Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 luglio 2003
Quarta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'I.N.P.S.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato («art. 13»), concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;
Considerato che 1'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato in data 29 novembre 1999 tra l'I.N.P.S. e la societa' di cartolarizzazione costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 13, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 5 novembre 1999, l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato tra le medesime parti in data 31 maggio 2001, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 17 maggio 2001, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato tra le medesime parti in data 18 luglio 2002, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 23 maggio 2002, prevedono la possibilita' per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi da parte della societa' di cartolarizzazione a titolo di anticipazione del corrispettivo finale previsto nei menzionati contratti e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli, o la contrazione di prestiti, a fronte dei crediti contributivi precedentemente ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla societa' di cartolarizzazione;
Considerato inoltre che, relativamente a tali altri crediti contributivi ceduti, e' versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale, a titolo definitivo, ed in una eventuale quota finale, sempreche' cio' sia disposto da uno o piu' decreti emessi ai sensi del comma 2 dell'art. 13 e cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli precedentemente emessi;
Visto il decreto emesso il 17 marzo 2003 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale e' stato dato avvio ad una quarta fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. ai sensi del comma 18 dell'art. 13 e dei citati articoli 3.2 dei contratti di cessione dei crediti stipulati dall'I.N.P.S., rispettivamente, in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002;
Visti, in particolare, i commi 2, 5 e 11 dell'art. 13, ai sensi dei quali, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emessi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le tipologie ed il valore nominale dei crediti ceduti, il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre per finanziare il pagamento del prezzo, nonche' gli impegni accessori che l'I.N.P.S. assume, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione;
Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 13, l'incarico di consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione e' assolto dalle agenzie di rating;
Decreta:
Art. 1.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 13, l'I.N.P.S. cede alla societa' di cartolarizzazione Societa' di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. - S.C.C.I. S.p.a. («SCCI»), costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 13, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (i «Crediti aziende»), i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (i «Crediti artigiani e commercianti»), nonche' i crediti contributivi verso le categorie dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri e delle aziende agricole (i «Crediti agricoli»), di seguito collettivamente indicati come «Crediti Ceduti», unitamente ai relativi oneri accessori per interessi e sanzioni civili, la cui cessione per le medesime categorie, di cui ai contratti di cessione stipulati in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002, si riconferma in considerazione dell'unitarieta' del portafoglio a garanzia dei titoli emessi ai sensi del successivo art. 5. I Crediti Ceduti comprendono quelli che:
i) (a) siano maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2001 ed entro la data del 31 dicembre 2002, per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che siano stati contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno finanziario 2002; e (b) siano maturati o matureranno successivamente alla data del 31 dicembre 2002 ed entro la data del 31 dicembre 2003, per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che siano stati o che saranno contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno finanziario 2003; e
ii) non siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del 31 maggio 2003 compreso; e
iii) non siano eliminati dall'I.N.P.S. in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente in vigore e disciplinata con delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. del 10 febbraio 1998, n. 210, entro il giorno immediatamente precedente ciascuna data di consegna degli elenchi dei Crediti Ceduti, che l'I.N.P.S. dovra' predisporre e trasmettere a SCCI come di seguito indicato.
In relazione ai Crediti Ceduti, l'I.N.P.S. garantisce a SCCI l'importo nominale minimo di cessione di euro 3.500.000.000,00, relativamente ai crediti indicati al precedente punto i), lettera (a), suddiviso in euro 1.855.000.000,00 di Crediti aziende, euro 1.050.000.000,00 di Crediti artigiani e commercianti ed euro 595.000.000,00 di Crediti agricoli, e di euro 3.393.000.000,00 relativamente ai crediti indicati al precedente punto i), lettera (b), suddiviso in euro 1.859.000.000,00 di Crediti aziende, euro 977.000.000,00 di Crediti artigiani e commercianti ed euro 557.000.000,00 di Crediti agricoli. L'I.N.P.S. redige, ai sensi del comma 6 dell'art. 13, appositi elenchi dei Crediti Ceduti entro e non oltre il 31 ottobre 2003, relativamente ai Crediti Ceduti di cui al precedente punto i), lettera (a), ed entro e non oltre il 31 maggio 2004, relativamente ai Crediti Ceduti di cui al precedente punto i), lettera (b).
Disciplina, inoltre, i meccanismi di aggiustamento, tenendo conto anche di eventuali eccedenze relative ai crediti di cui al precedente punto i), lettera (a), da applicarsi tra ciascuna tipologia di Crediti Ceduti di cui al precedente punto i), lettera (b), quali risultanti dagli elenchi, nel caso in cui si verifichino eccedenze o carenze rispetto ai relativi importi nominali minimi garantiti, eventualmente ricalcolati per far fronte alle eventuali carenze dei Crediti Ceduti di cui al precedente punto i) lettera (a). In particolare saranno adottati per sopperire alle carenze di crediti residue dopo l'applicazione dei meccanismi di aggiustamento di cui sopra: (1) i meccanismi di cessione di ulteriori crediti contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 2003, che l'I.N.P.S. e' tenuto a cedere o, in subordine, (2) le modalita' di calcolo degli importi che l'I.N.P.S. e' tenuto a corrispondere in contanti a SCCI, qualora le cessioni di cui al punto (1) del presente capoverso non risultassero attuabili, attuate o sufficienti.
Ai fini degli aggiustamenti tra categorie di crediti e delle cessioni di crediti aggiuntivi di cui sopra, i Crediti aziende, i Crediti artigiani e commercianti, ed i Crediti agricoli sono conteggiati per un importo da definire nel contratto di cessione con l'approvazione delle agenzie di rating coinvolte nell'emissione sulla base delle proiezioni di incasso relativa a ciascuna categoria nel modello finanziario dell'operazione, e comunque:
a) i Crediti aziende saranno conteggiati per un importo pari al 200% rispetto ai Crediti agricoli e per un importo pari al 170% rispetto ai Crediti artigiani e commercianti;
b) i Crediti artigiani e commercianti saranno conteggiati per un importo pari al 40% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 130% rispetto ai Crediti agricoli; e
c) i Crediti agricoli saranno conteggiati per un importo pari al 25% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 60% rispetto ai Crediti artigiani e commercianti.
Ai fini del computo degli importi di cui al punto (2) che precede, verranno applicati alle residue carenze di Crediti Ceduti, per ciascuna categoria e secondo le modalita' specificate nel contratto di cessione, delle percentuali pari, rispettivamente, a 80%, 50% e 50% del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli.
 
Art. 2.
L'I.N.P.S., riceve da SCCI, la quale utilizza a tal fine il ricavo dell'emissione, per un importo massimo complessivo di euro 3.500 milioni, al netto delle commissioni, delle spese e degli altri oneri iniziali a carico di SCCI entro un importo massimo complessivo pari ad euro 5 milioni, i seguenti importi:
a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 5, quale anticipazione del corrispettivo finale dovuto a fronte della cessione di crediti di cui all'art. 3.2 dei contratti stipulati il 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002, un ammontare non inferiore a euro 700 milioni;
b) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 5, a fronte della cessione dei crediti di cui all'art. 1, punto i), lettera (a), un corrispettivo iniziale a titolo definitivo di importo non inferiore ad euro 1.095 milioni;
c) a fronte della cessione dei crediti di cui all'art. 1, punto i), lettera (b), un corrispettivo non soggetto a conguagli di importo non inferiore ad euro 1.200 milioni, da corrispondersi successivamente al pagamento del corrispettivo di cui alla precedente lettera b) ma non oltre il 31 dicembre 2003. Una parte di tale corrispettivo potra' essere trattenuta da SCCI ed in parte compensata con l'eventuale importo che l'I.N.P.S. potra' essere tenuto a corrispondere a SCCI nel caso non fosse raggiunto, con riferimento ai Crediti Ceduti di cui all'art. 1, punto i), lettera (b), l'importo nominale minimo garantito, come eventualmente modificato, ai sensi del precedente art. 1, in relazione a carenze o eccessi che si fossero verificati nell'ammontare dei Crediti Ceduti di cui all'art. 1, punto i), lettera (a), come risultanti dai relativi elenchi, ed a condizione che la differenza tra l'importo nominale dei Crediti Ceduti di cui all'art. 1, punto i), lettera (a), come risultante dagli elenchi, e il relativo importo nominale minimo garantito, ecceda complessivamente l'importo di euro 500 milioni;
d) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi:
1) in denaro qualora l'importo derivante dalla riscossione dei Crediti Ceduti e dei crediti gia' ceduti con i contratti sottoscritti in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002, e dalle altre operazioni accessorie a quella di cartolarizzazione, ecceda la somma:
(i) dei corrispettivi complessivamente versati da SCCI all'I.N.P.S. a qualunque titolo, a fronte dell'acquisto dei crediti ceduti nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, con i contratti di cessione stipulati in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001, 18 luglio 2002 e con il contratto di cessione relativo ai Crediti Ceduti; e
(ii) degli oneri per interessi e gli altri oneri accessori, dei costi connessi a ciascuna fase dell'operazione di cartolarizzazione, delle spese di riscossione e di ogni altro compenso dovuto ai concessionari, delle spese di recupero corrisposte all'I.N.P.S. nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 e dalle convenzioni tra creditori stipulate e da stipularsi in conformita' alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione; ovvero
2) ove i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti e dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002 e siano stati interamente rimborsati, l'ulteriore corrispettivo e' corrisposto, a scelta e su richiesta dell'I.N.P.S., mediante retrocessione da SCCI all'I.N.P.S., senza garanzia di solvenza ne' di esistenza, dei Crediti Ceduti e dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002 e non ancora incassati, nonche' di ogni altra somma, credito o diritto vantato da SCCI;
e) l'I.N.P.S. puo' richiedere a SCCI di anticipare in tutto o in parte e in una o piu' volte, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto d), ove SCCI sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di finanziamenti da stabilirsi con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed a condizione che cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere.
 
Art. 3.
I concessionari e l'I.N.P.S. versano mensilmente sull'apposito conto corrente acceso da SCCI presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 3 del decreto emanato in data 5 novembre 1999 dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le somme rispettivamente riscosse per conto di SCCI a fronte dei Crediti Ceduti.
SCCI puo' utilizzare un conto corrente diverso da quello acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento non garantito e non subordinato della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a AA- da Standard & Poor's Rating Services, ovvero a Aa3 da Moody's Investors Service, ovvero a AA- da Fitch Ratings Ltd, e l'utilizzo del suddetto conto sia richiesto dalle societa' di rating come condizione per il mantenimento del rating attribuito ai titoli emessi.
Con periodicita' semestrale l'I.N.P.S. effettua i necessari conguagli relativamente a versamenti non dovuti o a somme erroneamente incassate.
 
Art. 4.
Gli impegni accessori richiesti all'I.N.P.S. per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, ai sensi del comma 11 dell'art. 13, sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
L'I.N.P.S. assume l'onere degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione e recupero sostenute direttamente o a fronte dell'attivita' svolta dai concessionari relativamente ai Crediti Ceduti per la parte eccedente il 2% dei Crediti Ceduti riscossi e recuperati, mentre il 2% e' posto a carico di SCCI indipendentemente dal costo effettivamente sostenuto per la riscossione; tale importo sara' trattenuto dall'I.N.P.S. a titolo di compenso o rimborso forfetario degli oneri di cui al presente articolo su qualunque somma direttamente riscossa, recuperata a valere sui Crediti Ceduti. L'I.N.P.S. assume inoltre gli oneri connessi all'anticipazione della remunerazione eventualmente riconosciuta ai concessionari ai sensi della normativa applicabile.
A fronte dei servizi di gestione, riscossione e recupero prestati in relazione ai Crediti Ceduti, l'I.N.P.S. riceve da SCCI una commissione, da corrispondersi con cadenza semestrale, pari ad euro 50.000 (cinquantamila); tale commissione e' corrisposta secondo un ordine di priorita' dei pagamenti concordato con SCCI e con i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
 
Art. 5.
Le caratteristiche dei titoli da emettersi, ai sensi del comma 5 dell'art. 13, da parte di SCCI, sono indicate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 6.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede per conto di SCCI alla copertura e gestione dei rischi connessi alla variabilita' dei tassi di interesse dei titoli di cui all'art. 5, anche al fine di consentire l'ottenimento ed il mantenimento del rating previsto per i medesimi e indicato nell'allegato 2 al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato al visto della Corte dei conti e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 295
 
Allegato 1
Elenco degli impegni accessori da assumersi da parte dell'I.N.P.S.:
a) impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano determinato il venire meno dell'esistenza di qualsiasi Credito Ceduto o del relativo importo;
b) dichiarazioni e garanzie in merito: i) al proprio status di ente pubblico con personalita' giuridica autonoma; ii) alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione; e iii) ai propri poteri ed all'esistenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla stipula del contratto di cessione dei Crediti Ceduti e di assunzione degli obblighi previsti dallo stesso;
c) dichiarazioni e garanzie in merito: i) all'avvenuto adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei Crediti Ceduti e per l'assunzione dei connessi obblighi; ii) alla idoneita' del contratto di cessione a trasferire a SCCI la titolarita' dei Crediti Ceduti; iii) alla capacita', ai poteri di rappresentanza ed alla debita autorizzazione della persona che sottoscrivera' il contratto di cessione per conto dell'I.N.P.S.; iv) al fatto che la stipula del contratto di cessione non confligge con norme di legge o con altri obblighi, atti o giudizi relativi all'I.N.P.S., al suo patrimonio o ai Crediti Ceduti;
d) dichiarazioni e garanzie in merito: i) alla veridicita' e correttezza delle risultanze contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo 2001 nonche' alla redazione con chiarezza secondo i principi contabili applicabili all'I.N.P.S. di detto bilancio consuntivo del 2001 e del bilancio preventivo del 2003; ii) alla conformita' di tali bilanci alle norme applicabili; e iii) alla mancata insorgenza, successivamente a tali bilanci, di fatti tali da influire negativamente sulla cessione dei Crediti Ceduti ovvero sulla capacita' dell'I.N.P.S. di adempiere ai propri obblighi assunti con il contratto di cessione;
e) dichiarazioni e garanzie in merito: i) alla completezza, veridicita' e correttezza delle informazioni relative ai Crediti Ceduti contenute negli elenchi che saranno forniti a SCCI; ii) alla legittima titolarita' in capo all'I.N.P.S. dei Crediti Ceduti ed alla loro conformita' alla legge; iii) al rispetto da parte dell'I.N.P.S. delle disposizioni normative e regolamentari applicabili per l'iscrizione a ruolo dei Crediti Ceduti; iv) alla capacita' dell'I.N.P.S. di disporre dei Crediti Ceduti quale unico titolare legittimato ed all'assenza di precedenti cessioni a terzi o vincoli sugli stessi; v) alla legittimita' della riscossione da parte dei concessionari dei Crediti Ceduti ed iscritti a ruolo, oltre alla capacita' di questi ultimi di trasferire a SCCI gli incassi ottenuti dagli stessi in base a quanto previsto nelle convenzioni; vi) all'assenza di obblighi di ritenuta o deduzione fiscale sugli incassi corrisposti a SCCI a fronte dei Crediti Ceduti; vii) all'esecuzione dello stesso da parte dell'I.N.P.S., nonche' alla natura privatistica della cessione dei Crediti Ceduti e degli obblighi assunti dallo stesso con il contratto di cessione; viii) alla non opponibilita' a SCCI di immunita' o privilegi connessi alla natura di ente pubblico dell'I.N.P.S. ed alla non necessita' di intervento di terzi nel contratto di cessione dei Crediti Ceduti e alla non sussistenza di facolta' di recesso dell'I.N.P.S. dal contratto di cessione o di annullamento dello stesso in virtu' di tale sua natura; ix) all'impegno dell'I.N.P.S. di agire in buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione comportera' l'emissione di titoli sui mercati; x) alla piena conoscenza da parte dell'I.N.P.S. dei meccanismi contrattuali e dell'ordine di priorita' previsti per i pagamenti da parte di SCCI o dei suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rivenienti dagli incassi o dai recuperi dei Crediti Ceduti;
f) dichiarazioni e garanzie da parte dell'I.N.P.S. di attenersi alla normativa vigente alla data del contratto di cessione in tema di dilazioni, e di non apportare modifiche alla stessa per quanto di propria competenza senza il consenso scritto di SCCI o dei suoi incaricati, precisandosi a tale riguardo che: i) in considerazione dell'avvenuta cessione dei Crediti Ceduti, resta esclusa ogni prerogativa dell'I.N.P.S. di sospendere la riscossione dei Crediti Ceduti ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, esclusione di cui l'I.N.P.S. prende atto; e ii) il riferimento alla normativa vigente, contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 13 e negli impegni dell'I.N.P.S. ai sensi del contratto di cessione, dovra' intendersi come riferito alla normativa vigente alla data di stipula del contratto di cessione;
g) impegno a: i) salvi diversi accordi con le altre controparti contrattuali e preventiva conferma dalle agenzie di rating che tale cessione non comporta la riduzione del rating attribuito ai titoli in essere, a non cedere a terzi ne' compiere altri atti di disposizione o costitutivi di diritti, oneri o vincoli a favore di terzi diversi da SCCI sui Crediti Ceduti; ii) collaborare al fine di dare esecuzione ed attuare gli scopi prefissati dalle parti con la stipula del contratto di cessione, anche attraverso la sottoscrizione di ulteriori atti o documenti che dovessero risultare necessari a tal fine; iii) adoperarsi per consentire o agevolare la riscossione dei Crediti Ceduti; iv) proseguire l'attivita' di accertamento dell'esistenza dei Crediti Ceduti ed a verificare l'accuratezza della documentazione presentata all'I.N.P.S. dai contribuenti; v) regolare direttamente con i concessionari le somme relative ai Crediti Ceduti riconosciute indebite ai sensi di legge; vi) effettuare la riconciliazione delle somme incassate a fronte dei Crediti Ceduti nei termini previsti dal contratto di cessione; vii) contabilizzare i Crediti Ceduti secondo la normativa applicabile;
h) impegno ad informare SCCI dell'eventuale non correttezza o veridicita' di quanto lo stesso I.N.P.S. abbia dichiarato o garantito alla stessa o di propri inadempimenti, trasmettendo alla stessa, con cadenza semestrale, una comunicazione sulle verifiche effettuate in merito all'adempimento agli obblighi assunti ed alla correttezza e veridicita' delle dichiarazioni rese o garanzie prestate;
i) impegno a tenere indenne SCCI da qualunque danno connesso a proprie dichiarazioni e garanzie rese che risultino non corrette e veritiere, ovvero all'inadempimento di propri obblighi;
l) pattuizione di una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di risoluzione dei contratti di cessione stipulati dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002 o di mancato trasferimento da parte dell'I.N.P.S. a SCCI degli incassi dallo stesso ricevuti a fronte dei Crediti Ceduti ovvero per inadempienza agli obblighi di pagamento di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e di cui alla successiva lettera m);
m) impegno a sostituire i Crediti Ceduti con altri crediti, ovvero a corrispondere a SCCI un importo in contanti (calcolato secondo le modalita' specificate nel contratto di cessione ma comunque non superiore, rispettivamente, all'80%, 50% e 50% del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli) secondo quanto stabilito nel contratto di cessione nell'ipotesi di inesistenza dei Crediti Ceduti, accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo, ovvero risultante da pronunce della Corte Costituzionale o ancora dalla non esigibilita' degli stessi per intervenuta prescrizione (ad esclusione comunque di qualunque ipotesi in cui tali Crediti Ceduti non sarebbero comunque risultati esigibili per effetto dell'insolvenza del debitore o della sua irreperibilita); la sostituzione sara' ammissibile solo alle condizioni stabilite nel contratto di cessione e sempreche' non ne risulti alterato il rating dei titoli emessi da SCCI; l'impegno sopra previsto sara' subordinato, inter alia, ed in conformita' a quanto disposto dal contratto di cessione: i) al fatto che l'importo nominale dei Crediti Ceduti, di cui sia accertata ai sensi del contratto di cessione l'inesistenza, superi l'eventuale differenza in eccesso (ponderata secondo i criteri richiamati all'art. 1 del presente decreto e nel contratto di cessione) tra l'importo risultante dagli elenchi, formati in base al comma 6 dell'art. 13 e forniti a SCCI (maggiorato dell'importo degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.S. che rientrino nelle tipologie dei Crediti Ceduti e non siano stati inseriti nei relativi elenchi) e l'importo nominale minimo garantito dall'I.N.P.S.; ii) alla necessita' per SCCI di ottenere tali ulteriori crediti ovvero i corrispondenti importi in contanti, al fine di rispettare il piano di rimborso del capitale e degli interessi stimato per i titoli emessi ai sensi dell'art. 5, anche tenuto conto dei contratti di copertura del rischio di cui all'art. 6 che precede; e iii) alla preventiva verifica - ove siano contemporaneamente accertate inesistenze di crediti ceduti ai sensi dei contratti di cessione stipulati in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002, le quali, in conformita' al disposto dell'art. 6.12 degli stessi, rendano necessaria per l'I.N.P.S. la sostituzione dei relativi crediti con altri crediti, ovvero la corresponsione a SCCI di corrispondenti importi in contanti determinati ai sensi dei relativi contratti - che, nonostante tali sostituzioni o versamenti, si renda comunque necessaria, ai sensi della presente lettera m), la sostituzione dei Crediti Ceduti con altri crediti, ovvero la corresponsione a SCCI del corrispondente importo in contanti, al fine di rispettare il piano di rimborso stimato per i titoli emessi ai sensi del precedente art. 5;
n) impegno a: i) concedere o rifiutare motivatamente la propria approvazione ad eventuali modifiche alle convenzioni con i concessionari proposte da SCCI; ii) iscrivere a ruolo i Crediti Ceduti inclusi negli elenchi e non ancora iscritti ed a rendere esecutivi i relativi ruoli;
o) impegno a: i) gestire i Crediti Ceduti oggetto di procedimento civile e di esecuzione per conto di SCCI; ii) tenere un registro completo e aggiornato dei Crediti Ceduti; iii) fornire in tempo utile alla societa' di cartolarizzazione le informazioni utili per permettere a questa di effettuare le comunicazioni richieste nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione;
p) impegno a iscrivere a ruolo i) tutti i Crediti Ceduti non ancora iscritti secondo le tempistiche da definirsi nel contratto di cessione e comunque entro il 30 aprile 2004 con riferimento ai Crediti Ceduti di cui all'art. 1, lettera i), punto (a), e il 31 dicembre 2004 con riferimento ai Crediti Ceduti di cui all'art. 1, lettera i), punto (b);
q) impegno a vigilare sull'attivita' dei concessionari in relazione ai Crediti Ceduti effettuando controlli, ricerche ed ispezioni e a comunicare a SCCI i risultati dei rendiconti ricevuti dai concessionari, secondo quanto sara' definito nel contratto di cessione;
r) impegno a non cedere il contratto di cessione e a riconoscere e collaborare con i mandatari eventualmente nominati da SCCI;
s) impegno a sopportare tutti i costi, anche fiscali, connessi con la stipula o esecuzione del contratto di cessione;
t) impegno a rendersi responsabile nei confronti di SCCI, nonche' dei collocatori e dei portatori dei titoli emessi ai sensi dell'art. 5, della veridicita' e completezza delle informazioni fornite dall'I.N.P.S. o comunque ad esso inerenti e contenute nel prospetto informativo che dovra' essere predisposto per il collocamento dei titoli di cui all'art. 5 e nei prospetti informativi relativi alle precedenti operazioni di cartolarizzazione dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002, nonche' delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'I.N.P.S. ai collocatori nel contesto della presente operazione di cartolarizzazione e delle precedenti operazioni di cartolarizzazione dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002.
 
Allegato 2
CARATTERISTICHE DEI TITOLI DA EMETTERSI DA PARTE DELLA SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. - S.C.C.I. S.P.A. NELL'AMBITO
DELL'OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DI CUI AL PRESENTE DECRETO

SERIE 4A | ---------------------------------------------------------------------
|importo nominale fino ad euro
|2.000.000.000,00, che, sommato
|all'importo dei titoli della Serie
|7, non superi i nominali euro
|3.500.000.000,00. L'importo
|complessivo effettivo, e la
|suddivisione di quest'ultimo tra
|la Serie 4A e la Serie 7 verra'
|determinato in prossimita' del
|collocamento tenendo conto della Importo: |domanda degli investitori. --------------------------------------------------------------------- Scadenza stimata: |entro 1,5 anni dall'emissione. --------------------------------------------------------------------- Scadenza legale: |entro 6 anni dall'emissione. ---------------------------------------------------------------------
SERIE 7 | ---------------------------------------------------------------------
|importo nominale fino ad euro
|2.000.000.000,00, che, sommato
|all'importo dei titoli della Serie
|4A, non superi i nominali euro
|3.500.000.000,00. L'importo
|complessivo effettivo e la
|suddivisione di quest'ultimo tra
|la Serie 4A e la Serie 7 verra'
|determinato in prossimita' del
|collocamento tenendo conto della Importo: |domanda degli investitori. --------------------------------------------------------------------- Scadenza stimata: |entro 6 anni dall'emissione. --------------------------------------------------------------------- Scadenza legale: |entro 17 anni dall'emissione. ---------------------------------------------------------------------
CARATTERISTICHE COMUNI ALLE | SERIE 4A E 7 | --------------------------------------------------------------------- Taglio dei titoli: |euro 1.000,00. ---------------------------------------------------------------------
|semestrali, pagabili l'ultimo
|giorno lavorativo di gennaio e
|luglio, con prima cedola pagabile
|l'ultimo giorno lavorativo del Cedole e date di pagamento: |mese di gennaio 2004. ---------------------------------------------------------------------
|euribor 6 mesi (interpolato per il
|primo periodo interessi),
|maggiorato di un margine, da
|determinarsi per ciascuna Serie,
|in funzione della domanda degli
|investitori in prossimita' del Tasso d'interesse: |collocamento. ---------------------------------------------------------------------
|titoli al portatore a ricorso
|limitato: l'obbligazione di
|pagamento sorge a carico della
|societa' emittente solo se, e
|nella misura in cui, la stessa
|disponga delle somme necessarie
|per effettuare il relativo
|pagamento secondo un ordine di
|priorita' dei pagamenti da
|concordarsi tra la societa'
|emittente ed i creditori della
|stessa conformemente alla prassi
|finanziaria delle operazioni di
|cartolarizzazione. I portatori dei
|titoli hanno azione sul patrimonio
|separato della societa' emittente
|costituito dai Crediti Ceduti e
|dai crediti ceduti in data
|18 luglio 2002, 31 maggio 2001 e
|29 novembre 1999, nonche' da tutti
|gli altri diritti acquistati dalla
|societa' emittente nei confronti
|dell'I.N.P.S. o di terzi, secondo
|quanto disposto nel regolamento Natura dei titoli: |dei titoli. ---------------------------------------------------------------------
|per ogni serie e' previsto il
|rimborso, anche in parte, a
|decorrere dalla data di pagamento
|interessi determinata quale
|Scadenza stimata e ad ogni data di
|pagamento successiva, nei limiti
|degli importi a tal fine
|disponibili secondo un ordine di
|priorita' dei pagamenti da
|concordarsi tra la societa'
|emittente ed i creditori della
|stessa, conformemente alla prassi
|finanziaria delle operazioni di Rimborso: |cartolarizzazione. ---------------------------------------------------------------------
|AAA da Standard & Poor's Rating
|Services; Aaa da Moody's Investor
|Service; e AAA da Fitch Ratings Rating atteso: |Ltd. ---------------------------------------------------------------------
|alla data di emissione dei titoli
|e' prevista la quotazione dei
|medesimi presso la Borsa di
|Lussemburgo. Successivamente, i
|titoli possono essere ammessi a
|quotazione presso uno o piu'
|mercati regolamentati dell'Unione Quotazione: |europea. ---------------------------------------------------------------------
|alla data di emissione dei titoli
|e' prevista l'ammissione a
|trattazione dei medesimi sul
|circuito telematico gestito dalla Trattazione: |societa' M.T.S. S.p.a. ---------------------------------------------------------------------
|la societa' emittente ha la
|facolta' di rimborsare
|anticipatamente i titoli (per
|l'intero importo e non in parte)
|anche a seguito di una modifica
|dell'attuale regime fiscale
|relativo ai titoli emessi che
|imponga alla societa' emittente di
|effettuare nuove ritenute o Rimborso facoltativo: |deduzioni fiscali. ---------------------------------------------------------------------
|la societa' emittente potra'
|emettere nuovi titoli o assumere
|finanziamenti, per anticipare in
|tutto o in parte e in una o piu'
|volte, il pagamento del prezzo
|differito e per finanziare
|l'acquisto di nuovi crediti
|contributivi dall'I.N.P.S. in
|applicazione di quanto previsto
|dall'art. 13, sempreche' non ne
|risulti alterato il rating
|attribuito ai titoli emessi dalla Possibilita' di nuove emissioni: |societa' emittente. ---------------------------------------------------------------------
|qualora si verificassero
|inadempimenti da parte della
|societa' emittente, ovvero essa
|fosse assoggettata a procedure
|esecutive o di liquidazione, anche
|concorsuali, ovvero l'esecuzione
|degli obblighi da essa assunti in
|relazione all'operazione di
|cartolarizzazione divenisse
|illecita, il Rappresentante dei
|portatori dei titoli avra' la
|facolta', ovvero l'obbligo se
|cosi' richiesto da un'assemblea
|straordinaria dei portatori dei
|titoli o da un numero dei
|portatori dei titoli che
|rappresenti almeno il 20%
|dell'importo in linea capitale dei
|titoli in essere dell'emittente,
|di dichiarare la societa'
|emittente decaduta dal beneficio
|del termine; nel qual caso tutti i
|titoli ancora in essere saranno
|rimborsabili pro rata senza alcuna Scadenza anticipata: |priorita' di rimborso tra di essi. ---------------------------------------------------------------------
|Sanpaolo Fiduciaria S.p.a., o il Rappresentante dei portatori dei |suo eventuale sostituto, nominato titoli: |dai sottoscrittori dei titoli. ---------------------------------------------------------------------
|I portatori dei titoli avranno
|azione diretta nei confronti della
|societa' emittente esclusivamente
|nel caso in cui il Rappresentante
|dei portatori dei titoli ometta di
|tutelare i loro interessi. ---------------------------------------------------------------------
|I titoli conterranno altresi' una
|specifica disciplina vincolante
|per i portatori dei titoli in
|merito alle formalita' di
|convocazione ed alle modalita' di
|funzionamento e di assunzione
|delle decisioni da parte
|dell'assemblea dei portatori dei
|titoli, nonche' in merito alle
|modalita' di nomina e sostituzione
|del Rappresentante dei portatori
|dei titoli ed ai suoi diritti,
|doveri, poteri e responsabilita'. --------------------------------------------------------------------- Legge regolatrice: |legge italiana. ---------------------------------------------------------------------
|competenza esclusiva del tribunale Foro competente: |di Roma.
 
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