Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 14 luglio 2003
Bando straordinario della legge n. 488/1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto «l'accordo di programma quadro sviluppo locale» concernente un programma integrato per lo sviluppo locale delle isole minori;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive emanate ai sensi della predetta legge n. 488/92;
Visto in particolare il punto 5, C5) del predetto testo unico, che prevede la possibilita' di formare ulteriori graduatorie sulla base di specifici obiettivi fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001 con il quale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e' stata assegnata alle iniziative da realizzare nelle aree depresse delle isole minori la somma complessiva di lire 100 miliardi, pari a Euro 51.645.690, da ripartire tra i territori interessati secondo le misure fissate dalla delibera del CIPE n. 136 del 21 dicembre 2000;
Considerato che il medesimo decreto 9 maggio 2001 attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di coordinamento del DUPIM, la definizione dei criteri per la concessione delle agevolazioni;
Visto il proprio decreto del 21 novembre 2002 con il quale sono stati fissati i suddetti criteri;
Considerato che il Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM nella riunione del 30 maggio 2003 ha richiesto la parziale modifica di detti criteri introducendo, in particolare, il riparto delle risorse disponibili tra i comuni interessati;
Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione alle dette richieste ed, al contempo, di esporre in modo organico i richiamati criteri, annullare e sostituire il citato decreto 21 novembre 2002;
Sentito il Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM che si e' espresso favorevolmente con nota dell'8 luglio 2003:
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 novembre 2002 richiamato nelle premesse.
 
Art. 2.
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse attraverso un bando straordinario, secondo le modalita' e i criteri previsti per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 488/1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori di cui all'elenco allegato al presente decreto.
2. Le risorse disponibili, pari a complessivi 51.645.690 euro, sono ripartite tra le regioni interessate, secondo le misure fissate dal CIPE con delibera n. 136 del 21 dicembre 2000, e, nell'ambito di ciascuna regione, tra i relativi comuni come riportato nel citato allegato.
3. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi da realizzare nei settori dell'industria, dei servizi, del turismo e del commercio tenuto conto che:
a) i settori industriali ammissibili sono quelli di cui alle sezioni C - «Estrazione di minerali», D - «Attivita' manifatturiere», E - «Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua», limitatamente alle classi 40.10 e 40.30, ed F - «Costruzioni» della classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91, con i limiti, i criteri e le condizioni fissati dalla legge n. 488/1992 e fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione europea;
b) le attivita' dei servizi ammissibili sono quelle riportate nell'elenco di cui all'allegato 2 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315;
c) per il settore del turismo le attivita' ammissibili sono quelle di cui al punto 2.2 lettera b) del testo unico delle direttive approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni; al riguardo, le ulteriori attivita' ammissibili indicate dalle regioni sono quelle riportate nell'ultimo decreto di approvazione del Ministero delle attivita' produttive, relative al bando ordinario della legge 488/1992 per il settore «turismo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana prima del termine iniziale di presentazione delle domande di cui al presente decreto;
d) per il settore del commercio i programmi ammissibili sono quelli di cui al punto 2.2 lettera c) del citato testo unico delle direttive e successive modifiche e integrazioni.
4. Il Ministero delle attivita' produttive provvede alla formazione di una graduatoria per ciascuno dei settori di cui al comma 3 e per ciascuna delle regioni di cui al comma 2, con l'inserimento dei programmi ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata dalle banche concessionarie.
5. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 4, ciascun comune indica, con riferimento al proprio territorio, se il bando si applica a tutti e tre, a due o ad uno solo dei settori di cui al comma 3. Le risorse attribuite a ciascun comune sono conseguentemente ripartite tra i predetti singoli settori come indicato nella seguente tabella:

Settori indicati dai comuni Riparto delle risorse
Industria Turismo Commercio
- - - - Industria-turismo-commercio 40% 50% 10% Industria-turismo 44% 56% - Industria-commercio 80% - 20% Turismo-commercio - 83% 17% Industria 100% - - Turismo - 100% - Commercio - - 100%

6. Le indicazioni dei comuni di cui al comma 5 devono pervenire al Ministero delle attivita' produttive, dandone contestuale comunicazione al Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM, entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Per i comuni per i quali dette indicazioni non pervengano entro il predetto termine, il bando si applica a tutti e tre i settori di cui al comma 3.
7. Qualora, con riferimento al singolo comune, il bando si applichi a tutti e tre i predetti settori, ai soli fini dell'utilizzo delle risorse assegnate al comune medesimo, non si procede alla concessione delle agevolazioni per le iniziative da agevolare parzialmente per le quali, in base alla posizione in graduatoria ed alle risorse corrispondentemente disponibili, l'importo delle agevolazioni concedibili risulti inferiore al 70% di quello spettante per la dimensione dell'impresa e l'ubicazione dell'unita' produttiva, tenuto conto della tipologia del programma di investimenti.
8. Nell'ambito della graduatoria regionale riferita a ciascun settore, le risorse finanziarie relative al singolo comune sono assegnate alle iniziative del comune medesimo secondo la posizione in graduatoria; le risorse del comune eventualmente non utilizzate, sono assegnate alle iniziative della graduatoria medesima agevolate parzialmente o non agevolate secondo la posizione in graduatoria ed indipendentemente dal comune ove essa e' ubicata. Nell'ambito di ciascuna regione, le risorse finanziarie relative a ciascun settore eventualmente non utilizzate, sono assegnate agli altri settori in proporzione al fabbisogno derivante dalle corrispondenti richieste non soddisfatte.
9. Le risorse finanziarie relative a ciascuna regione eventualmente non utilizzate, sono attribuite alle altre regioni in proporzione a ciascun fabbisogno regionale derivante dalle corrispondenti richieste non soddisfatte; nell'ambito di ciascuna regione le dette risorse sono assegnate alle graduatorie settoriali in proporzione ai relativi fabbisogni non coperti.
 
Art. 3.
1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi presentati esclusivamente dalle piccole e medie imprese. Per la determinazione della dimensione di impresa si applicano i criteri di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997; per i soggetti del «settore turismo» e del «settore commercio», si applicano i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al detto decreto ministeriale del 27 ottobre 1997.
 
Art. 4.
1. Le tipologie dei programmi ammissibili sono quelle individuate dal citato testo unico delle direttive in relazione ai settori di attivita' di cui all'art. 2.
2. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi i cui investimenti complessivi siano inferiori a 100.000 euro o superiori a 2 milioni di euro.
 
Art. 5.
1. Ai fini della formazione delle graduatorie per ciascun programma sono individuati i seguenti indicatori:
1. valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;
2. numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo.
2. Con riferimento agli indicatori di cui al comma 1:
a) le modalita' di calcolo dell'indicatore di cui al punto 1 sono quelle definite al punto 6.2 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315;
b) le modalita' di calcolo dell'indicatore di cui al punto 2 sono quelle definite al punto 6.3 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315.
3. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 e' incrementato del 5% qualora l'impresa abbia gia' aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» del programma da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
4. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 e' incrementato di un ulteriore 5% per i programmi gia' inseriti nei PIST e non agevolati; l'attestazione formale di spettanza di tale maggiorazione e' rilasciata dalla regione o dal soggetto locale competente.
5. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 e' incrementato di un ulteriore 10% qualora, al momento della presentazione della domanda, l'impresa non abbia piu' di nove dipendenti ed il programma per il quale vengono richieste le agevolazioni preveda investimenti non superiori a 200.000 euro.
 
Art. 6.
1. Ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto si applicano le modalita' e le procedure definite dalle disposizioni attuative della legge n. 488/1992.
 
Art. 7.
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, al testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni e alle relative circolari di attuazione.
2. Gli oneri relativi alle attivita' di istruttoria e di erogazione effettuate dalle banche concessionarie, nonche' quelli relativi agli accertamenti di spesa, gravano sulle disponibilita' assegnate a ciascuna regione.
 
Art. 8.
1. I termini di presentazione delle domande per la partecipazione al bando di cui al precedente art. 2, comma 1 sono fissati a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della circolare del Ministero delle attivita' produttive che recepisce le indicazioni dei comuni di cui al precedente art. 2, comma 5 e fino al centoventesimo giorno successivo.
2. Per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 e per tutti gli altri adempimenti connessi alla concessione ed erogazione delle agevolazioni si utilizzano la modulistica e gli schemi di dichiarazione adottati per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 488/1992, secondo le indicazioni e le precisazioni fornite con circolare del Ministero delle attivita' produttive. Per i programmi i cui investimenti complessivi siano inferiori al limite di cui al precedente art. 5, comma 5, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti stessi, non e' richiesto il versamento della cauzione ovvero la sottoscrizione della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 4-bis, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2003
Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Ministero attivita' produttive, foglio n. 52
 
Allegato
ELENCO DELLE AREE DEPRESSE DEI COMUNI DELLE ISOLE MINORI
E CORRISPONDENTI RISORSE DISPONIBILI

----> Vedere elenco a pag. 36 della G.U. <----
 
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