Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003, n. 262 |
Regolamento per l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, l'articolo 7; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici ed, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni in materia di organizzazione delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 aprile 2003; Visto il successivo parere del Consiglio di Stato n. 2162/2003, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003 sull'analogo regolamento concernente gli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri presso il Ministero delle attivita' produttive, nel quale si esprime parere favorevole in ordine all'istituzione del «responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione» e del «responsabile del coordinamento legislativo»; Ritenuto, pertanto, per esigenze di uniformita' di assetto organizzativo degli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri, di confermare l'istituzione di dette figure, tenuto conto, peraltro, che i precedenti pronunciamenti del Consiglio di Stato sono stati resi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 137 del 2002; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e del trasporti», sono inserite le seguenti: «, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) vice Ministri: i sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro». 2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) l'Ufficio e le segreterie dei vice Ministri;»; b) al comma 4, dopo le parole: «Le segreterie», sono inserite le seguenti: «dei vice Ministri e»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo oltre che delle loro rispettive segreterie.». 3. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), dopo le parole: «Responsabile della segreteria tecnica del Ministro», sono inserite le seguenti: «il responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»; b) alla lettera c), dopo le parole: «Segretario particolare del Ministro», sono inserite le seguenti: «il Segretario particolare del vice Ministro, il responsabile della segreteria tecnica del vice Ministro, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»; c) alla lettera d), dopo le parole: «per il Capo Ufficio Stampa del Ministro», sono inserite le seguenti: «per l'addetto stampa del vice Ministro». 4. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato»; b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2, al vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centotrenta unita' di cui all'articolo 5, comma 1. 2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, oltre al Capo della segreteria, un segretario particolare, un addetto stampa, un responsabile della segreteria tecnica. Nomina altresi', d'intesa con il Ministro, un responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.». 5. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: «Ministro», sono inserite le seguenti: «, dei vice Ministri»; b) al comma 2 dopo le parole: «Uffici di diretta collaborazione» sono inserite le seguenti: «del Ministro». 6. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, dovra' essere compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003 Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 342
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali». - La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). «Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106 S.O. n. 112». - Il testo dell'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e' il seguente: «14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta». Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193. - La legge 26 marzo 2001, n. 81 reca: «Norme in materia di disciplina dell'attivita' di Governo» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001, n. 75. - Il testo dell'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158 e' il seguente: «Art. 3 (Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione). - 1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri e' riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro. 2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro puo' nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonche', ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato». Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 reca: «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 8 agosto 2001, n. 183. Note all'articolo 1: - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 1 (Definizioni). - Nel presente regolamento si intendono per: a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; b) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e-bis) vice Ministri. i sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro; f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150». - Il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 2 (Ministro ed Uffici di diretta collaborazione). - 1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati. 2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) la Segreteria del Ministro; b) l'Ufficio di Gabinetto; c) l'Ufficio legislativo; d) la Segreteria tecnica; e) l'Ufficio stampa; f) il Servizio di controllo interno; f-bis) l'Ufficio e le segreterie dei vice Ministri; g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro. 4. Le Segreterie dei vice Ministri, e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione. 5 . Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo oltre che delle loro rispettive segreterie. 6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'attivita' di supporto degli Uffici di diretta collaborazione, i quali ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita' ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e puo' nominare Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due». Il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 7 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi Capi Dipartimento; b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il Responsabile della Segreteria tecnica, del Ministro, il responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro ed il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali del Ministero; c) per il Capo della Segreteria del Ministro, il Segretario particolare del Ministro, il Segretario particolare del vice Ministro, il responsabile della segreteria tecnica del vice Ministro, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio di' direzione del Servizio di controllo interno in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, per l'addetto stampa del vice Ministro in un trattamento conforme a quello previsto dal contratto colletivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo. 2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai Capi Dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dell'amministrazione ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. La medesima disposizione si applica al Presidente o ai componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, anche se estinti dell'amministrazione, quando il relativo contratto prevede un impegno a tempo parziale con il mantenimento dai propri incarichi esterni e del relativo trattamento economico. 3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. 4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo, onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero. 5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica». - Il testo dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 8 (Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato). - 1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro. 2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di centotrenta unita' di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o collocamento fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti. 2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2, al vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centotrenta unita' di cui all'art. 5, comma 1. 2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, oltre al Capo della segreteria, un segretario particolare, un addetto stampa, un responsabile della segreteria tecnica. Nomina altresi', (d'intesa con il Ministro), un responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate». Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 9 (Modalita' della gestione). - 1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti. 2. Ai servizi supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro provvede la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero, assegnando unita' di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 50 per cento delle unita' addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2. - Si applica l'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29». - Il testo dell'art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 10 (Norme finali). - 1. Gli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 5, qualora conferiti a collaboratori esterni, sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attivita' professionali a carattere non continuativo e' informato il Ministro, che ne autorizza la prosecuzione ovvero l'accettazione. 2. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2-bis) Alfine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, dovra' essere compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario. 3. E' abrogato il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 marzo 1997, n. 217, recante: "Regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno".
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