Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 agosto 2003
Scioglimento di due societa' cooperative.

IL REGGENTE
del servizio politiche del lavoro di Potenza
Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le societa' cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorita' amministrativa di vigilanza;
Atteso che l'Autorita' amministrativa di vigilanza per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;
Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I;
Riconosciuta la propria competenza;
Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;
Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati da ispettori della Confederazione cooperative italiane, rispettivamente in data 25 ottobre 2002 e 30 ottobre 2002, alle societa' cooperative appresso indicate e l'ulteriore documentazione pervenuta a questa direzione in data 20 agosto 2003 da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;
Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003;
Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;
Decreta lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle seguenti societa' cooperative:
1) soc. coop. «Il Coriandolo soc. coop.va a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia in data 22 febbraio 1994, iscritta al n. 5793 del registro societa' presso il tribunale di Potenza - B.U.S.C. n. 2631;
2) soc. coop. «Agrigest 90 soc. coop.va a r.l.», con sede in Cersosimo (Potenza), costituita per rogito notaio dott.ssa Lucia Cannaviello in data 1° gennaio 1990, iscritta al n. 1325 del registro societa' presso il tribunale di Lagonegro (Potenza) - B.U.S.C. n. 2531.
Potenza, 27 agosto 2003
Il reggente: Montanarella
 
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