Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 giugno 2003
Concessione del trattamento CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attivita' di pulizia presso le Ferrovie dello Stato; concessione del trattamento CIGS e mobilita' in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative di cui al Consorzio nazionale tra le cooperative portabagagli operanti nel settore appalti delle Ferrovie dello Stato, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970. (Decreto n. 32534).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della stessa legge n. 223/1991;
Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, concessioni, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003, anche in deroga alla normativa vigente;
Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli, concernente il cambio di appalto nei servizi dell'indotto delle Ferrovie dello Stato, nel quale si e' convenuto di garantire il mantenimento del posto di lavoro per tutti i lavoratori attualmente occupati attraverso il passaggio alle aziende subentranti, specificamente prevedendo la possibililta' dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali per affrontarte eventuali problematiche relative a singoli appalti, nonche' anche a tutela dei soci lavoratori delle cooperative in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 sopra richiamato;
Visto l'impegno di Governo, assunto dal gia' nominato Sottosegretario al lavoro, on. Pasquale Viespoli, per l'attuazione del suddetto accordo del 2 maggio 2002, a seguito di risposta a specifica interrogazione parlamentare;
Vista la nota in data 7 ottobre 2002 del Consorzio nazionale fra cooperative portabagagli della rete ferroviaria italiana, con la quale sono state fornite indicazioni in ordine al numero dei soci lavoratori dipendenti da cooperative portabagagli in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato, interessati all'utilizzo degli ammortizzatori sociali;
Vista la nota in data 31 dicembre 2002 del citato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale, con espresso riferimento al sopra richiamato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, e sulla base del sopra citato accordo del 2 maggio 2002, si evidenzia la necessita' che vengano emanati provvedimenti di concessione, anche senza soluzione di continuita', del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore di pulizia operanti presso le Ferrovie dello Stato, che, avendo in corso di attuazione programmi di crisi aziendale e contratti di solidarieta' hanno raggiunto i limiti temporali stabiliti dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e dall'art. 7 del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 1988, nonche' provvedimenti di ammissione ai trattamenti di CIGS e di mobilita' dei soci lavoratori delle cooperative in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, al fine di agevolare i passaggi di personale all'interno delle aziende in questione e di facilitare il risanamento delle stesse, con l'obiettivo finale del recupero occupazionale dei lavoratori interessati ai suddetti trattamenti;
Constatato che, dalle note sopra citate, risulta che la platea dei lavoratori interessati alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e' di seicento unita' e che la platea dei soci lavoratori delle cooperative in regime di decreto del Presidente della Repubblica n. 602, da ammettere ai trattamenti di CIGS e di mobilita', e' di centocinquanta unita';
Ritenuto di poter autorizzare, rispondendo entrambe le fattispecie sopra illustrate alle condizioni previste dall'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, la concessione, anche senza soluzione di continuita', del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione ai trattamenti di CIGS e di mobilita', in favore dei lavoratori e dei soci lavoratori delle aziende e delle cooperative sopra indicate;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in deroga alla normativa vigente in materia, e' autorizzata, anche senza soluzione di continuita', e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la concessione, per un numero massimo di 600 unita', del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attivita' di pulizia presso le Ferrovie dello Stato, interessate al cambio di appalto di cui all'accordo in data 2 maggio 2002 citato in premessa, che hanno superato i limiti temporali stabiliti dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.
 
Art. 2.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma l, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative individuate dalla nota del 7 ottobre 2002 del Consorzio nazionale cooperative portabagagli citata in premessa, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono ammessi, a decorrere dal 1° gennaio 2003, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', per un numero massimo di 150 unita'.
 
Art. 3.
A decorrere dal 1° gennaio 2003, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'art. 2 sono tenute a versare la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
 
Art. 4.
Gli interventi disposti dagli articoli 1 e 2 sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 13.000.000, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 5.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 275
 
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