Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2003
Modifiche alla disciplina del Centro Tecnico, di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2000, recante disciplina del Centro Tecnico di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2001 che ha disciplinato l'articolazione interna della struttura, il personale ed il funzionamento del Centro Tecnico ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante la delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002, che disciplina le modalita' per l'utilizzo dei fondi assegnati al finanziamento del piano d'azione di e-government;
Visti gli articoli 26 e 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti rispettivamente disposizioni in materia di innovazione tecnologica e progetto «PC ai giovani»;
Visto l'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel quale e' tra l'altro prevista l'istituzione del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 maggio 2003 con il quale, in attuazione della citata legge n. 3/2003, sono individuati i progetti di grande contenuto innovativo per lo sviluppo dei sistemi informativi e della societa' dell'informazione, nonche' i Ministri proponenti per ciascun progetto, con l'indicazione della ripartizione delle relative risorse finanziarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale, all'art. 22, sono individuate le attivita' istituzionali del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e previsto l'avvalimento, da parte del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Centro Tecnico di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche al fine del necessario coordinamento delle attivita' delle citate strutture;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 13 agosto 2002, relativo all'organizzazione interna del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
Considerato che la realizzazione dei progetti innovativi sia nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche che a favore del Paese, avuto riguardo alle disponibilita' finanziarie provenienti dalle disposizioni legislative sopra richiamate, nonche' al completamento del Piano di e-government di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002, richiede una forte sinergia da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e del Centro Tecnico;
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, recante «disciplina del Centro Tecnico di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000», e' aggiunta la lettera seguente:
«q) provvede, sulla base delle direttive che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ritiene opportuno adottare, anche ai fini del coordinamento dell'attivita' del Centro e dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione con quella del Dipartimento, a:
assicurare l'attuazione delle iniziative relative allo sviluppo dell'e-government ed alla formazione ICT nell'ambito delle regioni ed enti locali;
assicurare, qualora richiesto, il supporto tecnico al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per dare attuazione alle politiche da questo attivate e finanziate con legge o con le altre forme di finanziamento (fondi CIPE, UE, ecc.);
fornire assistenza tecnica alle regioni e agli enti locali per l'utilizzo dei fondi relativi alle politiche di innovazione.».
 
Art. 2.
1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, e' aggiunta la seguente lettera:
«d) area innovazione per le regioni e gli enti locali, che assicura l'attuazione delle attivita' di cui all'art. 2, comma 2, lettera q).».
 
Art. 3.
1. All'art. 2, comma 1, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2000, recante «disciplina del Centro tecnico di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000», la parola «tre» e' sostituita con la parola «quattro».
2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, recante «disciplina del Centro Tecnico di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000», sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 3, comma 3, all'art. 8, comma 6 e all'art. 9, comma 1, dopo le parole «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999» sono aggiunte le seguenti «come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002»;
b) all'art. 5, comma 1, primo capoverso, la parola «tre» e' sostituita con la parola «quattro».
 
Art. 4.
1. All'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«7. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in relazione alle attivita' che vedono il coinvolgimento delle specifiche professionalita' presenti nel Centro Tecnico, provvede ad assegnare al medesimo un budget di spesa a valere sulle proprie disponibilita' finanziarie, da utilizzare nel rispetto delle procedure amministrativo-contabili stabilite per le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002; il Centro Tecnico nell'ambito di tale budget avra' cura di emettere, in esecuzione delle decisioni di spesa connesse ai progetti, i relativi impegni di spesa ed ordini di pagare da imputare ai pertinenti capitoli di bilancio del Centro di responsabilita' "Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie" e di inoltrarli, come previsto per i centri di responsabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, all'Ufficio di bilancio e ragioneria ai fini del controllo di regolarita' amministrativo-contabile e della successiva trasmissione alla Banca d'Italia degli ordini di pagare debitamente validati.
8. Nel caso di mancanza del direttore del Centro Tecnico, al fine di assicurare continuita' all'azione amministrativa, il responsabile dell'area amministrazione e risorse umane provvedera' alle attivita' di gestione delle risorse finanziarie assegnate al Centro per le spese di funzionamento, per quelle connesse con le iniziative progettuali di e-government nonche' per quelle relative ai progetti di cui al comma precedente.».
Roma, 30 luglio 2003
p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 127
 
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