto; prezzo franco
- in cui il fabbrica del
valore di tutti prodotto
i materiali non
originari utiliz-
zati non eccede
il valore dei
materiali origi-
nari utilizzati ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a Fabbricazione
cuscinetti a sfere partire da mate- in cui il
riali non clas- valore di
sificati nella tutti i
voce 8714 materiali
utilizzati
non eccede
il 30% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 8715 Carrozzine, passe- Fabbricazione in Fabbricazione
ggini e veicoli cui: in cui il
simili per il tras- - tutti i mate- valore di
porto dei bambini, riali utilizzati tutti i
e loro parti sono classificati materiali
in una voce utilizzati
diversa da quella non eccede
del prodotto; il 30% del
- il valore di prezzo franco
tutti i materiali fabbrica del
utilizzati non prodotto
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 8716 Rimorchi e semiri- Fabbricazione in Fabbricazione
morchi per qual- cui: in cui il
siasi veicolo; - tutti i mate- valore di
altri veicoli non riali utilizzati tutti i
automobili, loro sono classificati materiali
parti in una voce utilizzati
diversa da quella non eccede
del prodotto; il 30% del
- il valore di prezzo franco
tutti i mate- fabbrica del
riali utilizzati prodotto
non eccede il
40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 88 Navigazione aerea Fabbricazione in Fabbricazione
o spaziale; fatta cui tutti i mate- in cui il
eccezione per: riali utilizzati valore di
sono classificati tutti i
in una voce materiali
diversa da quella utilizzati
del prodotto non eccede
il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto ex 8804 Paracaduti e motore Fabbricazione a Fabbricazione
("roto chute") partire da mate- in cui il
riali di qualsiasi valore di
voce, compresi gli tutti i
altri materiali materiali
della voce 8804 utilizzati
non eccede
il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 8805 Apparecchi e dispo- Fabbricazione in Fabbricazione
sitivi per il cui tutti i mate- in cui il
lancio di veicoli riali utilizzati valore di
aerei; apparecchi sono classificati tutti i
e dispositivi in una voce materiali
per l'appontaggio diversa da quella utilizzati
di veicoli aerei del prodotto non eccede
e apparecchi e il 30% del
dispositivi simili; prezzo franco
apparecchi al suolo fabbrica del
di allenamento al prodotto
volo; loro parti -------------------------------------------------------------------- Capitolo 89 Navigazione marit- Fabbricazione Fabbricazione
tima o fluviale nella quale tutti in cui il
i materiali uti- valore di
lizzati sono clas- tutti i
sificati in una materiali
voce diversa da utilizzati
quella del pro- non eccede
dotto. Non si pos- il 40% del
sono tuttavia prezzo franco
utilizzare gli fabbrica del
scafi della voce prodotto
8906 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 90 Strumenti ed appa- Fabbricazione in Fabbricazione
recchi di ottica, cui: in cui il
per fotografia e - tutti i mate- valore di
per cinematografia, riali utilizzati tutti i
di misura, di sono classificati materiali
controllo o di in una voce utilizzati
precisione; diversa da quella non eccede
strumenti ed del prodotto; il 30% del
apparecchi medico- - il valore di prezzo franco
chirurgici; parti tutti i materiali fabbrica del
ed accessori di utilizzati non prodotto
questi strumenti eccede il 40% del
o apparecchi; prezzo franco fab-
fatta eccezione brica del prodotto
per: 9001 Fibre ottiche e Fabbricazione in
fasci di fibre cui il valore di
ottiche; cavi di tutti i materiali
fibre ottiche utilizzati non
diversi da quelli eccede il 40% del
della voce 8544; prezzo franco fab-
materie polariz- brica del prodotto
zanti in fogli o
in lastre; lenti
(comprese le lenti
oftalmiche a con-
tatto), prismi,
specchi e altri
elementi di ottica,
di qualsiasi materia,
non montati, diversi
da quelli di vetro
non lavorato ottica-
mente 9002 Lenti, prismi, Fabbricazione in
specchi e altri cui il valore di
elementi di ottica tutti i materiali
di qualsiasi utilizzati non
materia, montati, eccede il 40% del
per strumenti o prezzo franco fab-
apparecchi, diversi brica del prodotto
da quelli di vetro
non lavorato otti-
camente 9004 Occhiali (corret- Fabbricazione in
tivi, protettivi o cui il valore di
altri) e oggetti tutti i materiali
simili utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto ex 9005 Binocoli, cannoc- Fabbricazione in Fabbricazione
chiali, cannoc- cui: in cui il
chiali astronomici, - tutti i mate- valore di
telescopi ottici riali utilizzati tutti i
e loro sostegni, sono classificati materiali
esclusi i telescopi in una voce utilizzati
astronomici a diversa da quella non eccede
rifrazione e i del prodotto; il 30% del
loro sostegni - il valore di prezzo franco
tutti i materiali fabbrica del
utilizzati non prodotto
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto;
- il valore di
tutti i materiali
non originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex 9006 Apparecchi foto- Fabbricazione in Fabbricazione
grafici; apparecchi cui: in cui il
e dispositivi, - tutti i mate- valore di
comprese le lampade riali utilizzati tutti i
e tubi, per la sono classificati materiali
produzione di in una voce utilizzati
lampi di luce diversa da quella non eccede
in fotografia, del prodotto; il 30% del
diversi dalle - il valore di prezzo franco
lampade per lampi tutti i materiali fabbrica del
di luce, elettriche utilizzati non prodotto
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto;
- il valore di
tutti i materiali
non originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari utilizzati 9007 Cineprese e proiet- Fabbricazione in Fabbricazione
tori cinematogra- cui: in cui il
fici anche muniti - tutti i mate- valore di
di dispositivi, riali utilizzati tutti i
per la registra- sono classificati materiali
zione o la ripro- in una voce utilizzati
duzione del suono diversa da quella non eccede
del prodotto; il 30% del
- il valore di prezzo franco
tutti i materiali fabbrica del
utilizzati non prodotto
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto;
- il valore di
tutti i materiali
non originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari utilizzati 9011 Microscopi ottici, Fabbricazione in Fabbricazione
compresi quelli cui: in cui il
per la fotomicro- - tutti i mate- valore di
grafia, la cinefo- riali utilizzati tutti i
tomicrografia o la sono classificati materiali
microproiezione in una voce utilizzati
diversa da quella non eccede
del prodotto; il 30% del
- il valore di prezzo franco
tutti i materiali fabbrica del
utilizzati non prodotto
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto;
- il valore di
tutti i materiali
non o originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari utilizzati ex 9014 Altri strumenti Fabbricazione in
ed apparecchi di cui il valore di
navigazione tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto 9015 Strumenti ed Fabbricazione in
apparecchi di cui il valore di
geodesia, topo- tutti i materiali
grafia, agri- utilizzati non
mensura, livel- eccede il 40% del
lazione fotogram- prezzo franco fab-
metria, idrografia, brica del prodotto
oceanografia,
idrologia, meteo-
rologia o geofisica,
escluse le bussole;
telemetri 9016 Bilance sensibili Fabbricazione in
ad un peso di cui il valore di
5 cg o meno, con tutti i materiali
o senza pesi utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 9017 Strumenti da Fabbricazione in
disegno, per cui il valore di
tracciare o per tutti i materiali
calcolo (per utilizzati non eccede
esempio: macchine il 40% del prezzo
per disegnare, franco fabbrica
pantografi, del prodotto
rapportatori,
scatola di
compatti, regoli
e cerchi
calcolatori);
strumenti di misura
di lunghezze,
per l'impiego
manuale
(per esempio:
metri, micrometri,
noni e
calibri) non
nominati od
compresi altrove
in questo capitolo 9018 Strumenti e
apparecchi per la
medicina, la
chirurgia
l'odontoiatria e
la veterinaria,
compresi gli
apparecchi
di scintigrafia ed
altri apparecchi
elettromedicali,
nonché
gli apparecchi per
controlli
oftalmici:
- poltrone per Fabbricazione Fabbricazione
gabinetti da a partire da in cui
dentista, munite materiali il valore
di strumenti o di qualsiasi di tutti i
di sputacchiere voce, compresi materiali
gli "albi utilizzati
materiali" non eccede
della voce 9018 il 40% del
del presso
franco
fabbrica del
prodotto
- altri Fabbricazione in Fabbricazione
cui: in cui
- tutti i il valore di
materiali tutti i
utilizzati sono materiali
classificati in utilizzati
una voce diversa non eccede
da quella del il 25% del
prodotto; prezzo franco
- il valore di fabbrica del
tutti i materiali prodotto
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 9019 Apparecchi di Fabbricazione in Fabbricazione
meccanoterapia; cui: in cui il
apparecchi per - tutti i valore di
massaggio; materiali tutti i
apparecchi di utilizzati sono materiali
psicotecnica classificati in utilizzati
apparecchi di una voce diversa non eccede
ozonoterapia, da quella del il 25% del
ossigenoterapia, prodotto; prezzo franco
di aerosolterapia, - il valore di fabbrica del
apparecchi tutti i materiali prodotto
respiratori di utilizzati non
rianimazione eccede il 40% del
ed altri prezzo franco
apparecchi di fabbrica del
terapia prodotto
respiratoria -------------------------------------------------------------------- 9020 Altri apparecchi Fabbricazione in Fabbricazione
respiratori e cui: in cui il
maschere antigas, - tutti i valore di
escluse le materiali tutti i
maschere di utilizzati sono materiali
protezione prive classificati in utilizzati
del una voce diversa non eccede
meccanismo e da quella del il 25% del
dell'elemento prodotto; prezzo franco
filtrante - il valore di fabbrica del
amovibile tutti i materiali prodotto 9024 Macchine e utilizzati non
apparecchi per eccede il 40% del
prove di prezzo franco
durezza, di fabbrica del
trazione di prodotto
compressione, di Fabbricazione in
elasticita' o di cui il valore di
altre proprieta' tutti i materiali
meccaniche dei utilizzati non
materiali (per eccede il 40% del
esempio: metalli, prezzo franco
legno, tessili, fabbrica del
carta, materie prodotto
plastiche) 9025 Densimetri, Fabbricazione in
aerometri, cui il valore di
pesaliquidi tutti i materiali
e strumenti utilizzati non
simili a eccede il 40% del
galleggiamento prezzo franco
termometri fabbrica del
pirometri, prodotto
barometri,
igrometri e
psicrometri,
registratori o
non, anche
combinati fra
loro 9026 Strumenti e Fabbricazione in
apparecchi di cui il valore di
misure o di tutti i materiali
controllo della utilizzati non
portata, del eccede il 40% del
livello, della prezzo franco
pressione o di fabbrica del
altre prodotto
caratteristiche
variabili dei
liquidi o dei
gas (per esempio
misuratori di
portata,
indicatori di
livello,
manometri,
contatori di
calore),
esclusi gli
strumenti e
apparecchi delle
voci 9014,
9015, 9028
e 9032 9027 Strumenti ed Fabbricazione in
apparecchi per cui il valore di
analisi fisiche tutti i materiali
o chimiche (per utilizzati non
esempio eccede il 40% del
polarimetri prezzo franco
rifrattometri, fabbrica del
spettrometri, prodotto
analizzatori di
gas o di fumi)
strumenti ed
apparecchi per
prove di
viscosita', di
porosita', di
dilatazione, di
tensione
superficiale o
simili, o per
misure
calorimetriche
acustiche e
fotometriche
(compresi gli
indicatori dei
tempi di posa);
microtomi -------------------------------------------------------------------- 9028 Contatori di gas,
di liquidi o di
elettricita', com-
presi i contatori
per la loro tara-
tura:
- Parti e accessori Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non ec-
cede il 40% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione: Fabbricazione
- in cui il valore in cui il va-
di tutti i mate- lore di tutti
riali utilizzati i materiali
non eccede il utilizzati
40% del prezzo non eccede il
franco fabbrica 30% del prez-
del prodotto; zo franco
- in cui il va- fabbrica del
lore di tutti i prodotto
materiali non
originari utiliz-
zati non eccede il
valore dei mate-
riali originari
utilizzati 9029 Altri contatori Fabbricazione in
[per esempio: con- cui il valore di
tagiri, contatori tutti i materia-
di produzione, li utilizzati non
tassametri, tota- eccede il 40% del
lizzatore del cam- prezzo franco
mino percorso con- fabbrica del
tachilometri), pe- prodotto
dometri]; indica-
tori di velocita' e
tachimetri, diver-
si da quelli della
voce 9015; strobo-
scopi 9030 Oscilloscopi, ana- Fabbricazione in
lizzatori di spet- cui il valore di
tro ed altri stru- tutti i materia-
menti ed apparecchi li utilizzati non
per la misura o il eccede il 40% del
controllo di gran- prezzo franco
dezze elettriche, fabbrica del
esclusi i contatori prodotto
della voce 9028;
strumenti ed appa-
recchi per la mi-
sura o la rileva-
zione delle radia-
zioni alfa, beta,
gamma, x, cosmiche
o di altre radia-
zioni ionizzanti 9031 Strumenti, apparec- Fabbricazione in
chi e macchine di cui il valore di
misura o di con- tutti i materia-
trollo, non nomi- li utilizzati non
nati ne' compresi eccede il 40% del
altrove in questo prezzo franco
capitolo; proie- fabbrica del
ttori di profili prodotto 9032 Strumenti e appa- Fabbricazione in
recchi di regola- cui il valore di
zione o di con- tutti i materia-
trollo automatici li utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 9033 Parti ed accesso- Fabbricazione in
ri non nominati cui il valore di
ne' compresi al- tutti i materiali
trove in questo utilizzati non
capitolo, di mac- eccede il 40% del
chine, apparec- prezzo franco
chi, strumenti od fabbrica del pro-
oggetti del capi- dotto
tolo 90 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 91 Orologeria; fatta Fabbricazione in
eccezione per: cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 9105 Sveglie, pendole, Fabbricazione: Fabbricazione
orologi e simili - in cui il valo- in cui il va-
apparecchi di re di tutti i ma- lore di tutti
orologeria, con teriali utilizza- i materiali
movimento diverso ti non eccede il utilizzati
da quello degli 40% del prezzo non eccede il
orologi tascabili franco fabbrica 30% del prez-
del prodotto; zo franco
- in cui il valo- fabbrica del
re di tutti i ma- prodotto
teriali non ori-
ginari utilizzati
non eccede il va-
lore dei materia-
li originari uti-
lizzati 9109 Movimenti di oro- Fabbricazione: Fabbricazione
logeria, completi - in cui il valo- in cui il va-
e montati re di tutti i ma- lore di tutti
teriali utilizza- i materiali
ti non eccede il utilizzati
40% del prezzo non eccede il
franco fabbrica 30% del prez-
del prodotto; zo franco
- in cui il valo- fabbrica del
re di tutti i ma- prodotto
teriali non ori-
ginari utilizzati
non eccede il va-
lore dei materia-
li originari uti-
lizzati 9110 Movimenti di oro- Fabbricazione: Fabbricazione
logeria completi, - in cui il valo- in cui il va-
non montati o re di tutti i ma- lore di tutti
parzialmente mon- teriali utilizza- i materiali
tati ("chablons"): ti non eccede il utilizzati
movimenti di oro- 40% del prezzo non eccede il
logeria incomple- franco fabbrica 30% del prez-
ti, montati; del prodotto; zo franco
sbozzi di movi- - entro il sud- fabbrica del
menti di orologe- detto limite, il prodotto
ria valore di tutti i
materiali della
voce 9114 utiliz-
zati non eccede
il 10% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto 9111 Casse per orologi Fabbricazione in Fabbricazione
e loro parti cui: in cui il
- tutti i mate- valore di
riali utilizzati tutti i mate-
sono classificati riali utiliz-
in una voce di- zati non ec-
versa da quella cede il 30%
del prodotto; del prezzo
- il valore di franco fab-
tutti i materiali brica del
utilizzati non prodotto
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto 9112 Casse, gabbie e Fabbricazione in
simili, per ap- cui:
parecchi di oro- - tutti i mate- Fabbricazione
logeria e loro riali utiliz- in cui il va-
parti zati sono clas- lore di tutti
silicati in una i materiali
voce diversa da utilizzati
quella del pro- non eccede il
dotto; 30% del prez-
- il valore di zo franco
tutti i materiali fabbrica del
utilizzati non prodotto
eccede il 40% del
prodotto 9113 Cinturini e brac-
cialetti per oro-
logi e loro
parti:
- Di metalli co- Fabbricazione in
muni, anche dora- cui il valore di
ti o argentati, o tutti i materiali
di metalli plac- utilizzati non
cati o ricoperti eccede il 40% del
di metalli pre- prezzo franco
ziosi fabbrica del pro-
dotto
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 92 Strumenti musica- Fabbricazione in
Li; parti e ac- cui il valore di
cessori di questi tutti i materiali
strumenti utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 93 Armi e munizioni; Fabbricazione in
loro parti e ac- cui il valore di
cessori tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 94 Mobili; mobili Fabbricazione in Fabbricazione
medico-chirur- cui tutti i mate- in cui il va-
gici; oggetti riali non utiliz- lore di tutti
letterecci e zati sono classi- i materiali
simili; apparec- ficati in una vo- utilizzati
chi per l'illumi- ce diversa da non eccede il
nazione non nomi- quella del pro- 40% del prez-
nati ne' compresi dotto zo franco
altrove; insegne fabbrica del
pubblicitarie, prodotto
insegne luminose,
targhette indica-
trici luminose ed
oggetti simili;
costruzioni pre-
fabbricate fatta
eccezione per: ex 9401 ed ex Mobili di metallo Fabbricazione in Fabbricazione 9403 comune in cui so- cui tutti i mate- in cui il va-
no incorporati riali utilizzati lore di tutti
tessuti non sono classificati i materiali
imbottiti di co- in una voce doga- utilizzati
tone di peso non nale diversa da non eccede il
superiore ai quella del pro- 40% del prez-
300 g/m2 dotto zo franco
o fabbrica del
Fabbricazione a prodotto
Partire da tes-
suti di cotone,
confezionati e
pronti all'uso,
delle voci 9401 o
9403, purche':
- il suo valore
non ecceda il 25%
del prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto;
- tutti gli altri
materiali utiliz-
zati siano gia'
originari e siano
classificati in
una voce diversa
dalle voci 9401
o 9403 9405 Apparecchi per Fabbricazione in
l'illuminazione cui il valore di
(compresi i pro- tutti i materiali
iettori) e le lo- utilizzati non
ro parti, non eccede il 50% del
nominati ne' com- prezzo franco
presi altrove; fabbrica del pro-
insegne luminose, dotto
targhette indica-
tici luminose ed
oggetti simili,
muniti di una
fonte di illumi-
nazione fissata
in modo definiti-
vo, e loro parti
non nominati ne'
compresi altrove 9406 Costruzioni pre- Fabbricazione in
fabbricate cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 95 Giocattoli, gio- Fabbricazione in
chi, oggetti per cui tutti i mate-
divertimenti o riali sono clas-
sport; loro parti silicati in una
ed accessori; voce diversa da
fatta eccezione quella del pro-
per: dotto 9503 Altri giocattoli; Fabbricazione in
modelli simili cui:
per il diverti- - tutti i mate-
mento, anche ani- riali utilizzati
mati; puzzle di sono classificati
ogni specie in una voce di-
versa da quella
del prodotto;
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto ex 9506 Mazze da golf e Fabbricazione
loro parti nella quale tutti
i materiali uti-
lizzati sono
classificati in
una voce diversa
da quella del
prodotto. Si pos-
sono tuttavia
utilizzare sbozzi
per la fabbrica-
zione di mazze da
golf -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 96 Lavori diversi; Fabbricazione in
fatta eccezione cui tutti i mate-
per: riali utilizzati
sono classificati
in una voce di-
versa da quella
del prodotto ex 9601 ed ex Lavori in materie Fabbricazione a 9602 animali, vegetali partire da mate-
o minerali da rie da intaglio
intaglio lavorate, della
medesima voce -------------------------------------------------------------------- ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in
(escluse le gra- cui il valore di
nate ed articoli tutti i materiali
analoghi, le utilizzati non
spazzole di pelo eccede il 50% del
di martora o di prezzo franco
scoiattolo), sco- fabbrica del pro-
pe meccaniche per dotto
l'impiego a mano;
diverse da quelle
a motore, tamponi
e rulli per di-
pingere, scope di
stracci, di spu-
gna 9605 Assortimenti da Ogni articolo
viaggio per la dell'assortimento
toletta persona- deve soddisfare
le, per il cucito le condizioni che
o la pulizia del- gli sarebbero ap-
le calzature o plicabili qualora
degli abiti non fosse incluso
nell'assortimento.
L'assortimento puo'
tuttavia incorpo-
rare articoli non
originari, purche'
il loro valore
complessivo non
ecceda il 15% del
prezzo franco
fabbrica dell'as-
sortimento 9606 Bottoni e bottoni Fabbricazioni in
a pressione; di- cui:
schetti per bot- - tutti i mate-
toni ed altre riali utilizzati
parti di bottoni sono classificati
o di bottoni a in una voce di-
pressione; sboz- versa da quella
zi di bottoni del prodotto;
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto 9608 Penne a sfera, Fabbricazione
penne e pennarel- nella quale tutti
li (marker) con i materiali uti-
punta di feltro; lizzati sono
penne stilografi- classificati in
che, stilografi e una voce diversa
altre penne; sti- da quella del
li per duplicato- prodotto.
ri; portamine; Tuttavia, possono
portapenne, por- essere utilizzati
tamatite ed og- pennini o punte
getti simili; di pennini clas-
parti (compresi sificati alla
i cappucci e i stessa voce
fermagli) di
questi oggetti,
esclusi quelli
della voce 9609. 9612 Nastri inchio- Fabbricazioni in
tratori per mac- cui:
chine da scrivere - tutti i mate-
e nastri inchio- riali utilizzati
stratori simili, sono classificati
inchiostrati o in una voce di-
altrimenti prepa- versa da quella
rati per lasciare del prodotto;
impronte, anche - il valore di
montanti su bobi- tutti i materiali
ne o in cartucce; utilizzati non
cuscinetti per eccede il 50% del
timbri, anche prezzo franco
impregnati, con o fabbrica del
senza scatola prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 9613 Accendini Fabbricazione in
piezoelettrici cui il valore dei
materiali della
voce 9613
utilizzati non
eccede il 30% del
prezzo franco
fabbrica del pro-
dotto ex 9614 Pipe, comprese le Fabbricazione a
teste di pipe partire da sbozzi -------------------------------------------------------------------- Capitolo 97 Oggetti d'arte, Fabbricazione in
da collezione o cui tutti i mate-
di antichita' riali utilizzati
sono classificati
in una voce di-
versa da quella
del prodotto --------------------------------------------------------------------

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DOMANDA PER OTTENERE
UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; e' ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorita' competenti delle Parti possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev'essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

-------------------------------------------------------------------- 1. Esportatore (nome, indirizzo EUR.1 N. A 000.000
completo, paese) ---------------------------------
Prima di compilare il formulario
consultare le note a tergo
---------------------------------
2. Certificato utilizzato negli ----------------------------------- scambi preferenziali tra...... 3. Destinatario (nome, indirizzo
completo, paese) (indicazione
facoltativa) ---------------------------------
4. Paese, gruppo 5. Paese, grup-
di paesi o po di paesi
territorio di o territorio
di cui i di destina-
prodotti sono zione
considerati
originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informazioni riguardanti il 7. Osservazioni
trasporto (indicazione
facoltativa) -------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; marche e numeri; 9. Massa lorda 10. Fatture
numero e tipo di colli (1); (kg) o altra (indicazio-
designazione delle merci misura ne facol-
(l, mq, ecc.) tativa) -------------------------------------------------------------------- 11. VISTO DELLA DOGANA 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTA- Dichiarazione certificata conforme TORE Documento d'esportazione(2): Io sottoscritto dichiaro Modello ................... n. che le merci di cui sopra Ufficio doganale o ufficio pubblico soddisfano le condizioni competente: richieste per il rilascio Paese o territorio in cui il del presente certificato. certificato e' rilasciato Fatto a ..............
Fatto a ........, addi'........ addi' ................
.......................... ...........................
(Firma) (Firma) --------------------------------------------------------------------
(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o, se del caso, indicare "alla rinfusa".

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o terri- torio d'esportazione lo richiedono. -------------------------------------------------------------------- 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da 14. RISULTATO DEL CONTROLLO
inviare a:

-----------------------------------
Il controllo effettuato ha permesso
di constatare che il presente
certificato (*)

[] e' stato effettivamente
rilasciato dall'ufficio doganale
o dall'autorita' pubblica
competente indicata e che i dati
ivi contenuti sono esatti. -------------------------------- E' richiesto il controllo della [] non risponde alle condizioni di autenticita' e della regolarita' autenticita' e di regolarita' del presente certificato richieste (si vedano le allegate
osservazioni).
......................... ...........................
(Fatto a ............... (Fatto a ................
addi' .................) addi' ..................)

Timbro Timbro
...................... ......................
(Firma) (Firma)

---------------
(*) Contrassegnare con una X la
casella opportuna --------------------------------------------------------------------

NOTE

1. Il certificato non deve presentare ne' raschiature ne' correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica cosi apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita' doganali o delle autorita' pubbliche competenti del paese o territorio in cui il certificato e' rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.
DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

-------------------------------------------------------------------- 1. Esportatore (nome, indirizzo EUR.1 N. A 000.000
completo, paese) ---------------------------------
Prima di compilare il formulario
consultare le note a tergo
---------------------------------
2. Certificato utilizzato negli ----------------------------------- scambi preferenziali tra...... 3. Destinatario (nome, indirizzo
completo, paese) (indicazione
facoltativa) ---------------------------------
4. Paese, gruppo 5. Paese, grup-
di paesi o po di paesi
territorio di o territorio
di cui i di destina-
prodotti sono zione
considerati
originari -------------------------------------------------------------------- 6. Informazioni riguardanti il 7. Osservazioni
trasporto (indicazione
facoltativa)

-------------------------------------------------------------------- 8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero 9. Massa lor- 10. Fattu-
e tipo di colli 1; designazione delle da (kg) o re
merci altra (indi-
misura (l, cazio-
m2, ecc.) ne fa-
colta-
tiva)
1 Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o, se del caso, indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddi- sfare a queste condizioni: .................................................................... .................................................................... ....................................................................

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1): .................................................................... .................................................................... .................................................................... M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorita' ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, nonche' ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorita', della mia contabilita' e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

....................................................................

(Fatto a ................,addi')

....................................................................
(firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO IV

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo e' riportato in appresso, dev'essere compilata conformemente alle note a pie' di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

.................................................................(3)
(Luogo e data)

.................................................................(4)
(Firma dell'esportatore;
si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile
il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1) Quando la dichiarazione su fattura e' redatta da un esportatore
autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve
essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su
fattura non e' redatta da un esportatore autorizzato, si omet-
tono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio. (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura
si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari
di Ceuta e Melilla, l'esportatore e' tenuto a indicarlo chia-
ramente mediante la sigla "CM". (3) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel
documento stesso. (4) Nei casi in cui l'esportatore non e' tenuto a firmare, la di-
spensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dal-
l'obbligo di indicare il nome del firmatario.

PROTOCOLLO N. 5

RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE NEL
SETTORE DOGANALE

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: (a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o
regolamentari, applicabili nei territori della Comunita' europea
e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che disciplinano
l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonche'
l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a
qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto,
restrizione e controllo; (b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una
domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; (c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una
domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; (d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona
fisica identificata o identificabile; (e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le
violazioni o i tentativi di violazione della legislazione
doganale.

ARTICOLO 2
Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita'.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3
Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica: (a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti
contraenti sono state correttamente importate nel territorio
dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura
doganale applicata alle merci; (b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti
contraenti sono state correttamente esportate dal territorio
dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura
doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale: (a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano
fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale; (b) i luoghi dove partite di merci sono stare immagazzinate in modo
da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni
contrarie alla normativa doganale; (c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da
fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni
contrarie alla normativa doganale; (d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di
ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla
normativa doganale.

ARTICOLO 4
Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti: - attivita' che risultino, o appaiano loro contrarie a detta
legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie
alla normativa doganale; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla
legislazione doganale; - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di
ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni
contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere
che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare
la legislazione doganale.

ARTICOLO 5
Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:
- consegnare tutti i documenti o
- notificare tutte le decisioni
provenienti dall'autorita' richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: (a) l'"autorita' richiedente"; (b) la misura richiesta; (c) l'oggetto e il motivo della domanda; (d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi
giuridici in questione; (e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone
fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; (f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini gia' svolte.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui e' corredata la domanda di cui al paragrafo I.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7
Adempimento delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita' interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o di qualsiasi altra autorita' interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attivita' che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tale informazione puo' essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

ARTICOLO 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo: (a) possa pregiudicare la sovranita' della ex Repubblica iugoslava di
Macedonia o di uno Stato membro a cui e' stata chiesta assistenza a
norma del presente protocollo; o (b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri
interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10,
paragrafo 2; o (c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' richiedere.
3. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.

ARTICOLO 10
Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'.
3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso al documenti ne e' informata.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.

ARTICOLO 11
Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa e a quale titolo sara' ascoltato.

ARTICOLO 12
Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 13
Esecuzione

1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14
Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo: - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da
altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza
reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli
Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione
tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee
e le autorita' doganali degli Stati membri di qualsiasi
informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo, che possa
essere interessare la Comunita'.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 114 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
 
ATTO FINALE

I plenipotenziari:
DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominati "Stati membri", e

della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "la Comunita'",

da una parte, e

i plenipotenziari dell'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il 9 aprile 2001 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo", hanno adottato i testi seguenti:

l'accordo, i suoi allegati I - VII, ossia:

Allegato I - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Mace-
donia di prodotti industriali meno sensibili origi-
nari della Comunita'

Allegato II - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Mace-
donia di prodotti industriali sensibili originari
della Comunita'

Allegato III - Definizione CE di "baby beef"

Allegato IVa - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Mace-
donia di prodotti agricoli originari della Comunita'
(dazio zero)

Allegato IVb - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Mace-
donia di prodotti agricoli originari della Comunita'
(dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari)

Allegato IVc - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Mace-
donia di prodotti agricoli originati della Comunita'
(concessioni nell'ambito di contingenti tariffari)

Allegato Va - Importazioni nella Comunita' di prodotti della pesca
originari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Allegato Vb - Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedo-
nia di prodotti della pesca originari della Comunita'

Allegato VI - Stabilimento: "Servizi finanziari"

Allegato VII - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e
commerciale

e i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento

Protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici

Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra
l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la
Comunita'

Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di "prodotti origi-
nari" e sui metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia
doganale

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni di seguito elencate e allegate al presente atto finale:
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 34 dell'accordo
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 40 dell'accordo
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 44 dell'accordo
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46 dell'accordo
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57 dell'accordo
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 71 dell'accordo
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 118 dell'accordo.

I plenipotenziari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno preso atto delle dichiarazioni di seguito elencate e allegate al presente atto finale:
Dichiarazione unilaterale delle Comunita' e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 27 e 29
Dichiarazione unilaterale delle Comunita' relativa all'articolo 76.

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 34

Le Comunita' europee e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, consapevoli dell'impatto che l'improvvisa abolizione della tassa dell'11% applicata allo sdoganamento delle merci importate, potrebbe avere sui bilancio del paese, decidono, in via eccezionale, di mantenere tale tassa fino al 1° gennaio 2002 o fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.
Qualora, nel frattempo, tale tassa venga ridotta o abolita nei confronti di un paese terzo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad applicare immediatamente il medesimo trattamento alle merci di origine comunitaria.
Il contenuto della presente dichiarazione congiunta non pregiudica la posizione delle Comunita' europee in sede di negoziati di adesione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia all'Organizzazione mondiale del commercio.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 40

Dichiarazione d'intenti delle Parti contraenti sul regime commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia: 1. La Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia
ritengono fondamentale ripristinare, quanto prima, non appena lo
consentira' la situazione politica ed economica, la cooperazione
economica e commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica
federativa socialista di Jugoslavia. 2. La Comunita' e' disposta a concedere il cumulo dell'origine agli
Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia che
avranno ripristinato la normale cooperazione economica e
commerciale non appena si sara' avviata la cooperazione
amministrativa necessaria per il buon funzionamento del cumulo. 3. Considerato quanto precede, la ex Repubblica jugoslava di
Macedonia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima
negoziati per avviare la cooperazione con gli altri Stati dell'ex
Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 44

Si conviene che l'espressione "figli" e' definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46

Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" e' definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57

Le Parti decidono di adoperarsi per applicare quanto prima le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti, in merito a un sistema di ecopunti, attraverso la conclusione dell'accordo pertinente, sotto forma di scambio di lettere, quanto prima e comunque non dopo la conclusione dell'accordo interinale.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 71

Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, nonche' la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 118
a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 123 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle Parti. La iolazione effettiva dell'accordo consiste:
- nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali
del diritto internazionale;
- nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui
all'articolo 2.
b) Le Parti convengono che le "misure appropriate" di cui
all'articolo 118 sono misure adottate in base al diritto
internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso
di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 118, l'altra
parte puo' avvalersi della procedura di composizione delle
controversie.

DICHIARAZIONI UNILATERALI

Dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri
relativa agli articoli 27 e 29

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio modificato, la Comunita' europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunita' europea e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:

- a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 del presente accordo,
finche' sara' di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 si
applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste
dalla Comunita' nel presente accordo, le misure commerciali
unilaterali autonome piu' favorevoli;
- in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai
capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei
quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi
doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene abolito
anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione
pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1.

Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 76

Per quanto riguarda la riammissione, da parte della ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, di cittadini di altri paesi e di apolidi,
la politica della Comunita' europea in materia di rimpatrio si basa
sui seguenti elementi principali: - va privilegiato il ritorno volontario; - il rimpatrio nel pese di origine rappresenta il principio
fondamentale.
 
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