Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 luglio 2003, n. 263
Regolamento recante disposizioni attuative degli articoli 19 e 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
DELLA GIUSTIZIA E DELLA DIFESA
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 45 e, in particolare, gli articoli 19, comma 1, e 24, comma 1, lettera b);
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 febbraio e 24 marzo 2003;
Considerato che non si ritiene di accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di destinare una quota dei proventi derivanti dalle confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ai fini dell'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, in quanto tale destinazione non sembra consentita dalla norma primaria cui il presente regolamento da' attuazione e, per altro verso, finirebbe con l'incidere sulla destinazione di parte di tali proventi alla Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) - Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue finalita' istituzionali, prevista dall'articolo 145, comma 64, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 1001/M/20 del 7 maggio 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:
a) per «legge n. 575 del 1965», la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro la mafia;
b) per «decreto-legge n. 8 del 1991», il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni, nel testo integrato e modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza;
c) per «decreto-legge n. 350 del 2001», il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;
d) per «decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990», il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
e) per «decreto-legge n. 306 del 1992», il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni e integrazioni, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa;
f) per «legge 302 del 1990», la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
g) per «interessato», la persona cui si riferisce la condotta collaborativa oggetto dell'impegno previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 8 del 1991.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 19, comma 1, e 24,
comma 1, lettera b) della legge 13 febbraio 2001, n. 45
(Modifica della disciplina della protezione e del
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia nonche' disposizioni a favore delle persone che
prestano testimonianza):
«Art. 19. - 1. Dopo l'art. 17 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Previsione di norme di attuazione). - 1.
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, emanati
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il
Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e
la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono
precisati i contenuti e le modalita' di attuazione delle
speciali misure di protezione definite e applicate anche in
via provvisoria dalla commissione centrale nonche' i
criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria,
formulazione e attuazione delle misure predette.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di
concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i
presupposti e le modalita' di applicazione delle norme sul
trattamento penitenziario, previste dal titolo I della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
dal titolo I del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle
persone ammesse alle misure speciali di protezione e a
quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di
collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni
speciali relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma
2.
3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di
concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della giustizia
e della difesa, sono adottate le norme regolamentari per
disciplinare le modalita' per il versamento e il
trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilita'
di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma
dell'art. 12, comma 2, lettera e), del presente decreto,
nonche' le norme regolamentari per disciplinare, secondo le
previsioni dell'art. 12-sexies, commi 4-bis e 4-ter, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, le modalita' di destinazione del
denaro, nonche' di vendita e destinazione dei beni e delle
altre utilita'.
4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonche'
quello previsto dall'art. 13, comma 8, sono emanati ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere
sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro
trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato».
«Art. 24. - 1. All'art. 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (omissis);
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti
dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in
materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o
confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e
successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato."».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
di contrasto alla criminalita' mafiosa):
«Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la
fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del
codice penale, nonche' dall'art. 12-quinques, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa
la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'
sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle
altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare
la provenienza e di cui, anche per interposta persona
fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul
reddito, o alla propria attivita' economica. Le
disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano
anche in caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti commessi per finalita' di
terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione
dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano,
in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il
giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista
dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale,
nomina un amministratore con il compito di provvedere alla
custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone
nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi
conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita'
giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti
dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in
materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o
confiscati previste dalla legge 3 1 marzo 1965, n. 575, e
successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22
dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
mafioso):
«Art. 1 (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso). - 1. E' istituito
presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per
la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di
seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:
a) da un contributo dello Stato pari a lire 20
miliardi annue;
b) dai rientri previsti dall'art. 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 145, comma 64, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001):
«64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per
cento, del valore complessivo dei beni provenienti da
reato, oggetto di confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
dell'art. 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi
provenienti dalla loro vendita, e' destinata per il
triennio 2001-2003 all'Organizzazione delle nazioni unite
(ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention, per il
conseguimento delle sue finalita' istituzionali. L'importo
complessivo dello stanziamento e' determinato annualmente
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.».
Note all'art. 1:
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni
contro la mafia».
- Per il testo dell'art. 12, comma 2, lettera e), del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove
norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia,
nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
coloro che collaborano con la giustizia), vedi nelle note
all'art. 2.
- Per l'argomento della legge 13 febbraio 2001, n. 45,
vedi nelle note alle premesse.
- Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, reca: «Disposizioni urgenti in vista
dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei
redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita'
detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, reca: «Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza».
- Per l'argomento del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, vedi nelle note alle premesse.
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: «Norme a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata».



 
Art. 2.
Ambito applicativo; rinvio alla legge n. 575 del 1965
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 7, si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 1991.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, alle procedure previste dagli articoli seguenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 575 del 1965.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento vedi nelle note
all'art. 1):
«Art. 12 (Assunzione degli impegni). - 1. Le persone
nei cui confronti e' stata avanzata proposta di ammissione
alle speciali misure di protezione devono rilasciare
all'autorita' proponente completa e documentata
attestazione riguardante il proprio stato civile, di
famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico
derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorita' o da
negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e
amministrativi pendenti, i titoli di studio e
professionali, le autorizzazioni, le licenze, le
concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano
titolari. Le predette persone devono, altresi', designare
un proprio rappresentante generale o rappresentanti
speciali per gli atti da compiersi.
2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte
dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
a) osservare le norme di sicurezza prescritte e
collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;
b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro
atto di indagine ivi compreso quello che prevede la
redazione del verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione;
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e
dalle obbligazioni contratte;
d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita'
giudiziaria, dalle Forze di polizia e dal proprio difensore
dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i
procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o
prestano la loro collaborazione ed a non incontrare ne' a
contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona
dedita al crimine, ne', salvo autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla
vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la
giustizia;
e) specificare dettagliatamente tutti i beni
posseduti o controllati, direttamente o per interposta
persona, e le altre utilita' delle quali dispongono
direttamente o indirettamente, nonche', immediatamente dopo
l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il
danaro frutto di attivita' illecite. L'autorita'
giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e
dei beni ed utilita' predetti.
3. La previsione di cui alla lettera e) del comma 2 non
si applica ai soggetti indicati nel comma 2 dell'art.
16-quater.
3-bis. All'atto della sottoscrizione delle speciali
misure di protezione l'interessato elegge il proprio
domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale
di cui all'art. 10, comma 2.».
- Per l'argomento della legge 31 maggio 1965, n. 575,
vedi nelle note all'art. 1.



 
Art. 3.
Versamento del denaro di provenienza illecita
1. Dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, l'interessato, dandone tempestiva comunicazione all'Autorita' giudiziaria procedente, provvede, nel termine indicato da quest'ultima, al versamento su un unico conto, acceso presso una banca con sede sul territorio dello Stato, del denaro di provenienza illecita di cui ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche all'estero e che non sia gia' stato oggetto di sequestro.
2. Ove l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta, possono essere definite, previa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria procedente, modalita' di versamento sostitutive di quelle previste al comma 1, purche' non ostative all'esecuzione del sequestro di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 8 del 1991.
3. Per quanto attiene alle provviste di denaro all'estero, si osservano, in quanto compatibili, ai fini del loro rientro in Italia, le procedure indicate dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 2001.
4. Il provvedimento di sequestro dell'Autorita' giudiziaria procedente ha ad oggetto le disponibilita' finanziarie affluite sul conto di cui al comma 1, ovvero versate con le modalita' sostitutive di cui al comma 2.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12, comma 2, lettera e), del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 1), vedi nelle note
all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1,
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 1):
«1. Gli interessati presentano agli intermediari una
dichiarazione riservata delle attivita' finanziarie
rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito
le attivita' provenienti dall'estero e optando per il
versamento della somma di cui all'art. 12, comma 1, ovvero
per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei
titoli di cui all'art. 12, comma 2. Nella dichiarazione gli
interessati devono inoltre attestare che le attivita' da
rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio
dello Stato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, almeno al
1o agosto 2001. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la
determinazione del controvalore in euro delle attivita'
finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio
stabilito con apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 ottobre
2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi
dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da
settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal
rimpatrio di denaro la somma di cui all'art. 12, comma 1,
e' commisurata all'ammontare delle altre attivita'
finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione
riservata.».



 
Art. 4.
Trasferimento del denaro di provenienza illecita
1. La cancelleria del giudice che ha disposto la confisca del denaro di cui all'articolo 3, ricevuta comunicazione della definitivita' del provvedimento, provvede al trasferimento del denaro mediante versamento diretto presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322.
2. Il trasferimento del denaro di cui al comma 1 e' comprensivo degli interessi fino a quella data maturati ed e' eseguito al netto delle spese bancarie e degli altri eventuali oneri di gestione.
 
Art. 5.
Destinazione dei beni mobili
1. Ai beni mobili registrati e agli altri beni mobili indicati all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente, detti beni possono essere affidati dall'Autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale al Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio centrale di protezione, ove ne faccia richiesta per l'impiego nelle proprie attivita' di istituto. Gli stessi beni, divenuta definitiva la confisca, possono essere assegnati, a richiesta, all'Ufficio che ne ha avuto la custodia. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni recate dal predetto articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
2. Le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non indicati nel comma 1, ivi compresi i titoli ed i valori mobiliari, o per i quali non sia stata fatta richiesta di affidamento, sono versate direttamente, a cura dell'amministratore giudiziario, presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 1):
«Art. 100 (Destinazione di beni sequestrati o
confiscati a seguito di operazioni antidroga). - 1. I beni
mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel
corso di operazioni di Polizia giudiziaria antidroga
possono essere affidati dall'Autorita' giudiziaria
procedente in custodia giudiziale agli organi di' Polizia
che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di
Polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali,
l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto
motivato.
2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i
proprietari sono convocati dall'Autorita' giudiziaria
procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un
difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione
di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano,
in quanto compatibili, le norme del codice di procedura
penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e
degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a
seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono
assegnati, a richiesta, dell'amministrazione di
appartenenza degli organi di Polizia che ne abbiano avuto
l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresi' essere
assegnati, a richiesta anche ad associazioni, comunita', od
enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della
vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito
capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione
del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di
competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, e del Ministero della sanita' con vincolo di
destinazione per le attivita' di recupero dei soggetti
tossicodipendenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 301-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale):
«Art. 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o
confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1.
I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel
corso di operazioni di Polizia giudiziaria
anticontrabbando, sono affidati dall'autorita' giudiziaria
in custodia giudiziale agli organi di Polizia che ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di Polizia,
ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e
degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di
affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i
beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro
distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di
distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici
registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o
diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il
ricevitore capo della dogana, competenti per territorio,
possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato,
direttamente con una o piu' ditte del settore.
4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato
o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere
all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione
dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere
preventiva autorizzazione all'organo dell'autorita'
giudiziaria competente per il procedimento, che provvede
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1,
per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente
diritto e' corrisposta una indennita' sulla base delle
quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni
specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento
del sequestro.
6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo
Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca,
sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne
hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non
presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti
ai sensi del comma 3.
7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 del
decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate le disposizioni di attuazione del presente
articolo.».



 
Art. 6.
Destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali
1. Per i beni immobili e per i beni aziendali e' redatta dalla cancelleria competente, all'atto della confisca successiva al sequestro di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 8 del 1991, una dettagliata descrizione trasmessa, unitamente al provvedimento definitivo di confisca, all'Agenzia del demanio. L'amministratore giudiziario provvede alla gestione dei beni sotto la direzione dell'Agenzia del demanio, versandone i proventi direttamente presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322. L'amministratore giudiziario predispone, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della confisca definitiva, una relazione sulla consistenza patrimoniale dei beni immobili e di quelli aziendali, nonche' sulle possibilita' di loro utilizzo.
2. L'Agenzia del demanio dispone in ordine alla destinazione dei beni di cui al presente articolo nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della destinazione dei beni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a) della legge n. 575 del 1965, per i beni confiscati ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991, puo' essere data precedenza alle richieste di utilizzazione provenienti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per le esigenze del Servizio centrale di protezione.
4. L'Agenzia del demanio e l'amministratore giudiziario provvedono al versamento diretto presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione sul capitolo di entrata 3322, delle somme ricavate dall'eventuale vendita dei beni aziendali.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 12, comma 2, lettera e), del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 1), vedi nelle note
all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 2-undecies, comma 2,
lettera a), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (per
l'argomento vedi nelle note all'art. 1):
«2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita'
di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile,
salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso.».



 
Art. 7.
Fissazione delle quote
1. Una quota stabilita nella misura del 60 per cento delle somme rivenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, incrementata dai versamenti effettuati ai sensi del presente regolamento, e' destinata all'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge n. 8 del 1991.
2. Una quota delle somme rivenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, stabilita nella misura del 15 per cento, e' altresi' destinata alle elargizioni previste dalla legge n. 302 del 1990.
3. Le somme di denaro determinate ai sensi dei commi precedenti, vengono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e della giustizia, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro dell'interno
Pisanu

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro della giustizia
Castelli

Il Ministro della difesa
Martino

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 109



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, vedi nelle note alle premesse.
- Per l'argomento del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, vedi nelle note all'art. 1.
- Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
vedi nelle note all'art. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme di
semplificazione del procedimento per il versamento di somme
all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di
base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare
riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».



 
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