Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2003, n. 261
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e di interazione tra pubblico e privato;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato: "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si articola in sei direzioni generali.
2. Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di: a) Direzione per la protezione della natura; b) Direzione per la qualita' della vita; c) Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo; d) Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione per la difesa del suolo; f) Direzione per i servizi interni del Ministero.
3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca, nelle materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, due posti di funzioni di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, e' il seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, (S.O.), e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con contenuti e con l'osservanza dei criteri
che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, (S.O.).
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, (S.O.).
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
(S.O.).
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, (S.O.).
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante: «Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
- La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante:
«Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra
pubblico e privato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 luglio 2002, n. 172.
- La legge 31 luglio 2002, n. 179, recante:
«Disposizioni in materia ambientale», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189.
- La legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega al
Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
enti pubblici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 luglio 2002, n. 158.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
2002, n. 207, recante: «Approvazione dello statuto
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2002, n. 222, (S.O.).
- L'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997,
n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999,
n. 203, (S.O.) e' il seguente:
«4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del Dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al Ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del Ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del Ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generate dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del Ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.
- Gli articoli 3, 4 e 5, del decreto legislativo
6 dicembre 2002, n. 287, recante: «Modifiche al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le
strutture organizzative dei Ministeri, nonche' i compiti e
le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2002, n. 304, sono i seguenti:
«Art. 3 (Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300). - 1. All'art. 35 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,
della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi
regolamenti comunitari, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.».
«Art. 4. (Modifiche dell'art. 36 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1. L'art. 36 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e' sostituto dal seguente:
«Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza
del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei
poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di
vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi
degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione
dell'ICRAM.».
«Art. 5 (Modifiche all'art. 37 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300). - 1. All'art. 37 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
1. Il Ministero si articola in un numero non superiore
a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed
organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
Nota all'art. 1:
- L'art. 35 del citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, e' il seguente:
«Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,
della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi
regolamenti comunitari, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale.».



 
Art. 2.
Direzione generale per la protezione della natura
1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;
b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
c) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di intesa, per le parti competenza, con la direzione per la difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
d) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversita', terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione del piano nazionale per la biodiversita', nonche' istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;
e) adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;
f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine;
g) attuazione e gestione della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti comunitari;
h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
i) promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio di incidenti marini;
l) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di inquinamento marino;
m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;
n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;
o) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;
p) divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale ed ambientale della relativa tutela e possibilita' di sviluppo compatibile, presso gli operatori e i cittadini.



Note all'art. 2:
- L'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
recante: «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, (S.O.),
e' il seguente:
«Art. 3 (Comitato per le aree naturali protette e
Consulta tecnica per le aree naturali protette). - 1. E'
istituito il Comitato per le aree naturali protette, di
seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri
dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle
foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e
ambientali, dei lavori pubblici e dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari
delegati, e da sei presidenti di regione o provincia
autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alle
riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i
presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui
territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate.
Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro
dell'ambiente con proprio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della
natura di cui al comma 3, le linee fondamentali
dell'assetto del territorio con riferimento ai valori
naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
3. La Carta della natura e' predisposta dai servizi
tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa
integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili
relativi al complesso delle finalita' di cui all'art. 1,
comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della
Carta della montagna di cui all'art. 14 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente
naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i
profili di vulnerabilita' territoriale. La Carta della
natura e' adottata dal Comitato su proposta del Ministro
dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5
miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti
compiti:
a) integra la classificazione delle aree protette,
sentita la Consulta di cui al comma 7;
b) adotta il programma per le aree naturali protette
di rilievo internazionale di cui all'art. 4, sentita la
consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonche'
le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che
si rendano necessarie;
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali
protette.
5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno
due volte l'anno, provvede all'attuazione delle
deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.
6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato
non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente
rimette la questione al Consiglio dei Ministri, che decide
in merito.
7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree
naturali protette, di seguito denominata "Consulta",
costituita da nove esperti particolarmente qualificati per
l'attivita' e per gli studi realizzati in materia di
conservazione della natura, nominati, per un quinquennio,
dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa
di nomi presentata dalle associazioni di protezione
ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente,
tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi
rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei
Lincei, dalla Societa' botanica italiana e dall'Unione
zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale
delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta
dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa
annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.
8. La Consulta esprime pareri per i profili
tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette,
di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del
Ministro dell'ambiente.
9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del
Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del
servizio conservazione della natura del Ministero
dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un
contingente di personale stabilito, entro il limite
complessivo di cinquanta unita', con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro per gli affari regionali. Il predetto
contingente e' composto mediante apposito comando di
dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' di personale di enti pubblici anche economici, ai
quali e' corrisposta una indennita' stabilita con decreto
del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del
tesoro. Fanno parte del contingente non piu' di venti
esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a
termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile
per eguale periodo, scelti con le modalita' di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428,
convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio
decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che
fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della
segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a
partire dall'anno 1991.
- La legge 19 dicembre 1975, n. 874, con la quale e'
stata ratificata la Convenzione sul commercio
internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in
pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3
marzo 1973, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 febbraio 1976, n. 49, (S.O.).



 
Art. 3.
Direzione generale per la qualita' della vita
1. La Direzione generale per la qualita' della vita svolge le seguenti funzioni:
a) definizione degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, relativamente alla quantita' e qualita' delle acque, alla qualita' dei sedimenti e del biota, al fine di mantenere la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi idrici, di sostenere comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate, nonche' di consentire gli usi legittimi delle risorse idriche, contribuendo alla qualita' della vita e alla tutela della salute umana;
b) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, dovuto a fonti puntuali e diffuse, prevedendo particolari interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, nonche' definizione delle misure necessarie al loro risanamento;
c) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia e al risanamento di aree che necessitano interventi specifici per la presenza di valori naturalistici, di peculiari caratteristiche geomorfologiche ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare riferimento alla laguna di Venezia e al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone vulnerabili e alle aree di salvaguardia;
d) definizione, in collaborazione con la Direzione per la difesa del suolo, delle direttive per il censimento delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica, nonche' individuazione di metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche, anche attraverso la definizione e l'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue, con particolare riferimento all'uso irriguo;
e) definizione dei criteri per la gestione del servizio idrico integrato, nonche' promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue, in attuazione degli adempimenti comunitari e delle disposizioni legislative;
f) concessioni di grandi derivazioni di acqua che interessino il territorio di piu' regioni e piu' bacini idrografici in assenza della determinazione del bilancio idrico e concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;
g) definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
h) individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti e dei rischi di inquinamento;
i) promozione e sviluppo della raccolta differenziata e individuazione delle iniziative e delle azioni economiche atte a favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, nonche' a promuovere il recupero di energia e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti e il loro impiego da parte della pubblica amministrazione;
l) individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che presentano maggiori difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi e indirizzo e coordinamento per la loro gestione;
m) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione e per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti medesimi con particolare riferimento a suolo, sottosuolo, falda, acque superficiali e sedimenti, aggiornamento e attuazione del Programma nazionale di bonifica e formazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie;
n) indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di emergenza nelle materie di competenza;
o) supporto alle attivita' del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, garantendo la funzionalita' della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.



Nota all'art. 3.
- Gli articoli 21 e 22, della legge 5 gennaio 1994, n.
36, recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche»,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14,
(S.O.), sono i seguenti:
«Art. 21 (Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche). - 1. Al fine di garantire l'osservanza
dei principi di cui all'art. 9, con particolare riferimento
all'efficienza, all'efficacia ed all'economicita' del
servizio, alla regolare determinazione ed al regolare
adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati
dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonche'
alla tutela dell'interesse degli utenti, e' istituito,
presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito
denominato Comitato.
2. Il Comitato e' composto da sette membri, nominati
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono
designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni
di presidente individuato con il medesimo decreto - sono
scelti tra persone particolarmente esperte in materia di
tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche
esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e
non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti
pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori
universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera
durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del
tesoro, e' determinato il trattamento economico spettante
ai membri del Comitato.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo
svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di
una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della
Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei
lavori pubblici, nonche' della collaborazione delle
Autorita' di bacino. Esso puo' richiedere di avvalersi,
altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica di altre
amministrazioni.
5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con
le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di
attivita' e le iniziative da porre in essere a garanzia
degli interessi degli utenti per il perseguimento delle
finalita' di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione
con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle
regioni e dalle province autonome competenti».
«Art. 22 (Osservatorio dei servizi idrici). - 1. Per
l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di
un Osservatorio dei servizi idrici, di seguito denominato
«Osservatorio». L'Osservatorio, mediante la costituzione e
la gestione di una banca dati in connessione con i sistemi
informativi delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle Autorita' di bacino e dei
soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore,
svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di
dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia
di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici
e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di
esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per
l'esercizio dei servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione,
di controllo e di programmazione dei servizi e degli
impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli
impianti e lo sviluppo dei servizi.
2. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
periodicamente all'Osservatorio, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le
informazioni di cui al comma 1. L'Osservatorio ha,
altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie
relative ai servizi idrici ai fini della proposizione
innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte
del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere
in violazione della presente legge, nonche' dell'azione di
responsabilita' nei confronti degli amministratori e di
risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio
effettua, su richiesta del Comitato, elaborazioni al fine,
tra l'altro, di:
a) definire indici di produttivita' per la
valutazione della economicita' delle gestioni a fronte dei
servizi resi;
b) individuare livelli tecnologici e modelli
organizzativi ottimali dei servizi;
c) definire parametri di valutazione per il controllo
delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto
degli organi decisionali in materia di fissazione di
tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei
criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
d) individuare situazioni di criticita' e di
irregolarita' funzionale dei servizi o di inosservanza
delle prescrizioni normative vigenti in materia, per
l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;
e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di
tecnologie innovative;
f) verificare la fattibilita' e la congruita' dei
programmi di investimento in relazione alle risorse
finanziarie e alla politica tariffaria;
g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla
base dei quali il Comitato predispone una relazione annuale
al Parlamento sullo stato dei servizi idrici.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato,
anche per via informatica, ai dati raccolti e alle
elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli
utenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il
Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
approvata la consistenza della dotazione organica della
segreteria tecnica del Comitato e dell'Osservatorio, cui
sono preposti due dirigenti, rispettivamente, del ruolo
amministrativo e tecnico del Ministero dei lavori pubblici.
Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio puo'
avvalersi della consulenza di esperti nel settore e
stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con
societa' specializzate.
6. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire
700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a
decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi».



 
Art. 4.
Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo
1. La Direzione generale per la ricerca ambientale e sviluppo svolge le seguenti funzioni:
a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;
b) supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati interministeriali di programmazione economica;
c) contabilita', fiscalita' ambientale e meccanismi tariffari;
d) promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in campo ambientale, nonche' di accordi volontari con imprese singole o associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
e) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche e private in materia di tutela ambientale;
f) promozione della ricerca in campo ambientale;
g) redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente e attivita' di rapporto (reporting) in materia ambientale;
h) educazione e formazione ambientale;
i) gestione della biblioteca centrale di documentazione ambientale e promozione di tutte le iniziative nazionali e internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale;
l) coordinamento operativo della partecipazione della rappresentanza del Ministero nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli accordi in materia ambientale, nell'ambito del Programma ambientale delle Nazioni-Unite (UNEP), della Commissione economica per l'Europa (ECE-ONU), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Unione europea, d'intesa con le Direzioni generali competenti per materia;
m) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di cooperazione internazionale in campo ambientale;
n) rapporti con le altre Direzioni con riferimento alla protezione internazionale dell'ambiente;
o) supporto alle attivita' del Ministero nelle sedi internazionali della Convenzione sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e del protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico, nonche' attuazione dei relativi impegni e programmi.
 
Art. 5.
Direzione generale per la salvaguardia ambientale
1. La Direzione generale per la salvaguardia ambientale svolge le seguenti funzioni:
a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto alle attivita' delle relative commissioni;
b) attivita' di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione dell'ambiente;
c) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;
d) attivita' relative all'ecolabel-ecoaudit, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui al regolamento CE n. 761/2001, nonche' alla promozione di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio nazionale;
e) valutazione, autorizzazione e monitoraggio delle attivita' a rischio di incidente rilevante;
f) coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti;
g) valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi, nonche' dell'introduzione di organismi geneticamente modificati;
h) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico;
i) prevenzione e protezione inquinamento acustico;
l) prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi elettromagnetici;
m) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;
n) fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonche' dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro.



Note all'art. 5.
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante: «Norme per
la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
del sistema di ecogestione e di audit ambientale», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
- Il regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 114 del 24 aprile
2001.



 
Art. 6.
Direzione generale per la difesa del suolo
1. La Direzione generale per la difesa del suolo svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo;
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico;
c) indirizzo e coordinamento, dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici nei bacini di rilievo nazionale, regionale e interregionale;
d) identificazione, d'intesa con la direzione per la protezione della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonche' con riguardo al relativo impatto dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;
e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento e allo studio degli elementi dell'ambiente fisico delle condizioni generali di rischio; valutazioni degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
f) compiti in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilita' ambientale;
g) coordinamento dei sistemi cartografici;
h) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione, da parte delle regioni, delle autorita' di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge.



Note all'art. 6.
- L'art. 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n.
183, recante: «Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1989, n. 120, (S.O.), e' il
seguente:
«4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga
conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,
istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico,
di cui al comma 3, lettera a).
- L'art. 18, comma 2, della citata legge 18 maggio
1989, n. 183, e' il seguente:
«2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti
regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro
dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza,
sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i
provvedimenti necessari per garantire comunque lo
svolgimento delle procedure e adozione degli atti necessari
per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal
presente articolo, ivi compresa a nomina di commissari ad
acta.».
- L'art. 19, comma 3, della citata legge 18 maggio
1989, n. 183, e' il seguente:
«3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle
regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale,
il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, puo' adottare eventuali modifiche».
- L'art. 20, comma 4, della citata legge 18 maggio
1989, n. 183, e' il seguente:
«4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le
regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,
adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del
Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva
competenza, gli atti in via sostitutiva».



 
Art. 7.
Direzione generale per i servizi interni del Ministero
1. La direzione per i servizi interni cura gli affari generali della medesima e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per le altre direzioni, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso le stesse. In particolare, svolge le seguenti funzioni di competenza del Ministero:
a) assunzioni, carriera, posizioni di stato e trattamento economico del personale;
b) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
c) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale;
d) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;
e) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso relativo ai rapporti di lavoro;
f) gestione della posizione di stato e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;
g) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;
h) cerimoniale e onorificenze;
i) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
l) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l'Autorita' per l'informatica per la pubblica amministrazione;
m) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attivita' amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.
 
Art. 8.
Organismi di supporto tecnico-scientifico
1. Nell'ambito del Ministero operano, oltre gli organismi espressamente elencati dal decreto interministeriale 24 aprile 2002, attuativo dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
a) l'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n.
150; b) l'Ufficio del responsabile della mobilita' aziendale previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179;
c) la Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
d) il Comitato di esperti di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Ministro si avvale, in particolare:
a) del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;
b) del Corpo forestale dello Stato;
c) del Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto;
d) degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonche' dei reparti delle Forze di Polizia, d'intesa con i Ministri competenti.



Note all'art. 8:
- L'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2001, n. 301, (S.O.), e' il seguente:
«Art. 18 (Riordino degli organismi collegiali). - 1. Ai
fini del contenimento della spesa e di maggiore
funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed
altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di
carattere tecnico e ad elevata specializzazione
indispensabili per la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione
del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati gli organismi
tecnici e ad elevata specializzazione gia' operanti nelle
pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi
del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con
atto dell'organo di direzione politica responsabile, da
sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante
e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli
organismi collegiali non individuati come indispensabili
dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si
sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, e' fatto
divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli
organismi collegiali».
- L'art. 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante
«Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136, e' il
seguente:
«Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il pubblico). -
1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla
ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli
uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti
criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione,
di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai
cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative, e l'informazione
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni
medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di
interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la
comunicazione interna, i processi di verifica della
qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte
degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio
per le relazioni con il pubblico e le altre strutture
operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per
le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico
l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva.».
- Il decreto ministeriale 27 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179, reca
«Mobilita' sostenibile nelle aree urbane».
- L'art. 19, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n.
443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto
2002, n. 199, (S.O.) e' il seguente:
«Art. 19 (Contenuto della valutazione di impatto
ambientale). - 1. La valutazione di impatto ambientale
individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e
delle sue principali alternative, compresa l'alternativa
zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle
acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima,
sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche'
sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed
ambientale e valuta inoltre le condizioni per la
realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, e' istituita, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, una commissione
speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da
venti membri, oltre il presidente, scelti tra professori
universitari e professionisti particolarmente qualificati
in materie progettuali, ambientali, economiche e
giuridiche, nonche' tra dirigenti della pubblica
amministrazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' per la durata, l'organizzazione ed il
funzionamento dell'organismo. Con successivo decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare annualmente, sono stabiliti i compensi spettanti al
presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito
delle risorse di cui al comma 3.
3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle
risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma
dell'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza
oneri per il bilancio dello Stato».
- L'art. 6, della citata legge 31 luglio 2002, n. 179,
e' il seguente:
«Art. 6 (Programma strategico di comunicazione
ambientale). - 1. Per l'attuazione di un programma di
comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare
l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai
problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative
per la tutela delle risorse ambientali, e' autorizzata la
spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e
di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario
2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma sono
perseguiti i seguenti obiettivi:
a) l'informazione e la promozione a livello nazionale
e in modo continuativo di programmi di educazione
ambientale, sia a livello nazionale che a livello
internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo con altri
programmi e iniziative nel settore ambientale e il
coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli,
anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi
da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni
produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti
pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che
privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie
statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado,
universita', organizzazioni di volontariato, imprese e
organi internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento
su problematiche di natura ambientale.
3. Nel programma di comunicazione ambientale sono
indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per
la realizzazione delle attivita' formative, informative e
dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti
necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi
quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le
modalita', la durata e gli ambiti territoriali che
riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e
l'eventuale istituzione di centri specializzati, di
sportelli ambientali e di siti Internet.
4. Nell'ambito del programma di interventi per la
comunicazione ambientale, nonche' per le finalita' di cui
all'art. 3, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i
cui componenti sono nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio. Per
l'istituzione ed il funzionamento del comitato e'
autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di
cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a
decorrere dall'anno 2002.
5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi
spettanti, i compiti e le modalita' di funzionamento del
comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».



 
Art. 9.
Dotazione organica
1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata tabella A.
2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B.
3. A seguito della riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali generali, ferma restando l'invarianza della spesa, la dotazione organica dei posti di funzioni dirigenziali non generali e' incrementata di n. 6 posti, da individuarsi anche nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
 
Art. 10.
Verifica dell'organizzazione del Ministero
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.



Nota all'art. 10.
- L'art. 4, del citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' il seguente:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».



 
Art. 11.
Norme finali e abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178.
2. L'attuazione del presente regolamento non comporta aggravi di spesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 338



Nota all'art. 11.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
2001, n. 178, recante: «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114,
(S.O.).



 
Tabella A
(art. 9, comma 1)
POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE

Posti di funzione dirigenziale di livello generale 8 Posti di funzione dirigenziale di livello non generale 62

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Tabella B
(art. 9, comma 2)
TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA
DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Area A 52 B1 73 B2 161 B3 152
---
Totale area B 386

C1 232 C2 171 C3 87
---
Totale area C 490
---
Totale 928
 
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