Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 4 settembre 2003 |
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani». |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 1988, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Martani» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla Regione Umbria intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 19 giugno 2003; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani», riconosciuto con decreto ministeriale del 21 dicembre 1988, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2003. |
| Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Martani» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. |
| Art. 3. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'allegato 8 del Regolamento Comunitario 1439/99 (lettera E) «impiego di alcuni termini specifici» - paragrafo 2 - lettera f) - terzo trattino) a tutte le tipologie presenti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani» che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%: allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneita'. |
| Art. 4. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Martani» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 settembre 2003 Il direttore generale: Abate |
| Annesso Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani». Art. 1. (Denominazione) La denominazione di origine controllata «Colli Martani» nelle seguenti tipologie: Rosso; Bianco; Trebbiano; Grechetto; Grechetto di Todi; Sangiovese anche riserva; Cabernet Sauvignon, anche riserva; Merlot, anche riserva; Sauvignon; Chardonnay; Riesling; Spumante; e' riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. (Vitigni ammessi) La denominazione di origine controllata «Colli Martani» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Trebbiano; Grechetto; Sangiovese; Cabernet Sauvignon; Merlot; Sauvignon; Chardonnay; Riesling, e' riservata ai vini ottenuti da uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Colli Martani» Trebbiano: Trebbiano Toscano: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari. «Colli Martani» Grechetto e «Colli Martani» Grechetto di Todi: Grechetto: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari. «Colli Martani» Sangiovese: Sangiovese: minimo 85%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%. «Colli Martani» Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon: minimo 85%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%. «Colli Martani» Merlot anche nella tipologia Riserva: Merlot: minimo 85%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%. «Colli Martani» Sauvignon: Sauvignon: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari. «Colli Martani» Chardonnay: Chardonnay: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari. «Colli Martani» Riesling: Riesling: minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari. «Colli Martani» Bianco: Trebbiano Toscano: minimo 50%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari. «Colli Martani» Rosso: Sangiovese: minimo 50%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%. «Colli Martani» Spumante: Grechetto, Chardonnay, Pinot Nero, da soli o congiuntamente: minimo 50%; altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%. Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari. Il vino «Colli Martani» Grechetto puo' essere designato con la sottodenominazione geografica «di Todi» qualora ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella rispettiva zona ricadente nel Comune di Todi indicata nel successivo art. 3. Art. 3. (Zona raccolta uve) Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Martani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l'intero territorio dei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria e parte del territorio dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Montefalco, Castel Ritaldi, Spoleto, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta e Collazzone. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da nord in corrispondenza di Passaggio e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione segue la strada provinciale per Bevagna in direzione sud-est percorrendo tale strada; circonda quindi sul lato ovest l'abitato di Cantalupo, attraversa quello di Capro fino a raggiungere Bevagna; ne rasenta il centro abitato percorrendo la strada di circonvallazione sul lato est fino all'incrocio con il fiume Timia; percorre quest'ultimo in senso ascendente (verso nord) fino alle sue origini; percorre quindi l'immissario di detto fiume, il torrente Beverone, sempre in senso ascendente, fino al fosso Ruicciano; segue quest'ultimo fino all'incrocio con la strada provinciale Duterte in prossimita' del centro abitato di Mercatello; segue tale strada in direzione sud, attraverso i centri abitati di Bruna, San Brizio, Maiano, fino a Ponte Bari da dove segue il torrente Tessino in direzione sud-ovest fino in prossimita' di Spoleto ove la strada provinciale Spoleto-Acquasparta inizia ad affiancarlo; ivi abbandona detto torrente per seguire la provinciale indicata in direzione ovest verso Acquasparta attraversando la zona di Baiano di Spoleto fino al confine con la provincia di Terni a Casa Pino Palombaro; la linea di delimitazione segue quindi tale confine provinciale in direzione nord fino a raggiungere la ferrovia centrale Umbra in prossimita' di M. di Mezzanelli, segue tale ferrovia in direzione nord-ovest fino all'altezza del confine tra la provincia di Perugia e di Terni. Percorre quindi nuovamente tale confine che si estende a destra della ferrovia, fino ad inserirsi nuovamente nel percorso di quest'ultima che viene ancora seguita sino a quota 193, in prossimita' della localita' di Rosaro. All'altezza di detta quota si innesta sulla comunale che si ricongiunge con la provinciale Todi-Montenero dopo aver toccato le localita' di C. Consolazione, C. Santa Lucia, C. Coste Pelate ove abbandona detta strada per percorrere a sud della stessa la strada poderale «Coste Pelate» fino alla strada comunale nel tratto Montenero - Pesciano all'altezza del bivio per Pod.re Casciotta; segue tale strada comunale in direzione di Pesciano fino alla poderale per Podere Perella; da tale incrocio in linea retta raggiunge il fosso di Pesciano dal suo inizio, lo percorre in senso discendente in direzione nord fino al ponte di Pesciano da dove segue la vicinale in direzione sud-ovest fino a Torre Olivola: da qui riprende la strada comunale che conduce, verso nord, a Torregentile e Fiore toccando le quote 402, 290, 226 e 301, sino ad incrociare la provinciale Todi-Avigliano, che percorre, in direzione sud-ovest, fino a quota 436; qui devia, verso nordovest, sulla strada comunale che raggiunge Asproli passando per le quote 392, 367 e 333. Discende quindi da detto paese verso le localita' Casaline Alta e Casaline Bassa raggiungendo la s.s. 448 di Baschi alla quota 155, che percorre, in direzione nord-est, fino all'incrocio con la s.s. 79-bis. Risale per detta strada, in direzione nord-ovest, per Doglio e Monte Castello Vibio. All'altezza della quota 327 tale linea devia su una strada interpoderale che dopo aver toccato le localita' di Canonica, C. Manella II, C. Manella I e C. Sorone si ricongiunge nuovamente con la suddetta comunale. A quota 498 si immette quindi sulla provinciale Doglio-Monte Castello Vibio e prosegue, in direzione nord verso quest'ultimo paese fino all'altezza della quota 372. Da qui procede lungo la strada che si snoda a sud del suddetto paese discendendo poi, verso est, fino all'incrocio con la strada che collega Montemolino con Fratta Todina (quota 182); si dirige quindi, in direzione sud-est, verso Montemolino ed oltre fino ad incrociare la E7 in localita' La Collina. Si identifica con la detta superstrada, in direzione nord, fino all'altezza di Ponte Nuovo dopo aver toccato le localita' di Pantalla, Collepepe, Ripabianca, Casalina e Deruta. Da qui prosegue seguendo il confine tra i comuni di Torgiano e Bettona fino a ricongiungersi con la strada provinciale che, in direzione est, conduce nuovamente verso il Passaggio, punto di partenza della delimitazione. Art. 4. (Condizioni ambientali e rese) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione rientranti nella fascia pedecollinare (compresa tra 150-600 m.l.m.) esclusi i terreni di fondovalle. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densita' minima di 3.000 ceppi per ettaro per tutte le tipologie rosso e 2.600 per tutte le tipologie bianco. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Trebbiano; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Grechetto; a t. 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani Sangiovese»; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Cabernet Sauvignon; a t. 11 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Merlot; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani Sauvignon»; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Chardonnay; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Riesling; a t. 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Bianco e «Colli Martani» Spumante ed a t. 11 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Rosso. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.o.c. «Colli Martani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell'effettiva superficie coperta dalla vite. Art. 5. (Vinificazione) Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente nella zona di produzione delimitata nel medesimo art. 3 e nell'intero territorio dei Comuni di Assisi, Foligno, Marciano, Spello e Trevi. Per il vino «Colli Martani» Grechetto di Todi le operazioni di vinificazione possono essere effettuate, oltre che nella rispettiva zona di produzione, nell'intero territorio del Comune di Todi. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli Martani» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,50 % per il Trebbiano; 11,00% per il Grechetto; 11,50% per il Grechetto di Todi; 11,00% per il Sangiovese; 11,50% per il Cabernet Sauvignon; 11,50% per il Merlot; 11,00% per il Sauvignon; 11,00% per lo Chardonnay; 10,50% per il Riesling; 10,50% per il Bianco; 11,00% per il Rosso; 10,50% per lo Spumante. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per qualsiasi tipologia di vino «Colli Martani». Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Martani»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. E' consentito l'arricchimento dei mosti aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Martani» alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore. E' ammessa la pratica della dolcificazione. Art. 6. (Caratteristiche vini al consumo) I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Colli Martini» Trebbiano: colore: giallo verdolino; odore: leggermente vinoso, caratteristico; sapore: asciutto, acidulo, leggermente fruttato, caratteristico, fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Colli Martani» Grechetto: colore: giallo paglierino; odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico; sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli Martani» Grechetto di Todi: colore: giallo paglierino; odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico; sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Colli Martani» Sangiovese anche nella tipologia Riserva: colore: rosso rubino se giovane, con contorni rosso-arancione se invecchiato; odore: vinoso caratteristico, etereo se invecchiato; sapore: asciutto, armonico, talvolta, se giovane, leggermente tannico e piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico, delicatamente erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. «Colli Martani» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva: colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, persistente, caratteristico; sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. «Colli Martani» Merlot anche nella tipologia Riserva: colore: rosso rubino con riflessi violacei talvolta tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento; odore: vinoso, gradevole; sapore: pieno, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. «Colli Martani» Sauvignon: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: fruttato, intenso, caratteristico; sapore: asciutto, fine, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Colli Martani» Chardonnay: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con lievi riflessi verdognoli; odore: intenso, caratteristico; sapore: asciutto, fruttato, caratteristico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Colli Martani» Riesling: colore: giallo paglierino con lievi riflessi verdognoli; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, fruttato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Colli Martani» Bianco: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: vinoso, delicato, fruttato; sapore: sapido, vivace, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Colli Martani» Rosso: colore: rosso rubino, vivace, piu' o meno intenso; odore: vinoso, delicato, caratteristico; sapore: asciutto, sapido, di buon corpo, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. «Colli Martani» Spumante: colore: paglierino piu' o meno intenso; perlage: fine e persistente; odore: fruttato, persistente; sapore: secco, armonico, netto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidita' totale minima: 5,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Per le tipologie soggette ad invecchiamento in botti di legno puo' rilevarsi un lieve sentore di legno. E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la regione, di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore. Art. 7. (Riserva) Il vino «Colli Martani» Sangiovese deve essere immesso al consumo dopo aver subito un periodo di maturazione obbligatorio di almeno un anno a partire da 31 ottobre dell'anno della vendemmia. Qualora detto vino abbia un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 12,00% e venga sottoposto ad una maturazione di due anni, di cui uno almeno di invecchiamento in botti di legno, e ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, puo' portare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva». I vini «Colli Martani» Cabernet Sauvignon e Merlot possono essere immessi al consumo solo dopo aver subito un periodo di maturazione obbligatorio di almeno un anno a partire dal 31 ottobre dell'annata della vendemmia. Qualora detti vini vengano sottoposti ad una maturazione di due anni, di cui uno almeno di invecchiamento in botti di legno, e ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva». Art. 8. (Abbigliamento) Le bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a 5 lt., devono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e devono essere chiusi esclusivamente con tappo raso bocca e a fungo per lo spumante ad esclusione di quelle di capacita' di 0,375 e 0,250 per le quali e' consentito l'uso del tappo a vite. I vini a D.o.c. «Colli Martani» Spumante e tutte le tipologie con la specificazione «Riserva» devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di capacita' non superiore a 3 lt. Art. 9. (Etichettatura) Alla denominazione di cui all'art. 2 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' - comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti. Per tutte le tipologie, ad esclusione dello Spumante, del Bianco e del Rosso, e' obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione. |
|
|
|